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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4734 R.G. degli affari contenziosi del 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., trattenuta in decisione all'udienza in data 3 giugno 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c. p. c. TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore sig. nato a [...] il [...], con sede in Parte_2
Roma, via S. Alessandro, 7, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Dessiè 7, presso lo studio dell'avv. Paola Naticchioni, C.F.:
dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado;
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni dalla Cancelleria inerenti il presente giudizio via fax al n. 06.89.34.68.27 o all'indirizzo di Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(P IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Domenicantonio Cavallaro (C.F. ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano n. 18/B, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo PEC: ; fax 0677250512, in Email_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13379/2024 del 20. 8. 2024
CONCLUSIONI: All'udienza del 3. 6. 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto da avverso Parte_3
la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma.
Il Tribunale, a fronte dell'opposizione all'esecuzione introdotta dall'odierna appellante sul presupposto dell'inesistenza del credito asseritamente vantato e della mancata prova dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'attrice, così provvedeva:
Dichiara l'esistenza del credito, derivante dalla sentenza n. 21406/2018 del
Tribunale di Roma, vantato nei confronti di da Controparte_1 [...]
quale assuntore di tutti i crediti e debiti vantati da . CP_3 CP_4 [...]
; Controparte_5
Dichiara valida ed efficace la cessione del relativo credito fra
[...]
(cedente) e la (cessionaria) comunicata CP_3 Controparte_1
alla ceduta con PEC del 25- 7. 2019; Parte_3
Rigetta l'opposizione ex art. 615, 2 ° comma, c. p. c. proposta dall'odierna P convenuta Pt_3
Dichiara il diritto dell'attrice di agire esecutivamente Controparte_1
nei confronti della convenuta in forza del predetto titolo;
Parte_3
Rigetta la domanda ex art. 96 c. p. c. della società convenuta;
Nulla dispone ex art. 89 c. p. c.;
Condanna la società convenuta al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la predetta sentenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis:
In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
In via pregiudiziale in accoglimento del primo motivo d'appello, annullare la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 13379/2024, emessa in data 20 agosto 2024 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio r.g.
n. 51184/2021, G.U. dott. Scerrato, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione presso terzi ex art. 615 c. 2 c.p.c. notificata a mezzo pec in data 2.9.2024 e per l'effetto rimettere la causa davanti al Giudice di prime cure e condannare la soc. al pagamento delle spese di Controparte_6
lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Paola
Naticchioni;
Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento dei motivi d'appello e dell'eccezione di nullità della cessione di credito del 24.7.2019, che non sussiste il diritto della di cessionaria del sig. Controparte_7
liquidatore, assuntore dei crediti e dei debiti di cui al Controparte_3
bilancio finale di liquidazione al 31.12.2017 della Allu. cancellata CP_8
dal Registro delle Imprese il 30.01.2018, di agire in executivis nei confronti dell e che la società appellante nulla deve alla società appellata Parte_1
in forza del titolo azionato come sopra indicato e, per l'effetto condannare la al pagamento delle spese di lite dei due gradi di CP_9 Controparte_6
giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Paola Naticchioni.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
In via preliminare si chiede il rigetto dell'opposizione; sempre in via preliminare, ove l'Ecc. ma Corte non ritenga integro il contraddittorio autorizzare l'odierna appellata ad integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, sig. , concedendo il Parte_4
termine; ed ancora in via preliminare dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 342 c. p. c. e/o 348 Parte_3
bis c. p. c.; nel merito, sempre per tutti i motivi su esposti, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda preliminare, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.
13379/2024 emessa dal Tribunale di Roma, X sezione civile.
Sempre nel merito si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183, 6 ° comma, nn. 2 e 3 c. p. c., depositate nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi anche per la fase inibitoria.
Con provvedimento in data 23. 9. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 3. 6. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha dedotto tre motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 102 c.p.c., l'omessa citazione del terzo pignorato sig. , ed ha quindi chiesto di Parte_4
dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della pronuncia impugnata a causa del difetto di integrità del contraddittorio, con rimessione degli atti al giudice di primo grado.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c. c., 115 e 116 c. p. c., l'omessa/erronea valutazione di fatti e di prove documentali allegate dalle parti, ed in particolare l'omessa/erronea pronuncia circa l'eccezione di nullità ex art. 1346 c.c. e 1418 c.c. della cessione di credito del 24.7.2019 sollevata dalla opponente - Parte_1
eccezione di nullità della cessione di credito del 24.7.2019. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea/omessa pronuncia in ordine all'esistenza della cessione di credito del 24.7.2019, e la non riferibilità della stessa al cedente, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 c. c. e 116 c. p. c.
In via pregiudiziale va esaminato il primo motivo di gravame, nell'ambito del quale l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione dell'omessa citazione del terzo pignorato, sig. , ed Parte_4
ha chiesto di dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della pronuncia impugnata a causa del difetto di integrità del contraddittorio.
La società appellante ha rappresentato che al punto E), pag. n. 1 dell'atto di citazione, (cfr. doc. n. 01) l'odierna appellata aveva dedotto quanto segue:
“l'odierna attrice provvedeva a notificare alla convenuta Parte_1
atto di precetto e a fronte del mancato pagamento procedeva esecutivamente con atto di pignoramento presso terzi notificato il
26.11.2019 alla convenuta e al terzo sig. suo debitore ed Parte_4
iscritto a ruolo il 9.01.2020 con NRG 495/2020 Sez. 3 Mobiliare Tribunale di Roma”. Dovrebbe quindi, in via pregiudiziale rispetto agli altri motivi di appello, essere rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 102 c.p.c., avendo l'appellata, in data 30.7.2021, introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione presso terzi senza evocare in giudizio il terzo pignorato, litisconsorte necessario, sig. . Parte_4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Tale circostanza determinerebbe la nullità, rilevabile anche d' ufficio in ogni stato e grado, del giudizio di primo grado, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione della causa al giudice di prime cure.
Al riguardo l'appellante ha sostenuto che la giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai granitica, essendosi affermato il principio di diritto per cui
«nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», e chiarendo, anzi, espressamente che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi:
e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza». (v. Cass. n. 13533 del
18.5.2021). Essendo stato notificato l'atto di citazione il 30.7.2021,
l'appellata avrebbe dovuto conoscere la suddetta giurisprudenza e citare anche il terzo pignorato, che invece non è stato citato, con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della relativa pronuncia, circostanza rilevante anche per la condanna alle spese di lite.
Quindi, in accoglimento del primo motivo, la sentenza emessa dal giudice di prime cure dovrebbe essere necessariamente annullata, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
La Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità cui ha fatto riferimento l'appellante è del tutto pertinente rispetto al caso di specie.
Infatti, dopo che nel tempo la giurisprudenza di legittimità si era espressa rispetto al ruolo del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi affermando che la partecipazione al r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 giudizio era necessaria solo in presenza di un interesse del terzo, operando una dilatazione della nozione di interesse sino a trasformare l'eccezione in una regola, con la sentenza n. 13533/2021 la Suprema Corte ha affermato che ormai costituisce ius receptum il principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.
Infatti, «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», ed “il terzo pignorato è un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi:
e deve esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza», in quanto esiste sempre un interesse del terzo dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto ad interloquire sulle sorti del giudizio di opposizione.
Applicando tale principio al caso in esame deve rilevarsi che in data 26 –
27 novembre 2019, la quale cessionaria del Controparte_10
credito di cui alle spese di lite, liquidate in favore della già estinta . CP_4 CP_8
[...
con la sentenza n. 21406 del 7.11.2018, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi alla società odierna appellante ed al terzo sig.
, per ottenere il pagamento delle somme di cui alla suddetta Parte_4
ordinanza di assegnazione, e conseguentemente aveva incardinato la procedura esecutiva RGE n. 495/2020, nell'ambito della quale l' Parte_1
aveva spiegato l'opposizione de qua, la cui fase sommaria si era conclusa con l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva suddetta. (cfr. doc. n. 05).
Inoltre, la stessa appellata aveva affermato che: “l'odierna attrice provvedeva a notificare alla convenuta atto di precetto e a Parte_1
fronte del mancato pagamento procedeva esecutivamente con atto di
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 pignoramento presso terzi notificato il 26.11.2019 alla convenuta e al terzo sig. suo debitore ed iscritto a ruolo il 9.01.2020 con NRG Parte_4
495/2020 Sez. 3 Mobiliare Tribunale di Roma”.
Appare quindi evidente che la partecipazione del , terzo pignorato, al Pt_4
giudizio di primo grado era necessaria, con la conseguenza che deve essere rilevata la nullità del giudizio di primo grado e deve essere annullata la sentenza impugnata, con rimessione della causa al giudice di primo grado.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto;
conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, con rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, il Tribunale di Roma;
tutte le altre questioni sono assorbite.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, in favore dell'Avv. Paola Naticchioni, dichiaratosi antistatario, tenuto conto della natura e valore dell'affare, e dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13379/2024 del 20. 8.
[...]
2024, così provvede:
A) In accoglimento dell'appello proposto dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza di primo grado e per l'effetto rimette la causa dinanzi al giudice di primo grado, il Tribunale di Roma;
B) Condanna la al rimborso in favore dell'Avv. Controparte_11
Paola Naticchioni, difensore di dichiaratosi Parte_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 antistatario, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi €
2.600,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio, in complessivi €
3.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9