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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2811/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2098/2019 del Tribunale di Benevento emessa il 26.11.2019 e pubblicata il 2.12.2019.
t r a
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Francesco
Massarelli, (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., domiciliata presso l'avv. Lucia Sagnella, (c.f.
, che la rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: noleggio
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo (procedimento iscritto al n. 3598/2013
r.g.), la chiedeva di ingiungere al Tribunale di Controparte_1
Benevento, il pagamento in suo favore dell'importo di € 104.744,00 oltre interessi legali dal pagamento e compensi in favore del procuratore anticipatario;
La società ricorrente, a fondamento del ricorso, deduceva:
- di aver effettuato il servizio "nolo autocarri - nolo cassoni e trasporto imballaggi” da Castelvenere a San Lorenzello per l'importo complessivo di euro 104.744,00 alla ditta Parte_1
- che la posizione debitoria tra le parti risultava comprovata dalle seguenti fatture: la n. 72 del 01.09.2011 di € 5.040,00, la n. 124 del 04.11.2011 di €
5.808,00, la n. 155 del 31.12.2011 di € 5.445,00, la n. 18 del 20.02.2012 di
€ 47.916,00, la n. 40 del 31.03.2012 di € 5.082,00, la n. 48 del 27.04.2012 di € 4.719,00, la n. 80 del 27.06.2012 di € 5.445,00, la n. 88 del
06.07.2012 di € 2.904,00, la n. 99 del 31.07.2012 di € 7.986,00,la n. 105 del 30.08.2012 di € 121,00, la n. 109 del 31.08.2012 di € 5.808,00, la n.
119 del 01.10.2012 di € 3.993,00, la n. 131 del 23.10.2012 di € 121,00, la n. 161 del 17.12.2012 di € 4.356,00;
- che, nonostante vari solleciti telefonici, con comunicazione A/R, pervenuta al destinatario in data 15.03.2013, aveva sollecitato nuovamente il pagamento delle suindicate fatture al fine di risolvere bonariamente la controversia;
- che, tuttavia, i tentativi di bonario componimento si erano rivelati vani.
Il Tribunale emetteva in data 26.11.2013 il decreto ingiuntivo n. 1131/13, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo alla di pagare in Parte_1 favore della la somma di € 104.744,00 oltre interessi Controparte_1 come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in €
338,00 per spese ed € 900,00 per competenze d'avvocato, oltre rimborso forfetario sulle spese generali, IVA e CPA e spese successive.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
14/02/2014, la società conveniva in giudizio la Stecal Parte_1
2 Trasporti s.r.l. innanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo: “1) revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1131/13 del 26.11.2013 depositato il
18.12.2013, notificato il 8.1.2014 perché del tutto destituito di fondamento, in fatto ed in diritto;
2) condannare la ricorrente opposta, ai sensi dell'art.
96 c.p.c., al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta giusta;
3) condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la mancanza di prova degli asseriti crediti vantati dalla rappresentando: Controparte_1
- che l'opposta, a fondamento dell'asserito credito, derivato dall'omesso pagamento di quattordici fatture, aveva prodotto solo una parte delle stesse, senza gli estratti autentici delle scritture contabili;
- che tali documenti, sebbene fossero idonei per giustificare un decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c., erano, ad ogni modo, atti unilaterali inidonei a provare la sussistenza del credito;
- che i crediti azionati erano inesistenti, in quanto le fatture prodotte si riferivano a prestazioni da essa mai richieste e mai eseguite dalla
Controparte_1
Infine, rappresentava che le fatture erano fittizie, essendo state emesse dalla nicamente per esigenze finanziarie. CP_1
Si costituiva la con comparsa depositata in data Controparte_1
15/09/2014, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1131/2013 stante l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; 2- accertare e dichiarare la posizione di legittimata passiva della in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle somme richieste con Decreto Ingiuntivo n. 1131/2013; 3- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda attorea spiegata in opposizione al decreto ingiuntivo con il suo consequenziale rigetto per tutti i motivi esposti in premessa;
4- nel merito confermare la pretesa creditoria del Sig. quale titolare della Parte_2 [...]
richiesta con decreto ingiuntivo n. 1131/2013 regolarmente CP_1
3 notificato, e rigettare la domanda proposta con ogni conseguenza di legge;
5- condannare la in persona del suo legale Controparte_2
rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore del Sig. Parte_2
quale titolare della per lite temeraria ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c. nella misura che il Giudice adito riterrà di liquidare secondo sua giustizia sia per la infondatezza della opposizione spiegata sia per la pretestuosità delle motivazioni addotte per la sua revoca;
6- condannare infine l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c..”.
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (in particolare, decreto ingiuntivo n. 1131/2013 emesso dal Tribunale di Benevento in data 18.12.2013); 2) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di condanna formulata dall'opposta, e, per l'effetto, CONDANNA a pagare, in Parte_1
favore di la somma di Euro 16.293,00, oltre Controparte_1
interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 e con decorrenza come prevista dal citato D.Lgs. e fino al completo soddisfo. 3) COMPENSA integramente tra le parti le spese di lite”.
Il giudizio di appello
La società con atto di appello notificato in data 30.07.2020 Parte_1
a ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone Controparte_1 la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Benevento n. 2098/2019 del
26.11.2019, pubblicata il 2.12.2019, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, così decidere:
1. accertare e dichiarare che la non è tenuta al pagamento di alcun corrispettivo nei Parte_1 confronti della men che mai quello di complessivi € Controparte_1
16.293,00 di cui alle fatture n. 72 del 1.9.2011, n. 124 del 4.11.2011 e n.
155 del 31.12.2011; 2. condannare l'appellata al pagamento delle spese e
4 dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
Si è costituita in giudizio la con comparsa depositata Controparte_1 in data 23.11.2020 per l'udienza del 10.12.2020, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, nonché spiegando appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze: “Affinché la Corte di
Appello di Napoli adita, reiectis ogni altra contraria richiesta;
-
RESPINGERE l'appello, dichiarandolo inammissibile ai sensi degli artt.
345 e 348 bis c.p.c. e, comunque, infondato per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
-CONFERMARE la sentenza n.2098/2019 emessa dal
Tribunale di Benevento nella parte in cui condanna la in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle fatture così come richieste nel Decreto Ingiuntivo n.1131/2013 del 26.11.2013 depositato in cancelleria il dì 8.01.2014 e notificato alla controparte in data per il pagamento della somma dovuta pari ad € 104.744,00; - CONDANNARE la in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento dei Parte_1
danni subiti dalla così come indicata in sentenza di I° Controparte_1
grado o nella maggiore somma che la Corte adita riterrà in sua giustizia di accertare nel corso del presente giudizio sulla scorta della documentazione depositata e dell'accettazione e riconoscimento delle firme apposte sui contratti di nolo da parte del Sig. quale Parte_3
titolare della - CONDANNARE la in Controparte_2 Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, per entrambi i gradi del giudizio con distrazione a favore dell'Avv.to Sagnella Lucia dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile
5 ratione temporis. La questione deve infatti ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
Deve invece essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività formulata dall'appellante principale.
La comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale, infatti, è stata depositata dalla il 23 novembre 2020, Controparte_1 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione per il 10 dicembre 2020 (cfr. art. 343 co. 1 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, ovvero anteriore alle innovazioni apportate dal d.lgs. n.
149/2022).
Deve essere dunque esaminata nel merito la sola impugnazione principale.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea ammissione di documentazione priva di valore probatorio, nonché ricorso illegittimo al regime delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Evidenzia, in particolare, che la sentenza si fonderebbe su una valutazione viziata del materiale probatorio acquisito in atti, avendo il giudice accolto, sia pure parzialmente, la pretesa monitoria avversaria sulla base di elementi documentali inattendibili e di presunzioni del tutto sfornite di fondamento giuridico e fattuale.
Risulterebbe invece, secondo la ricostruzione dell'impugnante,
6 assolutamente non provata la sussistenza delle prestazioni oggetto delle fatture prodotte in giudizio dalla controparte.
Dette fatture, nello specifico, si riferirebbero a presunti servizi di noleggio a caldo di automezzi per il trasporto di rifiuti, servizi che, tuttavia, non sarebbero mai stati richiesti né eseguiti, risultando i documenti in atti fittizi ed emessi per ottenere benefici fiscali.
Tale ricostruzione troverebbe conferma, innanzitutto, nella inesistenza di un contratto valido ed efficace alla base delle prime tre fatture (n. 72 del
1.9.2011, n. 124 del 4.11.2011 e n. 155 del 31.12.2011), le quali richiamerebbero una convenzione stipulata in data 30.8.2010, formalmente scaduta il 31.12.2010, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo contratto.
Detta convenzione non sarebbe stata oggetto tra le parti di rinnovo né esplicito né tacito.
La tesi seguita dal primo giudice, secondo cui il contratto del 2010 sarebbe, invece, stato prorogato per comportamenti concludenti apparirebbe del tutto illogica, non provata e giuridicamente insostenibile, anche alla luce del lungo decorso temporale tra la scadenza dello stesso e la data delle fatture in questione.
Anche le altre fatture (nn. 40, 48, 80, 88, 99, 109, 119, 161) si fonderebbero poi su un contratto fasullo, asseritamente stipulato il
3.1.2011, oggetto di formale disconoscimento sin dal primo grado di giudizio, sia mediante querela di falso il 17.9.2014, sia mediante specifica contestazione in sede di prima udienza e memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Detto documento, prodotto in mera copia fotostatica e sottoscritto solo nell'ultima pagina, risulterebbe infatti viziato da incongruenze, sia testuali, sia cronologiche, che ne rivelerebbero la falsità e la manipolazione.
D'altronde, precisa l'impugnante, lo stesso giudice primo grado aveva rilevato che tale ultimo contratto, testualmente, indicava la proposta inviata dalla nella medesima data (3.1.2011), mentre Controparte_1
l'adesione della veniva indicata come avvenuta in data Parte_1 antecedente (il 20.12.2010), rendendo così manifesta l'inverosimiglianza di tale accordo. Inoltre, il contenuto del contratto del 3.1.2011, ricalcando quello del contratto del 30.8.2010, riportava gli stessi errori ortografici e le
7 stesse date di decorrenza (1.9.2010 - 31.12.2010), nonostante l'intestazione avesse una data diversa.
Ancora, la fattura n. 18 del 20.2.2012 per € 47.196,00, relativa ad un presunto noleggio di cassoni scarrabili per l'intero anno 2011, non troverebbe alcun fondamento contrattuale, né idonea documentazione giustificativa.
A tutto ciò si aggiungerebbe la circostanza, ignorata dal giudice di primo grado, secondo cui nessuna delle prestazioni oggetto delle fatture sarebbe mai stata provata dalla controparte, nonostante la precisa contestazione operata dall'appellante già in data 29.12.2012, mediante raccomandata
A.R. (n. 13130041364-2), con cui le fatture stesse erano state rispedite al mittente, con richiesta di annullamento.
Il carattere falso ed arbitrario della pretesa sarebbe ulteriormente corroborato dalla mancanza dei formulari identificativi dei rifiuti ex art. 193
D.lgs. 152/2006, documenti obbligatori per legge, attesa la tipologia di trasporto in oggetto.
Invero, gli esigui formulari versati in atti si riferirebbero a trasporti effettuati per conto di terzi soggetti (ad es. Vinicola del Sannio S.r.l.), e non già per l'appellante, che in quei casi avrebbe agito come mera destinataria del servizio di smaltimento.
Infinte, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento della fattura n. 69 del 6.8.2011, avvenuto oltre un anno e mezzo dopo (9.1.2013), potesse costituire prova idonea dell'avvenuta esecuzione anche delle altre prestazioni.
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il credito derivante dalle fatture n. 72/2011, 124/2011 e 155/2011, valorizzando nella sostanza un unico indizio, ovvero il pagamento, da parte dell'opponente, della fattura n.
69 del 6 agosto 2011, riferita a prestazioni rese successivamente alla data di scadenza del contratto dell'agosto 2010, circostanza che comproverebbe la prosecuzione dei rapporti commerciali e dunque la proroga tacita del contratto stesso.
Dunque, il riferimento contrattuale esplicito nelle fatture e il pagamento di prestazioni eseguite oltre il termine del contratto rappresenterebbero,
8 secondo la ricostruzione del giudicante, indizi gravi, precisi e concordanti, come tali, idonei a dimostrare sia l'esistenza del credito, sia il suo ammontare in relazione alle fatture oggetto di causa.
Il ragionamento del primo giudice non convince.
Occorre richiamare, in proposito, i principi enunciati Suprema Corte in tema di prova per presunzioni, secondo cui “il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato
a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento, (Cass. n. 9059 del 2018). In specificazione del principio di cui innanzi s'è ulteriormente precisato che il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni
'gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della 'precisione” è riferito al fatto noto, che è generalmente determinato nella realtà storica… mentre quello della 'concordanza', richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde
9 scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi…(Cass. n. 9054 del 2022 (in Ord. Sez. 5, n. 8115 del 27/03/2025
Rv. 674406 – 01)”.
In applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che gli indizi valorizzati dal primo giudice, sia valutati congiuntamente, che isolatamente, non appaiono caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti ex art. 2729 c.c,.
Innanzitutto, l'indicazione del contratto scaduto nella fattura non è un elemento inidoneo a dimostrare l'effettivo perdurare del vincolo contrattuale, che presuppone, invece la manifestazione di un comportamento inequivoco di entrambe le parti, e non meramente unilaterale. Ciò dicasi anche tenuto conto del fatto che la Parte_1
aveva espressamente contestato le dette fatture in via stragiudiziale.
A nulla rileva, poi, la circostanza che tale contestazione sarebbe avvenuta con comunicazione del 29 dicembre 2012, e quindi in data antecedente alla comunicazione a mezzo raccomandata del 15/03/2013. Invero, dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio monitorio, emerge che la
[...]
aveva tentato una risoluzione bonaria della controversia, Controparte_1 affermando testualmente: “nonostante vari solleciti telefonici, con comunicazione A/R, pervenuta al destinatario in data 15.03.2013, aveva sollecitato nuovamente il pagamento delle suindicate fatture al fine di risolvere bonariamente la controversia'. Tale affermazione dimostra come la già da tempo, secondo quanto da essa stessa Controparte_1
dichiarato, intimasse il pagamento delle fatture che, poi, sarebbero state oggetto di contestazione da parte della sia in via Parte_1
stragiudiziale, che in sede processuale.
L'ipotesi di una proroga tacita del contratto del 2010, che il giudice ha desunto dal pagamento di una prestazione successiva alla scadenza del contratto, non può dirsi poi dimostrata, attesa la sussistenza di ulteriori elementi contrastanti con detta ricostruzione e dunque la non concordanza degli elementi di prova.
10 Innanzitutto, la ha dedotto la stipula di un secondo contratto (del CP_1
gennaio 2011), il quale, proprio in quanto riferibile a un nuovo periodo e alle medesime asserite prestazioni, parrebbe finalizzato a disciplinare ex novo i rapporti tra le parti dopo la scadenza del precedente accordo e dunque anche le prestazioni di cui alle fatture in oggetto (riferite appunto ad un periodo successivo al nuovo contratto).
Incongruo risulta dunque il riferimento, nelle stesse fatture, al contratto del
2010, benché avessero ad oggetto prestazioni successive alla stipula del contratto del 2011.
Ne discende, che le due ricostruzioni alternative, da un lato, la presunta proroga tacita del primo contratto e, dall'altro, l'esistenza di un nuovo contratto, si escludono reciprocamente e non possono coesistere: la configurabilità dell'una elide la necessità dell'altra.
Per amore di completezza, vale la pena sottolineare con riferimento alle ulteriori fatture che troverebbero il loro fondamento nel secondo contratto stipulato in data 3 gennaio 2011, che si rivela corretta l'analisi argomentativa compiuta dal giudicante, risultando evidente che tale atto presenta peraltro macroscopiche anomalie cronologiche (la sottoscrizione della reca la data 20 dicembre 2010, dunque antecedente Parte_1
alla stessa proposta contrattuale da parte della Controparte_1
datata 3 gennaio 2011) che, lungi dal poter essere considerate mere sviste materiali, denotano un'elaborazione fittizia del testo negoziale, caratterizzato dalla riproduzione pedissequa della struttura, dei contenuti e persino dei refusi di quello precedente stipulato in data 30 agosto 2010.
Ritiene il Collegio che, dunque, il quadro probatorio confuso e contraddittorio emergente dagli atti non consenta di ritenere dimostrati i fatti posti a fondamento della domanda, né la prosecuzione di fatto del contratto del 2010, attesa la non concordanza degli elementi di prova emersi dall'istruttoria.
Le sole fatture – in quanto atti unilaterali – non sono sufficienti a comprovare l'esistenza e l'effettiva esecuzione delle prestazioni in esse indicate.
La Cassazione, intervenendo anche di recente sulla questione, da ultimo, con l'ordinanza n. 34831/2024 – ha ribadito “Il principio secondo cui la
11 fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
12/01/2016, n. 299 (rv. 638451); cfr. altresi Cass. 9542 del 2018, Cass.
16.11.2001, n. 14363, Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 e da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831)”.
Consolidato è dunque il principio, secondo cui “Le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle asserite prestazioni …, nel successivo giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. In generale occorre ribadire che l'orientamento consolidato della Corte di cassazione basandosi sul riparto dell'onere probatorio, ossia che è la debitrice ingiunta a dovere dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, tuttavia, a fronte della contestazione a monte dei documenti di provenienza unilaterale dal supposto creditore non sono idonei a provare- onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore - il titolo negoziale della sua pretesa” (cfr. Ord. Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023).
Ebbene, a fronte dell'onere probatorio gravante sulla parte creditrice – onere che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di documenti di formazione unilaterale – risulta significativa l'omessa produzione di ogni elemento oggettivo idoneo a dimostrare la concreta esecuzione del servizio.
12 In particolare, a nulla rilevano, le fatture se non corroborate a titolo esemplificativo da ulteriori documenti, quali ordini di servizio, rapporti giornalieri di viaggio, lettere d'incarico, spostamenti dei mezzi impiegati, formulari di identificazione dei rifiuti (ex art. 193 D.lgs. 152/2006), o qualsiasi altra scrittura, in grado di attestare puntualmente l'avvenuto svolgimento dell'attività dedotta.
A tale riguardo, si osserva che l'attività oggetto delle fatture (noleggio per il trasporto di rifiuti) è sottoposta a un regime normativo rigoroso quanto alla tracciabilità e alla prova dell'adempimento, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs.
n. 152/2006.
Ebbene, la ha omesso la produzione puntuale dei Controparte_1
formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) riferibili alla Parte_1
necessari per la prova dello svolgimento di tali trasporti, depositando in atti pochi moduli relativi a soggetti terzi (in particolare, alla Vinicola del Sannio
S.r.l.) non probanti in relazione alle prestazioni dedotte nelle fatture.
Alla luce dell'omessa prova del rapporto sottostante, risulta dunque applicabile il detto consolidato principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione secondo cui la fattura commerciale – stante la sua natura unilaterale – non può costituire prova piena dell'esecuzione di una prestazione, ove il rapporto sottostante sia oggetto di specifica contestazione (Cass. n. 34831/2024; Cass. n. 299/2016; Cass. n.
19944/2023; Cass. n. 9542/2018).
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta da Controparte_1
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ritiene il Collegio che, atteso l'esito complessivo della lite, Controparte_1
totalmente soccombente, dovrà rifondere alla le
[...] Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione, per ciascun grado, di valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata) e con attribuzione all'avv. Giuseppe Francesco Massarelli, dichiaratosi
13 antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2098/2019 del Tribunale di Benevento emessa il 26.11.2019 e pubblicata il 2.12.2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: per il primo
[...] grado, in € 8.000,00 a titolo di compensi professionali ed 357,00 per esborsi;
per il presente grado, in € 6.000,00 a titolo di compensi ed €
382,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Francesco Massarelli, dichiaratosi anticipatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 5/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2811/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2098/2019 del Tribunale di Benevento emessa il 26.11.2019 e pubblicata il 2.12.2019.
t r a
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Francesco
Massarelli, (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., domiciliata presso l'avv. Lucia Sagnella, (c.f.
, che la rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: noleggio
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo (procedimento iscritto al n. 3598/2013
r.g.), la chiedeva di ingiungere al Tribunale di Controparte_1
Benevento, il pagamento in suo favore dell'importo di € 104.744,00 oltre interessi legali dal pagamento e compensi in favore del procuratore anticipatario;
La società ricorrente, a fondamento del ricorso, deduceva:
- di aver effettuato il servizio "nolo autocarri - nolo cassoni e trasporto imballaggi” da Castelvenere a San Lorenzello per l'importo complessivo di euro 104.744,00 alla ditta Parte_1
- che la posizione debitoria tra le parti risultava comprovata dalle seguenti fatture: la n. 72 del 01.09.2011 di € 5.040,00, la n. 124 del 04.11.2011 di €
5.808,00, la n. 155 del 31.12.2011 di € 5.445,00, la n. 18 del 20.02.2012 di
€ 47.916,00, la n. 40 del 31.03.2012 di € 5.082,00, la n. 48 del 27.04.2012 di € 4.719,00, la n. 80 del 27.06.2012 di € 5.445,00, la n. 88 del
06.07.2012 di € 2.904,00, la n. 99 del 31.07.2012 di € 7.986,00,la n. 105 del 30.08.2012 di € 121,00, la n. 109 del 31.08.2012 di € 5.808,00, la n.
119 del 01.10.2012 di € 3.993,00, la n. 131 del 23.10.2012 di € 121,00, la n. 161 del 17.12.2012 di € 4.356,00;
- che, nonostante vari solleciti telefonici, con comunicazione A/R, pervenuta al destinatario in data 15.03.2013, aveva sollecitato nuovamente il pagamento delle suindicate fatture al fine di risolvere bonariamente la controversia;
- che, tuttavia, i tentativi di bonario componimento si erano rivelati vani.
Il Tribunale emetteva in data 26.11.2013 il decreto ingiuntivo n. 1131/13, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo alla di pagare in Parte_1 favore della la somma di € 104.744,00 oltre interessi Controparte_1 come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in €
338,00 per spese ed € 900,00 per competenze d'avvocato, oltre rimborso forfetario sulle spese generali, IVA e CPA e spese successive.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
14/02/2014, la società conveniva in giudizio la Stecal Parte_1
2 Trasporti s.r.l. innanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo: “1) revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1131/13 del 26.11.2013 depositato il
18.12.2013, notificato il 8.1.2014 perché del tutto destituito di fondamento, in fatto ed in diritto;
2) condannare la ricorrente opposta, ai sensi dell'art.
96 c.p.c., al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta giusta;
3) condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la mancanza di prova degli asseriti crediti vantati dalla rappresentando: Controparte_1
- che l'opposta, a fondamento dell'asserito credito, derivato dall'omesso pagamento di quattordici fatture, aveva prodotto solo una parte delle stesse, senza gli estratti autentici delle scritture contabili;
- che tali documenti, sebbene fossero idonei per giustificare un decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c., erano, ad ogni modo, atti unilaterali inidonei a provare la sussistenza del credito;
- che i crediti azionati erano inesistenti, in quanto le fatture prodotte si riferivano a prestazioni da essa mai richieste e mai eseguite dalla
Controparte_1
Infine, rappresentava che le fatture erano fittizie, essendo state emesse dalla nicamente per esigenze finanziarie. CP_1
Si costituiva la con comparsa depositata in data Controparte_1
15/09/2014, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1131/2013 stante l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; 2- accertare e dichiarare la posizione di legittimata passiva della in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle somme richieste con Decreto Ingiuntivo n. 1131/2013; 3- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda attorea spiegata in opposizione al decreto ingiuntivo con il suo consequenziale rigetto per tutti i motivi esposti in premessa;
4- nel merito confermare la pretesa creditoria del Sig. quale titolare della Parte_2 [...]
richiesta con decreto ingiuntivo n. 1131/2013 regolarmente CP_1
3 notificato, e rigettare la domanda proposta con ogni conseguenza di legge;
5- condannare la in persona del suo legale Controparte_2
rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore del Sig. Parte_2
quale titolare della per lite temeraria ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c. nella misura che il Giudice adito riterrà di liquidare secondo sua giustizia sia per la infondatezza della opposizione spiegata sia per la pretestuosità delle motivazioni addotte per la sua revoca;
6- condannare infine l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c..”.
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (in particolare, decreto ingiuntivo n. 1131/2013 emesso dal Tribunale di Benevento in data 18.12.2013); 2) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di condanna formulata dall'opposta, e, per l'effetto, CONDANNA a pagare, in Parte_1
favore di la somma di Euro 16.293,00, oltre Controparte_1
interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 e con decorrenza come prevista dal citato D.Lgs. e fino al completo soddisfo. 3) COMPENSA integramente tra le parti le spese di lite”.
Il giudizio di appello
La società con atto di appello notificato in data 30.07.2020 Parte_1
a ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone Controparte_1 la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Benevento n. 2098/2019 del
26.11.2019, pubblicata il 2.12.2019, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, così decidere:
1. accertare e dichiarare che la non è tenuta al pagamento di alcun corrispettivo nei Parte_1 confronti della men che mai quello di complessivi € Controparte_1
16.293,00 di cui alle fatture n. 72 del 1.9.2011, n. 124 del 4.11.2011 e n.
155 del 31.12.2011; 2. condannare l'appellata al pagamento delle spese e
4 dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
Si è costituita in giudizio la con comparsa depositata Controparte_1 in data 23.11.2020 per l'udienza del 10.12.2020, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, nonché spiegando appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze: “Affinché la Corte di
Appello di Napoli adita, reiectis ogni altra contraria richiesta;
-
RESPINGERE l'appello, dichiarandolo inammissibile ai sensi degli artt.
345 e 348 bis c.p.c. e, comunque, infondato per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
-CONFERMARE la sentenza n.2098/2019 emessa dal
Tribunale di Benevento nella parte in cui condanna la in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle fatture così come richieste nel Decreto Ingiuntivo n.1131/2013 del 26.11.2013 depositato in cancelleria il dì 8.01.2014 e notificato alla controparte in data per il pagamento della somma dovuta pari ad € 104.744,00; - CONDANNARE la in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento dei Parte_1
danni subiti dalla così come indicata in sentenza di I° Controparte_1
grado o nella maggiore somma che la Corte adita riterrà in sua giustizia di accertare nel corso del presente giudizio sulla scorta della documentazione depositata e dell'accettazione e riconoscimento delle firme apposte sui contratti di nolo da parte del Sig. quale Parte_3
titolare della - CONDANNARE la in Controparte_2 Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, per entrambi i gradi del giudizio con distrazione a favore dell'Avv.to Sagnella Lucia dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile
5 ratione temporis. La questione deve infatti ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
Deve invece essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività formulata dall'appellante principale.
La comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale, infatti, è stata depositata dalla il 23 novembre 2020, Controparte_1 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione per il 10 dicembre 2020 (cfr. art. 343 co. 1 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, ovvero anteriore alle innovazioni apportate dal d.lgs. n.
149/2022).
Deve essere dunque esaminata nel merito la sola impugnazione principale.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea ammissione di documentazione priva di valore probatorio, nonché ricorso illegittimo al regime delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Evidenzia, in particolare, che la sentenza si fonderebbe su una valutazione viziata del materiale probatorio acquisito in atti, avendo il giudice accolto, sia pure parzialmente, la pretesa monitoria avversaria sulla base di elementi documentali inattendibili e di presunzioni del tutto sfornite di fondamento giuridico e fattuale.
Risulterebbe invece, secondo la ricostruzione dell'impugnante,
6 assolutamente non provata la sussistenza delle prestazioni oggetto delle fatture prodotte in giudizio dalla controparte.
Dette fatture, nello specifico, si riferirebbero a presunti servizi di noleggio a caldo di automezzi per il trasporto di rifiuti, servizi che, tuttavia, non sarebbero mai stati richiesti né eseguiti, risultando i documenti in atti fittizi ed emessi per ottenere benefici fiscali.
Tale ricostruzione troverebbe conferma, innanzitutto, nella inesistenza di un contratto valido ed efficace alla base delle prime tre fatture (n. 72 del
1.9.2011, n. 124 del 4.11.2011 e n. 155 del 31.12.2011), le quali richiamerebbero una convenzione stipulata in data 30.8.2010, formalmente scaduta il 31.12.2010, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo contratto.
Detta convenzione non sarebbe stata oggetto tra le parti di rinnovo né esplicito né tacito.
La tesi seguita dal primo giudice, secondo cui il contratto del 2010 sarebbe, invece, stato prorogato per comportamenti concludenti apparirebbe del tutto illogica, non provata e giuridicamente insostenibile, anche alla luce del lungo decorso temporale tra la scadenza dello stesso e la data delle fatture in questione.
Anche le altre fatture (nn. 40, 48, 80, 88, 99, 109, 119, 161) si fonderebbero poi su un contratto fasullo, asseritamente stipulato il
3.1.2011, oggetto di formale disconoscimento sin dal primo grado di giudizio, sia mediante querela di falso il 17.9.2014, sia mediante specifica contestazione in sede di prima udienza e memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Detto documento, prodotto in mera copia fotostatica e sottoscritto solo nell'ultima pagina, risulterebbe infatti viziato da incongruenze, sia testuali, sia cronologiche, che ne rivelerebbero la falsità e la manipolazione.
D'altronde, precisa l'impugnante, lo stesso giudice primo grado aveva rilevato che tale ultimo contratto, testualmente, indicava la proposta inviata dalla nella medesima data (3.1.2011), mentre Controparte_1
l'adesione della veniva indicata come avvenuta in data Parte_1 antecedente (il 20.12.2010), rendendo così manifesta l'inverosimiglianza di tale accordo. Inoltre, il contenuto del contratto del 3.1.2011, ricalcando quello del contratto del 30.8.2010, riportava gli stessi errori ortografici e le
7 stesse date di decorrenza (1.9.2010 - 31.12.2010), nonostante l'intestazione avesse una data diversa.
Ancora, la fattura n. 18 del 20.2.2012 per € 47.196,00, relativa ad un presunto noleggio di cassoni scarrabili per l'intero anno 2011, non troverebbe alcun fondamento contrattuale, né idonea documentazione giustificativa.
A tutto ciò si aggiungerebbe la circostanza, ignorata dal giudice di primo grado, secondo cui nessuna delle prestazioni oggetto delle fatture sarebbe mai stata provata dalla controparte, nonostante la precisa contestazione operata dall'appellante già in data 29.12.2012, mediante raccomandata
A.R. (n. 13130041364-2), con cui le fatture stesse erano state rispedite al mittente, con richiesta di annullamento.
Il carattere falso ed arbitrario della pretesa sarebbe ulteriormente corroborato dalla mancanza dei formulari identificativi dei rifiuti ex art. 193
D.lgs. 152/2006, documenti obbligatori per legge, attesa la tipologia di trasporto in oggetto.
Invero, gli esigui formulari versati in atti si riferirebbero a trasporti effettuati per conto di terzi soggetti (ad es. Vinicola del Sannio S.r.l.), e non già per l'appellante, che in quei casi avrebbe agito come mera destinataria del servizio di smaltimento.
Infinte, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento della fattura n. 69 del 6.8.2011, avvenuto oltre un anno e mezzo dopo (9.1.2013), potesse costituire prova idonea dell'avvenuta esecuzione anche delle altre prestazioni.
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il credito derivante dalle fatture n. 72/2011, 124/2011 e 155/2011, valorizzando nella sostanza un unico indizio, ovvero il pagamento, da parte dell'opponente, della fattura n.
69 del 6 agosto 2011, riferita a prestazioni rese successivamente alla data di scadenza del contratto dell'agosto 2010, circostanza che comproverebbe la prosecuzione dei rapporti commerciali e dunque la proroga tacita del contratto stesso.
Dunque, il riferimento contrattuale esplicito nelle fatture e il pagamento di prestazioni eseguite oltre il termine del contratto rappresenterebbero,
8 secondo la ricostruzione del giudicante, indizi gravi, precisi e concordanti, come tali, idonei a dimostrare sia l'esistenza del credito, sia il suo ammontare in relazione alle fatture oggetto di causa.
Il ragionamento del primo giudice non convince.
Occorre richiamare, in proposito, i principi enunciati Suprema Corte in tema di prova per presunzioni, secondo cui “il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato
a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento, (Cass. n. 9059 del 2018). In specificazione del principio di cui innanzi s'è ulteriormente precisato che il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni
'gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della 'precisione” è riferito al fatto noto, che è generalmente determinato nella realtà storica… mentre quello della 'concordanza', richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde
9 scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi…(Cass. n. 9054 del 2022 (in Ord. Sez. 5, n. 8115 del 27/03/2025
Rv. 674406 – 01)”.
In applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che gli indizi valorizzati dal primo giudice, sia valutati congiuntamente, che isolatamente, non appaiono caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti ex art. 2729 c.c,.
Innanzitutto, l'indicazione del contratto scaduto nella fattura non è un elemento inidoneo a dimostrare l'effettivo perdurare del vincolo contrattuale, che presuppone, invece la manifestazione di un comportamento inequivoco di entrambe le parti, e non meramente unilaterale. Ciò dicasi anche tenuto conto del fatto che la Parte_1
aveva espressamente contestato le dette fatture in via stragiudiziale.
A nulla rileva, poi, la circostanza che tale contestazione sarebbe avvenuta con comunicazione del 29 dicembre 2012, e quindi in data antecedente alla comunicazione a mezzo raccomandata del 15/03/2013. Invero, dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio monitorio, emerge che la
[...]
aveva tentato una risoluzione bonaria della controversia, Controparte_1 affermando testualmente: “nonostante vari solleciti telefonici, con comunicazione A/R, pervenuta al destinatario in data 15.03.2013, aveva sollecitato nuovamente il pagamento delle suindicate fatture al fine di risolvere bonariamente la controversia'. Tale affermazione dimostra come la già da tempo, secondo quanto da essa stessa Controparte_1
dichiarato, intimasse il pagamento delle fatture che, poi, sarebbero state oggetto di contestazione da parte della sia in via Parte_1
stragiudiziale, che in sede processuale.
L'ipotesi di una proroga tacita del contratto del 2010, che il giudice ha desunto dal pagamento di una prestazione successiva alla scadenza del contratto, non può dirsi poi dimostrata, attesa la sussistenza di ulteriori elementi contrastanti con detta ricostruzione e dunque la non concordanza degli elementi di prova.
10 Innanzitutto, la ha dedotto la stipula di un secondo contratto (del CP_1
gennaio 2011), il quale, proprio in quanto riferibile a un nuovo periodo e alle medesime asserite prestazioni, parrebbe finalizzato a disciplinare ex novo i rapporti tra le parti dopo la scadenza del precedente accordo e dunque anche le prestazioni di cui alle fatture in oggetto (riferite appunto ad un periodo successivo al nuovo contratto).
Incongruo risulta dunque il riferimento, nelle stesse fatture, al contratto del
2010, benché avessero ad oggetto prestazioni successive alla stipula del contratto del 2011.
Ne discende, che le due ricostruzioni alternative, da un lato, la presunta proroga tacita del primo contratto e, dall'altro, l'esistenza di un nuovo contratto, si escludono reciprocamente e non possono coesistere: la configurabilità dell'una elide la necessità dell'altra.
Per amore di completezza, vale la pena sottolineare con riferimento alle ulteriori fatture che troverebbero il loro fondamento nel secondo contratto stipulato in data 3 gennaio 2011, che si rivela corretta l'analisi argomentativa compiuta dal giudicante, risultando evidente che tale atto presenta peraltro macroscopiche anomalie cronologiche (la sottoscrizione della reca la data 20 dicembre 2010, dunque antecedente Parte_1
alla stessa proposta contrattuale da parte della Controparte_1
datata 3 gennaio 2011) che, lungi dal poter essere considerate mere sviste materiali, denotano un'elaborazione fittizia del testo negoziale, caratterizzato dalla riproduzione pedissequa della struttura, dei contenuti e persino dei refusi di quello precedente stipulato in data 30 agosto 2010.
Ritiene il Collegio che, dunque, il quadro probatorio confuso e contraddittorio emergente dagli atti non consenta di ritenere dimostrati i fatti posti a fondamento della domanda, né la prosecuzione di fatto del contratto del 2010, attesa la non concordanza degli elementi di prova emersi dall'istruttoria.
Le sole fatture – in quanto atti unilaterali – non sono sufficienti a comprovare l'esistenza e l'effettiva esecuzione delle prestazioni in esse indicate.
La Cassazione, intervenendo anche di recente sulla questione, da ultimo, con l'ordinanza n. 34831/2024 – ha ribadito “Il principio secondo cui la
11 fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
12/01/2016, n. 299 (rv. 638451); cfr. altresi Cass. 9542 del 2018, Cass.
16.11.2001, n. 14363, Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 e da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831)”.
Consolidato è dunque il principio, secondo cui “Le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle asserite prestazioni …, nel successivo giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. In generale occorre ribadire che l'orientamento consolidato della Corte di cassazione basandosi sul riparto dell'onere probatorio, ossia che è la debitrice ingiunta a dovere dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, tuttavia, a fronte della contestazione a monte dei documenti di provenienza unilaterale dal supposto creditore non sono idonei a provare- onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore - il titolo negoziale della sua pretesa” (cfr. Ord. Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023).
Ebbene, a fronte dell'onere probatorio gravante sulla parte creditrice – onere che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di documenti di formazione unilaterale – risulta significativa l'omessa produzione di ogni elemento oggettivo idoneo a dimostrare la concreta esecuzione del servizio.
12 In particolare, a nulla rilevano, le fatture se non corroborate a titolo esemplificativo da ulteriori documenti, quali ordini di servizio, rapporti giornalieri di viaggio, lettere d'incarico, spostamenti dei mezzi impiegati, formulari di identificazione dei rifiuti (ex art. 193 D.lgs. 152/2006), o qualsiasi altra scrittura, in grado di attestare puntualmente l'avvenuto svolgimento dell'attività dedotta.
A tale riguardo, si osserva che l'attività oggetto delle fatture (noleggio per il trasporto di rifiuti) è sottoposta a un regime normativo rigoroso quanto alla tracciabilità e alla prova dell'adempimento, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs.
n. 152/2006.
Ebbene, la ha omesso la produzione puntuale dei Controparte_1
formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) riferibili alla Parte_1
necessari per la prova dello svolgimento di tali trasporti, depositando in atti pochi moduli relativi a soggetti terzi (in particolare, alla Vinicola del Sannio
S.r.l.) non probanti in relazione alle prestazioni dedotte nelle fatture.
Alla luce dell'omessa prova del rapporto sottostante, risulta dunque applicabile il detto consolidato principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione secondo cui la fattura commerciale – stante la sua natura unilaterale – non può costituire prova piena dell'esecuzione di una prestazione, ove il rapporto sottostante sia oggetto di specifica contestazione (Cass. n. 34831/2024; Cass. n. 299/2016; Cass. n.
19944/2023; Cass. n. 9542/2018).
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta da Controparte_1
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ritiene il Collegio che, atteso l'esito complessivo della lite, Controparte_1
totalmente soccombente, dovrà rifondere alla le
[...] Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione, per ciascun grado, di valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata) e con attribuzione all'avv. Giuseppe Francesco Massarelli, dichiaratosi
13 antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2098/2019 del Tribunale di Benevento emessa il 26.11.2019 e pubblicata il 2.12.2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: per il primo
[...] grado, in € 8.000,00 a titolo di compensi professionali ed 357,00 per esborsi;
per il presente grado, in € 6.000,00 a titolo di compensi ed €
382,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Francesco Massarelli, dichiaratosi anticipatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 5/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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