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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3149/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.3.2025 da
1) Parte_1
Nata a San Pietro TI (BR), il 15/01/1990
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, via Bonghi n. 11 con l'Avvocato Laura Bonati presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Napoli, il 27/10/1983
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Marco Tazzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Donaci (BR) in data 25/08/2018, successivamente trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio dello stesso comune
(anno 2018, atto n. 11, reg. 03, parte 2, serie A).
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: pagina 1 di 7 (C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1 C.F._3 minorenne;
(C.F. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_2 C.F._4 minorenne.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Milano, via Bonghi n. 11, di proprietà del sig. viene CP_1 temporaneamente assegnata alla moglie (unitamente a tutto ciò che l'arreda e correda), la quale la abiterà con i figli e . La signora si impegna a lasciare l'abitazione di Per_1 Pt_2 Pt_1 via Bonghi n. 11 entro e non oltre il 31/01/2026, asportando dalla stessa i propri effetti personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà, per trasferirsi con i figli e presso Per_1 Pt_2 altro immobile, che si impegna a reperire in Milano o nelle immediate vicinanze di Milano.
Sino a che occuperà l'immobile, la sig.ra sarà onerata del pagamento delle spese Pt_1 condominiali ordinarie (restando quelle straordinarie ad esclusivo carico del sig. , delle CP_1 utenze, della tari e del costo della piccola manutenzione domestica.
3) Le parti danno atto che il sig. su accordo delle stesse, ha già lasciato la casa CP_1 coniugale di via Bonghi n. 11 in data 05/11/2024, trasferendosi presso l'immobile di Milano, via Donna Prassede n. 5A, di cui al successivo punto n. 12, e che ha già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
4) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Pt_2 collocati prevalentemente presso la madre.
Pertanto, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita della prole dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri di e . I genitori potranno Per_1 Pt_2 assumere autonomamente le decisioni che riguardano la gestione ordinaria dei minori, nel periodo in cui eserciteranno, ciascuno, la custodia sugli stessi.
5) Il padre potrà vedere e e tenerli con sé a fine settimana alternati con la moglie, Per_1 Pt_2 dal venerdì al lunedì mattina, prelevandoli da scuola nella giornata di venerdì e accompagnandoli presso i rispettivi istituti scolastici nella mattinata di lunedì. Il sig. CP_1 potrà inoltre trascorrere con i figli un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), prelevando e da scuola e accompagnandoli rispettivamente a scuola e presso Per_1 Pt_2
l'asilo nido, la mattina seguente.
6) Il padre potrà altresì trascorrere con i minori le vacanze di fine anno, per una settimana, alternando la prima e la seconda settimana, ogni anno, con la madre;
le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle scuole, per almeno due settimane, anche non consecutive (da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno), le vacanze pasquali per l'intero pagina 2 di 7 periodo, ad anni alterni con la madre;
festività e “ponti”, sempre secondo il principio dell'alternanza. Per l'estate 2025, i coniugi hanno già concordato che i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 2 al 16 agosto e con la madre il periodo dal 17 al 31 agosto.
7) In caso di gite e/o uscite della durata superiore ad un giorno e durante il periodo estivo, i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi la località ed il numero di telefono, anche cellulare, ove e potranno essere rintracciati. Per_1 Pt_2
8) Dal mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà lasciato la casa di via Bonghi n. 11, il Pt_1 sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1
e , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, un assegno Per_1 Pt_2 mensile di € 1.000,00= (€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e da corrispondersi in via anticipata entro il 10 (dieci) di ogni mese, per dodici mensilità.
9) Il sig. terrà inoltre a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli CP_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 3 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'imminenza della richiesta (massimo
10 giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto alle spese per baby sitter, le parti concordano che, in caso di comprovata urgenza derivante da improvvisa malattia dei figli o da improvvisa sospensione delle attività scolastiche, tale da non consentire di rispettare l'iter per il rilascio del consenso, ciascuno dei genitori potrà decidere a propria discrezione di incaricare una baby sitter dell'accudimento dei minori, i cui costi verranno comunque suddivisi secondo le percentuali previste a prescindere dal preventivo consenso.
Il rimborso nei confronti del genitore anticipatario dovrà avvenire previa esibizione delle relative pezze giustificative, con decorrenza mensile.
Il restante 30% delle spese extra rimarrà a carico della sig.ra . Pt_1
10) La sig.ra tratterrà interamente l'assegno unico, attualmente ammontante a € 142,00 Pt_1 mensili, a decorrere dalla data della sentenza. Il “bonus nido”, attualmente ammontante a €
136,00 mensili, verrà diviso al 50% tra i ricorrenti.
11) Le parti danno atto che il divano marca “Egoitaliano”, modello “Feng”, attualmente custodito presso l'abitazione di via Donna Prassede n. 5A, è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
e che detto bene le verrà restituito allorchè la stessa avrà reperito l'immobile, di cui al
[...] punto 1), ove si trasferirà con i figli. La sig.ra autorizza il sig. ad utilizzare, medio Pt_1 CP_1 tempore, il predetto divano e il sig. si impegna a restituirlo alla moglie, dietro semplice CP_1 richiesta della stessa. Resta inteso che il ricorrente utilizzerà il divano secondo la diligenza ordinaria, ma non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni provocati dall'azione di e , né di eventuali danni provocati da eventi accidentali e/o di forza maggiore. Per_1 Pt_2
12) La casa di Milano, via Donna Prassede n. 5A, risulta di proprietà dei coniugi in quote differenti. L'80% risulta di proprietà del sig. e il restante 20% risulta di CP_1 proprietà della sig.ra . A tale proposito la sig.ra si impegna a Parte_1 Parte_1 cedere e vendere al sig. che accetta, la propria quota di proprietà del 20%, dei CP_1 seguenti immobili: immobile sito in Milano, via Donna Prassede n. 5A, così descritto:
a) appartamento al piano terreno costituito da quattro locali, servizi ed accessori, con annesso vano di cantina al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano come segue:
- Foglio 601, mappale 197, subalterno 703, via Donna Prassede n. 5A, piano T, zona censuaria
3, categoria A/3, classe 5, vani 6, superficie catastale totale mq. 116, escluse aree scoperte mq.
111, R.C. Euro 945,12;
- Foglio 601, mappale 197, subalterno 704, via Donna Prassede n. 5°, piano S1, zona censuaria
3, categoria C/2, classe 5, vani 1, superficie catastale totale mq 7, R.C. Euro 15,55; pagina 4 di 7 b) box ad uso autorimessa al piano interrato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Milano, come segue:
- Foglio 601, mappale 197, subalterno 116, via Donna Prassede n. 5A, piano S1, zona censuaria
3, categoria C/6, classe 5, mq. 16, superficie catastale totale mq. 17, R.C. Euro 68,59.
Coerenze da nord-est in senso orario:
- dell'appartamento: giardino in uso esclusivo, unità immobiliare di proprietà di terzi, ente comune, altra unità immobiliare di proprietà di terzi, ancora giardino in uso esclusivo;
- del vano cantina: corridoio comune, cantina di proprietà di terzi, autorimesse di proprietà di terzi, ancora corridoio comune;
- del box: corsello comune, autorimessa di proprietà di terzi, cantine di proprietà di terzi, altra autorimessa di proprietà di terzi.
Per una migliore identificazione delle unità immobiliari sopra descritte, si fa espresso riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
Il tutto salvo errori o come meglio in fatto, come pervenuto alle parti in forza di rogito a ministero del Notaio di Rozzano, cui le parti espressamente fanno riferimento;
Persona_2
- la vendita verrà perfezionata a mezzo di atto pubblico, da fissarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese relative alla vendita saranno integralmente a carico della parte promissaria acquirente, che acquisterà la piena proprietà dell'unità immobiliare con accessori e pertinenze, a far data dal rogito notarile di vendita, dietro pagamento del prezzo concordato;
- la quota sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca rilasciata in favore di iscritta CP_2
a seguito di concessione del mutuo fondiario, di cui al relativo contratto, sottoscritto in data
28/03/2023;
- le parti richiedono espressamente di essere esonerate dal pagamento di imposte e tasse come per legge e l'esenzione da ogni e qualsiasi onere come per legge, trattandosi di trasferimento che trova causa negli accordi di separazione, volti alla definizione dei rapporti economici e degli assetti patrimoniali tra i coniugi;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale corrispettivo per la CP_1 Parte_1 cessione della quota di cui sopra, la somma complessiva di euro 75.000,00=
(settantatacinquemila/00), che sarà versata il giorno del rogito notarile di vendita tramite assegno circolare intestato alla parte venditrice;
- le parti danno atto che il sig. esercita già il possesso della quota di proprietà CP_1 della sig.ra . Parte_1
13) Il sig. pagherà integralmente, sino alla data del rogito di vendita, le rate mensili CP_1 del mutuo gravante sulla casa di via Donna Prassede n. 5A, impegnandosi a non chiedere alla moglie alcun importo a titolo di rimborso pro quota, rispetto agli importi versati a tale titolo.
14) Il sig. si impegna inoltre ad accollarsi integralmente il mutuo pendente CP_1 sull'immobile di via Donna Prassede n. 5A e, a tal fine, a sottoscrivere, entro 30 giorni dal rogito di vendita della quota di proprietà della moglie, un nuovo contratto di mutuo a sé unicamente intestato, esonerando così in via definitiva la ricorrente da qualsivoglia responsabilità in ordine alla restituzione delle somme concesse a mutuo.
pagina 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio in San Donaci (BR), in data 25/08/2018, successivamente trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio del Comune di San Donaci (anno 2018, n. 11, parte 2, serie A).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donaci, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 6 di 7 IL PM IL PG pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.3.2025 da
1) Parte_1
Nata a San Pietro TI (BR), il 15/01/1990
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, via Bonghi n. 11 con l'Avvocato Laura Bonati presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Napoli, il 27/10/1983
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Marco Tazzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Donaci (BR) in data 25/08/2018, successivamente trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio dello stesso comune
(anno 2018, atto n. 11, reg. 03, parte 2, serie A).
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: pagina 1 di 7 (C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1 C.F._3 minorenne;
(C.F. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_2 C.F._4 minorenne.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Milano, via Bonghi n. 11, di proprietà del sig. viene CP_1 temporaneamente assegnata alla moglie (unitamente a tutto ciò che l'arreda e correda), la quale la abiterà con i figli e . La signora si impegna a lasciare l'abitazione di Per_1 Pt_2 Pt_1 via Bonghi n. 11 entro e non oltre il 31/01/2026, asportando dalla stessa i propri effetti personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà, per trasferirsi con i figli e presso Per_1 Pt_2 altro immobile, che si impegna a reperire in Milano o nelle immediate vicinanze di Milano.
Sino a che occuperà l'immobile, la sig.ra sarà onerata del pagamento delle spese Pt_1 condominiali ordinarie (restando quelle straordinarie ad esclusivo carico del sig. , delle CP_1 utenze, della tari e del costo della piccola manutenzione domestica.
3) Le parti danno atto che il sig. su accordo delle stesse, ha già lasciato la casa CP_1 coniugale di via Bonghi n. 11 in data 05/11/2024, trasferendosi presso l'immobile di Milano, via Donna Prassede n. 5A, di cui al successivo punto n. 12, e che ha già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
4) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Pt_2 collocati prevalentemente presso la madre.
Pertanto, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita della prole dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri di e . I genitori potranno Per_1 Pt_2 assumere autonomamente le decisioni che riguardano la gestione ordinaria dei minori, nel periodo in cui eserciteranno, ciascuno, la custodia sugli stessi.
5) Il padre potrà vedere e e tenerli con sé a fine settimana alternati con la moglie, Per_1 Pt_2 dal venerdì al lunedì mattina, prelevandoli da scuola nella giornata di venerdì e accompagnandoli presso i rispettivi istituti scolastici nella mattinata di lunedì. Il sig. CP_1 potrà inoltre trascorrere con i figli un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), prelevando e da scuola e accompagnandoli rispettivamente a scuola e presso Per_1 Pt_2
l'asilo nido, la mattina seguente.
6) Il padre potrà altresì trascorrere con i minori le vacanze di fine anno, per una settimana, alternando la prima e la seconda settimana, ogni anno, con la madre;
le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle scuole, per almeno due settimane, anche non consecutive (da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno), le vacanze pasquali per l'intero pagina 2 di 7 periodo, ad anni alterni con la madre;
festività e “ponti”, sempre secondo il principio dell'alternanza. Per l'estate 2025, i coniugi hanno già concordato che i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 2 al 16 agosto e con la madre il periodo dal 17 al 31 agosto.
7) In caso di gite e/o uscite della durata superiore ad un giorno e durante il periodo estivo, i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi la località ed il numero di telefono, anche cellulare, ove e potranno essere rintracciati. Per_1 Pt_2
8) Dal mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà lasciato la casa di via Bonghi n. 11, il Pt_1 sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1
e , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, un assegno Per_1 Pt_2 mensile di € 1.000,00= (€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e da corrispondersi in via anticipata entro il 10 (dieci) di ogni mese, per dodici mensilità.
9) Il sig. terrà inoltre a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli CP_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 3 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'imminenza della richiesta (massimo
10 giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto alle spese per baby sitter, le parti concordano che, in caso di comprovata urgenza derivante da improvvisa malattia dei figli o da improvvisa sospensione delle attività scolastiche, tale da non consentire di rispettare l'iter per il rilascio del consenso, ciascuno dei genitori potrà decidere a propria discrezione di incaricare una baby sitter dell'accudimento dei minori, i cui costi verranno comunque suddivisi secondo le percentuali previste a prescindere dal preventivo consenso.
Il rimborso nei confronti del genitore anticipatario dovrà avvenire previa esibizione delle relative pezze giustificative, con decorrenza mensile.
Il restante 30% delle spese extra rimarrà a carico della sig.ra . Pt_1
10) La sig.ra tratterrà interamente l'assegno unico, attualmente ammontante a € 142,00 Pt_1 mensili, a decorrere dalla data della sentenza. Il “bonus nido”, attualmente ammontante a €
136,00 mensili, verrà diviso al 50% tra i ricorrenti.
11) Le parti danno atto che il divano marca “Egoitaliano”, modello “Feng”, attualmente custodito presso l'abitazione di via Donna Prassede n. 5A, è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
e che detto bene le verrà restituito allorchè la stessa avrà reperito l'immobile, di cui al
[...] punto 1), ove si trasferirà con i figli. La sig.ra autorizza il sig. ad utilizzare, medio Pt_1 CP_1 tempore, il predetto divano e il sig. si impegna a restituirlo alla moglie, dietro semplice CP_1 richiesta della stessa. Resta inteso che il ricorrente utilizzerà il divano secondo la diligenza ordinaria, ma non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni provocati dall'azione di e , né di eventuali danni provocati da eventi accidentali e/o di forza maggiore. Per_1 Pt_2
12) La casa di Milano, via Donna Prassede n. 5A, risulta di proprietà dei coniugi in quote differenti. L'80% risulta di proprietà del sig. e il restante 20% risulta di CP_1 proprietà della sig.ra . A tale proposito la sig.ra si impegna a Parte_1 Parte_1 cedere e vendere al sig. che accetta, la propria quota di proprietà del 20%, dei CP_1 seguenti immobili: immobile sito in Milano, via Donna Prassede n. 5A, così descritto:
a) appartamento al piano terreno costituito da quattro locali, servizi ed accessori, con annesso vano di cantina al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano come segue:
- Foglio 601, mappale 197, subalterno 703, via Donna Prassede n. 5A, piano T, zona censuaria
3, categoria A/3, classe 5, vani 6, superficie catastale totale mq. 116, escluse aree scoperte mq.
111, R.C. Euro 945,12;
- Foglio 601, mappale 197, subalterno 704, via Donna Prassede n. 5°, piano S1, zona censuaria
3, categoria C/2, classe 5, vani 1, superficie catastale totale mq 7, R.C. Euro 15,55; pagina 4 di 7 b) box ad uso autorimessa al piano interrato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Milano, come segue:
- Foglio 601, mappale 197, subalterno 116, via Donna Prassede n. 5A, piano S1, zona censuaria
3, categoria C/6, classe 5, mq. 16, superficie catastale totale mq. 17, R.C. Euro 68,59.
Coerenze da nord-est in senso orario:
- dell'appartamento: giardino in uso esclusivo, unità immobiliare di proprietà di terzi, ente comune, altra unità immobiliare di proprietà di terzi, ancora giardino in uso esclusivo;
- del vano cantina: corridoio comune, cantina di proprietà di terzi, autorimesse di proprietà di terzi, ancora corridoio comune;
- del box: corsello comune, autorimessa di proprietà di terzi, cantine di proprietà di terzi, altra autorimessa di proprietà di terzi.
Per una migliore identificazione delle unità immobiliari sopra descritte, si fa espresso riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
Il tutto salvo errori o come meglio in fatto, come pervenuto alle parti in forza di rogito a ministero del Notaio di Rozzano, cui le parti espressamente fanno riferimento;
Persona_2
- la vendita verrà perfezionata a mezzo di atto pubblico, da fissarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese relative alla vendita saranno integralmente a carico della parte promissaria acquirente, che acquisterà la piena proprietà dell'unità immobiliare con accessori e pertinenze, a far data dal rogito notarile di vendita, dietro pagamento del prezzo concordato;
- la quota sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca rilasciata in favore di iscritta CP_2
a seguito di concessione del mutuo fondiario, di cui al relativo contratto, sottoscritto in data
28/03/2023;
- le parti richiedono espressamente di essere esonerate dal pagamento di imposte e tasse come per legge e l'esenzione da ogni e qualsiasi onere come per legge, trattandosi di trasferimento che trova causa negli accordi di separazione, volti alla definizione dei rapporti economici e degli assetti patrimoniali tra i coniugi;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale corrispettivo per la CP_1 Parte_1 cessione della quota di cui sopra, la somma complessiva di euro 75.000,00=
(settantatacinquemila/00), che sarà versata il giorno del rogito notarile di vendita tramite assegno circolare intestato alla parte venditrice;
- le parti danno atto che il sig. esercita già il possesso della quota di proprietà CP_1 della sig.ra . Parte_1
13) Il sig. pagherà integralmente, sino alla data del rogito di vendita, le rate mensili CP_1 del mutuo gravante sulla casa di via Donna Prassede n. 5A, impegnandosi a non chiedere alla moglie alcun importo a titolo di rimborso pro quota, rispetto agli importi versati a tale titolo.
14) Il sig. si impegna inoltre ad accollarsi integralmente il mutuo pendente CP_1 sull'immobile di via Donna Prassede n. 5A e, a tal fine, a sottoscrivere, entro 30 giorni dal rogito di vendita della quota di proprietà della moglie, un nuovo contratto di mutuo a sé unicamente intestato, esonerando così in via definitiva la ricorrente da qualsivoglia responsabilità in ordine alla restituzione delle somme concesse a mutuo.
pagina 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio in San Donaci (BR), in data 25/08/2018, successivamente trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio del Comune di San Donaci (anno 2018, n. 11, parte 2, serie A).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donaci, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 6 di 7 IL PM IL PG pagina 7 di 7