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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7667 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. MARCO CABRAS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. ROSSANA PALMAS, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) essendo le parti indipendenti economicamente, nessun contributo sia previsto per il loro mantenimento né assegnazione di casa coniugale;
B) con vittoria di spese e competenze.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) Rigettare le richieste formulate dal sig. di non corrispondere alcun mantenimento alla sig.ra Pt_1
CP_1
3) Disporre a carico del un assegno divorzile in favore della pari ad euro 350,00 laddove Pt_1 CP_1
lo stesso acconsenta a che la ricorrente continui ad abitare nella casa familiare;
4) Disporre a carico del un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 ed un contributo Pt_1
alloggio pari ad € 250,00, (per un totale di € 600,00) laddove voglia impedire alla di non abitare CP_1
nella casa familiare.
5) Il sig. contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie, preventivamente Pt_1
concordate, che si dovessero rendere necessarie e per le spese non dispensate dal SSN.
6) Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge in caso di opposizione.”
Il Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e . Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/11/2020, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 11/01/1979, e che dall'unione coniugale erano nati i figli CP_1 Per_1
(2/02/1980) e (1/12/1983), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che Per_2
con sentenza del 10/06/2008 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la separazione tra le parti,
pagina 2 di 7 assegnando alla la casa coniugale e prevedendo in suo favore un assegno di mantenimento di CP_1
euro 350,00; di percepire la pensione mensile di euro 830,00 e di abitare nell'appartamento collocato al piano superiore a quello assegnato alla moglie, entrambi di sua proprietà esclusiva;
che la convenuta aveva trasferito la propria residenza ad Aqui Terme, dove aveva trovato l'indipendenza economica;
che i coniugi non si erano mai riconciliati;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti senza determinazione di alcun assegno né assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28/09/2021 non opponendosi CP_1
alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo il riconoscimento di un contributo al suo mantenimento di euro 350,00 al mese, oltre a un contributo di euro 250,00 per spese abitative in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, altresì domandando il pagamento in capo al ricorrente del “50%
delle spese straordinarie, preventivamente concordate, che si dovessero rendere necessarie e per le
spese non dispensate dal SSN”.
Ha sostenuto che l'assegno di euro 350,00 a suo tempo previsto tenendo conto della presenza della figlia, all'epoca studentessa universitaria, era stato successivamente ridotto ad euro 250,00, e che in ogni caso il non lo versava dal 2013 maturando un debito superiore ad euro 30.000,00. Ha Pt_1
soggiunto di essersi quindi trasferita nel continente, in quanto priva di redditi, inizialmente presso alcuni parenti e poi, in cambio di vitto e alloggio svolgeva piccole mansioni e cucinava a favore di
terzi che la ospitavano, e di percepire dal mese di luglio 2021 il reddito di cittadinanza. Ha infine allegato di essere rientrata nella casa coniugale nel 2021.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
La causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
pagina 3 di 7 I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
***
La resistente ha conclusivamente insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile, quantificato in euro 350,00, e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ovvero il riconoscimento di un ulteriore contributo economico, quantificato in euro 250,00, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato (sentenza n. 18287/2018) la funzione al contempo assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno, la pari ordinazione dei criteri stabiliti dall'art. 5, e quindi, posta la precondizione della esistenza di una significativa disparità reddituale fra i coniugi, la necessità di valutare l'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi in concreto con riferimento allo specifico contesto, storia e durata del matrimonio, alle scelte condivise anche implicitamente dai coniugi, e in prognosi futura, considerando l'età e lo stato di salute dell'avente diritto, e accertando in pagina 4 di 7 modo rigoroso, sotto il profilo perequativo e compensativo dell'assegno, il nesso causale tra le scelte endofamiliari compiute e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Comparate le rispettive condizioni economico patrimoniali, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli.
Non è però sufficiente una mera disparità economica fra i coniugi affinché sussista il diritto all'assegno divorzile, occorrendo la prova che ciò dipenda dalle scelte di vita adottate e condivise, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante endofamiliare.
L'onere di provare la ricorrenza di tali presupposti è in capo al richiedente.
Nel caso in esame, le parti hanno contratto matrimonio nel 1979 e sono separate legalmente dal 2008.
Dalla loro unione sono nati due figli.
Il ricorrente, che all'epoca della separazione prestava attività lavorativa quale operaio percependo lo stipendio di circa 1.000/1.100 euro al mese (si veda la sentenza d'appello in atti), è attualmente collocato in pensione e, attraverso le certificazioni uniche prodotte, evidenzia un introito mensile di euro 900/950 circa, per dodici mensilità (CU/2023, CU/2022, CU/2021).
La richiedente, senza nulla allegare in ordine al ruolo assolto in ambito familiare durante il matrimonio,
ha affermato di essere attualmente priva di redditi, salvo quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza dal 2021, indicato in euro 500 al mese, e di essere impossibilitata a svolgere attività
lavorativa a causa delle proprie scadute condizioni di salute.
Ha inoltre affermato di non percepire alcun contributo economico dal marito sin da 2013, e di essersi quindi trasferita in Piemonte dal 2021, per un periodo, dove ha lavorato come collaboratrice domestica in cambio di vitto e alloggio, decidendo poi di rientrare in Sardegna per aiutare la figlia, e curarsi.
Occorre tuttavia rilevare che, diversamente da quanto affermato, la richiedente risulta tuttora risiedere in Piemonte a partire dal 2018 (si veda il certificato storico di residenza del 7/12/2023). Inoltre, che pagina 5 di 7 questo sia più che attendibilmente il luogo di abituale dimora della appare riscontrato dalle CP_1
recenti certificazioni mediche della ASL piemontese, dalla stessa prodotte.
Da tali circostanze appare desumibile che la richiedente - la quale non dimora nella casa coniugale,
afferma di non percepire contributo economico dal coniuge da oltre 10 anni e di non potere svolgere attività lavorativa - possieda comunque mezzi adeguati idonei a consentirle di soddisfare le proprie esigenze abitative e di vita in Piemonte.
Deve in ogni caso evidenziarsi che, quand'anche la richiedente non disponesse di mezzi adeguati, per un verso, non vi è prova (né allegazione) che ciò dipenda dalle scelte compiute dai coniugi e dal ruolo svolto durante il matrimonio, e per altro verso, considerata l'entità del reddito del ricorrente e la percezione di sostegni statali da parte della resistente, non appare neppure ravvisabile una significativa disparità reddituale.
Per le considerazioni svolte, non essendo emersi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la domanda deve essere respinta.
***
La domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6,
comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione,
dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c.,
introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018).
Nel caso in esame, non è stata neppure allegata la ricorrenza di simili presupposti, risultando quindi la pagina 6 di 7 domanda sprovvista di alcun fondamento normativo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e devono porsi in capo alla resistente liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a RG NI il 27/01/1952, e nata a [...] il [...], CP_1
celebrato in CARBONIA, in data 11/01/1979, iscritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di CARBONIA, atto n. 1, parte I, anno 1979, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 Pt_1
che liquida in complessivi euro 3.809 per compensi di avvocato, oltre spese generali
[...]
(15%), c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 3/12/2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7667 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. MARCO CABRAS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. ROSSANA PALMAS, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) essendo le parti indipendenti economicamente, nessun contributo sia previsto per il loro mantenimento né assegnazione di casa coniugale;
B) con vittoria di spese e competenze.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) Rigettare le richieste formulate dal sig. di non corrispondere alcun mantenimento alla sig.ra Pt_1
CP_1
3) Disporre a carico del un assegno divorzile in favore della pari ad euro 350,00 laddove Pt_1 CP_1
lo stesso acconsenta a che la ricorrente continui ad abitare nella casa familiare;
4) Disporre a carico del un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 ed un contributo Pt_1
alloggio pari ad € 250,00, (per un totale di € 600,00) laddove voglia impedire alla di non abitare CP_1
nella casa familiare.
5) Il sig. contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie, preventivamente Pt_1
concordate, che si dovessero rendere necessarie e per le spese non dispensate dal SSN.
6) Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge in caso di opposizione.”
Il Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e . Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/11/2020, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 11/01/1979, e che dall'unione coniugale erano nati i figli CP_1 Per_1
(2/02/1980) e (1/12/1983), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che Per_2
con sentenza del 10/06/2008 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la separazione tra le parti,
pagina 2 di 7 assegnando alla la casa coniugale e prevedendo in suo favore un assegno di mantenimento di CP_1
euro 350,00; di percepire la pensione mensile di euro 830,00 e di abitare nell'appartamento collocato al piano superiore a quello assegnato alla moglie, entrambi di sua proprietà esclusiva;
che la convenuta aveva trasferito la propria residenza ad Aqui Terme, dove aveva trovato l'indipendenza economica;
che i coniugi non si erano mai riconciliati;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti senza determinazione di alcun assegno né assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28/09/2021 non opponendosi CP_1
alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo il riconoscimento di un contributo al suo mantenimento di euro 350,00 al mese, oltre a un contributo di euro 250,00 per spese abitative in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, altresì domandando il pagamento in capo al ricorrente del “50%
delle spese straordinarie, preventivamente concordate, che si dovessero rendere necessarie e per le
spese non dispensate dal SSN”.
Ha sostenuto che l'assegno di euro 350,00 a suo tempo previsto tenendo conto della presenza della figlia, all'epoca studentessa universitaria, era stato successivamente ridotto ad euro 250,00, e che in ogni caso il non lo versava dal 2013 maturando un debito superiore ad euro 30.000,00. Ha Pt_1
soggiunto di essersi quindi trasferita nel continente, in quanto priva di redditi, inizialmente presso alcuni parenti e poi, in cambio di vitto e alloggio svolgeva piccole mansioni e cucinava a favore di
terzi che la ospitavano, e di percepire dal mese di luglio 2021 il reddito di cittadinanza. Ha infine allegato di essere rientrata nella casa coniugale nel 2021.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
La causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
pagina 3 di 7 I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
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La resistente ha conclusivamente insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile, quantificato in euro 350,00, e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ovvero il riconoscimento di un ulteriore contributo economico, quantificato in euro 250,00, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato (sentenza n. 18287/2018) la funzione al contempo assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno, la pari ordinazione dei criteri stabiliti dall'art. 5, e quindi, posta la precondizione della esistenza di una significativa disparità reddituale fra i coniugi, la necessità di valutare l'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi in concreto con riferimento allo specifico contesto, storia e durata del matrimonio, alle scelte condivise anche implicitamente dai coniugi, e in prognosi futura, considerando l'età e lo stato di salute dell'avente diritto, e accertando in pagina 4 di 7 modo rigoroso, sotto il profilo perequativo e compensativo dell'assegno, il nesso causale tra le scelte endofamiliari compiute e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Comparate le rispettive condizioni economico patrimoniali, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli.
Non è però sufficiente una mera disparità economica fra i coniugi affinché sussista il diritto all'assegno divorzile, occorrendo la prova che ciò dipenda dalle scelte di vita adottate e condivise, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante endofamiliare.
L'onere di provare la ricorrenza di tali presupposti è in capo al richiedente.
Nel caso in esame, le parti hanno contratto matrimonio nel 1979 e sono separate legalmente dal 2008.
Dalla loro unione sono nati due figli.
Il ricorrente, che all'epoca della separazione prestava attività lavorativa quale operaio percependo lo stipendio di circa 1.000/1.100 euro al mese (si veda la sentenza d'appello in atti), è attualmente collocato in pensione e, attraverso le certificazioni uniche prodotte, evidenzia un introito mensile di euro 900/950 circa, per dodici mensilità (CU/2023, CU/2022, CU/2021).
La richiedente, senza nulla allegare in ordine al ruolo assolto in ambito familiare durante il matrimonio,
ha affermato di essere attualmente priva di redditi, salvo quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza dal 2021, indicato in euro 500 al mese, e di essere impossibilitata a svolgere attività
lavorativa a causa delle proprie scadute condizioni di salute.
Ha inoltre affermato di non percepire alcun contributo economico dal marito sin da 2013, e di essersi quindi trasferita in Piemonte dal 2021, per un periodo, dove ha lavorato come collaboratrice domestica in cambio di vitto e alloggio, decidendo poi di rientrare in Sardegna per aiutare la figlia, e curarsi.
Occorre tuttavia rilevare che, diversamente da quanto affermato, la richiedente risulta tuttora risiedere in Piemonte a partire dal 2018 (si veda il certificato storico di residenza del 7/12/2023). Inoltre, che pagina 5 di 7 questo sia più che attendibilmente il luogo di abituale dimora della appare riscontrato dalle CP_1
recenti certificazioni mediche della ASL piemontese, dalla stessa prodotte.
Da tali circostanze appare desumibile che la richiedente - la quale non dimora nella casa coniugale,
afferma di non percepire contributo economico dal coniuge da oltre 10 anni e di non potere svolgere attività lavorativa - possieda comunque mezzi adeguati idonei a consentirle di soddisfare le proprie esigenze abitative e di vita in Piemonte.
Deve in ogni caso evidenziarsi che, quand'anche la richiedente non disponesse di mezzi adeguati, per un verso, non vi è prova (né allegazione) che ciò dipenda dalle scelte compiute dai coniugi e dal ruolo svolto durante il matrimonio, e per altro verso, considerata l'entità del reddito del ricorrente e la percezione di sostegni statali da parte della resistente, non appare neppure ravvisabile una significativa disparità reddituale.
Per le considerazioni svolte, non essendo emersi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la domanda deve essere respinta.
***
La domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6,
comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione,
dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c.,
introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018).
Nel caso in esame, non è stata neppure allegata la ricorrenza di simili presupposti, risultando quindi la pagina 6 di 7 domanda sprovvista di alcun fondamento normativo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e devono porsi in capo alla resistente liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a RG NI il 27/01/1952, e nata a [...] il [...], CP_1
celebrato in CARBONIA, in data 11/01/1979, iscritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di CARBONIA, atto n. 1, parte I, anno 1979, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 Pt_1
che liquida in complessivi euro 3.809 per compensi di avvocato, oltre spese generali
[...]
(15%), c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 3/12/2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7