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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/07/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 409 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Priolo Fabio, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio D'Agnone e Controparte_1
a procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.10.2020, Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo N. 110/2020, emesso dal Tribunale di Isernia in data 03.09.2020 e contestuale domanda riconvenzionale, il adiva l'intestato Tribunale, in Controparte_2 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “in via preliminare: ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su priva scritta, attesta l'insussistenza del credito azionato. Nel merito: chiede annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 110 del 03/09/2020 RGN 358/2020 del Tribunale di Isernia e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso le inadempienze commesse dal Geom. ampiamente esposte nella descrizione dei fatti, oltre che per intervenuta CP_1 prescrizione del richies so professionale per decorrenza dei termini ex art. 2956 c.c.. In via subordinata: Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del Geom. CP_1 ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce delle inadempienze commesse dallo
[...] ll'esecuzione degli incarichi professionali conferitigli. In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che il ha subito Controparte_2 un danno patrimoniale per aver dovuto subire il mancato finanziamento della somma di euro 21.970,45 da parte della (vedi secondo lavoro) oltre che il pagamento delle spese legali sostenute a Parte_2 causa del blocc i da parte della per euro 8.320,00 (vedi terzo lavoro), Parte_2 chiede condannarsi il Geom. to dei danni in favore dell'opponente Controparte_1
per la somma di euro 30.290,45 o quella diversa somma che dovesse Controparte_2
A fondamento delle spiegate domande l'opponente, preliminarmente, deduceva l'inidoneità delle Delibere di Giunta Comunale, allegate dal al fascicolo CP_1 monitorio, ad assurgere a prove scritte ex art. 633 c.p.c., valide per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché dal tenore delle surriferite delibere non sarebbe possibile desumere se i lavori siano stati realmente eseguiti “o se il diritto di credito che si ritiene di aver maturato sia realmente dovuto atteso che il Geom. ha commesso numerose inadempienze CP_1 nell'esecuzione dei lavori che gli sono stati affidati in qualità di RUP..” (cfr. ricorso in opposizione). Nel merito, con riferimento ai singoli titoli di credito, il Controparte_2 deduceva che, pur essendo vero che con la Delibera 22/10/2013, l'opposto veniva nominato RUP per l'intervento di “Manutenzione ed adeguamento funzionale di parte della rete viaria del centro abitato e dei relativi sottoservizi”, in realtà, il lavoro non sarebbe mai stato eseguito e, conseguentemente, al nulla sarebbe CP_1 dovuto in difetto di attività lavorativa. Deduceva ulteriormente l'opponente che con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2013 il Comune, effettivamente, nominava il geom. per CP_3
l'intervento “Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici i della Fonte, Fucile e Sant'Ovino” ma che i lavori sarebbero ancora in corso di esecuzione ed i relativi pagamenti sospesi a cause di presunte inadempienze commesse dal CP_1 nell'elaborazione del quadro economico. In particolare, il sosteneva che il CP_2 geometra avesse riportato, erroneamente, la somma di e 0,45 nel quadro
“economie riprogrammabili” e che tale errore causava la mancata erogazione del predetto importo da parte della la quale desumeva, dal quadro Parte_2 economico come elaborato, che detta somma non sarebbe stata utilizzata dal CP_2 per l'espletamento di ulteriori lavori. Tale errore, sostiene ancora il CP_2 determinato l'impossibilità di dar corso alle opere previste in variante e te con Delibera di Giunta n. 18/2015 e che, a causa di ciò, l'odierno convenuto veniva sottoposto ad una serie di richiami disciplinari. Al punto rubricato n. 3 del ricorso, il di sosteneva che, pur CP_2 Controparte_2 essendo vero che il Geom. de munale n. 12 del CP_1
25/03/2015, veniva nominat l'“Intervento di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione”, anche tali lavori sarebbero oggetto di contestazione, tant'è vero che veniva sospesa la procedura di erogazione del finanziamento regionale. In particolare, l'opponente sostiene che l'affidamento dei lavori all'impresa aggiudicatrice veniva revocato dallo stesso geometra “per poi nominarne un'altra senza trasmettere gli atti alla oltre ciò il Geom. commetteva errori nel calcolo dei compensi che non Parte_2
del regolamento comunale”. Tra l'altro, affermava ancora il i CP_2 predetti lavori erano stati oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. L'Amministrazione asseriva, dunque, che dei comportamenti, ascrivibili al CP_1 avevano causato all'Ente la perdita di una serie di finanziamenti da parte dell Pt_2 ed una conseguente carenza di liquidità che gli impediva di far fronte alle
[...] di pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori, circostanza che, a sua volta, comportava la necessità per il di accollarsi le spese legali relative al giudizio di opposizione al CP_2 decreto ingiuntiv dalla società esecutrice delle opere. Al punto n. 4 del ricorso, il confermando ancora una volta che il Geom. CP_2 veniva nominato RUP per l'intervento “Efficienza delle reti idriche comunali”, CP_1 che, in relazione allo stesso, la non erogava il finanziamento Parte_2 sempre per presunte irregolarità comm;
irregolarità che, tra l'altro, sarebbero oggetto di un procedimento penale a carico del dipendente in cui il si CP_2 costituiva parte civile. Eccepiva, infine, la prescrizione triennale del credito ex art. 2956 c.c. Alla luce di tali argomentazioni il insisteva per la revoca Controparte_2 del d.i. n. 110/2020; chiedeva a nzionale, dell'opposto alla somma di euro 30.290,45, a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il sig. contestando integralmente i fatti e le circostanze CP_1 dedotte da parte avversa, e ch conferma del d.i. impugnato. Negata la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del lavoratore e con l'escussione testimoniali dei signori e , e la discussione fissata per l'udienza del Testimone_1 Testimone_2
14.05.2 o
*** 2. L'opposizione merita di essere accolta in parte. È opportuno premettere che il sig. si era rivolto al Tribunale di Isernia, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, rive l suo diritto a percepire l'importo di euro 10.812,72 a titolo di incentivi per la progettazione, ex art. 18 della L. n. 109 del 1994 e successive modifiche, per gli interventi di cui alle delibere versate in atti;
per tali ragioni, gli è stato concesso il decreto ingiuntivo N. 110/2020. Il ha proposto opposizione eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_2 cr sumendo, in sostanza, da una parte che il completamento dei lavori assegnati costituirebbe condizione per la maturazione del compenso, e dall'altra degli asseriti comportamenti scorretti del lavoratore che costituirebbero titolo per sollevare eccezione di inadempimento e per legittimare, addirittura, una domanda riconvenzionale. Tuttavia, posto che per analizzare l'eccezione di prescrizione è necessaria una breve ricostruzione in diritto della vicenda, la prima asserzione non trova fondamento nella normativa primaria e secondaria rilevante in materia, e la seconda non ha trovato alcun supporto probatorio. 2.1. Il ricorrente in via monitoria, come era suo onere, ha dato prova dell'insorgenza del proprio diritto di credito. Infatti, il compenso incentivante previsto per la progettazione di opere pubbliche è posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie e trova il suo fondamento nell'apposito fondo interno nonché nel regolamento disciplinante le modalità di erogazione che le amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare (cfr. Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 03/03/2020; Cass. 12/04/2011, n. 8344; Cass. ord. 09/03/2012, n. 3779; Cass. 05/06/2017, n. 13937). Da ciò discende che, in questa categoria di fattispecie, il regolamento interno dell'ente avrà un determinante e dirimente valore normativo posto che “esso rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo del diritto all'incentivo, oltre che la fonte regolatrice, di natura normativa e secondaria” (cfr. Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 03/03/2020). Infatti, il diritto al compenso incentivante non è soggetto a discrezionalità amministrativa e deve essere riconosciuto al dipendente in presenza di determinate condizioni. In particolare, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria, che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e qualora sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare (cfr. Cass.civ., sez. lavoro, sent. n. 13937/2017). Infatti, la giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che la nascita del diritto è subordinata e condizionata all'adozione del regolamento interno oltre che all'espletamento della prestazione lavorativa (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. lavoro, sent. 10222 del 28/05/2020). Orbene, nel caso in esame è pacifico, in quanto comprovato e non contestato in atti, che il geom. sia stato nominato Responsabile Unico e che, tra l'altro, essendo già CP_1
Respons fficio tecnico, doveva percepire anche i compensi per l'incarico di Coordinatore Unico, come previsto dall'art. 3 del surriferito Regolamento interno. Il Regolamento interno, poi, all'art. 7 prevedeva espressamente che il compenso incentivante dovesse essere liquidato, a titolo di retribuzione accessoria, nel 1° semestre successivo all'approvazione del progetto (cfr. doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione). Orbene, nel caso di specie, i progetti venivano regolarmente approvati con rispettive delibere di Giunta Comunale n. 12 del 27/03/2014, n. 17 del 12/05/15, n. 41 del 29/07/2013 e deliberazione n. 4 del 09/02/2016, circostanza, tra l'altro, non contestata dall'Amministrazione ricorrente. Pertanto, appaiono sussistere tutte le condizioni richieste per l'attribuzione del compenso di cui all'art. 18 della L. n. 109 del 1994, ovvero: l'adozione da parte dell'Ente del Regolamento interno (presupposto essenziale ed imprescindibile); un formale atto di nomina da parte dell'Amministrazione, lo svolgimento dell'attività di progettazione, e il giungere dei lavori alla fase finale di approvazione dei rispettivi progetti, dunque in una fase sicuramente avanzata della relativa attività di progettazione (cfr. doc. n. 4 alla memoria di costituzione). 3. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, va premesso che, per la valida proposizione di detta eccezione, è sufficiente che la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372, Cass., n. 15631/16; n. 1064/14; n. 9768/05). Dunque, posto che, come affermato dal ricorrente, i progetti sono stati regolarmente approvati con rispettive delibere di Giunta Comunale n. 12 del 27/03/2014, n. 17 del 12/05/15, n. 41 del 29/07/2013 e deliberazione n. 4 del 09/02/2016, dunque i termini per l'esigibilità del credito potevano dirsi scaduti decorsi i sei mesi da ogni delibera (cfr. doc. n. 4 alla memoria di costituzione), e considerato che il ha depositato diversi atti CP_1 di messa in mora, datati 17.07.2018, 04.09.2018 e 0 devono dirsi prescritti i crediti di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 44 del 22/10/2013, relativa all'intervento di “Manutenzione ed adeguamento funzionale di parte della rete viaria del centro abitato e dei relativi sottoservizi”, e n. 10 del 15/02/2013, relativa all'intervento
“Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino” . L'art. 2956 c.c., infatti, prevede che si prescrive in tre anni il diritto:
1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2. dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
Considerato che il rapporto di lavoro del ricorrente era coperto da tutela reale, e che il termine triennale si applica sia che si qualifichi tale compenso come rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o come dipendente da un distinto rapporto stipulato come professionista, il termine triennale si applica al caso di specie e non sono mai stati effettuati atti di messa in mora prima del settembre 2018. Dunque, i crediti sono in parte prescritti;
verranno esaminate solo le questioni relative alle delibere n. 17 del 12/05/15 e n. 4 del 09/02/2016, non coperte da prescrizione. 4. Parte opponente, per quello che rileva in seguito al parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha eccepito, in relazione all'incarico relativo all'“Intervento di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione”, che l'affidamento dei lavori all'impresa aggiudicatrice veniva revocato dallo stesso geometra “per poi nominarne un'altra senza trasmettere gli atti alla oltre ciò il Geom. commetteva errori nel calcolo Parte_2 dei compensi che non del regolamento comunale”, e che i predetti lavori erano stati oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda l'intervento “Efficienza delle reti idriche comunali”, il Comune sosteneva che, in relazione allo stesso, la non erogava il finanziamento sempre per Parte_2 presunte irregolarità commes;
irregolarità che, tra l'altro, sarebbero oggetto di un procedimento penale a carico del dipendente in cui il si costituiva CP_2 parte civile. Tali asserzioni, tuttavia, sono rimaste totalmente prive di alcun riscontro probatorio, sia a livello documentale (non sono stati prodotti atti derivanti dagli asseriti accertamenti della guardia di finanza, contestazioni scritte verso il dipendente, eventuali sentenze di condanna) che testimoniale, non avendo nessuno dei testimoni escussi saputo riferire sulle circostanze capitolate e ammesse. Dunque, l'opposizione, sul punto, deve essere respinta, e confermato il diritto dell'opposto a percepire il compenso maturato in relazione all'incarico conferito con le delibere n. 17 del 12/05/15 e n. 4 del 09/02/2016, pari rispettivamente ad euro 2.309,60 ed euro 4.774,72.
5. Anche la domanda riconvenzionale deve essere disattesa, risultando, oltre che carente già in punto di allegazione, totalmente sfornita in punto di prova: in particolare, manca la prova che l'asserita mancata ricezione dei finanziamenti regionali sia ascrivibile a comportamento colposo del ricorrente, così come che si siano effettivamente verificati gli illeciti di varia natura peraltro genericamente rappresentati nell'atto introduttivo del giudizio. In proposito ai fatti oggetto della domanda riconvenzionale nessuno dei testimoni interpellati ha saputo riferire qualcosa;
anche i documenti relativi ai richiami disciplinari non risultano aver avuto seguito in procedimenti sanzionatori. Dunque, non vi sono elementi per tenerla in seria considerazione.
6. Le spese seguono la prevalente soccombenza del e Controparte_4 sono liquidate come in dispositivo, nella misura mini
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, condanna il Controparte_4
a corrispondere, per il titolo di cui in motivazione, la somma di euro
[...]
7.084,32, con interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna alla refusione delle spese sostenute dal Controparte_4 ricorrente che liquida in euro 2.695, oltre iva, spese e c.p.a. se Controparte_1 dovuti, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso in Isernia, il 30.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 409 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Priolo Fabio, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio D'Agnone e Controparte_1
a procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.10.2020, Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo N. 110/2020, emesso dal Tribunale di Isernia in data 03.09.2020 e contestuale domanda riconvenzionale, il adiva l'intestato Tribunale, in Controparte_2 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “in via preliminare: ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su priva scritta, attesta l'insussistenza del credito azionato. Nel merito: chiede annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 110 del 03/09/2020 RGN 358/2020 del Tribunale di Isernia e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso le inadempienze commesse dal Geom. ampiamente esposte nella descrizione dei fatti, oltre che per intervenuta CP_1 prescrizione del richies so professionale per decorrenza dei termini ex art. 2956 c.c.. In via subordinata: Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del Geom. CP_1 ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce delle inadempienze commesse dallo
[...] ll'esecuzione degli incarichi professionali conferitigli. In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che il ha subito Controparte_2 un danno patrimoniale per aver dovuto subire il mancato finanziamento della somma di euro 21.970,45 da parte della (vedi secondo lavoro) oltre che il pagamento delle spese legali sostenute a Parte_2 causa del blocc i da parte della per euro 8.320,00 (vedi terzo lavoro), Parte_2 chiede condannarsi il Geom. to dei danni in favore dell'opponente Controparte_1
per la somma di euro 30.290,45 o quella diversa somma che dovesse Controparte_2
A fondamento delle spiegate domande l'opponente, preliminarmente, deduceva l'inidoneità delle Delibere di Giunta Comunale, allegate dal al fascicolo CP_1 monitorio, ad assurgere a prove scritte ex art. 633 c.p.c., valide per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché dal tenore delle surriferite delibere non sarebbe possibile desumere se i lavori siano stati realmente eseguiti “o se il diritto di credito che si ritiene di aver maturato sia realmente dovuto atteso che il Geom. ha commesso numerose inadempienze CP_1 nell'esecuzione dei lavori che gli sono stati affidati in qualità di RUP..” (cfr. ricorso in opposizione). Nel merito, con riferimento ai singoli titoli di credito, il Controparte_2 deduceva che, pur essendo vero che con la Delibera 22/10/2013, l'opposto veniva nominato RUP per l'intervento di “Manutenzione ed adeguamento funzionale di parte della rete viaria del centro abitato e dei relativi sottoservizi”, in realtà, il lavoro non sarebbe mai stato eseguito e, conseguentemente, al nulla sarebbe CP_1 dovuto in difetto di attività lavorativa. Deduceva ulteriormente l'opponente che con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2013 il Comune, effettivamente, nominava il geom. per CP_3
l'intervento “Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici i della Fonte, Fucile e Sant'Ovino” ma che i lavori sarebbero ancora in corso di esecuzione ed i relativi pagamenti sospesi a cause di presunte inadempienze commesse dal CP_1 nell'elaborazione del quadro economico. In particolare, il sosteneva che il CP_2 geometra avesse riportato, erroneamente, la somma di e 0,45 nel quadro
“economie riprogrammabili” e che tale errore causava la mancata erogazione del predetto importo da parte della la quale desumeva, dal quadro Parte_2 economico come elaborato, che detta somma non sarebbe stata utilizzata dal CP_2 per l'espletamento di ulteriori lavori. Tale errore, sostiene ancora il CP_2 determinato l'impossibilità di dar corso alle opere previste in variante e te con Delibera di Giunta n. 18/2015 e che, a causa di ciò, l'odierno convenuto veniva sottoposto ad una serie di richiami disciplinari. Al punto rubricato n. 3 del ricorso, il di sosteneva che, pur CP_2 Controparte_2 essendo vero che il Geom. de munale n. 12 del CP_1
25/03/2015, veniva nominat l'“Intervento di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione”, anche tali lavori sarebbero oggetto di contestazione, tant'è vero che veniva sospesa la procedura di erogazione del finanziamento regionale. In particolare, l'opponente sostiene che l'affidamento dei lavori all'impresa aggiudicatrice veniva revocato dallo stesso geometra “per poi nominarne un'altra senza trasmettere gli atti alla oltre ciò il Geom. commetteva errori nel calcolo dei compensi che non Parte_2
del regolamento comunale”. Tra l'altro, affermava ancora il i CP_2 predetti lavori erano stati oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. L'Amministrazione asseriva, dunque, che dei comportamenti, ascrivibili al CP_1 avevano causato all'Ente la perdita di una serie di finanziamenti da parte dell Pt_2 ed una conseguente carenza di liquidità che gli impediva di far fronte alle
[...] di pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori, circostanza che, a sua volta, comportava la necessità per il di accollarsi le spese legali relative al giudizio di opposizione al CP_2 decreto ingiuntiv dalla società esecutrice delle opere. Al punto n. 4 del ricorso, il confermando ancora una volta che il Geom. CP_2 veniva nominato RUP per l'intervento “Efficienza delle reti idriche comunali”, CP_1 che, in relazione allo stesso, la non erogava il finanziamento Parte_2 sempre per presunte irregolarità comm;
irregolarità che, tra l'altro, sarebbero oggetto di un procedimento penale a carico del dipendente in cui il si CP_2 costituiva parte civile. Eccepiva, infine, la prescrizione triennale del credito ex art. 2956 c.c. Alla luce di tali argomentazioni il insisteva per la revoca Controparte_2 del d.i. n. 110/2020; chiedeva a nzionale, dell'opposto alla somma di euro 30.290,45, a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il sig. contestando integralmente i fatti e le circostanze CP_1 dedotte da parte avversa, e ch conferma del d.i. impugnato. Negata la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del lavoratore e con l'escussione testimoniali dei signori e , e la discussione fissata per l'udienza del Testimone_1 Testimone_2
14.05.2 o
*** 2. L'opposizione merita di essere accolta in parte. È opportuno premettere che il sig. si era rivolto al Tribunale di Isernia, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, rive l suo diritto a percepire l'importo di euro 10.812,72 a titolo di incentivi per la progettazione, ex art. 18 della L. n. 109 del 1994 e successive modifiche, per gli interventi di cui alle delibere versate in atti;
per tali ragioni, gli è stato concesso il decreto ingiuntivo N. 110/2020. Il ha proposto opposizione eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_2 cr sumendo, in sostanza, da una parte che il completamento dei lavori assegnati costituirebbe condizione per la maturazione del compenso, e dall'altra degli asseriti comportamenti scorretti del lavoratore che costituirebbero titolo per sollevare eccezione di inadempimento e per legittimare, addirittura, una domanda riconvenzionale. Tuttavia, posto che per analizzare l'eccezione di prescrizione è necessaria una breve ricostruzione in diritto della vicenda, la prima asserzione non trova fondamento nella normativa primaria e secondaria rilevante in materia, e la seconda non ha trovato alcun supporto probatorio. 2.1. Il ricorrente in via monitoria, come era suo onere, ha dato prova dell'insorgenza del proprio diritto di credito. Infatti, il compenso incentivante previsto per la progettazione di opere pubbliche è posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie e trova il suo fondamento nell'apposito fondo interno nonché nel regolamento disciplinante le modalità di erogazione che le amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare (cfr. Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 03/03/2020; Cass. 12/04/2011, n. 8344; Cass. ord. 09/03/2012, n. 3779; Cass. 05/06/2017, n. 13937). Da ciò discende che, in questa categoria di fattispecie, il regolamento interno dell'ente avrà un determinante e dirimente valore normativo posto che “esso rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo del diritto all'incentivo, oltre che la fonte regolatrice, di natura normativa e secondaria” (cfr. Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 03/03/2020). Infatti, il diritto al compenso incentivante non è soggetto a discrezionalità amministrativa e deve essere riconosciuto al dipendente in presenza di determinate condizioni. In particolare, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria, che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e qualora sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare (cfr. Cass.civ., sez. lavoro, sent. n. 13937/2017). Infatti, la giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che la nascita del diritto è subordinata e condizionata all'adozione del regolamento interno oltre che all'espletamento della prestazione lavorativa (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. lavoro, sent. 10222 del 28/05/2020). Orbene, nel caso in esame è pacifico, in quanto comprovato e non contestato in atti, che il geom. sia stato nominato Responsabile Unico e che, tra l'altro, essendo già CP_1
Respons fficio tecnico, doveva percepire anche i compensi per l'incarico di Coordinatore Unico, come previsto dall'art. 3 del surriferito Regolamento interno. Il Regolamento interno, poi, all'art. 7 prevedeva espressamente che il compenso incentivante dovesse essere liquidato, a titolo di retribuzione accessoria, nel 1° semestre successivo all'approvazione del progetto (cfr. doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione). Orbene, nel caso di specie, i progetti venivano regolarmente approvati con rispettive delibere di Giunta Comunale n. 12 del 27/03/2014, n. 17 del 12/05/15, n. 41 del 29/07/2013 e deliberazione n. 4 del 09/02/2016, circostanza, tra l'altro, non contestata dall'Amministrazione ricorrente. Pertanto, appaiono sussistere tutte le condizioni richieste per l'attribuzione del compenso di cui all'art. 18 della L. n. 109 del 1994, ovvero: l'adozione da parte dell'Ente del Regolamento interno (presupposto essenziale ed imprescindibile); un formale atto di nomina da parte dell'Amministrazione, lo svolgimento dell'attività di progettazione, e il giungere dei lavori alla fase finale di approvazione dei rispettivi progetti, dunque in una fase sicuramente avanzata della relativa attività di progettazione (cfr. doc. n. 4 alla memoria di costituzione). 3. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, va premesso che, per la valida proposizione di detta eccezione, è sufficiente che la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372, Cass., n. 15631/16; n. 1064/14; n. 9768/05). Dunque, posto che, come affermato dal ricorrente, i progetti sono stati regolarmente approvati con rispettive delibere di Giunta Comunale n. 12 del 27/03/2014, n. 17 del 12/05/15, n. 41 del 29/07/2013 e deliberazione n. 4 del 09/02/2016, dunque i termini per l'esigibilità del credito potevano dirsi scaduti decorsi i sei mesi da ogni delibera (cfr. doc. n. 4 alla memoria di costituzione), e considerato che il ha depositato diversi atti CP_1 di messa in mora, datati 17.07.2018, 04.09.2018 e 0 devono dirsi prescritti i crediti di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 44 del 22/10/2013, relativa all'intervento di “Manutenzione ed adeguamento funzionale di parte della rete viaria del centro abitato e dei relativi sottoservizi”, e n. 10 del 15/02/2013, relativa all'intervento
“Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino” . L'art. 2956 c.c., infatti, prevede che si prescrive in tre anni il diritto:
1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2. dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
Considerato che il rapporto di lavoro del ricorrente era coperto da tutela reale, e che il termine triennale si applica sia che si qualifichi tale compenso come rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o come dipendente da un distinto rapporto stipulato come professionista, il termine triennale si applica al caso di specie e non sono mai stati effettuati atti di messa in mora prima del settembre 2018. Dunque, i crediti sono in parte prescritti;
verranno esaminate solo le questioni relative alle delibere n. 17 del 12/05/15 e n. 4 del 09/02/2016, non coperte da prescrizione. 4. Parte opponente, per quello che rileva in seguito al parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha eccepito, in relazione all'incarico relativo all'“Intervento di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione”, che l'affidamento dei lavori all'impresa aggiudicatrice veniva revocato dallo stesso geometra “per poi nominarne un'altra senza trasmettere gli atti alla oltre ciò il Geom. commetteva errori nel calcolo Parte_2 dei compensi che non del regolamento comunale”, e che i predetti lavori erano stati oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda l'intervento “Efficienza delle reti idriche comunali”, il Comune sosteneva che, in relazione allo stesso, la non erogava il finanziamento sempre per Parte_2 presunte irregolarità commes;
irregolarità che, tra l'altro, sarebbero oggetto di un procedimento penale a carico del dipendente in cui il si costituiva CP_2 parte civile. Tali asserzioni, tuttavia, sono rimaste totalmente prive di alcun riscontro probatorio, sia a livello documentale (non sono stati prodotti atti derivanti dagli asseriti accertamenti della guardia di finanza, contestazioni scritte verso il dipendente, eventuali sentenze di condanna) che testimoniale, non avendo nessuno dei testimoni escussi saputo riferire sulle circostanze capitolate e ammesse. Dunque, l'opposizione, sul punto, deve essere respinta, e confermato il diritto dell'opposto a percepire il compenso maturato in relazione all'incarico conferito con le delibere n. 17 del 12/05/15 e n. 4 del 09/02/2016, pari rispettivamente ad euro 2.309,60 ed euro 4.774,72.
5. Anche la domanda riconvenzionale deve essere disattesa, risultando, oltre che carente già in punto di allegazione, totalmente sfornita in punto di prova: in particolare, manca la prova che l'asserita mancata ricezione dei finanziamenti regionali sia ascrivibile a comportamento colposo del ricorrente, così come che si siano effettivamente verificati gli illeciti di varia natura peraltro genericamente rappresentati nell'atto introduttivo del giudizio. In proposito ai fatti oggetto della domanda riconvenzionale nessuno dei testimoni interpellati ha saputo riferire qualcosa;
anche i documenti relativi ai richiami disciplinari non risultano aver avuto seguito in procedimenti sanzionatori. Dunque, non vi sono elementi per tenerla in seria considerazione.
6. Le spese seguono la prevalente soccombenza del e Controparte_4 sono liquidate come in dispositivo, nella misura mini
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, condanna il Controparte_4
a corrispondere, per il titolo di cui in motivazione, la somma di euro
[...]
7.084,32, con interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna alla refusione delle spese sostenute dal Controparte_4 ricorrente che liquida in euro 2.695, oltre iva, spese e c.p.a. se Controparte_1 dovuti, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso in Isernia, il 30.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio