Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/07/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Realmonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pilato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- dell’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 16/1/2023, con la quale il Responsabile del IV Settore ha ingiunto la demolizione opere realizzate “ in assenza dei relativi atti amministrativi, titoli abilitativi e/o nulla osta previsti per legge ”, su di un lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. -OMISSIS-, ed in particolare: la realizzazione di muri di contenimento; la collocazione di n. 3 vasche idriche prefabbricate per riserva idrica; la realizzazione di due piattaforme in calcestruzzo armato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Realmonte;
Vista l’ordinanza collegiale n. 232 del 28.1.2025 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, i quali sono stati adempiuti con i depositi del 27.2.2025 di parte resistente e del 6.5.2025 di parte ricorrente;
Vista la memoria del 16.5.2025 nella quale parte ricorrente ha chiesto che venga dichiara l’improcedibilità del ricorso in ragione dell’asserita sanabilità delle opere oggetto della gravata ordinanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte resistente, nessuno presente per la ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente è insorta avverso l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate senza titolo autorizzativo sulla sua proprietà, meglio indicata in epigrafe.
Si tratta, in particolare, di muri di contenimento, della collocazione di n. 3 vasche idriche prefabbricate per riserva idrica e di due piattaforme in calcestruzzo armato.
Risulta agli atti che parte ricorrente ha presentato in data 20/4/2022 (con nota prot. n. -OMISSIS-) una scia condizionata in sanatoria “ per la collocazione di muri di pietra massi ciclopici e la collocazione di n.3 vasche idriche prefabbricate a servizio di un immobile ” e che in data 3/5/2022 è stato effettuato un sopralluogo all’esito del quale è stata contestata la realizzazione dei lavori in assenza dei prescritti titoli edilizi e delle autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela dei vincolo. In seguito a tale accertamento è stata adottata l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame.
2. Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato sotto due profili.
2.1. Il primo motivo di doglianza è così rubricato: “ erronea applicazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere ”. Secondo la ricorrente le violazioni edilizie contestate dalla p.a. ed oggetto dell’ordinanza di demolizione sarebbero tutte suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell’art. 37 del DPR 380/2001. Le opere indicate come abusive non sono soggette a permesso di costruire trattandosi di interventi meramente pertinenziali e senza aumento volumetrico. Prima della decisione sulla SCIA non potevano, peraltro, essere emessi provvedimenti sanzionatori.
2.2. Il secondo motivo di doglianza è così rubricato: “ violazione di legge (art. 6 bis e 37 del d.p.r. 380/2001), eccesso di potere essendo le opere in questione solo suscettibili di applicazione di sanzione pecuniaria ”. La ricorrente afferma che gli interventi operati sull’immobile sono tutti interventi minori, riconducibili al regime della S.C.I.A. o della C.I.L.A., pertanto non sono sanzionabili con la demolizione che si applica ai soli interventi assoggettati a permesso di costruire.
3. Il Comune intimato si è costituto in giudizio con una memoria nella quale ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. Parte ricorrente ha successivamente prodotto in giudizio l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, D.l.vo. n. 42/2004, del 16.9.2024 e il certificato di idoneità sismica del 6.3.2024.
5. In data 16.5.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, visti gli atti autorizzativi prodotti agli atti del giudizio e attinenti al procedimento di s.c.i.a. in sanatoria avviato.
6. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non può essere dichiarato in toto improcedibile, come da richiesta di parte ricorrente, in ragione delle diverse tipologie di opere descritte nell’oggetto dell’ordinanza impugnata e in quello della S.C.I.A. in sanatoria presentata n data 20.04.2022, prot. n. -OMISSIS-.
2. L’ordinanza impugnata descrive nel seguente modo le opere oggetto dell’ordine di demolizione: “A. Nel lato nord del fabbricato denominato (A) sono state rilevate le seguenti opere:
1. Realizzazione di muri di contenimento in calcestruzzo armato e in parte con pietre del tipo ciclopici:
- dimensioni muri di contenimento in calcestruzzo armato:
ml.13,50x ml 0,40 circa per altezza ml. 3,00 circa;
ml.14,00 x ml. 0,40 circa per altezza ml. 4,00 circa,
ml. 3,40 x ml. 0,40 circa per altezza ml. 4,00 circa;
ml. 2,90 x ml. 0,30 circa per altezza ml. 1,50 circa;
- dimensioni muro di contenimento in massi del tipo massi ciclopici:
ml. 6,20x ml. 1,20 circa altezza ml. 2,20.
2. Nel lato nord e con precisione alla sommità dei muri di contenimento in calcestruzzo armato, di cui al punto precedente, sono state collocate n. 3vasche del tipo prefabbricate per riserva idrica, le stesse risultano su tre lati essere fuori terra ed uno totalmente interrato (lato nord) ed esercitando la funzione di parete di contenimento al fine di evitare eventuali smottamenti della strada sovrastante, inoltre sono stati collocati dei massi del tipo ciclopici in corrispondenza del lato interrato (versante nord): dimensioni vasche del tipo prefabbricate: ml. 2,40 x ml. 2,40 circa per altezza ml. 3,40 circa;
3. Realizzazione di due piattaforme in calcestruzzo armato ai piedi dei muri di contenimento in calcestruzzo di cui al punto 1 ed in aderenza all’esistente piattaforma realizzata precedentemente ed aventi le seguenti dimensioni:
a) Piattaforma 1 ml. 7,80x 3,40 e per una superficie di mq. 26,52 circa;
b) Piattaforma 2 ml. 12,00 x 2,90 e per una superficie di mq. 34,81 circa;
4. Nel lato nord del fabbricato denominato (B) sono state rilevate le seguenti opere:
1. Realizzazione di muri di contenimento in calcestruzzo armato ed in parte con pietre di tipo ciclopici:
- dimensioni muri di contenimento in calcestruzzo armato
ml. 20,20x ml. 1,20 circa per altezza ml. 5,20 circa;
- dimensioni muri di contenimento in massi del tipo massi ciclopici;
ml. 7,90x ml. 1,20 circa altezza variabile da ml. 2,80 a ml. 5,20 circa;
ml. 4,60x ml. 1,20 circa altezza ml. 1,50 circa;
ml. 9,20x ml. 1,20 circa altezza ml. 1,50 circa;
2. Realizzazione di una base in calcestruzzo:
dimensioni ml. 10,00 x ml. 1,55 circa. ”.
Si rileva, altresì, che l’area sulla quale insistono tali opere ricade nella zona “E”(denominata zona agricola), del vigente strumento urbanistico (P.R.G) del Comune di Realmonte ed è soggetta ai seguenti vincoli: vincolo sismico, vincolo paesaggistico di cui al piano paesaggistico Provinciale adottato con Decreto Assessoriale n. 64 del 30/09/2021 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 29.10.2021 ambiti2,3,5,6,10,11 e 15 paesaggio Locale A.10- P- 21, con prescrizione tipo “21d area di tutela 2 (colore Verde) e vincolo idrogeologico.
La s.c.i.a in sanatoria presentata da parte ricorrente ha ad oggetto “ muri di pietra massi ciclopici e la collocazione di n.3 vasche idriche prefabbricate a servizio di un immobile ”, opere la cui consistenza è valutabile osservando le fotografie e la descrizione riportate nella relazione tecnica asseverata allegata all’istanza di S.C.I.A. del 20.04.2022, prot. n. -OMISSIS-.
Dal confronto tra le opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione e quelle oggetto di S.C.I.A. in sanatoria e degli atti autorizzativi prodotti (cfr. descrizione delle opere analoga negli atti di accertamento di compatibilità paesaggistica e nel certificato di idoneità sismica) emerge con evidenza che il procedimento di sanatoria ha coinvolto tutte le opere descritte nell’atto impugnato ad eccezione dei muri di contenimento in calcestruzzo armato e delle piattaforme in calcestruzzo armato.
Per tali opere pertanto il ricorso va vagliato nel merito.
3. Le censure dedotte, esaminabili congiuntamente, sono infondate.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5321 del 31.8.2020, ha avuto modo di chiarire che occorre il titolo edilizio del permesso a costruire quando il muro di cinta o di contenimento è costituito da un muretto di sostegno in calcestruzzo (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5908; Id., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8600).
Il T.A.R. Napoli, con la sentenza n. 1863 del 19.3.2021, in tema di differenza tra le semplici recinzioni e i muri, afferma che il muro di cinta o di contenimento necessita del permesso a costruire in quanto non ha natura pertinenziale, essendo un'opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.
Muri o altre costruzioni in calcestruzzo, come le piattaforme descritte nell’ordinanza gravata, non possono, pertanto, essere oggetto di S.C.I.A. o C.I.L.A. e infatti tali opere non sono state comprese nell’istanza di S.C.I.A. ai sensi dell’art. 37 t.u.e. né risultano oggetto dell’autorizzazione paesaggistica e del certificato di idoneità sismica.
Per tali opere quindi legittimamente è stata ordinata la demolizione.
4. Pertanto, il Collegio così statuisce:
- il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per quanto riguarda i muri in pietra ciclopica e le vasche idriche prefabbricate, oggetto della S.C.I.A. condizionata del 20.04.22 prot. n. -OMISSIS-, dell’autorizzazione paesaggistica e del certificato di idoneità sismica, attesa la carenza di interesse a coltivare il ricorso conseguente all’ottenimento del titolo sanante;
- il ricorso va, invece, rigettato per quanto riguarda le opere in calcestruzzo per infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, atteso che queste non possono essere oggetto di S.C.I.A., ed infatti non sono state menzionate nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 37 t.u.e. in data 20.04.2022, prot. n. -OMISSIS-, né sono oggetto dei titoli autorizzativi presentati in seno al citato procedimento di sanatoria.
5. Le spese di giudizio possono essere trovare compensazione tra le parti in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.