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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.07.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Palmo Doria Saracino e Gianluca Parte_1
Bucolo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.04.2024, il ricorrente premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07101919, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 21.06.2023 con cui l' comunicava CP_1 CP_2 la revoca del beneficio in godimento per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2020, 2021 e 2022 con conseguente richiesta di ripetizione della somma di € 7.090,65 indebitamente erogata per il periodo da gennaio 2018 a ottobre 2021.
La ricorrente eccepiva la mancata preventiva sospensione nell'erogazione della prestazione e sosteneva in giudizio di non essere tenuta ad effettuare ulteriori comunicazioni reddituali all' in quanto familiare a carico del marito e CP_2 percettrice unicamente di redditi ossia pensione di invalidità civile, senza CP_1 ulteriori redditi e senza che siano intervenute variazioni reddituali.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di CP_1 indebito. Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava quanto CP_1 dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva sul punto che la circolare n. 195 del 30.11.2015 stabilisce che “non CP_1 devono presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in [...]beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Unico) integralmente tutti i redditi
(propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l' acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le CP_1 prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni come previsto con la legge”.
Tale circolare riprende e chiarisce quanto stabilito, a livello normativo, dall'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/08 secondo cui “i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Ne deriva che i titolari di prestazioni collegate al reddito che comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni e che non hanno subito variazioni reddituali rispetto all'anno precedente sono esonerati dall'onere di presentare il c.d. “modello Red”, ossia dal dichiarare direttamente all' i redditi annualmente percepiti. CP_1
In tale ipotesi ricade il caso di specie, posto che dalla documentazione in atti (cfr. comunicazioni dei redditi 2019, 2020, 2021 e 2022 di ) Parte_2 si evince che la ricorrente è familiare a carico fiscale del marito, Parte_2
, il quale ha regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali. Nè è
[...] contestato da controparte che la ricorrente percepisse unicamente la prestazione di invalidità civile oggetto di indebito.
Pertanto, trattandosi di dati reddituali già oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e già conosciuti/conoscibili dall' con CP_1
l'ordinaria diligenza non può ritenersi sussistente e, conseguentemente, violato, alcun obbligo di comunicazione dei redditi ulteriore in capo alla ricorrente.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la restituzione da parte della ricorrente della somma di € 7.090,65 oggetto del provvedimento di indebito emesso dall' in data 21.06.2023. CP_1 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta, in favore dell' la CP_1 restituzione, da parte della ricorrente della somma di € 7.090,65 di cui al provvedimento di indebito del 21.06.2023;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.900,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 04.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.07.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Palmo Doria Saracino e Gianluca Parte_1
Bucolo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.04.2024, il ricorrente premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07101919, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 21.06.2023 con cui l' comunicava CP_1 CP_2 la revoca del beneficio in godimento per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2020, 2021 e 2022 con conseguente richiesta di ripetizione della somma di € 7.090,65 indebitamente erogata per il periodo da gennaio 2018 a ottobre 2021.
La ricorrente eccepiva la mancata preventiva sospensione nell'erogazione della prestazione e sosteneva in giudizio di non essere tenuta ad effettuare ulteriori comunicazioni reddituali all' in quanto familiare a carico del marito e CP_2 percettrice unicamente di redditi ossia pensione di invalidità civile, senza CP_1 ulteriori redditi e senza che siano intervenute variazioni reddituali.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di CP_1 indebito. Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava quanto CP_1 dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva sul punto che la circolare n. 195 del 30.11.2015 stabilisce che “non CP_1 devono presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in [...]beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Unico) integralmente tutti i redditi
(propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l' acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le CP_1 prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni come previsto con la legge”.
Tale circolare riprende e chiarisce quanto stabilito, a livello normativo, dall'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/08 secondo cui “i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Ne deriva che i titolari di prestazioni collegate al reddito che comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni e che non hanno subito variazioni reddituali rispetto all'anno precedente sono esonerati dall'onere di presentare il c.d. “modello Red”, ossia dal dichiarare direttamente all' i redditi annualmente percepiti. CP_1
In tale ipotesi ricade il caso di specie, posto che dalla documentazione in atti (cfr. comunicazioni dei redditi 2019, 2020, 2021 e 2022 di ) Parte_2 si evince che la ricorrente è familiare a carico fiscale del marito, Parte_2
, il quale ha regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali. Nè è
[...] contestato da controparte che la ricorrente percepisse unicamente la prestazione di invalidità civile oggetto di indebito.
Pertanto, trattandosi di dati reddituali già oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e già conosciuti/conoscibili dall' con CP_1
l'ordinaria diligenza non può ritenersi sussistente e, conseguentemente, violato, alcun obbligo di comunicazione dei redditi ulteriore in capo alla ricorrente.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la restituzione da parte della ricorrente della somma di € 7.090,65 oggetto del provvedimento di indebito emesso dall' in data 21.06.2023. CP_1 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta, in favore dell' la CP_1 restituzione, da parte della ricorrente della somma di € 7.090,65 di cui al provvedimento di indebito del 21.06.2023;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.900,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 04.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli