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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4906/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Anna Miriano e Massimo Leonetti, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale isola F/12;
-OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliata ope legis in Napoli, alla Via A. Diaz 11;
(c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biasucci, con cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata, alla Via Prota n. 71;
-OPPOSTE -
in persona del Controparte_2
l.r.p.t.;
- OPPOSTA contumace –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120239019607650000 notificata il 10 luglio 2023
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 le parti costituite hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 7 marzo 2024, ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento in oggetto notificatagli ad istanza dell' in relazione ai sottesi avvisi di accertamento Parte_2 relativi ad omessa dichiarazione IRPEF anni 2007, 2008 e 2009, emessi a suo carico dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli e dall'
[...]
di Napoli, instando per l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione. Dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo i parametri forensi D.M. 55/2014 in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
Parte opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo agli enti resistenti, deducendo la nullità dell'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione successiva della pretesa impositiva. Sul punto, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ha sostenuto la durata quinquennale della prescrizione anche in ordine all'obbligazione accessoria degli interessi ed ha eccepito la decadenza dal potere di notifica degli atti presupposti.
Con decreto del 20 marzo 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25 settembre 2025, con assegnazione del termine per la notifica alle controparti del ricorso e del decreto, rilevando l'erronea introduzione della domanda con ricorso ed invitando le parti a contraddire in ordine alla rilevata questione di giurisdizione dell'adita A.G.O. in luogo del Giudice tributario.
Tempestivamente ottemperato l'ordine di notifica, si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli, eccependo – preliminarmente – la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi dell'attività di riscossione riservata all' . Nel merito, ha dedotto l'avvenuta tempestiva Parte_2 notifica nel 2013 dei due avvisi di accertamento dalla stessa emessi ai sensi dell'art.
- 2 -
29, comma 1, lettera b del D.L. n.78/2010 per omessa dichiarazione IRPEF per gli anni 2007 e 2008. Ha inoltre sostenuto che, divenuto definitivo l'accertamento in mancanza di impugnazione, l'imposta e gli interessi contestualmente irrogati sono soggetti al termine di prescrizione decennale, concludendo per la declaratoria del difetto di legittimazione e, nel merito, per il rigetto della domanda, vinte spese e competenze di lite.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle entrate riscossione deducendo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e l'improcedibilità della domanda di opposizione all'esecuzione perché introdotta con ricorso in luogo della citazione prescritta dall'art. 615, co. 1 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda ritenendo applicabile al tributo erariale l'ordinario termine di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento e sospeso in dipendenza della normativa emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da Covid 19. Su tali premesse ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria del difetto di giurisdizione e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L' sebbene regolarmente Controparte_4 edotta in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 25 settembre 2024, rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 21 maggio 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza la causa è stata riservata in decisone sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 2.
Sempre in via preliminare va rilevato che la presente controversia avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione secondo il rito ordinario di cognizione ex art. 615, co. 1 c.p.c.
Senonché, l'impiego della forma del ricorso in luogo di quella prescritta non sortisce effetti preclusivi per la parte, atteso che i motivi addotti sono ascrivibili all'opposizione all'esecuzione, proponibile senza limiti di tempo.
- 3 -
Tanto premesso e venendo all'esame dei motivi esposti va scrutinato, anzitutto, il profilo della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito, atteso il carattere potenzialmente assorbente della questione, rilevata peraltro anche d'ufficio.
Ebbene, l'adito Tribunale difetta di potestas iudicandi.
Il credito di cui all'opposta intimazione specificamente contestato nella specie rinviene fondamento in pretese sostanziali aventi natura tributaria (avvisi accertamento IRPEF) e, come tale, è attratto alla competenza giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
In merito, l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992 che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In riferimento alla richiamata disposizione la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
- 4 -
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così
Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25.05.2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Ancora di recente la Suprema Corte è intervenuta sul tema affermando che “spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv. 662224 - 01)” (Cass. civ., ord. n. 26681/2023).
Pertanto, in assenza di atti esecutivi, la deduzione di fatti estintivi verificatisi anche successivamente alla notifica della cartella ovvero, come nella specie, dell'avviso di accertamento esecutivo, vanno ricondotti alla giurisdizione del giudice tributario.
Va peraltro evidenziata l'ulteriore attuale evoluzione della dibattuta tematica in disamina che individua la giurisdizione sulla base del petitum sostanziale, ossia in relazione alla reale natura della controversia e non unicamente sulla base della domanda formalmente proposta.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria si basa sulla natura della questione sollevata.
Con la recentissima ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, in una causa che traeva origine da un'opposizione a pignoramento notificato dall'allora , ha difatti affermato i seguenti principi di diritto: “In CP_5 tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
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discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, ed ancora: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
L'esegesi passata in rassegna ed i principi espressi risultano adeguati al caso di specie in cui l'attore ha eccepito l'estinzione delle pretese sostanziali per prescrizione intervenuta successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi - ritenuti validamente notificati - e sino alla notifica dell'intimazione opposta ed in cui, in ogni caso, è da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica degli avvisi e/o cartelle o dell'intimazione, fermo restando che, anche a fronte di atti propriamente esecutivi, l'esposto criterio del petitum sostanziale condurrebbe parimenti all'affermazione della giurisdizione del giudice tributario.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, integra ragione idonea per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di
Napoli, non costituita.
- 6 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli 1,
[...]
e dell Controparte_4 Parte_2
, iscritta al n. 4906/2024 dell'R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
[...]
2. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario in relazione all'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07120239019607650000 con riferimento ai sottesi avvisi di accertamento Irpef n. TF3010800384/2013, n. TF3010800571/2013 e n. TF501AO06014/2014;
3. rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
5. nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli non costituita.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4906/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Anna Miriano e Massimo Leonetti, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale isola F/12;
-OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliata ope legis in Napoli, alla Via A. Diaz 11;
(c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biasucci, con cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata, alla Via Prota n. 71;
-OPPOSTE -
in persona del Controparte_2
l.r.p.t.;
- OPPOSTA contumace –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120239019607650000 notificata il 10 luglio 2023
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 le parti costituite hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 7 marzo 2024, ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento in oggetto notificatagli ad istanza dell' in relazione ai sottesi avvisi di accertamento Parte_2 relativi ad omessa dichiarazione IRPEF anni 2007, 2008 e 2009, emessi a suo carico dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli e dall'
[...]
di Napoli, instando per l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione. Dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo i parametri forensi D.M. 55/2014 in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
Parte opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo agli enti resistenti, deducendo la nullità dell'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione successiva della pretesa impositiva. Sul punto, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ha sostenuto la durata quinquennale della prescrizione anche in ordine all'obbligazione accessoria degli interessi ed ha eccepito la decadenza dal potere di notifica degli atti presupposti.
Con decreto del 20 marzo 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25 settembre 2025, con assegnazione del termine per la notifica alle controparti del ricorso e del decreto, rilevando l'erronea introduzione della domanda con ricorso ed invitando le parti a contraddire in ordine alla rilevata questione di giurisdizione dell'adita A.G.O. in luogo del Giudice tributario.
Tempestivamente ottemperato l'ordine di notifica, si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli, eccependo – preliminarmente – la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi dell'attività di riscossione riservata all' . Nel merito, ha dedotto l'avvenuta tempestiva Parte_2 notifica nel 2013 dei due avvisi di accertamento dalla stessa emessi ai sensi dell'art.
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29, comma 1, lettera b del D.L. n.78/2010 per omessa dichiarazione IRPEF per gli anni 2007 e 2008. Ha inoltre sostenuto che, divenuto definitivo l'accertamento in mancanza di impugnazione, l'imposta e gli interessi contestualmente irrogati sono soggetti al termine di prescrizione decennale, concludendo per la declaratoria del difetto di legittimazione e, nel merito, per il rigetto della domanda, vinte spese e competenze di lite.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle entrate riscossione deducendo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e l'improcedibilità della domanda di opposizione all'esecuzione perché introdotta con ricorso in luogo della citazione prescritta dall'art. 615, co. 1 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda ritenendo applicabile al tributo erariale l'ordinario termine di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento e sospeso in dipendenza della normativa emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da Covid 19. Su tali premesse ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria del difetto di giurisdizione e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L' sebbene regolarmente Controparte_4 edotta in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 25 settembre 2024, rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 21 maggio 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza la causa è stata riservata in decisone sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 2.
Sempre in via preliminare va rilevato che la presente controversia avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione secondo il rito ordinario di cognizione ex art. 615, co. 1 c.p.c.
Senonché, l'impiego della forma del ricorso in luogo di quella prescritta non sortisce effetti preclusivi per la parte, atteso che i motivi addotti sono ascrivibili all'opposizione all'esecuzione, proponibile senza limiti di tempo.
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Tanto premesso e venendo all'esame dei motivi esposti va scrutinato, anzitutto, il profilo della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito, atteso il carattere potenzialmente assorbente della questione, rilevata peraltro anche d'ufficio.
Ebbene, l'adito Tribunale difetta di potestas iudicandi.
Il credito di cui all'opposta intimazione specificamente contestato nella specie rinviene fondamento in pretese sostanziali aventi natura tributaria (avvisi accertamento IRPEF) e, come tale, è attratto alla competenza giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
In merito, l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992 che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In riferimento alla richiamata disposizione la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
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Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così
Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25.05.2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Ancora di recente la Suprema Corte è intervenuta sul tema affermando che “spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv. 662224 - 01)” (Cass. civ., ord. n. 26681/2023).
Pertanto, in assenza di atti esecutivi, la deduzione di fatti estintivi verificatisi anche successivamente alla notifica della cartella ovvero, come nella specie, dell'avviso di accertamento esecutivo, vanno ricondotti alla giurisdizione del giudice tributario.
Va peraltro evidenziata l'ulteriore attuale evoluzione della dibattuta tematica in disamina che individua la giurisdizione sulla base del petitum sostanziale, ossia in relazione alla reale natura della controversia e non unicamente sulla base della domanda formalmente proposta.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria si basa sulla natura della questione sollevata.
Con la recentissima ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, in una causa che traeva origine da un'opposizione a pignoramento notificato dall'allora , ha difatti affermato i seguenti principi di diritto: “In CP_5 tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
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discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, ed ancora: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
L'esegesi passata in rassegna ed i principi espressi risultano adeguati al caso di specie in cui l'attore ha eccepito l'estinzione delle pretese sostanziali per prescrizione intervenuta successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi - ritenuti validamente notificati - e sino alla notifica dell'intimazione opposta ed in cui, in ogni caso, è da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica degli avvisi e/o cartelle o dell'intimazione, fermo restando che, anche a fronte di atti propriamente esecutivi, l'esposto criterio del petitum sostanziale condurrebbe parimenti all'affermazione della giurisdizione del giudice tributario.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, integra ragione idonea per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di
Napoli, non costituita.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli 1,
[...]
e dell Controparte_4 Parte_2
, iscritta al n. 4906/2024 dell'R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
[...]
2. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario in relazione all'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07120239019607650000 con riferimento ai sottesi avvisi di accertamento Irpef n. TF3010800384/2013, n. TF3010800571/2013 e n. TF501AO06014/2014;
3. rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
5. nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli non costituita.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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