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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 499/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BELLI ALBERTO Parte_1 ricorrente e con il patrocinio dell'avv. STEFANINI ALESSIO Controparte_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.07.21 l'odierna ricorrente rappresenta di aver lavorato come collaboratrice domestica e assistente della sig.ra dal 07.11.2019 al 12.02.2021 percependo mensilmente la CP_1 somma di 1.000 euro.
La ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto previsto dalla formale assunzione, in cui erano indicate
25 ore di lavoro settimanali, svolgeva di fatto 40, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; agisce, pertanto, in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 7.345,92 rappresentativa delle differenze retributive relative alle ore effettivamente lavorate.
La convenuta contesta integralmente quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle relative domande.
La causa è stata istruita con esame dei testi e disposta la trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
*******************************
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La consolidata giurisprudenza è rigorosa nel richiedere la prova del numero di ore lavorato in eccesso (“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, [..] è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente
1 svolto”, cfr. Cass., sez. L, sent. n. 3714/09), senza possibilità di ricorrere a valutazioni equitative. (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 1389/03).
Nel caso di specie, ritiene il Giudice che non siano stati acquisiti agli atti del giudizio elementi sufficienti al fine di poter ritenere assolto l'onere della prova come appena delineato.
Il contratto prodotto stipulato tra le parti prevedeva lo svolgimento di 25 ore settimanali ripartite in 5 ore giornaliere, senza alcuna specificazione in ordine all'orario di lavoro, la resistente ha prodotto le buste paga sottoscritte dalla ricorrente.
I testimoni sentiti non hanno fornito elementi utili per ricostruire l'orario che la ricorrente deduce di aver svolto effettivamente;
in particolare, i testi e hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 espressamente di non conoscere gli orari svolti dalla ricorrente.
Il testimone fidanzato della figlia della sig.ra , ha reso dichiarazioni Testimone_3 Pt_1 limitatamente alle volte in cui ha accompagnato la ricorrente a lavoro, riferendosi genericamente al
“pomeriggio presto”, non riuscendo a fornire precisazioni circa l'ora esatta;
ha affermato, inoltre, di essere andato a riprenderla, talvolta, verso le 19 oppure le 20. Le suddette dichiarazioni non sono dirimenti atteso che la ricorrente doveva svolgere 5 ore di lavoro giornaliere non essendo specificato in contratto come fossero concretamente articolate nell'arco della giornata.
Le testimonianze rese da e , nonché amica e marito della ricorrente, Testimone_4 Testimone_5 non possono ritenersi attendibili atteso che trattasi di testimonianze de relato.
Il marito, inoltre, ha aggiunto di aver, qualche volta, dato un passaggio alla moglie sul posto di lavoro
(senza riferire precisazioni circa l'ora) e, più spesso, di averla riaccompagnata a casa dalle 19 in poi.
Ebbene, gli elementi probatori emersi dall'istruttoria non possono essere di per sé posti a fondamento della pretesa della ricorrente in assenza di ulteriori riscontri che li confermino.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai valori minimi del relativo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2695,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
2 Lucca, 3 dicembre 2024
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BELLI ALBERTO Parte_1 ricorrente e con il patrocinio dell'avv. STEFANINI ALESSIO Controparte_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.07.21 l'odierna ricorrente rappresenta di aver lavorato come collaboratrice domestica e assistente della sig.ra dal 07.11.2019 al 12.02.2021 percependo mensilmente la CP_1 somma di 1.000 euro.
La ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto previsto dalla formale assunzione, in cui erano indicate
25 ore di lavoro settimanali, svolgeva di fatto 40, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; agisce, pertanto, in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 7.345,92 rappresentativa delle differenze retributive relative alle ore effettivamente lavorate.
La convenuta contesta integralmente quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle relative domande.
La causa è stata istruita con esame dei testi e disposta la trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
*******************************
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La consolidata giurisprudenza è rigorosa nel richiedere la prova del numero di ore lavorato in eccesso (“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, [..] è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente
1 svolto”, cfr. Cass., sez. L, sent. n. 3714/09), senza possibilità di ricorrere a valutazioni equitative. (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 1389/03).
Nel caso di specie, ritiene il Giudice che non siano stati acquisiti agli atti del giudizio elementi sufficienti al fine di poter ritenere assolto l'onere della prova come appena delineato.
Il contratto prodotto stipulato tra le parti prevedeva lo svolgimento di 25 ore settimanali ripartite in 5 ore giornaliere, senza alcuna specificazione in ordine all'orario di lavoro, la resistente ha prodotto le buste paga sottoscritte dalla ricorrente.
I testimoni sentiti non hanno fornito elementi utili per ricostruire l'orario che la ricorrente deduce di aver svolto effettivamente;
in particolare, i testi e hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 espressamente di non conoscere gli orari svolti dalla ricorrente.
Il testimone fidanzato della figlia della sig.ra , ha reso dichiarazioni Testimone_3 Pt_1 limitatamente alle volte in cui ha accompagnato la ricorrente a lavoro, riferendosi genericamente al
“pomeriggio presto”, non riuscendo a fornire precisazioni circa l'ora esatta;
ha affermato, inoltre, di essere andato a riprenderla, talvolta, verso le 19 oppure le 20. Le suddette dichiarazioni non sono dirimenti atteso che la ricorrente doveva svolgere 5 ore di lavoro giornaliere non essendo specificato in contratto come fossero concretamente articolate nell'arco della giornata.
Le testimonianze rese da e , nonché amica e marito della ricorrente, Testimone_4 Testimone_5 non possono ritenersi attendibili atteso che trattasi di testimonianze de relato.
Il marito, inoltre, ha aggiunto di aver, qualche volta, dato un passaggio alla moglie sul posto di lavoro
(senza riferire precisazioni circa l'ora) e, più spesso, di averla riaccompagnata a casa dalle 19 in poi.
Ebbene, gli elementi probatori emersi dall'istruttoria non possono essere di per sé posti a fondamento della pretesa della ricorrente in assenza di ulteriori riscontri che li confermino.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai valori minimi del relativo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2695,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
2 Lucca, 3 dicembre 2024
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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