Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di ER, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 31/08/1977, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 07/02/1970, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
non costituito in giudizio;
appellato
In fatto e in diritto
1. L'Avv. ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con Parte_1
cui il Tribunale di ER – all'esito del giudizio promosso dal predetto legale nei confronti di per il pagamento dei compensi professionali relativi alla prestazione di Controparte_1 difensore penale di ufficio resa in favore di quest'ultimo nella fase delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di ER (proc. pen. n. 12088/2015 r.g.n.r.) e poi nel dibattimento presso il Tribunale ordinario in composizione monocratica (proc. pen. n.
2207/2017 r.g.) e infine nella fase dibattimentale d'appello (proc. pen. n. 1923/2019 r.g.app.)
– aveva condannato il convenuto al pagamento della somma pretesa dal ricorrente a titolo di compenso con gli interessi e le spese di lite, ma aveva omesso di comprendere nella condanna il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo previdenziale, l'i.v.a. e il rimborso delle spese vive, pure richiesti dall'attore con riferimento alla pregressa attività di difensore penale.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 12.2.2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
2. Non vi è questione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 116 del D.P.R.
115/2002 per porre il compenso del difensore d'ufficio a carico dello Stato, essendo qui unicamente in discussione l'entità del credito del professionista nei confronti del proprio cliente.
Il Tribunale, mentre ha recepito integralmente la richiesta dell'attore quanto alla misura del compenso spettantegli, ha omesso di considerare che era diritto dell'avvocato ricevere, in aggiunta al compenso, sia, a mente dell'art. 2 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, il rimborso delle spese documentate e delle spese forfettarie determinate in ragione del 15% del compenso totale, sia, ai sensi dell'art. 11 della legge 576/1980, l'importo del contributo integrativo dovuto dal professionista alla propria cassa previdenziale, sia, secondo l'art. 18 del
D.P.R. 633/1972, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'attività professionale.
3. La doglianza dell'Avv. è dunque fondata e in accoglimento di essa la sentenza di Pt_1
primo grado dovrà essere parzialmente riformata nel senso della condanna di CP_1
al pagamento anche degli accessori per l'attività professionale resa dinanzi
[...]
all'autorità giudiziaria penale.
Segue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 1.458,00 con riferimento all'ammontare degli accessori pretesi e riconosciuti complessivi euro 1.549,41, di cui euro 32,37 per spese vive).
P.Q.M.
3
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , che dichiara;
Controparte_1 in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pronunciata nei giorni 14-15/6/2022 dal Tribunale di ER all'esito del giudizio n. 4051/2021 r.g., condanna , Controparte_1
in aggiunta a quanto già dovuto e determinato a titolo di compenso, al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a. nonché al rimborso delle spese vive pari a euro 32,37; condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in ER il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo