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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12344/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. GIAZZI FEDERICA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
Con note depositate il 6.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- pronunciare con sentenza la separazione legale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile celebrato in Pozzolengo (BS) il giorno 18 maggio 2019, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n.9 Parte II Serie C anno 2019,
- ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di Pozzolengo di procedere alle relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre in conformità alle condizioni concordate tra le parti, che di seguito si riportano:
1. affidamento condiviso del figlio minore (di anni3) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 alternato ma residenza presso la madre, che fin da ora è espressamente autorizzata a trasferirsi con il bambino a
Gussago, onerandosi la madre di mantenere ivi la residenza con per quantomeno 10 anni;
Per_1
pagina 1 di 4 2. fino al trasferimento di residenza la abitazione familiare – peraltro di esclusiva proprietà della moglie, e dalla quale il marito ha già asportato ogni proprio bene personale e di sua proprietà – resta assegnata alla sig.ra
CP_1
3. gestione condivisa della responsabilità genitoriale, tale per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
4. limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà con sé il figlio. I genitori concordano altresì le seguenti regole che si onerano di osservare:
- il genitore che non ha con sé il figlio potrà sentirlo telefonicamente tra le 18.30 e le 19.00 per un breve saluto;
- entrambi i genitori si onerano di comunicarsi reciprocamente e di aderire alle esigenze sociali del figlio;
- in caso di malattia del bambino ogni genitore si gestirà il figlio nei giorni di propria competenza;
- inserimento graduale con eventuali compagni monitorando le reazioni del figlio.
5. le frequentazioni tra padre e figlio avranno luogo con le seguenti modalità ordinarie: weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino a lunedì mattina con riaccompagnamento, nonché ogni martedì e ogni giovedì dall'uscita di scuola sino al giorno seguente con riaccompagnamento;
Con riferimento alle vacanze scolastiche, e salvo miglior accordo tra i genitori, trascorrerà: Per_1
- durante le vacanze natalizie 7 giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana di competenza;
- comunque il pernotto tra il 12 ed il 13.12 (S.Lucia) con la madre, con eventuale recupero per il padre;
- durante le vacanze di pasqua: tre giorni per ciascun genitore con alternanza di Pasqua e pasquetta;
- durante l'estate: tre settimane per ciascun genitore, con esatti periodi da concordare;
in particolare la madre comunicherà i propri periodi entro il 20.02 – stante l'obbligo lavorativo – ed il padre provvederà a comunicare i propri entro il 31.05 di ogni anno. Con la precisazione che i genitori limiteranno i periodi di frequentazione estiva ad una durata massima di 10 giorni consecutivi, verificando la situazione di benessere del figlio;
fino ad arrivare all'auspicato periodo di frequentazione di due settimane consecutive dai 6 anni di età;
- durante le vacanze il genitore che non ha con sé il figlio potrà sentirlo con video chiamata tra le 18.00 e le
19.00.
- comunque la festa di compleanno di si svolgerà alla presenza di entrambi i genitori. Per_1
6. quanto al monitoraggio dei Servizi sociali – come dagli operatori stessi indicato – i genitori accettano il monitoraggio per la durata di mesi 6, aderendo inoltre espressamente al percorso di mediazione familiare/sostegno alla genitorialità proposto;
7. quanto al mantenimento del figlio: ciascun genitore provvederà alle esigenze del figlio in via diretta nei tempi di rispettiva permanenza.
pagina 2 di 4 Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario – come da noto Protocollo - resteranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario. AUU al 50% tra i genitori come per Legge.
8. infine: i sigg.ri e dichiarano di rimettere reciprocamente - e di accettare la rispettiva CP_1 Pt_1 remissione - le denunce querele presentate, onerandosi di provvedere alle necessarie formalizzazioni entro la data del 28.02.2025. A tale riguardo e per eventuali reati che dovessero essere ritenuti procedibili d'ufficio, ciascuna delle parti rinuncia a costituirsi parte civile e, comunque, a promuovere azioni civilistiche di risarcimento dei danni nei confronti l'una dell'altra, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per i fatti oggetto delle denunce;
9. spese di lite integralmente compensate;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.10.2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con a Pozzolengo in data 18.5.2019, dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
il 23.10.2021, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in vista dell'udienza di prima comparizione le parti raggiungevano un accordo che depositavano il 6.2.2025, precisando congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe, pertanto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzolengo (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno n.9 Parte
II Serie C anno 2019;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto, ivi compreso il monitoraggio amministrativo dei Servizi sociali per la durata di mesi sei;
4) spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Montichiari.
Brescia, camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12344/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. GIAZZI FEDERICA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
Con note depositate il 6.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- pronunciare con sentenza la separazione legale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile celebrato in Pozzolengo (BS) il giorno 18 maggio 2019, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n.9 Parte II Serie C anno 2019,
- ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di Pozzolengo di procedere alle relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre in conformità alle condizioni concordate tra le parti, che di seguito si riportano:
1. affidamento condiviso del figlio minore (di anni3) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 alternato ma residenza presso la madre, che fin da ora è espressamente autorizzata a trasferirsi con il bambino a
Gussago, onerandosi la madre di mantenere ivi la residenza con per quantomeno 10 anni;
Per_1
pagina 1 di 4 2. fino al trasferimento di residenza la abitazione familiare – peraltro di esclusiva proprietà della moglie, e dalla quale il marito ha già asportato ogni proprio bene personale e di sua proprietà – resta assegnata alla sig.ra
CP_1
3. gestione condivisa della responsabilità genitoriale, tale per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
4. limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà con sé il figlio. I genitori concordano altresì le seguenti regole che si onerano di osservare:
- il genitore che non ha con sé il figlio potrà sentirlo telefonicamente tra le 18.30 e le 19.00 per un breve saluto;
- entrambi i genitori si onerano di comunicarsi reciprocamente e di aderire alle esigenze sociali del figlio;
- in caso di malattia del bambino ogni genitore si gestirà il figlio nei giorni di propria competenza;
- inserimento graduale con eventuali compagni monitorando le reazioni del figlio.
5. le frequentazioni tra padre e figlio avranno luogo con le seguenti modalità ordinarie: weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino a lunedì mattina con riaccompagnamento, nonché ogni martedì e ogni giovedì dall'uscita di scuola sino al giorno seguente con riaccompagnamento;
Con riferimento alle vacanze scolastiche, e salvo miglior accordo tra i genitori, trascorrerà: Per_1
- durante le vacanze natalizie 7 giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana di competenza;
- comunque il pernotto tra il 12 ed il 13.12 (S.Lucia) con la madre, con eventuale recupero per il padre;
- durante le vacanze di pasqua: tre giorni per ciascun genitore con alternanza di Pasqua e pasquetta;
- durante l'estate: tre settimane per ciascun genitore, con esatti periodi da concordare;
in particolare la madre comunicherà i propri periodi entro il 20.02 – stante l'obbligo lavorativo – ed il padre provvederà a comunicare i propri entro il 31.05 di ogni anno. Con la precisazione che i genitori limiteranno i periodi di frequentazione estiva ad una durata massima di 10 giorni consecutivi, verificando la situazione di benessere del figlio;
fino ad arrivare all'auspicato periodo di frequentazione di due settimane consecutive dai 6 anni di età;
- durante le vacanze il genitore che non ha con sé il figlio potrà sentirlo con video chiamata tra le 18.00 e le
19.00.
- comunque la festa di compleanno di si svolgerà alla presenza di entrambi i genitori. Per_1
6. quanto al monitoraggio dei Servizi sociali – come dagli operatori stessi indicato – i genitori accettano il monitoraggio per la durata di mesi 6, aderendo inoltre espressamente al percorso di mediazione familiare/sostegno alla genitorialità proposto;
7. quanto al mantenimento del figlio: ciascun genitore provvederà alle esigenze del figlio in via diretta nei tempi di rispettiva permanenza.
pagina 2 di 4 Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario – come da noto Protocollo - resteranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario. AUU al 50% tra i genitori come per Legge.
8. infine: i sigg.ri e dichiarano di rimettere reciprocamente - e di accettare la rispettiva CP_1 Pt_1 remissione - le denunce querele presentate, onerandosi di provvedere alle necessarie formalizzazioni entro la data del 28.02.2025. A tale riguardo e per eventuali reati che dovessero essere ritenuti procedibili d'ufficio, ciascuna delle parti rinuncia a costituirsi parte civile e, comunque, a promuovere azioni civilistiche di risarcimento dei danni nei confronti l'una dell'altra, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per i fatti oggetto delle denunce;
9. spese di lite integralmente compensate;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.10.2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con a Pozzolengo in data 18.5.2019, dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
il 23.10.2021, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in vista dell'udienza di prima comparizione le parti raggiungevano un accordo che depositavano il 6.2.2025, precisando congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe, pertanto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzolengo (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno n.9 Parte
II Serie C anno 2019;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto, ivi compreso il monitoraggio amministrativo dei Servizi sociali per la durata di mesi sei;
4) spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Montichiari.
Brescia, camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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