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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 974\2023 RG, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
, alla via A. Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv. Carolina Labano, che lo rappresenta e Pt_1
difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 Persona_1
1 rep. 27360 racc. 4281, dagli avv.ti Emma Tortora e Gennaro Galietta, con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC Email_1 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 735\2023 del 17\2\2023, pubblicata in data
20\2\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1683\2016 (reso in data 30\06\2016 e notificato in data 11\07\2016)
il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla
[...]
(di seguito, per brevità, solo Parte_1 Pt_1
[...
, ingiungeva all' (di seguito, per brevità, Controparte_2
solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 6.090,78, oltre interessi CP_3
moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo, pari al 10%, per le prestazioni sanitarie di ossigenoterapia iperbarica relative alle mensilità di novembre 2014, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in CP_3
data 13\9\2016), eccependo: il difetto di legittimazione attiva;
l'illegittimità del frazionamento del credito;
l'infondatezza della pretesa creditoria per il superamento dei tetti di spesa.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta contestando Parte_1
gli assunti avversi, eccependo la nullità del contratto per la vessatorietà delle clausole non
2 liberamente sottoscritte, nonché l'irretroattività della determinazione dei tetti di spesa, negando la sussistenza dell'eccepito frazionamento e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Di seguito, la causa, riservata in decisione all'udienza del 23\11\2021 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 735\2023
emessa in data 17\2\2023 e pubblicata in data 20\2\2023, mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno così provvedeva: 1) accoglie l'opposizione e, revocato il decreto
ingiuntivo opposto n. 1683/2016, dichiara l'improponibilità della domanda monitoria;
2)
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio>.
In particolare, il giudice dell'opposizione, superata la questione della legittimazione attiva,
riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di frazionamento per aver la società opposta richiesto ed ottenuto distinti decreti ingiuntivi per il saldo di più mensilità non pagato dall'opponente, in quanto, trattandosi di un unico rapporto obbligatorio di durata e fondato sullo stesso fatto costitutivo, contratto ad esecuzione periodica, si configurava la violazione dei criteri di correttezza e buona fede per il caso in cui il creditore agiva distintamente per il recupero delle somme di ogni mensilità, tutte già esigibili.
Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di primo grado in merito Parte_1
all'erronea declaratoria di improponibilità per illegittimo frazionamento del credito,
affermando, in prima battura, che il rapporto non poteva considerarsi unico, e, in subordine, che la conseguenza non poteva essere la declaratoria di improponibilità ma solo una “sanzione”
sulle spese processuali, come statuito da copiosa giurisprudenza di legittimità.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa
declaratoria di ammissibilità del presente appello, in riforma della sentenza impugnata,
contrariis reiectis, rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo e condannare
l'appellata al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi del giudizio. Il tutto
con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario>.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc, nonché l'infondatezza nel merito del gravame, riproponendo le questioni rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, ossia l'eccepito superamento del tetto di spesa per l'anno in esame.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
4 modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
frazionamento abusivo del credito. CP_4
Rispetto all'accertato riconoscimento di un evidente abuso dello strumento giuridico del frazionamento del credito in plurime domande giudiziali per un credito unitario, la Corte adita ritiene il motivo di appello fondato, sia pure limitatamente agli affetti del frazionamento.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle
5 domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
6 unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre
7 domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che la società appellata ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto (relativo al saldo delle prestazioni erogate nel mese di novembre 2014), gli ulteriori provvedimenti monitori relativi ai saldi di altre mensilità del 2014 (cfr. D.I. n. 1228\16 e n. 1733\16), alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo, in quanto alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati (seppur scaduti) non potevano essere azionati separatamente, bensì unitariamente.
E' evidente, quindi, che la società appellante ha frazionato le pretese creditorie vantate nei confronti dell' per prestazioni erogate in diverse mensilità, attraverso distinte domande CP_3
giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova, né ancor prima allegato dall'appellante, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione alle pretese CP_3
creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte avalla le coordinate ermeneutiche già tracciate in precedenza, pur differenziando le conseguenze in presenza di un accertato illegittimo frazionamento, in quanto stabilisce che “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti
di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure
fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in
un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
8 separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente
frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua
riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla
pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di
liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo
frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e
probità processuale” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7299/2025 del 19/03/2025).
Nel caso che qui ci occupa, pur non avendo contezza del passaggio in giudicato dei richiamati decreti ingiuntivi per le mensilità frazionate relative al 2014, risulta palese l'impossibilità per la i azionare nuovamente ed unitariamente tutto il saldo 2014. Pertanto, in omaggio Parte_1
ai principi delineati dalla Suprema Corte, pur rilevando l'abusivo frazionamento, la conseguenza non poteva essere la declaratoria di improponibilità, come statuito dal primo giudice, bensì la decisione nel merito con condanna alle spese dell'intero giudizio illegittimamente “duplicato”.
C- Credito azionato ed eccepito superamento del tetto di spesa.
Passando, quindi, alla valutazione nel merito della domanda formulata in primo grado dalla ossia alla richiesta di pagamento della somma di € 6.090,78, oltre interessi moratori, Parte_1
a titolo di saldo pari al 10% di un dodicesimo (1\12) per le prestazioni sanitarie relative alla mensilità di novembre 2014, rileva la Corte che l' riproponeva l'eccezione, già CP_3
formulata nell'atto di opposizione, di superamento del tetto di spesa stabilito per la macroarea di specialistica ambulatoriale a giustificazione del mancato pagamento della fattura azionata in monitorio: la Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014 era pari ad € 59.686,89,
9 determinata in ragione di un'incidenza del 43,85% su un fatturato netto di € 735.357,62, come comunicato con note prot. N. 811\2015 del 26\11\2015, con conseguente onere della Pt_1
[... di emettere la relativa nota di credito.
In ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità
Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono CP_5
tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del
Cont contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento:
una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi,
o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa,
elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo
Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle
Cont prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro da parte dei Centri che
Cont operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni da
Cont parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti
Cont consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del
10 Cont singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui
Cont opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un.,
02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio
11 delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16). Sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura
Cont privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Inoltre, nel contratto stipulato tra la l' Pt_1 CP_3
per l'anno 2014 era espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4).
Poi, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Cont nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_2
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento,
12 per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto
Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, deve ritenersi che l' appellata abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, mediante la produzione in giudizio della nota a consuntivo n. 811\2015 del 26\11\2015, comunicata in ossequio alla disciplina negoziale (art.
5.3 sopra citato), nella quale si dava atto dei risultati dal Tavolo
Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014, pari ad € 59.686,89,
determinata in ragione di un'incidenza del 43,85% su un fatturato netto di € 735.357,62, con conseguente onere della di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna Parte_1
contezza.
Pertanto, il credito azionato con monitorio non può essere remunerato.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato, sia pure con la diversa motivazione sopra esposta.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico della Parte_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3
[...]
[...] nei confronti dell' , ogni diversa
[...] Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA la società appellante, Parte_1
al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_1
, delle spese di lite del giudizio dell'appello, che liquida in € 3.300,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 974\2023 RG, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
, alla via A. Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv. Carolina Labano, che lo rappresenta e Pt_1
difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 Persona_1
1 rep. 27360 racc. 4281, dagli avv.ti Emma Tortora e Gennaro Galietta, con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC Email_1 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 735\2023 del 17\2\2023, pubblicata in data
20\2\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1683\2016 (reso in data 30\06\2016 e notificato in data 11\07\2016)
il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla
[...]
(di seguito, per brevità, solo Parte_1 Pt_1
[...
, ingiungeva all' (di seguito, per brevità, Controparte_2
solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 6.090,78, oltre interessi CP_3
moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo, pari al 10%, per le prestazioni sanitarie di ossigenoterapia iperbarica relative alle mensilità di novembre 2014, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in CP_3
data 13\9\2016), eccependo: il difetto di legittimazione attiva;
l'illegittimità del frazionamento del credito;
l'infondatezza della pretesa creditoria per il superamento dei tetti di spesa.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta contestando Parte_1
gli assunti avversi, eccependo la nullità del contratto per la vessatorietà delle clausole non
2 liberamente sottoscritte, nonché l'irretroattività della determinazione dei tetti di spesa, negando la sussistenza dell'eccepito frazionamento e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Di seguito, la causa, riservata in decisione all'udienza del 23\11\2021 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 735\2023
emessa in data 17\2\2023 e pubblicata in data 20\2\2023, mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno così provvedeva: 1) accoglie l'opposizione e, revocato il decreto
ingiuntivo opposto n. 1683/2016, dichiara l'improponibilità della domanda monitoria;
2)
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio>.
In particolare, il giudice dell'opposizione, superata la questione della legittimazione attiva,
riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di frazionamento per aver la società opposta richiesto ed ottenuto distinti decreti ingiuntivi per il saldo di più mensilità non pagato dall'opponente, in quanto, trattandosi di un unico rapporto obbligatorio di durata e fondato sullo stesso fatto costitutivo, contratto ad esecuzione periodica, si configurava la violazione dei criteri di correttezza e buona fede per il caso in cui il creditore agiva distintamente per il recupero delle somme di ogni mensilità, tutte già esigibili.
Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di primo grado in merito Parte_1
all'erronea declaratoria di improponibilità per illegittimo frazionamento del credito,
affermando, in prima battura, che il rapporto non poteva considerarsi unico, e, in subordine, che la conseguenza non poteva essere la declaratoria di improponibilità ma solo una “sanzione”
sulle spese processuali, come statuito da copiosa giurisprudenza di legittimità.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa
declaratoria di ammissibilità del presente appello, in riforma della sentenza impugnata,
contrariis reiectis, rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo e condannare
l'appellata al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi del giudizio. Il tutto
con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario>.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc, nonché l'infondatezza nel merito del gravame, riproponendo le questioni rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, ossia l'eccepito superamento del tetto di spesa per l'anno in esame.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
4 modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
frazionamento abusivo del credito. CP_4
Rispetto all'accertato riconoscimento di un evidente abuso dello strumento giuridico del frazionamento del credito in plurime domande giudiziali per un credito unitario, la Corte adita ritiene il motivo di appello fondato, sia pure limitatamente agli affetti del frazionamento.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle
5 domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
6 unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre
7 domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che la società appellata ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto (relativo al saldo delle prestazioni erogate nel mese di novembre 2014), gli ulteriori provvedimenti monitori relativi ai saldi di altre mensilità del 2014 (cfr. D.I. n. 1228\16 e n. 1733\16), alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo, in quanto alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati (seppur scaduti) non potevano essere azionati separatamente, bensì unitariamente.
E' evidente, quindi, che la società appellante ha frazionato le pretese creditorie vantate nei confronti dell' per prestazioni erogate in diverse mensilità, attraverso distinte domande CP_3
giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova, né ancor prima allegato dall'appellante, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione alle pretese CP_3
creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte avalla le coordinate ermeneutiche già tracciate in precedenza, pur differenziando le conseguenze in presenza di un accertato illegittimo frazionamento, in quanto stabilisce che “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti
di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure
fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in
un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
8 separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente
frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua
riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla
pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di
liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo
frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e
probità processuale” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7299/2025 del 19/03/2025).
Nel caso che qui ci occupa, pur non avendo contezza del passaggio in giudicato dei richiamati decreti ingiuntivi per le mensilità frazionate relative al 2014, risulta palese l'impossibilità per la i azionare nuovamente ed unitariamente tutto il saldo 2014. Pertanto, in omaggio Parte_1
ai principi delineati dalla Suprema Corte, pur rilevando l'abusivo frazionamento, la conseguenza non poteva essere la declaratoria di improponibilità, come statuito dal primo giudice, bensì la decisione nel merito con condanna alle spese dell'intero giudizio illegittimamente “duplicato”.
C- Credito azionato ed eccepito superamento del tetto di spesa.
Passando, quindi, alla valutazione nel merito della domanda formulata in primo grado dalla ossia alla richiesta di pagamento della somma di € 6.090,78, oltre interessi moratori, Parte_1
a titolo di saldo pari al 10% di un dodicesimo (1\12) per le prestazioni sanitarie relative alla mensilità di novembre 2014, rileva la Corte che l' riproponeva l'eccezione, già CP_3
formulata nell'atto di opposizione, di superamento del tetto di spesa stabilito per la macroarea di specialistica ambulatoriale a giustificazione del mancato pagamento della fattura azionata in monitorio: la Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014 era pari ad € 59.686,89,
9 determinata in ragione di un'incidenza del 43,85% su un fatturato netto di € 735.357,62, come comunicato con note prot. N. 811\2015 del 26\11\2015, con conseguente onere della Pt_1
[... di emettere la relativa nota di credito.
In ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità
Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono CP_5
tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del
Cont contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento:
una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi,
o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa,
elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo
Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle
Cont prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro da parte dei Centri che
Cont operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni da
Cont parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti
Cont consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del
10 Cont singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui
Cont opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un.,
02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio
11 delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16). Sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura
Cont privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Inoltre, nel contratto stipulato tra la l' Pt_1 CP_3
per l'anno 2014 era espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4).
Poi, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Cont nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_2
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento,
12 per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto
Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, deve ritenersi che l' appellata abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, mediante la produzione in giudizio della nota a consuntivo n. 811\2015 del 26\11\2015, comunicata in ossequio alla disciplina negoziale (art.
5.3 sopra citato), nella quale si dava atto dei risultati dal Tavolo
Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014, pari ad € 59.686,89,
determinata in ragione di un'incidenza del 43,85% su un fatturato netto di € 735.357,62, con conseguente onere della di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna Parte_1
contezza.
Pertanto, il credito azionato con monitorio non può essere remunerato.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato, sia pure con la diversa motivazione sopra esposta.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico della Parte_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3
[...]
[...] nei confronti dell' , ogni diversa
[...] Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA la società appellante, Parte_1
al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_1
, delle spese di lite del giudizio dell'appello, che liquida in € 3.300,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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