TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16691 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE –
VERBALE DI UDIENZA
SOSTITUITO DA ORDINANZA EX ARTT. 127-TER E 128 C.P.C.
CON PEDISSEQUA SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, a scioglimento della riserva prevista, per le udienze a trattazione scritta, dall'art. 127-ter c.p.c., e, quindi, nella specie, per l'udienza del 25/11/2025, nel procedimento n. r.g. 74543/2022, esaminati gli atti ed i documenti di causa, viste, in particolare, le note di trattazione di parte attrice, dalle quali risulta, per ciò che è qui di stretta pertinenza: «si riporta integralmente a quanto argomentato, dedotto e richiesto in sede di costituzione in giudizio. Si ritiene, quindi, opportuno evitare inutili ripetizioni e richiamarsi alla dettagliata esposizione dei fatti ivi riportata ed alle risultanze degli atti di causa;
cosicché non resta che aggiungere alcune considerazioni a quelle già esposte nell'atto introduttivo del giudizio. […] La deposizione testimoniale del signor raccolta nel corso dell'istruttoria, dopo aver Tes_1 corroborato la dinamica del sinistro così come esposta da questa Difesa nell'atto di citazione, ha confermato la circostanza secondo cui il piede destro del signor è affondato in un punto CP_1 in cui c'era del fogliame e dei cavi elettrici arrotolati, che occultavano una sorta di tombino. La suddetta deposizione ha, inoltre, evidenziato l'assoluta invisibilità della buca e la totale mancanza di qualunque segnalazione di lavori in corso e/o di pericolo in relazione al dissesto del manto stradale. Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che il luogo del sinistro è costituito da un piazzale di poche decine di metri e, pertanto, avendo una estensione limitata, era facilmente controllabile da parte della convenuta: non è dunque ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sullo stesso.
[…] Tutto ciò già sarebbe sufficiente ad imputare l'evento dannoso alla società convenuta vista la presunzione operata dall'art. 2051 c.c. Cionondimeno, la responsabilità di in qualità di custode dell'area e delle relative CP_2 accessioni, è provata anche sulla base della previsione di cui all'art. 2043 c.c., essendo indubbio che l'evento dannoso sia ascrivibile ad una insidia ed alla cattiva manutenzione della strada. Incombeva, infatti, alla società convenuta ottemperare in maniera idonea ai suoi doveri di manutenzione ordinaria del piazzale antistante il ristorante. La società convenuta, infatti, aveva la possibilità di esercitare agevolmente il potere di controllo sull'area in questione, rientrante nella sua disponibilità, apportando interventi tecnici idonei ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. Se ciò fosse avvenuto, anche con il solo transennamento del punto in cui è caduto il signor CP_1 quest'ultimo certamente non sarebbe incorso nell'incidente per cui ha riportato lesioni personali.
[…] Appurato che il sinistro è avvenuto per l'esistenza sul piazzale (adibito a parcheggio) antistante il ristorante “MONICA LI” – rientrante pacificamente nella disponibilità materiale e giuridica della società convenuta – di un'insidia impercettibile ed imprevedibile, nessuna responsabilità, neanche concorsuale, può essere addebitata al signor CP_1
[…]
1 La CTU ha, quindi, valutato la durata dell'incapacità assoluta in giorni 20 e quella parziale al 50% in giorni 30, determinando il grado della invalidità permanente nella misura del 3%.
[…] il sinistro in esame non rientra nella specifica disciplina per l'infortunistica stradale di cui all'art. 5 legge 5 marzo 2001 n° 57, e dunque la liquidazione deve avvenire secondo il criterio tabellare di codesto Tribunale
[…] Dovrà poi essere liquidato al signor il pregiudizio (che per mera comodità espositiva si CP_1 può continuare a chiamare “morale”) consistente nel patimento interiore (temporaneo o no) causato dall'illecito, ricorrendo indiscutibilmente nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose.
[…] Sulla base di tutti questi elementi appare, dunque, aderente liquidare a titolo di danno morale l'ulteriore somma di €uro 800,00, pari a circa il 10% (con lieve arrotondamento per difetto) di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico (da invalidità temporanea e permanente). 2.4- Competerà, altresì, all'attore il rimborso della complessiva somma di €uro 793,00 (€uro 650,00, oltre IVA), per spese di CTU. 2.5- Andrà inoltre attribuito al signor oltre agli interessi sulle somme liquidate, il danno CP_1 da lucro cessante per l'indisponibilità del risarcimento.
[…] La società convenuta, infine, dovrà essere condannata anche al pagamento delle spese di giudizio
[…] si insiste per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni. Con vittoria delle spese di lite, che la scrivente Difesa si auspica possa avvenire ai sensi del D.M. (D.M. 147/2022) nella misura di €uro 5.364,87, oltre al rimborso forfettario di spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario»; provvede come segue decide la causa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. Roma, 27/11/2025 Il Giudice Adriano Carmelo Franco
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 74543/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
C.F.: ), parte rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIANLUCA PANETTI;
PARTE ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/11/2025, sono state precisate le conclusioni ed è stata discussa per iscritto la causa;
il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nel termine di cui al comma 3 dell'articolo medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:
«1) Il giorno 6 febbraio 2021 (sabato), alle ore 13.30, in Roma, via Egna 3, il signor in CP_1 compagnia della propria famiglia, parcheggiava la propria autovettura nel piazzale (a tal uopo adibito) antistante il ristorante “MONICA LI”, gestito da CP_2
2) Dopo essere sceso dall'autovettura, l'attore iniziava a camminare a piedi senza fretta, con l'intento di dirigersi verso la porta di ingresso del ristorante.
3 3) Improvvisamente, il signor a causa della presenza al suolo di un piccolo tombino privo CP_1 di copertura, non segnalato, né circoscritto in alcun modo e/o altrimenti visibile, perché parzialmente celato sia dal fogliame ivi presente, che da una matassa di filo elettrico di grosse dimensioni lasciata in loco incustodita, vi inciampava, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente in terra.
4) Nella caduta l'attore, al fine di proteggersi la testa, si riparava facendo leva con il braccio destro, che sbatteva violentemente in terra.
5) Il signor veniva immediatamente soccorso da alcune persone che avevano assistito alla CP_1 caduta e, dopo aver richiesto invano l'assistenza delle Autorità, veniva riaccompagnato a casa dalla moglie».
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, di cui veniva dichiarata, in data 7/11/2023, la contumacia.
Parte attrice rassegnava, in citazione, le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accertamento dei fatti di causa:
1) dichiarare la responsabilità esclusiva di in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, in relazione al sinistro del 6 febbraio 2021 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nella misura di €uro 18.756,64, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
2) condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_2 in favore dell'attore del danno da lucro cessante per l'indisponibilità del risarcimento, da quantificarsi a cura dell'Autorità decidente;
3) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Parte attrice modificava, poi, nel quantum, nelle note per l'udienza del 25/11/2025, le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Sul fatto
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 2051 c.c.
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Prove orali
Dalla tabella che segue, preceduta dall'indicazione di chi è stato interrogato e di chi ha richiesto la prova, risultano:
4 - nella prima colonna, i capitoli di prova ammessi o le parti di capitolo ammesse;
- nella seconda colonna, o, nel caso di più di due colonne, dalla seconda colonna in poi, in corrispondenza di ciascun capitolo o parte di capitolo ammessa, quanto riferito dall'interrogato in merito alla circostanza risultante dal capitolo o parte di capitolo medesimi.
Nel caso di testimonianza, il fatto che sia riportato quanto riferito dall'interrogato, non significa che gli sia stato pedissequamente letto il capitolo o la parte di capitolo ammessi, ma solo che, in relazione alla circostanza ivi capitolata, il teste ha dichiarato quanto a fianco riportato;
ciò allo scopo, per un verso, di verificare l'attendibilità del teste, per altro verso, di evidenziare, con l'immediatezza che il sistema tabellare consente, la conferma o meno della circostanza articolata da parte dell'interrogato. È anche possibile, ove il Giudice lo ritenga opportuno - come, esemplificativamente, nel caso di operatori di polizia, data la difficoltà per soggetti che testimoniano frequentemente nei processi, di ricordare i dettagli di un evento, o, comunque, in ragione della natura della circostanza su cui l'interrogato deve riferire - che al teste venga letto il capitolo;
ciò risulterà, comunque, evidente dalla risposta, che potrà essere, indicativamente, “vero” o “vero quanto mi si legge”, “non è vero” o “non è vero quanto mi si legge”, ed espressioni simili.
Parte richiedente la prova: parte attrice Teste: nato il [...], Testimone_2
medico radiologo, dipendente dell'ASL in servizio presso l'ospedale Pt_2
Sant'Eugenio di Roma, indifferente 1) Il giorno 6 febbraio 2021 (sabato), alle ore Premetto che sono amico di famiglia dell'attore, 13.30, in Roma, via Egna 3, il signor in quanto i nostri figli hanno frequentato la CP_1 in compagnia della propria famiglia, stessa scuola, dalle elementari alle medie. parcheggiava la propria autovettura nel piazzale In uno dei giorni in cui andavamo a pranzo (a tal uopo adibito) antistante il ristorante insieme, era forse una domenica o comunque un
“MONICA LI”, gestito da giorno di festa, arrivammo al ristorante cinese CP_2 denominato MONICA o qualcosa di simile;
noi, comunque, lo chiamavamo sempre “DA MONICA”. Abbiamo parcheggiato all'interno dell'area destinata al parcheggio del ristorante.
2) Dopo essere sceso dall'autovettura, l'attore Eravamo su due macchine separate, in quanto iniziava a camminare a piedi senza fretta, con ciascuno di noi era con la propria famiglia. l'intento di dirigersi verso la porta di ingresso Scesi dalle auto, ci siamo incamminati verso del ristorante. l'ingresso del ristorante.
3) Improvvisamente, il signor a Mentre camminavamo, ho visto il piede del
CP_1 causa della presenza al suolo di un piccolo come sprofondare;
mi pare fosse il
CP_1 tombino privo di copertura, non segnalato, né piede destro, ma non ne sono sicuro. Io, circoscritto in alcun modo e/o altrimenti visibile, comunque, ero alla destra del stesso.
CP_1 perché parzialmente celato sia dal fogliame ivi Nel punto in cui il piede del era
CP_1 presente, che da una matassa di filo elettrico di affondato, c'era del fogliame e dei cavi elettrici
5 grosse dimensioni lasciata in loco incustodita, vi arrotolati, che occultavano un buco sotto gli inciampava, perdendo l'equilibrio e cadendo stessi e che, dopo l'affondo del piede, rovinosamente in terra. affondarono anch'essi nel predetto buco, una sorta di tombino;
non so la misura esatta di questo, ma comunque poteva essere delle dimensioni di due palmi delle mani in lunghezza per due di larghezza. La buca non era segnalata.
4) Nella caduta l'attore, al fine di proteggersi la Ho visto che il nel cadere, poggiava CP_1 testa, si riparava facendo leva con il braccio la mano destra a terra, ma non riusciva a evitare destro, che sbatteva violentemente in terra. di finire sul pavimento con il corpo.
5) Il signor veniva immediatamente Sono stato proprio io a soccorrerlo. Che io CP_1 soccorso da alcune persone che avevano sappia, nessuno ha chiamato le autorità. L'ho assistito alla caduta e, dopo aver richiesto visitato io stesso;
gli ho consigliato di andare a invano l'assistenza delle Autorità, veniva casa e di mettere del ghiaccio. riaccompagnato a casa dalla moglie.
6) Nel contempo, alcuni testimoni si Mi pare che feci io delle foto al tombino. premuravano di fotografare lo stato dei luoghi (all. 2). Valutazione delle prove
Il teste a confermato i capitoli attorei e non vi sono ragioni per non ritenerlo attendibile, non Tes_1 risultando la testimonianza dello stesso viziata da contraddittorietà intrinseca (incoerenza delle dichiarazioni da egli rese) o estrinseca (contrasto delle sue dichiarazioni con gli atti di causa).
Prova del fatto allegato e responsabilità
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno occorsole.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
L'affermazione della esclusiva responsabilità di parte convenuta comporta la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'evento e consistenti:
a) nel "danno biologico" e nell'inabilità temporanea, ove accertati;
b) nell'ulteriore danno non patrimoniale riconoscibile, qualora provato nel caso in questione, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche tenuto conto quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 26972/2008;
c) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro;
d) nel danno patrimoniale subito, ove dimostrato.
La consulenza tecnica di ufficio
Nella fattispecie in esame, la consulenza medico-legale ha consentito di appurare che, in occasione del sinistro per cui è causa, parte attrice suindicata:
6 - ha subito un danno di tipo biologico;
- non ha subito un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche;
- non ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
I punti di invalidità e i giorni di inabilità accertati dal C.T.U. risultano dal prospetto di calcolo del danno risarcibile oltre riportato.
Danno biologico
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macrolesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente,
è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento […]».
Criteri di liquidazione del danno biologico e della inabilità temporanea
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1, aggiornate, però, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 5 dell'articolo medesimo.
Per il risarcimento del danno biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, relative al 2025, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in
7 grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro
1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico- fisica di una persona dell'età di un anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale), in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Il giudicante ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle “NE” cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione.
D'altra parte, le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011,
18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e quelle più recenti, sempre della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604, hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di Roma è comunque in linea con quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle NE (cfr Cass. Sez. III, 17 gennaio 2018,
n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo.
8 Da ultimo, peraltro, Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020 , n. 25164, ha sostanzialmente sconfessato il precedente orientamento filomeneghino, laddove ha stigmatizzato l'erronea incorporazione del danno morale nel danno biologico operata dalle tabelle NE, sancendo un principio, che, pur pronunciato in materia di danno da sinistro stradale, deve ritenersi valido anche al di fuori della medesima (In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale, nell'ipotesi di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, è necessario procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale, automaticamente (ma erroneamente) conglobata nel danno biologico nella tabella milanese, giusta il disposto normativo di cui all' articolo
138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni).
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo determinare, nelle predette tabelle, in euro 130,25 giornalieri l'importo della temporanea assoluta per l'anno 2025, con proporzionale riduzione per la temporanea relativa.
Danno morale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Per la valutazione equitativa del danno morale, nel caso di effettiva prova (ivi compresa, nell'ambito del diritto civile, la presunzione) del danno, secondo i parametri della citata sentenza n. 26792/2008, si ritiene necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma non era compresa alcuna quota relativa al c.d. danno non
9 patrimoniale soggettivo.
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma si estrinseca nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, sulla base, però, di parametri di carattere generale, individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici, dello stesso Tribunale, che si occupano del medesimo contenzioso.
La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso cui Giudici diversi sono giunti alla determinazione del relativo importo, allontanando il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione – ha attribuito un determinato risarcimento.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.
10 Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339).
La stessa Corte ha pure affermato che si può presumere, secondo l'“id quod plerumque accidit”, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.
(Cass. Sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243)
La giurisprudenza ha poi ribadito la inesistenza di una autonoma tipologia di danno classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente ormai pluriennale. Secondo la corte in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. Sez. III, 13 gennaio
2016, n. 336).
Personalizzazione del danno non patrimoniale
È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando
è diversa dall'operazione di possibile personalizzazione degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto, tenuto, infatti, conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media.
Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze
11 possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Sez. III, 7 maggio 2018, n. 10912).
Danno da lucro cessante
(maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi la semisomma del valore iniziale (quello alla data del fatto) e finale (quello alla data della decisione) del capitale, tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.
12 Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via equitativa, al maggior tasso tra quello risultante dalla media dei saggi di interesse legale e il tasso medio ponderato di interesse dei titoli di Stato calcolato sulla base dei rendimenti lordi all'emissione dei titoli emessi nel singolo anno, rinvenibile, alla data della sentenza, all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/, vigenti nel periodo intercorrente tra il fatto e la decisione.
Sintesi dei danni riportati
Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra, parte attrice:
- ha riportato:
• i danni quantificabili sulla base dell'espletata ctu;
- non ha riportato:
• un danno morale, che non risulta provato;
• un danno personalizzabile, non risultando provate, secondo la giurisprudenza suindicata, circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età;
• un danno da incapacità lavorativa specifica, essendo stato escluso dalla ctu.
I dati utilizzati per il calcolo del danno risarcibile risultano dal prospetto di seguito riportato.
Prospetto di calcolo del danno risarcibile
13 Danno biologico e patrimoniale Dati calcolati
Data del provvedimento del Giudice 27/11/2025 Data di nascita 12/04/1966 Data del fatto 06/02/2021 Età alla data del fatto 54 Inabilità temporanea tabelle ministeriali 0,00 Inabilità temporanea tabelle romane 20 30 4.558,60 Invalidità permanente 3,0 3.454,29 Debito risarcitorio 8.012,89 Indice devalutazione alla data del fatto 1,179 Tasso di interesse nel periodo "fatto-provvedimento del Giudice" 2,36 Debito devalutato al fatto 6.796,34 7.404,62 Parte_3
Giorni tra il fatto e il provvedimento del Giudice 1755
cessante il fatto e il provvedimento del Giudice 840,23 Pt_4
Debito risarcitorio totale 8.853,12
Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, nella tabella indicato come debito totale, decorrono, poi, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della somma effettivamente liquidata, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di C.F. ); Parte_1 C.F._1
- dichiara la responsabilità di (P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, in ordine al sinistro per cui è causa;
- condanna (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 al pagamento, in favore di per i danni derivanti dai vari titoli Parte_1 riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 8.853,12, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, con distrazione a Parte_1 favore del difensore, avvocato GIANLUCA PANETTI, dichiaratosi antistatario, che liquida
14 in:
• € 650,00 per la c.t.u., oltre: a) accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e in concreto pagati sulle spese per la c.t.u. medesima;
b) rimborso del contributo unificato e della marca da bollo effettivamente pagati;
• € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
15
– SEZIONE XIII CIVILE –
VERBALE DI UDIENZA
SOSTITUITO DA ORDINANZA EX ARTT. 127-TER E 128 C.P.C.
CON PEDISSEQUA SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, a scioglimento della riserva prevista, per le udienze a trattazione scritta, dall'art. 127-ter c.p.c., e, quindi, nella specie, per l'udienza del 25/11/2025, nel procedimento n. r.g. 74543/2022, esaminati gli atti ed i documenti di causa, viste, in particolare, le note di trattazione di parte attrice, dalle quali risulta, per ciò che è qui di stretta pertinenza: «si riporta integralmente a quanto argomentato, dedotto e richiesto in sede di costituzione in giudizio. Si ritiene, quindi, opportuno evitare inutili ripetizioni e richiamarsi alla dettagliata esposizione dei fatti ivi riportata ed alle risultanze degli atti di causa;
cosicché non resta che aggiungere alcune considerazioni a quelle già esposte nell'atto introduttivo del giudizio. […] La deposizione testimoniale del signor raccolta nel corso dell'istruttoria, dopo aver Tes_1 corroborato la dinamica del sinistro così come esposta da questa Difesa nell'atto di citazione, ha confermato la circostanza secondo cui il piede destro del signor è affondato in un punto CP_1 in cui c'era del fogliame e dei cavi elettrici arrotolati, che occultavano una sorta di tombino. La suddetta deposizione ha, inoltre, evidenziato l'assoluta invisibilità della buca e la totale mancanza di qualunque segnalazione di lavori in corso e/o di pericolo in relazione al dissesto del manto stradale. Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che il luogo del sinistro è costituito da un piazzale di poche decine di metri e, pertanto, avendo una estensione limitata, era facilmente controllabile da parte della convenuta: non è dunque ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sullo stesso.
[…] Tutto ciò già sarebbe sufficiente ad imputare l'evento dannoso alla società convenuta vista la presunzione operata dall'art. 2051 c.c. Cionondimeno, la responsabilità di in qualità di custode dell'area e delle relative CP_2 accessioni, è provata anche sulla base della previsione di cui all'art. 2043 c.c., essendo indubbio che l'evento dannoso sia ascrivibile ad una insidia ed alla cattiva manutenzione della strada. Incombeva, infatti, alla società convenuta ottemperare in maniera idonea ai suoi doveri di manutenzione ordinaria del piazzale antistante il ristorante. La società convenuta, infatti, aveva la possibilità di esercitare agevolmente il potere di controllo sull'area in questione, rientrante nella sua disponibilità, apportando interventi tecnici idonei ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. Se ciò fosse avvenuto, anche con il solo transennamento del punto in cui è caduto il signor CP_1 quest'ultimo certamente non sarebbe incorso nell'incidente per cui ha riportato lesioni personali.
[…] Appurato che il sinistro è avvenuto per l'esistenza sul piazzale (adibito a parcheggio) antistante il ristorante “MONICA LI” – rientrante pacificamente nella disponibilità materiale e giuridica della società convenuta – di un'insidia impercettibile ed imprevedibile, nessuna responsabilità, neanche concorsuale, può essere addebitata al signor CP_1
[…]
1 La CTU ha, quindi, valutato la durata dell'incapacità assoluta in giorni 20 e quella parziale al 50% in giorni 30, determinando il grado della invalidità permanente nella misura del 3%.
[…] il sinistro in esame non rientra nella specifica disciplina per l'infortunistica stradale di cui all'art. 5 legge 5 marzo 2001 n° 57, e dunque la liquidazione deve avvenire secondo il criterio tabellare di codesto Tribunale
[…] Dovrà poi essere liquidato al signor il pregiudizio (che per mera comodità espositiva si CP_1 può continuare a chiamare “morale”) consistente nel patimento interiore (temporaneo o no) causato dall'illecito, ricorrendo indiscutibilmente nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose.
[…] Sulla base di tutti questi elementi appare, dunque, aderente liquidare a titolo di danno morale l'ulteriore somma di €uro 800,00, pari a circa il 10% (con lieve arrotondamento per difetto) di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico (da invalidità temporanea e permanente). 2.4- Competerà, altresì, all'attore il rimborso della complessiva somma di €uro 793,00 (€uro 650,00, oltre IVA), per spese di CTU. 2.5- Andrà inoltre attribuito al signor oltre agli interessi sulle somme liquidate, il danno CP_1 da lucro cessante per l'indisponibilità del risarcimento.
[…] La società convenuta, infine, dovrà essere condannata anche al pagamento delle spese di giudizio
[…] si insiste per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni. Con vittoria delle spese di lite, che la scrivente Difesa si auspica possa avvenire ai sensi del D.M. (D.M. 147/2022) nella misura di €uro 5.364,87, oltre al rimborso forfettario di spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario»; provvede come segue decide la causa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. Roma, 27/11/2025 Il Giudice Adriano Carmelo Franco
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 74543/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
C.F.: ), parte rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIANLUCA PANETTI;
PARTE ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/11/2025, sono state precisate le conclusioni ed è stata discussa per iscritto la causa;
il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nel termine di cui al comma 3 dell'articolo medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:
«1) Il giorno 6 febbraio 2021 (sabato), alle ore 13.30, in Roma, via Egna 3, il signor in CP_1 compagnia della propria famiglia, parcheggiava la propria autovettura nel piazzale (a tal uopo adibito) antistante il ristorante “MONICA LI”, gestito da CP_2
2) Dopo essere sceso dall'autovettura, l'attore iniziava a camminare a piedi senza fretta, con l'intento di dirigersi verso la porta di ingresso del ristorante.
3 3) Improvvisamente, il signor a causa della presenza al suolo di un piccolo tombino privo CP_1 di copertura, non segnalato, né circoscritto in alcun modo e/o altrimenti visibile, perché parzialmente celato sia dal fogliame ivi presente, che da una matassa di filo elettrico di grosse dimensioni lasciata in loco incustodita, vi inciampava, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente in terra.
4) Nella caduta l'attore, al fine di proteggersi la testa, si riparava facendo leva con il braccio destro, che sbatteva violentemente in terra.
5) Il signor veniva immediatamente soccorso da alcune persone che avevano assistito alla CP_1 caduta e, dopo aver richiesto invano l'assistenza delle Autorità, veniva riaccompagnato a casa dalla moglie».
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, di cui veniva dichiarata, in data 7/11/2023, la contumacia.
Parte attrice rassegnava, in citazione, le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accertamento dei fatti di causa:
1) dichiarare la responsabilità esclusiva di in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, in relazione al sinistro del 6 febbraio 2021 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nella misura di €uro 18.756,64, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
2) condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_2 in favore dell'attore del danno da lucro cessante per l'indisponibilità del risarcimento, da quantificarsi a cura dell'Autorità decidente;
3) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Parte attrice modificava, poi, nel quantum, nelle note per l'udienza del 25/11/2025, le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Sul fatto
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 2051 c.c.
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Prove orali
Dalla tabella che segue, preceduta dall'indicazione di chi è stato interrogato e di chi ha richiesto la prova, risultano:
4 - nella prima colonna, i capitoli di prova ammessi o le parti di capitolo ammesse;
- nella seconda colonna, o, nel caso di più di due colonne, dalla seconda colonna in poi, in corrispondenza di ciascun capitolo o parte di capitolo ammessa, quanto riferito dall'interrogato in merito alla circostanza risultante dal capitolo o parte di capitolo medesimi.
Nel caso di testimonianza, il fatto che sia riportato quanto riferito dall'interrogato, non significa che gli sia stato pedissequamente letto il capitolo o la parte di capitolo ammessi, ma solo che, in relazione alla circostanza ivi capitolata, il teste ha dichiarato quanto a fianco riportato;
ciò allo scopo, per un verso, di verificare l'attendibilità del teste, per altro verso, di evidenziare, con l'immediatezza che il sistema tabellare consente, la conferma o meno della circostanza articolata da parte dell'interrogato. È anche possibile, ove il Giudice lo ritenga opportuno - come, esemplificativamente, nel caso di operatori di polizia, data la difficoltà per soggetti che testimoniano frequentemente nei processi, di ricordare i dettagli di un evento, o, comunque, in ragione della natura della circostanza su cui l'interrogato deve riferire - che al teste venga letto il capitolo;
ciò risulterà, comunque, evidente dalla risposta, che potrà essere, indicativamente, “vero” o “vero quanto mi si legge”, “non è vero” o “non è vero quanto mi si legge”, ed espressioni simili.
Parte richiedente la prova: parte attrice Teste: nato il [...], Testimone_2
medico radiologo, dipendente dell'ASL in servizio presso l'ospedale Pt_2
Sant'Eugenio di Roma, indifferente 1) Il giorno 6 febbraio 2021 (sabato), alle ore Premetto che sono amico di famiglia dell'attore, 13.30, in Roma, via Egna 3, il signor in quanto i nostri figli hanno frequentato la CP_1 in compagnia della propria famiglia, stessa scuola, dalle elementari alle medie. parcheggiava la propria autovettura nel piazzale In uno dei giorni in cui andavamo a pranzo (a tal uopo adibito) antistante il ristorante insieme, era forse una domenica o comunque un
“MONICA LI”, gestito da giorno di festa, arrivammo al ristorante cinese CP_2 denominato MONICA o qualcosa di simile;
noi, comunque, lo chiamavamo sempre “DA MONICA”. Abbiamo parcheggiato all'interno dell'area destinata al parcheggio del ristorante.
2) Dopo essere sceso dall'autovettura, l'attore Eravamo su due macchine separate, in quanto iniziava a camminare a piedi senza fretta, con ciascuno di noi era con la propria famiglia. l'intento di dirigersi verso la porta di ingresso Scesi dalle auto, ci siamo incamminati verso del ristorante. l'ingresso del ristorante.
3) Improvvisamente, il signor a Mentre camminavamo, ho visto il piede del
CP_1 causa della presenza al suolo di un piccolo come sprofondare;
mi pare fosse il
CP_1 tombino privo di copertura, non segnalato, né piede destro, ma non ne sono sicuro. Io, circoscritto in alcun modo e/o altrimenti visibile, comunque, ero alla destra del stesso.
CP_1 perché parzialmente celato sia dal fogliame ivi Nel punto in cui il piede del era
CP_1 presente, che da una matassa di filo elettrico di affondato, c'era del fogliame e dei cavi elettrici
5 grosse dimensioni lasciata in loco incustodita, vi arrotolati, che occultavano un buco sotto gli inciampava, perdendo l'equilibrio e cadendo stessi e che, dopo l'affondo del piede, rovinosamente in terra. affondarono anch'essi nel predetto buco, una sorta di tombino;
non so la misura esatta di questo, ma comunque poteva essere delle dimensioni di due palmi delle mani in lunghezza per due di larghezza. La buca non era segnalata.
4) Nella caduta l'attore, al fine di proteggersi la Ho visto che il nel cadere, poggiava CP_1 testa, si riparava facendo leva con il braccio la mano destra a terra, ma non riusciva a evitare destro, che sbatteva violentemente in terra. di finire sul pavimento con il corpo.
5) Il signor veniva immediatamente Sono stato proprio io a soccorrerlo. Che io CP_1 soccorso da alcune persone che avevano sappia, nessuno ha chiamato le autorità. L'ho assistito alla caduta e, dopo aver richiesto visitato io stesso;
gli ho consigliato di andare a invano l'assistenza delle Autorità, veniva casa e di mettere del ghiaccio. riaccompagnato a casa dalla moglie.
6) Nel contempo, alcuni testimoni si Mi pare che feci io delle foto al tombino. premuravano di fotografare lo stato dei luoghi (all. 2). Valutazione delle prove
Il teste a confermato i capitoli attorei e non vi sono ragioni per non ritenerlo attendibile, non Tes_1 risultando la testimonianza dello stesso viziata da contraddittorietà intrinseca (incoerenza delle dichiarazioni da egli rese) o estrinseca (contrasto delle sue dichiarazioni con gli atti di causa).
Prova del fatto allegato e responsabilità
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno occorsole.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
L'affermazione della esclusiva responsabilità di parte convenuta comporta la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'evento e consistenti:
a) nel "danno biologico" e nell'inabilità temporanea, ove accertati;
b) nell'ulteriore danno non patrimoniale riconoscibile, qualora provato nel caso in questione, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche tenuto conto quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 26972/2008;
c) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro;
d) nel danno patrimoniale subito, ove dimostrato.
La consulenza tecnica di ufficio
Nella fattispecie in esame, la consulenza medico-legale ha consentito di appurare che, in occasione del sinistro per cui è causa, parte attrice suindicata:
6 - ha subito un danno di tipo biologico;
- non ha subito un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche;
- non ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
I punti di invalidità e i giorni di inabilità accertati dal C.T.U. risultano dal prospetto di calcolo del danno risarcibile oltre riportato.
Danno biologico
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macrolesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente,
è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento […]».
Criteri di liquidazione del danno biologico e della inabilità temporanea
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1, aggiornate, però, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 5 dell'articolo medesimo.
Per il risarcimento del danno biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, relative al 2025, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in
7 grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro
1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico- fisica di una persona dell'età di un anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale), in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Il giudicante ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle “NE” cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione.
D'altra parte, le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011,
18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e quelle più recenti, sempre della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604, hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di Roma è comunque in linea con quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle NE (cfr Cass. Sez. III, 17 gennaio 2018,
n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo.
8 Da ultimo, peraltro, Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020 , n. 25164, ha sostanzialmente sconfessato il precedente orientamento filomeneghino, laddove ha stigmatizzato l'erronea incorporazione del danno morale nel danno biologico operata dalle tabelle NE, sancendo un principio, che, pur pronunciato in materia di danno da sinistro stradale, deve ritenersi valido anche al di fuori della medesima (In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale, nell'ipotesi di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, è necessario procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale, automaticamente (ma erroneamente) conglobata nel danno biologico nella tabella milanese, giusta il disposto normativo di cui all' articolo
138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni).
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo determinare, nelle predette tabelle, in euro 130,25 giornalieri l'importo della temporanea assoluta per l'anno 2025, con proporzionale riduzione per la temporanea relativa.
Danno morale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Per la valutazione equitativa del danno morale, nel caso di effettiva prova (ivi compresa, nell'ambito del diritto civile, la presunzione) del danno, secondo i parametri della citata sentenza n. 26792/2008, si ritiene necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma non era compresa alcuna quota relativa al c.d. danno non
9 patrimoniale soggettivo.
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma si estrinseca nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, sulla base, però, di parametri di carattere generale, individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici, dello stesso Tribunale, che si occupano del medesimo contenzioso.
La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso cui Giudici diversi sono giunti alla determinazione del relativo importo, allontanando il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione – ha attribuito un determinato risarcimento.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.
10 Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339).
La stessa Corte ha pure affermato che si può presumere, secondo l'“id quod plerumque accidit”, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.
(Cass. Sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243)
La giurisprudenza ha poi ribadito la inesistenza di una autonoma tipologia di danno classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente ormai pluriennale. Secondo la corte in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. Sez. III, 13 gennaio
2016, n. 336).
Personalizzazione del danno non patrimoniale
È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando
è diversa dall'operazione di possibile personalizzazione degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto, tenuto, infatti, conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media.
Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze
11 possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Sez. III, 7 maggio 2018, n. 10912).
Danno da lucro cessante
(maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi la semisomma del valore iniziale (quello alla data del fatto) e finale (quello alla data della decisione) del capitale, tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.
12 Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via equitativa, al maggior tasso tra quello risultante dalla media dei saggi di interesse legale e il tasso medio ponderato di interesse dei titoli di Stato calcolato sulla base dei rendimenti lordi all'emissione dei titoli emessi nel singolo anno, rinvenibile, alla data della sentenza, all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/, vigenti nel periodo intercorrente tra il fatto e la decisione.
Sintesi dei danni riportati
Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra, parte attrice:
- ha riportato:
• i danni quantificabili sulla base dell'espletata ctu;
- non ha riportato:
• un danno morale, che non risulta provato;
• un danno personalizzabile, non risultando provate, secondo la giurisprudenza suindicata, circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età;
• un danno da incapacità lavorativa specifica, essendo stato escluso dalla ctu.
I dati utilizzati per il calcolo del danno risarcibile risultano dal prospetto di seguito riportato.
Prospetto di calcolo del danno risarcibile
13 Danno biologico e patrimoniale Dati calcolati
Data del provvedimento del Giudice 27/11/2025 Data di nascita 12/04/1966 Data del fatto 06/02/2021 Età alla data del fatto 54 Inabilità temporanea tabelle ministeriali 0,00 Inabilità temporanea tabelle romane 20 30 4.558,60 Invalidità permanente 3,0 3.454,29 Debito risarcitorio 8.012,89 Indice devalutazione alla data del fatto 1,179 Tasso di interesse nel periodo "fatto-provvedimento del Giudice" 2,36 Debito devalutato al fatto 6.796,34 7.404,62 Parte_3
Giorni tra il fatto e il provvedimento del Giudice 1755
cessante il fatto e il provvedimento del Giudice 840,23 Pt_4
Debito risarcitorio totale 8.853,12
Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, nella tabella indicato come debito totale, decorrono, poi, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della somma effettivamente liquidata, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di C.F. ); Parte_1 C.F._1
- dichiara la responsabilità di (P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, in ordine al sinistro per cui è causa;
- condanna (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 al pagamento, in favore di per i danni derivanti dai vari titoli Parte_1 riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 8.853,12, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, con distrazione a Parte_1 favore del difensore, avvocato GIANLUCA PANETTI, dichiaratosi antistatario, che liquida
14 in:
• € 650,00 per la c.t.u., oltre: a) accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e in concreto pagati sulle spese per la c.t.u. medesima;
b) rimborso del contributo unificato e della marca da bollo effettivamente pagati;
• € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
15