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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6830/2024 promossa con ricorso congiunto in data
19.10.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lazzate (MB) in Via Giosuè Carducci n.33, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Eleonora Angela Verdelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Lazzate (MB) in Via Giosuè Carducci n. 33, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Eleonora Angela Verdelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“La signora ed il signor ut supra rappresentati e difesi ricorrono Parte_1 Parte_2 all''Ill.mo Giudice adito affinché, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lazzate di annotazione dell'emanando provvedimento a lato dell'atto di matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il signor ha già lasciato, con il consenso della moglie, l'abitazione familiare e trasferirà la Pt_2 propria residenza in Portalbera (PV)via De Gasperi, 12 asportando i propri beni -tra cui gli attrezzi e macchinari per lavorare il legno- ed effetti personali entro 30 giorni dall'emananda sentenza;
3) La casa familiare, già di proprietà della signora sita in Lazzate via G. Carducci, Parte_1
33 identificata al Catasto fg. 5 part. 417 sub. 701 cat. A/7 classe 3 vani 10 e fg. 5 part. 417 sub. 2 rimarrà alla stessa assegnata con quanto l'arreda e la abiterà unitamente alle figlie ed Per_1
che ivi manterranno la loro residenza;
Per_2 4) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la Per_2 madre;
il padre, fino a che manterrà la sede di lavoro a Brescia, vedrà durante i fine Per_2 settimana alterni nelle giornate di sabato e dominica con libertà di pernottamento previo accordi con la figlia stessa e preavvisati alla madre almeno 8 ore prima. Laddove il padre dovesse avvicinarsi con la propria sede di lavoro/abitazione, potrà vedere anche un giorno in settimana, Per_2 indicativamente il mercoledì, dalla fine del lavoro con o senza pernottamento e comunque fin dopo cena, giorno che potrà essere modificato previo accordo con la madre;
5) trascorrerà con il padre 2 settimane di vacanze estive anche non consecutive da concordare Per_2 con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno e il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con facoltà di suddividere le vacanze natalizie al 50% con ciascun genitore;
6) Il padre concorrerà al mantenimento di , maggiorenne ma non autosufficiente, versando Per_1 alla madre la somma mensile di € 300,00 tenuto conto dell'ulteriore entrata come assistente bagnanti;
7) Il padre concorrerà al mantenimento di versando alla madre la somma mensile di € Per_2
500,00;
8) Il signor verserà a titolo di mantenimento della signora l'importo mensile Pt_2 Persona_3 di € 1.000,00;
9) Le somme di cui ai punti 6), 7) e 8) sono rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a far tempo da un anno dalla data dell'emananda sentenza e il signor provvederà a versarle Parte_2 alla signora , in via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 coordinate bancarie che verranno successivamente comunicate, il tutto a partire dal mese di ottobre
2024;
10) Nelle somme di cui sopra si considerano ricomprese le spese scolastiche di iscrizione all'istituto scolastico di e di iscrizione per la retta universitaria di;
sono altresì ricomprese le Per_2 Per_1 spese per aiuto compiti e fisioterapica -questa per 1 ora/settimana per per un totale di € Per_2
525,00/mese; Le ulteriori spese scolastiche straordinarie come previste dal Protocollo di Monza oggi in vigore (doc. 15 protocollo) e allegato saranno da dividersi al 50% secondo le modalità di accordo ivi previste, con l'intesa che la signora si impegnerà ogni anno a richiedere il bonus scuola Pt_1 laddove in possesso dei requisiti di reddito;
le spese straordinarie mediche come previste dal
Protocollo di Monza oggi in vigore con la modalità di accordo ivi previste saranno al 100% a carico del padre;
11) Le parti convengono che l'assegno unico, che ad oggi spetta solo per la figlia , venga Per_2 percepito dalla madre al 100% così come alla stessa sarà versato l'importo di indennità di accompagnamento per sul conto corrente già aperto a tal fine;
Per_2
12) Il signor si impegna a versare alla signora il 50% del rimborso Parte_2 Parte_1 annuale derivante dal recupero del 50% delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie e abbattimento barriere architettoniche entro il giorno 5 del mese successivo in cui vengono riconosciute in busta paga (in genere mese di luglio) sino alla fine del periodo di recupero fiscale;
13) L'autovettura modello Nissan X Trail tg. FX108VV intestata al signor che viene Parte_2 utilizzata dalla signora per il trasporto di verrà intestata alla moglie a fronte del Pt_1 Per_2 versamento di € 7.000,00= (settemila/00 euro) con bonifico e/o assegno circolare in favore del signor entro 30 giorni dalla sentenza di separazione con costi di trapasso a carico della moglie e Pt_2 contestuale impegno della signora di pagare eventuali multe dovute al proprio utilizzo sino Pt_1 al trapasso;
14) la signora rimarrà esclusiva proprietaria del motociclo modello Kawashaki Parte_1
Heavy tg. AF12347 e della autovettura modello Opel Karl Rocks tg. FH64SL – in uso alla figlia mezzi di cui è già intestataria;
Per_1 15) le parti danno atto di aver già diviso le somme giacenti sul conto corrente comune n.
0067/00384580 aperto presso la banca Fideuram che le parti si impegnano a chiudere non appena la signora aprirà un conto personale e ivi avrà trasferito la domiciliazione delle utenze;
Pt_1
16) I genitori si impegnano a collaborare ai fini della presentazione di documenti e domande presso i vari istituti e Caf per eventuali domande di agevolazioni e/o bonus e/o servizi di diversa natura in favore di;
Per_2
17) Con l'esecuzione delle condizioni di cui sopra le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica tra loro e di aver già diviso ogni altro bene;
18) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio;
19) Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lazzate
(MB) in data 20.9.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione congiunta contenuta nel ricorso introduttivo per l'udienza del
4.12.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte. IV. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lazzate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6830/2024 promossa con ricorso congiunto in data
19.10.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lazzate (MB) in Via Giosuè Carducci n.33, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Eleonora Angela Verdelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Lazzate (MB) in Via Giosuè Carducci n. 33, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Eleonora Angela Verdelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“La signora ed il signor ut supra rappresentati e difesi ricorrono Parte_1 Parte_2 all''Ill.mo Giudice adito affinché, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lazzate di annotazione dell'emanando provvedimento a lato dell'atto di matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il signor ha già lasciato, con il consenso della moglie, l'abitazione familiare e trasferirà la Pt_2 propria residenza in Portalbera (PV)via De Gasperi, 12 asportando i propri beni -tra cui gli attrezzi e macchinari per lavorare il legno- ed effetti personali entro 30 giorni dall'emananda sentenza;
3) La casa familiare, già di proprietà della signora sita in Lazzate via G. Carducci, Parte_1
33 identificata al Catasto fg. 5 part. 417 sub. 701 cat. A/7 classe 3 vani 10 e fg. 5 part. 417 sub. 2 rimarrà alla stessa assegnata con quanto l'arreda e la abiterà unitamente alle figlie ed Per_1
che ivi manterranno la loro residenza;
Per_2 4) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la Per_2 madre;
il padre, fino a che manterrà la sede di lavoro a Brescia, vedrà durante i fine Per_2 settimana alterni nelle giornate di sabato e dominica con libertà di pernottamento previo accordi con la figlia stessa e preavvisati alla madre almeno 8 ore prima. Laddove il padre dovesse avvicinarsi con la propria sede di lavoro/abitazione, potrà vedere anche un giorno in settimana, Per_2 indicativamente il mercoledì, dalla fine del lavoro con o senza pernottamento e comunque fin dopo cena, giorno che potrà essere modificato previo accordo con la madre;
5) trascorrerà con il padre 2 settimane di vacanze estive anche non consecutive da concordare Per_2 con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno e il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con facoltà di suddividere le vacanze natalizie al 50% con ciascun genitore;
6) Il padre concorrerà al mantenimento di , maggiorenne ma non autosufficiente, versando Per_1 alla madre la somma mensile di € 300,00 tenuto conto dell'ulteriore entrata come assistente bagnanti;
7) Il padre concorrerà al mantenimento di versando alla madre la somma mensile di € Per_2
500,00;
8) Il signor verserà a titolo di mantenimento della signora l'importo mensile Pt_2 Persona_3 di € 1.000,00;
9) Le somme di cui ai punti 6), 7) e 8) sono rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a far tempo da un anno dalla data dell'emananda sentenza e il signor provvederà a versarle Parte_2 alla signora , in via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 coordinate bancarie che verranno successivamente comunicate, il tutto a partire dal mese di ottobre
2024;
10) Nelle somme di cui sopra si considerano ricomprese le spese scolastiche di iscrizione all'istituto scolastico di e di iscrizione per la retta universitaria di;
sono altresì ricomprese le Per_2 Per_1 spese per aiuto compiti e fisioterapica -questa per 1 ora/settimana per per un totale di € Per_2
525,00/mese; Le ulteriori spese scolastiche straordinarie come previste dal Protocollo di Monza oggi in vigore (doc. 15 protocollo) e allegato saranno da dividersi al 50% secondo le modalità di accordo ivi previste, con l'intesa che la signora si impegnerà ogni anno a richiedere il bonus scuola Pt_1 laddove in possesso dei requisiti di reddito;
le spese straordinarie mediche come previste dal
Protocollo di Monza oggi in vigore con la modalità di accordo ivi previste saranno al 100% a carico del padre;
11) Le parti convengono che l'assegno unico, che ad oggi spetta solo per la figlia , venga Per_2 percepito dalla madre al 100% così come alla stessa sarà versato l'importo di indennità di accompagnamento per sul conto corrente già aperto a tal fine;
Per_2
12) Il signor si impegna a versare alla signora il 50% del rimborso Parte_2 Parte_1 annuale derivante dal recupero del 50% delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie e abbattimento barriere architettoniche entro il giorno 5 del mese successivo in cui vengono riconosciute in busta paga (in genere mese di luglio) sino alla fine del periodo di recupero fiscale;
13) L'autovettura modello Nissan X Trail tg. FX108VV intestata al signor che viene Parte_2 utilizzata dalla signora per il trasporto di verrà intestata alla moglie a fronte del Pt_1 Per_2 versamento di € 7.000,00= (settemila/00 euro) con bonifico e/o assegno circolare in favore del signor entro 30 giorni dalla sentenza di separazione con costi di trapasso a carico della moglie e Pt_2 contestuale impegno della signora di pagare eventuali multe dovute al proprio utilizzo sino Pt_1 al trapasso;
14) la signora rimarrà esclusiva proprietaria del motociclo modello Kawashaki Parte_1
Heavy tg. AF12347 e della autovettura modello Opel Karl Rocks tg. FH64SL – in uso alla figlia mezzi di cui è già intestataria;
Per_1 15) le parti danno atto di aver già diviso le somme giacenti sul conto corrente comune n.
0067/00384580 aperto presso la banca Fideuram che le parti si impegnano a chiudere non appena la signora aprirà un conto personale e ivi avrà trasferito la domiciliazione delle utenze;
Pt_1
16) I genitori si impegnano a collaborare ai fini della presentazione di documenti e domande presso i vari istituti e Caf per eventuali domande di agevolazioni e/o bonus e/o servizi di diversa natura in favore di;
Per_2
17) Con l'esecuzione delle condizioni di cui sopra le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica tra loro e di aver già diviso ogni altro bene;
18) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio;
19) Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lazzate
(MB) in data 20.9.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione congiunta contenuta nel ricorso introduttivo per l'udienza del
4.12.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte. IV. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lazzate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi