Articolo 7 della Legge 27 giugno 1990, n. 171
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 luglio 1990
Art. 7. Disposizioni transitorie 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i termometri clinici, se gia' immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.
Entrata in vigore il 7 luglio 1990