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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. MARIA ANNA GRILLETTI
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Raimund Bauer e Antonio Andriulli
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 23.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'inoperatività del divieto di cumulo tra rendita e assegno mensile di assistenza da un lato, e rendita e CP_2 CP_2
assegno di invalidità ordinario ex legge 222/84 dall'altro, e, conseguentemente, dichiararsi non dovute le somme richieste dall' con ripristino dell'erogazione CP_1
della prestazione a suo tempo sospesa. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza medico legale tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del 2 Sentenza R.G.
n° 6949/22 dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Stando alla causa petendi ed al petitum immediato del ricorso si evince che la difesa attorea eccepisce, in primo luogo, l'inoperatività del divieto di cumulo tra l'assegno mensile di assistenza n. 07055300, ctg. INVCIV e la rendita numero 16602336, CP_2
ritenuto invece sussistente dall'Ente a far data dal gennaio 2019.
Orbene, ai fini di una maggiore chiarezza, giova illustrare la normativa e la giurisprudenza delineatasi sul tema che ci occupa.
L'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sancisce testualmente: "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Questo Tribunale si uniforma all'orientamento ermeneutico più volte seguito dalla Corte di Cassazione con riguardo a fattispecie pienamente sovrapponibili a quella per cui si procede, ove i Giudici di legittimità hanno concluso per la incompatibilità sussistente tra rendita vitalizia erogata dall' e assegno mensile di assistenza CP_2
corrisposto da a soggetti solo parzialmente invalidi ai sensi della disciplina CP_1
normativa posta dalla L. n. 407/1990.
Difatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione “è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art.
1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali” (ex multis Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, n.3240 più recentemente Cass. 1079/2015 Cassazione civile n. 6054/2018).
Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere Controparte_3
diretto , concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra , ovvero, come nel caso della rendita vitalizia erogata dall , contratte per causa di lavoro o CP_2
di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
Fanno eccezione alla regola — e sono, dunque, cumulabili le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Sono dunque escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi dell'art.12 della legge n.118 del 1971, la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'arti della legge n.382 del 1970, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970 (poi definito pensione non reversibile dall'art.14 septies del d.l. n.663 del 1979, convertito nella legge n.33 del 1980).
Ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità)
l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia.
Né, ha aggiunto la Corte, alle prestazioni di invalidità civile è riferibile la previsione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, norma che è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di consentire il cumulo tra la rendita vitalizia liquidata a norma del d.p.r. n.1124 del 1965 e le pensioni di inabilità, di reversibilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando sia diverso l'evento invalidante rilevante per l'una e per le altre prestazioni.
Ciò in primo luogo per l'esplicito dato testuale dell' art.3 della legge n.407 del 1990 sopra citata, che prescinde da qualsiasi "distinguo" in ordine alla identità o meno degli eventi invalidanti, ma anche per la non comparabilità delle situazioni rispettivamente regolamentate, ove si consideri che l'art.1, comma 43 della legge 335/95 è volto a disciplinare una fattispecie di incompatibilità con prestazioni di invalidità — quelle per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria — alla cui erogazione è sotteso il versamento di contributi (da parte del datore di lavoro e degli stessi lavoratori), mentre la fattispecie di incompatibilità cui fa riferimento il ripetuto art.3 della legge 407/90 riguarda provvidenze poste a totale carico dello Stato per fornire alla persona invalida , priva di mezzi di "sostentamento'', un minimo - ma solo quello - atto ad assicurarne la sopravvivenza.
E' stato altresì precisato che la garanzia costituzionale (art.38, secondo comma, Cost.) del diritto all'assistenza è garanzia di minimi e, come tale, ne consente - senza tuttavia imporre – la compatibilità con altre prestazioni.
Coerentemente, compete al legislatore ordinario ogni scelta a tale proposito, anche in considerazione di comprensibili esigenze della finanza pubblica.
Tra l'altro non può non sottolinearsi come il regime di incompatibilità introdotto con l'art.3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 legge
30 dicembre 1991, n. 412, cit. non solo salvaguarda, in via transitoria, i diritti quesiti, ma, a tutela dei soggetti che vi sono coinvolti, riconosce loro la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
Ed invero, il regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate (tra le quali la rendita in quanto prestazione a carattere diretto concessa a seguito di CP_2
invalidità contratte a causa di lavoro).
In sintesi, risulta affermato che in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali - nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall e assegno mensile di assistenza corrisposto CP_2
dall a soggetti solo parzialmente invalidi - senza che assuma importanza la CP_1
diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del
1995 - che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti - riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali.
La giurisprudenza pronunciatasi sulla fattispecie in esame del divieto di cumulo tra assegno mensile di assistenza e rendita , ha dunque negato che la diversità delle CP_2 menomazioni per le quali la rendita e riconosciuta possa in qualche modo incidere sull'operatività del divieto di cumulo di cui all'art. 3 l. n. 407/1990.
Tuttavia sostiene che la dedotta incompatibilità andrebbe valutata esclusivamente con riguardo a prestazioni che sono state riconosciute per le medesime patologie.
Tale tesi, alla luce dell'univoco indirizzo sopra richiamato, non appare invero fondata in quanto non trova alcuna conferma nel tenore testuale delle disposizioni normative rilevanti, sopra illustrate.
Né potrebbe richiamarsi l'art. 2 della legge 429/91 (secondo cui “Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate) che riguarda espressamente solo le indennità per ciechi, sordi prelinguali ed indennità di accompagnamento.
Ne consegue essere del tutto irrilevante che l'invalidità civile invocata dal ricorrente derivi da patologie differenti dagli esiti dell'infortunio sul lavoro, stante il divieto di incumulabilità previsto dalla disposizione menzionata tra la prestazione assistenziale derivante da invalidità parziale e la rendita . CP_2
Orbene, appare del tutto consequenziale ritenere che – facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto (ribaditi anche da CASS. 21 Pt_2
GENNAIO 2015 N° 1079 e CASS. 13 MARZO 2018 N° 6054) – Parte_3
sussisteva radicale incompatibilità (e, quindi incumulabilità) tra l'assegno mensile di assistenza, riconosciuto al ricorrente quale soggetto solo parzialmente invalido, e la rendita (prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte CP_2
a causa di lavoro) di cui contestualmente il predetto usufruiva a far data dal gennaio
2019, anche ove si trattasse (come accertato dal ctu) di prestazioni riferite a eventi invalidanti diversi.
Inoltre, è pacifico ed incontestato che l'indebito di cui si discute non concerna la carenza del requisito reddituale ma soltanto la contitolarità dei due trattamenti in questione, generatasi a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente, pur sollecitato dall con la comunicazione del 2 .8.2021 (fatto neppure CP_1
contestato da parte ricorrente).
Infondato è il rilievo del ricorrente che deduce che, nella specie, troverebbero applicazione i principi generali in tema di irripetibilità propri delle prestazioni pensionistiche e assistenziali, come tali derogativi della regola generale di cui all'art. 2033 cc.
E' vero che, in tema d'indebito assistenziale, la Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. 13223 del 2020; Id. 26036/2019; Id. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici (Cass. 31372/2019), o a questioni di altra natura
(Cass. 5059/2018), o per carenza dei requisiti di legge.
Nel caso di specie, tuttavia, non può trovare applicazione la regola dettata per i casi sopra indicati e intesa quale principio di settore diretto a regolamentare la ripetizione dell'indebito, sottraendola alla disciplina generale del codice civile, vertendosi in ipotesi di incompatibilità ex lege (assimilabile alla condizione di mancanza radicale ab origine dei requisiti) per il riconoscimento del beneficio (rendita a decorrere CP_2
dal gennaio 2019) a favore del ricorrente, dal momento che il medesimo fruiva, a far tempo dal agosto 2018, di un assegno mensile di assistenza per accertata invalidità pari all'80%.
Infatti, in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, così come ritenuto anche di recente dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ., SL, 19.2.2021, n. 4600), in un caso analogo, deve trovare applicazione la disciplina ordinaria dell'indebito civile.
Si è ritenuta, infatti, applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo nel caso di insussistenza di una condizione di erogabilità della prestazione (come quella in esame), consistente nella condizione di incompatibilità ex lege, relativa alla percezione di altro trattamento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15759/2019, ha precisato che, in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili, la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie» Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni
d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art.
2033 c.c. »).
Recentemente poi la Suprema Corte ha nuovamente affermato che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”
(Cass, sez. lav. 5/4/2022 n. 11026).
In detta pronuncia, pienamente condivisa da questo Tribunale, si è inoltre affermato:
“E' pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l' ha richiesto CP_1
la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n.
54/1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità e che, poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l' aveva agito per la ripetizione. Come correttamente CP_1
rilevato dall' non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei CP_1
requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr, da ultimo ord. n. 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano
l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo”
Pertanto, opina il Tribunale che nel caso di specie, accertata ( e non contestata) la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità, il ricorso va respinto in parte qua.
Ne consegue la ripetibilità della prestazione di cui all'assegno mensile di assistenza oggetto dell'indebito impugnato.
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Quanto all'eccezione dell' inoperatività del divieto di cumulo tra invalidità ordinaria ex art 222/84 e la rendita deve osservarsi quanto segue. CP_2
E' documentale la titolarità in capo al ricorrente della rendita dal gennaio 2019 CP_2
nonché dell'assegno ordinario di invalidità o n. 31021108, ctg. IR con decorrenza
1.11.2021.
Le ragioni dell'indebito sono esplicitate nella nota del 30 agosto 2022 in cui l ha CP_1
dedotto che per il periodo dal 1 novembre 2021 in poi l'assegno era stato ricalcolato in quanto si era avveduta di una incumulabilità ex art 1 comma 43 della legge 335/1995.
Orbene, in punto di diritto deve certamente ritenersi che l'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vieti il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex d.P.R. n. 1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della rendita stessa, sicché il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima.
La "ratio" di tale disposizione è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Costituzione, le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno.
La stessa disposizione prevede altresì, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti (in tali sensi, CASS. LAV. 29 MAGGIO 2001 N° 7331 e successive conformi).
Deve nondimeno precisarsi che, sempre secondo i condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento a fattispecie escluse dall'ambito di operatività dell'art. 73, comma primo, e dell'art. 78, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 - riguarda solo i trattamenti di reversibilità di invalidità (o inabilità), e non quelli di anzianità ne' quelli di vecchiaia, sempre che la reversibilità sia originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell' derivante da infortunio o da malattia professionale, che CP_1
abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell' sulla base dello stesso evento invalidante; conseguentemente, il divieto di CP_2
cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall abbia solo CP_2
contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell (sic CASS. LAV. 9 LUGLIO 2003 N° 10810); ed ancora, CP_1
è stato ribadito che “in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi CP_2
eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale” (sic CASS. LAV. SEZ.
6 - L, ORDINANZA N. 5636 DEL 22/03/2016).
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo CP_2
contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell (cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. CP_1
24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr.
13187” (Cassazione Civile, Sez. 6, 08 ottobre 2019, n. 25197).
La stessa persona già dichiarata invalida per causa di lavoro può richiedere l'accertamento per ottenere un riconoscimento di invalidità civile solo qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
In altre parole, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile e un riconoscimento , per causa di servizio o guerra, le infermità non devono derivare CP_2
dalla stessa patologia o menomazione che ha determinato il riconoscimento diverso da quello d'invalidità civile per causa di guerra o servizio). CP_2
Orbene, nella fattispecie in esame, dirimenti nel senso su riportato sono le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato, il quale ha ritenuto che “I postumi conseguenti agli infortuni ed indennizzati dall (lettera del 19.03.2019) …sono CP_2 CP_2
parzialmente sovrapponibili, limitatamente alla lesione del polso destro, con quelle riconosciute in sede di accertamento medico legale per ciò che concerne solo il primo riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 (relazione medico legale relativa alla visita medica ambulatoriale del 04/10/2024 per la conferma dell'assegno di invalidità - domanda n. 9176000258978 del 18/09/2024): Esiti di quadrantectomia mammella dx in esiti di artroprotesi ginocchio e frattura polso destro, non hanno il medesimo presupposto e non sono sovrapponibili con le patologie riconosciute in sede di accertamento medico legale per ciò che concerne la conferma dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 (relazione medico legale relativa alla visita medica ambulatoriale del 04/10/2024 per la conferma dell'assegno di invalidità
- domanda n. 9176000258978 del 18/09/2024)”.
Pertanto seppure per il primo riconoscimento avvenuto il 1.11.2021 vi sia sovrapposizione solo parziale in riferimento al polso destro, la stessa non determina per quanto su rappresentato l'operatività del divieto di cumulo tra le due prestazioni.
Di guisa che, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche su descritte in uno alle risultanze della ctu, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non operi il divieto di cumulo tra la rendita derivante dall'infortunio sul lavoro e l'assegno ordinario CP_2
di invalidità erogato dall . CP_1
Né la circostanza che il ricorrente non abbia esercitato il diritto di opzione pur sollecitato con nota del 2 agosto 2021 integra quel comportamento doloso dal quale far discendere l'applicabilità de regime di ripetibilità ex art. 2033 c.c.
Conseguentemente, dichiarata la permanenza del diritto del ricorrente al cumulo integrale tra l'assegno ordinario d'invalidità e la rendita dal 1/11/2021 in poi, il CP_2
ricorso merita accoglimento in parte qua.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO
2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797). *
Le spese di CTU - liquidate con separato decreto - rimangono a carico del convenuto
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto dichiara la permanenza del diritto del ricorrente al cumulo integrale tra l'assegno ordinario d'invalidità ex l. 222/84 e la rendita dal 1/11/2021 CP_2
in poi, e dichiara altresì l'insussistenza della pretesa restitutoria affermata dall' limitatamente ai ratei erogati dal novembre 2021 in poi; condanna CP_1
l a restituire le eventuali somme trattenute a tale titolo e a corrispondere CP_1
al ricorrente quelle non versate.
2. rigetta per il resto
3. spese compensate
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto . CP_1
Taranto, 10 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. MARIA ANNA GRILLETTI
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Raimund Bauer e Antonio Andriulli
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 23.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'inoperatività del divieto di cumulo tra rendita e assegno mensile di assistenza da un lato, e rendita e CP_2 CP_2
assegno di invalidità ordinario ex legge 222/84 dall'altro, e, conseguentemente, dichiararsi non dovute le somme richieste dall' con ripristino dell'erogazione CP_1
della prestazione a suo tempo sospesa. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza medico legale tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del 2 Sentenza R.G.
n° 6949/22 dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Stando alla causa petendi ed al petitum immediato del ricorso si evince che la difesa attorea eccepisce, in primo luogo, l'inoperatività del divieto di cumulo tra l'assegno mensile di assistenza n. 07055300, ctg. INVCIV e la rendita numero 16602336, CP_2
ritenuto invece sussistente dall'Ente a far data dal gennaio 2019.
Orbene, ai fini di una maggiore chiarezza, giova illustrare la normativa e la giurisprudenza delineatasi sul tema che ci occupa.
L'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sancisce testualmente: "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Questo Tribunale si uniforma all'orientamento ermeneutico più volte seguito dalla Corte di Cassazione con riguardo a fattispecie pienamente sovrapponibili a quella per cui si procede, ove i Giudici di legittimità hanno concluso per la incompatibilità sussistente tra rendita vitalizia erogata dall' e assegno mensile di assistenza CP_2
corrisposto da a soggetti solo parzialmente invalidi ai sensi della disciplina CP_1
normativa posta dalla L. n. 407/1990.
Difatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione “è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art.
1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali” (ex multis Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, n.3240 più recentemente Cass. 1079/2015 Cassazione civile n. 6054/2018).
Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere Controparte_3
diretto , concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra , ovvero, come nel caso della rendita vitalizia erogata dall , contratte per causa di lavoro o CP_2
di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
Fanno eccezione alla regola — e sono, dunque, cumulabili le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Sono dunque escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi dell'art.12 della legge n.118 del 1971, la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'arti della legge n.382 del 1970, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970 (poi definito pensione non reversibile dall'art.14 septies del d.l. n.663 del 1979, convertito nella legge n.33 del 1980).
Ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità)
l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia.
Né, ha aggiunto la Corte, alle prestazioni di invalidità civile è riferibile la previsione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, norma che è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di consentire il cumulo tra la rendita vitalizia liquidata a norma del d.p.r. n.1124 del 1965 e le pensioni di inabilità, di reversibilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando sia diverso l'evento invalidante rilevante per l'una e per le altre prestazioni.
Ciò in primo luogo per l'esplicito dato testuale dell' art.3 della legge n.407 del 1990 sopra citata, che prescinde da qualsiasi "distinguo" in ordine alla identità o meno degli eventi invalidanti, ma anche per la non comparabilità delle situazioni rispettivamente regolamentate, ove si consideri che l'art.1, comma 43 della legge 335/95 è volto a disciplinare una fattispecie di incompatibilità con prestazioni di invalidità — quelle per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria — alla cui erogazione è sotteso il versamento di contributi (da parte del datore di lavoro e degli stessi lavoratori), mentre la fattispecie di incompatibilità cui fa riferimento il ripetuto art.3 della legge 407/90 riguarda provvidenze poste a totale carico dello Stato per fornire alla persona invalida , priva di mezzi di "sostentamento'', un minimo - ma solo quello - atto ad assicurarne la sopravvivenza.
E' stato altresì precisato che la garanzia costituzionale (art.38, secondo comma, Cost.) del diritto all'assistenza è garanzia di minimi e, come tale, ne consente - senza tuttavia imporre – la compatibilità con altre prestazioni.
Coerentemente, compete al legislatore ordinario ogni scelta a tale proposito, anche in considerazione di comprensibili esigenze della finanza pubblica.
Tra l'altro non può non sottolinearsi come il regime di incompatibilità introdotto con l'art.3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 legge
30 dicembre 1991, n. 412, cit. non solo salvaguarda, in via transitoria, i diritti quesiti, ma, a tutela dei soggetti che vi sono coinvolti, riconosce loro la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
Ed invero, il regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate (tra le quali la rendita in quanto prestazione a carattere diretto concessa a seguito di CP_2
invalidità contratte a causa di lavoro).
In sintesi, risulta affermato che in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali - nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall e assegno mensile di assistenza corrisposto CP_2
dall a soggetti solo parzialmente invalidi - senza che assuma importanza la CP_1
diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del
1995 - che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti - riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali.
La giurisprudenza pronunciatasi sulla fattispecie in esame del divieto di cumulo tra assegno mensile di assistenza e rendita , ha dunque negato che la diversità delle CP_2 menomazioni per le quali la rendita e riconosciuta possa in qualche modo incidere sull'operatività del divieto di cumulo di cui all'art. 3 l. n. 407/1990.
Tuttavia sostiene che la dedotta incompatibilità andrebbe valutata esclusivamente con riguardo a prestazioni che sono state riconosciute per le medesime patologie.
Tale tesi, alla luce dell'univoco indirizzo sopra richiamato, non appare invero fondata in quanto non trova alcuna conferma nel tenore testuale delle disposizioni normative rilevanti, sopra illustrate.
Né potrebbe richiamarsi l'art. 2 della legge 429/91 (secondo cui “Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate) che riguarda espressamente solo le indennità per ciechi, sordi prelinguali ed indennità di accompagnamento.
Ne consegue essere del tutto irrilevante che l'invalidità civile invocata dal ricorrente derivi da patologie differenti dagli esiti dell'infortunio sul lavoro, stante il divieto di incumulabilità previsto dalla disposizione menzionata tra la prestazione assistenziale derivante da invalidità parziale e la rendita . CP_2
Orbene, appare del tutto consequenziale ritenere che – facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto (ribaditi anche da CASS. 21 Pt_2
GENNAIO 2015 N° 1079 e CASS. 13 MARZO 2018 N° 6054) – Parte_3
sussisteva radicale incompatibilità (e, quindi incumulabilità) tra l'assegno mensile di assistenza, riconosciuto al ricorrente quale soggetto solo parzialmente invalido, e la rendita (prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte CP_2
a causa di lavoro) di cui contestualmente il predetto usufruiva a far data dal gennaio
2019, anche ove si trattasse (come accertato dal ctu) di prestazioni riferite a eventi invalidanti diversi.
Inoltre, è pacifico ed incontestato che l'indebito di cui si discute non concerna la carenza del requisito reddituale ma soltanto la contitolarità dei due trattamenti in questione, generatasi a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente, pur sollecitato dall con la comunicazione del 2 .8.2021 (fatto neppure CP_1
contestato da parte ricorrente).
Infondato è il rilievo del ricorrente che deduce che, nella specie, troverebbero applicazione i principi generali in tema di irripetibilità propri delle prestazioni pensionistiche e assistenziali, come tali derogativi della regola generale di cui all'art. 2033 cc.
E' vero che, in tema d'indebito assistenziale, la Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. 13223 del 2020; Id. 26036/2019; Id. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici (Cass. 31372/2019), o a questioni di altra natura
(Cass. 5059/2018), o per carenza dei requisiti di legge.
Nel caso di specie, tuttavia, non può trovare applicazione la regola dettata per i casi sopra indicati e intesa quale principio di settore diretto a regolamentare la ripetizione dell'indebito, sottraendola alla disciplina generale del codice civile, vertendosi in ipotesi di incompatibilità ex lege (assimilabile alla condizione di mancanza radicale ab origine dei requisiti) per il riconoscimento del beneficio (rendita a decorrere CP_2
dal gennaio 2019) a favore del ricorrente, dal momento che il medesimo fruiva, a far tempo dal agosto 2018, di un assegno mensile di assistenza per accertata invalidità pari all'80%.
Infatti, in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, così come ritenuto anche di recente dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ., SL, 19.2.2021, n. 4600), in un caso analogo, deve trovare applicazione la disciplina ordinaria dell'indebito civile.
Si è ritenuta, infatti, applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo nel caso di insussistenza di una condizione di erogabilità della prestazione (come quella in esame), consistente nella condizione di incompatibilità ex lege, relativa alla percezione di altro trattamento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15759/2019, ha precisato che, in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili, la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie» Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni
d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art.
2033 c.c. »).
Recentemente poi la Suprema Corte ha nuovamente affermato che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”
(Cass, sez. lav. 5/4/2022 n. 11026).
In detta pronuncia, pienamente condivisa da questo Tribunale, si è inoltre affermato:
“E' pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l' ha richiesto CP_1
la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n.
54/1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità e che, poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l' aveva agito per la ripetizione. Come correttamente CP_1
rilevato dall' non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei CP_1
requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr, da ultimo ord. n. 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano
l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo”
Pertanto, opina il Tribunale che nel caso di specie, accertata ( e non contestata) la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità, il ricorso va respinto in parte qua.
Ne consegue la ripetibilità della prestazione di cui all'assegno mensile di assistenza oggetto dell'indebito impugnato.
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Quanto all'eccezione dell' inoperatività del divieto di cumulo tra invalidità ordinaria ex art 222/84 e la rendita deve osservarsi quanto segue. CP_2
E' documentale la titolarità in capo al ricorrente della rendita dal gennaio 2019 CP_2
nonché dell'assegno ordinario di invalidità o n. 31021108, ctg. IR con decorrenza
1.11.2021.
Le ragioni dell'indebito sono esplicitate nella nota del 30 agosto 2022 in cui l ha CP_1
dedotto che per il periodo dal 1 novembre 2021 in poi l'assegno era stato ricalcolato in quanto si era avveduta di una incumulabilità ex art 1 comma 43 della legge 335/1995.
Orbene, in punto di diritto deve certamente ritenersi che l'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vieti il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex d.P.R. n. 1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della rendita stessa, sicché il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima.
La "ratio" di tale disposizione è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Costituzione, le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno.
La stessa disposizione prevede altresì, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti (in tali sensi, CASS. LAV. 29 MAGGIO 2001 N° 7331 e successive conformi).
Deve nondimeno precisarsi che, sempre secondo i condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento a fattispecie escluse dall'ambito di operatività dell'art. 73, comma primo, e dell'art. 78, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 - riguarda solo i trattamenti di reversibilità di invalidità (o inabilità), e non quelli di anzianità ne' quelli di vecchiaia, sempre che la reversibilità sia originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell' derivante da infortunio o da malattia professionale, che CP_1
abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell' sulla base dello stesso evento invalidante; conseguentemente, il divieto di CP_2
cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall abbia solo CP_2
contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell (sic CASS. LAV. 9 LUGLIO 2003 N° 10810); ed ancora, CP_1
è stato ribadito che “in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi CP_2
eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale” (sic CASS. LAV. SEZ.
6 - L, ORDINANZA N. 5636 DEL 22/03/2016).
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo CP_2
contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell (cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. CP_1
24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr.
13187” (Cassazione Civile, Sez. 6, 08 ottobre 2019, n. 25197).
La stessa persona già dichiarata invalida per causa di lavoro può richiedere l'accertamento per ottenere un riconoscimento di invalidità civile solo qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
In altre parole, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile e un riconoscimento , per causa di servizio o guerra, le infermità non devono derivare CP_2
dalla stessa patologia o menomazione che ha determinato il riconoscimento diverso da quello d'invalidità civile per causa di guerra o servizio). CP_2
Orbene, nella fattispecie in esame, dirimenti nel senso su riportato sono le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato, il quale ha ritenuto che “I postumi conseguenti agli infortuni ed indennizzati dall (lettera del 19.03.2019) …sono CP_2 CP_2
parzialmente sovrapponibili, limitatamente alla lesione del polso destro, con quelle riconosciute in sede di accertamento medico legale per ciò che concerne solo il primo riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 (relazione medico legale relativa alla visita medica ambulatoriale del 04/10/2024 per la conferma dell'assegno di invalidità - domanda n. 9176000258978 del 18/09/2024): Esiti di quadrantectomia mammella dx in esiti di artroprotesi ginocchio e frattura polso destro, non hanno il medesimo presupposto e non sono sovrapponibili con le patologie riconosciute in sede di accertamento medico legale per ciò che concerne la conferma dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 (relazione medico legale relativa alla visita medica ambulatoriale del 04/10/2024 per la conferma dell'assegno di invalidità
- domanda n. 9176000258978 del 18/09/2024)”.
Pertanto seppure per il primo riconoscimento avvenuto il 1.11.2021 vi sia sovrapposizione solo parziale in riferimento al polso destro, la stessa non determina per quanto su rappresentato l'operatività del divieto di cumulo tra le due prestazioni.
Di guisa che, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche su descritte in uno alle risultanze della ctu, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non operi il divieto di cumulo tra la rendita derivante dall'infortunio sul lavoro e l'assegno ordinario CP_2
di invalidità erogato dall . CP_1
Né la circostanza che il ricorrente non abbia esercitato il diritto di opzione pur sollecitato con nota del 2 agosto 2021 integra quel comportamento doloso dal quale far discendere l'applicabilità de regime di ripetibilità ex art. 2033 c.c.
Conseguentemente, dichiarata la permanenza del diritto del ricorrente al cumulo integrale tra l'assegno ordinario d'invalidità e la rendita dal 1/11/2021 in poi, il CP_2
ricorso merita accoglimento in parte qua.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO
2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797). *
Le spese di CTU - liquidate con separato decreto - rimangono a carico del convenuto
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto dichiara la permanenza del diritto del ricorrente al cumulo integrale tra l'assegno ordinario d'invalidità ex l. 222/84 e la rendita dal 1/11/2021 CP_2
in poi, e dichiara altresì l'insussistenza della pretesa restitutoria affermata dall' limitatamente ai ratei erogati dal novembre 2021 in poi; condanna CP_1
l a restituire le eventuali somme trattenute a tale titolo e a corrispondere CP_1
al ricorrente quelle non versate.
2. rigetta per il resto
3. spese compensate
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto . CP_1
Taranto, 10 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)