Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 1
In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa una nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29474 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato AR EDUARDO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3996/2020 depositata il 24/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA. Civile Ord. Sez. 3 Num. 29474 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 14/11/2024 2 di 8 FATTI DI CAUSA 1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 176/2016 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore dell’AI NO US, con cui veniva intimato all’Asl Napoli 3 Sud di pagare la complessiva somma di euro 58.440,70 per prestazioni di assistenza riabilitative – FKT ex art. 44 L. 833/1978, rese nel maggio 2015. A seguito dell’opposizione della Asl Napoli 3 Sud il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1940/2018, aveva revocato il provvedimento monitorio opposto con condanna della convenuta AI NO US al pagamento delle spese del giudizio. Rilevava che l’SL aveva provato il superamento del tetto di spesa per l’anno 2015 mediante l’allegazione del contratto sottoscritto il 26 marzo 2015 e della nota n. 48 del 3 marzo 2016 indirizzata all’AI, con l’indicazione delle fatture per le quali andava emessa la nota di credito. 2. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 5116/2020 pubblicata il 24 novembre 2020, confermava la sentenza impugnata. 3. Propone ricorso in cassazione AI NO US sulla base di tre motivi. 3.1. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud resiste con controricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., adducendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione insufficiente ed erronea, sì da renderla nulla. In particolare, sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato assolto, da parte della SL, l’onus 3 di 8 probandi del superamento del tetto di spesa per il 2015, attraverso il deposito del contratto sottoscritto inter partes nel 2014, prorogato di un anno. Ciò, integrerebbe una violazione del citato art. 2697, comma 2, c.c., nonché del principio di vicinanza della prova. Inoltre, risulterebbe del tutto erronea la decisione laddove ha condiviso la motivazione del primo giudice sul valore probatorio della nota SL prot. n. 48 del 3.3.2016, trattandosi di mero atto interno, mai comunicato. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, A.I.A.S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 2 c.c., degli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, delle DGRC Campania n. 2451/2003, punto 8, lett. d, n. 2157/2005, art. 6, nonché degli artt. 2 e 6, punto 1, del contratto, oltre che degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Inoltre, prospetta la insufficiente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha statuito che il limite di spesa indicato nel contratto de quo riguarda la singola struttura e non la branca specialistica o macroarea, per cui non opera la regressione tariffaria unica (R.T.U.). Seguendo tale ragionamento, la Corte d’appello, e prima di lei il Tribunale, avrebbe erroneamente ritenuto inconferente la necessità del Tavolo Tecnico per determinare la R.T.U. della macroarea. Infine, diversamente da quanto affermato dal giudice del gravame, A.I.A.S. avrebbe contestato la nota SL prot. n. 48 del 3.3.2016, per cui l’art. 115 c.p.c., nel caso in esame, non troverebbe applicazione. 4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione o contraddittorietà della motivazione della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non essersi la Corte d’Appello pronunciata circa il pagamento complessivo, fino al raggiungimento del tetto di spesa assegnato’, 4 di 8 non avendo considerato l’assenza di prova dell’effettivo pagamento, prova che avrebbe dovuto fornire l’SL. Detta circostanza, se valutata, avrebbe condotto ad una decisione diversa (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). 5. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati insieme inerendo la medesima questione giuridica, sia pure sotto profili diversi, tra loro concorrenti, prefigurando entrambi la violazione, da parte della Corte territoriale, del criterio di riparto dell’onere della prova, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Innanzitutto, perché dietro la denunziata violazione e falsa applicazione di norme di legge, di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nascondono una richiesta di rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio, al fine di suscitare in cassazione una nuova indagine di fatto, in contrapposizione a quella già svolto dalla Corte di appello e, prima di essa, dal Tribunale (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ord., 21 giugno 2024, n. 17260; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21 giugno 2024, n. 17167; Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 giugno 2024, n. 16147; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2024, n. 6996; Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 19 febbraio 2024, n. 4370; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 30 gennaio 2024, n. 2745). Ebbene, dalla lettura della sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado, è evidente che la motivazione del rigetto della domanda di A.I.A.S. si fonda prevalentemente su giudizi di merito e di valutazione dei documenti in atti (il contratto sottoscritto inter partes e la nota SL prot. n. 48 del 3.3.2016), non censurabili come tali in questa sede. Sono infondati, invece, in quanto in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, infatti, questa Corte ha da tempo affermato il principio di diritto, condiviso 5 di 8 da questo collegio, secondo cui, dimostrato, da parte dell’SL, il fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, “non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 agosto 2024, n. 22825; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 maggio 2024, n. 14576; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26 aprile 2024, n. 11226; Cass. civ., Sez. I, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33689; Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 febbraio 2023, n. 4375; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 16 aprile 2021, n. 10182). Il giudice di appello ha infine richiamato l’orientamento della «Corte di cassazione che ha, sul punto, precisato (cfr. da ultimo Cass. n. 27608/2019) che secondo la costante giurisprudenza amministrativa l’esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018). Alcuni stringenti indirizzi normativi hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzata al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolata dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle 6 di 8 prestazioni erogate ... esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell’SL di acquistare e pagare le prestazioni suddette» (cfr. testualmente, pag. 6 e 7 sentenza impugnata). In disparte la vista infondatezza in diritto della tesi prospettata, ad ogni buon conto, il primo motivo è inammissibile anche perché esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto provato, da parte dell’SL Napoli 3 sud, con la produzione del contratto e della nota prot. n. 48 del 3.3.2016 ed ha valutato come generica la contestazione effettuata dall’AI: tale specifica asserzione non è attinta da valida censura in questa sede. 5.1. Il terzo motivo sulla prova dell’effettivo pagamento dell’ammontare del tetto di spesa è, invece, fondato. Sul punto la Corte d’appello ha integrato la motivazione del Tribunale affermando che la contestazione come formulata sarebbe generica perché il ‘riferimento anche a periodi ulteriori rispetto all’anno 2015 non rende ex se la nota generica, a fronte della chiara indicazione delle singole fatture pervenute emesse nell’anno 2015 (con i relativi importi). Quindi sostiene la Corte che sarebbe bastato all’appellante depositare, onde contestare compiutamente le risultanze della detta nota, il fatturato annuo relativo alle prestazioni rese nel 2015. Mette conto di rilevare che questa Corte, con la sentenza n. 17437 del 2016 (e succ. Cass. n. 3403/2018; Cass. 5661/2021) si è per la prima volta espressa sulla spettanza dell’onere della prova della dimostrazione del mancato superamento del tetto massimo di spesa sanitaria in controversia introdotta da una struttura sanitaria accreditata contro una A.S.L., reputando che il superamento di quel 7 di 8 tetto, integrando un fatto impeditivo del credito della struttura non debba essere dimostrato come fatto negativo da essa nella qualità di creditrice, ma debba dimostrarsi da parte dell’A.S.L. In definitiva in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in àmbito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev’essere dimostrato dalla parte debitrice. Ebbene, il giudice dell’appello ha ritenuto che tale prova sia stata data da parte della SL (come anche detto in sede di disamina dei motivi precedenti) con la nota prot. n. 48 del 3.3.2016. E, tuttavia, nel caso di specie la Corte d’appello ha omesso l’esame dello specifico motivo di appello sulla carenza di accertamento dell’effettivo pagamento e sull’inidoneità della mera liquidazione. E il richiamo fatto nella sentenza alla nota n. 48 non fornisce la prova dell’avvenuto pagamento fino al tetto di spesa. Quindi, solo la dimostrazione dell’effettivo pagamento in favore del centro AI dell’intero tetto di spesa poteva eventualmente escludere il pagamento delle prestazioni della concessionaria relativa al mese di maggio 2015. In altri termini, l’accertamento di fatto che andava operato, in dipendenza della specifica doglianza mossa con l’appello, avrebbe dovuto avere ad oggetto l’effettività del concreto superamento del tetto di spesa e non la mera liquidazione: e tale omissione inficia la gravata sentenza, tanto da imporne, sotto questo solo profilo, la cassazione. 6. Pertanto, infondati i primi due motivi di ricorso, va accolto il terzo, con cassazione della gravata sentenza in relazione e rinvio, 8 di 8 anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale.
P. Q. M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 3