Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3481/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
GIONATA GASPARON (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._3
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSCANO CP_2 C.F._4
NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
VINCENZO FABOZZI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._5
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._6
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
ROBERTA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._7
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
CHIARA STEFANIA TRIUMMINO (C.F. , con il patrocinio C.F._8 dell'avv. TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA (
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._10
TOSCANO NICOLA ROBERTO e dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAINARDI SANDRO
RESISTENTE
In punto a: pagamento somme.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi collettivi, successivamente riuniti, promossi ai sensi dell'art. 414 c.p.c., i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio l alle cui dipendenze Parte_4 lavorano svolgendo diverse mansioni, di profilo non dirigenziale, anche in turno notturno, chiedendo che fosse riconosciuto loro il diritto di usufruire del servizio mensa in orario serale, già riconosciuto in orario diurno in corrispondenza con l'orario del pranzo e non previsto per chi svolge il turno notturno, neppure con modalità sostitutive;
che, per l'effetto, il datore di lavoro fosse condannato a versare in loro favore una somma a titolo d'indennità risarcitoria corrispondente al diritto di mensa non goduto.
La convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava le pretese attoree allegando l'infondatezza della stessa nel merito, in quanto la normativa di settore non riconoscerebbe un diritto del dipendente, con la conseguenza che nessuna pretesa risarcitoria potrebbe ritenersi fondata. Eccepiva, in via subordinata, la prescrizione di parte del credito vantato e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, e ne chiedeva il rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, autorizzato il deposito di note finali, la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione orale, veniva decisa all'udienza del 14.5.2025 come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
I ricorrenti, tutti dipendenti della resistente, con Controparte_4 mansioni di infermieri, collaboratori sanitari e operatori sanitari e tecnici, lamentano che il datore di lavoro non ha riconosciuto, in loro favore, il diritto alla mensa con riferimento alle giornate in cui avevano svolto il turno notturno, e ciò in quanto il Regolamento
Aziendale limitava il beneficio richiesto alle giornate in cui l'orario di lavoro comprendeva, in tutto o in parte, la fascia 12-15.
Non è in contestazione la circostanza che i ricorrenti hanno svolto i turni risultanti dai cartellini allegati al ricorso (docc. 1 ric.) e che non hanno potuto fruire del servizio mensa limitatamente alle giornate in cui hanno svolto il turno notturno (dalle 19:50 alle
7:15).
I ricorrenti affermano di essere titolari del diritto alla percezione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, per i turni serali o notturni di durata superiore alle 6 ore, sulla base delle previsioni di cui al CCNL Comparto sanitario (oggi art. 43), al Contratto integrativo di quest'ultimo (art. 29) e al Regolamento aziendale adottato sul punto della resistente.
Va, a questo punto, esaminata la normativa contrattuale collettiva del
Comparto Sanità.
In particolare, l'art. 43, co. 4, del CCNL di categoria stabilisce:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)”. L'art. 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del
31.07.2009, attribuisce alle aziende sanitarie una significativa autonomia gestionale in ordine all'istituzione del servizio mensa o alla garanzia del diritto di mensa con modalità sostitutive, subordinando tale facoltà alla compatibilità con le risorse disponibili. Tale previsione contrattuale, diversamente da quanto previsto per altri comparti del pubblico impiego, conferisce al datore di lavoro un potere di conformazione delle modalità di fruizione del beneficio in relazione al proprio assetto organizzativo (“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione -nel quadro delle risorse disponibili –dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.) ”.
Dunque, dalla lettura combinata delle due disposizioni ora richiamate, emerge che il diritto alla mensa è regolato, quanto a fruibilità ed esercizio, dal CCNL – secondo la disciplina dell'art. 29 co. 1 CCNL integrativo - e che le aziende possono invece organizzare entro i confini etero-definiti le specifiche modalità di adempimento degli obblighi che a tale diritto conseguono (istituendo mense interne o garantendo modalità sostitutive del servizio).
Il diritto in oggetto, agganciato dal comma 2 dell'art. 29 CCNL integrativo alla presenza effettiva nonché alla “particolare articolazione dell'orario”, va quindi definito e delimitato considerando la cornice contrattuale in cui la previsione dell'art. 29 si inserisce, rammentando in particolare che l'eventuale consumazione del pasto nel corso della pausa di 30 minuti, come regolata dall'art. 29 appunto, è prevista dall'art. 43 del CCNL (ex art. 27) per il solo personale “non in turno”.
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prescrive che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di personale non dirigente della sanità pubblica, ha statuito: “l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547, con la quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le “particolari condizioni di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
v. anche
Cass. civ. sez. lav., 31/10/2022, n. 32113).
Nella relativa motivazione, la S.C., dopo aver ricordato che, per consolidata giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)”, ha individuato le seguenti linee interpretative: “…10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo
20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata “nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto”; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa
Corte, con sentenza 28 novembre 2019 n. 31137, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie
Fiscali”.
Alla luce dei sopra riportati principi, deve quindi ritenersi che, istituito il servizio mensa, il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, giacché il contratto collettivo integrativo per il comparto sanità, come modificato nel
2009, garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di un pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Inoltre, se è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è altrettanto vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto collettivo ed è dunque preclusa alle aziende.
Ne deriva che, nel momento in cui l'azienda abbia istituito il servizio, essa stessa non può stabilire unilateralmente quali siano i lavoratori che possano beneficiarne, poiché ciò spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge, ovvero il citato art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n.
66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività, così da trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavoratori e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende.
Nel caso in esame, l resistente ha istituito il servizio mensa CP_4 con regolamento aziendale (deliberazione n. 25 del 12.3.2007), come è incontestato (v.doc. 1, fasc. resistente), che, all'art. 1 dispone che
«L'accesso alle mense aziendali è consentito solo per il pasto di mezzogiorno di tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 15.00, a condizione che l'orario di lavoro del dipendente che vi accede termini o inizi all'interno di tale fascia oraria» e, dunque, individua il correlativo diretto soltanto a quei dipendenti che svolgano la propria attività lavorativa (anche in turni) «nelle giornate in cui l'orario di lavoro inizi o termini all'interno della fascia oraria di apertura della mensa» (art. 2 del Regolamento). Alla luce delle linee interpretative fornite dalla Suprema Corte, non
è corretta la tesi della convenuta, secondo cui l Controparte_4 può istituire il servizio, ma limitando le categorie di lavoratori che possono beneficiarne e cioè riconoscendolo sostanzialmente a coloro che prestano attività lavorativa in orario antimeridiano che si prolunga nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive ed escludendo, invece, i dipendenti che svolgono attività lavorativa soltanto la mattina o il pomeriggio, coloro che svolgono la prestazione lavorativa di notte in quanto operanti in servizi articolati su tre turni, ovvero i dipendenti non turnisti ma che svolgono l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne,
La Suprema Corte, con recente pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
01-09-2023, n. 25622), ha avuto ulteriore occasione di precisare i criteri da seguire nell'interpretazione delle fonti collettive stipulate dall . Pt_5
Dopo aver richiamato il testo sopra riportato dell'art. 29 del c.c.n.l. del 2001, come modificato nel 2009, la Corte di cassazione ha formulato le seguenti considerazioni, ribadendo il proprio orientamento e richiamando anche la pronuncia (menzionata dall'Azienda qui convenuta) che ha chiarito che non sussiste un diritto incondizionato alla mensa essendo rimessa alle aziende la relativa determinazione compatibilmente con le risorse disponibili (Cass. n.
16736/2012):
“…6.3. quanto al suddetto art. 29, è stato, invero, affermato che con la formula adottata (“Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive...”) la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori;
si rammenta, altresì, il disposto del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 40, comma 3, per cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n.
448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata”;
6.4. nello specifico, tuttavia, la lettura della disposizione pattizia in chiave meramente programmatica, priva di portata immediatamente precettiva, non è risolutiva essendo intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del preteso diritto;
6.5. come si evince dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti
Part nel contenuto dalla ricorrente e come è pacifico tra le parti, l , con delibera n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n. 730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei “buoni pasto”, dalla delibera
810/2004 dalla 442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l , dunque, su precetto della citata disposizione del c.c.n.l., CP_4 ha ritenuto che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive;
6.6. tuttavia la suddetta fruizione è stata limitata ai soli
“dipendenti delle strutture dell'Area Tecnico amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su 5 gg alla settimana con due rientri pomeridiani con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti per pausa mensa che dovrà collocarsi – di norma – nell'orario dalle ore 12.30 alle ore 15.30” nonché ai “dipendenti delle restanti articolazioni aziendali che osservino la medesima tipologia di lavoro in relazione all'organizzazione interna considerata ottimale ai fini del servizio erogato, tale risultante da dettagliata relazione a firma dei relativi responsabili” ed ancora ai
“dipendenti che sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario disposto dal dirigente responsabile osservino nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro della durata di almeno 8 ore effettive, ricomprendente sia l'arco antimeridiano, sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della pausa mensa non inferiore a trenta e non superiore a sessanta minuti che dovrà collocarsi – di norma – nell'orario dalle 13.00 alle ore 15.30”, precisandosi che “il buono pasto è altresì attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa mensa minima di 30 minuti e massima di 60 minuti (v. art. 1 della citata delibera 445/2005); si sono, così, esclusi dal beneficio i dipendenti, svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi”, delle “restanti articolazioni aziendali”, che per motivi di servizio vengono impiegati in altre fasce orarie (rispetto a quella a cavallo tra la fascia antimeridiana/pomeridiana) della giornata (per esempio in quella pomeridiana/serale o notturna) e che osservano un orario di lavoro anche superiore alle 8 ore, senza poter usufruire dell'intervallo della pausa mensa collocata “di norma” nell'orario dalle 12.30 alle
15.30; è su questa limitazione che si incentrano le censure della ricorrente che, in particolare, rileva l'erroneità dell'assunto di cui alla sentenza impugnata, quanto alla sostenuta inconciliabilità del diritto alla mensa con il lavoro a turni o a “turno intero”;
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs.
n. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l restringere il campo degli aventi diritto a buono CP_4 mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati».
Ebbene, poiché il ccnl attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a
“particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario che si protragga per almeno sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche alla consumazione del pasto, da tale premessa discende che le disposizioni unilaterali aziendali restrittive rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo sono illegittime.
Dunque, poiché è emerso l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo gravante sullo stesso di assicurare ai ricorrenti il diritto alla mensa o alle sue modalità sostitutive del buono pasto, i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno subito, che viene quantificato secondo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.
,alla luce dei giorni di effettiva presenza sul luogo di lavoro dei ricorrenti nel periodo oggetto di causa con orario di lavoro superiore a 6 ore, per ciascun turno notturno, e del valore del buono pasto - non oggetto di contestazione- pari ad euro 4,13.
Non sembra, invece, rilevante il fatto, allegato da parte resistente, secondo cui i ricorrenti, pur disponendo del servizio mensa nei turni diurni, non sempre ne abbiano usufruito, in quanto l'abitudine all'utilizzo della mensa diurna non consente di effettuare alcun giudizio prognostico sull'utilizzo di un servizio mensa - che all'epoca era inesistente- in altra fascia oraria, quella notturna.
Del tutto ininfluente ai fini della decisione della causa è la circostanza che nell'ottobre 2024 sia stato istituito il servizio di mensa nel turno notturno – con incontestata scarsa fruizione da parte degli interessati – essendo evento successivo alla data di instaurazione del giudizio.
Viene, pertanto, accertato il diritto di ciascun ricorrente a fruire del servizio sostitutivo della mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati da ciascun ricorrente nei ricorsi riuniti;
per l'effetto, l viene dichiarata Controparte_5 tenuta e condannata, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla data del deposito del ricorso, al pagamento di un importo, per ciascun ricorrente, pari a € 4,13 moltiplicato per le tutte le giornate di effettiva presenza nel turno notturno, oltre interessi legali.
Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara il diritto di ciascun ricorrente a fruire del servizio sostitutivo della mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati da ciascun ricorrente nei ricorsi riuniti;
per l'effetto,
• dichiara tenuta e condanna, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla data del deposito del ricorso,
l al pagamento di un Controparte_5 importo, per ciascun ricorrente, pari a € 4,13 moltiplicato per le tutte le giornate di effettiva presenza nel turno notturno, oltre interessi legali;
• condanna altresì la parte resistente a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 4.057,00, per compensi, oltre C.U., spese forfettarie, i.v.a., c.p.a., da distrarsi a favore degli avv. Olimpia Fortunato e Nicola Roberto
Toscano, dichiaratisi antistatari.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese