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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2225/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27.6.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Lorenzo Michele, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito Andria alla Via Barletta n. 367 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Campanile Stefania, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria alla via
Firenze n. 84, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in Andria il 19.6.2012 (atto n. 147 parte CP_1
II serie A anno 2012). Con decreto del 5.7.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
8.7.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.10.2024, si è costituita aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta dalle parti il 21.11.2024 e depositata telematicamente il 4.12.2024.
Quindi, all'udienza dell'11.12.2024, i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla predetta convenzione.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 13.5.2020, cron. 2775/2020 (R.G. n.
162/2020).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Quanto alle ulteriori domande, le parti si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 21.11.2024 e depositata telematicamente in data 4.12.2024, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore nato l'[...]. Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
27.6.2024 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
19.6.2012 da e alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 CP_1 dalle parti il 22.11.2024 e depositata telematicamente il 4.12.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 147 parte II serie A anno 2012).
Così deciso in Trani, 7.1.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27.6.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Lorenzo Michele, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito Andria alla Via Barletta n. 367 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Campanile Stefania, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria alla via
Firenze n. 84, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in Andria il 19.6.2012 (atto n. 147 parte CP_1
II serie A anno 2012). Con decreto del 5.7.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
8.7.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.10.2024, si è costituita aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta dalle parti il 21.11.2024 e depositata telematicamente il 4.12.2024.
Quindi, all'udienza dell'11.12.2024, i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla predetta convenzione.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 13.5.2020, cron. 2775/2020 (R.G. n.
162/2020).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Quanto alle ulteriori domande, le parti si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 21.11.2024 e depositata telematicamente in data 4.12.2024, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore nato l'[...]. Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
27.6.2024 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
19.6.2012 da e alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 CP_1 dalle parti il 22.11.2024 e depositata telematicamente il 4.12.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 147 parte II serie A anno 2012).
Così deciso in Trani, 7.1.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana