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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2114 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2114 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
), e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Lonate Pozzolo (VA), via Matteotti n. 31, presso lo studio dell'avv. RIVA ANGELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
), e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Lonate Pozzolo (VA), via Matteotti n. 31 presso lo studio dell'avv. RIVA ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale così disporre:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Trecate
(NO) il 30/07/1995 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 45
Parte II, Sezione A anno 1995
2. Ordinare al Comune di Trecate (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni
1) il figlio maggiorenne , non economicamente autonomo, continuerà a vivere con la madre Per_1 presso l'abitazione sita a Trecate (NO), via Macallè 15/A di proprietà esclusiva di questa ultima;
2) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Parte_1 somma mensile di € 500,00 somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
3) il sig. verserà la somma mensile determinata “a forfait” di € 150,00 Parte_1 per le spese straordinarie extra assegno di mantenimento per il figlio , somma che sarà versata Per_1 alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data Controparte_1 del deposito del presente ricorso;
4) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nulla l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile:
Ai fini del passaggio in giudicato, i Signori e Controparte_1 Parte_1 dichiarano già da ora di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Trecate (NO) in data 30/07/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 45, Parte II, Serie A, anno 1995.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (01.10.1997), maggiorenne ma non Persona_2 economicamente indipendente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 13/11/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole maggiorenne.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trecate in data 30/07/1995 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 45, Parte II, Serie A, anno 1995;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
23/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2114 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
), e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Lonate Pozzolo (VA), via Matteotti n. 31, presso lo studio dell'avv. RIVA ANGELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
), e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Lonate Pozzolo (VA), via Matteotti n. 31 presso lo studio dell'avv. RIVA ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale così disporre:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Trecate
(NO) il 30/07/1995 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 45
Parte II, Sezione A anno 1995
2. Ordinare al Comune di Trecate (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni
1) il figlio maggiorenne , non economicamente autonomo, continuerà a vivere con la madre Per_1 presso l'abitazione sita a Trecate (NO), via Macallè 15/A di proprietà esclusiva di questa ultima;
2) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Parte_1 somma mensile di € 500,00 somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
3) il sig. verserà la somma mensile determinata “a forfait” di € 150,00 Parte_1 per le spese straordinarie extra assegno di mantenimento per il figlio , somma che sarà versata Per_1 alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data Controparte_1 del deposito del presente ricorso;
4) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nulla l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile:
Ai fini del passaggio in giudicato, i Signori e Controparte_1 Parte_1 dichiarano già da ora di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Trecate (NO) in data 30/07/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 45, Parte II, Serie A, anno 1995.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (01.10.1997), maggiorenne ma non Persona_2 economicamente indipendente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 13/11/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole maggiorenne.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trecate in data 30/07/1995 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 45, Parte II, Serie A, anno 1995;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
23/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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