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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 4008/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatrice dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 4008/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 16.03.2023 da:
(c.f. ; Codice CUI: ; ID: TV0004605), con Parte_1 C.F._1 C.F._2
l'avv. SARTORE CALECA ALESSANDRO, ricorrente, contro
Controparte_1
(c.f. ), con il funzionario delegato dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
,
[...]
resistente,
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO
pagina 1 di 13 Il ricorrente, nato a [...], Comune di Rahovec (Kosovo) il 13.03.1974, ha impugnato il provvedimento del 31.01.2023, notificato il 23.02.2023, reso dal Controparte_3
di Verona – Sezione di , che ha rigettato la sua
[...] CP_1
domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento di altre forme di protezione ai sensi della normativa vigente.
Egli, in audizione amministrativa, ha riferito di aver lasciato il Paese d'origine a causa delle condizioni di forte indigenza economica in cui versava e che egli stesso percepiva una retribuzione non sufficiente a mantenere la famiglia numerosa, composta dalla moglie e quattro figli.
L'istante ha altresì aggiunto di aver vissuto dal 1993 al 2000 in Germania, presentando istanza di protezione internazionale che veniva tuttavia rigettata e il ricorrente rientrava in Kosovo, ove vi rimaneva fino al 2016, anno in cui espatriava per l'Italia.
In caso di rimpatrio, l'istante teme di affrontare condizioni economiche molto difficili, senza riuscire a sostenere la propria famiglia.
Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto “i fatti e le circostanze illustrati devono considerarsi circoscritti alla sfera familiare e che, come tali, non possono essere ricondotti alle ipotesi che, a norma dell'art.
1(a) della Convenzione di Ginevra, sono a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato” (cfr. p. 4 del provvedimento di rigetto).
Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale, CP_1
anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza.
Insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La si è costituito Controparte_1
in giudizio in data 21.11.2023, trasmettendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, dalla quale emerge che l'istante risultava irreperibile alla convocazione dell'audizione del 13.05.2019, riservandosi di riesaminare il caso ove lo stesso si rendesse reperibile.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio con atto del 29.05.2023, con il quale ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
pagina 2 di 13 In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla
Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di
New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.
L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella vis persecutoria posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla vis persecutoria mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.
La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:
a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
pagina 3 di 13 Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e “per quanto possibile” documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007
(verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca) (ex plurimis, Cass. n.
16202/2012 e Cass. n. 28153/2017).
Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).
L'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
pagina 4 di 13 L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Ne consegue che le domande di protezione umanitaria, di protezione speciale e di riconoscimento in un permesso di soggiorno per uno dei casi speciali introdotti dal d.l. n. 113/2018 proposte dal ricorrente dovranno essere valutate alla luce della normativa sopravvenuta.
In sede di conversione del d.l. n. 130/2020, ponendo rimedio ad un difetto di coordinamento, il legislatore ha espressamente chiarito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale può essere rilasciato anche in quelle ipotesi di sussistenza di obblighi internazionali e costituzionali – locuzione nella quale evidentemente rientra anche l'art. 10, terzo comma, Cost. – che impediscano il rigetto o la revoca del permesso di soggiorno.
Procedendo nel merito, le considerazioni espresse dalla sulla credibilità Controparte_1
dell'interessato appaiono condivisibili.
Come emerge dalla valutazione della C.T., i fatti materiali narrati, connessi ai motivi per i quali il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese, appaiono credibili: “D.R. Quello che guadagnavo non era sufficiente per vivere e sostenere la famiglia. o lasciato il Kosovo perché non riuscivo a mantenere la famiglia. […] D.R. Non voglio tornare in Kosovo Per_1
perché vivendo in Italia riseco a sostenere economicamente la mia famiglia che vorrei far venire in qui.” (cfr. p. 1 del verbale d'udienza).
Dette dichiarazioni, quindi, rivelano che le ragioni della fuga del ricorrente sono da ricondurre a questioni esclusivamente economiche dal momento che egli non possedeva un'occupazione sufficientemente stabile e remunerativa nel Paese d'origine, mentre in Italia egli dichiara di aver raggiunto una stabilità lavorativa solida
(“Dal 01.09.2023 sono stato assunto da una ditta edile con contratto a tempo determinato che scadrà il 31.12.2023. Percepirò circa €. 1.500,00 al mese”, cfr. p. 1 ibidem), escludendo quindi qualsivoglia motivazione legata a minacce o pericoli nella sua zona di provenienza.
Sul punto, si osserva che le esigenze di carattere economico a fondamento della fuga e caratterizzanti la vicenda narrata dal ricorrente non risultano sussumibili nella fattispecie normativa relativa allo Status di rifugiato, di cui all'art. 1 lett. a) della Convenzione di Ginevra e all'art. 2 lett. g) del D. Lgs. n° 251/2007
(attuativo della Direttiva C.E. n° 83/2004).
pagina 5 di 13 La natura delle ragioni di fuga dedotte impediscono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un fondato timore di persecuzione nel
Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, nel caso di specie assenti;
ne consegue che la relativa domanda non può essere accolta.
Va, inoltre, respinta anche la domanda di protezione sussidiaria.
Innanzitutto, non ricorrono i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D. Lgs. n. 251/2007, sia perché il ricorrente non ha prospettato il rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della medesima sia perché, ad ogni buon conto, egli/il ricorrente non è credibile per le ragioni che si sono esposte sopra, e, in difetto di credibilità, non può nemmeno ritenersi dimostrato il rischio di sottoposizione a pena di morte o a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
La “tortura” può essere definita come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”, con la precisazione che “tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate” (art. 1 della Convezione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10.12.1984, ratificata dall'Italia con legge n. 498/1988).
Rientrano, invece, nel concetto di trattamenti inumani o degradanti quelle condotte che vanno oltre ciò che
è inevitabilmente connesso ad una pena o ad un trattamento illegittimi (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
11 luglio 2006, c. Germania, § 68), e la cui gravità deve essere valutata in concreto, tenendo conto di Per_2
una serie di elementi, come la durata, la serietà delle conseguenze fisiche o mentali, l'età, il sesso, lo stato di salute della vittima (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 aprile 2001, c. Italia). Per_3
Nello specifico, il trattamento è “inumano” se cagiona deliberatamente una grave sofferenza fisica o mentale ed è “degradante” quando, indipendentemente dall'intenzione di chi agisce, umilia gravemente la persona nei confronti di altri o di se stessa o la spinge ad agire contro la sua volontà e coscienza (Corte Europea dei pagina 6 di 13 Diritti dell'Uomo, 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio, §§ 81-90, 100-113) e che quindi instilla nella vittima sentimenti di paura, angoscia e di inferiorità atti ad umiliarla e ad avvilirla (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 26 ottobre 2000, c. Polonia). Per_4
Entrambe le fattispecie che si sono prese in esame presuppongono, dunque, che la violenza o la minaccia abbia raggiunto una certa soglia di gravità, e siano tali da incidere nella volontà del soggetto, arrivando ad annullarla o a coartarla in tutto o in parte.
Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l CP_4
(Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.
In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il “valore aggiunto” di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché “anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria … dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone”.
Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre
è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Volendo riassumere, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 può essere concessa o quando vi è una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione della sua situazione individuale (regola) oppure quanto il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale (eccezione).
pagina 7 di 13 La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave
(Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall'altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all'ipotesi del conflitto armato interno (cfr. Cass. 14006/2018).
Essa non può dirsi sussistente nel caso di specie, non ravvisandosi in Kosovo la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati.
In ottemperanza dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha dunque acquisito informazioni aggiornate sul Kosovo tra cui:
- Freedom House: Freedom in the World 2024 - Kosovo, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2108047.html;
- Freedom House: Nations in Transit 2023 - Kosovo, 24 May 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2092898.html ;
- USDOS - US Department of State: 2023 Report on International Religious Freedom: Kosovo, https://www.ecoi.net/en/document/2111897.html ;
- The State of the World's Human Rights;
Kosovo 2023, Controparte_5
https://www.ecoi.net/en/document/2107944.html ;
- European Commission: Kosovo 2023 Report [SWD(2023) 692 final], 8 November 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2101212/SWD_2023_692 Kosovo report_0.pdf ;
- BBC, US urges Serbia to withdraw troops from Kosovo border as tensions rise, 1 October 2023, https://www.bbc.com/news/world-europe-66968021 ;
- Eunews, Il dialogo è incagliato sull'Associazione delle municipalità a maggioranza serba Persona_5
in Kosovo, 5 ottobre 2023, https://www.eunews.it/2023/09/14/dialogo-kosovo-serbia-ue-associazione/ ;
- HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Serbia/Kosovo, 11 January 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103207.html ;
pagina 8 di 13 - OHCHR, COUNTRY REPORTS, 2: Visit to Serbia and Kosovo - Report of the C.F._3
Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non- recurrence,
[...]
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5424add2-visit-serbia-and-kosovo- Per_6
report-special-rapporteur-promotion ;
- OSCE Mission in Kosovo (Author): Handling of Terrorism Cases by the Kosovo Criminal Justice System,
September 2022, https://www.osce.org/files/f/documents/1/4/526212.pdf ;
- , Kosovo: la normalizzazione dei rapporti con la Serbia è l'obiettivo del 2022, Controparte_6
03/01/22, https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/01/03/kosovo-la-normalizzazione-dei-rapporti-la- serbia-lobiettivo-del-2022/.
Il contenuto delle fonti di informazione citate è stato inoltre vagliato alla luce dei rapporti sulla situazione della sicurezza in Kosovo emanati da organizzazioni quali ED (Armed Conflict Location & Event Data, https://acleddata.com/ ) e CESS (Center for European Security Studies, https://cess.org/ ).
Dopo la guerra indipendentista conclusasi nel 1999, il 17 febbraio 2008 il Parlamento del Kosovo ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza del paese, e nel giugno dello stesso anno è entrata in vigore la costituzione, ispirata alla proposta del mediatore M. Ahtisaari.
Al fine di contribuire a garantire condizioni per una vita normale e pacifica a tutti gli abitanti del Kosovo e a promuovere la stabilità regionale nei Balcani occidentali, con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza è stato stabilito il mandato della Missione dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in
Kosovo (UNMIK, https://unmik.unmissions.org/ ).
Al Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU è stato invece affidato il compito di assicurare un approccio coordinato da parte della presenza civile internazionale che opera ai sensi della risoluzione del
Consiglio di sicurezza 1244 (1999), tra cui: l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE, https://www.osce.org/mission-in-kosovo ), che mantiene lo status di pilastro dell'UNMIK per lo sviluppo istituzionale;
il capo della Missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX, https://www.eulex-kosovo.eu/ ), che ha la responsabilità operativa nel settore dello Stato di diritto ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza e opera sotto l'autorità generale delle Nazioni Unite.
Nell'ottobre 2008 la Serbia ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo sulla legalità Con ai sensi del diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. L ha rilasciato il parere pagina 9 di 13 consultivo nel luglio 2010 affermando che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo non violava i principi generali del diritto internazionale, la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il quadro costituzionale. L'opinione è stata fondata e motivata alla luce della storia e delle circostanze uniche del Kosovo (https://www.icj-cij.org/case/141 ).
Il Kosovo, pur continuando a non venire riconosciuto dalla Serbia, grazie alla mediazione della comunità internazionale ed in particolare dell'Unione Europea, ha siglato degli accordi volti alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due paesi, che hanno portato, nel 2015, allo scioglimento delle municipalità e delle istituzioni “parallele” serbe e all'integrazione dei funzionari serbi, compresi agenti di polizia e giudici, nel quadro istituzionale del Kosovo, ripristinando così la piena sovranità del Kosovo sull'intero territorio (cfr. il rapporto dell'EASO, Kosovo Country Focus, Novembre 2016, punto 4, reperibile al link https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Kosovo_Nov2016.pdf ).
Dopo numerosi momenti di tensione collegati a questioni specifiche, quali la questione delle automobili con targa serba (https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-targhe-per-la-sovranita-221951) e la politica della carta d'identità in NA (UN Security Council: United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo;
Report of the Secretary-General [S/2022/739], https://www.ecoi.net/en/file/local/2080454/N2261316.pdf ), il 27 febbraio 2023 a Bruxelles è stato raggiunto un ulteriore accordo di massima per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo basato su una proposta di mediazione dell'Ue e il 18 marzo è stata raggiunta un'intesa sull'allegato di implementazione che ha definito gli impegni specifici per Serbia e Kosovo. Nonostante questi accordi, le tensioni tra i due governi sono rimaste elevate per tutto l'anno.
Nonostante i progressi nelle relazioni tra i due paesi confinanti che aspirano ad entrare a far parte dell'Unione
Europea, le tensioni nel nord del paese tra la minoranza etnica serba e la maggioranza albanese del Kosovo hanno continuato ad esplodere (cfr https://www.theguardian.com/world/2023/oct/05/kosovo-rules-out- talks-with-serbia-until-it-faces-sanctions-over-deadly-gun-battle ) minacciando di arrestare il dialogo in corso.
Visto il rischio che tali tensioni sfocino in conflitto aperto e si allarghino a tutta la regione, la missione di mantenimento della pace della NATO nell'ex provincia serba, la KFOR, continua a monitorare la situazione
(https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_218898.htm?selectedLocale=en ).
pagina 10 di 13 Dall'analisi delle fonti consultate, emerge chiaramente come, nonostante gli accordi raggiunti ed il ventennio passato dalla conclusione del conflitto nei Balcani, il Kosovo non possa però dirsi stabilizzato e, nel paese, continuano a riscontrarsi criticità e potenziali focolai di guerra nella regione, in particolare nei rapporti tra
Serbia e Kosovo, dove una popolazione in prevalenza di etnia albanese di 1,8 milioni convive con circa
100.000 persone di etnia serba, radicate perlopiù nel nord del paese. L'instabilità in Kosovo si riflette anche nella dimensione politica, con 4 diversi governi che si sono avvicendati dal 2017.
In definitiva, pur a fronte del clima di instabilità politica e pur consapevoli del permanere degli effetti e degli strascichi del conflitto che ha insanguinato la regione e che continua a contrapporre Serbia e Kosovo, questo
Tribunale ritiene che in Kosovo, e nello specifico nella regione di Prizren di provenienza del ricorrente, non vi sia una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”, così come specificata dall'autorevole giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nemmeno, alla luce dei dati sugli episodi di violenza nel distretto di provenienza del ricorrente
(www.acleddata.com/data ), può ritenersi sussista nel Paese una situazione di violenza indiscriminata che esponga la sua popolazione civile ad una “minaccia grave e individuale” ai sensi dell'art. 14, lett. c) d.lgs.
51/2007; né, sotto l'altro profilo, il richiedente appare possedere caratteristiche personali specifiche, tali da esporlo a differenziato e qualificato rischio.
Si ritiene pertanto si possa confermare la valutazione già formulata dal Governo italiano che con Decreto
Legge 145 del 2024, poi convertito con la Legge 187 del 09/12/2024, aggiornava la lista dei “Paesi di origine sicuri” per i richiedenti protezione internazionale, prima adottata con decreto interministeriale e ora con l'art.
2-bis del d.lgs. 25/2008, designando il Kosovo quale Paese sicuro.
Nelle schede redatte dalle Direzioni Generali MAECI per la Mondializzazione e le Questioni Globali, per gli
Affari Politici e la Sicurezza e per l'Unione Europea, in relazione ai Paesi inclusi nel precedente decreto del
07 maggio 2024 del , del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Giustizia di Controparte_3
“Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale”, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (23A01952), nella sua precedente formulazione, con riguardo al Kosovo già si riferiva che “non sussistono nel Paese situazioni di conflitto armato interno o internazionale” e che dovesse, pertanto, essere considerato “un Paese di origine sicuro”.
Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria va rigettata anche sotto questo profilo.
pagina 11 di 13 Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisa una minaccia individualizzata a danno del ricorrente nella situazione sussistente nel Paese di origine.
Quanto infine alle domande di protezione umanitaria, di protezione speciale e di riconoscimento di uno dei permessi di soggiorno per casi speciali introdotti dal d.l. n. 113/2018, ribadito quanto sopra in merito all'applicabilità retroattiva del d.l. n. 130/2020, va osservato che l'esistenza di un fondato timore di persecuzione o di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunta dalla specifica vicenda personale narrata, in ragione della scarsa credibilità del ricorrente.
Anche con riferimento alla protezione speciale, invero, mutatis mutandis, può trovare applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi con riferimento alla protezione umanitaria, secondo cui “la non credibilità e genericità del racconto del ricorrente … costituiscono … motivi sufficienti anche per negare la protezione di cui trattasi, che deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto” (Cass. n. 27438/2016).
Nondimeno, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, come emerge dalla relativa documentazione prodotta in giudizio.
In particolare, l'istante ha lavorato con contratto a tempo determinato per conto di “Shukaj Ardiana” di
Treviso (TV) dal 01.09.2023 al 31.12.2023 nella mansione di manovale edile.
Inoltre, egli risulta attualmente impiegato con regolare contratto a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 03.06.2024 presso “Abi di Bytyqi Arbenit” di Maserada sul Piave (TV) in qualità di manovale edile, occupazione che gli garantisce una retribuzione media mensile di euro 1.386,00.
Ha altresì dimostrato la volontà di inserirsi nel contesto sociale italiano iscrivendosi ad un corso di lingua italiana atteso per l'anno scolastico 2024/2025 presso il CPIA di Belluno.
Svolgendo il giudizio richiesto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso senza alcuna garanzia di reperire nel Paese d'origine un'attività lavorativa che gli consenta di percepire una retribuzione analoga e quindi di soddisfare i propri bisogni essenziali di vita quotidiana.
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
pagina 12 di 13 Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, dell'accoglimento soltanto della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso presentato da , e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla Parte_1
concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi al ricorrente, alla Controparte_1
di Verona – Sezione di nonché al Pubblico Ministero.
[...] CP_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente dott.ssa Alice Zorzi
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