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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1462/2019 promossa da:
C.F. in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., quale successore a titolo particolare di CP_2
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al P.IVA_2
ricorso, dall'avv. Gianluca Mura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al Corso di Porta Romana, 6;
- ricorrente-
contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e con pari facoltà di legge, dai legali dell'Avvocatura Comunale, avv. Carmine Gruosso
e funzionario delegato Dott.ssa Natascia Malinconico con i quali elettivamente domicilia in , via Roma presso il Palazzo di Città - CP_3
Settore Avvocatura
- resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
1 Conclusioni: come da verbale di udienza
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.2.2019 e udienza fissata per la data del
9.7.2019, Controparte_4
ricorreva avverso la ordinanza ingiunzione n. 6634 del 26.11.2018 con la quale il Municipale, a seguito del verbale di Parte_1
contestazione n. 31826 Serie A del 03.04.2018 della Polizia Municipale di
, ingiungeva il pagamento della sanzione di € 5.179,20, in misura CP_3
ridotta, per la violazione dell'art. 2– c. 1 L. R. n. 14 del 2001, poiché “quale
detentore di antenna – diffusore con frequenza 97,000 MHz e potenza >=a 20 W-
denominata “Radio Freccia” installata in alla via Casa Manzo alt. Civ. 53 CP_3
Loc. Giovi, presentava in data 12.10.2017 istanza che risultava carente della
documentazione tecnica necessaria a formulare parere radioprotezionistico
dell' e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a Pt_2
quello impugnato, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento.
I motivi addotti dalla parte ricorrente sussistevano nella: A) manifesta illegittimità costituzionale della n. 14/2001; B) manifesta CP_5
contraddittorietà fra la 14/2001 e l'art. 87 D. Lgs 259/2003 e CP_5
difetto di contraddittorio.
Premetteva, parte ricorrente, di essere una emittente radiofonica di carattere comunitario con la denominazione di “Radiofreccia” che aveva regolarmente ottenuto la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale;
che, in forza di detta concessione, ha diritto di attivare frequenze ai sensi dell'art. 74, co.2, L. 448/2001 che testualmente disciplina
“Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica
2 comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti,
su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle
Comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.”; che, successivamente, decorso il termine di gg. 90 previsti dall'art. 74, co. 2, L. 448/2001, provvedeva a presentare CP_2
rituale istanza ai sensi dell'art. 87 DLgs 259/2003; che tale istanza veniva presentata in data 15.9.2017 e in data 24.10.2017 prot. 63025, l'
[...]
richiedeva una integrazione della documentazione prodotta Pt_3
quando era già decorso il termine decadenziale di 15 gg. dalla presentazione della istanza per poter richiedere, ai sensi di legge, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta;
che per tale motivo, il silenzio assenso veniva a perfezionarsi al 15.12.2017; che, solo dopo detto termine il , con verbale n. 31826 del 3.4.2018, notificato in Controparte_3
data 15.5.2018, comunicava ad l'accertamento della violazione CP_2
dell'art. 2, co.1, L.R. 14/2001, che prevedeva una sanzione amministrativa pari ad € 5.164,00; che in data 31.10.2018, presentato ricorso in autotutela, l' CP_2
veniva ascoltata in data 31.10.2018 senza alcun esito in quanto successivamente veniva notificata alla stessa Ordinanza Ingiunzione.
Quanto ai motivi di diritto assumeva la ricorrente al punto A) che la legge regionale n. 14/2001 era manifestatamente incostituzionale in CP_5
quanto, successivamente alla emanazione della detta disposizione di legge era stato pubblicato il DLgs 259/2003 che all'art. 87 aveva regolamentato il procedimento autorizzatorio prevedendo che le istanze di autorizzazioni e le denunce di inizio attività “si intendono accolte qualora, entro novanta
3 giorni... non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere tempi più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa...".
Pertanto, la legge regionale del 2001, non ha previsto il formarsi per silenzio del titolo autorizzatorio abilitante.
A tal fine accertata la non manifesta inammissibilità della questione costituzionale esposta, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzione al fine di dirimere la questione proposta.
Al punto B) dei motivi di diritto, la ricorrente adduceva che qualora il
Tribunale non ritenesse presente la non manifesta infondatezza della questione sollevata stante la contraddittorietà delle norme statali e regionali dovesse essere presa in considerazione la norma statale e, quindi, l'art. 87
DLgs 259/2003, con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il era decaduto dalla facoltà di irrogare ordinanza CP_3
ingiunzione per la violazione di una normativa regionale non applicabile al caso di specie.
Concludeva, quindi, affinché il Tribunale volesse “sollevare la questione di legittimità costituzione, previa sospensione del presente giudizio, e, per l'effetto, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale al fine della valutazione della questione proposta, ovvero l'evidente contrasto tra la Parte_4
nr. 14 del 24.11.2001 e il D.lgs. 259/2003, in particolare, con
[...]
riferimento ai precetti di cui agli art. 2, 3, 4 e 9 poiché in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 117 Costituzione, poiché la materia in oggetto è di competenza normativa esclusiva dello Stato e la disciplina introdotta con la citata è in totale contrasto con essa” con CP_5
istanza di sospensione e nel merito affinché il Tribunale volesse “Accertare e dichiarare che la ricorrente non ha responsabilità alcuna in ordine ai CP_2
4 fatti di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, per come dimostrato in fatto per via documentale ed in diritto, e per l'effetto, accogliere la su esposta opposizione ed annullare l'ordinanza – ingiunzione 6634 del 26.11.2018
emessa dal ”; in via subordinata confermare nella misura Controparte_3
minima la sanzione amministrativa irrogata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 9.5.2022 si costituiva il che adduceva che la Controparte_3
sanzione era stata irrogata la violazione dell'art. 2, co.1, LR Campania n.
14/2001 in quanto l'odierno ricorrente “quale detentore di antenna – diffusore con frequenza 97,000 Mhz e potenza >= a 20 W - denominata “Radio Freccia”
installata in alla via Casa Manzo alt. Civ. 53 loc. Giovi, presentava in CP_3
data 12/10/2017 istanza che risultava carente della documentazione tecnica necessaria a formulare parere radioprotezionistico dell' , che in data Pt_2
24/10/2017 ne richiedeva l'integrazione. In data 04/01/2018 il rilievo tecnico rilevava la frequenza 97,000 Mhz (relazione di cui al punto 2) e in Pt_2
data 07/03/2018 il rilievo tecnico dell'Isp. Per quanto sopra CP_5
l'antenna è da ritenersi priva della comunicazione prescritta, perché carente nella documentazione allegata”; chiedeva, in via preliminare, la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione ai fini della riunione del presente giudizio con il fascicolo RG 1638/2019 pendente fra le stesse parti ed avente ad oggetto la opposizione ad una seconda ordinanza ingiunzione elevata dal nello stesso giorno per una diversa infrazione;
ed ancora, in via CP_3
preliminare, eccepiva che solo in data 26.7.2021 era stato notiziato dalla
Cancelleria della pendenza del presente procedimento e, che, pertanto, solo da allora poteva dirsi costituito il contraddittorio fra le parti;
che la Legge Regionale n. 14 del 2001, integrata con successive modifiche apportate dalla L.R. n. 3 del 2011, appariva priva dei profili di incostituzionalità evidenziati dalla controparte, in quanto pienamente
5 conformata alla normativa nazionale;
che, in ogni caso, la richiesta autorizzazione non era stata corredata dai necessari documenti tecnici e, che,
nonostante la richiesta, non era stata integrata in tal senso;
che da rilievi effettuati, Radio Freccia risultava aver coperto ben il 70% del territorio italiano sicché non sarebbero stati potuti essere installati altri impianti;
che il
Comando di Polizia non poteva non elevare verbale essendo emerso dall'accertamento che Radio Freccia era carente rispetto alla documentazione richiesta ad integrazione da;
che la mancata o incompleta Pt_2
trasmissione dei dati e documenti richiesti ad integrazione avrebbe automaticamente dato origine all'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dal DPR 380/2001, L. R. 14/2001 e ogni altra normativa vigente,
valendo contestualmente la stessa come avvio del procedimento ex art. 7 c. 1
della l. 241/90; che La L.R. 14/2001 è stata, pertanto, puntualmente e correttamente applicata dagli agenti del Comando di Polizia Municipale del anche in merito alla quantificazione della sanzione;
che il Controparte_3
riferimento al silenzio-assenso invocato da parte ricorrente risulta in palese contrasto con la normativa e con la materia sottesa a tale giudizio, ovvero la
“tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele- radiocomunicazioni”; che, quindi,
nel caso di specie, come evidenziato da copiosa giurisprudenza, quando si dibatte su tutela della salute e dell'ambiente la valutazione amministrativa richiesta deve essere sempre espressa, ex art. 20, comma 4 della L. 241/90; che non sussistevano i motivi per l'accoglimento della richiesta di sospensiva.
Concludeva, quindi, il affinché l'adito Tribunale volesse, in via CP_3
preliminare, disporre la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 1462/2019 di ruolo, con il giudizio pendente al n. 1638/2019 di ruolo;
nel caso in cui l'opponente non fosse comparso alla prima udienza, a norma dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 pronunciare
6 immediatamente la convalida del provvedimento, essendo esclusa l'applicazione degli art. 181 e 309 c.p.c. (Cass. n. 15086/06); in ogni caso: in via principale, dichiarare nulla ogni attività processuale precedente alla data della costituzione dell'opposto per violazione del contraddittorio;
CP_3
comunque, in via principale, dichiarare improponibile, inammissibile ovvero rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e diritto,
riservandosi di variare o integrare la propria difesa compatibilmente alla normativa in materia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza del 9.7.2019 veniva rinviata al 29.10.2019 mandando la cancelleria ad effettuare le comunicazioni di rito al . Controparte_3
La udienza veniva rinviata d'ufficio al 21.1.2020, al 14.4.2020, al 15.12.2020,
quando veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e l'udienza rinviata per la discussione alla data del 20.7.2021 rinviata all'8.2.2022 e poi ancora al
10.5.2022 quando il Giudice, dopo essersi riservato, rigettava la richiesta di riunione avanzata dal e rinviava per il prosieguo al Controparte_3
21.6.2023, differita al 16.1.2024.
In data 22.5.2023 si costituiva RTL 102.500 quale successore Controparte_1
a titolo particolare di la quale faceva proprie le difese svolte fino ad CP_2
allora dalla sua dante causa.
In data 16.1.2024 il giudice, dopo essersi riservato, rinviava per discussione alla data del 14.1.2025 assegnando termine per note.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre rilevare che alcuna ipotesi di non manifesta infondatezza si è concretizzata stante alla tesi del ricorrente fra la disposizione art. 87 Dlgs 259/2003 e l'art. 2 n. 14 del 21 CP_5
novembre 2001.
7 Infatti, le due fattispecie sono diverse e non risultano incompatibili fra di loro.
Infatti, le disposizioni dell'art. 87, all'epoca vigente, si riferivano ad impianti con potenza in Watt uguale o inferiore a 20, mentre l'art. 1, co. 2, della citata legge regionale si riferiva ad “impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7Watt” e mentre ancora l'art. 3 della stessa citata legge regionale si riferisce ad impianti con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt.
Pertanto, alla fattispecie non risulta applicabile la normativa regionale stante che la frequenza rilevata dalla emittente 97,00 MHZ è posta al di fuori del range per l'applicazione della legge regionale (100 KHZ e 300 GHZ).
Quindi non si profila alcuna non manifesta infondatezza della questione sollevata tale da integrare la sospensione del giudizio e l'apertura della fase incidentale di incostituzionalità.
In effetti sia dalle dichiarazioni rese dalle parti sia dai rilevamenti del verbale pregresso non è dato rilevare quale sia la effettiva potenza elettrica dell'installazione operata dalla ricorrente.
Ed infatti risulterebbe applicabile l'art. 87 del D. Lgs qualora la potenza rilevata dall'impianto sia pari o inferiore a 20Watt, ma nel verbale di accertamento si rileva che la potenza dell'impianto era maggiore o uguale a
20 watt.
Pertanto, se fosse stata uguale a 20 watt si applicherebbe l'art. 87 se superiore rientrerebbe nella legge regionale con le diverse conseguenze dovute all'applicazione o meno del termine decadenziale di gg. 15 per la richiesta da parte dell'autorità di integrazione documentale.
In ogni caso in tema di salute, che riguarda la finalità della n. CP_5
14/2001, risulta difficilmente configurabile il silenzio assenso.
Quindi si rileva una confusione nelle rilevazioni operate dalla Polizia
8 Municipale di che, stante la impossibilità conseguente di CP_3
individuazione della normativa applicabile, conduce all'accoglimento del ricorso ma che, allo stesso tempo, impone la compensazione delle spese per non aver il ricorrente operato in modo da indicare chiaramente i dati riferiti all'antenna diffusore.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1462/2019 r.g. tra RTL 102.500 Controparte_1
C.F. , in persona del presidente rappresentante legale p.t., quale P.IVA_1
successore a titolo particolare di -ricorrente- e , CP_2 Controparte_3
C.F. , in persona del sindaco p.t., -resistente- ogni altra istanza, P.IVA_3
eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie il ricorso e di conseguenza annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal – Corpo di Polizia Municipale n. 6634 del 26.11.2018 Controparte_3
ed il verbale di accertamento pregresso n. 31826 Serie A del 03.04.2018 della
Polizia Municipale di CP_3
2) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì 14/01/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1462/2019 promossa da:
C.F. in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., quale successore a titolo particolare di CP_2
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al P.IVA_2
ricorso, dall'avv. Gianluca Mura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al Corso di Porta Romana, 6;
- ricorrente-
contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e con pari facoltà di legge, dai legali dell'Avvocatura Comunale, avv. Carmine Gruosso
e funzionario delegato Dott.ssa Natascia Malinconico con i quali elettivamente domicilia in , via Roma presso il Palazzo di Città - CP_3
Settore Avvocatura
- resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
1 Conclusioni: come da verbale di udienza
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.2.2019 e udienza fissata per la data del
9.7.2019, Controparte_4
ricorreva avverso la ordinanza ingiunzione n. 6634 del 26.11.2018 con la quale il Municipale, a seguito del verbale di Parte_1
contestazione n. 31826 Serie A del 03.04.2018 della Polizia Municipale di
, ingiungeva il pagamento della sanzione di € 5.179,20, in misura CP_3
ridotta, per la violazione dell'art. 2– c. 1 L. R. n. 14 del 2001, poiché “quale
detentore di antenna – diffusore con frequenza 97,000 MHz e potenza >=a 20 W-
denominata “Radio Freccia” installata in alla via Casa Manzo alt. Civ. 53 CP_3
Loc. Giovi, presentava in data 12.10.2017 istanza che risultava carente della
documentazione tecnica necessaria a formulare parere radioprotezionistico
dell' e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a Pt_2
quello impugnato, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento.
I motivi addotti dalla parte ricorrente sussistevano nella: A) manifesta illegittimità costituzionale della n. 14/2001; B) manifesta CP_5
contraddittorietà fra la 14/2001 e l'art. 87 D. Lgs 259/2003 e CP_5
difetto di contraddittorio.
Premetteva, parte ricorrente, di essere una emittente radiofonica di carattere comunitario con la denominazione di “Radiofreccia” che aveva regolarmente ottenuto la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale;
che, in forza di detta concessione, ha diritto di attivare frequenze ai sensi dell'art. 74, co.2, L. 448/2001 che testualmente disciplina
“Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica
2 comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti,
su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle
Comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.”; che, successivamente, decorso il termine di gg. 90 previsti dall'art. 74, co. 2, L. 448/2001, provvedeva a presentare CP_2
rituale istanza ai sensi dell'art. 87 DLgs 259/2003; che tale istanza veniva presentata in data 15.9.2017 e in data 24.10.2017 prot. 63025, l'
[...]
richiedeva una integrazione della documentazione prodotta Pt_3
quando era già decorso il termine decadenziale di 15 gg. dalla presentazione della istanza per poter richiedere, ai sensi di legge, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta;
che per tale motivo, il silenzio assenso veniva a perfezionarsi al 15.12.2017; che, solo dopo detto termine il , con verbale n. 31826 del 3.4.2018, notificato in Controparte_3
data 15.5.2018, comunicava ad l'accertamento della violazione CP_2
dell'art. 2, co.1, L.R. 14/2001, che prevedeva una sanzione amministrativa pari ad € 5.164,00; che in data 31.10.2018, presentato ricorso in autotutela, l' CP_2
veniva ascoltata in data 31.10.2018 senza alcun esito in quanto successivamente veniva notificata alla stessa Ordinanza Ingiunzione.
Quanto ai motivi di diritto assumeva la ricorrente al punto A) che la legge regionale n. 14/2001 era manifestatamente incostituzionale in CP_5
quanto, successivamente alla emanazione della detta disposizione di legge era stato pubblicato il DLgs 259/2003 che all'art. 87 aveva regolamentato il procedimento autorizzatorio prevedendo che le istanze di autorizzazioni e le denunce di inizio attività “si intendono accolte qualora, entro novanta
3 giorni... non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere tempi più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa...".
Pertanto, la legge regionale del 2001, non ha previsto il formarsi per silenzio del titolo autorizzatorio abilitante.
A tal fine accertata la non manifesta inammissibilità della questione costituzionale esposta, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzione al fine di dirimere la questione proposta.
Al punto B) dei motivi di diritto, la ricorrente adduceva che qualora il
Tribunale non ritenesse presente la non manifesta infondatezza della questione sollevata stante la contraddittorietà delle norme statali e regionali dovesse essere presa in considerazione la norma statale e, quindi, l'art. 87
DLgs 259/2003, con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il era decaduto dalla facoltà di irrogare ordinanza CP_3
ingiunzione per la violazione di una normativa regionale non applicabile al caso di specie.
Concludeva, quindi, affinché il Tribunale volesse “sollevare la questione di legittimità costituzione, previa sospensione del presente giudizio, e, per l'effetto, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale al fine della valutazione della questione proposta, ovvero l'evidente contrasto tra la Parte_4
nr. 14 del 24.11.2001 e il D.lgs. 259/2003, in particolare, con
[...]
riferimento ai precetti di cui agli art. 2, 3, 4 e 9 poiché in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 117 Costituzione, poiché la materia in oggetto è di competenza normativa esclusiva dello Stato e la disciplina introdotta con la citata è in totale contrasto con essa” con CP_5
istanza di sospensione e nel merito affinché il Tribunale volesse “Accertare e dichiarare che la ricorrente non ha responsabilità alcuna in ordine ai CP_2
4 fatti di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, per come dimostrato in fatto per via documentale ed in diritto, e per l'effetto, accogliere la su esposta opposizione ed annullare l'ordinanza – ingiunzione 6634 del 26.11.2018
emessa dal ”; in via subordinata confermare nella misura Controparte_3
minima la sanzione amministrativa irrogata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 9.5.2022 si costituiva il che adduceva che la Controparte_3
sanzione era stata irrogata la violazione dell'art. 2, co.1, LR Campania n.
14/2001 in quanto l'odierno ricorrente “quale detentore di antenna – diffusore con frequenza 97,000 Mhz e potenza >= a 20 W - denominata “Radio Freccia”
installata in alla via Casa Manzo alt. Civ. 53 loc. Giovi, presentava in CP_3
data 12/10/2017 istanza che risultava carente della documentazione tecnica necessaria a formulare parere radioprotezionistico dell' , che in data Pt_2
24/10/2017 ne richiedeva l'integrazione. In data 04/01/2018 il rilievo tecnico rilevava la frequenza 97,000 Mhz (relazione di cui al punto 2) e in Pt_2
data 07/03/2018 il rilievo tecnico dell'Isp. Per quanto sopra CP_5
l'antenna è da ritenersi priva della comunicazione prescritta, perché carente nella documentazione allegata”; chiedeva, in via preliminare, la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione ai fini della riunione del presente giudizio con il fascicolo RG 1638/2019 pendente fra le stesse parti ed avente ad oggetto la opposizione ad una seconda ordinanza ingiunzione elevata dal nello stesso giorno per una diversa infrazione;
ed ancora, in via CP_3
preliminare, eccepiva che solo in data 26.7.2021 era stato notiziato dalla
Cancelleria della pendenza del presente procedimento e, che, pertanto, solo da allora poteva dirsi costituito il contraddittorio fra le parti;
che la Legge Regionale n. 14 del 2001, integrata con successive modifiche apportate dalla L.R. n. 3 del 2011, appariva priva dei profili di incostituzionalità evidenziati dalla controparte, in quanto pienamente
5 conformata alla normativa nazionale;
che, in ogni caso, la richiesta autorizzazione non era stata corredata dai necessari documenti tecnici e, che,
nonostante la richiesta, non era stata integrata in tal senso;
che da rilievi effettuati, Radio Freccia risultava aver coperto ben il 70% del territorio italiano sicché non sarebbero stati potuti essere installati altri impianti;
che il
Comando di Polizia non poteva non elevare verbale essendo emerso dall'accertamento che Radio Freccia era carente rispetto alla documentazione richiesta ad integrazione da;
che la mancata o incompleta Pt_2
trasmissione dei dati e documenti richiesti ad integrazione avrebbe automaticamente dato origine all'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dal DPR 380/2001, L. R. 14/2001 e ogni altra normativa vigente,
valendo contestualmente la stessa come avvio del procedimento ex art. 7 c. 1
della l. 241/90; che La L.R. 14/2001 è stata, pertanto, puntualmente e correttamente applicata dagli agenti del Comando di Polizia Municipale del anche in merito alla quantificazione della sanzione;
che il Controparte_3
riferimento al silenzio-assenso invocato da parte ricorrente risulta in palese contrasto con la normativa e con la materia sottesa a tale giudizio, ovvero la
“tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele- radiocomunicazioni”; che, quindi,
nel caso di specie, come evidenziato da copiosa giurisprudenza, quando si dibatte su tutela della salute e dell'ambiente la valutazione amministrativa richiesta deve essere sempre espressa, ex art. 20, comma 4 della L. 241/90; che non sussistevano i motivi per l'accoglimento della richiesta di sospensiva.
Concludeva, quindi, il affinché l'adito Tribunale volesse, in via CP_3
preliminare, disporre la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 1462/2019 di ruolo, con il giudizio pendente al n. 1638/2019 di ruolo;
nel caso in cui l'opponente non fosse comparso alla prima udienza, a norma dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 pronunciare
6 immediatamente la convalida del provvedimento, essendo esclusa l'applicazione degli art. 181 e 309 c.p.c. (Cass. n. 15086/06); in ogni caso: in via principale, dichiarare nulla ogni attività processuale precedente alla data della costituzione dell'opposto per violazione del contraddittorio;
CP_3
comunque, in via principale, dichiarare improponibile, inammissibile ovvero rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e diritto,
riservandosi di variare o integrare la propria difesa compatibilmente alla normativa in materia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza del 9.7.2019 veniva rinviata al 29.10.2019 mandando la cancelleria ad effettuare le comunicazioni di rito al . Controparte_3
La udienza veniva rinviata d'ufficio al 21.1.2020, al 14.4.2020, al 15.12.2020,
quando veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e l'udienza rinviata per la discussione alla data del 20.7.2021 rinviata all'8.2.2022 e poi ancora al
10.5.2022 quando il Giudice, dopo essersi riservato, rigettava la richiesta di riunione avanzata dal e rinviava per il prosieguo al Controparte_3
21.6.2023, differita al 16.1.2024.
In data 22.5.2023 si costituiva RTL 102.500 quale successore Controparte_1
a titolo particolare di la quale faceva proprie le difese svolte fino ad CP_2
allora dalla sua dante causa.
In data 16.1.2024 il giudice, dopo essersi riservato, rinviava per discussione alla data del 14.1.2025 assegnando termine per note.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre rilevare che alcuna ipotesi di non manifesta infondatezza si è concretizzata stante alla tesi del ricorrente fra la disposizione art. 87 Dlgs 259/2003 e l'art. 2 n. 14 del 21 CP_5
novembre 2001.
7 Infatti, le due fattispecie sono diverse e non risultano incompatibili fra di loro.
Infatti, le disposizioni dell'art. 87, all'epoca vigente, si riferivano ad impianti con potenza in Watt uguale o inferiore a 20, mentre l'art. 1, co. 2, della citata legge regionale si riferiva ad “impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7Watt” e mentre ancora l'art. 3 della stessa citata legge regionale si riferisce ad impianti con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt.
Pertanto, alla fattispecie non risulta applicabile la normativa regionale stante che la frequenza rilevata dalla emittente 97,00 MHZ è posta al di fuori del range per l'applicazione della legge regionale (100 KHZ e 300 GHZ).
Quindi non si profila alcuna non manifesta infondatezza della questione sollevata tale da integrare la sospensione del giudizio e l'apertura della fase incidentale di incostituzionalità.
In effetti sia dalle dichiarazioni rese dalle parti sia dai rilevamenti del verbale pregresso non è dato rilevare quale sia la effettiva potenza elettrica dell'installazione operata dalla ricorrente.
Ed infatti risulterebbe applicabile l'art. 87 del D. Lgs qualora la potenza rilevata dall'impianto sia pari o inferiore a 20Watt, ma nel verbale di accertamento si rileva che la potenza dell'impianto era maggiore o uguale a
20 watt.
Pertanto, se fosse stata uguale a 20 watt si applicherebbe l'art. 87 se superiore rientrerebbe nella legge regionale con le diverse conseguenze dovute all'applicazione o meno del termine decadenziale di gg. 15 per la richiesta da parte dell'autorità di integrazione documentale.
In ogni caso in tema di salute, che riguarda la finalità della n. CP_5
14/2001, risulta difficilmente configurabile il silenzio assenso.
Quindi si rileva una confusione nelle rilevazioni operate dalla Polizia
8 Municipale di che, stante la impossibilità conseguente di CP_3
individuazione della normativa applicabile, conduce all'accoglimento del ricorso ma che, allo stesso tempo, impone la compensazione delle spese per non aver il ricorrente operato in modo da indicare chiaramente i dati riferiti all'antenna diffusore.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1462/2019 r.g. tra RTL 102.500 Controparte_1
C.F. , in persona del presidente rappresentante legale p.t., quale P.IVA_1
successore a titolo particolare di -ricorrente- e , CP_2 Controparte_3
C.F. , in persona del sindaco p.t., -resistente- ogni altra istanza, P.IVA_3
eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie il ricorso e di conseguenza annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal – Corpo di Polizia Municipale n. 6634 del 26.11.2018 Controparte_3
ed il verbale di accertamento pregresso n. 31826 Serie A del 03.04.2018 della
Polizia Municipale di CP_3
2) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì 14/01/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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