Ordinanza 29 marzo 2025
Massime • 1
In tema di TARI, la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe, nei termini di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 507 del 1993, non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio e non essendo configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali; ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma 1, ultimo periodo, del citato d.lgs., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/03/2025, n. 8324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8324 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011). 8.7. L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina, quindi, come già evidenziato, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì, il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015). 11 di 16 8.8. Ma anche se non dovesse trovare applicazione alla fattispecie il d.lgs. n. 22 del 1999, art. 49, comma 14, che pur prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti, riferendosi alla TIA e non alla TA, il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione (D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, prevede testualmente che <<per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità rifiuti assimilati che il produttore dimostri aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto effettua l'attività dei stessi>>). 8.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non essendo contestato, nella fattispecie in esame, che il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti fosse stato istituito e fosse in astratto utilizzabile, la contribuente non avrebbe comunque avuto diritto ad una esenzione integrale dall’imposizione. 8.10. L'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), al comma 1, prevede che <<i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'articolo 23>>. 8.11. Il successivo settimo comma stabilisce che <<la gestione dei rifiuti assimilati ai urbani avviati al recupero viene esercitata dal gestore del servizio senza diritto di privativa. pertanto, tale non costituisce parimenti un obbligo per il soggetto>>. 8.12. Il regime descritto dal settimo comma (originariamente limitato a alle attività di recupero dei rifiuti rientranti nell’accordo di 12 di 16 programma stipulato con il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Regione) è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2003 dalla l. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. e), il quale ha modificato il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 1, disponendo che la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data, ripetesi, dal 1° gennaio 2003. 8.13. Pertanto, va richiamato l’orientamento espresso da questa Sezione già da Cass. 4 luglio 2003, n. 10608, secondo cui il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l’obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l’obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato tassa alla stregua dell’indicazione della stessa legge nonché della sua natura, con la conseguenza che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità, e salvo che sia autorizzato dall’ente allo smaltimento con altre modalità (cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3721 del 17/02/2010). 8.14. In quest’ottica, è stato precisato (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1963 del 26/01/2018) che, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in 13 di 16 modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. 8.15. In quest’ottica va poi letto il comma 6 dell’art. 10 del Regolamento comunale: se i limiti quantitativi vengono superati, il Comune non opera più in regime di privativa e il contribuente imprenditore, a prescindere dalla qualità del rifiuto prodotto (carta ecc.), necessariamente dovrà continuare a considerare il proprio rifiuto come speciale ed è solo in tale situazione che viene meno la privativa comunale, stabilendo, invece l’obbligo a carico del produttore del rifiuto di procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti. E’ solo in questo caso, quindi, che il regolamento stabilisce un’opzione per il comune nel fornire, eventualmente, un servizio integrativo per i rifiuti speciali. In tal senso va letto l’inciso la gestione “non costituisce un obbligo per il soggetto gestore”. 8.16. In buona sostanza, la norma regolamentare non va letta nel senso proposto dalla commissione ovvero ammettendo, al di sotto dei limiti quantitativi, una sorta di “opzione” discrezionale e non scritta per il privato di procedere in via autonoma allo smaltimento del rifiuto assimilato all’urbano. L’opzione è invece a favore della pubblica amministrazione che, al di sotto dei limiti quantitativi indicati può procedere alla raccolta del rifiuto assimilato, senza che ciò costituisca un obbligo. 8.17. Nel caso di specie, pertanto, fermo restando che non sarebbe stata riconoscibile, avuto riguardo alla parte variabile, l’esenzione totale (come, invece, fatto dalla CTR), comunque, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti per aver diritto alla riduzione proporzionale dell’imposta (vale a dire, la mancata istituzione del servizio o l’impossibilità della sua utilizzazione) o, altrimenti, munirsi previamente dell’autorizzazione allo smaltimento in via autonoma dei rifiuti, e non già procedere unilateralmente in tal senso, incaricando all’uopo una ditta esterna. 14 di 16 8.18. Né può trovare applicazione nella fattispecie, come invece affermato dalla CTR, l'art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013, istitutiva della TA (nella parte in cui dispone che <<la gestione dei rifiuti assimilati ai urbani avviati al recupero viene esercitata dal gestore del servizio senza diritto di privativa. pertanto, tale non costituisce parimenti un obbligo per il soggetto>>), non essendo stati dedotti, e tanto meno provati, i presupposti per poter beneficiare di tale regime agevolativo. Come condivisibilmente evidenziato dal Comune, la contribuente, che invoca la riduzione, avrebbe dovuto dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22231; cfr nello stesso senso Cass. civ., Sez. V, 05/02/2019, n. 3265). 8.19. Del resto, la deduzione concernente la presenza del servizio pubblico di smaltimento e la mancanza di un’autorizzazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti rappresenta una mera difesa. Invero, allorquando l'Amministrazione finanziaria neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, si è in presenza di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023). 15 di 16 8.20. Analoghe considerazioni andrebbero formulate qualora si fosse inteso applicare l’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, a mente del quale <<se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona residenza o dimora nell'immobile a disposizione ovvero esercizio dell'attività dell'utente effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori alla frequenza della da stabilire modo che l'utente possa usufruire agevolmente tributo dovuto misura ridotta secondo periodo 2.>>. Solo nella ricorrenza di siffatte evenienze, infatti, si potrebbe invocare l’orientamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 11/05/2018) secondo cui <<in tema di tarsu, ove il comune abbia istituito e attivato servizio raccolta smaltimento dei rifiuti nella zona quale si trova l'immobile del contribuente quest'ultimo, tuttavia, provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta - essendo finalizzata consentire all'amministrazione locale soddisfare esigenze generali della collettività non fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili singoli utenti ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507 1993.>>. 9. Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso principale e disatteso il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso accolto e rinvia 16 di 16 alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14/02/2025.