Versione
9 febbraio 1909
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3 novembre 1940
3 novembre 1940
Art. 3.
La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.
((Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.
Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano))
Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.
La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.
((Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.
Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano))
Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 02/07/1993 n. 449 - Min. Finanze - Dip. Territorio Demanio Serv. IMin. Finanze · 2 luglio 1993 · 0.54769194
Il Decreto - legge 14.6.1989 n. 230 convertito con modificazioni, nella legge 4.8.1989 n. 282 ha dettato una nuova disciplina in materia di amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575. Tale normativa prevede, tra l\'altro, quanto segue: - i beni confiscati ai sensi della citata legge n. 575/1965 sono devoluti allo Stato; - i provvedimenti definitivi di confisca, ai fini della amministrazione e destinazione dei beni in argomento, debbono essere comunicati, a cura delle Cancellerie dei Tribunali, delle Corti di Appello e della Corte di Cassazione all\'Intendente di Finanza della provincia nella quale ha sede l\'azienda o si trovano i …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza breve 09/05/2024, n. 448Provvedimento: […] II – Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 783/1908; 17, 18 e ss. del R.D. n. 454/1909; 3 del R.D. n. 2440/1923; 37 e 41 del R.D. n. 827/1924; nonché dell'art. 12 della legge n. 127/1997. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per errore di fatto e travisamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.Leggi di più...
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