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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. VA D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa TE ET Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRACANE CARLO e SCIACCA MONICA
PEC: Email_1 Email_2
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PAPIRO CINZIA
PEC: Email_3
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“In via principale,
1) Dare atto che l'appellante non contesta la declaratoria di cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio e non censura la appellata sentenza sotto questo aspetto;
2) Accogliere il presente atto e, per gli effetti Modificare la appellata sentenza n. 729/2024 dei 17 - 18.10.2024 e, conseguentemente: 1 a) escludere l'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzile in favore della ex moglie
atteso il suo stato di occupazione lavorativa ed indipendenza Controparte_1 economica;
b) escludere l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
e , per i motivi suesposti al punto sub 2); Persona_1 Persona_2
c) assegnare la casa coniugale al suo legittimo proprietario , per i motivi Parte_1 esplicati al punto sub 3);
3) Dare atto che l'appellante ha già corrisposto alla ex moglie e ai Parte_1 CP_1
figli tutte le somme loro dovute in virtù della sentenza di omologa della separazione consensuale del 23.02.2017;
4) Dare atto che il presta ampia disponibilità a corrispondere ai figli Pt_1 Per_1
e tutte le somme di denaro di cui possano aver bisogno e ad assisterli in
[...] Per_2
tutte le loro necessità;
5) Dare atto che il presta ampia disponibilità a lasciar fruire i figli della casa Parte_1 coniugale;
6) Dichiara l'odierno appellante di non accettare alcun contraddittorio su domande nuove che la controparte possono introdurre e, nel contempo, si oppone a nuove richieste istruttorie, deposito di documenti, etc.;
7)Per il principio della soccombenza, condannare parte appellata al pagamento delle spese
e dei compensi inerenti il presente giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore il quale dichiara di averle anticipate e non riscosse”.
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adito, rigettare lo spiegato gravame avverso la sentenza n.
729/2024 del 17.10.2024, emessa dal Tribunale Collegiale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2000/2023 RG.
Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi in favore dello scrivente legale, dichiaratosi antistatario”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 729/2024 del 18 ottobre 2024, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in Marsala il 28 settembre
1998; ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
direttamente ai figli (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'importo di € 400,00 mensili ciascuno a titolo di contributo per il loro mantenimento;
ha posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di
[...] Controparte_1 un importo pari a € 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
ha assegnato a
[...]
la casa coniugale sita in Marsala, C/da Addolorata 78; ha Controparte_1 compensato per la metà le spese del giudizio con condanna di Parte_1
a rifondere in favore dell'erario l'importo di € 1.905,00.
[...]
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto di citazione notificato e depositato il 14 aprile 2025 e articolato in tre motivi di gravame: con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo obbligato a corrispondere l'importo di € 350,00 mensili in favore di Controparte_1
a titolo di assegno divorzile;
con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo obbligato a corrispondere in favore dei figli e , maggiorenni e dal Per_1 Per_2
Tribunale ritenuti economicamente non autosufficienti, l'importo di € 400,00 mensili ciascuno a titolo di contributo per il loro mantenimento;
con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere assegnato la casa coniugale a Controparte_1
[...]
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 22 luglio 2025, si è costituita l'appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, nel merito, il rigetto.
4. Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
12 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'odierna appellata, per essere stata l'impugnazione proposta con citazione anziché con ricorso così come previsto dall'art. 473 bis.30 c.p.c..
E invero, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sul punto con principio che, sebbene espresso prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, deve ritenersi applicabile anche al caso che occupa per identità di ratio: “Ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge” (Cass. Civ. ord. n. 403/2019). Sussistendo nel caso di specie tutti i suddetti elementi,
l'impugnazione deve ritenersi ammissibile pur se proposta con atto di citazione.
7. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
8. È infondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo obbligato a corrispondere l'importo di € 350,00 mensili in favore di a titolo di assegno divorzile. Controparte_1
Ha infatti dedotto l'appellante che disoccupata al Controparte_1 momento della pronuncia della sentenza impugnata che ha riconosciuto in suo favore un assegno divorzile, ha iniziato a lavorare dal 22 gennaio 2025 presso la FSC Curatolo s.r.l.s. con contratto a tempo indeterminato, così perdendo il diritto alla percezione di tale assegno avente natura esclusivamente assistenziale.
9. Appare opportuno ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
4 l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
Appare altresì opportuno premettere che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, acquista efficacia di cosa giudicata rebus sic stantibus, con la precisazione che la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite,
a seguito di domanda ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 (v. Cass. Civ. ord. n. 15325/2025).
10. Nel caso di specie, risulta pacifico – per averlo provato l'appellante e per averlo ammesso la stessa appellata, con la precisazione che il rapporto di lavoro è di c.d. part time orizzontale, che ha iniziato a lavorare alle dipendenze Controparte_1
della FSC Curatolo s.r.l.s. a partire dal 22 gennaio 2025, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado (18 ottobre 2024). La tempestiva impugnazione di
5 quest'ultima, tuttavia, ha impedito la formazione del giudicato in punto di assegno divorzile e ciò, dovendo la presente sentenza essere emessa facendo riferimento alla situazione sussistente al momento in cui viene pronunciata, consente di valutare anche fatti sopravvenuti alla conclusione del giudizio di prime cure.
Risulta altresì evidente che il Tribunale, riconducendo nella propria motivazione lo squilibrio reddituale sussistente tra le parti – presupposto necessario per il riconoscimento dell'assegno divorzile – al ruolo endofamiliare svolto dall'odierna appellata e al sacrificio delle sua carriera di puericultrice al fine prendersi cura della famiglia, il che, ha affermato il Tribunale, ha consentito all'appellante di proseguire la propria carriera di medico, ha inteso fondare il riconoscimento dell'assegno divorzile, oltre che su una finalità assistenziale, anche su una perequativo - compensativa.
È stato provato che l'appellata ha iniziato a lavorare presso la FSC Curatolo s.r.l.s. con contratto a tempo indeterminato di part time orizzontale percependo una retribuzione – così come risultante dall'estratto conto aggiornato a marzo 2025 prodotto dalla stessa appellata – pari a € 747,71 mensili (si è fatto riferimento alla retribuzione per il mese di febbraio 2025, unica, tra le due disponibili, relativa a una mensilità intera in quanto il rapporto di lavoro è iniziato il 22 gennaio).
E tuttavia, anche a fronte della percezione di siffatta retribuzione, deve trovare conferma il riconoscimento, in favore dell'appellata, di un assegno divorzile pari a € 350,00 mensili. Ciò in quanto tale assegno, pur essendo venuta meno la finalità assistenziale in ragione dei mezzi che l'appellata può procurarsi mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa, conserva la sua finalità perequativo-compensativa, dalla quale è integralmente retto e fondato stante la quantificazione in € 350,00 mensili a fronte della prova fornita dall'appellata in merito al sacrificio della sua carriera di puericultrice effettuato, nei quasi vent'anni di matrimonio, per la cura della famiglia e dei figli.
11. È infondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo obbligato a corrispondere in favore dei figli e Per_1
, maggiorenni e dal Tribunale ritenuti economicamente non autosufficienti, l'importo Per_2 di €400,00 mensili ciascuno a titolo di contributo per il loro mantenimento. Ha infatti dedotto l'appellante che il quale ha conseguito la laurea il 7 aprile 2025, a breve entrerà a Per_1 breve nel mondo del lavoro e che ha lavorato e tutt'ora lavora mentre frequenta Per_2
6 l'università a Parma. Ha dunque concluso l'appellante che entrambi i figli, in quanto economicamente autosufficienti o comunque prossimi a esserlo, hanno perso il diritto a ricevere dal padre un contributo al mantenimento.
12. Appare opportuno premettere che l'assegno di mantenimento del figlio, ancorché maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, trova fondamento nel diritto del figlio a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 ter c.c. Lo status di genitore, dunque, fonda il diritto del figlio a ricevere il mantenimento sino al raggiungimento della propria indipendenza economica nei limiti, nel caso di figli maggiorenni, del principio di autoresponsabilità (v. Cass. Civ. ord. n.
26875/2023).
In virtù di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il figlio maggiorenne, con rigore crescente all'aumentare della propria età, è tenuto a curare, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e ad operarsi con pari impegno nella ricerca di un lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. Civ. ord. n.
17183/2020).
Appare altresì opportuno premettere che anche le statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, al pari di quelle relative all'assegno divorzile, vengono emesse sulla base degli elementi di fatto concretamente sussistenti al momento della pronuncia e hanno efficacia di giudicato rebus sic stantibus, rimanendo dunque suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 3055/2024).
13. Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto che conseguita la laurea, si Per_1
appresta a entrare nel mondo del lavoro e pertanto a divenire economicamente autosufficiente.
Si tratta, dunque, di un fatto pacificamente non ancora verificatosi che non può essere posto a fondamento della decisione, la quale, giova ripeterlo, deve essere emessa sulla base degli elementi di fatto concretamente sussistenti al momento della pronuncia. Risulta peraltro dalla documentazione in atti che ha conseguito la laurea triennale e che attualmente Per_1
frequenta il secondo anno della laurea magistrale. Egli, pertanto, sta ancora utilmente curando e ultimando il proprio percorso di formazione nel pieno rispetto del principio di
7 autoresponsabilità, così conservando il diritto a ricevere dall'appellante, genitore obbligato, un contributo al suo mantenimento.
Con riferimento a , l'appellante ha dedotto che la figlia, sebbene attualmente frequenti Per_2
l'università, è già entrata nel mondo del lavoro, avendo lavorato presso l'esercizio commerciale "H&M" così come dichiarato dall'appellata. In questo modo, ha sostenuto l'appellante, avrebbe perso il diritto a ricevere un contributo al mantenimento. Ciò Per_2 non corrisponde al vero. Sebbene sia pacifico che ha effettivamente lavorato durante Per_2 la frequenza dell'università, la documentazione prodotta dall'appellante e consistente nel rigetto della Naspi richiesta dalla figlia, lungi dal confermare quanto egli ha sostenuto, conforta invece quanto dedotto dall'appellata, la quale ha affermato che ha lavorato Per_2
soltanto per tre mesi. E invero, la richiesta di stata rigettata per difetto delle settimane Pt_2 contributive richieste che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b) d.lgs. n. 22/2015, devono essere pari ad almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione involontaria. Ciò prova, senza lasciare alcun margine di dubbio, che
, la quale sta curando la propria formazione con la frequenza dell'università, non è Per_2
ancora economicamente autosufficiente e conserva, dunque, il diritto a percepire dal padre un contributo al mantenimento.
Alla luce dei superiori elementi, pertanto, si rivela corretto il riconoscimento da parte del
Tribunale di un contributo al mantenimento di e . Per_1 Per_2
14. È infondato il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere assegnato la casa coniugale a Controparte_1
Ha infatti dedotto l'appellante che con il raggiungimento dell'autosufficienza
[...]
economica da parte dei figli, lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte dell'appellata e l'intrattenimento di una relazione sentimentale da parte di quest'ultima è venuto meno il diritto all'assegnazione della casa coniugale.
15. Giova innanzitutto premettere che l'art. 337 sexies c.c. subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con il genitore istante. L'assegnazione della casa familiare deve infatti avvenire «tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle
8 relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» (Cass. n. 25604/2018) e la revoca di tale assegnazione è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n.
20452/2022).
Appare altresì opportuno premettere che “il diritto all'assegnazione della casa familiare non può venir meno per il solo verificarsi di eventi quali l'instaurazione di una convivenza di fatto del genitore assegnatario, ovvero il suo nuovo matrimonio, posto che tali eventi - pur se astrattamente idonei a comportare la decadenza dal predetto diritto - vanno rapportati all'interesse del figlio a permanere nell'immobile con quel genitore, che costituisce il parametro fondamentale di valutazione in materia” (v. Cass. Civ. n. 16171/2014).
16. Nel caso di specie, nessuna delle circostanze dedotte dall'appellante è in grado di incidere sull'assegnazione della casa coniugale. E invero, l'assegnazione della casa coniugale viene disposta esclusivamente nell'interesse dei figli - a nulla, dunque, rilevando la situazione economica del coniuge assegnatario -, i quali, come si è visto nella trattazione del secondo motivo di gravame, sono incolpevolmente economicamente non autosufficienti in quanto stanno curando la loro formazione mediante la frequenza dell'università. L'appellante, peraltro, non ha provato l'intrattenimento di una relazione sentimentale da parte dell'appellata, né, a maggior ragione, che detta relazione abbia il carattere di stabilità proprio di una convivenza more uxorio (cfr. Cass. Civ. n. 14348/2012) tale da far venire meno il diritto all'assegnazione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha assegnato la casa coniugale a
[...]
Controparte_1
17. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come indicato in parte dispositiva, nella quale si dà altresì atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
9
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 729/2024
[...] Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Marsala il 18 ottobre 2024.
Visto l'art. 91 c.p.c., condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 3.473,00, da distrarsi in favore dell'avv. Papiro dichiaratasi procuratrice antistataria.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TE ET VA D'TO
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