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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5664/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5664/23 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1196/22, emesso dal Tribunale di Salerno in data 06/05/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dente, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 5, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio è elett.te domiciliata in La Spezia, alla via
Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'11/10/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1196/22, notificatogli il 06/09/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 9.052,74, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo dei rapporti contrattuali n.
751520001, n. 3243461 e n. 751520002 instaurati con la Controparte_2
L'opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; la prescrizione decennale dell'avversa pretesa creditoria;
la carenza di pagina 1 di 3 legittimazione attiva della società opposta, non essendo stata effettuata alcuna comunicazione delle plurime cessioni di credito intervenute nel corso degli anni.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/07/23, si costituiva la la quale Controparte_1 concludeva per l'improcedibilità ed il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 18/04/24 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo della stessa, atteso che dalla documentazione prodotta dall'opponente (ricevute pec di accettazione e consegna) risulta che questi, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'opposizione (precisamente in data 20/10/22), provvedeva all'iscrizione a ruolo della causa, che non si perfezionava (non essendo state ricevute la terza e la quarta pec) per causa non imputabile alla medesima parte opponente.
Deve, invece, dichiararsi improcedibile la domanda monitoria formulata da parte opposta.
Invero, con ordinanza del 18/04/24 il G.I. assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5, co. 1bis, d.lgs. n. 28/10.
Tuttavia, parte opposta, per sua stessa ammissione, non provvedeva all'instaurazione della procedura di mediazione, sicchè non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. S.U. n.
19596/20).
Le spese giudiziali possono essere compensate in ragione dei non sempre uniformi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai presupposti della rimessione in termini nel caso di deposito telematico di atti non perfezionatosi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 5664/23 R.G., così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1196/22, emesso dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 06/05/22, depositato in pari data;
pagina 2 di 3 b) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5664/23 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1196/22, emesso dal Tribunale di Salerno in data 06/05/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dente, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 5, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio è elett.te domiciliata in La Spezia, alla via
Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'11/10/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1196/22, notificatogli il 06/09/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 9.052,74, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo dei rapporti contrattuali n.
751520001, n. 3243461 e n. 751520002 instaurati con la Controparte_2
L'opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; la prescrizione decennale dell'avversa pretesa creditoria;
la carenza di pagina 1 di 3 legittimazione attiva della società opposta, non essendo stata effettuata alcuna comunicazione delle plurime cessioni di credito intervenute nel corso degli anni.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/07/23, si costituiva la la quale Controparte_1 concludeva per l'improcedibilità ed il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 18/04/24 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo della stessa, atteso che dalla documentazione prodotta dall'opponente (ricevute pec di accettazione e consegna) risulta che questi, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'opposizione (precisamente in data 20/10/22), provvedeva all'iscrizione a ruolo della causa, che non si perfezionava (non essendo state ricevute la terza e la quarta pec) per causa non imputabile alla medesima parte opponente.
Deve, invece, dichiararsi improcedibile la domanda monitoria formulata da parte opposta.
Invero, con ordinanza del 18/04/24 il G.I. assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5, co. 1bis, d.lgs. n. 28/10.
Tuttavia, parte opposta, per sua stessa ammissione, non provvedeva all'instaurazione della procedura di mediazione, sicchè non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. S.U. n.
19596/20).
Le spese giudiziali possono essere compensate in ragione dei non sempre uniformi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai presupposti della rimessione in termini nel caso di deposito telematico di atti non perfezionatosi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 5664/23 R.G., così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1196/22, emesso dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 06/05/22, depositato in pari data;
pagina 2 di 3 b) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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