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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 243/2017 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Joseph Donegani (C.F. ), presso il cui studio sito in Gela, via Campochiaro C.F._2
n. 4, è elettivamente domiciliata
Attrice
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. Antonino Ficarra (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._4 studio sito a Mazzarino, via Bivona n. 37
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 perché, previa determinazione della consistenza dei beni mobili e immobili descritti in citazione, ne venisse dichiarata la divisione giudiziale attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la metà. In subordine, chiedeva disporsi l'attribuzione di eventuali beni indivisi in favore di una delle parti, con obbligo per l'assegnatario di provvedere in favore dell'altra parte ad un conguaglio in denaro nella misura ritenuta di giustizia. Nel caso di accertamento della indivisibilità dei beni, chiedeva infine che venisse ordinata la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c., con successiva ripartizione della somma ricavata in quote paritarie (50 % a testa).
In particolare l'attrice esponeva di avere contratto in data 13/01/1973 matrimonio concordatario con il convenuto, dal quale si era poi separata essendo divenuta oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Precisava quindi di avere adito il Tribunale di Gela al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge e che, nel giudizio avente n. 1329/2013 R.G., all'esito dell'udienza presidenziale del 29/01/2014, le era stata assegnata, in via temporanea ed urgente, la casa coniugale, sita in Gela, v. S. Tommaso n. 19, piano 1, per
1 abitarvi unitamente alla figlia – maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente - , Persona_1 oltre ad un assegno di mantenimento in suo favore e ad un ulteriore assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nonché alla refusione nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie sostenute per quest'ultima.
Avendo interesse allo scioglimento della comunione e alla conseguente divisione dei beni, con l'atto introduttivo del presente giudizio esponeva che il convenuto – autotrasportatore per conto del Consorzio
Autotrasportatori del Golfo – percepiva una retribuzione globale di fatto mensile pari o superiore ad €. 7.000,00 circa ed elencava i beni mobili registrati (tra cui vari trattori stradali, semirimorchi e due autovetture), nonché
i beni immobili di cui il marito era, a suo dire, proprietario.
Tanto premesso in fatto, affermava che la cessazione del regime della comunione doveva essere ricollegata, dal 26/5/2015 - per effetto della novella dell'art. 191 c.p.c. introdotta dalla L. 6/5/2015 n. 55 - al momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati e che, con riferimento ai frutti dei beni personali e ai guadagni dell'attività separata, si doveva applicare la disciplina della comunione differita o de residuo, relativa agli interessi e agli utili provenienti dai beni personali del coniuge e al denaro depositato presso conti correnti bancari, proveniente dall'attività separata dello stesso, non consumati allo scioglimento della comunione.
Deduceva altresì che, in base all'art. 192 c.c., i rimborsi in favore della comunione delle somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c. o del valore dei beni di cui all'art. 189 c.c. e le restituzioni a ciascuno dei coniugi delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per scopi comuni dovevano essere effettuati al momento dello scioglimento della comunione. Riferiva quindi che il convenuto era titolare di vari conti correnti e depositi bancari accesi presso la Banca OP SANG (c/c 0160016782) e presso altri istituti di credito, con saldi attivi dei quali pure era richiesta la divisione.
Formulava quindi le conclusioni suindicate.
costituitosi in giudizio, contestava i fatti posti a fondamento della domanda attorea. Controparte_1
Contestava in particolare che l'attrice avesse svolto attività lavorativa presso l'azienda di cui egli era titolare, nonché il reddito mensile che gli era stato attribuito. In ordine ai beni mobili registrati (i trattori elencati in citazione), rilevava che gli stessi non rientravano tra i beni in comunione poiché di proprietà della ditta di autotrasporti e che, in ogni caso, erano esclusi dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c.c, in quanto beni destinati all'esercizio della propria attività lavorativa;
in ogni caso, trattandosi di beni obsoleti, in cattive condizioni e non funzionanti, si dichiarava disposto a cederne anche la propria quota. Analoga disponibilità manifestava per l'immobile sito in via San Tommaso, costruito su terreno da lui acquistato, e che era stato solo accatastato a nome di entrambi i coniugi. Quanto ai terreni e alla casa ubicata in via Milazzo, deduceva che detti beni non potevano formare oggetto di comunione ex art. 179 c.c. essendo a lui pervenuti per donazione o successione.
Dichiarava quindi di non opporsi alla divisione richiesta dalla parte attrice limitatamente all'immobile di via
S. Tommaso in Gela e ai beni mobili registrati, con disponibilità a cedere anche la propria quota.
Si opponeva per il resto alla chiesta divisione.
2 Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 21/01/2020, su richiesta di parte attrice, nulla opponendo parte convenuta, veniva assegnato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. 28/2010, poi conclusosi con esito negativo.
La causa veniva istruita con l'ammissione dei soli documenti prodotti dalle parti, essendo state dichiarate inammissibili le richieste di ordine di esibizione formulate dall'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. per i motivi esposti con ordinanza dell'11/3/2019.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice, a seguito della separazione dal coniuge ha chiesto lo scioglimento della Controparte_1 comunione con il predetto e la divisione dei beni, ricomprendendovi i beni immobili di proprietà del coniuge convenuto, i beni mobili registrati di cui lo stesso è titolare ed i guadagni percepiti nell'esercizio della propria attività di autotrasportatore.
In particolare, la stessa ha indicato i seguenti beni immobili, di proprietà del convenuto per l'intero o pro quota:
1) immobile sito in Gela, v. San Tommaso, in catasto al fl. 146, part.lla 1051 sub 2, 3 e 4, di proprietà del CP_1 nella misura di ½;
2) immobile sito in Gela, v. Milazzo n. 35, in catasto al fl. 188 part.lla 699 sub 7, di proprietà del convenuto nella misura di 1/4;
3) fabbricato rurale identificato in catasto al fl. 149, part.lla 40;
4) due terreni agricoli, identificati in catasto al fl. 89 part.lla 36 e fl. 149, part.lla 39.
Dalle visure catastali prodotte agli atti di causa risulta che l'immobile di v. S. Tommaso, indicato sub 1), è – come allegato dall'attrice - di proprietà del convenuto nella misura di 1/2; sono invece nella piena proprietà del Sauna gli immobili (fabbricato e due terreni agricoli) indicati sub 3) e 4). Invece, l'immobile sito in v.
Milazzo risulta di proprietà del convenuto nella misura di ¼.
In proposito il convenuto deduce che la comproprietà sull'immobile sito in v. Milazzo e la proprietà dei terreni agricoli e del fabbricato (asseritamente esistente solo sulla carta) gli sono pervenute per donazione o successione, e che perciò detti beni sono ex lege sottratti alla comunione legale ai sensi dell'art. 179 co. 1 lett.
b) c.c.
Per quanto concerne invece i beni mobili registrati elencati nell'atto di citazione (trattori stradali per traino tg.
CM145XF, BN739MM, AC495NL, semirimorchi per trasporto specifico tg. MI137793, CL003415,
CT015098), il convenuto sostiene che si tratti di beni strumentali all'esercizio dell'impresa di autotrasporti di cui è titolare, come del resto è presumibile per la tipologia dei mezzi e per l'evidente correlazione con l'attività da costui svolta.
Orbene, ai sensi dell'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, c)
3 i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati, d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
L'art. 178 c.c. dispone inoltre che i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Inoltre, secondo l'art. 179 c.c., per la parte d'interesse nel presente giudizio, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
Ciò premesso, l'attrice, non contestando l'assunto del convenuto secondo il quale i terreni agricoli e l'immobile sito in v. Milazzo siano stati da costui acquistati per donazione o successione, nulla ha dedotto in merito al titolo e all'epoca dell'acquisto, omettendo in tal modo di offrire, sul piano delle allegazioni, i necessari elementi di valutazione in ordine al presunto oggetto della comunione.
Inoltre, in relazione ai beni personali del convenuto e ai guadagni dell'attività separata da costui condotta nell'esercizio della propria impresa di autotrasporti, invoca l'applicazione dell'istituto della comunione differita, o de residuo, affermando che all'atto dello scioglimento della comunione rientra nell'ambito della stessa ciò che residua non essendo stato consumato (interessi o utili percepiti dal coniuge dai beni personali, guadagni derivanti dall'attività lavorativa del coniuge). In particolare nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. deduce che “la differenza con l'articolo 177 c.c. riguarda la gestione dell'azienda (tanto impresa individuale, quanto società di persone), qui operata da uno solo dei coniugi: difatti, i beni aziendali e gli incrementi entreranno nella comunione differita, in ragione della libertà di reddito individuale perdurante il regime patrimoniale dei coniugi, che cade con lo scioglimento del matrimonio, esigendosi un calcolo contabile di quanto prodotto in costanza dello stesso. Al fine di calcolare il valore dei beni, dovrà operarsi una valutazione complessiva, che tenga conto di possibili incrementi ravvisati al momento dello scioglimento della comunione, nell'ottica di riconoscere eventuali diritti al coniuge estraneo alla gestione, ma che ha permesso, anche solo con il lavoro domestico, lo svolgimento della stessa”.
Sennonché, secondo l'orientamento della Suprema Corte in tema di comunione de residuo, “grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge” (Cass. sez. II, 18/10/2023, n.28957).
Tale principio va applicato anche in relazione alle somme giacenti sugli eventuali conti correnti e depositi intestati al dei quali – sia con riferimento ai rapporti bancari di titolarità del convenuto che al relativo CP_1 saldo alla data di scioglimento della comunione - non è offerta alcuna prova.
Tale prova non può essere raggiunta mediante ricorso allo strumento dell'ordine di esibizione, al quale pare fare riferimento la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'attrice nella parte in cui si chiede di acquisire dal fascicolo del giudizio di separazione RG 1329/2013 la documentazione richiesta dal Giudice procedente alla
4 Guardia di Finanza di Gela all'udienza del 13/4/2017 al fine di accertare le reali condizioni economiche e di vita del nonché dall'Agenzia delle Entrate di Gela le dichiarazioni dei redditi presentate dal negli CP_1 CP_1 anni dal 2013 al 2017 sia quale persona fisica che come titolare della ditta individuale omonima, ed ancora di acquisire presso la Banca OP SANG, Filiale 16, informazioni e documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. CC0160016782, nonché informazioni relative a tutti i rapporti intestati al singolo e all'impresa. Invero, come già osservato con ordinanza dell'11/3/2019, tali richieste di ordine di esibizione sono in parte irrilevanti in rapporto al giudizio di divisione, nonché, nell'insieme, inammissibili alla stregua del principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, ...” (Cass. sez. II, 10/01/2024, n.982).
Quanto all'immobile sito in v. S. Tommaso, risulta incontestato che lo stesso è “ancora in fase di sanatoria edilizia”, e che il – come osservato dalla difesa di parte attrice all'udienza del 17/3/2021 – nel CP_1 procedimento di mediazione ha omesso di provvedere al deposito dei documenti necessari a verificare la regolarità urbanistica del bene. Del pari nessuna delle parti ha dato prova di tale requisito, condizione questa imprescindibile ai fini della chiesta divisione in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (così Cass. Sez. Unite del 7/10/2019, n. 25021; conf. Corte appello
Catania sez. II, 12/01/2024, n.77; Corte appello Firenze sez. III, 02/03/2023, n.434, secondo la quale “in tema di commerciabilità di beni immobili in comunione che presentino abusi non gravi, il giudice non può disporre lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria che sia) senza la dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, richiesti dal d.p.r. n. 380 del 2001 e dalla l. n. 47 del
5 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato una condizione dell'azione di divisione, sotto il profilo della possibilità giuridica e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”). La Suprema Corte in proposito ha affermato che “ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato” (Cass. sez. II, 05/02/2020,
n.2675).
In ordine a tale questione, pur a fronte di preciso invito del giudice formulato all'udienza del 17/3/2021, le parti nulla hanno dedotto, prodotto o precisato (v. ordinanza del 20/10/2021).
Non è dunque possibile dividere giudizialmente un immobile abusivo poiché la mancanza di regolarità edilizia lo rende incommerciabile (Cass. n. 28666/2024).
Nulla, infine, è stato dedotto sul punto attraverso le note di precisazione delle conclusioni, con cui parte attrice si è limitata a riportarsi ai precedenti atti, mentre il convenuto, nelle proprie note scritte depositate il 24/4/2024, ha rappresentato “…di non poter ... la documentazione necessaria a verificare la regolarità urbanistica degli immobili, in quanto la procedura è ancora pendente, ed anzi è stato il motivo di mancato accordo tra le parti in ordine agli oneri di urbanizzazione e all'indennità di condono”.
Ne consegue il rigetto della domanda di divisione in parte qua.
Per quanto concerne i beni mobili registrati, l'attrice ha prodotto in giudizio estratto del P.R.A. relativo ai trattori stradali targati CM145XF, BN739MM, AC495NL e ai semirimorchi targati MI137793, CL003415, CT
015098, da cui risulta la titolarità dei mezzi in capo al acquisita in epoca successiva al matrimonio. CP_1
Trattandosi di beni potenzialmente destinati all'esercizio dell'impresa individuale di autotrasporti del Sauna,
è applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 178 c.c., secondo il quale si considerano oggetto della comunione de residuo “i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente”, trattandosi quanto meno di incremento del patrimonio aziendale. Non trova invece applicazione l'art. 179 c.c. lett. d), che fa riferimento a “beni che servono all'esercizio della professione del coniuge”, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte
“mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo” (Cass. Sez.
6-2 ord. n.
19204 del 28/09/2015; v. anche Cass. Sez. 1 sent. n. 18456 del 19/09/2005, secondo la quale “nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "de residuo", e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacché detta previsione si riferisce soltanto
6 alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale”).
Orbene, la Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 15889 del 17/5/2022, in tema di comunione de residuo ha affermato la natura creditizia del diritto del coniuge non imprenditore che da essa deriva, riconoscendo un “diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività”. L'affermazione della natura creditizia del diritto vantato dal coniuge sui beni aziendali acquisiti in costanza di matrimonio, anche a titolo di incrementi dell'azienda, rende necessario accertarne il valore.
Va pertanto disposta con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria, al fine di disporre C.T.U. in relazione ai beni mobili registrati indicati nell'atto di citazione.
Le statuizioni sulle spese di lite vanno riservate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 243/2017 R.G., promossa da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1 rigetta la domanda di scioglimento della comunione proposta da con riferimento ai beni Parte_1 immobili indicati in parte motiva, ai frutti dei beni personali e ai presunti guadagni dell'attività d'impresa del coniuge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza in relazione alla domanda avente ad oggetto i beni mobili registrati indicati nell'atto di citazione;
riserva ogni statuizione sulle spese di lite alla decisione definitiva.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 243/2017 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Joseph Donegani (C.F. ), presso il cui studio sito in Gela, via Campochiaro C.F._2
n. 4, è elettivamente domiciliata
Attrice
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. Antonino Ficarra (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._4 studio sito a Mazzarino, via Bivona n. 37
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 perché, previa determinazione della consistenza dei beni mobili e immobili descritti in citazione, ne venisse dichiarata la divisione giudiziale attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la metà. In subordine, chiedeva disporsi l'attribuzione di eventuali beni indivisi in favore di una delle parti, con obbligo per l'assegnatario di provvedere in favore dell'altra parte ad un conguaglio in denaro nella misura ritenuta di giustizia. Nel caso di accertamento della indivisibilità dei beni, chiedeva infine che venisse ordinata la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c., con successiva ripartizione della somma ricavata in quote paritarie (50 % a testa).
In particolare l'attrice esponeva di avere contratto in data 13/01/1973 matrimonio concordatario con il convenuto, dal quale si era poi separata essendo divenuta oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Precisava quindi di avere adito il Tribunale di Gela al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge e che, nel giudizio avente n. 1329/2013 R.G., all'esito dell'udienza presidenziale del 29/01/2014, le era stata assegnata, in via temporanea ed urgente, la casa coniugale, sita in Gela, v. S. Tommaso n. 19, piano 1, per
1 abitarvi unitamente alla figlia – maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente - , Persona_1 oltre ad un assegno di mantenimento in suo favore e ad un ulteriore assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nonché alla refusione nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie sostenute per quest'ultima.
Avendo interesse allo scioglimento della comunione e alla conseguente divisione dei beni, con l'atto introduttivo del presente giudizio esponeva che il convenuto – autotrasportatore per conto del Consorzio
Autotrasportatori del Golfo – percepiva una retribuzione globale di fatto mensile pari o superiore ad €. 7.000,00 circa ed elencava i beni mobili registrati (tra cui vari trattori stradali, semirimorchi e due autovetture), nonché
i beni immobili di cui il marito era, a suo dire, proprietario.
Tanto premesso in fatto, affermava che la cessazione del regime della comunione doveva essere ricollegata, dal 26/5/2015 - per effetto della novella dell'art. 191 c.p.c. introdotta dalla L. 6/5/2015 n. 55 - al momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati e che, con riferimento ai frutti dei beni personali e ai guadagni dell'attività separata, si doveva applicare la disciplina della comunione differita o de residuo, relativa agli interessi e agli utili provenienti dai beni personali del coniuge e al denaro depositato presso conti correnti bancari, proveniente dall'attività separata dello stesso, non consumati allo scioglimento della comunione.
Deduceva altresì che, in base all'art. 192 c.c., i rimborsi in favore della comunione delle somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c. o del valore dei beni di cui all'art. 189 c.c. e le restituzioni a ciascuno dei coniugi delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per scopi comuni dovevano essere effettuati al momento dello scioglimento della comunione. Riferiva quindi che il convenuto era titolare di vari conti correnti e depositi bancari accesi presso la Banca OP SANG (c/c 0160016782) e presso altri istituti di credito, con saldi attivi dei quali pure era richiesta la divisione.
Formulava quindi le conclusioni suindicate.
costituitosi in giudizio, contestava i fatti posti a fondamento della domanda attorea. Controparte_1
Contestava in particolare che l'attrice avesse svolto attività lavorativa presso l'azienda di cui egli era titolare, nonché il reddito mensile che gli era stato attribuito. In ordine ai beni mobili registrati (i trattori elencati in citazione), rilevava che gli stessi non rientravano tra i beni in comunione poiché di proprietà della ditta di autotrasporti e che, in ogni caso, erano esclusi dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c.c, in quanto beni destinati all'esercizio della propria attività lavorativa;
in ogni caso, trattandosi di beni obsoleti, in cattive condizioni e non funzionanti, si dichiarava disposto a cederne anche la propria quota. Analoga disponibilità manifestava per l'immobile sito in via San Tommaso, costruito su terreno da lui acquistato, e che era stato solo accatastato a nome di entrambi i coniugi. Quanto ai terreni e alla casa ubicata in via Milazzo, deduceva che detti beni non potevano formare oggetto di comunione ex art. 179 c.c. essendo a lui pervenuti per donazione o successione.
Dichiarava quindi di non opporsi alla divisione richiesta dalla parte attrice limitatamente all'immobile di via
S. Tommaso in Gela e ai beni mobili registrati, con disponibilità a cedere anche la propria quota.
Si opponeva per il resto alla chiesta divisione.
2 Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 21/01/2020, su richiesta di parte attrice, nulla opponendo parte convenuta, veniva assegnato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. 28/2010, poi conclusosi con esito negativo.
La causa veniva istruita con l'ammissione dei soli documenti prodotti dalle parti, essendo state dichiarate inammissibili le richieste di ordine di esibizione formulate dall'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. per i motivi esposti con ordinanza dell'11/3/2019.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice, a seguito della separazione dal coniuge ha chiesto lo scioglimento della Controparte_1 comunione con il predetto e la divisione dei beni, ricomprendendovi i beni immobili di proprietà del coniuge convenuto, i beni mobili registrati di cui lo stesso è titolare ed i guadagni percepiti nell'esercizio della propria attività di autotrasportatore.
In particolare, la stessa ha indicato i seguenti beni immobili, di proprietà del convenuto per l'intero o pro quota:
1) immobile sito in Gela, v. San Tommaso, in catasto al fl. 146, part.lla 1051 sub 2, 3 e 4, di proprietà del CP_1 nella misura di ½;
2) immobile sito in Gela, v. Milazzo n. 35, in catasto al fl. 188 part.lla 699 sub 7, di proprietà del convenuto nella misura di 1/4;
3) fabbricato rurale identificato in catasto al fl. 149, part.lla 40;
4) due terreni agricoli, identificati in catasto al fl. 89 part.lla 36 e fl. 149, part.lla 39.
Dalle visure catastali prodotte agli atti di causa risulta che l'immobile di v. S. Tommaso, indicato sub 1), è – come allegato dall'attrice - di proprietà del convenuto nella misura di 1/2; sono invece nella piena proprietà del Sauna gli immobili (fabbricato e due terreni agricoli) indicati sub 3) e 4). Invece, l'immobile sito in v.
Milazzo risulta di proprietà del convenuto nella misura di ¼.
In proposito il convenuto deduce che la comproprietà sull'immobile sito in v. Milazzo e la proprietà dei terreni agricoli e del fabbricato (asseritamente esistente solo sulla carta) gli sono pervenute per donazione o successione, e che perciò detti beni sono ex lege sottratti alla comunione legale ai sensi dell'art. 179 co. 1 lett.
b) c.c.
Per quanto concerne invece i beni mobili registrati elencati nell'atto di citazione (trattori stradali per traino tg.
CM145XF, BN739MM, AC495NL, semirimorchi per trasporto specifico tg. MI137793, CL003415,
CT015098), il convenuto sostiene che si tratti di beni strumentali all'esercizio dell'impresa di autotrasporti di cui è titolare, come del resto è presumibile per la tipologia dei mezzi e per l'evidente correlazione con l'attività da costui svolta.
Orbene, ai sensi dell'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, c)
3 i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati, d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
L'art. 178 c.c. dispone inoltre che i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Inoltre, secondo l'art. 179 c.c., per la parte d'interesse nel presente giudizio, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
Ciò premesso, l'attrice, non contestando l'assunto del convenuto secondo il quale i terreni agricoli e l'immobile sito in v. Milazzo siano stati da costui acquistati per donazione o successione, nulla ha dedotto in merito al titolo e all'epoca dell'acquisto, omettendo in tal modo di offrire, sul piano delle allegazioni, i necessari elementi di valutazione in ordine al presunto oggetto della comunione.
Inoltre, in relazione ai beni personali del convenuto e ai guadagni dell'attività separata da costui condotta nell'esercizio della propria impresa di autotrasporti, invoca l'applicazione dell'istituto della comunione differita, o de residuo, affermando che all'atto dello scioglimento della comunione rientra nell'ambito della stessa ciò che residua non essendo stato consumato (interessi o utili percepiti dal coniuge dai beni personali, guadagni derivanti dall'attività lavorativa del coniuge). In particolare nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. deduce che “la differenza con l'articolo 177 c.c. riguarda la gestione dell'azienda (tanto impresa individuale, quanto società di persone), qui operata da uno solo dei coniugi: difatti, i beni aziendali e gli incrementi entreranno nella comunione differita, in ragione della libertà di reddito individuale perdurante il regime patrimoniale dei coniugi, che cade con lo scioglimento del matrimonio, esigendosi un calcolo contabile di quanto prodotto in costanza dello stesso. Al fine di calcolare il valore dei beni, dovrà operarsi una valutazione complessiva, che tenga conto di possibili incrementi ravvisati al momento dello scioglimento della comunione, nell'ottica di riconoscere eventuali diritti al coniuge estraneo alla gestione, ma che ha permesso, anche solo con il lavoro domestico, lo svolgimento della stessa”.
Sennonché, secondo l'orientamento della Suprema Corte in tema di comunione de residuo, “grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge” (Cass. sez. II, 18/10/2023, n.28957).
Tale principio va applicato anche in relazione alle somme giacenti sugli eventuali conti correnti e depositi intestati al dei quali – sia con riferimento ai rapporti bancari di titolarità del convenuto che al relativo CP_1 saldo alla data di scioglimento della comunione - non è offerta alcuna prova.
Tale prova non può essere raggiunta mediante ricorso allo strumento dell'ordine di esibizione, al quale pare fare riferimento la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'attrice nella parte in cui si chiede di acquisire dal fascicolo del giudizio di separazione RG 1329/2013 la documentazione richiesta dal Giudice procedente alla
4 Guardia di Finanza di Gela all'udienza del 13/4/2017 al fine di accertare le reali condizioni economiche e di vita del nonché dall'Agenzia delle Entrate di Gela le dichiarazioni dei redditi presentate dal negli CP_1 CP_1 anni dal 2013 al 2017 sia quale persona fisica che come titolare della ditta individuale omonima, ed ancora di acquisire presso la Banca OP SANG, Filiale 16, informazioni e documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. CC0160016782, nonché informazioni relative a tutti i rapporti intestati al singolo e all'impresa. Invero, come già osservato con ordinanza dell'11/3/2019, tali richieste di ordine di esibizione sono in parte irrilevanti in rapporto al giudizio di divisione, nonché, nell'insieme, inammissibili alla stregua del principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, ...” (Cass. sez. II, 10/01/2024, n.982).
Quanto all'immobile sito in v. S. Tommaso, risulta incontestato che lo stesso è “ancora in fase di sanatoria edilizia”, e che il – come osservato dalla difesa di parte attrice all'udienza del 17/3/2021 – nel CP_1 procedimento di mediazione ha omesso di provvedere al deposito dei documenti necessari a verificare la regolarità urbanistica del bene. Del pari nessuna delle parti ha dato prova di tale requisito, condizione questa imprescindibile ai fini della chiesta divisione in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (così Cass. Sez. Unite del 7/10/2019, n. 25021; conf. Corte appello
Catania sez. II, 12/01/2024, n.77; Corte appello Firenze sez. III, 02/03/2023, n.434, secondo la quale “in tema di commerciabilità di beni immobili in comunione che presentino abusi non gravi, il giudice non può disporre lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria che sia) senza la dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, richiesti dal d.p.r. n. 380 del 2001 e dalla l. n. 47 del
5 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato una condizione dell'azione di divisione, sotto il profilo della possibilità giuridica e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”). La Suprema Corte in proposito ha affermato che “ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato” (Cass. sez. II, 05/02/2020,
n.2675).
In ordine a tale questione, pur a fronte di preciso invito del giudice formulato all'udienza del 17/3/2021, le parti nulla hanno dedotto, prodotto o precisato (v. ordinanza del 20/10/2021).
Non è dunque possibile dividere giudizialmente un immobile abusivo poiché la mancanza di regolarità edilizia lo rende incommerciabile (Cass. n. 28666/2024).
Nulla, infine, è stato dedotto sul punto attraverso le note di precisazione delle conclusioni, con cui parte attrice si è limitata a riportarsi ai precedenti atti, mentre il convenuto, nelle proprie note scritte depositate il 24/4/2024, ha rappresentato “…di non poter ... la documentazione necessaria a verificare la regolarità urbanistica degli immobili, in quanto la procedura è ancora pendente, ed anzi è stato il motivo di mancato accordo tra le parti in ordine agli oneri di urbanizzazione e all'indennità di condono”.
Ne consegue il rigetto della domanda di divisione in parte qua.
Per quanto concerne i beni mobili registrati, l'attrice ha prodotto in giudizio estratto del P.R.A. relativo ai trattori stradali targati CM145XF, BN739MM, AC495NL e ai semirimorchi targati MI137793, CL003415, CT
015098, da cui risulta la titolarità dei mezzi in capo al acquisita in epoca successiva al matrimonio. CP_1
Trattandosi di beni potenzialmente destinati all'esercizio dell'impresa individuale di autotrasporti del Sauna,
è applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 178 c.c., secondo il quale si considerano oggetto della comunione de residuo “i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente”, trattandosi quanto meno di incremento del patrimonio aziendale. Non trova invece applicazione l'art. 179 c.c. lett. d), che fa riferimento a “beni che servono all'esercizio della professione del coniuge”, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte
“mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo” (Cass. Sez.
6-2 ord. n.
19204 del 28/09/2015; v. anche Cass. Sez. 1 sent. n. 18456 del 19/09/2005, secondo la quale “nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "de residuo", e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacché detta previsione si riferisce soltanto
6 alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale”).
Orbene, la Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 15889 del 17/5/2022, in tema di comunione de residuo ha affermato la natura creditizia del diritto del coniuge non imprenditore che da essa deriva, riconoscendo un “diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività”. L'affermazione della natura creditizia del diritto vantato dal coniuge sui beni aziendali acquisiti in costanza di matrimonio, anche a titolo di incrementi dell'azienda, rende necessario accertarne il valore.
Va pertanto disposta con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria, al fine di disporre C.T.U. in relazione ai beni mobili registrati indicati nell'atto di citazione.
Le statuizioni sulle spese di lite vanno riservate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 243/2017 R.G., promossa da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1 rigetta la domanda di scioglimento della comunione proposta da con riferimento ai beni Parte_1 immobili indicati in parte motiva, ai frutti dei beni personali e ai presunti guadagni dell'attività d'impresa del coniuge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza in relazione alla domanda avente ad oggetto i beni mobili registrati indicati nell'atto di citazione;
riserva ogni statuizione sulle spese di lite alla decisione definitiva.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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