Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. n.37/2025 proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Annalisa Misitano.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Misitano.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autonomi e pertanto dichiarano di non aver a pretendere l'una nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento personale;
Per_
3. i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali perciò Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figli e;
invece, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione , la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, nel periodo di relativa spettanza;
4. il collocamento dei figli minori e sarà presso la dimora paterna sita in Fiumicino (RM), Per_2 Via Delle Gomene n. 58, Int. 1;
5. la casa coniugale ubicata nel Comune di Fiumicino (RM), Via Delle Gomene n. 58, Int. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al padre, sig. , nell'interesse dei figli minori Controparte_1 Per_
e ivi stabilmente conviventi;
Per_2 sc enitori provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
Per_
7. ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli e
, approvate come da Protocollo del Tribunale di AV , specificando che il ri o Per_2 della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine più ampio all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
8. il sig. continuerà a percepire per intero l'assegno unico e universale di € 400,00 mensili CP_1 Per_ erogato dall'INPS per i figli e;
Per_2
9. i coniugi concordano che ra ale per i figli andrà a beneficio del sig. nella misura CP_1 del 100% (cento percento/00); Per_
10. i figli minori e , trascorreranno con la madre un ( 1) giorno infrasettimanale e, da Per_2 concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
11. i coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro rispettivi passaporti, nonché per le carte di identità ed i passaporti dei figli. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in AV, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone