TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7876 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro AO NA, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c., .all'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12641 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da in persona del legale rapp.te Parte_1
l'amministratore di sostegno provvisorio Sig. (c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE C.F._1
TO IE come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI IE MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/04/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 17 gennaio 2023, con cui si CP_1 rappresentava Rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n. 07443137, con la seguente motivazione: “La sua pensione n. 07443137 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la:
- rideterminazione della maggiorazione sociale – rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001 ……. Pertanto, da luglio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07443137 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 2.650,23……”. Il ricorrente eccepiva l'infondatezza dell'indebito per l'anno 2021 deducendo che per l'anno 2021 l' avrebbe erroneamente assunto quale riferimento contabile i redditi CP_1 riconducibili all'anno 2020, mentre per l'anno 2021 il ricorrente non ha conseguito reddito alcuno.
Chiedeva, quindi, di voler “accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 2.650,23 preteso dall' nei confronti del Ricorrente, nei limiti di cui alla suestesa narrativa, ossia per la maggiorazione percetta nel solo anno 202”
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1 processuale stante la mancanza dell'autorizzazione del Giudice tutelare all'azione.
Eccepiva, altresì, la mancata contestazione dell'indebito per l'anno 2020, nonché l'infondatezza del ricorso per l'anno 2021, evidenziando che i redditi da prendere a riferimento per la verifica del superamento della soglia di legge, sarebbero quelli dell'anno precedente (2020) e non anche quelli del medesimo anno di riferimento (2021) sul presupposto che non si verte in ipotesi di una “prima liquidazione” del beneficio, bensì in ipotesi di prestazione assistenziale già in essere e pertanto si devono prendere in considerazione i redditi relativi all'anno precedente.
Chiedeva, quindi, “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale del ricorrente;
- in via principale, accertare e dichiarare la fondatezza dell'indebito relativo all'anno 2020, in quanto non contestato da parte avversa;
- sempre in via principale, respingere integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.”
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenendo la causa di natura documentale, matura per la decisione, rigetta il ricorso per le motivazioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va rilevato come appaia priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, stante l'indicazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 122/2020 secondo cui l'autorizzazione del giudice tutelare non sia richiesta quando si tratti di azioni giudiziarie obiettivamente vantaggiose ossia volte alla reintegrazione del patrimonio, come nel caso di specie ove l'oggetto del contendere è l'eliminazione del debito quale mezzo per conservare un beneficio acquisito, azione di potenziale vantaggio economico per il ricorrente. Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata da parte dell' in favore del ricorrente, occorre innanzi tutto individuare la CP_1 disciplina applicabile.
L'art. 35, ai commi 8 e 9, del D.L. n. 207 del 2008, convertito nella L. n. 14 del 2009 (nel testo vigente ratione temporis, per come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b) del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 112 del 2010), stabilisce che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. 9.
In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Da quanto sopra ne discende che vengono presi a riferimento i redditi dell'anno in corso esclusivamente in due circostanze: laddove sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, ovvero in caso di prima liquidazione. Entrambe le su esposte fattispecie non sono applicabili al caso in esame posto che non vige l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, né si è in sede di prima liquidazione posto che il ricorrente è titolare della pensione INVCIV n. 07443137 dal 01 marzo 2008.
Per quanto sopra detto, l'erogazione della maggiorazione effettuata dall' nell'anno CP_1
2021 traeva il presupposto dai redditi percepiti nell'anno 2020 e pertanto la carenza del requisito reddituale per il pagamento della maggiorazione intervenuta nell'anno 2020 legittima l'ente ad agire per il recupero delle suddette somme, erogate l'anno successivo.
Del resto il ricorrente non contesta di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2020 (si veda pag. 1 del ricorso introduttivo) tanto che, specifica espressamente che “Questa difesa non contesta invece nel merito l'indebito relativo all'anno 2020”.
In base alla normativa su richiamata, l'indebito relativo all'anno 2020 è stato erogato dall' nell'anno 2021 e conseguentemente, a seguito delle verifiche effettuate, l'Ente CP_1 ha rideterminato la prestazione, come da nota del 17 gennaio 2023.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la carenza sopravvenuta della condizione di erogabilità della maggiorazione legittima l'ente a procedere al recupero di quanto versato in eccedenza, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato. Stante la presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza, resa dal ricorrente ex art. 152 disp. Att. C.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma,03/07/2025
Il giudice del lavoro
AO NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro AO NA, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c., .all'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12641 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da in persona del legale rapp.te Parte_1
l'amministratore di sostegno provvisorio Sig. (c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE C.F._1
TO IE come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI IE MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/04/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 17 gennaio 2023, con cui si CP_1 rappresentava Rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n. 07443137, con la seguente motivazione: “La sua pensione n. 07443137 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la:
- rideterminazione della maggiorazione sociale – rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001 ……. Pertanto, da luglio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07443137 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 2.650,23……”. Il ricorrente eccepiva l'infondatezza dell'indebito per l'anno 2021 deducendo che per l'anno 2021 l' avrebbe erroneamente assunto quale riferimento contabile i redditi CP_1 riconducibili all'anno 2020, mentre per l'anno 2021 il ricorrente non ha conseguito reddito alcuno.
Chiedeva, quindi, di voler “accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 2.650,23 preteso dall' nei confronti del Ricorrente, nei limiti di cui alla suestesa narrativa, ossia per la maggiorazione percetta nel solo anno 202”
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1 processuale stante la mancanza dell'autorizzazione del Giudice tutelare all'azione.
Eccepiva, altresì, la mancata contestazione dell'indebito per l'anno 2020, nonché l'infondatezza del ricorso per l'anno 2021, evidenziando che i redditi da prendere a riferimento per la verifica del superamento della soglia di legge, sarebbero quelli dell'anno precedente (2020) e non anche quelli del medesimo anno di riferimento (2021) sul presupposto che non si verte in ipotesi di una “prima liquidazione” del beneficio, bensì in ipotesi di prestazione assistenziale già in essere e pertanto si devono prendere in considerazione i redditi relativi all'anno precedente.
Chiedeva, quindi, “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale del ricorrente;
- in via principale, accertare e dichiarare la fondatezza dell'indebito relativo all'anno 2020, in quanto non contestato da parte avversa;
- sempre in via principale, respingere integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.”
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenendo la causa di natura documentale, matura per la decisione, rigetta il ricorso per le motivazioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va rilevato come appaia priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, stante l'indicazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 122/2020 secondo cui l'autorizzazione del giudice tutelare non sia richiesta quando si tratti di azioni giudiziarie obiettivamente vantaggiose ossia volte alla reintegrazione del patrimonio, come nel caso di specie ove l'oggetto del contendere è l'eliminazione del debito quale mezzo per conservare un beneficio acquisito, azione di potenziale vantaggio economico per il ricorrente. Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata da parte dell' in favore del ricorrente, occorre innanzi tutto individuare la CP_1 disciplina applicabile.
L'art. 35, ai commi 8 e 9, del D.L. n. 207 del 2008, convertito nella L. n. 14 del 2009 (nel testo vigente ratione temporis, per come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b) del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 112 del 2010), stabilisce che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. 9.
In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Da quanto sopra ne discende che vengono presi a riferimento i redditi dell'anno in corso esclusivamente in due circostanze: laddove sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, ovvero in caso di prima liquidazione. Entrambe le su esposte fattispecie non sono applicabili al caso in esame posto che non vige l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, né si è in sede di prima liquidazione posto che il ricorrente è titolare della pensione INVCIV n. 07443137 dal 01 marzo 2008.
Per quanto sopra detto, l'erogazione della maggiorazione effettuata dall' nell'anno CP_1
2021 traeva il presupposto dai redditi percepiti nell'anno 2020 e pertanto la carenza del requisito reddituale per il pagamento della maggiorazione intervenuta nell'anno 2020 legittima l'ente ad agire per il recupero delle suddette somme, erogate l'anno successivo.
Del resto il ricorrente non contesta di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2020 (si veda pag. 1 del ricorso introduttivo) tanto che, specifica espressamente che “Questa difesa non contesta invece nel merito l'indebito relativo all'anno 2020”.
In base alla normativa su richiamata, l'indebito relativo all'anno 2020 è stato erogato dall' nell'anno 2021 e conseguentemente, a seguito delle verifiche effettuate, l'Ente CP_1 ha rideterminato la prestazione, come da nota del 17 gennaio 2023.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la carenza sopravvenuta della condizione di erogabilità della maggiorazione legittima l'ente a procedere al recupero di quanto versato in eccedenza, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato. Stante la presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza, resa dal ricorrente ex art. 152 disp. Att. C.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma,03/07/2025
Il giudice del lavoro
AO NA