TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2502/2024 del ruolo generale, vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ZANAICA LORELLA, elettivamente domiciliata come in atti
E
, C.F. , nata in ROMANIA in [...] Controparte_1 C.F._2
01/08/1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NARDELOTTO MARZIA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Le parti danno atto che a seguito della pronuncia di divorzio la SI
[...]
ha richiesto il riconoscimento da parte del marito del diritto ad un assegno divorzile. CP_1
Per tale ragione, le parti dichiarano che, a modifica delle condizioni di divorzio,il Signor
[...]
si obbliga, a titolo di riconoscimento di un assegno divorzile da corrispondersi una Parte_1
tantum alla OR , alla sottoscrizione di atto di rinuncia della sua quota di Controparte_1
½ del diritto di proprietà dell'immobile sito in Romania Loc. Anina, Jud Caras- Severin, s rada colonia 1 n. 20 così catastalmente censito.:Teren .n crt. 1 , categorie folosinta curti constructii, intra
1 vilan DA, suprafta ( mp) 2698, nr. Topo 241, observati / referinte curte si gradina;
constructii : crt
A1.1, NUMAR top 241, destinatie constructie, Constructii de locuinte, situatie juridica cu aceta, observatii casa ncc 250.
2) Le parti danno atto che la rinuncia del Signor di cui al punto 2 è da Parte_1
considerarsi quale assegno divorzile in forma indiretta una tantum.
3) La SI si obbliga nei confronti del sig. al Controparte_1 Parte_1
pagamento, a semplice richiesta, delle eventuali integrazioni di imposta e sanzioni che dovessero essere addebitate al Signor in relazione all'immobile sito in Este Via Matteotti Parte_1
n. 33 e dallo stesso ceduto.
4) Il Signor si obbliga a pagare alla OR , a semplice Parte_1 Controparte_1 richiesta, le eventuali somme che dovessero essere richieste dall'Erario a titolo di rivalsa per le spese prenotate a debito e anticipate e relative all'esecuzione immobiliare n. 106/2023 Es Trib. Rovigo.
5) Nell'ottica di una definizione complessiva delle loro reciproche pretese di natura patrimoniale ed economica e alla luce della corresponsione dell'assegno divorzile una tantum nelle forme indirette già indicate, la SI rinuncia ad azionare il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
561/2023 del 26.06.2023, R.G. 1291/2023, sia quanto al capitale e interessi che quanto alle spese, competenze e accessori del procedimento monitorio e a qualsivoglia altro onere e tassa, nonché rinuncia al credito di €. 9.700,00 a titolo di prezzo del veicolo Audi asseritamente facente parte della comunione legale, compravenduto dal alla SI;
Pt_1 Parte_2
6) La SI rinuncia a qualsivoglia altro credito, ragione e diritto nei Controparte_1
confronti del marito possa esserle derivato o derivare in vigenza della comunione legale dei beni tra gli stessi;
7) Il Signor rinuncia a qualsiasi eventuale credito nei confronti della moglie Parte_1
OR possa essere derivato o derivare in vigenza della comunione legale dei beni tra gli CP_1
stessi;
8) Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1819 emessa in data 24.11.2023 dalla
Pretura di IS (Romania).
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che, con la citata sentenza, non sono state adottate statuizioni di ordine economico tra i coniugi, i quali hanno successivamente raggiunto un accordo complessivo
2 sulle questioni economiche e patrimoniali riguardanti il loro rapporto, riguardante anche l'assegno divorzile.
Il giudice designato ha invitato le parti a dedurre in ordine alle condizioni proposte e in particolare:
- circa la possibilità che venga riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile in un momento successivo alla sentenza di divorzio;
- in relazione alla possibilità di qualificare quale assegno divorzile una tantum la cessione dell'immobile sito in Este in favore non della ma del figlio delle parti, atteso che l'unico CP_1
effettivo incremento patrimoniale della sembra essere costituito dalla cessione della quota del CP_1
50% dell'immobile sito in Romania.
2. Come noto, in tema di assegno divorzile, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sopravvenute alla sentenza di divorzio, giustificano il riconoscimento dell'assegno, anche se tale modifica della situazione di fatto sia da ricondurre al licenziamento disciplinare del richiedente a causa della commissione di fatti di reato dolosi: il diritto all'assegno, infatti, è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perché la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37577 del 22/12/2022).
Inoltre, la solidarietà postmatrimoniale non comporta la partecipazione alle eventuali sopravvenute fortune del coniuge obbligato, che non siano sviluppo prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio, salvo il caso di un peggioramento delle condizioni del beneficiario dell'assegno (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3914 del 12/03/2012).
Nella specie, è pacifico che con la sentenza di scioglimento del matrimonio non fosse prevista alcuna statuizione in ordine all'assegno divorzile e i ricorrenti, a seguito della sollecitazione del giudice designato, hanno chiarito che la richiesta di assegno si fonda sia su un peggioramento in peius delle condizioni della sia sulla necessità di addivenire ad un complessivo accordo tra le parti, anche CP_1
in ordine alle questioni patriomoniali.
Inoltre, vale evidenziare come l'art. 5 L. 898 del 1970 preveda espressamente due modalità tassative di corresponsione dell'assegno:
- la somministrazione periodica dell'assegno in misura fissa;
- la corresponsione in un'unica soluzione (c.d. assegno una tantum).
Ebbene, le parti hanno concordato tale seconda modalità e, nel rimodulare le conclusioni originariamente rassegnate, hanno precisato che è da imputarsi ad assegno divorzile la sola “rinuncia” del della sua quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sito in Romania Loc. Anina, Jud Pt_1
Caras- Severin, s rada colonia 1 n. 20 così catastalmente censito.:Teren .n crt. 1 , categorie folosinta
3 curti constructii, intra vilan DA, suprafta ( mp) 2698, nr. Topo 241, observati / referinte curte si gradina;
constructii : crt A1.1, NUMAR top 241, destinatie constructie, Constructii de locuinte, situatie juridica cu aceta, observatii casa ncc 250, da realizzarsi con sottoscrizione di apposito atto di rinuncia.
Siffatta modalità di corresponsione dell'assegno divorzile, seppure artificiosa, non risulta contraria a norme imperative.
Dunque, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per recepire la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, come richiesta dalle parti.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
n. 1819 emessa in data 24/11/2023 dalla Pretura di IS (Romania), fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.6.2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
4