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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria LEONE - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 119 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2153/2020(RG 862/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali promossa da: CP_1
subentrata ad Parte_1 Controparte_2
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_3 tempore, rappr. e difesa dall'avv. G. BASCIA'
- Appellante -
E
Controparte_4
-Appellato- contro
, in persona del Controparte_5
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. F. BIANCO
-Appellati-
OGGETTO: “opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 9/4/2021 ha impugnato la sentenza Parte_2
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento notificata il 26/1/2019(successiva a quella del 6/4/2016) limitatamente a due cartelle esattoriali: la n. 10620070009800951000 notificata il 10/12/2007 e la n. 10620090011014563000 notificata il 7/1/2010, riconoscendo la prescrizione dei crediti sottesi intervenuta tra la notifica delle stesse cartelle e la prima delle intimazioni. L'appellante ha innanzitutto limitato espressamente l'appello alla statuizione concernente la cartella notificata il 7/1/2010, sostenendo che il credito portato nella stessa cartella non si sarebbe prescritto atteso la notifica in data 12/7/2012, di una intimazione di pagamento, che allegava a riprova. Tale atto interruttivo era stato trascurato dal giudice di primo grado. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con riferimento alla cartella n. 10620090011014563000 notificata il 7/1/2010.
L'appellato non si è costituito. Si è costituito il creditore assumendo che il credito portato CP_1
nella suddetta cartella fosse stato annullato ex lege ex art 4 D.L. 22/3/2021 n. 41, poiché inferiore a
5000 euro.
Ha domandato il rigetto dell'appello.
Ebbene dall'esame della documentazione agli atti, risulta in effetti che la cartella
10620090011014563000 notificata il 7/1/2010 conteneva un importo per credito a titolo di CP_1
premi non pagati e sanzioni di € 2110,59, mentre la restante somma richiesta in cartella, pari a €
15897,24 , era dovuta a titolo di IRAP ed IVA non versate. Per questi ultimi crediti non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ma delle commissioni tributarie, per cui deve ritenersi che l'impugnazione vagliata dal giudice di primo grado riguardasse solo i crediti In tal senso il CP_1
giudice ha precisato nel dispositivo di primo grado di avere ritenuto non dovute poiché prescritte le somme portate nelle suddette cartelle a titolo di crediti e dunque solo queste, non riguardando CP_1
l'impugnazione anche le altre poste creditorie.
Pertanto, essendo nel frattempo intervenuto l'annullamento ex lege del credito portato nella CP_1 cartella in questione, qualche giorno prima dell'appello di deve rigettarsi l'appello, non Pt_1 avendo più, alla data dell'appello, l'appellante interesse ad una pronuncia nel merito della controversia. Risulta giustificato compensare le spese del giudizio, atteso che l' è il creditore CP_1 nell'interesse del quale ha proposto appello e il decreto legge è entrato in vigore solo Pt_1
qualche giorno prima rispetto al giorno in cui è stato proposto appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con spese compensate.
Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa Rossella Di Todaro
dott. ssa A. AS