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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 313/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
ONro
(C.F. ), in persona del ONroparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa elettivamente CP_2
domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Bonanno del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 11 Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter Part c.p.c. pubblicata il 23 gennaio 2023 e comunicata al difensore di in pari data 23 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Vercelli nel giudizio avanti al Tribunale di Vercelli RG 267/22 instaurato da
– nuova denominazione di – nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ONroparte_1
in via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 ONroparte_1
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 112.729,75 azionata con l'atto di citazione ON introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' portata dalle 27 fatture indicate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub doc. 1, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di
€ 112.729,75 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 1.080 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 27 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 9.727,97 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le
“Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A -5B.
Precisamente:
Part
− € 7.617,14 portati dalle 4 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4A e sono state prodotte sub doc. 3A;
Part
− € 406,11 portati dalla Nota Debito emessa da che aveva acquistato i relativi interessi di mora da
ZE (Nota Debito preceduta da “PF”), riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 4B e prodotta sub doc. 3A;
pagina 2 di 11 Part
− € 2.110,83 portati dalle 2 Note Debito emesse da che le aveva cedute a riepilogate CP_3 nell'elenco prodotto sub doc. 4B e prodotta sub doc. 3B;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
condannare al relativo pagamento in favore di ONroparte_1 Parte_1
in via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare ONroparte_1 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di ONroparte_1 Parte_1 interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, in ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo d'appello riguardante la condanna dell'attrice alle spese di lite di primo grado nonché l'inammissibilità o la nullità della domanda subordinata;
nel merito respingere l'appello e confermare, comunque, l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e le successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione già evocava in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
davanti al Tribunale di Vercelli, deducendo di essere titolare di numerosi crediti in virtù di contratti
[...]
di cessione pro-soluto con vari cedenti, che avevano emesso fatture per corrispettivi di prestazioni di servizi e forniture nei confronti della , rimasta inadempiente, chiedendo che la stessa venisse CP_1
condannata al pagamento di:
-€ 112.729,75 per sorte capitale come da fatture non pagate di cui all'elenco prodotto come doc. 2;
pagina 3 di 11 -gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati ai sensi degli artt. 2 e 5
D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
-€ 1.080,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
-€ 9.727,97 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al primo punto, fatturati mediante Note di
Debito prodotte come docc. 3A e 3B; oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora.
La , costituendosi, chiedeva di rigettare tutte le domande, eccependo che: CP_1
-l'attrice non aveva prodotto le fatture di cui chiedeva il pagamento, limitandosi a depositare un mero
ON elenco;
nulla era comunque dovuto perché la aveva pagato le fatture che aveva ricevuto, per l'importo intero o per quello dovuto a seguito di note di credito successivamente emesse;
non aveva mai ricevuto la fattura di e la fattura di Baxter 21067791 del 25.7.2021 indicava ONroparte_4
erroneamente il prezzo, come provato dai documenti prodotti, ed era stata pagata nel minore importo dovuto con richiesta di emissione di nota di credito;
-conseguentemente anche la domanda sugli interessi moratori era infondata;
la stessa era inoltre totalmente sfornita di prova, non avendo l'attrice prodotto fatture, contratti e capitolati da cui sarebbe nata la pretesa, documenti indispensabili per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la decorrenza degli interessi e il tasso applicato;
alla fattispecie doveva applicarsi il codice dei contratti pubblici;
era infondata altresì la domanda su interessi anatocistici e la pretesa ex art. 6 comma 2 D.
Lgs. 231/2002;
-la domanda per interessi moratori su diverse fatture era parimenti contestata nell'an e nel quantum, essendo stati prodotti solo elenchi e documenti di formazione unilaterale, in mancanza di contratti,
ON capitolati, fatture, cessione del credito e relativa notifica alla ai sensi del codice dei contratti pubblici.
Il Tribunale di Vercelli (dopo aver disposto ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c. di procedersi nelle forme del rito sommario di cognizione), con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.1.2023, rep. n.115/2023 del
Part Part 23.1.2023, riteneva infondata la domanda di rilevando che: con la memoria 8.12.2022 rinunciava a chiedere il pagamento del credito per sorte capitale perché “la sorte capitale risulta azzerata, come da prospetto che ora si produce sub doc. 9”; la domanda di parte attrice riguardava pagina 4 di 11 Part pertanto solo le somme dovute a titolo di interessi;
non aveva tuttavia dimostrato quale sarebbe stato il fondamento delle pretese a titolo di interessi, una volta che la sorte capitale era stata azzerata;
con la memoria 8.12.2022 produceva un'amplissima quantità documenti di cui ometteva l'illustrazione, fatto che impediva al Giudice la valutazione circa la loro conferenza con le domande oggetto di causa;
un tale modo di produrre i documenti, che la parte non spiegava minimamente cosa e in che modo sarebbero serviti a provare le proprie domande, violava il generalissimo principio processuale dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, che si traduceva nel dovere per la parte che produceva un documento (specie se molteplici, come in questo caso) di illustrare in che modo ciascuno Part di essi dimostrava la fondatezza di quanto richiesto;
quello che incomprensibilmente non motivava era perché, avendo rinunciato alla domanda per sorte capitale, persistessero le domande sugli interessi;
inoltre le Note di Debito e i relativi elenchi non provavano il titolo originario attestante la sorte capitale sulla quale sarebbero maturati gli interessi e a decorrere da quando;
la domanda era
Part quindi infondata;
doveva essere condannata in favore di controparte, oltre al rimborso delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo agito e proseguito la lite con mala fede, come emerso dal rifiuto della proposta conciliativa del Giudice senza addurre una giustificazione, dalla rinuncia nella difesa successiva all'intera somma portata per sorte capitale, dalla richiesta nel foglio di p.c. di rinvio per ragioni incomprensibili;
il risarcimento dovuto alla , costretta a subire un giudizio inutile e CP_1 implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa, era equitativamente determinato in misura pari al doppio dell'importo liquidato a titolo di compensi.
Rigettava quindi la domanda di condannava la stessa a rimborsare alla le Parte_1 CP_1
spese di lite (liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge), e a pagarle ex art. 96 c.p.c. la somma di € 5.810,00; disponeva che, stante la temerarietà della lite e ai sensi dell'art. 49 D.M. 55/2014, il compenso dovuto da agli Avv.ti Paolo Bonalume, Parte_1
Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona, Michele Del Bene, fosse ridotto del 75% rispetto a quanto altrimenti spettante.
Con atto di citazione in appello impugnava l'ordinanza del Tribunale, chiedendone la Parte_1
riforma e formulando le conclusioni sopra riportate.
La , costituendosi, eccepiva l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, CP_1
chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in quattro motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo – “Nullità-erroneità della ordinanza per avere il Tribunale rigettato la domanda di Part volta al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.
pagina 5 di 11 ON n.231/02 correlate alla sorte capitale tardivamente pagata dall' – l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui rigetta la domanda di pagamento degli interessi di mora (oltre agli interessi anatocistici e alle somme ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002) correlati alla sorte capitale tardivamente
ON pagata dalla per l'asserita assenza di allegazione e documentazione;
deduce che l'ordinanza è nulla ed errata avendo il Tribunale omesso di considerare che: i documenti prodotti sono stati depositati in modo intellegibile poiché è stato prodotto l'elenco dei crediti con l'indicazione delle società che hanno effettuato forniture/prestazioni, il numero della fattura, l'importo e la scadenza;
gli atti di cessione sono stati prodotti ai docc. 6 e 12 mediante cartelle zippate con sottocartelle nominate con il nome della società cedente;
fatture, contratti, documenti comprovanti l'erogazione delle forniture sono stati prodotti sub doc. 11; per ogni fornitore cedente vi è stato un deposito separato sia degli atti di cessione sia dei documenti probatori dei crediti;
in ogni caso, il creditore ha l'onere esclusivamente di allegare la fonte del credito e l'inadempimento del debitore, spettando al debitore provare l'avvenuta estinzione del credito;
nel caso di specie emerge che il pagamento delle fatture è avvenuto in ritardo.
ON L'ordinanza deve essere quindi riformata con condanna della al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale di € 112.729,75, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e all'importo di € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale e dalla parte appellata, nel giudizio di primo Pt_1
grado non ha allegato e motivato perché, avendo rinunciato alla domanda per sorte capitale ed essendo pacifico che non vi era alcun credito a tale titolo, ha chiesto il pagamento degli interessi moratori (che presuppongono l'esistenza del credito per sorte capitale e un ritardo nel pagamento di quanto dovuto).
Dopo un atto introduttivo in cui ha chiesto il pagamento di € 112.729,75 per fatture non pagate oltre al Part pagamento degli interessi, con la memoria 8.12.2022 ha dato atto che “la sorte capitale risulta azzerata”; non ha spiegato perché ha ritenuto azzerata la sorte capitale e ha prodotto lo stesso prospetto allegato all'atto introduttivo, con l'indicazione delle fatture, delle scadenze e dei relativi importi, che sono stati semplicemente azzerati senza ulteriore giustificazione.
Occorre rilevare che la , costituendosi, aveva puntualmente eccepito (alle pagine da 3 a 6 della CP_1
comparsa di costituzione) che nulla era dovuto, perché le fatture ricevute non erano insolute ma erano invece già state pagate, o interamente o in importo minore in quanto erano state emesse successive note di credito, o non erano state pagate perché non dovute come da note di credito, o in quanto l'importo indicato era errato, o ancora perché le fatture non erano state ricevute;
fornendo documentazione a supporto delle specifiche allegazioni.
pagina 6 di 11 Part ON Nel motivo in esame l'appellante afferma che “in corso di causa ha dedotto che l' ha proceduto al pagamento della sorte capitale”; l'affermazione è generica e se la si intende nel senso che sia stato dedotto (in primo grado) che i pagamenti per sorte capitale erano avvenuti solo nel corso del giudizio, è infondata.
Nel motivo l'appellante afferma altresì che il pagamento delle fatture è avvenuto tardivamente rispetto alle date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture.
La deduzione è generica perché, a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali della
ON (di pagamenti già avvenuti, di pagamenti inferiori o non dovuti per note di credito successive emesse a suo favore, di mancata ricezione delle fatture), non svolge alcuna specifica contestazione, afferma un generico e indifferenziato ritardo nel pagamento di tutte le fatture, senza fornire elementi concreti con riferimento al credito preteso per interessi per ciascuna fattura.
L'allegazione, contestata da parte appellata, è altresì infondata perché non provata. ha introdotto il giudizio di primo grado producendo esclusivamente un elenco di fatture (con Pt_1
importi e date di scadenza) di provenienza unilaterale, privo di qualsivoglia valore probatorio, come
ON rilevato dalla
Non sono stati prodotti i contratti e le fatture, necessari per determinare l'entità della sorte capitale, le scadenze di pagamento, le date di decorrenza degli interessi e il relativo tasso.
Part La produzione documentale effettuata con la memoria 8.12.2022 è inammissibile, in quanto ha prodotto numerosissimi documenti senza in alcun modo illustrare la rilevanza di ciascuno di essi con riferimento alla prova dei fatti costitutivi delle domande, così impedendo al Giudice di valutarne la pertinenza e alla controparte di esercitare il suo diritto di difesa. Come correttamente rilevato dal
Tribunale “Con la memoria 8.12.2022, poi, a sostegno delle domande di pagamento Parte_1 degli interessi, ha prodotto un'amplissima quantità documenti di cui ha omesso l'illustrazione, fatto che impedisce al Giudice la valutazione circa la loro conferenza con le domande per le quali è ora giudizio.
Un tale modo di produrre i documenti, che la parte non spiega minimamente cosa e in che modo servirebbero a provare le proprie domande, viola il generalissimo principio processuale dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, che si traduce nel dovere per la parte che produce un documento (specie se molteplici, come in questo caso) di illustrare in che modo ciascuno di essi dimostri la fondatezza di quanto richiesto”.
Il motivo di appello non contesta il principio espresso dal Tribunale (ma la sua applicazione al caso di specie).
pagina 7 di 11 L'allegazione secondo cui i documenti sono stati depositati in modo intellegibile è generica e infondata;
Part anche in appello non specifica l'efficacia probatoria di ciascuno dei moltissimi documenti prodotti, con riferimento a ciascuna fattura e a ciascun argomento oggetto di causa.
Risulta pertanto superfluo esaminare le ulteriori eccezioni svolte dalla parte appellata, essendo il motivo di appello manifestamente infondato per le ragioni esposte.
Il secondo e il terzo motivo di gravame vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con il secondo motivo - “Sui crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito: complessivi € 9.727,97” – l'appellante censura l'ordinanza per avere rigettato la domanda di pagamento di € 9.727,97 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
deduce che: tali interessi di mora sono stati fatturati mediante le Note Debito Interessi prodotte e riepilogate negli elenchi prodotti, come da docc. 3, 4, 5; ad ogni Nota Debito è allegato un dettaglio di calcolo che indica le fatture il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora e la data di fine calcolo, il totale dei giorni di ritardo e il tasso di interesse di mora;
le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora fatturati con le Note Debito sono state prodotte sub doc. 14 e gli atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati alla controparte sono prodotti sub docc. 9 e 15.
Con il terzo motivo – “Nullità-erroneità della ordinanza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio” – l'appellante afferma che: il
Tribunale ha errato nel rigettare la domanda di interessi di cui alle Note di Debito sul rilievo dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati in giudizio;
ha infatti omesso di considerare che il dettaglio allegato a ciascuna Nota
Debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi per il cui pagamento
Part ON ha emesso le Note Debito, che la non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine agli Part elementi di calcolo posti da a fondamento del conteggio degli interessi di cui alle Note Debito e che è onere di controparte contestare in modo analitico, fornendone la prova, tutte le ragioni per le quali i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi siano eventualmente errati;
nel caso di specie questo non è avvenuto;
l'assenza di specifiche contestazioni implica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Part che i dati di calcolo utilizzati da costituiscano fatti pacifici. L'ordinanza deve essere pertanto
ON riformata con condanna della al pagamento dell'importo di cui alle Note Debito, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora.
pagina 8 di 11 I motivi sono manifestamente infondati. Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle oggetto della originaria domanda sulla sorte capitale, sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale.
Le note di debito nonché i relativi prospetti allegati, ancora richiamati in appello, sono privi di Part qualsivoglia efficacia probatoria siccome predisposti dalla stessa come rilevato dall'appellata e dal Tribunale.
ON La ha specificamente contestato, fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la carenza di prova nell'an e nel quantum della pretesa;
ha contestato di essere debitrice per le ragioni Part addotte da la decorrenza degli interessi dalla stessa indicata, il tasso richiesto, l'importo quantificato;
ha eccepito la mancata produzione di documenti - quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture - necessari per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali;
nonché la mancata produzione delle cessioni dei crediti.
Non vi è stata alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro, a fronte della ON mancata produzione di documentazione necessaria, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c.. Part In ordine alla inammissibile produzione documentale effettuata da con la memoria 8.12.2022 si richiamano le considerazioni sopra espresse con riferimento al primo motivo di appello.
ON Si rileva comunque che non sono stati prodotti i contratti stipulati dai fornitori cedenti con la e che non è quindi stata fornita la prova dell'esistenza del credito per la sorte capitale (che si assume pagato tardivamente), delle date in cui il pagamento doveva avvenire secondo le pattuizioni contrattuali e il tasso di interesse applicabile al ritardo;
né sono state provate le date in cui i pagamenti sarebbero avvenuti.
Part Con il quarto motivo – relativo alla “condanna di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi di gravame, la sentenza deve
Part essere riformata anche nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
pagina 9 di 11 L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati o inammissibili, ON costringendo l'ente pubblico a subire un giudizio inutile, implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a € 3.966,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso l'ordinanza ex Parte_1 Parte_2
art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Vercelli, emessa il 21.1.2023, rep. n.115/2023 del 23.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 3.966,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c..
pagina 10 di 11 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 313/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
ONro
(C.F. ), in persona del ONroparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa elettivamente CP_2
domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Bonanno del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 11 Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter Part c.p.c. pubblicata il 23 gennaio 2023 e comunicata al difensore di in pari data 23 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Vercelli nel giudizio avanti al Tribunale di Vercelli RG 267/22 instaurato da
– nuova denominazione di – nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ONroparte_1
in via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 ONroparte_1
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 112.729,75 azionata con l'atto di citazione ON introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' portata dalle 27 fatture indicate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub doc. 1, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di
€ 112.729,75 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 1.080 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 27 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 9.727,97 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le
“Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A -5B.
Precisamente:
Part
− € 7.617,14 portati dalle 4 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4A e sono state prodotte sub doc. 3A;
Part
− € 406,11 portati dalla Nota Debito emessa da che aveva acquistato i relativi interessi di mora da
ZE (Nota Debito preceduta da “PF”), riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 4B e prodotta sub doc. 3A;
pagina 2 di 11 Part
− € 2.110,83 portati dalle 2 Note Debito emesse da che le aveva cedute a riepilogate CP_3 nell'elenco prodotto sub doc. 4B e prodotta sub doc. 3B;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
condannare al relativo pagamento in favore di ONroparte_1 Parte_1
in via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare ONroparte_1 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di ONroparte_1 Parte_1 interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, in ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo d'appello riguardante la condanna dell'attrice alle spese di lite di primo grado nonché l'inammissibilità o la nullità della domanda subordinata;
nel merito respingere l'appello e confermare, comunque, l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e le successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione già evocava in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
davanti al Tribunale di Vercelli, deducendo di essere titolare di numerosi crediti in virtù di contratti
[...]
di cessione pro-soluto con vari cedenti, che avevano emesso fatture per corrispettivi di prestazioni di servizi e forniture nei confronti della , rimasta inadempiente, chiedendo che la stessa venisse CP_1
condannata al pagamento di:
-€ 112.729,75 per sorte capitale come da fatture non pagate di cui all'elenco prodotto come doc. 2;
pagina 3 di 11 -gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati ai sensi degli artt. 2 e 5
D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
-€ 1.080,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
-€ 9.727,97 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al primo punto, fatturati mediante Note di
Debito prodotte come docc. 3A e 3B; oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora.
La , costituendosi, chiedeva di rigettare tutte le domande, eccependo che: CP_1
-l'attrice non aveva prodotto le fatture di cui chiedeva il pagamento, limitandosi a depositare un mero
ON elenco;
nulla era comunque dovuto perché la aveva pagato le fatture che aveva ricevuto, per l'importo intero o per quello dovuto a seguito di note di credito successivamente emesse;
non aveva mai ricevuto la fattura di e la fattura di Baxter 21067791 del 25.7.2021 indicava ONroparte_4
erroneamente il prezzo, come provato dai documenti prodotti, ed era stata pagata nel minore importo dovuto con richiesta di emissione di nota di credito;
-conseguentemente anche la domanda sugli interessi moratori era infondata;
la stessa era inoltre totalmente sfornita di prova, non avendo l'attrice prodotto fatture, contratti e capitolati da cui sarebbe nata la pretesa, documenti indispensabili per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la decorrenza degli interessi e il tasso applicato;
alla fattispecie doveva applicarsi il codice dei contratti pubblici;
era infondata altresì la domanda su interessi anatocistici e la pretesa ex art. 6 comma 2 D.
Lgs. 231/2002;
-la domanda per interessi moratori su diverse fatture era parimenti contestata nell'an e nel quantum, essendo stati prodotti solo elenchi e documenti di formazione unilaterale, in mancanza di contratti,
ON capitolati, fatture, cessione del credito e relativa notifica alla ai sensi del codice dei contratti pubblici.
Il Tribunale di Vercelli (dopo aver disposto ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c. di procedersi nelle forme del rito sommario di cognizione), con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.1.2023, rep. n.115/2023 del
Part Part 23.1.2023, riteneva infondata la domanda di rilevando che: con la memoria 8.12.2022 rinunciava a chiedere il pagamento del credito per sorte capitale perché “la sorte capitale risulta azzerata, come da prospetto che ora si produce sub doc. 9”; la domanda di parte attrice riguardava pagina 4 di 11 Part pertanto solo le somme dovute a titolo di interessi;
non aveva tuttavia dimostrato quale sarebbe stato il fondamento delle pretese a titolo di interessi, una volta che la sorte capitale era stata azzerata;
con la memoria 8.12.2022 produceva un'amplissima quantità documenti di cui ometteva l'illustrazione, fatto che impediva al Giudice la valutazione circa la loro conferenza con le domande oggetto di causa;
un tale modo di produrre i documenti, che la parte non spiegava minimamente cosa e in che modo sarebbero serviti a provare le proprie domande, violava il generalissimo principio processuale dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, che si traduceva nel dovere per la parte che produceva un documento (specie se molteplici, come in questo caso) di illustrare in che modo ciascuno Part di essi dimostrava la fondatezza di quanto richiesto;
quello che incomprensibilmente non motivava era perché, avendo rinunciato alla domanda per sorte capitale, persistessero le domande sugli interessi;
inoltre le Note di Debito e i relativi elenchi non provavano il titolo originario attestante la sorte capitale sulla quale sarebbero maturati gli interessi e a decorrere da quando;
la domanda era
Part quindi infondata;
doveva essere condannata in favore di controparte, oltre al rimborso delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo agito e proseguito la lite con mala fede, come emerso dal rifiuto della proposta conciliativa del Giudice senza addurre una giustificazione, dalla rinuncia nella difesa successiva all'intera somma portata per sorte capitale, dalla richiesta nel foglio di p.c. di rinvio per ragioni incomprensibili;
il risarcimento dovuto alla , costretta a subire un giudizio inutile e CP_1 implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa, era equitativamente determinato in misura pari al doppio dell'importo liquidato a titolo di compensi.
Rigettava quindi la domanda di condannava la stessa a rimborsare alla le Parte_1 CP_1
spese di lite (liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge), e a pagarle ex art. 96 c.p.c. la somma di € 5.810,00; disponeva che, stante la temerarietà della lite e ai sensi dell'art. 49 D.M. 55/2014, il compenso dovuto da agli Avv.ti Paolo Bonalume, Parte_1
Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona, Michele Del Bene, fosse ridotto del 75% rispetto a quanto altrimenti spettante.
Con atto di citazione in appello impugnava l'ordinanza del Tribunale, chiedendone la Parte_1
riforma e formulando le conclusioni sopra riportate.
La , costituendosi, eccepiva l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, CP_1
chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in quattro motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo – “Nullità-erroneità della ordinanza per avere il Tribunale rigettato la domanda di Part volta al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.
pagina 5 di 11 ON n.231/02 correlate alla sorte capitale tardivamente pagata dall' – l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui rigetta la domanda di pagamento degli interessi di mora (oltre agli interessi anatocistici e alle somme ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002) correlati alla sorte capitale tardivamente
ON pagata dalla per l'asserita assenza di allegazione e documentazione;
deduce che l'ordinanza è nulla ed errata avendo il Tribunale omesso di considerare che: i documenti prodotti sono stati depositati in modo intellegibile poiché è stato prodotto l'elenco dei crediti con l'indicazione delle società che hanno effettuato forniture/prestazioni, il numero della fattura, l'importo e la scadenza;
gli atti di cessione sono stati prodotti ai docc. 6 e 12 mediante cartelle zippate con sottocartelle nominate con il nome della società cedente;
fatture, contratti, documenti comprovanti l'erogazione delle forniture sono stati prodotti sub doc. 11; per ogni fornitore cedente vi è stato un deposito separato sia degli atti di cessione sia dei documenti probatori dei crediti;
in ogni caso, il creditore ha l'onere esclusivamente di allegare la fonte del credito e l'inadempimento del debitore, spettando al debitore provare l'avvenuta estinzione del credito;
nel caso di specie emerge che il pagamento delle fatture è avvenuto in ritardo.
ON L'ordinanza deve essere quindi riformata con condanna della al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale di € 112.729,75, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e all'importo di € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale e dalla parte appellata, nel giudizio di primo Pt_1
grado non ha allegato e motivato perché, avendo rinunciato alla domanda per sorte capitale ed essendo pacifico che non vi era alcun credito a tale titolo, ha chiesto il pagamento degli interessi moratori (che presuppongono l'esistenza del credito per sorte capitale e un ritardo nel pagamento di quanto dovuto).
Dopo un atto introduttivo in cui ha chiesto il pagamento di € 112.729,75 per fatture non pagate oltre al Part pagamento degli interessi, con la memoria 8.12.2022 ha dato atto che “la sorte capitale risulta azzerata”; non ha spiegato perché ha ritenuto azzerata la sorte capitale e ha prodotto lo stesso prospetto allegato all'atto introduttivo, con l'indicazione delle fatture, delle scadenze e dei relativi importi, che sono stati semplicemente azzerati senza ulteriore giustificazione.
Occorre rilevare che la , costituendosi, aveva puntualmente eccepito (alle pagine da 3 a 6 della CP_1
comparsa di costituzione) che nulla era dovuto, perché le fatture ricevute non erano insolute ma erano invece già state pagate, o interamente o in importo minore in quanto erano state emesse successive note di credito, o non erano state pagate perché non dovute come da note di credito, o in quanto l'importo indicato era errato, o ancora perché le fatture non erano state ricevute;
fornendo documentazione a supporto delle specifiche allegazioni.
pagina 6 di 11 Part ON Nel motivo in esame l'appellante afferma che “in corso di causa ha dedotto che l' ha proceduto al pagamento della sorte capitale”; l'affermazione è generica e se la si intende nel senso che sia stato dedotto (in primo grado) che i pagamenti per sorte capitale erano avvenuti solo nel corso del giudizio, è infondata.
Nel motivo l'appellante afferma altresì che il pagamento delle fatture è avvenuto tardivamente rispetto alle date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture.
La deduzione è generica perché, a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali della
ON (di pagamenti già avvenuti, di pagamenti inferiori o non dovuti per note di credito successive emesse a suo favore, di mancata ricezione delle fatture), non svolge alcuna specifica contestazione, afferma un generico e indifferenziato ritardo nel pagamento di tutte le fatture, senza fornire elementi concreti con riferimento al credito preteso per interessi per ciascuna fattura.
L'allegazione, contestata da parte appellata, è altresì infondata perché non provata. ha introdotto il giudizio di primo grado producendo esclusivamente un elenco di fatture (con Pt_1
importi e date di scadenza) di provenienza unilaterale, privo di qualsivoglia valore probatorio, come
ON rilevato dalla
Non sono stati prodotti i contratti e le fatture, necessari per determinare l'entità della sorte capitale, le scadenze di pagamento, le date di decorrenza degli interessi e il relativo tasso.
Part La produzione documentale effettuata con la memoria 8.12.2022 è inammissibile, in quanto ha prodotto numerosissimi documenti senza in alcun modo illustrare la rilevanza di ciascuno di essi con riferimento alla prova dei fatti costitutivi delle domande, così impedendo al Giudice di valutarne la pertinenza e alla controparte di esercitare il suo diritto di difesa. Come correttamente rilevato dal
Tribunale “Con la memoria 8.12.2022, poi, a sostegno delle domande di pagamento Parte_1 degli interessi, ha prodotto un'amplissima quantità documenti di cui ha omesso l'illustrazione, fatto che impedisce al Giudice la valutazione circa la loro conferenza con le domande per le quali è ora giudizio.
Un tale modo di produrre i documenti, che la parte non spiega minimamente cosa e in che modo servirebbero a provare le proprie domande, viola il generalissimo principio processuale dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, che si traduce nel dovere per la parte che produce un documento (specie se molteplici, come in questo caso) di illustrare in che modo ciascuno di essi dimostri la fondatezza di quanto richiesto”.
Il motivo di appello non contesta il principio espresso dal Tribunale (ma la sua applicazione al caso di specie).
pagina 7 di 11 L'allegazione secondo cui i documenti sono stati depositati in modo intellegibile è generica e infondata;
Part anche in appello non specifica l'efficacia probatoria di ciascuno dei moltissimi documenti prodotti, con riferimento a ciascuna fattura e a ciascun argomento oggetto di causa.
Risulta pertanto superfluo esaminare le ulteriori eccezioni svolte dalla parte appellata, essendo il motivo di appello manifestamente infondato per le ragioni esposte.
Il secondo e il terzo motivo di gravame vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con il secondo motivo - “Sui crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito: complessivi € 9.727,97” – l'appellante censura l'ordinanza per avere rigettato la domanda di pagamento di € 9.727,97 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
deduce che: tali interessi di mora sono stati fatturati mediante le Note Debito Interessi prodotte e riepilogate negli elenchi prodotti, come da docc. 3, 4, 5; ad ogni Nota Debito è allegato un dettaglio di calcolo che indica le fatture il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora e la data di fine calcolo, il totale dei giorni di ritardo e il tasso di interesse di mora;
le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora fatturati con le Note Debito sono state prodotte sub doc. 14 e gli atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati alla controparte sono prodotti sub docc. 9 e 15.
Con il terzo motivo – “Nullità-erroneità della ordinanza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio” – l'appellante afferma che: il
Tribunale ha errato nel rigettare la domanda di interessi di cui alle Note di Debito sul rilievo dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati in giudizio;
ha infatti omesso di considerare che il dettaglio allegato a ciascuna Nota
Debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi per il cui pagamento
Part ON ha emesso le Note Debito, che la non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine agli Part elementi di calcolo posti da a fondamento del conteggio degli interessi di cui alle Note Debito e che è onere di controparte contestare in modo analitico, fornendone la prova, tutte le ragioni per le quali i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi siano eventualmente errati;
nel caso di specie questo non è avvenuto;
l'assenza di specifiche contestazioni implica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Part che i dati di calcolo utilizzati da costituiscano fatti pacifici. L'ordinanza deve essere pertanto
ON riformata con condanna della al pagamento dell'importo di cui alle Note Debito, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora.
pagina 8 di 11 I motivi sono manifestamente infondati. Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle oggetto della originaria domanda sulla sorte capitale, sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale.
Le note di debito nonché i relativi prospetti allegati, ancora richiamati in appello, sono privi di Part qualsivoglia efficacia probatoria siccome predisposti dalla stessa come rilevato dall'appellata e dal Tribunale.
ON La ha specificamente contestato, fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la carenza di prova nell'an e nel quantum della pretesa;
ha contestato di essere debitrice per le ragioni Part addotte da la decorrenza degli interessi dalla stessa indicata, il tasso richiesto, l'importo quantificato;
ha eccepito la mancata produzione di documenti - quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture - necessari per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali;
nonché la mancata produzione delle cessioni dei crediti.
Non vi è stata alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro, a fronte della ON mancata produzione di documentazione necessaria, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c.. Part In ordine alla inammissibile produzione documentale effettuata da con la memoria 8.12.2022 si richiamano le considerazioni sopra espresse con riferimento al primo motivo di appello.
ON Si rileva comunque che non sono stati prodotti i contratti stipulati dai fornitori cedenti con la e che non è quindi stata fornita la prova dell'esistenza del credito per la sorte capitale (che si assume pagato tardivamente), delle date in cui il pagamento doveva avvenire secondo le pattuizioni contrattuali e il tasso di interesse applicabile al ritardo;
né sono state provate le date in cui i pagamenti sarebbero avvenuti.
Part Con il quarto motivo – relativo alla “condanna di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi di gravame, la sentenza deve
Part essere riformata anche nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
pagina 9 di 11 L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati o inammissibili, ON costringendo l'ente pubblico a subire un giudizio inutile, implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a € 3.966,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso l'ordinanza ex Parte_1 Parte_2
art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Vercelli, emessa il 21.1.2023, rep. n.115/2023 del 23.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 3.966,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c..
pagina 10 di 11 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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