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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuiusa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
7/10/2025) viene emessa la seguente;
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 528/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 438/23 del 5/5/23, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Accardo Parte_1
e LV TI;
– appellante e
rappresentato difeso dall'avv. Controparte_1
LI IC;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, premetteva: Parte_1
-di essere iscritta negli elenchi del comune di residenza dal 2008 e, negli anni 2009 e
2012, ha lavorato in qualità di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda Ietto
Domenico per 52 giornate nel 2009 e alle dipendenze dell'azienda EO RU per 52 giornate nel 2012;
-che, con due missive del 2/04/2019, l le ha comunicato che, a seguito di CP_1
imprecisate verifiche, aveva disconosciuto i predetti rapporti di lavoro, chiedendo la restituzione dell'indennità di disoccupazione pagata con riferimento all'iscrizione per tali anni;
-che, dato il tempo trascorso, l'istante non ricorda di aver ricevuto le prestazioni chieste in restituzione;
-che, trattandosi di iscrizioni risalenti nel tempo, trascorsi i termini di cui all'art. 2 comma 4 della legge n. 241/1990, l' non può effettuare alcuna modifica dell'atto CP_1
divenuto definitivo;
-che nessun provvedimento di cancellazione risulta essere stato assunto dall' CP_1
-che l'istante ha effettivamente prestato l'attività lavorativa nei due anni in questione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito giudice preso atto della illegittimità (sotto tutti gli aspetto elencati nella narrativa che precede) dell'operato dell' di Locri, verificato che nessun legittimo provvedimento di Controparte_2 disconoscimento dei rapporti e, meno che mai, di cancellazione, è intervenuto, dichiarare che nulla la sig.ra deve restituire all' ad Parte_1 Controparte_3 alcun titolo, sia perché non vi è prova della sola sostenuta erogazione dell'importo richiesto, sia per la definitività dell'eventuale provvedimento di concessione delle prestazioni, sia perché, infine, non sono da ritenersi definitivi i provvedimenti di iscrizione negli elenchi effettuati molti anni prima per i motivi sopra specificati. Disapplicare, comunque, per la illegittimità che li caratterizzerebbe eventuali variazioni degli elenchi del comune di Siderno che dovessero comunque essere intervenuti a danno della concludente”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' esponendo CP_1
l'improcedibilità per mancato rispetto termini inderogabili previsti dalla legge per la procedibilità dell'azione giudiziaria in caso di prestazioni previdenziali, la cancellazione dagli elenchi agricoli della ricorrente, con provvedimento di disconoscimento confluito nel quarto elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione degli operai agricoli del
Comune di Grotteria (e notificato, ai sensi dell'art. 38 comma 7 del Decreto Legge 98/2011 convertito nella Legge 111 del 15/07/2011, a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET dell'Istituto dal 10/03/2017 al 25/03/2017), la decadenza ex art. 22 comma 1 del D.L. n.
7/70, il decorso del termine annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70, come modificato dall'art. 6 del d.l. 103/91 conv. in l. n. 166 del 1991 e, successivamente, dall'art. 4 del d.l.
384/92 conv. in l. n. 438/92, per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di prestazione della gestione di cui all'art. 24 della l. n. 88/89, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso depositato in data 23/09/2021, la medesima ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394202100000945000, avente ad oggetto le somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola nel periodo
1/2012 – 12/2012, esponendo:
-che, nel mese di aprile 2019, ha ricevuto una missiva con cui l' le ha comunicato CP_1
di aver riesaminato e respinto, per carenza del requisito dell'iscrizione negli elenchi agricoli, la sua domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012;
-che la ricorrente, non ritenendo legittima la contestazione, ha adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità della prestazione;
-che, nonostante la pendenza del giudizio, è stato emesso l'avviso di addebito, in violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 46/1999;
-che la ricorrente contesta di aver mai ricevuto le somme richieste in ripetizione;
-che alla ricorrente non è mai stato comunicato alcun provvedimento di disconoscimento;
-che, anche ove il disconoscimento fosse stato comunicato mediante la pubblicazione telematica, la cancellazione sarebbe illegittima per violazione dell'art. 2 comma IV della legge n. 241/1990;
-che risulta altresì violato l'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché il termine decandenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare
l'inammissibilità o comunque l'illegittimità dell' avviso opposto, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in conseguenza disporne l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo la CP_1
riunione con il procedimento N.RG. 2019/19, eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso. Con provvedimento del 6/10/2022, i due procedimenti sono stati riuniti.
Con la sentenza oggetto di impugnazione la domanda è stata rigettata ritenendo la ricorrente decaduta dall'impugnazione del provvedimento di cancellazione ed in ogni caso non provato il rapporto di lavoro accertando di conseguenza la legittimità del recupero in assenza di giustificazione causale.
Il giudice di primo grado ha rilevato che, nel caso di specie, l' aveva fornito prova CP_1
idonea ad attestare la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo della parte ricorrente, avvenuta mediante la pubblicazione telematica mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato oltre i centoventi giorni previsti dalla legge.
Aggiungeva il giudice che le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola erano indebite, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Con riferimento poi all'anno 2012 ha accertato che non era stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le aziende agricole indicata in ricorso e, di conseguenza il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli, pertanto le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012, in difetto dei presupposti di legge, sono state indebitamente percepite.
Le spese sono sta compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello la facendo Parte_1
acquiescenza al capo della sentenza di accertamento della legittimità del recupero per mancanza di iscrizione negli elenchi, quale requisito indispensabile per ottenere la prestazione, eccependo come unico motivo di impugnazione la mancanza di prova della percezione delle somme indebite.
Si è costituito l' per chiedere il rigetto del gravame eccependo la formazione del CP_1
giudicato sul capo assorbente relativo all'accertamento della decadenza rispetto ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli presupposto per la declaratoria di illegittimità dell'indebito e la mancanza di rapporto di lavoro per l'anno 2012.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell' 8/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9/10/2025. Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
Va dato atto dell'omessa impugnazione della sentenza con riferimento all'accertamento della legittimità del recupero per mancanza di giustificazione causale per essere stata la ricorrente cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli come riassunto in sentenza < In mancanza di prova del rapporto di lavoro, nessuna prestazione conseguente poteva essere erogata e, dunque, legittimamente è stata disposta dall' la CP_1
ripetizione dell'indebito>>
Ciò posto, è pacificamente infondato il motivo di appello, con cui si sostiene che mancherebbe la prova dell'avvenuta erogazione delle prestazioni (disoccupazione agricola) che l'Istituto qualifica come indebite, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che << va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073)>>
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall' ove sono riportati i dati relativi all'agenzia alla data CP_1 CP_1
della disponibilità, all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue:
“… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell' e, quindi, in forza di presunzione, corroborata dal comportamento CP_1 processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l' non ha mai CP_1 dichiarato di avere effettuato il pagamento e non ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico
l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice.
Dunque, secondo l'opinione della Suprema Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell' del documento CP_1 citato depositato in primo grado, con indicazione dell'ente pagatore, degli importi erogati, della data di disponibilità, che corrispondono a quanto indicato nella missiva di richiesta di restituzione dell'indebito, l'appellate si è limitata a una generica contestazione circa la mancata dimostrazione del pagamento del seguente tenore < la ricorrente contesta di avere mai avuto pagate la prestazioni di che trattasi ed il cui effettivo versamento, trattandosi di somme versate una tantum, dovrà essere oggetto di specifica e rigorosa prova da parte dell'ente che le pretende in restituzione>>
La sentenza va quindi confermata con la motivazione concernente il pagamento così integrata.
Le spese di lite seguono la soccombenza stante la mancanza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. dichiarazione differente da quella per l'esonero al pagamento del contributo unificato versata in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Locri Sez. Lavoro n. 438/23 pubblicata il 5/5/23, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
quantificate in € 1.458,00 oltre accessori come per legge;
• Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio dell' 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè) ( dott.ssa Marialuisa Crucitti)