Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 121/2022 R.G.A.
RE PU BLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
04.02.2025
vertente tra nata a [...] il 1° gennaio 1948 (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in San Filippo C.F. 1
del Mela, Corso Aldo Moro n. 27, recapito professionale degli Avv.ti Giuseppe Giunta (C.F. [...]
e Francesco Giunta C.F._2 - PEC Email_1
,
Codice Fiscale_3 - PEC '(C.F. che la Email_2
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Appellante
e
CP_1 (partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina n.
,con sede in Torrenova, contrada Piano Grilli, in P.IVA 1 R.E.A. ME-251082 CP_2
ottobre 1949, (C.F. C.F._4
) e residente in Capo d'Orlando, in c/da Scafa n. 131, elettivamente domiciliata in Messina, via G. Venezian n. 23, recapito professionale del prof. avv.
Fabrizio Guerrera (C.F. Codice Fiscale_5 - PEC: Email_3 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
oggetto: pagamento interessi su obbligazioni societarie - appello avverso la sentenza n. 844/2021,
emessa dal Tribunale di Patti il 16.11.2021 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex artt. 127 ter c.p.c. e 35
d.lgs. 149/2022 in data 31.01.2025 sia per l'appellante sia per l'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 - oggi CP_1 in seguito ad atto di fusione per incorporazione del 28.12.2020 in Notaio Persona_1 rep. n. 43840, racc. n.
11683 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 568 emesso dal Tribunale di Patti in data 1 dicembre 2016 e notificato il 2 dicembre 2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento,
,della somma complessiva di euro 88.217,00, oltre interessi legali in favore di Parte_1
e spese del procedimento, a titolo di credito ceduto con atto del 02.07.2016 da Controparte_4 già
creditore della società per interessi su prestito obbligazionario, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio depositato dalla stessa CP_2 riferito al 31 dicembre 2014.
Parte attrice eccepiva l'incompetenza del Tribunale civile di Patti, attesa la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Palermo;
il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per carenza di forma dell'atto di cessione;
la prescrizione del credito vantato da controparte;
l'inesistenza e,
comunque, la mancata prova del credito azionato;
la mancata accettazione della cessione del credito.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi. Nel costituirsi in giudizio, Parte_1 contestava la fondatezza dell' opposizione e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza n. 844/2021, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16.11.2021, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente; ritenendo, invece, fondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla cessionaria, revocava il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda della predetta convenuta in opposizione, che, per l'effetto, condannava al pagamento,
in favore dell'attrice, delle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, Parte_1 proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà. Si costituiva la società CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale del provvedimento impugnato.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza c.d. partecipata con il rito della trattazione scritta, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, all'udienza del 17.10.2022, accertato il deposito di note scritte delle parti, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2023.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 27.04.2023, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 03.02.2025 e assegnata al Consigliere relatore dott. V. Cefalo.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione dott. M. Gullino, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
All'udienza del 03.02.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., mediante scambio e deposito telematico di note, giusta ordinanza del 17.06.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con primo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Omessa
considerazione, ai fini della verifica della prescrizione, della pacificità del fatto che anche le scritture contabili anteriori al 31 dicembre 2013 contenessero il riconoscimento del credito azionato in sede monitoria", l'appellante lamenta che Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, ritenendo che essa sarebbe maturata anteriormente all'adozione della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, ma omettendo di considerare che anche i bilanci approvati anteriormente a tale data contenevano l'indicazione del credito azionato in sede monitoria.
Deduce, per un verso, che la periodica approvazione dei bilanci e delle scritture contabili contenenti il riconoscimento del debito da parte della CP_2 si era sempre articolata senza mai superare il limite quinquennale di approvazione delle singole scritture contenenti il riconoscimento medesimo;
per altro verso, che tale circostanza, mai contestata da controparte in primo grado, era idonea ad impedire la maturazione della prescrizione al momento dell'attivazione del giudizio di primo grado,
costituendo le scritture contabili valido atto interruttivo.
Sostiene che, pertanto, il decidente non aveva applicato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto,
l'errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione era basato sull'omessa considerazione di un fatto pacifico tra le parti, perché non contestato, ed inevitabilmente idoneo ad attestare la mancata maturazione della prescrizione.
§2. Con secondo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2937 c.c. - Omessa considerazione della inidoneità di una delibera adottata ai sensi dell'art. 2447 c.c. a costituire atto di rinunzia alla prescrizione", l' appellante si duole del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, limitando la verifica relativa alla sussistenza di atti idonei a costituire una rinuncia alla prescrizione alla sola considerazione delle delibere di approvazione delle scritture contabili. CP_2 avevaIn tal modo, il decidente aveva omesso di rilevare che in data 27 luglio 2016 la adottato, ai sensi dell'art. 2447 c.c., una delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale.
Secondo l'assunto dell'appellante, l'adozione di una delibera che aveva coperto le perdite costituite,
tra l'altro, dalla passività corrispondente al credito azionato in sede monitoria dall'odierna appellante-
che risultava attestata nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 - costituiva un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ed incontrovertibilmente idoneo a configurare una rinuncia alla stessa.
§3. Con terzo motivo di appello, svolto sotto la rubrica "Sulla sussistenza del diritto vantato dalla odierna appellante", contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Parte_1
decidente aveva ritenuto assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
Muovendo dall'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, lamenta l'errore commesso dal Tribunale
per avere omesso di affermare l'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Osserva, sul punto, che la sussistenza del credito è provata:
وgiusta verbale dell'assemblea a) dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile straordinaria del 03 agosto 1988, sottoscritto e versato da Controparte_4 come emergeva dal contenuto del verbale notarile (Doc. 18):
b) dall' espressa previsione dell'applicazione di interessi su prestito obbligazionario (cfr. pag. 3
del Doc. 18);
c) dall'intervenuta conversione- attestata nel libro dei soci - delle obbligazioni in azioni con consegna dei relativi certificati al portatore alla società, ivi compresi quelli del socio CP_4
[...] titolare delle obbligazioni (cfr. pag. 14 del Doc. 19 );
d) dal conseguente diritto in capo a quest'ultimo a percepire gli interessi maturati ai sensi del regolamento di conversione allegato alla delibera di emissione (cfr. pag. 5 del Doc. 18
prodotto dalla parte convenuta del giudizio di primo grado); e) dall'indicazione nel bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2008 al 31/12/2008 tra le passività della CP_2 la voce "OBBLIGAZ. Emai_4 Controparte_4 "(cfr.
pag. 2 del Doc. 7 prodotto dalla parte convenuta del giudizio di primo grado);
f) dall'inclusione del debito nella situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2016
approvata il 27 luglio 2016 (cfr. pag. 34 del Doc. 11)
Aggiunge che conferma della sussistenza del credito azionato si traeva anche dalla difesa della società opponente, attesa la logica incompatibilità tra la proposizione dell'eccezione di prescrizione e la contestazione del credito.
Muovendo da tale premessa, l'appellante sostiene che il diritto al pagamento degli interessi sussiste tanto nell'ipotesi in cui si ritenga che la prescrizione del credito sia intervenuta allo spirare del quinquennio successivo al "2002” e/o al "2-07.2008", quanto nell'ipotesi in cui si rilevi la mancata maturazione della prescrizione.
Con riferimento alla prima ipotesi, sostiene che l'adozione della delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale del 27 luglio 2016 costituisce un atto di riconoscimento di debito, in quanto tale inevitabilmente idoneo a soddisfare l'onere probatorio gravante su essa deducente, non potendo rinunciarsi alla prescrizione senza con ciò riconoscere il credito.
Aggiunge che le delibere di approvazione del bilancio intervenute sino al 27 luglio 2016 abbiano costituito un valido atto interruttivo della prescrizione.
Rileva ulteriormente l'appellante che Controparte_4 è stato l'originario titolare del diritto di credito di cui si discute e che nessun soggetto terzo, diverso dal predetto o da essa cessionaria aveva richiesto il pagamento degli interessi mediante esibizione della relativa cedola, di cui il CP_4 aveva denunciato lo smarrimento ex art. 2006 comma 2 c.c. in data 13 dicembre 2018.
Tale denunzia in uno alla mancata formulazione di richieste di pagamento da parte di soggetti diversi dal CP 4 o da essa cessionaria avevano determinato un definitivo consolidamento del credito in capo a quest'ultimo e, di conseguenza, ad essa appellante. Aggiunge, a confutazione di contrario rilievo della controparte, che, ai sensi dell'art. 2006, comma
2 c.c., la denunzia di smarrimento o sottrazione del titolo al portatore debba essere resa
"all'emittente", con conseguente irrilevanza della mancata presentazione di denunzia “agli organi della polizia giudiziaria”, erroneamente valorizzata dalla società opponente.
Parimenti irrilevante doveva considerarsi la presentazione della denuncia nel corso del giudizio di primo grado, non preclusa dalla disciplina di cui all'art. 2006 cit.
Infondata doveva, infine, ritenersi l'eccepito difetto di legittimazione attiva di essa cessionaria per mancato rispetto del requisito formale di cui all'art. 782 c.c.
In proposito, osserva l'appellante che l'atto di cessione del credito tra gli ex coniugi non era un atto di liberalità ma serviva a regolare, in chiave transattiva, i rapporti patrimoniali esistenti tra le parti.
-Del resto -prosegue la natura "non donativa" del contratto di cessione di credito era stata espressamente riconosciuta, in primo grado, dalla controparte a pag. 6 della memoria ex art. 183
comma 6 n. 1 c.p.c.
Evidenzia, ancora, che la prova della sussistenza dello spirito di liberalità di cui all'art. 769 c.c.
costituisce presupposto imprescindibile per ricondurre un negozio giuridico nell'alveo di quelli previsti dall'art. 782 c.c., sicchè, in caso contrario, la cessione del credito va qualificata come donazione indiretta per la quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico.
Aggiunge, infine, che la notifica della cessione è sufficiente a renderla efficace nei confronti del ceduto, irrilevante essendo, invece, la natura del rapporto tra cedente e cessionario.
§4. Con ultima doglianza, parte appellante contesta la statuizione sulle spese, attesa la fondatezza del gravame e ricorrendo i presupposti legittimanti la riforma della sentenza di primo grado.
§
§5. I motivi di appello risultano punto per punto contestati dalla società appellata, che, innanzitutto,
ripropone le eccezioni già sollevate nel primo grado di giudizio.
In particolare,ribadisce: il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 in conseguenza della nullità del contratto di cessione del credito del 2.07.2016 ex art. 782 c.c., poiché stipulato a titolo gratuito nella forma della scrittura privata, pur configurando un atto di liberalità, in quanto non obiettivamente diretto a realizzare un interesse patrimoniale del cedente, non evidenziato nell'atto di cessione né altrimenti dimostrato;
- la prescrizione del diritto, poichè azionato oltre il termine di prescrizione di cui all'art. 2948, comma
1, n. 4, c.c., applicabile in ragione della "periodicità” della prestazione inerente al pagamento degli interessi su prestito obbligazionario.
Sotto tale profilo, evidenzia che il credito ceduto "sembrerebbe" trarre origine dal prestito obbligazionario convertibile di £ 1.800.000,00, emesso dalla società in data 25 luglio 1997, estintosi anteriormente al 2002 e, in ogni caso, destinato a scadere l' luglio 2008 con conseguente maturazione del termine quinquennale, mai interrotto dai sigg. che mai avevano chiesto ilParte_3 و
pagamento prima del 2 gennaio 2016 ( data della notifica del decreto ingiuntivo).
Contesta la sussistenza di alcun atto di riconoscimento del debito, giustificando l'l'iscrizione del debito in discussione sia nella nota integrativa del bilancio d'esercizio della Società al 31-12-2014,
(voce "Debiti obbligazioni c/interessi Versaci G."), sia nella situazione patrimoniale aggiornata al
Emai_ Versaci G") con il richiamo al principio di prudenza nella30-06-2016, (voce "Obbligaz.
redazione del bilancio (art. 2423-bis, comma 1, n. 1., c.c.), che impone agli amministratori di tener conto di qualunque passività aleatoria e, pertanto, di iscrivere nel passivo del bilancio anche i debiti controversi.
Aggiunge che neanche l'approvazione della delibera di aumento del capitale, che presuppone una situazione patrimoniale formalmente approvata, può considerarsi comportamento concludente della società e, quindi, integrare rinuncia tacita alla prescrizione
Ribadisce, altresì, l'insussistenza di alcuna valenza interruttiva delle delibere di approvazione del bilancio, ivi compresa quella relativa al bilancio 31.12.2014-31.12.2015, peraltro successiva al maturarsi della prescrizione. Ripropone, inoltre, le già sollevate contestazioni in merito all'esistenza del credito, che, secondo
Pt_1 trarrebbe conferma nel riconoscimento del debito nei 1'indimostrato assunto della confronti di Controparte_4 per effetto dell'adozione della delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale del 27 luglio 2016 e dalla conseguente rinuncia alla prescrizione.
Ed, infine, rileva la mancata accettazione della cessione del credito, per vero rifiutata con nota del
26-07-2016, non sussistendo alcun credito del Versaci nei confronti della CP_2
§
§6. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Preliminare a tale disamina è, però, la valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'allora opposta, sollevata dall'allora opponente per difetto di forma del contratto di cessione e riproposta in questa sede dall' appellata ex art. 346 c.p.c.(trattandosi di eccezione non esaminata dal primo decidente in applicazione del principio dell'assorbimento per effetto della ritenuta prescrizione del credito azionato)
come, appunto, assuntoRitiene la Corte che l'eccezione sia infondata, anche a voler ritenere dall'appellata- che il contratto di cessione del credito sia qualificabile in termini di atto di liberalità,
in quanto non obiettivamente diretto a realizzare un interesse patrimoniale del cedente (circostanza,
questa, contestata da controparte, che attribuisce all'atto valenza transattiva in quanto volto a regolare i rapporti patrimoniali tra le parti).
Vale rammentare che nella donazione indiretta la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge, non già in via diretta dall'atto utilizzato, ma in via indiretta dall'esame delle circostanze del caso concreto (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682; Cass. 2 settembre 2014, n. 18541;
Cass. 23 maggio 2014, n. 11491). Ebbene, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, per la donazione indiretta non è richiesta la forma prevista dalla legge per la donazione, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nel prevedere le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico (ex multis
Cass. n. 3819/2015; Cass. n. 14197/2010).
Pertanto, ai fini della validità della cessione, non era necessario l'atto pubblico.
§
Passando all'esame delle censure volte a far valere l'efficacia interruttiva delle delibere di approvazione dei bilanci della società, giova premettere, in punto di diritto, che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende assicurare continuità, al fine di ritenere sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso.
Il riconoscimento, invero, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,
occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.
E' stato in proposito, reiteratamente affermato che“ Il riconoscimento del debito non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà
consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore" (Cass. n. 22948/2024; Cass. n.13897/2020; Cass.n. 9097/2018;
Cass. n. 24555/2010). La Corte di Cassazione ha pure precisato che, ai fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., occorre la presenza, oltre che dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà (seppure non direttamente nei confronti del titolare del diritto), anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 11803/2020; Cass. n.
15893/2018; Cass. n. 8248/2000).
Occorre, allora, verificare se a tali requisiti risponda l'approvazione delle delibere di bilancio.
E' bene immediatamente puntualizzare che non è pertinente il riferimento fatto dall'appellata alla sentenza della Corte di Cassazione n.8248/2000, secondo cui che «la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza"
Ciò in quanto, nel caso esaminato nella detta pronuncia, la Corte di Legittimità, dopo aver ribadito che i requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà devono coesistere nello stesso atto, ha escluso che questo potesse essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. 66debiti versoInvero, in quel caso, nel bilancio risultava iscritta una posta debitoria denominata professionisti", da cui non potevano ricavarsi gli estremi essenziali di un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., mancando la chiara individuazione del creditore, dell'importo e,
conseguentemente, di una consapevole manifestazione esteriore del particolare rapporto debitorio che potesse svolgere la funzione interruttiva del termine di prescrizione.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto che non potesse riconoscersi valenza integrativa, a scopo di specificazione ed al fine di farne discendere l'esistenza di un riconoscimento interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.), ai dati della contabilità interna, materialmente estranei al bilancio e privi di ogni conoscibilità esterna.
Ciò in quanto "il bilancio di per sé non avrebbe la sufficiente specificazione necessaria per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno assumerebbe la specificità ma sarebbe privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza".
Tale pronuncia, come già anticipato, mal si attaglia al caso di specie, in cui invece, quanto meno il bilancio a sezioni contrapposte 1.01.2008-31.12.2008 contiene una compiuta specificazione degli estremi essenziali del rapporto debitorio, ossia la chiara indicazione del creditore, Controparte_4 '
e dell'importo e tale chiara individuazione è presente anche nella nota integrativa al bilancio al
31.12.2014 (v. doc. 20 in fascicolo opposta).
In tale ottica, può, dunque, affermarsi che, contrariamente a quanto assunto dall'appellata e come pure riconosciuto dal primo decidente (che ha ammesso, seppure in via astratta, la configurabilità in termini di atto ricognitivo dell'iscrizione in bilancio di una posta debitoria), anche le deliberazioni di approvazione del bilancio possono essere qualificate come atti idonei ad interrompere la prescrizione, sempre che sussistano i requisiti della inequivocità, della volontarietà, della consapevolezza della esternazione e della recettizietà e che le singole voci di debito siano state enunciate in modo specifico, attraverso l'indicazione dell'entità del debito, della causale e del soggetto creditore. Nondimeno, affinché l'annotazione del debito in bilancio possa essere qualificata come atto ricognitivo ad effetto interruttivo della prescrizione, è necessario che tale dichiarazione sia esteriorizzata attraverso una forma di pubblicità legale, occorrendo come già anticipato in termini generali - il requisito dell'esternazione, "indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione". (Cass.cit.) Orbene, ritiene la Corte che il requisito dell'esternazione che, come precisato dal Supremo
Collegio, non deve ricorrere necessariamente nei confronti del titolare del diritto - si realizzi al momento della pubblicazione del bilancio.
La formazione del bilancio consiste, invero, in articolato procedimento, che consta di serie di atti distinti e collegati tra loro, ma soltanto l'approvazione dell'assemblea e la conseguente pubblicazione producono effetti definitivi, mentre la redazione del bilancio da parte degli amministratori e la revisione dello stesso effettuata dall'organo di controllo hanno effetti meramente preliminari.
Applicando tali principi , deve ritenersi condivisibile, in linea generale, la tesi sostenuta dall'appellante, secondo la quale la periodica approvazione dei bilanci e delle scritture contabili nelle quali è annotato il debito, comporta un concreto riconoscimento del debito stesso, con conseguente effetto interruttivo del termine prescrizionale, purché, tuttavia, sia integrato il requisito dell'esteriorità, rappresentato dalla successiva pubblicazione.
E', poi, pacifico - come statuito dal primo decidente e non contestato da alcuna delle parti - che il termine di prescrizione da valutare sia quello quinquennale di cui all'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.,
trattandosi di credito derivante da interessi periodici a tasso fisso.
Costituisce, altresì, dato pacifico, su cui entrambe le parti convergono, che il dies a quo della prescrizione debba essere individuato nel 2 luglio 2008 (giorno da cui il diritto può essere fatto valere).
Il primo decidente ha, in proposito affermato che: il credito azionato dalla convenuta deriva da un prestito obbligazionario di lire 1.800.000,00, emesso dalla Società in data 25 luglio 1997, estintosi anteriormente al 2002 e, in ogni caso, destinato a scadere in data 1 luglio 2008 (v. nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2000 allega al fascicolo di pare attrice, pag. 3,)" di talchè "la prescrizione risulta decorsa nel mese di luglio 2013".
Orbene, partendo dall'accertata configurabilità, a determinate condizioni, dell'approvazione e pubblicazione del bilancio quale valido atto interruttivo, occorre, però, rilevare che, nella specie, -per i fini che qui rilevano - siano stati non risulta dimostrato che i bilanci 2010-2014
tempestivamente approvati e pubblicati.
Il contrario, piuttosto, si desume dal verbale di assemblea datato 21.01.2016 (cfr. pag. 51 - 52 del doc.
n. 20), il cui ordine del giorno prevedeva, appunto, l'approvazione dei bilanci dal 2010 al 2014, che risultano depositati in data 1.02.2016
Ne deriva che la tesi prospettata dall'appellante, seppur valida sul piano del diritto, non lo è nel caso concreto, posto che l'approvazione e successiva pubblicazione dei bilanci annuali è avvenuta solo
successivamente al decorso del termine prescrizionale quinquennale, correttamente individuato dal primo giudice nel luglio 2013.
Né è condivisibile l'assunto dell'appellante circa la mancata contestazione ad opera della CP_2
dell'avvenuta approvazione delle scritture contabili anteriori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014,
da cui essa fa derivare l'omessa applicazione da parte del decidente del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Occorre, innanzitutto, rilevare che tale principio, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato, non esclude che il giudice, ove emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.
L'art. 115 c.p.c., comma 1, c.p.c. non consente, invero, alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato: la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata,
fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora emergono argomentazioni di segno contrario (Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che "la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché
il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite" ";Cass. 10/07/2009, n. 16201; 15/11/2018, n. 29404;
20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166.) A ciò aggiungasi che. come condivisibilmente dedotto dall'appellata, la sollevata eccezione di prescrizione, fondata sulla pretesa inidoneità delle delibere di approvazione del bilancio a costituire valido atto di interruzione della prescrizione, non poteva che valere rispetto a qualunque scrittura contabile approvata, indipendentemente dall'anno di riferimento, ivi comprese, pertanto, anche quelle non specificatamente indicate, eventualmente approvate in precedenza.
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Anche il secondo motivo di appello, volto a riconoscere alla delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale adottata ex art. 27 luglio 2016 ex art. 2447 c.c.. valenza di atto di rinuncia alla prescrizione maturata, sconta eguale sorte di infondatezza.
Giova premettere, in punto di fatto, che, preso atto delle sopravvenienze passive (originate dalla soccombenza in un contenzioso tributario avente ad oggetto una cartella di pagamento di un importo- circa 4.000.000,00 di euro superiore al fondo rischi iscritto in bilancio con conseguente
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assorbimento del capitale sociale e posizione negativa del patrimonio netto per euro 118.712), la società ha deliberato l'azzeramento del capitale a copertura delle perdite.
Al contempo, ha deliberato l'aumento del capitale sociale di euro 418.712 con ulteriore riduzione dello stesso per euro 118.712 a copertura delle residue perdite, con emissione di numero 300.000
(trecentomila) azioni ordinarie.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinunzia alla prescrizione, che può intervenire solo quando questa è compiuta e non in epoca precedente, ha natura negoziale,
essendo caratterizzata dalla manifestazione di una dichiarazione di volontà con effetto definitivamente dismissivo del proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (Cass. n.
18425 del 2013).
Essa presuppone che "il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito" (ex ultimis Cass. n 8324/2025; Cass.n. 24263/2023). In tale ottica, non coglie evidentemente nel segno il rilievo dell'appellata che, al fine di escludere l'esistenza della rinuncia, fa leva sulla collocazione della delibera in epoca successiva all'avvenuta maturazione della prescrizione.
Invero, la rinuncia alla prescrizione può essere invocata solo all'esito della maturazione della prescrizione stessa e non in epoca precedente (art. 2937, secondo comma, cod. civ.).
Nondimeno, risulta dirimente la circostanza che, a fronte della comunicazione di cessione del credito oggetto del giudizio, l'odierna società appellata con missiva del 26.07.2016 - intervenuta, dunque,
il giorno antecedente all'approvazione della delibera alla quale si vorrebbe attribuire valore di rinuncia alla prescrizione – ha dichiarato espressamente di rifiutare la cessione in ragione dell'assenza di alcun credito nei confronti di Controparte_4
Si tratta, all'evidenza, di una dichiarazione palesemente incompatibile con la volontà di rinunciare alla prescrizione e con il riconoscimento del diritto altrui, palesemente negato.
Attesa l'incompatibilità assoluta tra dette emergenze, deve escludersi che la Pt_1 abbia assolto
l'onere probatorio su essa gravante al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente, non avendo dimostrato il compimento ad opera di quest'ultima di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione già maturata .
Essa, infatti, non risulta certamente ricavabile dalla delibera emessa ex art. 2444 c.c., risultando smentita dal quasi contestuale disconoscimento del credito oggetto di cessione, evidentemente incompatibile con la volontà di rinuncia alla prescrizione maturata.
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Alla luce di quanto fin qui esposto, deve considerarsi parimenti infondato il terzo motivo di appello,
posto che l'accertata prescrizione del diritto azionato in sede monitora rendeva superflua la verifica della sua esistenza, così da doversi escludere la sussistenza del vizio di omessa pronuncia.
In particolare, il decidente ha ritenuto di applicare il principio della ragione più liquida conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(cfr. Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 - Rv. 652184 - 01).
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Miglior sorte non merita l'ultimo motivo di gravame, concernente le spese di lite, avuto riguardo all'integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass.
civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo al dichiarato valore della controversia ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce "istruttoria e/o ...
trattazione", secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: il parametro è
...
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica l'applicazione - limitatamente ad essa- di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 844/2021, emessa dal Tribunale Parte_1
di PATTI in data 16.11.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
1)
2) condanna al pagamento delle spese di questo grado che liquida, in Parte_1
complessivi euro 12.154,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva, euro 2.163,00 per quella di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Massimo Gullino Dott.ssa Marisa Salvo