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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1686 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 27/06/1981 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 21/03/1980 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Libertà n.205, presso lo studio dell'avv. Galante Salvatore che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) Ognuno dei coniugi fisserà la propria dimora o residenza ove riterrà opportuno anche in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni di domicilio o residenza. Entrambi i coniugi potranno mutare la dimora e/o la residenza ove riterranno opportuno, anche in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro entro 30 giorni le eventuali variazioni di domicilio o residenza;
3) La , unitamente al figlio minore , oggi vive in Palermo, via Salamone Parte_1 Per_1 Marino n. 37 (casa di proprietà del sig. , padre della ricorrente. V. doc. n. 3 Parte_2 in prod.);
4) Il sig. oggi vive in Palermo, via Francesco Musotto n. 36 (con contratto di Controparte_1 comodato d'uso. V. doc. n. 5 in prod.);
5) Il figlio minore, , resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora e Per_1 residenza con la propria madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per il figlio. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul minore, non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro per tutto quanto concerne l'educazione e la formazione del figlio ed a prendere, di comune accordo, tutte le decisioni sul percorso formativo, scolastico e ricreativo dello stesso e, al momento, entrambi concordano che il figlio continui il percorso di studi già intrapreso ( frequenta la III classe media dell'Istituto Comprensivo Per_1 Statale Silvio Boccone, sito in Palermo, Via del Vespro n. 72).
6) Tenuto conto dell'età del minore, delle esigenze dello stesso e delle necessità organizzative dei genitori, i coniugi concordano che lo stesso trascorrerà con il padre i seguenti tempi di permanenza: Il padre avrà facoltà di vedere il figlio durante tutta la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e, comunque, non meno di due pomeriggi la settimana nei giorni o di martedì e giovedì o di mercoledì e venerdì.
2 Il padre avrà, altresì, la facoltà di vederlo e tenerlo con sé, sempre tenendo conto dell'attività scolastica del minore, per due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, con pernottamento dal sabato, dall'orario di uscita dalla scuola o dalle ore 15.00 del sabato (anche nei periodi estivi o festivi) alle ore 20.00 della domenica. Il figlio trascorrerà, alternativamente con il padre e la madre i giorni delle principali festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanno), restando comunque convenuto che trascorrerà il giorno del compleanno del padre con quest'ultimo e del compleanno della madre con quest'ultima, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e gli ulteriori impegni del figlio e dei genitori. Nel periodo estivo-feriale (luglio-agosto) il figlio minore resterà continuativamente con il padre 15 giorni di agosto ininterrottamente, da concordarsi fra i coniugi entro il precedente mese di giugno e, comunque, tenendo in considerazione i rispettivi impegni. In caso di disaccordo, comunque, il periodo dovrà coincidere con quello in cui il padre avrà le ferie. Stesso periodo il minore trascorrerà in via esclusiva unitamente alla madre. In detto periodo verrà meno la regolamentazione dei tempi di permanenza ordinari (V. doc. n. 4 in prod.).
7) La sig.ra è in attesa di occupazione, mentre il sig. è Parte_1 Controparte_1 percettore di NASPI ed è in attesa di trovare una nuova occupazione. In ragione delle precarie condizione economiche in cui versa sig. (il quale ha anche un oneroso finanziamento da CP_1 pagare. V. doc. n. 6), nulla si dispone a titolo di mantenimento in favore della sig.ra Parte_1
(la quale vive nell'abitazione paterna godendo anche del supporto economico del padre);
[...]
8) I coniugi in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili contenuti all'interno della casa coniugale;
9) La sig.ra e il sig. sono titolari di un conto corrente Parte_1 Controparte_1 bancario tra loro cointestato presso la banca (V. doc. n. 7 in prod.); CP_2
10) Il sig. è anche titolare di un conto corrente bancario acceso presso la Banca Controparte_1 Prealpi San Biagio. (V. doc. n. 7 in prod.);
11) Si conviene che, l'assegno unico sarà richiesto, per il figlio, dal sig. ed a questo Controparte_1 erogato a far data dall'entrata in vigore della stessa misura di mantenimento;
12) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. La detta complessiva somma di Euro 250,00 verrà accreditata sul conto corrente bancario al seguente codice IBAN: [...] intestato alla sig.ra CP_2 Parte_1
. Il tutto rivalutato automaticamente di anno in anno del 100 % dell'indice ISTAT. Il
[...] mantenimento al figlio sarà dovuto fino a quando lo stesso non godrà di reddito proprio Per_1 che gli consentirà autosufficienza economica. In detto importo non vengono contemplate le spese straordinarie che verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo e rendicontazione. In ordine a dette spese straordinarie vi sarà l'obbligo dei coniugi di rispettare il locale protocollo del Tribunale di Palermo (cfr. Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli, Prot. n. 23059 del 04/07/2019);
13) L'autovettura Audi A4 tg. FG 703 PX (V. doc. n. 9 in prod.), intestata al sig. , Controparte_1 resterà in uso esclusivo a quest'ultimo;
3 14) I coniugi sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e si impegnano a prestare il proprio consenso qualora questo fosse necessario per legge, per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per il minore, che sarà dotato di documento e passaporto autonomo, a scopo turistico e non di espatrio, o comunque per ottenere il passaporto e/o altro documento per il minore”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 08/06/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 13 - P. I - Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1686 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 27/06/1981 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 21/03/1980 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Libertà n.205, presso lo studio dell'avv. Galante Salvatore che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) Ognuno dei coniugi fisserà la propria dimora o residenza ove riterrà opportuno anche in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni di domicilio o residenza. Entrambi i coniugi potranno mutare la dimora e/o la residenza ove riterranno opportuno, anche in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro entro 30 giorni le eventuali variazioni di domicilio o residenza;
3) La , unitamente al figlio minore , oggi vive in Palermo, via Salamone Parte_1 Per_1 Marino n. 37 (casa di proprietà del sig. , padre della ricorrente. V. doc. n. 3 Parte_2 in prod.);
4) Il sig. oggi vive in Palermo, via Francesco Musotto n. 36 (con contratto di Controparte_1 comodato d'uso. V. doc. n. 5 in prod.);
5) Il figlio minore, , resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora e Per_1 residenza con la propria madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per il figlio. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul minore, non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro per tutto quanto concerne l'educazione e la formazione del figlio ed a prendere, di comune accordo, tutte le decisioni sul percorso formativo, scolastico e ricreativo dello stesso e, al momento, entrambi concordano che il figlio continui il percorso di studi già intrapreso ( frequenta la III classe media dell'Istituto Comprensivo Per_1 Statale Silvio Boccone, sito in Palermo, Via del Vespro n. 72).
6) Tenuto conto dell'età del minore, delle esigenze dello stesso e delle necessità organizzative dei genitori, i coniugi concordano che lo stesso trascorrerà con il padre i seguenti tempi di permanenza: Il padre avrà facoltà di vedere il figlio durante tutta la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e, comunque, non meno di due pomeriggi la settimana nei giorni o di martedì e giovedì o di mercoledì e venerdì.
2 Il padre avrà, altresì, la facoltà di vederlo e tenerlo con sé, sempre tenendo conto dell'attività scolastica del minore, per due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, con pernottamento dal sabato, dall'orario di uscita dalla scuola o dalle ore 15.00 del sabato (anche nei periodi estivi o festivi) alle ore 20.00 della domenica. Il figlio trascorrerà, alternativamente con il padre e la madre i giorni delle principali festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanno), restando comunque convenuto che trascorrerà il giorno del compleanno del padre con quest'ultimo e del compleanno della madre con quest'ultima, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e gli ulteriori impegni del figlio e dei genitori. Nel periodo estivo-feriale (luglio-agosto) il figlio minore resterà continuativamente con il padre 15 giorni di agosto ininterrottamente, da concordarsi fra i coniugi entro il precedente mese di giugno e, comunque, tenendo in considerazione i rispettivi impegni. In caso di disaccordo, comunque, il periodo dovrà coincidere con quello in cui il padre avrà le ferie. Stesso periodo il minore trascorrerà in via esclusiva unitamente alla madre. In detto periodo verrà meno la regolamentazione dei tempi di permanenza ordinari (V. doc. n. 4 in prod.).
7) La sig.ra è in attesa di occupazione, mentre il sig. è Parte_1 Controparte_1 percettore di NASPI ed è in attesa di trovare una nuova occupazione. In ragione delle precarie condizione economiche in cui versa sig. (il quale ha anche un oneroso finanziamento da CP_1 pagare. V. doc. n. 6), nulla si dispone a titolo di mantenimento in favore della sig.ra Parte_1
(la quale vive nell'abitazione paterna godendo anche del supporto economico del padre);
[...]
8) I coniugi in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili contenuti all'interno della casa coniugale;
9) La sig.ra e il sig. sono titolari di un conto corrente Parte_1 Controparte_1 bancario tra loro cointestato presso la banca (V. doc. n. 7 in prod.); CP_2
10) Il sig. è anche titolare di un conto corrente bancario acceso presso la Banca Controparte_1 Prealpi San Biagio. (V. doc. n. 7 in prod.);
11) Si conviene che, l'assegno unico sarà richiesto, per il figlio, dal sig. ed a questo Controparte_1 erogato a far data dall'entrata in vigore della stessa misura di mantenimento;
12) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. La detta complessiva somma di Euro 250,00 verrà accreditata sul conto corrente bancario al seguente codice IBAN: [...] intestato alla sig.ra CP_2 Parte_1
. Il tutto rivalutato automaticamente di anno in anno del 100 % dell'indice ISTAT. Il
[...] mantenimento al figlio sarà dovuto fino a quando lo stesso non godrà di reddito proprio Per_1 che gli consentirà autosufficienza economica. In detto importo non vengono contemplate le spese straordinarie che verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo e rendicontazione. In ordine a dette spese straordinarie vi sarà l'obbligo dei coniugi di rispettare il locale protocollo del Tribunale di Palermo (cfr. Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli, Prot. n. 23059 del 04/07/2019);
13) L'autovettura Audi A4 tg. FG 703 PX (V. doc. n. 9 in prod.), intestata al sig. , Controparte_1 resterà in uso esclusivo a quest'ultimo;
3 14) I coniugi sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e si impegnano a prestare il proprio consenso qualora questo fosse necessario per legge, per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per il minore, che sarà dotato di documento e passaporto autonomo, a scopo turistico e non di espatrio, o comunque per ottenere il passaporto e/o altro documento per il minore”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 08/06/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 13 - P. I - Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
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