Articolo 3 della Legge 29 gennaio 1934, n. 177
Articolo 2
Versione
8 marzo 1934
Art. 3.

Il prefetto della provincia di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e delle passivita' fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Entrata in vigore il 8 marzo 1934