TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3314/2022 R.G.A.C.C. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Guantario Antonio e dall'avv. Balzanelli Giulio, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTRICE-
contro
C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Chiumarulo Maria Grazia e dall'avv. Farnelli Rossella, giusta procura ricevuta con atto notarile rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-CONVENUTA-
OGGETTO: Somministrazione
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi codesto Tribunale agendo per l'accertamento negativo del Controparte_1
credito relativo alla fattura n. 22001647471 del 19.5.2022, dell'importo di euro 6.248,00, emessa dalla convenuta per fornitura di acqua per uso domestico, in virtù di contratto di somministrazione idrica integrata n. 3000165377 intercorso tra le parti.
A fondamento dalla propria domanda, l'attrice ha dedotto, in estrema sintesi: i) di essere titolare di contratto n. 3000165377 avente ad oggetto la fornitura di acqua per l'immobile sito in
Bisceglie, in cui risiede unitamente al marito e al figlio e di cui è detentrice a titolo di comodato gratuito;
ii) che i pagamenti delle relative forniture erano soliti avvenire mediante 2-3 fatturazioni annue, per importi variabili da euro 60,00 ad euro 130,00 ma che, a maggio 2022, aveva ricevuto dalla società convenuta una fattura “a conguaglio” dell'importo di euro 6.248,00, per servizi offerti e relativi al periodo 26.10.2029 – 31.12.2019; iii) che in relazione a tali crediti doveva ritenersi intervenuta la prescrizione biennale – ai sensi dell'art. 1, co.
4.10 della L. 205/2017, confermata dalla delibera AREA n. 547/2019 – e che, in ogni caso, i corrispettivi addebitati erano da reputarsi erronei, stante la sproporzione dei consumi accertati rispetto ad un'utenza domestica di un nucleo familiare composto da due adulti e un bambino, verosimilmente dovuti a malfunzionamenti del contatore, con relativo onere della prova a carico del Gestore;
iv) che la convenuta non aveva provveduto alla lettura del contatore, da effettuarsi almeno due volte l'anno ai sensi della Carta del
Servizio Idrico integrato AQP S.p.A.
Ha concluso, dunque, sei seguenti termini: “1) preliminarmente: accertare e dichiarare prescritto il credito (seppur contestato) relativo al periodo di fatturazione 26/10/2019 – 19-05-
2020; 2) nel merito: accertare e dichiarare la non congruità dei consumi pretesi con quelli effettivi
e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma richiesta con fattura del 19/05/2022 e accertare che sono dovute le somme conformi ai consumi abituali secondo l'id quod plerumque accidit di un coppia con bambino, da quantificarsi secondo giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa del 5.12.2022, si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda e concludendo nei seguenti termini: “1.
Accertare e dichiarare che AQP ha già riconosciuto con l'emissione della fattura a credito n.
122003138433 del 20/09/22 di € 1348,14 la prescrizione degli addebiti relativi al periodo dal
26/10/19 al 19/05/20 portati dalla fattura n. 122001647471 e che, pertanto, null'altro è dovuto a tale titolo;
2. Ritenere legittima la richiesta di pagamento formulata dalla fattura n.
122001647471 del 19/05/2000 di € 6.960,81 e, quindi dovuta la minor somma di € 4.899,86 al netto dell'importo di € 1.348,14 già riconosciuto a titolo di prescrizione, per tutte le motivazioni dedotte in fatto e diritto;
3. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 17.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previsa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 17.02.2025 la parte attrice ha formulato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. ------------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo sia sufficiente osservare che nella comparsa conclusionale e nella nota integrativa del 17.02.2025, la parte attrice ha dato atto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti (documentando l'accettazione della convenuta, la quale non ha poi provveduto a depositare gli scritti conclusivi), in forza del quale, per quanto rileva in questa sede, è stata Parte_1 ammessa alla “rateizzazione dell'intero debito in concomitanza al pagamento dell'acconto di
€1.636,82”, con previsione di una “compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”. La stessa attrice ha dunque richiesto la cessazione della materia del contendere.
L'accordo delle parti in tal senso rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia definitoria del merito della lite e la sussistenza di eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenendo conto delle richieste in tal senso articolate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3314/2022, così provvede:
1- dichiara cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in parte motiva;
2- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 13/03/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3314/2022 R.G.A.C.C. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Guantario Antonio e dall'avv. Balzanelli Giulio, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTRICE-
contro
C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Chiumarulo Maria Grazia e dall'avv. Farnelli Rossella, giusta procura ricevuta con atto notarile rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-CONVENUTA-
OGGETTO: Somministrazione
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi codesto Tribunale agendo per l'accertamento negativo del Controparte_1
credito relativo alla fattura n. 22001647471 del 19.5.2022, dell'importo di euro 6.248,00, emessa dalla convenuta per fornitura di acqua per uso domestico, in virtù di contratto di somministrazione idrica integrata n. 3000165377 intercorso tra le parti.
A fondamento dalla propria domanda, l'attrice ha dedotto, in estrema sintesi: i) di essere titolare di contratto n. 3000165377 avente ad oggetto la fornitura di acqua per l'immobile sito in
Bisceglie, in cui risiede unitamente al marito e al figlio e di cui è detentrice a titolo di comodato gratuito;
ii) che i pagamenti delle relative forniture erano soliti avvenire mediante 2-3 fatturazioni annue, per importi variabili da euro 60,00 ad euro 130,00 ma che, a maggio 2022, aveva ricevuto dalla società convenuta una fattura “a conguaglio” dell'importo di euro 6.248,00, per servizi offerti e relativi al periodo 26.10.2029 – 31.12.2019; iii) che in relazione a tali crediti doveva ritenersi intervenuta la prescrizione biennale – ai sensi dell'art. 1, co.
4.10 della L. 205/2017, confermata dalla delibera AREA n. 547/2019 – e che, in ogni caso, i corrispettivi addebitati erano da reputarsi erronei, stante la sproporzione dei consumi accertati rispetto ad un'utenza domestica di un nucleo familiare composto da due adulti e un bambino, verosimilmente dovuti a malfunzionamenti del contatore, con relativo onere della prova a carico del Gestore;
iv) che la convenuta non aveva provveduto alla lettura del contatore, da effettuarsi almeno due volte l'anno ai sensi della Carta del
Servizio Idrico integrato AQP S.p.A.
Ha concluso, dunque, sei seguenti termini: “1) preliminarmente: accertare e dichiarare prescritto il credito (seppur contestato) relativo al periodo di fatturazione 26/10/2019 – 19-05-
2020; 2) nel merito: accertare e dichiarare la non congruità dei consumi pretesi con quelli effettivi
e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma richiesta con fattura del 19/05/2022 e accertare che sono dovute le somme conformi ai consumi abituali secondo l'id quod plerumque accidit di un coppia con bambino, da quantificarsi secondo giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa del 5.12.2022, si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda e concludendo nei seguenti termini: “1.
Accertare e dichiarare che AQP ha già riconosciuto con l'emissione della fattura a credito n.
122003138433 del 20/09/22 di € 1348,14 la prescrizione degli addebiti relativi al periodo dal
26/10/19 al 19/05/20 portati dalla fattura n. 122001647471 e che, pertanto, null'altro è dovuto a tale titolo;
2. Ritenere legittima la richiesta di pagamento formulata dalla fattura n.
122001647471 del 19/05/2000 di € 6.960,81 e, quindi dovuta la minor somma di € 4.899,86 al netto dell'importo di € 1.348,14 già riconosciuto a titolo di prescrizione, per tutte le motivazioni dedotte in fatto e diritto;
3. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 17.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previsa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 17.02.2025 la parte attrice ha formulato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. ------------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo sia sufficiente osservare che nella comparsa conclusionale e nella nota integrativa del 17.02.2025, la parte attrice ha dato atto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti (documentando l'accettazione della convenuta, la quale non ha poi provveduto a depositare gli scritti conclusivi), in forza del quale, per quanto rileva in questa sede, è stata Parte_1 ammessa alla “rateizzazione dell'intero debito in concomitanza al pagamento dell'acconto di
€1.636,82”, con previsione di una “compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”. La stessa attrice ha dunque richiesto la cessazione della materia del contendere.
L'accordo delle parti in tal senso rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia definitoria del merito della lite e la sussistenza di eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenendo conto delle richieste in tal senso articolate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3314/2022, così provvede:
1- dichiara cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in parte motiva;
2- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 13/03/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto