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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 382/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 08/01/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/2023/Uff.Immigrazione-1°Sezione emesso il 09/08/2023 dalla Questura di Venezia e notificato il 10/12/2023, rispetto all'istanza di protezione speciale presentata in data 17/05/2022 promossa da:
CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Simona Ricci (CF: C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
,
[...] con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Nel merito, annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19 co. 1.2, D. Lgs. 286/1998, emesso dalla Questura di Venezia in data 09 agosto 2023 al protocollo n.
106/2023/Div. P.A.S.I, notificato il 10 dicembre 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente, ancorché ignoto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig al riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, co. 1 e Parte_1
1.1, D. Lgs. 286/1998 e, conseguentemente, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Spese rifuse.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con note di deposito del
28/03/2024 e del 05/05/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sul versante abitativo, il richiedente è ospitato da un connazionale in un immobile sito nel Comune di Mira (VE) (cfr. nota di deposito del
05/05/2025, doc. 3 – dichiarazione di ospitalità, timbrata dal Corpo Polizia
Pag. 2 di 4 Locale del Comune di Mira il 25/03/2025).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, egli ha reperito dal
2024, un'occupazione stabile, a tempo indeterminato, dalla quale ritrae un reddito che gli garantisce lo svolgimento di una vita dignitosa.
Egli ha, inizialmente, lavorato come facchino presso la società cooperativa Professione Lavoro s.r.l., con un contratto a tempo determinato parziale orizzontale, con decorrenza dal 19/04/2023 e prorogato fino al
31/12/2024 (cfr. allegati al ricorso: contratto di assunzione fino al
30/06/2023; . + lettera di proroga fino al 30/09/2023; . CP_3 CP_3 proroga fino al 31/12/2023; documenti da A-H-buste paga aprile- settembre e novembre 2023; cfr. nota di deposito del 28/03/2024: doc. 2 -
+ lettera di proroga fino al 31/12/2024; doc.
3 - buste paga CP_3 novembre 2023 e gennaio 2024; doc.
4 - CUD 2024; cfr. nota di deposito del 05/05/2025: doc. 2 – estratto contributivo previdenziale;
doc. 4=doc. 4 nota di deposito del 28/03/2024).
Ad oggi, egli risulta occupato, con la medesima qualifica di facchino, presso la ditta Globo s.r.l., con contratto part-time a tempo indeterminato dal 01/05/2024 (cfr. nota di deposito del 05/05/2025, doc. 3 – lettera di variazione orario di lavoro, buste paga giugno-agosto 2024, contratto di assunzione, CUD 2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Non consta che il ricorrente abbia commesso reati sul territorio dello Stato, né risultano procedimenti penali a suo carico (cfr. nota di deposito del
05/05/2025: doc.
1 - Certificato dei carichi pendenti e Visura casellario giudiziale, datati 11/04/2025).
Spese compensate essendosi valorizzati elementi sopravvenuti alla conclusione della fase amministrativa della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di C.U.I. Parte_1 Nume_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale,
Pag. 3 di 4 previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese processuali;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 382/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 08/01/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/2023/Uff.Immigrazione-1°Sezione emesso il 09/08/2023 dalla Questura di Venezia e notificato il 10/12/2023, rispetto all'istanza di protezione speciale presentata in data 17/05/2022 promossa da:
CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Simona Ricci (CF: C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
,
[...] con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Nel merito, annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19 co. 1.2, D. Lgs. 286/1998, emesso dalla Questura di Venezia in data 09 agosto 2023 al protocollo n.
106/2023/Div. P.A.S.I, notificato il 10 dicembre 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente, ancorché ignoto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig al riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, co. 1 e Parte_1
1.1, D. Lgs. 286/1998 e, conseguentemente, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Spese rifuse.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con note di deposito del
28/03/2024 e del 05/05/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sul versante abitativo, il richiedente è ospitato da un connazionale in un immobile sito nel Comune di Mira (VE) (cfr. nota di deposito del
05/05/2025, doc. 3 – dichiarazione di ospitalità, timbrata dal Corpo Polizia
Pag. 2 di 4 Locale del Comune di Mira il 25/03/2025).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, egli ha reperito dal
2024, un'occupazione stabile, a tempo indeterminato, dalla quale ritrae un reddito che gli garantisce lo svolgimento di una vita dignitosa.
Egli ha, inizialmente, lavorato come facchino presso la società cooperativa Professione Lavoro s.r.l., con un contratto a tempo determinato parziale orizzontale, con decorrenza dal 19/04/2023 e prorogato fino al
31/12/2024 (cfr. allegati al ricorso: contratto di assunzione fino al
30/06/2023; . + lettera di proroga fino al 30/09/2023; . CP_3 CP_3 proroga fino al 31/12/2023; documenti da A-H-buste paga aprile- settembre e novembre 2023; cfr. nota di deposito del 28/03/2024: doc. 2 -
+ lettera di proroga fino al 31/12/2024; doc.
3 - buste paga CP_3 novembre 2023 e gennaio 2024; doc.
4 - CUD 2024; cfr. nota di deposito del 05/05/2025: doc. 2 – estratto contributivo previdenziale;
doc. 4=doc. 4 nota di deposito del 28/03/2024).
Ad oggi, egli risulta occupato, con la medesima qualifica di facchino, presso la ditta Globo s.r.l., con contratto part-time a tempo indeterminato dal 01/05/2024 (cfr. nota di deposito del 05/05/2025, doc. 3 – lettera di variazione orario di lavoro, buste paga giugno-agosto 2024, contratto di assunzione, CUD 2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Non consta che il ricorrente abbia commesso reati sul territorio dello Stato, né risultano procedimenti penali a suo carico (cfr. nota di deposito del
05/05/2025: doc.
1 - Certificato dei carichi pendenti e Visura casellario giudiziale, datati 11/04/2025).
Spese compensate essendosi valorizzati elementi sopravvenuti alla conclusione della fase amministrativa della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di C.U.I. Parte_1 Nume_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale,
Pag. 3 di 4 previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese processuali;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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