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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2696/2020 R.G., promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]3052 Zollikofen, Zürichstraße C.F._2
9, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfred Gschnitzer ( e Email_1
Peter Schweigl , con domicilio eletto presso il Loro studio a Email_2
Bolzano in Corso Italia, n. 15/6;
- ATTORI - contro
(P. Iva RO
), con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in qualità di P.IVA_1 impresa territorialmente deIGnata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ora a seguito di fusione per incorporazione, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Francesca Meoni ( , con domicilio Email_3 eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Chiamenti a Verona in Corso Porta Nuova,
n. 22;
- CONVENUTA -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale con veicolo non identificato.
________________________________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli Attori (come da note di trattazione scritta dd. 08.05.2024 e comparsa conclusionale dd. 13.11.2024 ):
"Voglia Il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'autoarticolato rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro stradale occorso in data 14.07.2018 -); accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale subito dal IG. - ammonta ad € 300.000,00 (poi Parte_1 quantificato in € 333.135,00 ) o a quella maggiore o minore somma accertata -; accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito dalla IG.ra Parte_2 - ammonta ad € 13.500,00 o a quella maggiore o minore somma -; condannare - la
- al pagamento, in favore del IG. , della somma di RO Parte_1
€ 300.000,00 (o € 333.135,00) - maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria -; condannare - la - al pagamento, in favore della RO IG.ra , della somma di € 13.500,00 - maggiorata di interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria -; II. in via subordinata: accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità dell'autoarticolato rimasto sconosciuto -; accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale subito dal IG. - ammonta ad € Parte_1
300.000,00 -; accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito dalla IG.ra
- ammonta ad € 13.500,00 -; condannare - la - al Parte_2 RO pagamento, in favore del IG. , della somma di € 225.000,00 - Parte_1 maggiorata di interessi -; condannare - la - al pagamento, in RO favore della IG.ra , della somma di € 10.125,00 - maggiorata di Parte_2 interessi -; III. In ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite -; IV. In via istruttoria: si insiste, nell'ammissione delle rimanenti istanze istruttorie -."
2.
Per la Convenuta (come da comparsa conclusionale dd. 14.11.2024 e note di trattazione scritta dd. 15.05.2024 ):
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare: respingere la domanda - per difetto di legittimazione passiva
-;
Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dagli attori - perché infondata in fatto ed in diritto e non provata -; in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia -;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari -."
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2020, i IG.ri e Parte_1
convenivano in giudizio la , quale Parte_2 RO impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 14.07.2018 sull'autostrada A4, direzione Trieste, al km 400+800. Gli attori assumevano che la loro autovettura OT 4008, condotta dal IG. Pt_1 mentre percorreva la corsia centrale, veniva urtata da un autoarticolato telonato blu, rimasto sconosciuto, che effettuava un improvviso cambio di corsia da destra
2 a sinistra. A seguito dell'urto, il figlio degli attori, , passeggero Persona_1 anteriore destro, riportava lesioni gravissime che ne causavano il decesso il
17.07.2018, mentre il veicolo subiva danni ingenti.
Si costituiva in giudizio la con comparsa dd. RO
08.10.2020, contestando la domanda attorea sia nell' an che nel quantum, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva per mancata prova della responsabilità del veicolo ignoto e sostenendo, sulla base delle prime risultanze della Polizia Stradale, che l'attore avesse tamponato il mezzo pesante.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante Consulenza Tecnica
d'Ufficio (CTU) sulla dinamica del sinistro, affidata all'Ing. il Persona_2 quale depositava il proprio elaborato in data 26.04.2022. Il CTU concludeva per una responsabilità concorrente, attribuendo il 70% al conducente della OT e il 30% al conducente dell'autoarticolato. Entrambe le parti depositavano osservazioni tramite i propri Consulenti Tecnici di Parte (CTP), l'Ing. Persona_3 per gli attori e l'Ing. per la convenuta. Persona_4
Il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dagli attori ma non dalla convenuta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva del FGVS.
La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo la mancata prova del coinvolgimento e della responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto. L'eccezione è infondata. È pacifico e documentato che il sinistro ha coinvolto un autoarticolato telonato di colore blu, che si è allontanato senza essere identificato. Le indagini svolte dalla Polizia Stradale, incluse le verifiche delle telecamere autostradali, non hanno permesso l'identificazione del mezzo pesante.
La giurisprudenza richiede al danneggiato di provare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato e di aver tenuto una condotta diligente per l'identificazione; nel caso di specie, data la dinamica, lo stato dei luoghi e l'allontanamento del mezzo, si ritiene che gli attori abbiano fornito prova sufficiente in tal senso, adempiendo all'onere probatorio richiesto per l'intervento del FGVS ai sensi dell'art. 283 C.d.A..
2. Sulla dinamica del sinistro e le responsabilità.
3 Il punto cruciale della controversia è la ricostruzione della dinamica e l'attribuzione delle responsabilità. Le versioni delle parti sono contrastanti: gli attori sostengono un urto laterale causato da un'invasione di corsia da parte dell'autoarticolato mentre la OT si trovava già nella corsia centrale;
la convenuta, inizialmente, ipotizza un tamponamento da parte della OT.
2.1. Le testimonianze.
Gli unici testimoni oculari, i Sigg. e che Testimone_1 Persona_5 seguivano i mezzi coinvolti a bordo di un furgone sulla corsia di immissione, hanno reso dichiarazioni (raccolte dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dei fatti
) che, seppur con lievi differenze, appaiono più coerenti con la tesi attorea.
Entrambi collocano l'autoarticolato nella corsia di destra e la OT nella corsia centrale al momento dell'impatto. Il Sig. riferisce di un "lento spostamento Tes_1 verso la corsia centrale" dell'autoarticolato. Il Sig. precisa che Per_5
l'autoarticolato percorreva la corsia di destra "quasi in corrispondenza della linea tratteggiata di mezzeria sinistra" e che la OT, transitando sulla corsia centrale, entrava in collisione "con la fiancata anteriore destra contro lo spigolo posteriore rimorchio". Queste dichiarazioni, provenienti da soggetti terzi e raccolte a caldo, pur con i limiti delle prove atipiche, forniscono un importante elemento indiziario a favore di una manovra dell'autoarticolato che ha interferito con la traiettoria della OT. Entrambi i testi riferiscono anche di un secondo urto, circostanza non menzionata dagli attori ma che potrebbe indicare la complessità e la violenza dell'interazione tra i mezzi.
2.2. La CTU e le critiche.
Il CTU, Ing. ha concluso per una responsabilità prevalente (70%) Per_2 dell'attore, basandosi principalmente sulla posizione della traccia gommosa rilevata dalla Polizia Stradale. Egli ritiene che questa traccia sia stata lasciata dalla OT e che l'urto sia avvenuto circa 2 metri prima del suo inizio, all'interno della corsia di destra. Di conseguenza, ipotizza che la OT stesse eseguendo una manovra di sorpasso senza mantenere un'adeguata distanza laterale (violazione art. 148 C.d.S.) e che non abbia percepito correttamente la distanza o lo spostamento dell'altro mezzo. Attribuisce il 30% all'autoarticolato per essersi spostato verso la corsia centrale senza controllare adeguatamente
(violazione artt. 143 e 154 C.d.S.).
Tuttavia, le conclusioni del CTU non appaiono pienamente convincenti e sono state oggetto di puntuali critiche da parte del CTP attoreo, Ing. , e, per certi Per_3 versi, anche dal CTP convenuto, Ing. Per_4
• Posizione dell'urto e traccia gommosa: L'Ing. contesta l'attribuzione e Per_3
4 la collocazione della traccia gommosa, evidenziando come la presenza di detriti anche prima e intorno all'inizio della traccia suggerisca un punto d'urto diverso e potenzialmente più arretrato. Sostiene che la traccia potrebbe non essere riferibile alla OT o, comunque, non essere l'unica conseguenza dell'urto. Il CTU ribatte che la maggior parte dei detriti si trova dopo l'inizio della traccia e che un urto più arretrato implicherebbe velocità maggiori. Tuttavia, l'analisi fotografica presentata dal CTP attoreo (figura 1 e 2 nella comparsa conclusionale ) mostra effettivamente una dispersione di frammenti che non sembra pienamente compatibile con un unico punto d'urto localizzato 2 metri prima della traccia.
• Interpretazione dei testimoni: Il CTU tende a svalutare la percezione dei testimoni sulla posizione della OT (nella corsia centrale), ipotizzando che abbiano visto solo l'ultima fase della manovra di sorpasso a causa della velocità e della distanza. Questa interpretazione appare una forzatura, dato che i testimoni sono stati piuttosto precisi e concordi nel collocare la OT sulla corsia centrale prima che l'autoarticolato iniziasse lo spostamento. Il CTU stesso, nel rispondere all'Ing. ammette di aver dato peso alla versione attorea (che parlava di Per_4 inizio sorpasso) per smentire la tesi del CTP convenuto, il quale, basandosi sui testimoni, ipotizzava una deviazione da sinistra a destra della OT. Questo dimostra come l'interpretazione dei fatti non sia univoca.
• Tipo di urto: L'Ing. contesta l'ipotesi di "incuneamento", sostenendo, Per_3 sulla base dei danni (figura 4 ), che si sia trattato di un urto di striscio, il che avrebbe implicazioni diverse sulla dinamica e sulla formazione delle tracce.
Anche l'Ing. pur concordando sulla localizzazione generale dell'urto, ha Per_4 sollevato dubbi sulla ricostruzione grafica del CTU (dimensioni dell'autoarticolato), costringendo il CTU a una rettifica, e ha insistito sulla versione dei testimoni che vedevano la OT nella corsia centrale.
2.3. Applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.
Alla luce delle divergenze tra CTU e CTP, delle critiche mosse all'elaborato peritale, e soprattutto delle dichiarazioni testimoniali che contrastano con la ricostruzione del CTU ma supportano la tesi attorea di una invasione di corsia da parte dell'autoarticolato, questo Giudice ritiene che permanga una IGnificativa incertezza sulla esatta dinamica del sinistro e, in particolare, sull'esatta quantificazione delle rispettive colpe.
La CTU, pur tecnicamente argomentata, si basa su alcune assunzioni (come la pertinenza e la localizzazione della traccia gommosa e l'interpretazione delle testimonianze ) che non appaiono incontrovertibili e sono state validamente contestate. Le deposizioni testimoniali, pur con i limiti intrinseci, delineano uno
5 scenario in cui l'azione causale preponderante sembra essere quella dell'autoarticolato che, spostandosi verso sinistra, ha invaso la traiettoria della
OT che procedeva regolarmente nella corsia centrale.
In una situazione di oggettiva impossibilità di accertare in modo preciso la misura delle rispettive responsabilità, soccorre la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, del Codice Civile. Tale norma stabilisce che, nel caso di scontro tra veicoli, "si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia1 concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". La giurisprudenza ha chiarito che tale presunzione opera non solo quando è impossibile accertare le modalità dell'incidente, ma anche quando, pur essendo accertata la colpa di uno dei conducenti, non sia possibile stabilire se l'altro abbia tenuto una condotta del tutto corretta o abbia a sua volta violato norme di comportamento, e in quale misura.
Nel caso di specie, sebbene sia altamente probabile una condotta colposa del conducente dell'autoarticolato (violazione dell'art. 154 C.d.S. per il cambio di corsia ), non si può escludere con certezza assoluta che il conducente della
OT abbia contribuito, magari con una velocità non perfettamente adeguata alle circostanze o con una non ottimale valutazione della manovra altrui, pur senza arrivare al 70% ipotizzato dal CTU. Stante questa incertezza irresolubile, appare equo e conforme al dettato normativo applicare la presunzione di pari responsabilità (50%) a carico di entrambi i conducenti.
3. Sulla liquidazione dei danni.
Accertata la corresponsabilità paritaria, si procede alla liquidazione dei danni richiesti, applicando la riduzione del 50%. Si utilizzano le Tabelle del Tribunale di
Milano, edizione 2024, come richiesto dalla difesa attorea e conformemente all'orientamento giurisprudenziale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
3.1. Danno patrimoniale ). Parte_2
L'attrice richiede € 13.500,00. Questo importo deriva da € 13.000,00 per il valore del veicolo e € 500,00 per il fermo tecnico. L'importo del veicolo (€
13.000,00) non è stato specificamente e tempestivamente contestato dalla convenuta e appare congruo, considerata l'età e il tipo di veicolo e la svalutazione.
Anche il fermo tecnico è riconoscibile. A questo totale (€ 13.500,00) va applicata la franchigia di € 500,00 prevista dall'art. 283, comma 2, C.d.A., risultando un danno risarcibile di € 13.000,00. Applicando la riduzione del 50%, spettano alla IG.ra € 6.500,00. Parte_2
3.2. Danno non patrimoniale ). Parte_1
L'attore richiede il risarcimento per la perdita del figlio diciassettenne. La difesa
6 attorea ha quantificato il danno utilizzando il sistema a punti delle Tabelle di
Milano, arrivando a 99 punti per un valore di € 333.135,00. Questa quantificazione, basata su criteri oggettivi (età della vittima e del superstite, convivenza, qualità del rapporto ), appare adeguata e tiene conto della gravità della perdita, la cui sussistenza è presunta iuris tantum per i familiari stretti e non è stata contestata nel merito dalla convenuta. Applicando la riduzione del 50%, spettano al IG. € 166.567,50. Parte_1
3.3. Interessi e rivalutazione.
Trattandosi di debiti di valore, sulle somme liquidate spettano la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (14.07.2018) alla data della presente decisione e gli interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data del sinistro fino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite.
Considerato l'esito della lite, che vede un accoglimento parziale della domanda attorea e l'applicazione della presunzione di pari responsabilità, si ravvisano giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite tra le parti. La restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (scaglione di valore corrispondente al decisum), comprese le spese di CTU (già liquidate) e CTP
(se documentate), segue la soccombenza e va posta a carico della convenuta.
________________________________________
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, accerta e dichiara la concorrente e paritaria responsabilità Pt_2
(50% ciascuno) del conducente della OT 4008 tg. BE712024 (CH) e del conducente dell'autoarticolato non identificato nella causazione del sinistro stradale del 14.07.2018.
2. Condanna la (ora RO
, in qualità di impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, a pagare:
- a , la somma di € 166.567,50; Parte_1
- a , la somma di € 6.500,00; oltre rivalutazione monetaria e Parte_2 interessi legali come specificato in motivazione.
3. Compensa per la metà le spese di lite tra le parti.
4. Condanna la (ora RO
a rimborsare agli attori la restante metà delle spese di lite, che Controparte_2
7 liquida in € [inserire importo liquidato dal Giudice] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge, nonché a rifondere la metà delle spese di CTU e CTP come documentate.
5. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei confronti del CTU, e per il 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in Treviso, il 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2696/2020 R.G., promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]3052 Zollikofen, Zürichstraße C.F._2
9, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfred Gschnitzer ( e Email_1
Peter Schweigl , con domicilio eletto presso il Loro studio a Email_2
Bolzano in Corso Italia, n. 15/6;
- ATTORI - contro
(P. Iva RO
), con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in qualità di P.IVA_1 impresa territorialmente deIGnata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ora a seguito di fusione per incorporazione, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Francesca Meoni ( , con domicilio Email_3 eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Chiamenti a Verona in Corso Porta Nuova,
n. 22;
- CONVENUTA -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale con veicolo non identificato.
________________________________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli Attori (come da note di trattazione scritta dd. 08.05.2024 e comparsa conclusionale dd. 13.11.2024 ):
"Voglia Il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'autoarticolato rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro stradale occorso in data 14.07.2018 -); accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale subito dal IG. - ammonta ad € 300.000,00 (poi Parte_1 quantificato in € 333.135,00 ) o a quella maggiore o minore somma accertata -; accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito dalla IG.ra Parte_2 - ammonta ad € 13.500,00 o a quella maggiore o minore somma -; condannare - la
- al pagamento, in favore del IG. , della somma di RO Parte_1
€ 300.000,00 (o € 333.135,00) - maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria -; condannare - la - al pagamento, in favore della RO IG.ra , della somma di € 13.500,00 - maggiorata di interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria -; II. in via subordinata: accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità dell'autoarticolato rimasto sconosciuto -; accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale subito dal IG. - ammonta ad € Parte_1
300.000,00 -; accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito dalla IG.ra
- ammonta ad € 13.500,00 -; condannare - la - al Parte_2 RO pagamento, in favore del IG. , della somma di € 225.000,00 - Parte_1 maggiorata di interessi -; condannare - la - al pagamento, in RO favore della IG.ra , della somma di € 10.125,00 - maggiorata di Parte_2 interessi -; III. In ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite -; IV. In via istruttoria: si insiste, nell'ammissione delle rimanenti istanze istruttorie -."
2.
Per la Convenuta (come da comparsa conclusionale dd. 14.11.2024 e note di trattazione scritta dd. 15.05.2024 ):
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare: respingere la domanda - per difetto di legittimazione passiva
-;
Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dagli attori - perché infondata in fatto ed in diritto e non provata -; in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia -;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari -."
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2020, i IG.ri e Parte_1
convenivano in giudizio la , quale Parte_2 RO impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 14.07.2018 sull'autostrada A4, direzione Trieste, al km 400+800. Gli attori assumevano che la loro autovettura OT 4008, condotta dal IG. Pt_1 mentre percorreva la corsia centrale, veniva urtata da un autoarticolato telonato blu, rimasto sconosciuto, che effettuava un improvviso cambio di corsia da destra
2 a sinistra. A seguito dell'urto, il figlio degli attori, , passeggero Persona_1 anteriore destro, riportava lesioni gravissime che ne causavano il decesso il
17.07.2018, mentre il veicolo subiva danni ingenti.
Si costituiva in giudizio la con comparsa dd. RO
08.10.2020, contestando la domanda attorea sia nell' an che nel quantum, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva per mancata prova della responsabilità del veicolo ignoto e sostenendo, sulla base delle prime risultanze della Polizia Stradale, che l'attore avesse tamponato il mezzo pesante.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante Consulenza Tecnica
d'Ufficio (CTU) sulla dinamica del sinistro, affidata all'Ing. il Persona_2 quale depositava il proprio elaborato in data 26.04.2022. Il CTU concludeva per una responsabilità concorrente, attribuendo il 70% al conducente della OT e il 30% al conducente dell'autoarticolato. Entrambe le parti depositavano osservazioni tramite i propri Consulenti Tecnici di Parte (CTP), l'Ing. Persona_3 per gli attori e l'Ing. per la convenuta. Persona_4
Il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dagli attori ma non dalla convenuta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva del FGVS.
La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo la mancata prova del coinvolgimento e della responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto. L'eccezione è infondata. È pacifico e documentato che il sinistro ha coinvolto un autoarticolato telonato di colore blu, che si è allontanato senza essere identificato. Le indagini svolte dalla Polizia Stradale, incluse le verifiche delle telecamere autostradali, non hanno permesso l'identificazione del mezzo pesante.
La giurisprudenza richiede al danneggiato di provare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato e di aver tenuto una condotta diligente per l'identificazione; nel caso di specie, data la dinamica, lo stato dei luoghi e l'allontanamento del mezzo, si ritiene che gli attori abbiano fornito prova sufficiente in tal senso, adempiendo all'onere probatorio richiesto per l'intervento del FGVS ai sensi dell'art. 283 C.d.A..
2. Sulla dinamica del sinistro e le responsabilità.
3 Il punto cruciale della controversia è la ricostruzione della dinamica e l'attribuzione delle responsabilità. Le versioni delle parti sono contrastanti: gli attori sostengono un urto laterale causato da un'invasione di corsia da parte dell'autoarticolato mentre la OT si trovava già nella corsia centrale;
la convenuta, inizialmente, ipotizza un tamponamento da parte della OT.
2.1. Le testimonianze.
Gli unici testimoni oculari, i Sigg. e che Testimone_1 Persona_5 seguivano i mezzi coinvolti a bordo di un furgone sulla corsia di immissione, hanno reso dichiarazioni (raccolte dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dei fatti
) che, seppur con lievi differenze, appaiono più coerenti con la tesi attorea.
Entrambi collocano l'autoarticolato nella corsia di destra e la OT nella corsia centrale al momento dell'impatto. Il Sig. riferisce di un "lento spostamento Tes_1 verso la corsia centrale" dell'autoarticolato. Il Sig. precisa che Per_5
l'autoarticolato percorreva la corsia di destra "quasi in corrispondenza della linea tratteggiata di mezzeria sinistra" e che la OT, transitando sulla corsia centrale, entrava in collisione "con la fiancata anteriore destra contro lo spigolo posteriore rimorchio". Queste dichiarazioni, provenienti da soggetti terzi e raccolte a caldo, pur con i limiti delle prove atipiche, forniscono un importante elemento indiziario a favore di una manovra dell'autoarticolato che ha interferito con la traiettoria della OT. Entrambi i testi riferiscono anche di un secondo urto, circostanza non menzionata dagli attori ma che potrebbe indicare la complessità e la violenza dell'interazione tra i mezzi.
2.2. La CTU e le critiche.
Il CTU, Ing. ha concluso per una responsabilità prevalente (70%) Per_2 dell'attore, basandosi principalmente sulla posizione della traccia gommosa rilevata dalla Polizia Stradale. Egli ritiene che questa traccia sia stata lasciata dalla OT e che l'urto sia avvenuto circa 2 metri prima del suo inizio, all'interno della corsia di destra. Di conseguenza, ipotizza che la OT stesse eseguendo una manovra di sorpasso senza mantenere un'adeguata distanza laterale (violazione art. 148 C.d.S.) e che non abbia percepito correttamente la distanza o lo spostamento dell'altro mezzo. Attribuisce il 30% all'autoarticolato per essersi spostato verso la corsia centrale senza controllare adeguatamente
(violazione artt. 143 e 154 C.d.S.).
Tuttavia, le conclusioni del CTU non appaiono pienamente convincenti e sono state oggetto di puntuali critiche da parte del CTP attoreo, Ing. , e, per certi Per_3 versi, anche dal CTP convenuto, Ing. Per_4
• Posizione dell'urto e traccia gommosa: L'Ing. contesta l'attribuzione e Per_3
4 la collocazione della traccia gommosa, evidenziando come la presenza di detriti anche prima e intorno all'inizio della traccia suggerisca un punto d'urto diverso e potenzialmente più arretrato. Sostiene che la traccia potrebbe non essere riferibile alla OT o, comunque, non essere l'unica conseguenza dell'urto. Il CTU ribatte che la maggior parte dei detriti si trova dopo l'inizio della traccia e che un urto più arretrato implicherebbe velocità maggiori. Tuttavia, l'analisi fotografica presentata dal CTP attoreo (figura 1 e 2 nella comparsa conclusionale ) mostra effettivamente una dispersione di frammenti che non sembra pienamente compatibile con un unico punto d'urto localizzato 2 metri prima della traccia.
• Interpretazione dei testimoni: Il CTU tende a svalutare la percezione dei testimoni sulla posizione della OT (nella corsia centrale), ipotizzando che abbiano visto solo l'ultima fase della manovra di sorpasso a causa della velocità e della distanza. Questa interpretazione appare una forzatura, dato che i testimoni sono stati piuttosto precisi e concordi nel collocare la OT sulla corsia centrale prima che l'autoarticolato iniziasse lo spostamento. Il CTU stesso, nel rispondere all'Ing. ammette di aver dato peso alla versione attorea (che parlava di Per_4 inizio sorpasso) per smentire la tesi del CTP convenuto, il quale, basandosi sui testimoni, ipotizzava una deviazione da sinistra a destra della OT. Questo dimostra come l'interpretazione dei fatti non sia univoca.
• Tipo di urto: L'Ing. contesta l'ipotesi di "incuneamento", sostenendo, Per_3 sulla base dei danni (figura 4 ), che si sia trattato di un urto di striscio, il che avrebbe implicazioni diverse sulla dinamica e sulla formazione delle tracce.
Anche l'Ing. pur concordando sulla localizzazione generale dell'urto, ha Per_4 sollevato dubbi sulla ricostruzione grafica del CTU (dimensioni dell'autoarticolato), costringendo il CTU a una rettifica, e ha insistito sulla versione dei testimoni che vedevano la OT nella corsia centrale.
2.3. Applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.
Alla luce delle divergenze tra CTU e CTP, delle critiche mosse all'elaborato peritale, e soprattutto delle dichiarazioni testimoniali che contrastano con la ricostruzione del CTU ma supportano la tesi attorea di una invasione di corsia da parte dell'autoarticolato, questo Giudice ritiene che permanga una IGnificativa incertezza sulla esatta dinamica del sinistro e, in particolare, sull'esatta quantificazione delle rispettive colpe.
La CTU, pur tecnicamente argomentata, si basa su alcune assunzioni (come la pertinenza e la localizzazione della traccia gommosa e l'interpretazione delle testimonianze ) che non appaiono incontrovertibili e sono state validamente contestate. Le deposizioni testimoniali, pur con i limiti intrinseci, delineano uno
5 scenario in cui l'azione causale preponderante sembra essere quella dell'autoarticolato che, spostandosi verso sinistra, ha invaso la traiettoria della
OT che procedeva regolarmente nella corsia centrale.
In una situazione di oggettiva impossibilità di accertare in modo preciso la misura delle rispettive responsabilità, soccorre la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, del Codice Civile. Tale norma stabilisce che, nel caso di scontro tra veicoli, "si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia1 concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". La giurisprudenza ha chiarito che tale presunzione opera non solo quando è impossibile accertare le modalità dell'incidente, ma anche quando, pur essendo accertata la colpa di uno dei conducenti, non sia possibile stabilire se l'altro abbia tenuto una condotta del tutto corretta o abbia a sua volta violato norme di comportamento, e in quale misura.
Nel caso di specie, sebbene sia altamente probabile una condotta colposa del conducente dell'autoarticolato (violazione dell'art. 154 C.d.S. per il cambio di corsia ), non si può escludere con certezza assoluta che il conducente della
OT abbia contribuito, magari con una velocità non perfettamente adeguata alle circostanze o con una non ottimale valutazione della manovra altrui, pur senza arrivare al 70% ipotizzato dal CTU. Stante questa incertezza irresolubile, appare equo e conforme al dettato normativo applicare la presunzione di pari responsabilità (50%) a carico di entrambi i conducenti.
3. Sulla liquidazione dei danni.
Accertata la corresponsabilità paritaria, si procede alla liquidazione dei danni richiesti, applicando la riduzione del 50%. Si utilizzano le Tabelle del Tribunale di
Milano, edizione 2024, come richiesto dalla difesa attorea e conformemente all'orientamento giurisprudenziale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
3.1. Danno patrimoniale ). Parte_2
L'attrice richiede € 13.500,00. Questo importo deriva da € 13.000,00 per il valore del veicolo e € 500,00 per il fermo tecnico. L'importo del veicolo (€
13.000,00) non è stato specificamente e tempestivamente contestato dalla convenuta e appare congruo, considerata l'età e il tipo di veicolo e la svalutazione.
Anche il fermo tecnico è riconoscibile. A questo totale (€ 13.500,00) va applicata la franchigia di € 500,00 prevista dall'art. 283, comma 2, C.d.A., risultando un danno risarcibile di € 13.000,00. Applicando la riduzione del 50%, spettano alla IG.ra € 6.500,00. Parte_2
3.2. Danno non patrimoniale ). Parte_1
L'attore richiede il risarcimento per la perdita del figlio diciassettenne. La difesa
6 attorea ha quantificato il danno utilizzando il sistema a punti delle Tabelle di
Milano, arrivando a 99 punti per un valore di € 333.135,00. Questa quantificazione, basata su criteri oggettivi (età della vittima e del superstite, convivenza, qualità del rapporto ), appare adeguata e tiene conto della gravità della perdita, la cui sussistenza è presunta iuris tantum per i familiari stretti e non è stata contestata nel merito dalla convenuta. Applicando la riduzione del 50%, spettano al IG. € 166.567,50. Parte_1
3.3. Interessi e rivalutazione.
Trattandosi di debiti di valore, sulle somme liquidate spettano la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (14.07.2018) alla data della presente decisione e gli interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data del sinistro fino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite.
Considerato l'esito della lite, che vede un accoglimento parziale della domanda attorea e l'applicazione della presunzione di pari responsabilità, si ravvisano giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite tra le parti. La restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (scaglione di valore corrispondente al decisum), comprese le spese di CTU (già liquidate) e CTP
(se documentate), segue la soccombenza e va posta a carico della convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, accerta e dichiara la concorrente e paritaria responsabilità Pt_2
(50% ciascuno) del conducente della OT 4008 tg. BE712024 (CH) e del conducente dell'autoarticolato non identificato nella causazione del sinistro stradale del 14.07.2018.
2. Condanna la (ora RO
, in qualità di impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, a pagare:
- a , la somma di € 166.567,50; Parte_1
- a , la somma di € 6.500,00; oltre rivalutazione monetaria e Parte_2 interessi legali come specificato in motivazione.
3. Compensa per la metà le spese di lite tra le parti.
4. Condanna la (ora RO
a rimborsare agli attori la restante metà delle spese di lite, che Controparte_2
7 liquida in € [inserire importo liquidato dal Giudice] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge, nonché a rifondere la metà delle spese di CTU e CTP come documentate.
5. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei confronti del CTU, e per il 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in Treviso, il 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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