Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/03/2025, n. 8324
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Ordinanza 29 marzo 2025

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In tema di TARI, la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe, nei termini di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 507 del 1993, non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio e non essendo configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali; ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma 1, ultimo periodo, del citato d.lgs., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/03/2025, n. 8324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8324
    Data del deposito : 29 marzo 2025

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