Art. 3.
Il prefetto della provincia di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e delle passivita' fra i Comuni interessati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Il prefetto della provincia di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e delle passivita' fra i Comuni interessati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.