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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/12/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3526/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024, tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Persia ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore sito in Roma, via dei Sette Metri n. 13/A, come da procura alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione;
Parte opponente e
CF. ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta contumace nonché
CF. ), già CF. ), in virtù di fusione per Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 incorporazione del 31.12.2024, quest'ultima indicata in atti come rappresentata dalla procuratrice
[...]
in virtù di procura per atto del notaio del 17.02.2023, n. 76924/17956, a sua volta Controparte_1 Persona_1 in persona dei procuratori muniti di poteri di firma, con l'avv.to Luigi Coluccino e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Matteo Caroleo Ciarla sito in Velletri, Via Edgardo Zauli Sajani n. 11;
Terza intervenuta in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06.11.2025 (per l'opponente, “…si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste nelle conclusioni rassegnate così come da note conclusive autorizzate”, conclusioni ivi indicate come di seguito: “IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di per CP_3 tramite del suo mandatario per i motivi argomentati con le presenti note e con gli atti difensivi, e, Controparte_1 conseguentemente, condannare alla rifusione delle spese legali, da distrarsi in favore del presente procuratore CP_3 antistatario. 2) In accoglimento del motivo n. 1 dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenuta la causa matura per la decisione, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito (e/o potere di agire/ legittimazione attiva) che CP_4 pretende vantare, siccome azionato con ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti del sig.
[...] Parte_1 pretesamente ceduto da per tutti i motivi argomentati con le presenti note e con i precedenti atti difensivi, e, per Pt_2
l'effetto, dichiarare che nulla è ad essa dovuto, con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del decreto ingiuntivo n. 912/2023 Tribunale Velletri. Conseguentemente condannare alla rifusione delle spese Controparte_5 legali e di giustizia, da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA: 1) Dichiarare
1 l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di , per tramite del suo mandatario per i CP_3 Controparte_1 motivi argomentati con le presenti note e con gli atti difensivi, e, conseguentemente, condannare alla rifusione CP_3 delle spese legali e di giustizia, da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario. 2) Nel solo caso di ritenuta prova della titolarità del credito (accertamento logicamente preordinato e per il quale onerata della prova, Controparte_4 siccome contumace, non potrà fornire ulteriore apporto né impulso per essere decaduta dai poteri istruttori) accertare e dichiarare che nulla è dovuto per estinzione integrale del debito o accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del diritto di credito per adempimento anche tenendo conto della nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi illegali e/o ultralegali stante la nullità della clausola relativa al TAEG del contratto n. Parte 6334000000000858/000000000001613441 per tutti i motivi e le ragioni di opposizione, e per l'effetto rideterminato e dichiarato l'importo esatto del credito attuale di parte ingiungente mediante sostituzione del tasso di cui all'art. 125 bis comma 7 TUB al tasso annuo effettivo globale contrattuale, accertare che il debito del sig. è pari a € 20.567,30 Parte_1
o alla minore/maggiore somma che risulterà a seguito della richiesta CTU tecnico-contabile e/o sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di giustizia e legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. A tal fine, in via istruttoria chiede ordinarsi al terzo Banca Nazionale del Lavoro Spa l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione Parte atta a fornire prova degli importi versati dal sig. a in esecuzione del contratto di mutuo n. n. Parte_1
6334000000000858/000000000001613441, ivi compresi i versamenti effettuati alla Compagnia Assicurativa Cardif in relazione alla Polizza collegata al mutuo – Polizza Collettiva n. 5099/01; chiede disporsi C.T.U. tecnico-contabile per rideterminare l'importo esatto del credito attuale di parte ingiungente mediante sostituzione del tasso di cui all'art. 125 bis comma 7 TUB al tasso annuo effettivo globale contrattuale, stante la nullità della clausola relativa al TAEG, e, conseguentemente, accertare che il debito del sig. è pari a € 20.567,30, ottenuto decurtando l'importo erogato Parte_1 pari a € 27.000,00 montato del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali dei versamenti ordinari effettuati (pari a
€ 3.932,70 cioè 10 rate ordinarie versate) e dei versamenti per rientro effettuati (pari a € 2.500,00 cioè 10 rate di rientro versate), ovvero pari alla minore/maggiore somma che risulterò all'esito del ricalcolo”; per l'intervenuta in causa, “…si riporta alle note conclusive depositate, di cui chiede l'integrale accoglimento”, note ove ha insistito “…per l'accoglimento delle già tolte conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.06.2023, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 912/2023, emesso da questo Tribunale in data 31.03.2023 in favore della Controparte_1
(nel prosieguo solo “ , per brevità), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di tale
[...] CP_1 società della somma di € 33.340,21, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo:
“- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o il difetto di titolarità del credito e/o del potere di agire per insussistenza del potere di esigere il credito e/o della legittimazione attiva di e/o l'estinzione del Controparte_1 diritto di credito ceduto stante l'avvenuto adempimento, per tutti i motivi e le ragioni di opposizione nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è ad essa dovuto o per qualsivoglia delle altre cause quivi invocate, con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del decreto ingiuntivo n. 912/2023 Tribunale Velletri, da cui è derivata la procedura in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposto e conseguenza;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del diritto di credito per adempimento anche tenendo conto della nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi illegali e/o ultralegali stante la nullità della clausola Parte relativa al TAEG del contratto n. 6334000000000858/000000000001613441 per tutti i motivi e le ragioni di opposizione nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa, e per l'effetto rideterminato e dichiarato l'importo esatto del credito attuale di parte ingiungente mediante sostituzione del tasso di cui all'art. 125 bis comma 7 TUB al tasso annuo effettivo globale contrattuale, accertare che il debito del sig. è pari a € 20.567,30 o alla minore/maggiore Parte_1 somma che risulterà a seguito della richiesta CTU tecnico-contabile e/o sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in estrema sintesi: che il decreto ingiuntivo è stato Pt_1 chiesto e ottenuto sull'assunto che esso opponente avrebbe maturato un debito in relazione a un contratto concluso con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., identificato con il n. 6334000000000858/000000000001613441,
2 non avendo adempiuto alle obbligazioni sorte a suo carico con tale contratto ed essendo stato pertanto intimato allo stesso dall'opposta previa risoluzione per inadempimento, il pagamento di quanto ancora CP_1 asseritamente dovuto;
che, peraltro, tale società è priva di legittimazione attiva, dal momento che la stessa ha indicato nel ricorso monitorio una serie di vicende di cessione e di fatti relativi alla vita societaria che allo stato appaiono indimostrati e che pertanto si contestano, quali, in particolare, l'esistenza, validità ed efficacia di una procura non meglio qualificata che sarebbe stata conferita dal sig. del quale non è provata la carica CP_6 di Amministratore Delegato di iQera Italia S.p.a., l'esistenza, validità ed efficacia di un mandato non meglio qualificato che sarebbe stato conferito dalla alla iQuera Italia S.p.a., peraltro attraverso due soggetti di CP_1 cui non sono provati la carica di procuratori speciali di i poteri di rappresentanza sostanziale e formale CP_1
e di firma, ed ancora l'esistenza, validità ed efficacia dell'atto di cessione “in blocco” di rapporti giuridici ex art. 58 TUB che sarebbe stato stipulato tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in veste di cedente, e la quale CP_1 cessionaria;
che si contesta, poi, il potere della di agire verso l'opponente per la pretesa creditoria di CP_1 cui al ricorso, giacché non vi è stata alcuna notifica allo stesso delle cessioni, né vi è stata iscrizione nel registro delle imprese, benché si tratti di formalità prescritta anch'essa dall'art. 58 TUB quale requisito per l'esistenza e la validità della comunicazione al debitore del trasferimento del credito;
che, inoltre, l'utilizzo dello strumento notiziale di cui all'art. 58 TUB, costituito dalla pubblicazione di un avviso in G.U., non può sostituirsi alla comunicazione ex art. 1264 c.c. ove si tratti di crediti che non hanno connessione diretta con l'attività bancaria e creditizia statutaria e/o che, per effetto di vicende individuali, hanno mutato la loro qualità originaria, per estinzione del rapporto bancario e creditizio;
che, in ogni caso, poi, la notizia pubblicata in G.U. non è sufficiente a dimostrare che vi sia stata una cessione, atteso che il contenuto degli avvisi è assolutamente generico, né è stata mai comunicata al l'esistenza di una cessione e tantomeno l'identificazione del credito con un codice Pt_1 di qualsiasi fatta;
che la non ha provato di essere l'effettiva e attuale titolare del credito verso CP_1
l'opponente, considerato che non è stato prodotto il contratto di cessione che sarebbe stato concluso il 01.07.2020 tra la stessa e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., né che in tale cessione sia stato ricompreso il credito originato dal contratto stipulato dal con la cedente, né che detto credito presenti le caratteristiche indicate Pt_1 nell'avviso e, in particolare, che si tratti di un credito che, come indicato in tale avviso, è stato oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito, ove rispondente ai requisiti vigenti, di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché che lo stesso non sia stato oggetto di contenzioso, oltretutto considerando il contenzioso arbitrale che è stato già introdotto, in realtà, da parte dell'opponente; che, senza rinuncia alle suddette eccezioni, vi è poi che il credito si è parzialmente estinto in virtù dei pagamenti già effettuati dall'opponente e considerata la nullità della clausola relativa al costo del mutuo per indeterminatezza ed erroneità del TAEG;
che, in particolare, tale nullità è stata già accertata dall'Arbitro Bancario Finanziario adito dal in relazione al rapporto di mutuo Pt_1
n. 1613441 intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sul presupposto che il TAEG non ha tenuto conto dei costi della polizza assicurativa, da includere invece nello stesso, con la conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 125 bis TUB, riconosciuta nella decisione arbitrale, e la conseguente necessità di rideterminare il piano d'ammortamento, con la restituzione al dell'eccedenza versata, maggiorata degli interessi legali;
Pt_1 che, dunque, in virtù di tale decisione, l'importo fatto oggetto d'ingiunzione non è comunque dovuto, poiché l'opponente deve restituire solo il capitale erogato pari a € 27.000,00 maggiorato del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali e decurtato dei versamenti già posti in essere, di cui € 3.932,70, corrispondenti alle n. 10 rate ordinarie già versate, e € 2.500,00 per n. 10 rate di rientro;
che a tale fine si reitera, inoltre, la richiesta ex art. 119 TUB volta all'esibizione da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., nonché dell'opposta CP_1 della documentazione relativa agli importi già corrisposti alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per il contratto n. 6334000000000858/000000000001613441, ivi compresi i versamenti effettuati alla Cardif in relazione alla Polizza collettiva n. 5099/01.
Pur regolarmente citata in causa, non si è costituita in giudizio la in proprio, della quale è stata CP_1 pertanto dichiarata la contumacia.
È stata presentata invece, il 01.12.2023, una comparsa di costituzione nell'interesse della (nel CP_3
3 prosieguo solo “ , per brevità), a sua volta rappresentata dalla nq. sua procuratrice, con la CP_3 CP_1 quale è stato rappresentato che tale società è divenuta nelle more beneficiaria di una scissione parziale di avvenuta il 22.12.2022 e pubblicata in G.U. il 17.01.2023, Parte Seconda, Foglio Inserzioni n. 7. CP_1
Queste le conclusioni riportate in tale comparsa, nel merito: “…accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
…in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al Pt_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo”, con il favore delle spese processuali.
A fondamento di tali conclusioni è stato dedotto per la , in estrema sintesi: che la contestazione CP_3 dell'opponente relativa alla legittimazione della è infondata, dal momento che la cessione del credito, CP_1 intervenuta tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e la in data 01.07.2020, è stata pubblicata nella CP_1
Gazzetta Ufficiale del 18.07.2020, Foglio Inserzioni n. 84, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB e, attraverso tale pubblicazione, l'opposta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione;
che la pubblicazione di tale avviso esonera, infatti, dal dare notizia della cessione ai singoli debitori ceduti;
che, inoltre, in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; che l'asserita assenza di comunicazione della cessione non toglie, poi, che la vicenda traslativa si sia comunque perfezionata con l'accordo tra cedente e cessionaria e che quest'ultima abbia pertanto la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta;
che il è stato posto, inoltre, in Pt_1 condizione di conoscere l'avvenuta cessione, oltre che attraverso la pubblicazione dell'avviso in G.U., la cui conoscenza legale non è contestabile se non con difese “inutilmente dilatorie”, anche con la lettera di diffida e messa in mora a firma del precedente procuratore della e, in ogni caso, con la notifica del decreto ingiuntivo, CP_1 stante che la notifica della cessione ex art. 1264 c.c. è un atto a forma libera, che può effettuarsi anche con il ricorso per ingiunzione, mentre non rileva che non vi sia stata l'annotazione dell'operazione nel registro delle imprese, atteso che la relativa disposizione si applica alle sole cessioni tra banche, quale non è l'opposta, e che comunque il solo presupposto di efficacia della cessione è la pubblicazione in G.U.; che sono infondate, poi, le contestazioni sollevate dall'opponente in merito al contratto di finanziamento n. 1613441, basate sulla decisione n. 16150/2019 resa dall'Arbitro Bancario Finanziario con riferimento alla questione della nullità relativa al TAEG per la mancata inclusione dei costi assicurativi;
che, al riguardo, occorre chiarire che la pretesa creditoria azionata trae origine da due linee di credito, ovverosia il contratto di finanziamento n. 1613441 e il contratto di c/c n. 6334, peraltro mai contestate dal debitore, delle quali è stata depositata già in fase monitoria la “certificazione ex art. 50 TUB”, documento che “assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”, considerato che lo stesso ha l'efficacia di cui all'art. 1832 c.c.; che, senza recesso da tali rilievi, è stato poi depositato in fase monitoria il “contratto di finanziamento n. 1127815, sottoscritto dai debitori in ogni sua parte”; che la decisione resa dall'Arbitro Bancario Finanziario è priva di valore vincolante, né è assimilabile a una conciliazione, a un arbitraggio o a un arbitrato, limitandosi ad indicare senza alcuna vincolatività regole di comportamento per le parti;
che l'opponente adduce una presunta illegittimità dei tassi di interesse, con particolare riferimento al TAEG, ma la sua contestazione è del tutto generica, esplorativa e, come tale, inammissibile, limitandosi “…ad eccepire solo la presunta illegittima applicazione di interessi usurari senza, tuttavia, adempiere all'onere – su di sé gravante – di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti sono stati computati”, sicché è evidente la “pretestuosità” della censura;
che “…il contratto di finanziamento …risulta sottoscritto in ogni sua parte e, dunque, accettato nelle sue condizioni essenziali, ivi incluse le pattuizioni relative al TAEG” e “…la censura mossa dagli opponenti in ordine ad una presunta illegittimità del TAEG risulta ampiamente smentita dallo stesso contratto …sufficiente a scardinare la ricostruzione offerta da controparte”; che analoghe considerazioni valgono per i costi di assicurazione,
4 ben noti al cliente e accettati dallo stesso;
che per le polizze assicurative a protezione del credito, volte a tutelare la banca in caso di decesso del mutuatario o altri eventi gravi e che ne possano pregiudicare la capacità di reddito e/o di rimborso, “…la normativa italiana non prevede alcun suo obbligo esplicito, ma stabilisce che una qualsiasi banca sia libera di assoggettare l'erogazione del mutuo alla stipula di tali polizze. In questa ipotesi però, la banca sarà obbligata ad accettare incondizionatamente una analoga copertura da parte del cliente nel caso in cui ne fosse già in possesso”; che, in virtù di tanto, “risulta quantomeno dubbia una contestazione mossa in ordine alla polizza assicurativa”; che, infine, il assume di avere provveduto all'adempimento dell'obbligazione, ma non è stata fornita alcuna prova Pt_1 di tale adempimento, “…fatta eccezione per un piano di rientro …concordato tra Istituto di Credito e debitore”, costituente “un'ulteriore prova della piena consapevolezza …da parte del sig. …dell'esistenza di una Pt_1 considerevole esposizione debitoria a suo carico”, mentre è onere della controparte provare gli effettivi pagamenti avvenuti a favore della banca;
che l'avversa richiesta di esibizione documentale è inammissibile perché non specifica i documenti che ne dovrebbero essere oggetto, né è stata preceduta da una previa infruttuosa richiesta ex art. 119 TUB, e in ogni caso è stata già fornita nella specie tutta la documentazione necessaria a fondamento della pretesa creditoria, avendo l'opposta assolto al proprio onere probatorio, mentre le avverse contestazioni e richieste sono generiche, pretestuose e infondate.
Alla prima udienza del 14.12.2023, considerata la costituzione effettuata nell'interesse della , è stata CP_3 peraltro rilevata l'assenza in allegato alla stessa di una procura alle liti munita di certificazione e sottoscrizione del difensore ed è stato assegnato, dunque, all'intervenuta un termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per provvedere al deposito di una procura emendata da tale vizio, sino al 15.01.2024.
Alcuna produzione è stata effettuata, tuttavia, nel termine assegnato, mentre solo in data 31.01.2024, in allegato a un atto denominato “note di trattazione scritta”, è stata presentata una procura conferita all'avv. Coluccino dai procuratori di “non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice” della , munita di CP_1 CP_3 autenticazione sottoscritta digitalmente da tale difensore.
Quindi, alla successiva udienza del 01.02.2024, l'opponente ha contestato la tardività di tale produzione e richiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della , con condanna della controparte al CP_3 rimborso delle spese processuali. Inoltre, l'opponente ha ribadito anche in tale sede, come già alla prima udienza, la mancata costituzione della in proprio e l'omessa dimostrazione da parte della stessa della titolarità CP_1 del credito, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, mentre il difensore presente per la , contestate CP_3 le avverse deduzioni e richieste, ha sostenuto la tempestività dell'integrazione documentale effettuata relativamente alla procura, ribadito la sussistenza della titolarità del credito e richiamato all'uopo il contenuto delle suddette “note di trattazione scritta”, di cui ha chiesto di tenere conto quali deduzioni a verbale.
Disposta l'acquisizione del fascicolo monitorio, le parti sono state pertanto invitate a svolgere deduzioni in ordine alle questioni preliminari sollevate alla suddetta udienza e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., stante la natura di tali questioni, astrattamente suscettibili di definire il giudizio, con l'assegnazione di termine ai contendenti per il deposito di memorie difensive conclusive.
Infine, all'udienza del 06.11.2025, fissata da ultimo per l'incombente, sono comparsi la parte opponente e la CP_ (da ora solo “ ”, per brevità), quest'ultima qualificatasi nella memoria conclusiva Controparte_2 depositata come società nella quale si è fusa per incorporazione la , e sulle conclusioni rassegnate (così CP_3 come già richiamate in epigrafe) e all'esito della discussione orale il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile in parte qua al procedimento ex art. 73 d.lgs. 164/2024.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo e i fatti di causa, osserva il decidente quanto segue.
In via preliminare, deve essere ribadito che alcuna costituzione nel presente giudizio d'opposizione vi è stata da parte della n proprio, con la conseguente dichiarazione della sua contumacia, resa formalmente con CP_1 il provvedimento del 26.07.2024.
Considerate le deduzioni avanzate sul punto in senso contrario nella memoria conclusiva presentata in data
5 CP_ 23.05.2024 nell'interesse di , quale società nella quale si è fusa per incorporazione la , preme CP_3 rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ove si verifichi una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso, “il processo prosegue tra le parti originarie”, sia pure venendo consentito al successore (nei cui confronti la sentenza è destinata comunque a spiegare effetti) di intervenire nel giudizio, se del caso anche chiedendo, con il consenso delle altre parti, l'estromissione dell'alienante.
Come già evidenziato nel provvedimento reso il 26.07.24, a tale disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. va senz'altro ricondotto, inoltre, il caso in cui si verifichi la scissione parziale della società che aveva originariamente agito in giudizio per l'accertamento e il soddisfacimento di un determinato diritto di credito, poi trasferito alla società beneficiaria della scissione.
È stato chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità che “la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. …, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio …detto trasferimento non determina, però, l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 31313/2018).
Nel presente caso, il decreto ingiuntivo è stato richiesto e ottenuto dalla in proprio e, CP_1 conseguentemente, è nei confronti di tale società che il ha proposto la sua opposizione, notificando alla Pt_1
l'atto di citazione in opposizione presso i relativi difensori, costituitisi nella fase sommaria CP_1
d'ingiunzione, ai sensi dell'art. 638 c.p.c., stante l'elezione di domicilio effettuata presso di essi dalla stessa nel ricorso monitorio (si v. ricorso in atti, sub doc. 1 fasc. opponente).
Pur a fronte di tale rituale notifica, l'opposta on si è costituita, tuttavia, nel presente procedimento, CP_1 dal momento che in data 01.12.23 è stata presentata una comparsa di costituzione unicamente nell'interesse della
, sia pure attraverso la stessa quest'ultima, però, “non in proprio ma nella sua espressa qualità di CP_3 CP_1 procuratrice della prima” (si v. pag. 1, comparsa di costituzione ). CP_3
Ebbene, come è stato osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, è “…pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore-opposto, ove non si costituisca, debba essere dichiarato contumace”, atteso che l'unitarietà del procedimento che origina dal ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. con la fase d'opposizione “…non vuol dire affatto che la fase sommaria e la fase di merito siano, sempre ed a tutti gli effetti, strettamente connesse ed inscindibili, sicché tutto quel che avviene nella prima, riverbera effetti nella seconda” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28939/2021).
Poiché nell'odierna fattispecie vi è stata una costituzione effettuata per la sclusivamente in nome e CP_1 per conto di un altro soggetto (la ), con l'indicata spendita di un potere rappresentativo di tale società, CP_3 non vi è dubbio, dunque, che la da ritenere senz'altro parte del presente giudizio: si v. ancora art. 111 CP_1
c.p.c.) debba considerarsi contumace, così come correttamente dedotto anche dall'opponente sin dalla prima udienza del 14.12.23, a nulla rilevando, per quanto detto, che tale società abbia posto in essere in favore della un'operazione di scissione parziale con la quale sarebbero state trasferite alla stessa le posizioni creditorie CP_3 già vantate verso il operazione che (è bene ripeterlo) ha integrato pur sempre un fenomeno traslativo Pt_1 di diritti, senza determinare (evidentemente) un'estinzione della società opposta e tantomeno una “confusione” tra le soggettività giuridiche delle due società, la e la CP_3 CP_1
Di contro, stante l'allegazione di tale operazione traslativa posta a base della costituzione operata nell'interesse CP_ della (ora , a seguito della fusione per incorporazione indicata nella memoria conclusiva del 23.05.25), CP_3
è evidente che quest'ultima debba essere considerata come un terzo interventore ex art. 111 c.p.c., integrando, sostanzialmente, la sua costituzione in giudizio, al di là dal relativo “nomen iuris”, un intervento in causa da parte di soggetto qualificatosi come cessionario del diritto controverso, già azionato nella fase sommaria dalla in proprio. CP_1
Tanto chiarito e passando, quindi, alle questioni inerenti a tale intervento in causa, ritiene il giudicante che lo
6 stesso debba essere dichiarato, peraltro, inammissibile, per le ragioni che seguono.
Si è anticipato che all'udienza del 14.12.23 è stata rilevata l'assenza di un'idonea procura alle liti depositata per la , risultando quella prodotta priva di certificazione da parte del difensore costituito. CP_3
Al riguardo, si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti è un negozio assoggettato a uno specifico requisito di forma, dovendo essere rilasciata mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nel caso in cui si tratti di una procura speciale, riferita a un singolo e specifico affare, e la stessa venga posta in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 833 c.p.c., l'appartenenza della sottoscrizione alla parte può peraltro essere certificata anche dal difensore, il quale si sostituisce in tal caso, eccezionalmente, al notaio nell'esercizio di un potere che, per quanto definito come di “autentica minore”, è senz'altro esercizio di una funzione sostanzialmente pubblicistica, poiché rivolto ad attestare la riconducibilità della firma a una determinata persona, previamente identificata dal legale o da lui personalmente conosciuta (cfr. già Cass. civ. sez. un. 25032/2005).
Per quel che attiene, inoltre, l'apposizione della procura in calce all'atto processuale al quale si riferisce, l'art. 833 cit. ha previsto che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Come si ricava anche dalla disposizione appena menzionata, la certificazione del difensore deve poi considerarsi necessaria anche ove la procura sia rilasciata su documento informatico, atteso che la disciplina dettata dall'art. 83 cit. non distingue le due ipotesi di procura rilasciata su documento cartaceo o informatico, bensì contempla espressamente anche tale seconda evenienza, là dove regolamenta i presupposti per poter considerare tale procura come apposta in calce all'atto, stabilendo che il relativo documento deve essere pur sempre munito di firma digitale del difensore e congiunto all'atto “mediante strumenti informatici”.
D'altro canto, la firma autografa e quella digitale sono equiparate dalla disciplina di cui al d.lgs. 82/2005 (si v. artt. 20, 21, 25 di tale decreto) ed anche con riferimento alla seconda si pone l'esigenza, sottesa alla necessità dell'autenticazione di cui all'art. 83 c.p.c., di assicurarne la riferibilità a un determinato soggetto, previamente identificato o già conosciuto dal difensore, firma che, oltretutto, può ritenersi esistente solo ove venga verificato che il relativo certificato elettronico sia valido alla data dell'apposizione (arg. art. 25 cit.).
Ebbene, nel caso che occupa, la costituzione operata nell'interesse della riporta, tra i suoi allegati, una CP_3 procura alle liti che è stata rilasciata dalla “non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della CP_1 prima …in persona dei suoi procuratori e ”, procura che risulta, Parte_3 Controparte_7 tuttavia, priva di sottoscrizioni apposte anche dal difensore (si v. procura depositata in data 01.12.2023, recante in calce un'autentica non imputata né comunque sottoscritta dal difensore costituito).
Manca quindi nel documento un'autentica delle firme dei soggetti che sono stati indicati quali procuratori di e sottoscrittori, per l'appunto, della procura alle liti, autentica che, come detto, ove non effettuata da a CP_1 un notaio, deve essere quantomeno operata dal difensore, in difetto non potendosi considerare soddisfatto il requisito di forma imposto per il compimento del negozio.
La mancanza di tale autenticazione non potrebbe ritenersi superata, del resto, nella specie, dal fatto che la procura è stata comunque depositata con l'atto di costituzione presentato dal difensore nell'interesse di . CP_3
Infatti, per quanto sia stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la certificazione della firma della procura richiesta dall'art. 833 c.p.c. può considerarsi assicurata anche dalla sola firma che viene apposta dal difensore sull'atto processuale al quale la procura accede, nondimeno, tale principio si riferisce alle ipotesi in cui la procura costituisce parte integrante del documento che contiene anche l'atto che risulti sottoscritto dal legale. Come è stato osservato, in tale evenienza, la firma che viene apposta dal difensore sull'atto, sia pure una volta sola e non anche specificamente al di sotto della sottoscrizione riferita alla parte che ha rilasciato la procura alle
7 liti, deve ritenersi riferibile, difatti, al documento nella sua interezza, documento nel quale è inglobata, appunto, anche la procura apposta in calce o a margine dell'atto, di modo che “…tale firma…, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto…” (cfr. Cass. sez. un. 25032/05 cit.).
È in questi termini e limiti, dunque, che potrebbe ritenersi irrilevante l'assenza di un'autenticazione effettuata dal difensore sulla procura, dovendosene ritenere comunque raggiunto lo scopo attraverso la sottoscrizione ad opera del legale dell'atto al quale la procura accede (si v. ancora Cass. sez. un. 25032/05 cit., che ha infatti evidenziato, in coerenza con il principio del cd. raggiungimento dello scopo, che “L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura…”; cfr. più di recente, anche Cass. civ. 18381/2024).
Nel presente caso, la procura di cui si tratta non è riportata, invece, all'interno della comparsa sottoscritta dal difensore, essendo contenuta in un documento separato, sicché sarebbe stato necessario che la stessa venisse corredata di sottoscrizione digitale del legale, quale requisito che è previsto del resto dall'art. 833 c.p.c. anche per considerare la procura come apposta in calce all'atto.
Non solo ma nell'atto di costituzione presentato nell'interesse della tale procura nemmeno è stata CP_3 specificamente richiamata con l'indicazione chiara e univoca dei soggetti che hanno provveduto a sottoscriverla, se si considera che nella comparsa tali soggetti non sono stati individuati se non con il rinvio a una “verbale del Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato (doc. n. 1)”, documento, quest'ultimo, che non reca, però, il nominativo delle stesse persone fisiche riportate sulla procura alle liti quali suoi sottoscrittori, con la conseguenza che è da escludere che la firma apposta dal difensore sulla comparsa di costituzione possa considerarsi, comunque, anche quale autenticazione della sottoscrizione apposta sul documento separato recante la procura alle liti, essendo stata tale sottoscrizione riferita, in tale comparsa, a soggetti differenti da quelli indicati nella procura come firmatari (si v. doc. 1 fasc. ). CP_3
Posti dunque i superiori rilievi in ordine all'insussistenza di una valida procura alle liti conferita al difensore costituitosi per l'intervenuta, si è detto, poi, che con il provvedimento reso all'udienza del 14.12.23 è stato assegnato un termine ai sensi dell'art. 1822 c.p.c., ivi testualmente indicato come “perentorio”, per provvedere al deposito di idonea procura emendata dal suddetto vizio, e che, ciò nondimeno, nessuna produzione è stata effettuata nel termine ivi indicato sino al 15.01.2024.
Tale produzione è stata invece operata solo il 31.01.2024, allorché è stata depositata una procura alle liti munita di autenticazione e sottoscrizione del difensore, procura che è stata allegata, come detto, a un atto recante una
“nota di trattazione scritta”, presentata in vista dell'udienza (peraltro fissata in presenza) del 01.02.2024.
Considerata la tardività di tale deposito, deve escludersi quindi che lo stesso sia valso a sanare, con effetti ex tunc, il vizio dell'originario intervento in causa effettuato per la , così come previsto dall'art. 1822 c.p.c., CP_3 talché tale intervento deve considerarsi inammissibile, in quanto invalidamente posto in essere da un difensore non munito a quella data di un idoneo conferimento di ius postulandi (arg. tra le altre, Cass. civ. 11359/2014, che ha evidenziato, per quel che qui interessa, che invitata la parte alla produzione della procura ai sensi dell'art. 1822 c.p.c., nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso, ne consegue l'invalidità della costituzione in giudizio).
Inoltre, per quanto l'intervento in causa sia consentito, in via generale, dall'art. 268 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie) “sino a che non vengano precisate le conclusioni”, vi è da osservare che la produzione della suddetta procura, avvenuta in data 31.01.24, non è stata effettuata unitamente alla presentazione di una nuova comparsa d'intervento della , ex art. 125 c.p.c., bensì soltanto allegato a un'irrituale “nota di CP_3
8 trattazione scritta”, con la conseguenza che è da escludere che possa ritenersi che tale società sia ammissibilmente intervenuta, comunque, nel giudizio con effetti dal 31.01.2024. CP_
Infine, il deposito ad opera della , quale società incorporante la , della memoria conclusiva del CP_3
23.05.2025, non si è atteggiato neppure esso quale nuova rituale comparsa d'intervento, avendo dato per
“presupposto” il precedente intervento effettuato nell'interesse della , intervento che, per quanto sopra CP_3 detto, non può ritenersi però validamente posto in essere. CP_
L'intervento spiegato dalla (ora ) deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. CP_3
Tanto osservato in punto di rito e venendo ora al merito della lite, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dal meriti accoglimento, in virtù delle assorbenti considerazioni che seguono. Pt_1
In via generale, è noto innanzi tutto che il procedimento che si apre con l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce un'impugnazione proposta avverso il provvedimento monitorio, ma si articola come un ordinario giudizio a cognizione piena, che, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa creditoria azionata con l'originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita di tale pretesa, anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. sulla natura del giudizio d'opposizione, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto d'ingiunzione non comporta, inoltre, un'inversione dell'onere di allegazione e di prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che compete pur sempre alla parte opposta, nella sua veste di
“attrice in senso sostanziale”, offrire compiuta allegazione e dimostrazione del proprio asserito diritto di credito mediante la prova dei relativi fatti costitutivi ex art. 26971 c.c., mentre, una volta che questi ultimi siano stati dimostrati dall'onerata, se del caso anche in virtù della cd. non contestazione di cui all'art. 1151 c.p.c., incombe, a sua volta, sul debitore opponente, “convenuto in senso sostanziale”, l'onere di dedurre e comprovare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito avversario, ex art. 26972 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018, secondo la quale “…l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali …ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria…”).
Per quel che interessa nell'odierna fattispecie, occorre osservare, poi, che il primo degli elementi costitutivi della pretesa azionata dall'opposta è senz'altro rappresentato dalla titolarità (altrimenti detta “legittimazione sostanziale”) del diritto di credito, titolarità che, ove basata sull'assunto che tale diritto, originariamente sorto in capo a un altro soggetto, sia stato ceduto da quest'ultimo e acquistato dall'opposta, implica, evidentemente, che di tale cessione venga fornita adeguata dimostrazione ai sensi dell'art. 26971 cit., in particolare nel caso in cui la titolarità venga contestata dal debitore opponente.
Così, con specifico riferimento alle ipotesi in cui venga dedotto che il credito azionato sia stato fatto oggetto di una cessione realizzata mediante un'operazione di trasferimento “in blocco” di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, è stato evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare in virtù del compimento di una simile operazione è onerata di dimostrare sia che sia stata conclusa tale cessione “in blocco”, sia che nell'ambito di quest'ultima sia stato ricompreso lo specifico credito che è oggetto della sua domanda di pagamento, fornendo in tal modo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non abbia formulato contestazioni al riguardo, con riferimento alla prima e/o alla seconda di tali circostanze (cfr. tra le altre, Cass. civ. 17944/2023).
In proposito, occorre d'altro canto osservare che la cessione di un credito non soggiace, di regola, a particolari requisiti di forma, ad substatiam o ad probationem, sicché la stessa non esige, necessariamente, che ne sia data prova in forma scritta mediante la produzione del relativo contratto, potendo essere dimostrata anche mediante elementi di natura indiziaria, oltre al fatto che anche in tale ambito trova applicazione il generale principio di cd.
9 non contestazione ex art. 1151 c.p.c., con la conseguenza che può escludersi, in virtù di tale principio, che il soggetto che si affermi cessionario di un determinato diritto di credito sia onerato di fornire puntuale dimostrazione anche di circostanze che non siano state, appunto, oggetto di alcuna deduzione in contrario ad opera della controparte (cfr. tra le più recenti, Cass. 17944/23 cit., nonché già Cass. civ. 4116/2016).
Ai fini della prova della cessione, va però tenuto presente che “…benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata…”, e tale considerazione vale “…in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto…” e “…quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”, pubblicazione che assolve di per sé (non diversamente dalla notifica o accettazione di cui all'art. 1264 c.c. che è intesa a sostituire) solo la funzione di rendere nota la cessione, in via “generalizzata” e “semplificata”, ai debitori ceduti, onde evitare che eventuali pagamenti effettuati da questi ultimi al creditore cedente possano avere efficacia liberatoria anche verso il cessionario (cfr. Cass. 17944/23 cit.).
Ciò posto, è stato dunque chiarito che, per l'eventualità in cui si tratti di operazioni di trasferimento di crediti
“in blocco” realizzate ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale può rilevare, piuttosto, quale elemento dimostrativo indiretto dell'avvenuta cessione, in un contesto in cui non è precluso, come detto, il ricorso a elementi probatori anche diversi dalla diretta produzione di un contratto di cessione. In particolare, “…si può certamente confermare …che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario …di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo…”. Di contro, ove venga contestato anche il fatto in sé della cessione, “…in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (si v. ancora Cass. 17944/23; nello stesso senso, tra le ultime, Cass. civ. 9412/2023, Cass. civ. 21821/2023, Cass. civ. 7866/2024, Cass. civ. 9073/2025, la quale pure ha ribadito che “…in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
10 d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario” e che “…la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Ora, tanto rilevato in linea di principio, si osserva, con riferimento al presente caso, che la domanda proposta dall'opposta con il ricorso monitorio ha avuto ad oggetto un credito asseritamente maturato in capo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti del in virtù di un rapporto indicato nel ricorso come Pt_1
“Contratto n. 6334000000000858/000000000001613441” (si v. ancora ricorso monitorio, in atti).
Da un esame della documentazione posta a supporto di tale domanda e, segnatamente, dai documenti indicati in ricorso come “estratti conto certificati ex art. 50 TUB”, emerge peraltro che tale pretesa creditoria avrebbe tratto origine da due diversi rapporti, in particolare un prestito personale n. 000000000001613441, instaurato tra l'opponente e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in data 23.05.2016, e un rapporto di c/c n. 6334000000000858, intrattenuto sempre con tale istituto bancario a far tempo dal 07.06.2013. In difetto di alcuna allegazione operatane nel ricorso, va invece escluso che sia stato posto a fondamento della pretesa monitoriamente azionata anche l'ulteriore contratto di finanziamento che risulta versato in atti in allegato al ricorso, sottoscritto sempre dal il 07.06.2013 (si v. doc. 5, 7 fasc. monitorio). Pt_1
D'altro canto, può osservarsi che indicazioni in questo senso sarebbero state ricavabili anche dalla comparsa di costituzione depositata per la , ove il suo intervento non fosse risultato inammissibile, considerato che CP_3 in tale comparsa, al di là di un confuso richiamo ivi effettuato anche a un finanziamento indicato con il n. 1127815 (pur sempre identificato, per la verità, con il prestito personale del 23.05.2016) è stato dedotto che “la pretesa creditoria azionata nella presente sede trae origine da due linee di credito …ossia: - Il contratto di finanziamento n. 1613441 (doc. 7); - Il contratto di c/c n. 6334 (doc. 8)” (si v. pag. 8, comparsa intervento ). CP_3
Per quanto maturati, in tesi, in capo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., l'opposta ha inoltre sostenuto nel suo ricorso che i crediti scaturiti dai suddetti rapporti sarebbero stati trasferiti alla stessa dalla prima mediante un contratto di cessione “in blocco” di crediti concluso il 01.07.2020, del quale è stato dato avviso in G.U. in data 18.07.2020, Foglio Inserzioni n. 84, tanto che (sempre stando a quanto riportato nel ricorso), a fronte dell'inadempimento perpetrato dal debitore, “…previa risoluzione del contratto per inadempimento imputabile allo stesso, con lettera di formale costituzione in mora (doc. n. 6), la Società ricorrente lo ha diffidato al pagamento dell'esposizione di cui al saldo debitore maturato” (si v. ancora ricorso monitorio in atti).
Ebbene, a fronte di tali allegazioni, si è detto che l'opponente ha peraltro lamentato, sin dall'atto di citazione, la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta nella sua asserita qualità di cessionaria della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., non essendo stato prodotto il contratto di cessione concluso tra tali società, né risultando dimostrato, comunque, che la si sia resa acquirente proprio del credito di cui qui si controverte, e tale CP_1 eccezione si presenta, in effetti, fondata alla luce delle deduzioni e produzioni in atti.
A supporto dell'allegata cessione del credito, l'opposta ha depositato, infatti, in allegato al ricorso per ingiunzione, esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Foglio Inserzioni n. 84 del 18.07.2020, avviso che risulta essere stato pubblicato, nella specie, solo dall'asserita cessionaria (non anche dalla cedente) e nel quale si legge che la avrebbe acquistato pro soluto, con un atto di cessione stipulato con CP_1 la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. il 01.07.2020, ai sensi dell'art. 58 TUB, “…tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 29 febbraio 2020 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da rapporti bancari di diversa natura e che alla data del 1° luglio 2020 soddisfacevano tutti i seguenti criteri…”, criteri poi riportati in tale avviso con l'indicazione dell'originaria istaurazione del rapporto dal quale i crediti sono derivati con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., della
11 “denominazione” in euro, dell'assoggettamento alla legge italiana, dell'ubicazione della residenza o sede del debitore in Italia, dell'avvenuto “passaggio a sofferenza” e di seguito, ove rispondenti ai requisiti vigenti, della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, dell'assenza di contenziosi pendenti diversi da quelli ivi menzionati e, infine, dell'inclusione in una lista pubblicata sul sito internet della stessa cessionaria (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Come è stato lamentato dall'opponente, non è stato invece versato in atti in fase monitoria il contratto di cessione stipulato tra la la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., con i relativi allegati, né di tale contratto CP_1
è stata fornita prova da parte dell'opposta (rimasta come detto contumace) nell'ambito della presente fase d'opposizione, pur a fronte della contestazione svolta dal già nell'ambito dell'atto introduttivo in Pt_1 merito alla circostanza in sé dell'effettiva avvenuta conclusione di una cessione, e ciò, per di più, nonostante il suddetto avviso pubblicato in G.U. ad iniziativa della cessionaria abbia rinviato proprio a tale contratto di cessione anche ai fini dell'individuazione dei crediti trasferiti (si v. doc. 4 cit., nonché doc. 2 fasc. opponente).
Inoltre, come contestato dall'opponente, per quel che concerne l'inclusione del credito di cui si discute nel novero di quelli che sarebbero stati ceduti alla stando all'anzidetto avviso pubblicato in G.U., non può CP_1 non rilevarsi che non risultano, comunque, nel ricorso monitorio allegazioni idonee a far concludere nel senso che tale credito sia in effetti riconducibile alle posizioni menzionate in tale avviso, essendo mancata, in particolare, CP_ qualsivoglia indicazione effettuata dall'opposta (e per la verità, anche per la , ora ) a proposito di un CP_3 suo “passaggio a sofferenza” già intervenuto alla data del 01.07.2020 e tantomeno di una sua segnalazione in Centrale dei Rischi, quale criterio che, come detto, è stato indicato tra quelli (cumulativi) riportati nell'avviso in G.U. e, per la verità, quanto al suddetto “passaggio a sofferenza”, nemmeno meglio specificato in tale avviso.
Piuttosto, scorrendo il ricorso per ingiunzione emergono contrarie indicazioni in merito a un “passaggio a sofferenza” già intervenuto alla data della cessione del 01.07.2020, se si considera che l'opposta appare avere dedotto in ricorso persino di avere provveduto essa stessa a far valere la risoluzione contrattuale per l'inadempimento del debitore (si v. ancora pag. 2, ricorso monitorio), mentre dalla documentazione già sopra menzionata, recante gli “estratti conto certificati ex art. 50 TUB”, emerge comunque l'indicazione di una classificazione a “sofferenza” effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per i crediti ivi indicati alla data del 31.07.2020 (si v. ancora doc. 7 cit. fasc. monitorio), il che, se non altro in difetto di specifiche deduzioni offerte CP_ al riguardo dall'opposta (o dalla , ora ), vale a far escludere che il credito che occupa sia riconducibile, CP_3 con sufficiente univocità, a quelli menzionati nel suddetto avviso.
In aggiunta a quanto precede, va osservato, poi, che gli ulteriori criteri riportati in tale avviso risultano, effettivamente, alquanto generici, se si considera che alcuna indicazione è stata fatta nello stesso della natura dei rapporti dai quali i crediti avrebbero tratto origine e/o dell'intervallo temporale della loro instaurazione, mentre, per quel che attiene l'ulteriore criterio costituito dalla menzione dei crediti in un elenco pubblicato sul sito internet della cessionaria, si tratta di circostanza che è stata contestata anch'essa da parte dell'opponente, il quale ha sostenuto, in sede di udienza del 01.02.24, financo l'inesistenza di una simile pubblicazione da parte della cessionaria, talché neppure in virtù di tale criterio (peraltro indicato, nell'ambito dell'anzidetto avviso in G.U., come aggiuntivo rispetto agli altri ivi menzionati), può ritenersi comprovata la titolarità del credito in capo all'opposta, in difetto di alcuna adeguata risultanza offerta a supporto da quest'ultima.
Non può inoltre annettersi rilevanza ai fini che occupano alla missiva depositata dall'opposta in allegato al ricorso con la quale è stato rappresentato dalla stessa all'opponente nel maggio 2022 che la si sarebbe CP_1 resa cessionaria di crediti già maturati verso il dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. Pt_1
Infatti, è evidente che si è in presenza, anche in questo caso, di un atto che è stato posto in essere (per di più, a distanza di circa due anni dall'asserita cessione) esclusivamente dalla pretesa cessionaria (appunto, la , CP_1 non anche dalla banca cedente, talché tale missiva non vale in alcun modo a suffragare l'assunto avanzato dalla stessa irca l'avvenuta cessione (cfr. doc. 6 cit. fasc. monitorio). CP_1
Infine, relativamente alle produzioni riportate in allegato alla comparsa di intervento depositata nell'interesse CP_ della (ora ), si è già evidenziato che tale intervento deve considerarsi inammissibile e, in ogni caso, CP_3
12 anche ove lo stesso non fosse risultato tale, preme osservare che le deduzioni e la documentazione offerte sul punto con tale comparsa non avrebbero potuto, comunque, far pervenire a una diversa conclusione.
Come è agevole rilevare, difatti, in allegato alla comparsa depositata il 01.12.23 per la è stato prodotto, CP_3 con riferimento alla cessione asseritamente conclusa tra la e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., CP_1 esclusivamente un estratto di una comunicazione inviata dalla stessa ecante una proposta irrevocabile CP_1 volta alla conclusione di un “contratto di cessione di crediti”, comunicazione che in alcun modo è riconducibile, però, alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (della quale non reca infatti alcuna firma) e che non è documentato sia stata seguita da un'accettazione espressa da quest'ultima, nonché comunque assolutamente priva, per come depositata, di indicazioni in merito all'oggetto di un simile (proposto) contratto di cessione, risultandone
“omissato” l'intero contenuto (si v. doc. 5, in allegato alla comparsa di intervento del 01.12.23).
L'atto di scissione parziale posto in essere dalla n favore della , inoltre, nulla prova in merito CP_1 CP_3 al trasferimento in tesi intervenuto a favore dell'opposta dei crediti maturati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti del considerato che non solo nello stesso non vi è alcuna indicazione di tali crediti Pt_1 ma che, evidentemente, un trasferimento degli stessi da parte della in favore della beneficiaria della CP_1 scissione presupporrebbe, comunque, che tali crediti fossero stati già acquistati, alla data della scissione, dalla potendo quest'ultima soltanto in tal caso trasferirne la titolarità alla mediante l'operazione di CP_1 CP_3 scissione, acquisto che, nondimeno, non può dirsi acclarato in virtù dei rilievi che precedono. CP_
Analogamente è a dirsi, da ultimo, a proposito dell'asserito successivo acquisto dei crediti effettuato dalla , quale società che ha incorporato la , dal momento che la titolarità in capo a tale società del credito che CP_3 occupa presupporrebbe, logicamente, che dello stesso si sia resa acquirente la la quale lo avrebbe poi CP_1 trasferito, con l'anzidetta operazione di scissione, alla , il che, tuttavia, è da escludere che risulti accertato CP_3 alla luce delle deduzioni e produzioni in atti.
Tenuto conto dei superiori rilievi, ne deriva dunque l'accoglimento dell'opposizione proposta dal Pt_1 con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo da escludere, in via assorbente, la sussistenza in capo all'opposta della necessaria titolarità del credito azionato, con la conseguente infondatezza della domanda proposta dalla stessa nei confronti dell'opponente, in assenza del primo e imprescindibile presupposto costituito dalla titolarità sostanziale del credito ex art. 26971 c.c.
Le spese di lite vengono infine regolate come segue.
Nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese sostenute da quest'ultima nella fase monitoria, essendo risultata infondata la domanda oggetto del suo ricorso.
Le spese del presente giudizio d'opposizione sostenute dal devono essere rimborsate, inoltre, allo Pt_1 stesso dall'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avendo quest'ultima dato causa al giudizio con la CP_1 proposizione di una domanda risultata infondata, e il loro importo, liquidato come in dispositivo tenendo conto del valore della lite (scaglione tra € 26.000.01 e € 52.000,00) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, decurtati ai minimi ex art. 4 in ragione dell'esiguità delle questioni in contestazione, della sostanziale assenza di un'attività di trattazione successiva agli atti introduttivi e del carattere meramente documentale dell'istruttoria espletata, va distratto in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti con l'intervenuta, si giustifica invece la compensazione delle spese ex art. 922 c.p.c. (nel testo risultante da C. Cost. 77/2018; cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. 20049/2022), tenuto conto del rilievo ufficio della questione relativa all'inidoneità della procura alle liti depositata in allegato alla comparsa d'intervento e dell'esiguità dell'attività processuale occorsa all'opponente (quale risultante dagli atti) a fronte dell'inammissibilità dell'intervento spiegato nell'interesse della . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 13 - Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato per la ora CP_3 Controparte_2
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 912/2023 Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 31.03.2023, rigettando la domanda proposta verso lo stesso dalla
[...]
per le ragioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
- Condanna la l rimborso delle spese processuali per la presente opposizione in favore Controparte_1 di che liquida in € 3.809,00 per compensi e in € 286,00 per spese vive, oltre al rimborso Parte_1 forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, somme da distrarsi in favore del difensore dell'opponente, avv.to Alessandro Persia, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri in data 06.12.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
14
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3526/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024, tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Persia ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore sito in Roma, via dei Sette Metri n. 13/A, come da procura alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione;
Parte opponente e
CF. ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta contumace nonché
CF. ), già CF. ), in virtù di fusione per Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 incorporazione del 31.12.2024, quest'ultima indicata in atti come rappresentata dalla procuratrice
[...]
in virtù di procura per atto del notaio del 17.02.2023, n. 76924/17956, a sua volta Controparte_1 Persona_1 in persona dei procuratori muniti di poteri di firma, con l'avv.to Luigi Coluccino e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Matteo Caroleo Ciarla sito in Velletri, Via Edgardo Zauli Sajani n. 11;
Terza intervenuta in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06.11.2025 (per l'opponente, “…si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste nelle conclusioni rassegnate così come da note conclusive autorizzate”, conclusioni ivi indicate come di seguito: “IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di per CP_3 tramite del suo mandatario per i motivi argomentati con le presenti note e con gli atti difensivi, e, Controparte_1 conseguentemente, condannare alla rifusione delle spese legali, da distrarsi in favore del presente procuratore CP_3 antistatario. 2) In accoglimento del motivo n. 1 dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenuta la causa matura per la decisione, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito (e/o potere di agire/ legittimazione attiva) che CP_4 pretende vantare, siccome azionato con ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti del sig.
[...] Parte_1 pretesamente ceduto da per tutti i motivi argomentati con le presenti note e con i precedenti atti difensivi, e, per Pt_2
l'effetto, dichiarare che nulla è ad essa dovuto, con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del decreto ingiuntivo n. 912/2023 Tribunale Velletri. Conseguentemente condannare alla rifusione delle spese Controparte_5 legali e di giustizia, da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA: 1) Dichiarare
1 l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di , per tramite del suo mandatario per i CP_3 Controparte_1 motivi argomentati con le presenti note e con gli atti difensivi, e, conseguentemente, condannare alla rifusione CP_3 delle spese legali e di giustizia, da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario. 2) Nel solo caso di ritenuta prova della titolarità del credito (accertamento logicamente preordinato e per il quale onerata della prova, Controparte_4 siccome contumace, non potrà fornire ulteriore apporto né impulso per essere decaduta dai poteri istruttori) accertare e dichiarare che nulla è dovuto per estinzione integrale del debito o accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del diritto di credito per adempimento anche tenendo conto della nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi illegali e/o ultralegali stante la nullità della clausola relativa al TAEG del contratto n. Parte 6334000000000858/000000000001613441 per tutti i motivi e le ragioni di opposizione, e per l'effetto rideterminato e dichiarato l'importo esatto del credito attuale di parte ingiungente mediante sostituzione del tasso di cui all'art. 125 bis comma 7 TUB al tasso annuo effettivo globale contrattuale, accertare che il debito del sig. è pari a € 20.567,30 Parte_1
o alla minore/maggiore somma che risulterà a seguito della richiesta CTU tecnico-contabile e/o sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di giustizia e legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. A tal fine, in via istruttoria chiede ordinarsi al terzo Banca Nazionale del Lavoro Spa l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione Parte atta a fornire prova degli importi versati dal sig. a in esecuzione del contratto di mutuo n. n. Parte_1
6334000000000858/000000000001613441, ivi compresi i versamenti effettuati alla Compagnia Assicurativa Cardif in relazione alla Polizza collegata al mutuo – Polizza Collettiva n. 5099/01; chiede disporsi C.T.U. tecnico-contabile per rideterminare l'importo esatto del credito attuale di parte ingiungente mediante sostituzione del tasso di cui all'art. 125 bis comma 7 TUB al tasso annuo effettivo globale contrattuale, stante la nullità della clausola relativa al TAEG, e, conseguentemente, accertare che il debito del sig. è pari a € 20.567,30, ottenuto decurtando l'importo erogato Parte_1 pari a € 27.000,00 montato del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali dei versamenti ordinari effettuati (pari a
€ 3.932,70 cioè 10 rate ordinarie versate) e dei versamenti per rientro effettuati (pari a € 2.500,00 cioè 10 rate di rientro versate), ovvero pari alla minore/maggiore somma che risulterò all'esito del ricalcolo”; per l'intervenuta in causa, “…si riporta alle note conclusive depositate, di cui chiede l'integrale accoglimento”, note ove ha insistito “…per l'accoglimento delle già tolte conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.06.2023, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 912/2023, emesso da questo Tribunale in data 31.03.2023 in favore della Controparte_1
(nel prosieguo solo “ , per brevità), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di tale
[...] CP_1 società della somma di € 33.340,21, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo:
“- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o il difetto di titolarità del credito e/o del potere di agire per insussistenza del potere di esigere il credito e/o della legittimazione attiva di e/o l'estinzione del Controparte_1 diritto di credito ceduto stante l'avvenuto adempimento, per tutti i motivi e le ragioni di opposizione nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è ad essa dovuto o per qualsivoglia delle altre cause quivi invocate, con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del decreto ingiuntivo n. 912/2023 Tribunale Velletri, da cui è derivata la procedura in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposto e conseguenza;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del diritto di credito per adempimento anche tenendo conto della nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi illegali e/o ultralegali stante la nullità della clausola Parte relativa al TAEG del contratto n. 6334000000000858/000000000001613441 per tutti i motivi e le ragioni di opposizione nonché gli argomenti in fatto e in diritto di cui in narrativa, e per l'effetto rideterminato e dichiarato l'importo esatto del credito attuale di parte ingiungente mediante sostituzione del tasso di cui all'art. 125 bis comma 7 TUB al tasso annuo effettivo globale contrattuale, accertare che il debito del sig. è pari a € 20.567,30 o alla minore/maggiore Parte_1 somma che risulterà a seguito della richiesta CTU tecnico-contabile e/o sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in estrema sintesi: che il decreto ingiuntivo è stato Pt_1 chiesto e ottenuto sull'assunto che esso opponente avrebbe maturato un debito in relazione a un contratto concluso con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., identificato con il n. 6334000000000858/000000000001613441,
2 non avendo adempiuto alle obbligazioni sorte a suo carico con tale contratto ed essendo stato pertanto intimato allo stesso dall'opposta previa risoluzione per inadempimento, il pagamento di quanto ancora CP_1 asseritamente dovuto;
che, peraltro, tale società è priva di legittimazione attiva, dal momento che la stessa ha indicato nel ricorso monitorio una serie di vicende di cessione e di fatti relativi alla vita societaria che allo stato appaiono indimostrati e che pertanto si contestano, quali, in particolare, l'esistenza, validità ed efficacia di una procura non meglio qualificata che sarebbe stata conferita dal sig. del quale non è provata la carica CP_6 di Amministratore Delegato di iQera Italia S.p.a., l'esistenza, validità ed efficacia di un mandato non meglio qualificato che sarebbe stato conferito dalla alla iQuera Italia S.p.a., peraltro attraverso due soggetti di CP_1 cui non sono provati la carica di procuratori speciali di i poteri di rappresentanza sostanziale e formale CP_1
e di firma, ed ancora l'esistenza, validità ed efficacia dell'atto di cessione “in blocco” di rapporti giuridici ex art. 58 TUB che sarebbe stato stipulato tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in veste di cedente, e la quale CP_1 cessionaria;
che si contesta, poi, il potere della di agire verso l'opponente per la pretesa creditoria di CP_1 cui al ricorso, giacché non vi è stata alcuna notifica allo stesso delle cessioni, né vi è stata iscrizione nel registro delle imprese, benché si tratti di formalità prescritta anch'essa dall'art. 58 TUB quale requisito per l'esistenza e la validità della comunicazione al debitore del trasferimento del credito;
che, inoltre, l'utilizzo dello strumento notiziale di cui all'art. 58 TUB, costituito dalla pubblicazione di un avviso in G.U., non può sostituirsi alla comunicazione ex art. 1264 c.c. ove si tratti di crediti che non hanno connessione diretta con l'attività bancaria e creditizia statutaria e/o che, per effetto di vicende individuali, hanno mutato la loro qualità originaria, per estinzione del rapporto bancario e creditizio;
che, in ogni caso, poi, la notizia pubblicata in G.U. non è sufficiente a dimostrare che vi sia stata una cessione, atteso che il contenuto degli avvisi è assolutamente generico, né è stata mai comunicata al l'esistenza di una cessione e tantomeno l'identificazione del credito con un codice Pt_1 di qualsiasi fatta;
che la non ha provato di essere l'effettiva e attuale titolare del credito verso CP_1
l'opponente, considerato che non è stato prodotto il contratto di cessione che sarebbe stato concluso il 01.07.2020 tra la stessa e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., né che in tale cessione sia stato ricompreso il credito originato dal contratto stipulato dal con la cedente, né che detto credito presenti le caratteristiche indicate Pt_1 nell'avviso e, in particolare, che si tratti di un credito che, come indicato in tale avviso, è stato oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito, ove rispondente ai requisiti vigenti, di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché che lo stesso non sia stato oggetto di contenzioso, oltretutto considerando il contenzioso arbitrale che è stato già introdotto, in realtà, da parte dell'opponente; che, senza rinuncia alle suddette eccezioni, vi è poi che il credito si è parzialmente estinto in virtù dei pagamenti già effettuati dall'opponente e considerata la nullità della clausola relativa al costo del mutuo per indeterminatezza ed erroneità del TAEG;
che, in particolare, tale nullità è stata già accertata dall'Arbitro Bancario Finanziario adito dal in relazione al rapporto di mutuo Pt_1
n. 1613441 intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sul presupposto che il TAEG non ha tenuto conto dei costi della polizza assicurativa, da includere invece nello stesso, con la conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 125 bis TUB, riconosciuta nella decisione arbitrale, e la conseguente necessità di rideterminare il piano d'ammortamento, con la restituzione al dell'eccedenza versata, maggiorata degli interessi legali;
Pt_1 che, dunque, in virtù di tale decisione, l'importo fatto oggetto d'ingiunzione non è comunque dovuto, poiché l'opponente deve restituire solo il capitale erogato pari a € 27.000,00 maggiorato del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali e decurtato dei versamenti già posti in essere, di cui € 3.932,70, corrispondenti alle n. 10 rate ordinarie già versate, e € 2.500,00 per n. 10 rate di rientro;
che a tale fine si reitera, inoltre, la richiesta ex art. 119 TUB volta all'esibizione da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., nonché dell'opposta CP_1 della documentazione relativa agli importi già corrisposti alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per il contratto n. 6334000000000858/000000000001613441, ivi compresi i versamenti effettuati alla Cardif in relazione alla Polizza collettiva n. 5099/01.
Pur regolarmente citata in causa, non si è costituita in giudizio la in proprio, della quale è stata CP_1 pertanto dichiarata la contumacia.
È stata presentata invece, il 01.12.2023, una comparsa di costituzione nell'interesse della (nel CP_3
3 prosieguo solo “ , per brevità), a sua volta rappresentata dalla nq. sua procuratrice, con la CP_3 CP_1 quale è stato rappresentato che tale società è divenuta nelle more beneficiaria di una scissione parziale di avvenuta il 22.12.2022 e pubblicata in G.U. il 17.01.2023, Parte Seconda, Foglio Inserzioni n. 7. CP_1
Queste le conclusioni riportate in tale comparsa, nel merito: “…accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
…in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al Pt_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo”, con il favore delle spese processuali.
A fondamento di tali conclusioni è stato dedotto per la , in estrema sintesi: che la contestazione CP_3 dell'opponente relativa alla legittimazione della è infondata, dal momento che la cessione del credito, CP_1 intervenuta tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e la in data 01.07.2020, è stata pubblicata nella CP_1
Gazzetta Ufficiale del 18.07.2020, Foglio Inserzioni n. 84, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB e, attraverso tale pubblicazione, l'opposta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione;
che la pubblicazione di tale avviso esonera, infatti, dal dare notizia della cessione ai singoli debitori ceduti;
che, inoltre, in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; che l'asserita assenza di comunicazione della cessione non toglie, poi, che la vicenda traslativa si sia comunque perfezionata con l'accordo tra cedente e cessionaria e che quest'ultima abbia pertanto la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta;
che il è stato posto, inoltre, in Pt_1 condizione di conoscere l'avvenuta cessione, oltre che attraverso la pubblicazione dell'avviso in G.U., la cui conoscenza legale non è contestabile se non con difese “inutilmente dilatorie”, anche con la lettera di diffida e messa in mora a firma del precedente procuratore della e, in ogni caso, con la notifica del decreto ingiuntivo, CP_1 stante che la notifica della cessione ex art. 1264 c.c. è un atto a forma libera, che può effettuarsi anche con il ricorso per ingiunzione, mentre non rileva che non vi sia stata l'annotazione dell'operazione nel registro delle imprese, atteso che la relativa disposizione si applica alle sole cessioni tra banche, quale non è l'opposta, e che comunque il solo presupposto di efficacia della cessione è la pubblicazione in G.U.; che sono infondate, poi, le contestazioni sollevate dall'opponente in merito al contratto di finanziamento n. 1613441, basate sulla decisione n. 16150/2019 resa dall'Arbitro Bancario Finanziario con riferimento alla questione della nullità relativa al TAEG per la mancata inclusione dei costi assicurativi;
che, al riguardo, occorre chiarire che la pretesa creditoria azionata trae origine da due linee di credito, ovverosia il contratto di finanziamento n. 1613441 e il contratto di c/c n. 6334, peraltro mai contestate dal debitore, delle quali è stata depositata già in fase monitoria la “certificazione ex art. 50 TUB”, documento che “assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”, considerato che lo stesso ha l'efficacia di cui all'art. 1832 c.c.; che, senza recesso da tali rilievi, è stato poi depositato in fase monitoria il “contratto di finanziamento n. 1127815, sottoscritto dai debitori in ogni sua parte”; che la decisione resa dall'Arbitro Bancario Finanziario è priva di valore vincolante, né è assimilabile a una conciliazione, a un arbitraggio o a un arbitrato, limitandosi ad indicare senza alcuna vincolatività regole di comportamento per le parti;
che l'opponente adduce una presunta illegittimità dei tassi di interesse, con particolare riferimento al TAEG, ma la sua contestazione è del tutto generica, esplorativa e, come tale, inammissibile, limitandosi “…ad eccepire solo la presunta illegittima applicazione di interessi usurari senza, tuttavia, adempiere all'onere – su di sé gravante – di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti sono stati computati”, sicché è evidente la “pretestuosità” della censura;
che “…il contratto di finanziamento …risulta sottoscritto in ogni sua parte e, dunque, accettato nelle sue condizioni essenziali, ivi incluse le pattuizioni relative al TAEG” e “…la censura mossa dagli opponenti in ordine ad una presunta illegittimità del TAEG risulta ampiamente smentita dallo stesso contratto …sufficiente a scardinare la ricostruzione offerta da controparte”; che analoghe considerazioni valgono per i costi di assicurazione,
4 ben noti al cliente e accettati dallo stesso;
che per le polizze assicurative a protezione del credito, volte a tutelare la banca in caso di decesso del mutuatario o altri eventi gravi e che ne possano pregiudicare la capacità di reddito e/o di rimborso, “…la normativa italiana non prevede alcun suo obbligo esplicito, ma stabilisce che una qualsiasi banca sia libera di assoggettare l'erogazione del mutuo alla stipula di tali polizze. In questa ipotesi però, la banca sarà obbligata ad accettare incondizionatamente una analoga copertura da parte del cliente nel caso in cui ne fosse già in possesso”; che, in virtù di tanto, “risulta quantomeno dubbia una contestazione mossa in ordine alla polizza assicurativa”; che, infine, il assume di avere provveduto all'adempimento dell'obbligazione, ma non è stata fornita alcuna prova Pt_1 di tale adempimento, “…fatta eccezione per un piano di rientro …concordato tra Istituto di Credito e debitore”, costituente “un'ulteriore prova della piena consapevolezza …da parte del sig. …dell'esistenza di una Pt_1 considerevole esposizione debitoria a suo carico”, mentre è onere della controparte provare gli effettivi pagamenti avvenuti a favore della banca;
che l'avversa richiesta di esibizione documentale è inammissibile perché non specifica i documenti che ne dovrebbero essere oggetto, né è stata preceduta da una previa infruttuosa richiesta ex art. 119 TUB, e in ogni caso è stata già fornita nella specie tutta la documentazione necessaria a fondamento della pretesa creditoria, avendo l'opposta assolto al proprio onere probatorio, mentre le avverse contestazioni e richieste sono generiche, pretestuose e infondate.
Alla prima udienza del 14.12.2023, considerata la costituzione effettuata nell'interesse della , è stata CP_3 peraltro rilevata l'assenza in allegato alla stessa di una procura alle liti munita di certificazione e sottoscrizione del difensore ed è stato assegnato, dunque, all'intervenuta un termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per provvedere al deposito di una procura emendata da tale vizio, sino al 15.01.2024.
Alcuna produzione è stata effettuata, tuttavia, nel termine assegnato, mentre solo in data 31.01.2024, in allegato a un atto denominato “note di trattazione scritta”, è stata presentata una procura conferita all'avv. Coluccino dai procuratori di “non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice” della , munita di CP_1 CP_3 autenticazione sottoscritta digitalmente da tale difensore.
Quindi, alla successiva udienza del 01.02.2024, l'opponente ha contestato la tardività di tale produzione e richiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della , con condanna della controparte al CP_3 rimborso delle spese processuali. Inoltre, l'opponente ha ribadito anche in tale sede, come già alla prima udienza, la mancata costituzione della in proprio e l'omessa dimostrazione da parte della stessa della titolarità CP_1 del credito, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, mentre il difensore presente per la , contestate CP_3 le avverse deduzioni e richieste, ha sostenuto la tempestività dell'integrazione documentale effettuata relativamente alla procura, ribadito la sussistenza della titolarità del credito e richiamato all'uopo il contenuto delle suddette “note di trattazione scritta”, di cui ha chiesto di tenere conto quali deduzioni a verbale.
Disposta l'acquisizione del fascicolo monitorio, le parti sono state pertanto invitate a svolgere deduzioni in ordine alle questioni preliminari sollevate alla suddetta udienza e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., stante la natura di tali questioni, astrattamente suscettibili di definire il giudizio, con l'assegnazione di termine ai contendenti per il deposito di memorie difensive conclusive.
Infine, all'udienza del 06.11.2025, fissata da ultimo per l'incombente, sono comparsi la parte opponente e la CP_ (da ora solo “ ”, per brevità), quest'ultima qualificatasi nella memoria conclusiva Controparte_2 depositata come società nella quale si è fusa per incorporazione la , e sulle conclusioni rassegnate (così CP_3 come già richiamate in epigrafe) e all'esito della discussione orale il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile in parte qua al procedimento ex art. 73 d.lgs. 164/2024.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo e i fatti di causa, osserva il decidente quanto segue.
In via preliminare, deve essere ribadito che alcuna costituzione nel presente giudizio d'opposizione vi è stata da parte della n proprio, con la conseguente dichiarazione della sua contumacia, resa formalmente con CP_1 il provvedimento del 26.07.2024.
Considerate le deduzioni avanzate sul punto in senso contrario nella memoria conclusiva presentata in data
5 CP_ 23.05.2024 nell'interesse di , quale società nella quale si è fusa per incorporazione la , preme CP_3 rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ove si verifichi una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso, “il processo prosegue tra le parti originarie”, sia pure venendo consentito al successore (nei cui confronti la sentenza è destinata comunque a spiegare effetti) di intervenire nel giudizio, se del caso anche chiedendo, con il consenso delle altre parti, l'estromissione dell'alienante.
Come già evidenziato nel provvedimento reso il 26.07.24, a tale disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. va senz'altro ricondotto, inoltre, il caso in cui si verifichi la scissione parziale della società che aveva originariamente agito in giudizio per l'accertamento e il soddisfacimento di un determinato diritto di credito, poi trasferito alla società beneficiaria della scissione.
È stato chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità che “la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. …, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio …detto trasferimento non determina, però, l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 31313/2018).
Nel presente caso, il decreto ingiuntivo è stato richiesto e ottenuto dalla in proprio e, CP_1 conseguentemente, è nei confronti di tale società che il ha proposto la sua opposizione, notificando alla Pt_1
l'atto di citazione in opposizione presso i relativi difensori, costituitisi nella fase sommaria CP_1
d'ingiunzione, ai sensi dell'art. 638 c.p.c., stante l'elezione di domicilio effettuata presso di essi dalla stessa nel ricorso monitorio (si v. ricorso in atti, sub doc. 1 fasc. opponente).
Pur a fronte di tale rituale notifica, l'opposta on si è costituita, tuttavia, nel presente procedimento, CP_1 dal momento che in data 01.12.23 è stata presentata una comparsa di costituzione unicamente nell'interesse della
, sia pure attraverso la stessa quest'ultima, però, “non in proprio ma nella sua espressa qualità di CP_3 CP_1 procuratrice della prima” (si v. pag. 1, comparsa di costituzione ). CP_3
Ebbene, come è stato osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, è “…pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore-opposto, ove non si costituisca, debba essere dichiarato contumace”, atteso che l'unitarietà del procedimento che origina dal ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. con la fase d'opposizione “…non vuol dire affatto che la fase sommaria e la fase di merito siano, sempre ed a tutti gli effetti, strettamente connesse ed inscindibili, sicché tutto quel che avviene nella prima, riverbera effetti nella seconda” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28939/2021).
Poiché nell'odierna fattispecie vi è stata una costituzione effettuata per la sclusivamente in nome e CP_1 per conto di un altro soggetto (la ), con l'indicata spendita di un potere rappresentativo di tale società, CP_3 non vi è dubbio, dunque, che la da ritenere senz'altro parte del presente giudizio: si v. ancora art. 111 CP_1
c.p.c.) debba considerarsi contumace, così come correttamente dedotto anche dall'opponente sin dalla prima udienza del 14.12.23, a nulla rilevando, per quanto detto, che tale società abbia posto in essere in favore della un'operazione di scissione parziale con la quale sarebbero state trasferite alla stessa le posizioni creditorie CP_3 già vantate verso il operazione che (è bene ripeterlo) ha integrato pur sempre un fenomeno traslativo Pt_1 di diritti, senza determinare (evidentemente) un'estinzione della società opposta e tantomeno una “confusione” tra le soggettività giuridiche delle due società, la e la CP_3 CP_1
Di contro, stante l'allegazione di tale operazione traslativa posta a base della costituzione operata nell'interesse CP_ della (ora , a seguito della fusione per incorporazione indicata nella memoria conclusiva del 23.05.25), CP_3
è evidente che quest'ultima debba essere considerata come un terzo interventore ex art. 111 c.p.c., integrando, sostanzialmente, la sua costituzione in giudizio, al di là dal relativo “nomen iuris”, un intervento in causa da parte di soggetto qualificatosi come cessionario del diritto controverso, già azionato nella fase sommaria dalla in proprio. CP_1
Tanto chiarito e passando, quindi, alle questioni inerenti a tale intervento in causa, ritiene il giudicante che lo
6 stesso debba essere dichiarato, peraltro, inammissibile, per le ragioni che seguono.
Si è anticipato che all'udienza del 14.12.23 è stata rilevata l'assenza di un'idonea procura alle liti depositata per la , risultando quella prodotta priva di certificazione da parte del difensore costituito. CP_3
Al riguardo, si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti è un negozio assoggettato a uno specifico requisito di forma, dovendo essere rilasciata mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nel caso in cui si tratti di una procura speciale, riferita a un singolo e specifico affare, e la stessa venga posta in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 833 c.p.c., l'appartenenza della sottoscrizione alla parte può peraltro essere certificata anche dal difensore, il quale si sostituisce in tal caso, eccezionalmente, al notaio nell'esercizio di un potere che, per quanto definito come di “autentica minore”, è senz'altro esercizio di una funzione sostanzialmente pubblicistica, poiché rivolto ad attestare la riconducibilità della firma a una determinata persona, previamente identificata dal legale o da lui personalmente conosciuta (cfr. già Cass. civ. sez. un. 25032/2005).
Per quel che attiene, inoltre, l'apposizione della procura in calce all'atto processuale al quale si riferisce, l'art. 833 cit. ha previsto che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Come si ricava anche dalla disposizione appena menzionata, la certificazione del difensore deve poi considerarsi necessaria anche ove la procura sia rilasciata su documento informatico, atteso che la disciplina dettata dall'art. 83 cit. non distingue le due ipotesi di procura rilasciata su documento cartaceo o informatico, bensì contempla espressamente anche tale seconda evenienza, là dove regolamenta i presupposti per poter considerare tale procura come apposta in calce all'atto, stabilendo che il relativo documento deve essere pur sempre munito di firma digitale del difensore e congiunto all'atto “mediante strumenti informatici”.
D'altro canto, la firma autografa e quella digitale sono equiparate dalla disciplina di cui al d.lgs. 82/2005 (si v. artt. 20, 21, 25 di tale decreto) ed anche con riferimento alla seconda si pone l'esigenza, sottesa alla necessità dell'autenticazione di cui all'art. 83 c.p.c., di assicurarne la riferibilità a un determinato soggetto, previamente identificato o già conosciuto dal difensore, firma che, oltretutto, può ritenersi esistente solo ove venga verificato che il relativo certificato elettronico sia valido alla data dell'apposizione (arg. art. 25 cit.).
Ebbene, nel caso che occupa, la costituzione operata nell'interesse della riporta, tra i suoi allegati, una CP_3 procura alle liti che è stata rilasciata dalla “non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della CP_1 prima …in persona dei suoi procuratori e ”, procura che risulta, Parte_3 Controparte_7 tuttavia, priva di sottoscrizioni apposte anche dal difensore (si v. procura depositata in data 01.12.2023, recante in calce un'autentica non imputata né comunque sottoscritta dal difensore costituito).
Manca quindi nel documento un'autentica delle firme dei soggetti che sono stati indicati quali procuratori di e sottoscrittori, per l'appunto, della procura alle liti, autentica che, come detto, ove non effettuata da a CP_1 un notaio, deve essere quantomeno operata dal difensore, in difetto non potendosi considerare soddisfatto il requisito di forma imposto per il compimento del negozio.
La mancanza di tale autenticazione non potrebbe ritenersi superata, del resto, nella specie, dal fatto che la procura è stata comunque depositata con l'atto di costituzione presentato dal difensore nell'interesse di . CP_3
Infatti, per quanto sia stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la certificazione della firma della procura richiesta dall'art. 833 c.p.c. può considerarsi assicurata anche dalla sola firma che viene apposta dal difensore sull'atto processuale al quale la procura accede, nondimeno, tale principio si riferisce alle ipotesi in cui la procura costituisce parte integrante del documento che contiene anche l'atto che risulti sottoscritto dal legale. Come è stato osservato, in tale evenienza, la firma che viene apposta dal difensore sull'atto, sia pure una volta sola e non anche specificamente al di sotto della sottoscrizione riferita alla parte che ha rilasciato la procura alle
7 liti, deve ritenersi riferibile, difatti, al documento nella sua interezza, documento nel quale è inglobata, appunto, anche la procura apposta in calce o a margine dell'atto, di modo che “…tale firma…, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto…” (cfr. Cass. sez. un. 25032/05 cit.).
È in questi termini e limiti, dunque, che potrebbe ritenersi irrilevante l'assenza di un'autenticazione effettuata dal difensore sulla procura, dovendosene ritenere comunque raggiunto lo scopo attraverso la sottoscrizione ad opera del legale dell'atto al quale la procura accede (si v. ancora Cass. sez. un. 25032/05 cit., che ha infatti evidenziato, in coerenza con il principio del cd. raggiungimento dello scopo, che “L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura…”; cfr. più di recente, anche Cass. civ. 18381/2024).
Nel presente caso, la procura di cui si tratta non è riportata, invece, all'interno della comparsa sottoscritta dal difensore, essendo contenuta in un documento separato, sicché sarebbe stato necessario che la stessa venisse corredata di sottoscrizione digitale del legale, quale requisito che è previsto del resto dall'art. 833 c.p.c. anche per considerare la procura come apposta in calce all'atto.
Non solo ma nell'atto di costituzione presentato nell'interesse della tale procura nemmeno è stata CP_3 specificamente richiamata con l'indicazione chiara e univoca dei soggetti che hanno provveduto a sottoscriverla, se si considera che nella comparsa tali soggetti non sono stati individuati se non con il rinvio a una “verbale del Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato (doc. n. 1)”, documento, quest'ultimo, che non reca, però, il nominativo delle stesse persone fisiche riportate sulla procura alle liti quali suoi sottoscrittori, con la conseguenza che è da escludere che la firma apposta dal difensore sulla comparsa di costituzione possa considerarsi, comunque, anche quale autenticazione della sottoscrizione apposta sul documento separato recante la procura alle liti, essendo stata tale sottoscrizione riferita, in tale comparsa, a soggetti differenti da quelli indicati nella procura come firmatari (si v. doc. 1 fasc. ). CP_3
Posti dunque i superiori rilievi in ordine all'insussistenza di una valida procura alle liti conferita al difensore costituitosi per l'intervenuta, si è detto, poi, che con il provvedimento reso all'udienza del 14.12.23 è stato assegnato un termine ai sensi dell'art. 1822 c.p.c., ivi testualmente indicato come “perentorio”, per provvedere al deposito di idonea procura emendata dal suddetto vizio, e che, ciò nondimeno, nessuna produzione è stata effettuata nel termine ivi indicato sino al 15.01.2024.
Tale produzione è stata invece operata solo il 31.01.2024, allorché è stata depositata una procura alle liti munita di autenticazione e sottoscrizione del difensore, procura che è stata allegata, come detto, a un atto recante una
“nota di trattazione scritta”, presentata in vista dell'udienza (peraltro fissata in presenza) del 01.02.2024.
Considerata la tardività di tale deposito, deve escludersi quindi che lo stesso sia valso a sanare, con effetti ex tunc, il vizio dell'originario intervento in causa effettuato per la , così come previsto dall'art. 1822 c.p.c., CP_3 talché tale intervento deve considerarsi inammissibile, in quanto invalidamente posto in essere da un difensore non munito a quella data di un idoneo conferimento di ius postulandi (arg. tra le altre, Cass. civ. 11359/2014, che ha evidenziato, per quel che qui interessa, che invitata la parte alla produzione della procura ai sensi dell'art. 1822 c.p.c., nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso, ne consegue l'invalidità della costituzione in giudizio).
Inoltre, per quanto l'intervento in causa sia consentito, in via generale, dall'art. 268 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie) “sino a che non vengano precisate le conclusioni”, vi è da osservare che la produzione della suddetta procura, avvenuta in data 31.01.24, non è stata effettuata unitamente alla presentazione di una nuova comparsa d'intervento della , ex art. 125 c.p.c., bensì soltanto allegato a un'irrituale “nota di CP_3
8 trattazione scritta”, con la conseguenza che è da escludere che possa ritenersi che tale società sia ammissibilmente intervenuta, comunque, nel giudizio con effetti dal 31.01.2024. CP_
Infine, il deposito ad opera della , quale società incorporante la , della memoria conclusiva del CP_3
23.05.2025, non si è atteggiato neppure esso quale nuova rituale comparsa d'intervento, avendo dato per
“presupposto” il precedente intervento effettuato nell'interesse della , intervento che, per quanto sopra CP_3 detto, non può ritenersi però validamente posto in essere. CP_
L'intervento spiegato dalla (ora ) deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. CP_3
Tanto osservato in punto di rito e venendo ora al merito della lite, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dal meriti accoglimento, in virtù delle assorbenti considerazioni che seguono. Pt_1
In via generale, è noto innanzi tutto che il procedimento che si apre con l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce un'impugnazione proposta avverso il provvedimento monitorio, ma si articola come un ordinario giudizio a cognizione piena, che, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa creditoria azionata con l'originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita di tale pretesa, anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. sulla natura del giudizio d'opposizione, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto d'ingiunzione non comporta, inoltre, un'inversione dell'onere di allegazione e di prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che compete pur sempre alla parte opposta, nella sua veste di
“attrice in senso sostanziale”, offrire compiuta allegazione e dimostrazione del proprio asserito diritto di credito mediante la prova dei relativi fatti costitutivi ex art. 26971 c.c., mentre, una volta che questi ultimi siano stati dimostrati dall'onerata, se del caso anche in virtù della cd. non contestazione di cui all'art. 1151 c.p.c., incombe, a sua volta, sul debitore opponente, “convenuto in senso sostanziale”, l'onere di dedurre e comprovare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito avversario, ex art. 26972 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018, secondo la quale “…l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali …ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria…”).
Per quel che interessa nell'odierna fattispecie, occorre osservare, poi, che il primo degli elementi costitutivi della pretesa azionata dall'opposta è senz'altro rappresentato dalla titolarità (altrimenti detta “legittimazione sostanziale”) del diritto di credito, titolarità che, ove basata sull'assunto che tale diritto, originariamente sorto in capo a un altro soggetto, sia stato ceduto da quest'ultimo e acquistato dall'opposta, implica, evidentemente, che di tale cessione venga fornita adeguata dimostrazione ai sensi dell'art. 26971 cit., in particolare nel caso in cui la titolarità venga contestata dal debitore opponente.
Così, con specifico riferimento alle ipotesi in cui venga dedotto che il credito azionato sia stato fatto oggetto di una cessione realizzata mediante un'operazione di trasferimento “in blocco” di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, è stato evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare in virtù del compimento di una simile operazione è onerata di dimostrare sia che sia stata conclusa tale cessione “in blocco”, sia che nell'ambito di quest'ultima sia stato ricompreso lo specifico credito che è oggetto della sua domanda di pagamento, fornendo in tal modo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non abbia formulato contestazioni al riguardo, con riferimento alla prima e/o alla seconda di tali circostanze (cfr. tra le altre, Cass. civ. 17944/2023).
In proposito, occorre d'altro canto osservare che la cessione di un credito non soggiace, di regola, a particolari requisiti di forma, ad substatiam o ad probationem, sicché la stessa non esige, necessariamente, che ne sia data prova in forma scritta mediante la produzione del relativo contratto, potendo essere dimostrata anche mediante elementi di natura indiziaria, oltre al fatto che anche in tale ambito trova applicazione il generale principio di cd.
9 non contestazione ex art. 1151 c.p.c., con la conseguenza che può escludersi, in virtù di tale principio, che il soggetto che si affermi cessionario di un determinato diritto di credito sia onerato di fornire puntuale dimostrazione anche di circostanze che non siano state, appunto, oggetto di alcuna deduzione in contrario ad opera della controparte (cfr. tra le più recenti, Cass. 17944/23 cit., nonché già Cass. civ. 4116/2016).
Ai fini della prova della cessione, va però tenuto presente che “…benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata…”, e tale considerazione vale “…in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto…” e “…quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”, pubblicazione che assolve di per sé (non diversamente dalla notifica o accettazione di cui all'art. 1264 c.c. che è intesa a sostituire) solo la funzione di rendere nota la cessione, in via “generalizzata” e “semplificata”, ai debitori ceduti, onde evitare che eventuali pagamenti effettuati da questi ultimi al creditore cedente possano avere efficacia liberatoria anche verso il cessionario (cfr. Cass. 17944/23 cit.).
Ciò posto, è stato dunque chiarito che, per l'eventualità in cui si tratti di operazioni di trasferimento di crediti
“in blocco” realizzate ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale può rilevare, piuttosto, quale elemento dimostrativo indiretto dell'avvenuta cessione, in un contesto in cui non è precluso, come detto, il ricorso a elementi probatori anche diversi dalla diretta produzione di un contratto di cessione. In particolare, “…si può certamente confermare …che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario …di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo…”. Di contro, ove venga contestato anche il fatto in sé della cessione, “…in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (si v. ancora Cass. 17944/23; nello stesso senso, tra le ultime, Cass. civ. 9412/2023, Cass. civ. 21821/2023, Cass. civ. 7866/2024, Cass. civ. 9073/2025, la quale pure ha ribadito che “…in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
10 d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario” e che “…la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Ora, tanto rilevato in linea di principio, si osserva, con riferimento al presente caso, che la domanda proposta dall'opposta con il ricorso monitorio ha avuto ad oggetto un credito asseritamente maturato in capo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti del in virtù di un rapporto indicato nel ricorso come Pt_1
“Contratto n. 6334000000000858/000000000001613441” (si v. ancora ricorso monitorio, in atti).
Da un esame della documentazione posta a supporto di tale domanda e, segnatamente, dai documenti indicati in ricorso come “estratti conto certificati ex art. 50 TUB”, emerge peraltro che tale pretesa creditoria avrebbe tratto origine da due diversi rapporti, in particolare un prestito personale n. 000000000001613441, instaurato tra l'opponente e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in data 23.05.2016, e un rapporto di c/c n. 6334000000000858, intrattenuto sempre con tale istituto bancario a far tempo dal 07.06.2013. In difetto di alcuna allegazione operatane nel ricorso, va invece escluso che sia stato posto a fondamento della pretesa monitoriamente azionata anche l'ulteriore contratto di finanziamento che risulta versato in atti in allegato al ricorso, sottoscritto sempre dal il 07.06.2013 (si v. doc. 5, 7 fasc. monitorio). Pt_1
D'altro canto, può osservarsi che indicazioni in questo senso sarebbero state ricavabili anche dalla comparsa di costituzione depositata per la , ove il suo intervento non fosse risultato inammissibile, considerato che CP_3 in tale comparsa, al di là di un confuso richiamo ivi effettuato anche a un finanziamento indicato con il n. 1127815 (pur sempre identificato, per la verità, con il prestito personale del 23.05.2016) è stato dedotto che “la pretesa creditoria azionata nella presente sede trae origine da due linee di credito …ossia: - Il contratto di finanziamento n. 1613441 (doc. 7); - Il contratto di c/c n. 6334 (doc. 8)” (si v. pag. 8, comparsa intervento ). CP_3
Per quanto maturati, in tesi, in capo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., l'opposta ha inoltre sostenuto nel suo ricorso che i crediti scaturiti dai suddetti rapporti sarebbero stati trasferiti alla stessa dalla prima mediante un contratto di cessione “in blocco” di crediti concluso il 01.07.2020, del quale è stato dato avviso in G.U. in data 18.07.2020, Foglio Inserzioni n. 84, tanto che (sempre stando a quanto riportato nel ricorso), a fronte dell'inadempimento perpetrato dal debitore, “…previa risoluzione del contratto per inadempimento imputabile allo stesso, con lettera di formale costituzione in mora (doc. n. 6), la Società ricorrente lo ha diffidato al pagamento dell'esposizione di cui al saldo debitore maturato” (si v. ancora ricorso monitorio in atti).
Ebbene, a fronte di tali allegazioni, si è detto che l'opponente ha peraltro lamentato, sin dall'atto di citazione, la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta nella sua asserita qualità di cessionaria della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., non essendo stato prodotto il contratto di cessione concluso tra tali società, né risultando dimostrato, comunque, che la si sia resa acquirente proprio del credito di cui qui si controverte, e tale CP_1 eccezione si presenta, in effetti, fondata alla luce delle deduzioni e produzioni in atti.
A supporto dell'allegata cessione del credito, l'opposta ha depositato, infatti, in allegato al ricorso per ingiunzione, esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Foglio Inserzioni n. 84 del 18.07.2020, avviso che risulta essere stato pubblicato, nella specie, solo dall'asserita cessionaria (non anche dalla cedente) e nel quale si legge che la avrebbe acquistato pro soluto, con un atto di cessione stipulato con CP_1 la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. il 01.07.2020, ai sensi dell'art. 58 TUB, “…tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 29 febbraio 2020 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da rapporti bancari di diversa natura e che alla data del 1° luglio 2020 soddisfacevano tutti i seguenti criteri…”, criteri poi riportati in tale avviso con l'indicazione dell'originaria istaurazione del rapporto dal quale i crediti sono derivati con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., della
11 “denominazione” in euro, dell'assoggettamento alla legge italiana, dell'ubicazione della residenza o sede del debitore in Italia, dell'avvenuto “passaggio a sofferenza” e di seguito, ove rispondenti ai requisiti vigenti, della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, dell'assenza di contenziosi pendenti diversi da quelli ivi menzionati e, infine, dell'inclusione in una lista pubblicata sul sito internet della stessa cessionaria (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Come è stato lamentato dall'opponente, non è stato invece versato in atti in fase monitoria il contratto di cessione stipulato tra la la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., con i relativi allegati, né di tale contratto CP_1
è stata fornita prova da parte dell'opposta (rimasta come detto contumace) nell'ambito della presente fase d'opposizione, pur a fronte della contestazione svolta dal già nell'ambito dell'atto introduttivo in Pt_1 merito alla circostanza in sé dell'effettiva avvenuta conclusione di una cessione, e ciò, per di più, nonostante il suddetto avviso pubblicato in G.U. ad iniziativa della cessionaria abbia rinviato proprio a tale contratto di cessione anche ai fini dell'individuazione dei crediti trasferiti (si v. doc. 4 cit., nonché doc. 2 fasc. opponente).
Inoltre, come contestato dall'opponente, per quel che concerne l'inclusione del credito di cui si discute nel novero di quelli che sarebbero stati ceduti alla stando all'anzidetto avviso pubblicato in G.U., non può CP_1 non rilevarsi che non risultano, comunque, nel ricorso monitorio allegazioni idonee a far concludere nel senso che tale credito sia in effetti riconducibile alle posizioni menzionate in tale avviso, essendo mancata, in particolare, CP_ qualsivoglia indicazione effettuata dall'opposta (e per la verità, anche per la , ora ) a proposito di un CP_3 suo “passaggio a sofferenza” già intervenuto alla data del 01.07.2020 e tantomeno di una sua segnalazione in Centrale dei Rischi, quale criterio che, come detto, è stato indicato tra quelli (cumulativi) riportati nell'avviso in G.U. e, per la verità, quanto al suddetto “passaggio a sofferenza”, nemmeno meglio specificato in tale avviso.
Piuttosto, scorrendo il ricorso per ingiunzione emergono contrarie indicazioni in merito a un “passaggio a sofferenza” già intervenuto alla data della cessione del 01.07.2020, se si considera che l'opposta appare avere dedotto in ricorso persino di avere provveduto essa stessa a far valere la risoluzione contrattuale per l'inadempimento del debitore (si v. ancora pag. 2, ricorso monitorio), mentre dalla documentazione già sopra menzionata, recante gli “estratti conto certificati ex art. 50 TUB”, emerge comunque l'indicazione di una classificazione a “sofferenza” effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per i crediti ivi indicati alla data del 31.07.2020 (si v. ancora doc. 7 cit. fasc. monitorio), il che, se non altro in difetto di specifiche deduzioni offerte CP_ al riguardo dall'opposta (o dalla , ora ), vale a far escludere che il credito che occupa sia riconducibile, CP_3 con sufficiente univocità, a quelli menzionati nel suddetto avviso.
In aggiunta a quanto precede, va osservato, poi, che gli ulteriori criteri riportati in tale avviso risultano, effettivamente, alquanto generici, se si considera che alcuna indicazione è stata fatta nello stesso della natura dei rapporti dai quali i crediti avrebbero tratto origine e/o dell'intervallo temporale della loro instaurazione, mentre, per quel che attiene l'ulteriore criterio costituito dalla menzione dei crediti in un elenco pubblicato sul sito internet della cessionaria, si tratta di circostanza che è stata contestata anch'essa da parte dell'opponente, il quale ha sostenuto, in sede di udienza del 01.02.24, financo l'inesistenza di una simile pubblicazione da parte della cessionaria, talché neppure in virtù di tale criterio (peraltro indicato, nell'ambito dell'anzidetto avviso in G.U., come aggiuntivo rispetto agli altri ivi menzionati), può ritenersi comprovata la titolarità del credito in capo all'opposta, in difetto di alcuna adeguata risultanza offerta a supporto da quest'ultima.
Non può inoltre annettersi rilevanza ai fini che occupano alla missiva depositata dall'opposta in allegato al ricorso con la quale è stato rappresentato dalla stessa all'opponente nel maggio 2022 che la si sarebbe CP_1 resa cessionaria di crediti già maturati verso il dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. Pt_1
Infatti, è evidente che si è in presenza, anche in questo caso, di un atto che è stato posto in essere (per di più, a distanza di circa due anni dall'asserita cessione) esclusivamente dalla pretesa cessionaria (appunto, la , CP_1 non anche dalla banca cedente, talché tale missiva non vale in alcun modo a suffragare l'assunto avanzato dalla stessa irca l'avvenuta cessione (cfr. doc. 6 cit. fasc. monitorio). CP_1
Infine, relativamente alle produzioni riportate in allegato alla comparsa di intervento depositata nell'interesse CP_ della (ora ), si è già evidenziato che tale intervento deve considerarsi inammissibile e, in ogni caso, CP_3
12 anche ove lo stesso non fosse risultato tale, preme osservare che le deduzioni e la documentazione offerte sul punto con tale comparsa non avrebbero potuto, comunque, far pervenire a una diversa conclusione.
Come è agevole rilevare, difatti, in allegato alla comparsa depositata il 01.12.23 per la è stato prodotto, CP_3 con riferimento alla cessione asseritamente conclusa tra la e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., CP_1 esclusivamente un estratto di una comunicazione inviata dalla stessa ecante una proposta irrevocabile CP_1 volta alla conclusione di un “contratto di cessione di crediti”, comunicazione che in alcun modo è riconducibile, però, alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (della quale non reca infatti alcuna firma) e che non è documentato sia stata seguita da un'accettazione espressa da quest'ultima, nonché comunque assolutamente priva, per come depositata, di indicazioni in merito all'oggetto di un simile (proposto) contratto di cessione, risultandone
“omissato” l'intero contenuto (si v. doc. 5, in allegato alla comparsa di intervento del 01.12.23).
L'atto di scissione parziale posto in essere dalla n favore della , inoltre, nulla prova in merito CP_1 CP_3 al trasferimento in tesi intervenuto a favore dell'opposta dei crediti maturati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti del considerato che non solo nello stesso non vi è alcuna indicazione di tali crediti Pt_1 ma che, evidentemente, un trasferimento degli stessi da parte della in favore della beneficiaria della CP_1 scissione presupporrebbe, comunque, che tali crediti fossero stati già acquistati, alla data della scissione, dalla potendo quest'ultima soltanto in tal caso trasferirne la titolarità alla mediante l'operazione di CP_1 CP_3 scissione, acquisto che, nondimeno, non può dirsi acclarato in virtù dei rilievi che precedono. CP_
Analogamente è a dirsi, da ultimo, a proposito dell'asserito successivo acquisto dei crediti effettuato dalla , quale società che ha incorporato la , dal momento che la titolarità in capo a tale società del credito che CP_3 occupa presupporrebbe, logicamente, che dello stesso si sia resa acquirente la la quale lo avrebbe poi CP_1 trasferito, con l'anzidetta operazione di scissione, alla , il che, tuttavia, è da escludere che risulti accertato CP_3 alla luce delle deduzioni e produzioni in atti.
Tenuto conto dei superiori rilievi, ne deriva dunque l'accoglimento dell'opposizione proposta dal Pt_1 con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo da escludere, in via assorbente, la sussistenza in capo all'opposta della necessaria titolarità del credito azionato, con la conseguente infondatezza della domanda proposta dalla stessa nei confronti dell'opponente, in assenza del primo e imprescindibile presupposto costituito dalla titolarità sostanziale del credito ex art. 26971 c.c.
Le spese di lite vengono infine regolate come segue.
Nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese sostenute da quest'ultima nella fase monitoria, essendo risultata infondata la domanda oggetto del suo ricorso.
Le spese del presente giudizio d'opposizione sostenute dal devono essere rimborsate, inoltre, allo Pt_1 stesso dall'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avendo quest'ultima dato causa al giudizio con la CP_1 proposizione di una domanda risultata infondata, e il loro importo, liquidato come in dispositivo tenendo conto del valore della lite (scaglione tra € 26.000.01 e € 52.000,00) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, decurtati ai minimi ex art. 4 in ragione dell'esiguità delle questioni in contestazione, della sostanziale assenza di un'attività di trattazione successiva agli atti introduttivi e del carattere meramente documentale dell'istruttoria espletata, va distratto in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti con l'intervenuta, si giustifica invece la compensazione delle spese ex art. 922 c.p.c. (nel testo risultante da C. Cost. 77/2018; cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. 20049/2022), tenuto conto del rilievo ufficio della questione relativa all'inidoneità della procura alle liti depositata in allegato alla comparsa d'intervento e dell'esiguità dell'attività processuale occorsa all'opponente (quale risultante dagli atti) a fronte dell'inammissibilità dell'intervento spiegato nell'interesse della . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 13 - Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato per la ora CP_3 Controparte_2
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 912/2023 Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 31.03.2023, rigettando la domanda proposta verso lo stesso dalla
[...]
per le ragioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
- Condanna la l rimborso delle spese processuali per la presente opposizione in favore Controparte_1 di che liquida in € 3.809,00 per compensi e in € 286,00 per spese vive, oltre al rimborso Parte_1 forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, somme da distrarsi in favore del difensore dell'opponente, avv.to Alessandro Persia, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri in data 06.12.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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