Sentenza 18 marzo 1975
Massime • 7
La decisione adottata nella fase deliberativa della sentenza non e vincolativa per il giudice fino al momento del deposito, e resta, nel frattempo, nella sua disponibilita, con possibilita di riesame o di modificazioni, incluse quelle dipendenti da eventi legislativi (jus superveniens) intervenuti dopo la deliberazione ma prima della pubblicazione. ( V 869/71, mass n 350758).*
La pronuncia del giudice delegato, che ammette un credito costituito dal saldo di un conto corrente bancario, si estende necessariamente al titolo da cui il credito deriva, alla sua validita ed alla sua efficacia nei confronti del creditore, con conseguente preclusione di ogni Azione anche recuperatoria diretta a contestare il negozio da cui il titolo deriva, ma consente di esperire l'Azione medesima rispetto ai versamenti effettuati dal correntista (o a favore del medesimo) prima della sentenza dichiarativa di fallimento, indipendentemente dalla riserva di impugnazione da parte del curatore all'atto dell'ammissione. In particolare, e consentito richiedere l'acquisizione alla massa attiva di un credito rispetto al quale e stata operata la compensazione in violazione della clausola convenzionale di rinunzia.*
Ogni qualvolta debbasi far riferimento alla 'pronunzia', alla 'dichiarazione' ovvero alla 'sentenza dichiarativa' di fallimento, gli effetti discendenti immediatamente e direttamente dalla sentenza stessa decorrono dalla data del deposito, effettuato a sensi dell'art 133 cod proc civ, e non gia dalla data, eventualmente anteriore, della pronunzia in camera di consiglio. ( Conf 1689/74, mass n 369863; V 1833/56).*
L'efficacia preclusiva del decreto di approvazione dello stato passivo fallimentare e limitata a cio che abbia formato oggetto del giudizio del giudice delegato ed ai presupposti impliciti necessari del suo provvedimento. L'ammissione al passivo del credito residuo non preclude al curatore l'Azione revocatoria contro i pagamenti parziali dello stesso credito. ( V 2746/72, mass n 360424; 3026/71, mass n 354321; ( V 2105/70, mass n 348223).*
In tema di conto corrente, l'approvazione del conto riguarda le annotazioni del conto nella loro consistenza pecuniaria e nella loro ragione giuridica, ma non estende la sua efficacia alla validita del titolo giuridico in base al quale l'annotazione stessa e stata effettuata.*
Lo statuto di un istituto di credito di diritto pubblico non puo essere equiparato ad una legge dello stato, per il solo fatto dell'approvazione dell'autorita governativa (ministero del tesoro); esso puo tuttavia contenere, come la legge dello stato, norme di relazione a Rilevanza esterna e norme di Azione disciplinanti i fini da perseguire ed i mezzi per conseguirli, l'organizzazione interna, e simili, purche non si tratti di regole contrastanti con quelle poste inderogabilmente dalla legge. Fra le norme di Azione, quelle dello statuto dirette a regolamentare i futuri comportamenti della banca dettando gli astratti - e vincolanti per essa - schemi negoziali da adottare, non sono opponibili ai singoli correntisti, legati alle sole clausole del contratto concretamente posto in essere. ( V 175/53).*
La data di pubblicazione della sentenza e elemento essenziale della stessa, tale non e, invece, la data di deliberazione, riferendosi questa ad un atto interno, la cui omissione costituisce semplice errore materiale, suscettibile di correzione mediante l'apposito procedimento. ( V 1393/62; 2229/60).*
Commentario • 1
- 1. Risarcimento danno liquidazione tabelle milanesi variazione successiva irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1975, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1975 |
Testo completo
L'efficacia preclusiva del decreto di approvazione dello stato passivo fallimentare e limitata a cio che abbia formato oggetto del giudizio del giudice delegato ed ai presupposti impliciti necessari del suo provvedimento. L'ammissione al passivo del credito residuo non preclude al curatore l'Azione revocatoria contro i pagamenti parziali dello stesso credito. ( V 2746/72, mass n 360424; 3026/71, mass n 354321; ( V 2105/70, mass n 348223).*