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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2024 promoSA da:
(C.F. ) e (C.F. _1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERMUNIAN MARCO, elettivamente C.F._2 domiciliate presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, corso del popolo n. 222; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA Controparte_1 C.F._3
MASSIMO ALFONSO e dell'avv. CORTI STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Treviso, Rivale Castelvecchio n. 6;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“
1. accertare e dichiarare la violazione dei diritti compiuta dalla OT.SA a danno Controparte_1 della IG.ra e della OT.SA ; _1 Parte_2
2. inibire, per il futuro, le reiterazioni delle condotte lesive;
3. condannare, per l'effetto, la OT.SA a risarcire il danno che sarà ritenuto di Controparte_1 equità dal giudice;
4. disporre la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani locali e nazionali con spese a carico della OT.SA ; Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“1 – in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso per evidente difetto di legittimazione attiva e passiva, nonché per mancanza di specifica esistenza di un diritto soggettivo da tutelare;
2 – nel merito, dichiararsi il difetto di titolarità della scrivente organizzazione sindacale, in quanto convenuta in giudizio in maniera del tutto errata e con l'indicazione di un soggetto quale la dr.SA
, priva della rappresentanza processuale. CP
pagina 1 di 6
3 - sempre nel merito, in via subordinata, rigettare tutte le domande avanzate dalle ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova
4 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite a distrarsi in favore dei sottoscritti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 ed , come sopra _1 Parte_2
rappresentate, proponevano ex art. 281 decies c.p.c. ricorso chiedendo accogliersi le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo che il 29.2.2024 quale Segretario della Controparte_1
delegazione provinciale UILTuCS di Rovigo, comunicava via pec all'Ufficio Personale della
[...]
alle dipendenze della quale le attrici operavano, l'indizione di un'assemblea sindacale Controparte_2
retribuita, ex art. 20 L. 300/1970, dei lavoratori della ditta, riunione da svolgersi il successivo 4.3.2024 dalle 17:00 alle 18:00, presso la sala riunioni UIL Rovigo in Viale Trieste n.13; l'avviso di convocazione veniva regolarmente affisso nei locali della era indirizzato a tutto il Controparte_2 personale dipendente della steSA, e recava quale ordine del giorno: “Ipotesi di rinnovo CCNL Studi
Professionali del 16/02/2024; Presentazione Fondo Pensione Complementare FONTE” oltre varie ed eventuali.
Proseguivano le attrici esponendo che il 4.3.2024, all'ora e nei locali appena indicati erano presenti le stesse ricorrenti, appunto dipendenti della ditta, ma la in apertura dei lavori dell'assemblea CP
e su sollecitazione di alcune lavoratrici della steSA presenti, le invitava ad Controparte_2 allontanarsi dall'adunanza in quanto segnalate quali “esponenti della dirigenza” della datrice e dunque invise e non gradite nella riunione.
Precisavano le ricorrenti di essere entrambe lavoratrici dipendenti della la Controparte_2 _1
con mansione di responsabile del settore amministrativo e la quale addetta alla gestione Pt_2 amministrativa e del personale e dunque non ricoprivano alcuna carica apicale nell'azienda e dunque si dolevano della violazione dell'art. 20 della L. 300/70, che prevedeva la possibilità per i lavoratori di riunirsi nel luogo di lavoro, senza alcuna discriminazione o condizione, quale l'appartenenza ad una organizzazione sindacale e la mansione svolta, ed affermavano altresì di aver subito un danno ai sensi del combinato disposto degli art. 2043 e 2059 c.c., evidenziando la sussistenza nella fattispecie del fatto illecito in tutti i suoi elementi, consistenti nella violazione del diritto di assemblea, del fatto doloso dell'agente (la , del danno ingiusto, del nesso causale tra illecito e danno, e lamentavano di CP
aver subito un danno non patrimoniale, del quale chiedevano il risarcimento.
Veniva fiSAta udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 415 c.p.c., non essendo l'art. 281 decies c.p.c. e seguenti applicabile al rito del lavoro.
pagina 2 di 6 Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentata, che preliminarmente Controparte_3
eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti e la conseguente inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva in capo alla steSA e nel merito affermava CP
l'infondatezza della domanda nel merito, evidenziando che la era la moglie del titolare della _1 ditta datrice e la era responsabile del personale, sicché un intervento delle stesse nell'assemblea Pt_2
del 4.3.2024 avrebbe leso la libertà di espressione dei lavoratori presenti.
All'udienza del 14.6.2024 le ricorrenti rendevano libero interrogatorio e lo stesso faceva la convenuta la causa veniva poi discuSA all'udienza sopra indicata, tenutasi nelle forme di cui Controparte_1 all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Il ricorso – premesso che va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti a proporre ricorso, non essendo lo stesso promosso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori - è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 20 della L. 300/70, che le attrici assumono essere stato violato da parte della convenuta, prevede quanto segue:
“ I LAVORATORI HANNO DIRITTO DI RIUNIRSI, NELLA UNITÀ PRODUTTIVA IN CUI PRESTANO LA LORO OPERA, FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO, NONCHÉ DURANTE
L'ORARIO DI LAVORO, NEI LIMITI DI DIECI ORE ANNUE, PER LE QUALI VERRÀ
CORRISPOSTA LA NORMALE RETRIBUZIONE. MIGLIORI CONDIZIONI POSSONO ESSERE STABILITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
LE RIUNIONI - CHE POSSONO RIGUARDARE LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI O GRUPPI DI
ESSI - SONO INDETTE, SINGOLARMENTE O CONGIUNTAMENTE, DALLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI AZIENDALI NELL'UNITÀ PRODUTTIVA, CON ORDINE DEL GIORNO SU MATERIE
DI INTERESSE SINDACALE E DEL LAVORO E SECONDO L'ORDINE DI PRECEDENZA DELLE CONVOCAZIONI, COMUNICATE AL DATORE DI LAVORO.
ALLE RIUNIONI POSSONO PARTECIPARE, PREVIO PREAVVISO AL DATORE DI LAVORO,
DIRIGENTI ESTERNI DEL SINDACATO CHE HA COSTITUITO LA RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE.
ULTERIORI MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA POSSONO ESSERE STABILITE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ANCHE AZIENDALI.”
Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, nel decidere della limitazione della possibilità di partecipazione del dipendente ad un'assemblea indetta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ha recentemente statuito (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 19413 del 15/07/2024) che il diritto di riunione in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue (…) costituisce diritto sindacale fondamentale il cui esercizio si pone al di fuori di qualsiasi logica di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa;
conseguentemente, qualunque forma di incidenza sul pieno esercizio del predetto diritto -
pagina 3 di 6 come l'applicazione di una trattenuta (…) integra una condotta antisindacale (ancorché non dolosa), perché costituisce fattore disincentivante della partecipazione all'assemblea.
Orbene, la limitazione alla partecipazione della quale si dolgono le ricorrenti non proviene, nell'allegazione attorea, dalla parte datoriale, ma dalla steSA organizzazione che ha indetto l'assemblea, o meglio personalmente dal Segretario della UILTuCS di Rovigo, la Controparte_1
quale nel corso del libero interrogatorio ha ricostruito come segue i fatti:
“(…) Io avevo detto alle RSA ed era indicato nella convocazione inviata all'azienda che l'assemblea era aperta agli iscritti UILTUCS ed ai simpatizzanti. Sul modulo della raccolta delle firme c'era scritto “assemblea sindacale retribuita”, ed è quello che utilizziamo di solito per le assemblee (…) Quando era stata inviata la comunicazione dell'assemblea era stato indicato che la steSA si sarebbe tenuta alla sede della UIL e successivamente il datore di lavoro – e io l'ho saputo dalle lavoratrici – ha chiesto alle dipendenti chi avrebbe partecipato all'assemblea, sicché il foglio con le firme era importante per verificare chi effettivamente avesse partecipato. Mentre venivano raccolte le firme delle presenti all'assemblea io non ero lì, perché ero tornata in ufficio a prendere dei documenti, quando sono tornata nella sala riunioni mi son stati riconsegnati i fogli con le firme e mi hanno avvisato che qualcuno non aveva voluto firmare, io ho detto che la firma era neceSAria per l'incrocio con i dati trasmessi al datore di lavoro, mi hanno fatto presenti le lavoratrici ce tra le persone che non avevano voluto firmare c'era la IG , che io non _1 conoscevo, io ho ripetuto che chi non aveva firmato non poteva essere presente e la ha detto _1 che non avrebbe firmato una cosa che non sapeva cosa fosse, io le ho ribadito che serviva per la presenza, e poi lei ha detto che era una lavoratrice anche lei e voleva essere presente. Nel frattempo le lavoratrici mi avevano riferito che c'erano i responsabili delle ditte, perché le ditte intereSAte erano due, le dipendenti mi hanno fatto presente il loro imbarazzo e che non si sarebbero sentite libere di parlare alla presenza delle loro responsabili, la dott. la conoscevo già perché si Pt_2 era presentata con il signor IA e con il consulente in precedenza presso la UIL, la CP_4
come detto non la conoscevo, mi è stata indicata dalle lavoratrici come moglie del titolare e _1 responsabile di uno degli uffici.
Io ho detto che era poco opportuno che le due ricorrenti non fossero presenti, per non creare imbarazzo nelle partecipanti. (…)”
Entrambe le ricorrenti hanno confermato di essere state invitate ad allontanarsi dall'assemblea dopo che alcune delle lavoratrici presenti avevano conferito con la riferendo quanto segue: CP
: _1
“(…) Quando ci siamo sedute tutte (…) è paSAta una collega che ho saputo dopo essere iscritta al sindacato della convenuta, con un foglio solo a righe, senza intestazione, e mi ha chiesto di firmare, io ho chiesto cosa stavo firmando e lei non mi ha dato risposta, sicché mi sono rifiutata di firmare un cosa che non sapevo cosa fosse.
In quel momento non era ancora arrivata la , quando è arrivata le è stato riferito che alcune CP non volevano firmare e lei ha detto a tutte che dovevamo firmare perché risultasse la partecipazione, preciso che eravamo dipendenti di due aziende diverse;
oltre a me non aveva firmato tale
[...]
, che poi si è trattenuta alla riunione. Per_1
pagina 4 di 6 La , che non mi conosceva, dopo aver parlato con altre presenti, in particolare ricordo CP
, mi ha detto testualmente “qui dentro ci sono persone che non hanno diritto di restare Persona_2 per il loro ruolo” e mi invitato ad uscire. Parlava al plurale, io ho detto che ero impiegata come altre, senza ruoli di dirigenza, sono la moglie dell'amministratore ma non mi occupo di amministrazione, non do ordini a nessuno, mi limito a coordinare il lavoro del mio ufficio.
La ha insistito dicendomi che stavo facendo perdere del tempo e ledevo i diritti delle altre, CP ma lei mi ha detto che dovevo uscire. Uscendo ho detto a , la ragazza che raccoglieva le firme, Per_1 che uscivo ma avevo lo stesso diritto di restare. (…)”
Botton:
“ (…) quando la è arrivata ha avuto uno scambio di parole con altre dipendenti, che CP sinceramente non ricordo chi siano, e dopo questo ha invitato me e la IG ad uscire. _1
ADR: la ha fatto proprio il mio nome e quello della IG invitandoci ad uscire, CP _1 la ha replicato come ha detto prima, la ha detto che la nostra presenza inibiva _1 CP l'inizio dell'assemblea, io ho chiesto se si poteva restare almeno all'inizio, quando si doveva parlare del rinnovo del CCNL e di questioni pensionistiche, ma mi è stato detto dalla dott. che non CP era possibile e io e la IG siamo uscite. _1
Mentre uscivo, la dott. mi ha mostrato il foglio presenze, in cui lei aveva tagliato il mio nome CP_5 e le mia firma e io ho siglato la modifica.”
Orbene, risulta documentato (doc. 4 all. memoria difensiva) che la sia la moglie di _1 Parte_3
, legale rappresentante della e che la steSA, sebbene non destinataria di
[...] Controparte_2
formali attribuzioni gestorie nella società sia stata (doc. 7 all. memoria) socia accomandante della società sino al 1.01.2021, mentre il ruolo della come di collaboratrice della direzione aziendale Pt_2
era già noto alla prima dell'assemblea del 4.3.2024, come dalla steSA riferito nelle CP
dichiarazioni sopra riportate ed anche successivamente:
“Quanto alla , nel nostro precedente incontro mi era stata presentata come responsabile del Pt_2 personale dal IA e da la appunto non la conoscevo e mi hanno detto che CP_4 _1 all'interno di uno degli uffici lei svolgeva un ruolo di coordinamento, una sorta di capo reparto o direttore di filiale.”
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge poi che la si sia rifiutata di firmare al fine di _1 risultare presente all'assemblea, condizione neceSAria per percepire la retribuzione nelle ore della riunione, mentre le altre presenti avevano firmato senza sollevare obiezioni, ed invero anche questa circostanza contribuisce a definire il ruolo della predetta come non assimilabile ad una semplice dipendente, in quanto non preoccupata dell'eventuale trattenuta.
Quanto alla posizione della , come sopra accennato la steSA era già nota al sindacato promotore Pt_2 dell'assemblea come membro della delegazione datoriale, sicché – rammentandosi che la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 1366 del 16/04/1976) ha precisato che il datore di pagina 5 di 6 lavoro non può partecipare, ne personalmente, nè a mezzo di propri incaricati, alle assemblee dei dipendenti convocate a norma dell'art 20 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), in quanto tali assemblee sono riservate ai dipendenti medesimi ed ai loro rappresentanti sindacali- deve ritenersi che entrambe le ricorrenti, per la posizione che ricoprivano in azienda e per l'atteggiarsi delle stesse – in particolare della – nel corso dell'incontro, fossero _1
evidentemente o comunque apparissero con rilevante probabilità, esponenti della parte datoriale e dunque possibili ostacoli alla libera espressione delle opinioni e delle decisioni dei partecipanti all'assemblea, sicché l'averle fatte allontanare dalla riunione – da parte della convenuta – non risulta essere stato un atto illegittimo.
Peraltro, quanto al danno che le ricorrenti avrebbero subito a motivo dell'allontanamento, deve rilevarsi che lo stesso è individuato in ricorso come conseguente all'umiliazione ed all'imbarazzo derivato alle attrici dall'allontanamento.
Va sul punto rilevato che risulta dalle dichiarazioni della che la , uscendo dalla CP _1 sala ove si teneva la riunione, abbia proferito all'indirizzo della RSA Aziendale presente, Romito, le parole: “Proprio tu!”, con ciò dimostrando di non essere stata per nulla intimorita o umiliata, mentre la steSA ricorrente ha riferito di aver siglato la modifica alla propria firma di presenza, con ciò Pt_2 dovendosi ritenere che gli animi delle attrici fossero tutt'altro che turbati dall'accaduto.
Il ricorso va dunque rigettato.
La particolarità della vicenda suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 227/2024 promoSA da e _1
contro , in qualità di Segretario della UILTuCS di Parte_2 Controparte_1
Rovigo, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2024 promoSA da:
(C.F. ) e (C.F. _1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERMUNIAN MARCO, elettivamente C.F._2 domiciliate presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, corso del popolo n. 222; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA Controparte_1 C.F._3
MASSIMO ALFONSO e dell'avv. CORTI STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Treviso, Rivale Castelvecchio n. 6;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“
1. accertare e dichiarare la violazione dei diritti compiuta dalla OT.SA a danno Controparte_1 della IG.ra e della OT.SA ; _1 Parte_2
2. inibire, per il futuro, le reiterazioni delle condotte lesive;
3. condannare, per l'effetto, la OT.SA a risarcire il danno che sarà ritenuto di Controparte_1 equità dal giudice;
4. disporre la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani locali e nazionali con spese a carico della OT.SA ; Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“1 – in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso per evidente difetto di legittimazione attiva e passiva, nonché per mancanza di specifica esistenza di un diritto soggettivo da tutelare;
2 – nel merito, dichiararsi il difetto di titolarità della scrivente organizzazione sindacale, in quanto convenuta in giudizio in maniera del tutto errata e con l'indicazione di un soggetto quale la dr.SA
, priva della rappresentanza processuale. CP
pagina 1 di 6
3 - sempre nel merito, in via subordinata, rigettare tutte le domande avanzate dalle ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova
4 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite a distrarsi in favore dei sottoscritti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 ed , come sopra _1 Parte_2
rappresentate, proponevano ex art. 281 decies c.p.c. ricorso chiedendo accogliersi le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo che il 29.2.2024 quale Segretario della Controparte_1
delegazione provinciale UILTuCS di Rovigo, comunicava via pec all'Ufficio Personale della
[...]
alle dipendenze della quale le attrici operavano, l'indizione di un'assemblea sindacale Controparte_2
retribuita, ex art. 20 L. 300/1970, dei lavoratori della ditta, riunione da svolgersi il successivo 4.3.2024 dalle 17:00 alle 18:00, presso la sala riunioni UIL Rovigo in Viale Trieste n.13; l'avviso di convocazione veniva regolarmente affisso nei locali della era indirizzato a tutto il Controparte_2 personale dipendente della steSA, e recava quale ordine del giorno: “Ipotesi di rinnovo CCNL Studi
Professionali del 16/02/2024; Presentazione Fondo Pensione Complementare FONTE” oltre varie ed eventuali.
Proseguivano le attrici esponendo che il 4.3.2024, all'ora e nei locali appena indicati erano presenti le stesse ricorrenti, appunto dipendenti della ditta, ma la in apertura dei lavori dell'assemblea CP
e su sollecitazione di alcune lavoratrici della steSA presenti, le invitava ad Controparte_2 allontanarsi dall'adunanza in quanto segnalate quali “esponenti della dirigenza” della datrice e dunque invise e non gradite nella riunione.
Precisavano le ricorrenti di essere entrambe lavoratrici dipendenti della la Controparte_2 _1
con mansione di responsabile del settore amministrativo e la quale addetta alla gestione Pt_2 amministrativa e del personale e dunque non ricoprivano alcuna carica apicale nell'azienda e dunque si dolevano della violazione dell'art. 20 della L. 300/70, che prevedeva la possibilità per i lavoratori di riunirsi nel luogo di lavoro, senza alcuna discriminazione o condizione, quale l'appartenenza ad una organizzazione sindacale e la mansione svolta, ed affermavano altresì di aver subito un danno ai sensi del combinato disposto degli art. 2043 e 2059 c.c., evidenziando la sussistenza nella fattispecie del fatto illecito in tutti i suoi elementi, consistenti nella violazione del diritto di assemblea, del fatto doloso dell'agente (la , del danno ingiusto, del nesso causale tra illecito e danno, e lamentavano di CP
aver subito un danno non patrimoniale, del quale chiedevano il risarcimento.
Veniva fiSAta udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 415 c.p.c., non essendo l'art. 281 decies c.p.c. e seguenti applicabile al rito del lavoro.
pagina 2 di 6 Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentata, che preliminarmente Controparte_3
eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti e la conseguente inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva in capo alla steSA e nel merito affermava CP
l'infondatezza della domanda nel merito, evidenziando che la era la moglie del titolare della _1 ditta datrice e la era responsabile del personale, sicché un intervento delle stesse nell'assemblea Pt_2
del 4.3.2024 avrebbe leso la libertà di espressione dei lavoratori presenti.
All'udienza del 14.6.2024 le ricorrenti rendevano libero interrogatorio e lo stesso faceva la convenuta la causa veniva poi discuSA all'udienza sopra indicata, tenutasi nelle forme di cui Controparte_1 all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Il ricorso – premesso che va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti a proporre ricorso, non essendo lo stesso promosso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori - è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 20 della L. 300/70, che le attrici assumono essere stato violato da parte della convenuta, prevede quanto segue:
“ I LAVORATORI HANNO DIRITTO DI RIUNIRSI, NELLA UNITÀ PRODUTTIVA IN CUI PRESTANO LA LORO OPERA, FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO, NONCHÉ DURANTE
L'ORARIO DI LAVORO, NEI LIMITI DI DIECI ORE ANNUE, PER LE QUALI VERRÀ
CORRISPOSTA LA NORMALE RETRIBUZIONE. MIGLIORI CONDIZIONI POSSONO ESSERE STABILITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
LE RIUNIONI - CHE POSSONO RIGUARDARE LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI O GRUPPI DI
ESSI - SONO INDETTE, SINGOLARMENTE O CONGIUNTAMENTE, DALLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI AZIENDALI NELL'UNITÀ PRODUTTIVA, CON ORDINE DEL GIORNO SU MATERIE
DI INTERESSE SINDACALE E DEL LAVORO E SECONDO L'ORDINE DI PRECEDENZA DELLE CONVOCAZIONI, COMUNICATE AL DATORE DI LAVORO.
ALLE RIUNIONI POSSONO PARTECIPARE, PREVIO PREAVVISO AL DATORE DI LAVORO,
DIRIGENTI ESTERNI DEL SINDACATO CHE HA COSTITUITO LA RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE.
ULTERIORI MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA POSSONO ESSERE STABILITE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ANCHE AZIENDALI.”
Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, nel decidere della limitazione della possibilità di partecipazione del dipendente ad un'assemblea indetta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ha recentemente statuito (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 19413 del 15/07/2024) che il diritto di riunione in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue (…) costituisce diritto sindacale fondamentale il cui esercizio si pone al di fuori di qualsiasi logica di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa;
conseguentemente, qualunque forma di incidenza sul pieno esercizio del predetto diritto -
pagina 3 di 6 come l'applicazione di una trattenuta (…) integra una condotta antisindacale (ancorché non dolosa), perché costituisce fattore disincentivante della partecipazione all'assemblea.
Orbene, la limitazione alla partecipazione della quale si dolgono le ricorrenti non proviene, nell'allegazione attorea, dalla parte datoriale, ma dalla steSA organizzazione che ha indetto l'assemblea, o meglio personalmente dal Segretario della UILTuCS di Rovigo, la Controparte_1
quale nel corso del libero interrogatorio ha ricostruito come segue i fatti:
“(…) Io avevo detto alle RSA ed era indicato nella convocazione inviata all'azienda che l'assemblea era aperta agli iscritti UILTUCS ed ai simpatizzanti. Sul modulo della raccolta delle firme c'era scritto “assemblea sindacale retribuita”, ed è quello che utilizziamo di solito per le assemblee (…) Quando era stata inviata la comunicazione dell'assemblea era stato indicato che la steSA si sarebbe tenuta alla sede della UIL e successivamente il datore di lavoro – e io l'ho saputo dalle lavoratrici – ha chiesto alle dipendenti chi avrebbe partecipato all'assemblea, sicché il foglio con le firme era importante per verificare chi effettivamente avesse partecipato. Mentre venivano raccolte le firme delle presenti all'assemblea io non ero lì, perché ero tornata in ufficio a prendere dei documenti, quando sono tornata nella sala riunioni mi son stati riconsegnati i fogli con le firme e mi hanno avvisato che qualcuno non aveva voluto firmare, io ho detto che la firma era neceSAria per l'incrocio con i dati trasmessi al datore di lavoro, mi hanno fatto presenti le lavoratrici ce tra le persone che non avevano voluto firmare c'era la IG , che io non _1 conoscevo, io ho ripetuto che chi non aveva firmato non poteva essere presente e la ha detto _1 che non avrebbe firmato una cosa che non sapeva cosa fosse, io le ho ribadito che serviva per la presenza, e poi lei ha detto che era una lavoratrice anche lei e voleva essere presente. Nel frattempo le lavoratrici mi avevano riferito che c'erano i responsabili delle ditte, perché le ditte intereSAte erano due, le dipendenti mi hanno fatto presente il loro imbarazzo e che non si sarebbero sentite libere di parlare alla presenza delle loro responsabili, la dott. la conoscevo già perché si Pt_2 era presentata con il signor IA e con il consulente in precedenza presso la UIL, la CP_4
come detto non la conoscevo, mi è stata indicata dalle lavoratrici come moglie del titolare e _1 responsabile di uno degli uffici.
Io ho detto che era poco opportuno che le due ricorrenti non fossero presenti, per non creare imbarazzo nelle partecipanti. (…)”
Entrambe le ricorrenti hanno confermato di essere state invitate ad allontanarsi dall'assemblea dopo che alcune delle lavoratrici presenti avevano conferito con la riferendo quanto segue: CP
: _1
“(…) Quando ci siamo sedute tutte (…) è paSAta una collega che ho saputo dopo essere iscritta al sindacato della convenuta, con un foglio solo a righe, senza intestazione, e mi ha chiesto di firmare, io ho chiesto cosa stavo firmando e lei non mi ha dato risposta, sicché mi sono rifiutata di firmare un cosa che non sapevo cosa fosse.
In quel momento non era ancora arrivata la , quando è arrivata le è stato riferito che alcune CP non volevano firmare e lei ha detto a tutte che dovevamo firmare perché risultasse la partecipazione, preciso che eravamo dipendenti di due aziende diverse;
oltre a me non aveva firmato tale
[...]
, che poi si è trattenuta alla riunione. Per_1
pagina 4 di 6 La , che non mi conosceva, dopo aver parlato con altre presenti, in particolare ricordo CP
, mi ha detto testualmente “qui dentro ci sono persone che non hanno diritto di restare Persona_2 per il loro ruolo” e mi invitato ad uscire. Parlava al plurale, io ho detto che ero impiegata come altre, senza ruoli di dirigenza, sono la moglie dell'amministratore ma non mi occupo di amministrazione, non do ordini a nessuno, mi limito a coordinare il lavoro del mio ufficio.
La ha insistito dicendomi che stavo facendo perdere del tempo e ledevo i diritti delle altre, CP ma lei mi ha detto che dovevo uscire. Uscendo ho detto a , la ragazza che raccoglieva le firme, Per_1 che uscivo ma avevo lo stesso diritto di restare. (…)”
Botton:
“ (…) quando la è arrivata ha avuto uno scambio di parole con altre dipendenti, che CP sinceramente non ricordo chi siano, e dopo questo ha invitato me e la IG ad uscire. _1
ADR: la ha fatto proprio il mio nome e quello della IG invitandoci ad uscire, CP _1 la ha replicato come ha detto prima, la ha detto che la nostra presenza inibiva _1 CP l'inizio dell'assemblea, io ho chiesto se si poteva restare almeno all'inizio, quando si doveva parlare del rinnovo del CCNL e di questioni pensionistiche, ma mi è stato detto dalla dott. che non CP era possibile e io e la IG siamo uscite. _1
Mentre uscivo, la dott. mi ha mostrato il foglio presenze, in cui lei aveva tagliato il mio nome CP_5 e le mia firma e io ho siglato la modifica.”
Orbene, risulta documentato (doc. 4 all. memoria difensiva) che la sia la moglie di _1 Parte_3
, legale rappresentante della e che la steSA, sebbene non destinataria di
[...] Controparte_2
formali attribuzioni gestorie nella società sia stata (doc. 7 all. memoria) socia accomandante della società sino al 1.01.2021, mentre il ruolo della come di collaboratrice della direzione aziendale Pt_2
era già noto alla prima dell'assemblea del 4.3.2024, come dalla steSA riferito nelle CP
dichiarazioni sopra riportate ed anche successivamente:
“Quanto alla , nel nostro precedente incontro mi era stata presentata come responsabile del Pt_2 personale dal IA e da la appunto non la conoscevo e mi hanno detto che CP_4 _1 all'interno di uno degli uffici lei svolgeva un ruolo di coordinamento, una sorta di capo reparto o direttore di filiale.”
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge poi che la si sia rifiutata di firmare al fine di _1 risultare presente all'assemblea, condizione neceSAria per percepire la retribuzione nelle ore della riunione, mentre le altre presenti avevano firmato senza sollevare obiezioni, ed invero anche questa circostanza contribuisce a definire il ruolo della predetta come non assimilabile ad una semplice dipendente, in quanto non preoccupata dell'eventuale trattenuta.
Quanto alla posizione della , come sopra accennato la steSA era già nota al sindacato promotore Pt_2 dell'assemblea come membro della delegazione datoriale, sicché – rammentandosi che la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 1366 del 16/04/1976) ha precisato che il datore di pagina 5 di 6 lavoro non può partecipare, ne personalmente, nè a mezzo di propri incaricati, alle assemblee dei dipendenti convocate a norma dell'art 20 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), in quanto tali assemblee sono riservate ai dipendenti medesimi ed ai loro rappresentanti sindacali- deve ritenersi che entrambe le ricorrenti, per la posizione che ricoprivano in azienda e per l'atteggiarsi delle stesse – in particolare della – nel corso dell'incontro, fossero _1
evidentemente o comunque apparissero con rilevante probabilità, esponenti della parte datoriale e dunque possibili ostacoli alla libera espressione delle opinioni e delle decisioni dei partecipanti all'assemblea, sicché l'averle fatte allontanare dalla riunione – da parte della convenuta – non risulta essere stato un atto illegittimo.
Peraltro, quanto al danno che le ricorrenti avrebbero subito a motivo dell'allontanamento, deve rilevarsi che lo stesso è individuato in ricorso come conseguente all'umiliazione ed all'imbarazzo derivato alle attrici dall'allontanamento.
Va sul punto rilevato che risulta dalle dichiarazioni della che la , uscendo dalla CP _1 sala ove si teneva la riunione, abbia proferito all'indirizzo della RSA Aziendale presente, Romito, le parole: “Proprio tu!”, con ciò dimostrando di non essere stata per nulla intimorita o umiliata, mentre la steSA ricorrente ha riferito di aver siglato la modifica alla propria firma di presenza, con ciò Pt_2 dovendosi ritenere che gli animi delle attrici fossero tutt'altro che turbati dall'accaduto.
Il ricorso va dunque rigettato.
La particolarità della vicenda suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 227/2024 promoSA da e _1
contro , in qualità di Segretario della UILTuCS di Parte_2 Controparte_1
Rovigo, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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