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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 342/ 2021 R.G. promoSS con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. CAPRETTI Parte_1
MARIA CLERICI FRANCESCA ( ) VIA BIGLI 2 20121 C.F._1
MILANO; ( ) VIA BIGLI 2 Controparte_1 C.F._2
MILANO; ( VIA LUIGI LUCIANI, 1 CP_2 C.F._3
00100 ROMA;
( ) Indirizzo CP_3 C.F._4
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 28 25121 BRESCIA presso il difensore avv. CAPRETTI MARIA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 60 con il patrocinio dell'avv. BUIZZA DANTE DANIELE CP_4
FENAROLI ANDREA ( ) VIA GRAMSCI, 30 25122 C.F._5
BRESCIA; , elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 30 25100 BRESCIA presso il difensore avv. BUIZZA DANTE DANIELE
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024, avente ad oggetto:
Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 07/12/2020 con il n. 2530/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis;
- accogliere l'appello e i motivi di appello formulati nel presente giudizio e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2530/2020 emeSS nel giudizio R.G. n.
8948/2017 dal Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in materia di impresa del
26 novembre 2020, comunicata dalla Cancelleria il 7 dicembre 2020 e notificata in data 24 febbraio 2021, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado come riportate
- - in via principale accertare la nullità della delibera di aumento di capitale sociale di e dell'intera operazione di ricapitalizzazione ex art. 2379-ter c.c., per tutti i CP_4
motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla Dr.SS pari Pt_1
a € 29.070.992,41 o alla diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di pagina 2 di 60 giustizia;
- - in via principale alternativa condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_4
dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1440 c.c. al risarcimento del danno subito dalla Dr.SS
per la somma di € 29.070.992,41, data dalla differenza tra il credito della Pt_1
Dr.SS ante operazione e il corretto aumento di capitale rideterminato sulla Pt_1
base dei valori patrimoniali della al 31.12.210 o della diversa somma, Parte_2
minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
- - in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o l'annullamento ex artt. 1439 ovvero 1429 c.c., della cessione del prestito IA, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, a restituire alla Dr.SS il Credito (Prestito IA) Pt_1
di € 22.350.000, ovvero ai sensi dell'art. 1440 c.c. condannare in persona del CP_4
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per la somma di €
22.350.000 o della diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
gradatamente, dichiarare la nullità della cessione del prestito IA, ai sensi degli artt. 1110, 1160 e 1117 del Code Civil del Granducato di Lussemburgo e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_4
restituire alla Dr.SS il Credito (Prestito IA) di € 22.350.000; Pt_1
- in via istruttoria:
a) disporre CTU contabile volta ad accertare:
i) se la determinazione del sovrapprezzo delle azioni emesse da a seguito CP_4
pagina 3 di 60 dell'aumento di capitale approvato in data 10 giugno 2011 sia conforme o meno ai principi normativi e contabili del Codice Civile, dell'OIC20 e dell'OIC21 e in caso di risposta negativa quale sia la corretta valutazione della partecipazione di in CP_4
sulla base dei principi normativi e contabili del Codice Civile, Parte_2
dell'OIC20 e dell'OIC21 con riferimento al bilancio al 30.09.2010 ed alla situazione patrimoniale ed economica al 31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il 10.06.2011;
ii) se sulla base dei principi normativi e contabili del Codice Civile, dell'OIC20 e dell'OIC21 sussisteva o meno una perdita «durevole» di valore della partecipazione in con riferimento al bilancio al 30.09.2010 ed alla situazione Parte_2 CP_4
patrimoniale ed economica al 31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il 10.06.2011;
iii) se è stato correttamente applicato o meno il principio di prudenza di cui all'art. 2423- bis c.c. con riferimento alla valutazione della partecipazione in Parte_2
nel bilancio al 30.09.2010 ed alla situazione patrimoniale ed economica al CP_4
31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il
10.06.2011;
iv) quale sia la corretta valutazione della partecipazione in utilizzando Parte_2
il metodo del patrimonio netto, sulla base dei principi normativi e contabili del
Codice Civile, dell'OIC20 e dell'OIC21 con riferimento al bilancio al CP_4
30.09.2010 ed alla situazione patrimoniale ed economica al 31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il 10.06.2011.
b) ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
pagina 4 di 60 1) vero che dal 1985 al 1989 la dottoreSS ha Parte_3
frequentato l'Institut de Statistiques de l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie
(ISUP) conseguendo il diploma di statistica con specialità Attuario.
Si indica quale teste il sig. , presidente dell'Institut de Statistiques de Testimone_1
l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie in place Jussieu n. 4, 75252 Parigi
(Francia).
- - in ogni caso con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e c.p.a. e rimborso spese generali. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori.
Dell'appellato
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa le declaratorie del caso anche in ordine alla inammissibilità delle nuove e tardive allegazioni dell'appellante:
In via principale di merito: rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2530/2020 del Tribunale di
Brescia;
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi illustrati in atti;
Sempre in via istruttoria: disporsi prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che nei mesi di marzo/aprile 2011 i componenti delle famiglie , Pt_2
e tra questi ultimi la OR decidevano di dare corso Per_1 Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 60 alla operazione di aumento del capitale sociale di consistente nella CP_4
conversione a capitale sociale dei prestiti obbligazionari emessi originariamente da e IA S.Av., sottoscritti dalla OR Parte_4 Pt_1
2. Vero che la OR prima della deliberazione dei soci di Parte_1 CP_4
dell' 11 giugno 2011, aveva specifica conoscenza di dati, termini e modalità della operazione di riorganizzazione dei prestiti obbligazionari di ed IA, sia CP_4
per quanto attiene la cessione ad del prestito IA, sia con riguardo la CP_4
conversione dei prestiti in azioni e del loro rapporto di cambio;
CP_4
3. Vero che il dott. veniva incaricato da e dai soci di Persona_2 CP_4 CP_4
di studiare gli spetti fiscali della operazione di conversione a capitale sociale dei prestiti obbligazionari facenti capo ad alla società lussemburghese CP_4
IA S.A., sottoscritti dalla OR fiscalmente residente in [...]; Pt_1
4. Vero che in data 6 aprile 2011 il dott. illustrava alla OR i Per_2 Pt_1
dettagli della operazione per come ad stesso prospettata, segnalando espreSSmente
alla steSS:
- La situazione al 31 marzo 2011 del prestito obbligazionario per € 42.350 mila sottoscritto dalla OR gli interessi maturati, quelli pagati e quelli da Pt_1
pagare;
- Gli obiettivi della riorganizzazione consistenti: nella conversione dei prestiti obbligazionari in azioni nell'annullamento dei crediti della OR CP_4 Pt_1
per interessi maturati e non ancora pagati, nel non mantenere in un asset che CP_4
fruttasse interessi attivi taSSbili;
pagina 6 di 60 - Le modalità della riorganizzazione consistenti: nella rinuncia della OR Pt_1
agli interessi maturati e non pagati sui prestiti obbligazionari IA e nella CP_4
cessione della OR ad del prestito obbligazionario IA;
nelle Pt_1 CP_4
conversione dei prestiti obbligazionari facenti capo alla OR a capitale Pt_1
sociale di CP_4
5. Vero che nell'illustrate alla OR le modalità di conversione dei prestiti Pt_1
obbligazionari a capitale sociale, il dott. indicava espreSSmente alla Persona_2
steSS: che la partecipazione in era valorizzata in € 512,4 milioni e Parte_2
quindi pari ad un valore di di € 1.250 milioni;
che tale valore Parte_2
esprimeva un valore di € 50,00 per azioni;
il valore del concambio;
il Parte_2
numero di 1.221.499 azioni di nuova emissione;
che la sottoscrizione dell'aumento di capitale avrebbe comportato i seguenti versamenti:
- Capitale sociale € 12.214.990,00 (1.221.499 azioni x € 10);
- Sopraprezzo € 30.135.113,23 (1.221.499 azioni x € 24,6706);
- Versamento € 42.350.103,22;
6. Vero che a seguito di espreSS richiesta della OR in data 18 maggio Pt_1
2011 il dott. trasmetteva alla OR i dati definitivi del Per_2 Parte_1
concambio, pari a quelli che si rinvengono nella delibera di aumento di capitale dell'11 giugno 2012, nonché i rapporti tra le partecipazioni dei soci pre e post aumento;
7. Vero che i componenti delle famiglie , e fatta eccezione per Per_3 Per_1 Pt_1
la OR sottoscrivevano nel 2007 un prestito obbligazionario Parte_1
pagina 7 di 60 emesso da RL TaSSra PA;
vero che la decisione dei soci di di far Parte_4
sottoscrivere alla OR il prestito obbligazionario nell'anno Parte_1 CP_4
2007 venne assunta su espreSS richiesta di quest'ultima, che riteneva per eSS non conveniente sottoscrivere obbligazioni emesse da società italiane sulle quali avrebbe subito una ritenuta fiscale del 12,5%.
8. Vero che la operazione di conversione a capitale di dei prestiti CP_4
obbligazionari fu voluta dai soci perché speculare all'operazione di rinuncia ai prestiti obbligazionari di RL TaSSra PA da parte dei soci di quest'ultima;
9. Vero che nel corso dell'anno 2009 ha ceSSto di corrispondere alla OR CP_4
gli interessi che maturavano sul prestito obbligazionario;
vero in particolare Pt_1
che a fronte degli interessi maturati al 30/09/2009 per circa € 1.318.000 ha CP_4
pagato alla OR l'importo di € 270.833,00; vero che da tale epoca la Pt_1
situazione economico-finanziaria di le ha impedito il pagamento degli CP_4
interessi sul prestito obbligazionario;
10. Vero che nel corso dell'anno 2009 IA S.A. ha ceSSto di corrispondere alla
OR gli interessi che maturavano sul prestito obbligazionario;
vero in Pt_1
particolare che a fronte degli interessi maturati al 30/09/2009 per circa € 1.452.7500
IA ha pagato alla OR l'importo di € 1.089.562; vero che da tale Pt_1
epoca la situazione economico-finanziaria di IA le ha impedito il pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario;
11. Vero che alla data della delibera dell'aumento di capitale dell'11 giugno CP_4
2011 la situazione economico-finanziaria di impediva il rimborso del prestito CP_4
pagina 8 di 60 obbligazionario.
Si indica come teste il dott. di Milano. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_5
di Brescia – sezione specializzata impresa società di partecipazioni, CP_4
esponendo:
- di esser stata titolare all'epoca dei fatti (“maggio-giugno 2011”) di una partecipazione nella società convenuta pari al 22,018% del capitale;
- che nel mese di maggio 2011 la società convenuta per rafforzare la propria CP_4
dotazione patrimoniale e a fronte dell'impegnativo piano di ristrutturazione della società partecipata RL TaSSra spa, aveva deciso di eseguire una compleSS
operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi € 45.347.280,01, articolata principalmente su un aumento di capitale con sovrapprezzo per complessivi €
42.349.999,93;
- che l'attrice aveva preso parte a tale operazione di ricapitalizzazione di CP_4
effettuata esclusivamente con suoi apporti per complessivi € 45.347.780,01, attuata con le seguenti modalità:
a) mediante compensazione di un credito dell'attrice verso la società convenuta di € 20.000.000;
b) mediante compensazione di un credito di € 22.350.000 dell'attrice nei pagina 9 di 60 confronti di un terzo (IA S.A.) dalla steSS ceduto alla società convenuta;
c) mediante rinuncia a un ulteriore credito verso la Società per interessi di €
2.997.280,01;
contro emissione da parte di di nuove azioni interamente sottoscritte CP_4
dall'attrice per un valore complessivo di nominali € 12.265.590,00 oltre €
30.084.409,93 a titolo di sovrapprezzo, e ciò secondo il seguente iter procedimentale:
1) in data 2 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione di aveva deliberato CP_4
(i) di procedere al rimborso anticipato del prestito (€ 20.000.000), (ii) di CP_4
acquistare al prezzo di € 22.350.000 l'intero prestito IA con scadenza 1 ottobre
2012 e (iii) di proporre all'assemblea straordinaria dei soci un aumento di capitale a pagamento mediante l'emissione di nuove azioni con un sovrapprezzo azionario;
2) sulla base della predetta delibera del Consiglio, in data 10 giugno 2011 l'assemblea straordinaria della Società aveva deliberato di aumentare di € 12.265.590,00 il capitale sociale (da € 146.000.000 a € 158.265.590), mediante emissione di n.
1.226.559 azioni da nominali € 10,00 cadauna (dunque € 12.265.590,00), con un sovrapprezzo unitario di € 24,527487 e complessivo di € 30.084.409,93 e, quindi, per un totale da versare di € 42.349.999.93 (€ 12.265.590,00 + € 30.084.409,93), in forma inscindibile, e di offrire la sottoscrizione di tale aumento di capitale in opzione ai soci in proporzione ai rispettivi possessi azionari;
3) che dopo la conclusione dell'assemblea dei soci, il Consiglio aveva deliberato di offrire in sottoscrizione alla Dr.SS - assente alla riunione - n 1.226.559 azioni Pt_1
rivenienti dall'aumento di capitale sociale, previa rinuncia all'opzione d parte degli pagina 10 di 60 altri soci;
4) che l'attrice, con dichiarazione del 10/6/2011 aveva sottoscritto n.
1.226.559 nuove azioni ed aveva versato l'aumento di capitale divenendo socia titolare di n. 4.441.187
azioni rappresentative del 28,061% del capitale sociale della Società, nel contempo precisando di essersi astenuta dal voto sulla delibera consiliare del 2 maggio 2011, in quanto amministratore in conflitto di interessi;
- che il successivo 20 febbraio 2013, in occasione dell'approvazione del bilancio della
Società al 30.9.2012, emergeva che “la partecipazione nella era stata Parte_2
svalutata a € 39.560.498 (da € 512.400.000) (doc. 10), per poi paSSre a € 30.744.000
nel bilancio 2013”;
- che pertanto solo nel 2013, in occasione dell'approvazione del bilancio di CP_4
relativo all'esercizio 2012, l'attrice si era resa conto che l'operazione di ricapitalizzazione era “gravemente viziata”, in quanto la partecipazione nella RL
TaSSra S.p.A., principale bene all'attivo della Società, era stata fortemente sopravvalutata, con conseguente sopravvalutazione del sovrapprezzo, il quale, ove la partecipazione di nella fosse stata correttamente valutata, non CP_4 Parte_2
avrebbe dovuto superare circa € 4.000.000.
Tanto premesso, l'attrice lamentava in primo luogo la violazione delle norme in materia di bilancio, in particolare dell'art. 2426 c.c. (“norma dettata a tutela di un
interesse generale e quindi inderogabile”), discendente dalla sopravvalutazione della partecipazione nella RL TaSSra s.p.a. (principale bene all'attivo della Società)
nell'ambito della richiamata ricapitalizzazione: rilevava, in proposito, che nella pagina 11 di 60 situazione al 31/03/2011 (e così anche nel precedente bilancio al 30/09/2010 ed in quello successivo al 30/09/2011) la società aveva valutato la partecipazione CP_4
detenuta nella al costo storico di € 512.400.000. Parte_2
L'attrice affermava, inoltre,
a) che alla data dell'operazione di aumento del capitale conosceva senz'altro CP_4
il bilancio della al 31/12/2009, approvato il 30/03/2010, che Parte_2
evidenziava un patrimonio netto di € 573.099.022, con conseguente valorizzazione della quota di pertinenza di (40,992%) in € 234.924.751,10, e CP_4
b) che il 30/05/2011, in data antecedente all'operazione di ricapitalizzazione di la società aveva già approvato il bilancio al 31/12/2010, dal CP_4 Parte_2
quale risultava una perdita di esercizio pari a € 80.225.0453, perdita ne aveva ulteriormente ridotto il patrimonio della società da € 573.099.022 a € 492.873.977,
con conseguente ulteriore riduzione del valore della quota di pertinenza di CP_4
(40,992%) da € 234.924.751 a € 202.038.901.
Sostenendo trattarsi di perdita di valore durevole, l'attrice affermava che la società
convenuta avrebbe dovuto svalutare la propria partecipazione, conformemente al principio contabile OIC 20 del 16.9.2005; ciò in quanto tale errata valutazione avrebbe spiegato i propri effetti nella situazione patrimoniale di al 31/3/2011, CP_4
oltreché nel bilancio al 30.9.2010, creando una falsa rappresentazione economico-
patrimoniale societaria sulla cui base era stata definita l'intera operazione di ricapitalizzazione ed era stata attuata infine la cessione ad del prestito IA. CP_4
L'attrice assumeva che in conseguenza di ciò l'intera operazione di aumento del pagina 12 di 60 capitale sociale di doveva ritenersi affetta da nullità. Ciò perché nel CP_4 CP_4
valutare la sua partecipazione nella nella situazione economico- Parte_2
patrimoniale della Società al 31/03/2011 - così come anche nel precedente bilancio al
30.9.2010- aveva violato la norma imperativa di cui all'art. 2426, comma I, n. 3) c.c.,
alterando il quadro di verità legale dei documenti contabili.
Sosteneva, poi, sussistere un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la valutazione della partecipazione, come esposto nei documenti societari (in violazione dell'art. 2426 c.c.) e la delibera di aumento del capitale sociale.
Osservava, a tale riguardo, che, benchè fossero ormai spirati i termini decadenziali di cui all'art. 2379-ter c.c. (“Invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del
capitale o della emissione di obbligazioni”), tuttavia:
(i) l'aumento di capitale era stato deliberato ed eseguito sulla base di una situazione patrimoniale affetta da nullità per violazione dell'art. 2426 c.c., e
(ii) in ogni caso restavano salvi i diritti al risarcimento del danno cagionato all'attrice dall'operazione viziata ai sensi dell'art. 2379-ter, comma III, c.c.
Infatti, secondo la prospettazione attorea, la società convenuta aveva consapevolmente e volutamente creato una falsa rappresentazione economico-
patrimoniale sociale al fine di (sovra)stimare il sovrapprezzo azionario sulla base di un patrimonio netto contabile non in linea con il suo reale valore economico al tempo dell'operazione.
Sulla base del (falso) valore economico sociale rappresentatole al momento della
Pa conclusione dei negozi attuativi dell'operazione di ricapitalizzazione, la Dr. pagina 13 di 60 in data 10/06/2011 aveva sottoscritto, previa compensazione dei crediti Pt_1
vantati nei confronti della Società per i prestiti IA e Argepa, tutte le 1.226.559
nuove azioni per un controvalore complessivo, comprensivo del sovrapprezzo di oltre
30 milioni, di € 42.349.999,93 ed aveva, altresì, rinunciato al credito per interessi per
€ 2.997.280,01.
L'attrice sosteneva, quindi, che il danno patrimoniale da lei subito doveva pertanto ritenersi conseguenza diretta e immediata della condotta della società convenuta.
Sulla base delle medesime circostanze allegava, in via alternativa, la responsabilità
aquiliana della Società ex art. 2043 c.c., chiedendo il risarcimento del danno conseguente, parimenti quantificato “in € 29.070.992,41 (45.347.280,01 [credito
della Dr.SS ante operazione] - 16.276.287,60 [aumento di capitale conforme Pt_1
ai valori reali]”. Precisava al riguardo che “I fatti illegittimi per cui è causa, fonte di
danno nei confronti della Dr.SS sono imputabili direttamente alla Società, Pt_1
in quanto atti propri, e/o indirettamente, ex art. 2049 c.c., in quanto atti degli
Amministratori provvisti di delega. , pertanto, è chiamata a rispondere del CP_4
danno derivante dall'illecita operazione di ricapitalizzazione in quanto gli atti lesivi
posti in essere (riassunti nella violazione dell'art. 2426 c.c. per la valutazione della
e, quindi, nella falsa rappresentazione della realtà economico- Parte_2
patrimoniale della Società al momento dell'operazione) sono stati promanati dalla
steSS per mezzo dell'organo assembleare e producono in capo ad eSS i loro effetti,
quali atti da questa voluti ed eseguiti per mezzo dei suoi Amministratori provvisti di
delega”.
pagina 14 di 60 In subordine allegava la nullità di “uno dei principali negozi attuativi dell'operazione
di ricapitalizzazione, cioè la cessione ad del prestito IA” (i) per CP_4
mancanza di causa e (ii) per violazione di norme imperative:
(i) sotto il primo profilo sosteneva che l'intera operazione di ricapitalizzazione di si era realizzata grazie all'ancillare cessione del prestito IA alla Società CP_4
da parte dell'attrice, posta in essere con lo scopo pratico di sottoscrivere un numero di azioni di valore pari al controvalore del prestito obbligazionario IA (€ CP_4
22.350.000) e che, conseguentemente, tale contratto di cessione doveva ritenersi privo di causa in quanto mancante di alcun possibile scopo funzionale ed economico meritevole di tutela, risultando perciò nullo ex art. 1418, comma II, c.c.;
(ii) sotto il secondo profilo sosteneva che tale contratto di cessione doveva ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma I, c.c., in quanto posto in essere in violazione di norme imperative: la cessione del Prestito IA era infatti basata su di una valutazione della partecipazione di nella effettuata in CP_4 Parte_2
violazione della norma imperativa di cui all'art. 2426 c.c..
In via ulteriormente subordinata l'attrice svolgeva domanda di annullamento del contratto di cessione del “prestito IA”:
(i) per dolo determinante ex art. 1439 c.c., poiché la Società avrebbe artificiosamente dissimulato il reale valore della partecipazione nella al fine di Parte_2
determinare il consenso dell'attrice alla cessione del prestito IA e, quindi, trarne un indebito vantaggio economico, posto che la Dr.SS se a conoscenza della Pt_1
reale situazione economico-patrimoniale della società convenuta, non le avrebbe pagina 15 di 60 ceduto il prestito;
ovvero
(ii) per dolo incidente ex art. 1440 c.c., e ciò in quanto la società convenuta, con la propria condotta dolosa, aveva violato il dovere di buona fede ex art. 1337 c.c., nella misura in cui non aveva svalutato la partecipazione detenuta nella al Parte_2
fine di sovrastimare il sovrapprezzo delle nuove azioni per l'aumento di capitale e,
quindi, di dissimulare il reale valore della partecipazione nella per Parte_2
trarne un indebito vantaggio economico, in tal modo traendo in inganno l'odierna attrice, indotta a sottoscrivere le nuove azioni per l'aumento di capitale ad un valore in realtà non corrispondente al controvalore del credito portato a compensazione per la sottoscrizione.
Infine l'attrice domandava l'annullamento del contratto di cessione del prestito
IA per errore essenziale e riconoscibile, ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c.:
sostenendo di aver ceduto il prestito IA con lo scopo di ricevere in cambio un numero di azioni corrispondenti (circa 647.302) al valore del prestito obbligazionario
(€ 22.350.000) per divenire, quindi, a seguito dell'operazione, socia titolare di n.
4.441.187 azioni di una società ( avente un patrimonio netto dichiarato nella CP_4
situazione patrimoniale al 31.3.2011 di € 489.353.510, mentre, in realtà, alla data dell'operazione esso era di soli €178.992.410, così che l'attrice a seguito dell'operazione, era divenuta titolare di un numero di azioni il cui prezzo di sottoscrizione non corrispondeva al reale valore patrimoniale della Società.
Dichiarata l'annullabilità del contratto di cessione del prestito IA, l'attrice chiedeva in estremo subordine la condanna della Società alla restituzione del pagina 16 di 60 controvalore del credito ceduto, pari a euro 22.350.000.
***
La società costituendosi, replicava anzitutto enucleando a le cariche CP_4
ricoperte dall'attrice nelle varie società del Gruppo TaSSra, e quindi sostenendo che l'attrice era in realtà pienamente a conoscenza della situazione finanziaria del Gruppo
e del valore della partecipazione nella RL TaSSra s.p.a., anche nella sua qualità di componente, tra gli altri, del consiglio di amministrazione della Società; chiariva che la ricapitalizzazione si era resa neceSSria a seguito della crisi finanziaria del 2008,
affermando che nell'ambito degli accordi con gli Istituti finanziari si era reso neceSSrio che i soci facessero “la loro parte”, convertendo a capitale il prestito obbligazionario di RL TaSSra PA sottoscritto dalle famiglie e Pt_1 Pt_2
precisava che l'aumento di capitale deliberato da RL TaSSra s.p.a. era Per_1
stato sottoscritto ed eseguito per mezzo della rinuncia da parte dei componenti delle famiglie proprietarie e a tutti i prestiti obbligazionari emessi Pt_1 Pt_2 Per_1
da tale società; sottolineava il fatto che, dal canto suo, anche l'azionista Persona_4
aveva partecipato al medesimo “sacrificio”, deliberando e sottoscrivendo l'omologo aumento di capitale di poi posto in discussione;
sosteneva che in tale CP_4
contesto trovava giustificazione la copertura per intero dell'aumento di capitale di da parte dell'azionista CP_4 Persona_4
La convenuta rilevava poi che il suo bilancio al 30/09/2010 era stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci il 28 gennaio 2011.
Forniva quindi una dettagliata descrizione dell'operazione in discorso, rilevando che,
pagina 17 di 60 a seguito dell'operazione di scissione (“Nel 2008 dava corso alla propria Parte_4
scissione totale con la nascita di due nuove società beneficiarie:
[...]
ed IA SA”), dalla quale era originata la società “si” era Controparte_5 CP_4
reso “neceSSrio trasferire in il prestito IA”, ragion per cui “si ipotizzava CP_4
…: i) la cessione da ad del prestito obbligazionario IA al Parte_1 CP_4
valore nominale;
ii) il rimborso anticipato del prestito obbligazionario;
iii) la CP_4
rinuncia da parte della OR agli interessi maturati e non ancora percepiti Pt_1
sul prestito obbligazionario;
iv) la conversione dei crediti di in un Parte_1
aumento del capitale sociale”.
A detta di parte convenuta “L'operazione di conversione del prestito obbligazionario
in azioni ” era “stata concordata con la OR e costituiva il CP_4 Pt_1
riflesso dell'operazione di conversione del prestito obbligazionario di RL TaSSra
PA posta in essere dagli altri soci, così come l'emissione del prestito
obbligazionario di del 2008, sempre concordata con la OR Parte_4 Pt_1
rappresentava il riflesso dell'omologo prestito obbligazionario emesso da RL
TaSSra PA e sottoscritto dagli altri soci”
E così, alla luce delle suddette esigenze veniva strutturata, con l'assistenza di
“consulente di fiducia della famiglia , l'operazione sopra descritta, poi Pt_1
portata all'attenzione del c.d.a., che il 2 maggio 2011, “all'unanimità, con il voto
favorevole dell'amministratore deliberava di acquistare al nominale Parte_1
per l'importo di € 22,350 milioni le obbligazioni IA della OR di Pt_1
rimborsare in via anticipata e per l'importo nominale di € 20 milioni il prestito
obbligazionario della società; di proporre all'Assemblea un aumento del capitale pagina 18 di 60 sociale con soprapprezzo per complessivi € 42,350 milioni”. Successivamente “il 10
giugno 2011 si teneva l'Assemblea straordinaria di , a cui pure partecipava la CP_4
OR che all'unanimità deliberava l'aumento del capitale sociale”. Persona_4
La convenuta prendeva poi posizione sulle domande di parte attrice contestandone la fondatezza e in proposito affermando che il “bilancio d'esercizio al 30 settembre
2010 di è atto di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, di CP_4
cui la OR era parte”; che “il bilancio di cui sopra” era “stato … Pt_1
approvato anche dal “socio” nell'Assemblea tenutasi il 28 gennaio Persona_4
2011”; che “la OR aveva specifica conoscenza di tutti i possibili valori Pt_1
della partecipazione RL TaSSra PA e dunque contabili, latenti, di mercato”,
nonché “di dati, termini e modalità della concordata operazione di riorganizzazione
dei prestiti obbligazionari di ed IA, sia per quanto attiene la cessione ad CP_4
del prestito IA, sia con riguardo la conversione dei prestiti in azioni CP_4
e del loro rapporto di cambio”. CP_4
La società convenuta eccepiva poi la carenza di legittimazione della OR
[...]
all'esercizio delle azioni risarcitorie per aver la steSS consapevolmente Per_4
votato a favore della deliberazione asseritamente pregiudizievole.
In ogni caso contestava nel merito essersi verificata in occasione dell'aumento di capitale oggetto di causa l'asserita sopravvalutazione della partecipazione nella RL
TaSSra s.p.a.. A tal fine anzitutto affermava che la svalutazione di oltre 390 milioni di euro iscritta da RL TaSSra PA nel bilancio al 31 dicembre 2011, e la correlativa svalutazione registrata a bilancio di era stata originata, quale CP_4
pagina 19 di 60 conseguenza immediata e diretta, di un'operazione inaspettata, e ritenuta illecita,
posta in essere dalle co-controllanti di ( e A2A PA) CP_6 Controparte_7
in data 26 Dicembre 2011, pochi giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale,
Contr con la quale aveva rilevato il controllo di e lanciato un'Opa obbligatoria CP_6
al prezzo svilito di 0,86 euro per azione, in tal modo costringendo ad Parte_2
una svalutazione della partecipazione di circa 315 milioni di euro. In secondo luogo la convenuta poneva in evidenza il fatto che il bilancio al 31.12.2010 della
[...]
era stato approvato il 29 giugno 2011, e quindi in data successiva rispetto a Pt_2
quella della deliberazione di aumento del capitale sociale di (10 giugno CP_4
2011), così che le valutazioni espresse dal Cda di potevano fondarsi CP_4
unicamente sul bilancio della partecipata al 31 dicembre 2009.
La convenuta contestava poi la fondatezza delle pretese attoree sulla base di un argomento giuridico, sostenendo in punto di diritto che “l'art. 2426 cod. civ. non
obbliga l'organo amministrativo ad iscrivere la partecipazione al valore consistente
nella corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata o della
collegata”; infatti “un conto sono i principi che regolano i criteri di redazione del
bilancio, altro conto è la determinazione del soprapprezzo da parte della Assemblea
in sede di aumento del capitale sociale”, e richiamando, a sostegno di tale tesi, il fatto che “quando nel dicembre 2008 RL TaSSra PA” aveva “deliberato l'aumento di
capitale che” era “stato sottoscritto da tutti i soci e dagli stessi eseguito attraverso le
rispettive rinunce ai prestiti obbligazionari in precedenza emessi (10), l'aumento”
aveva “considerato un valore di di € 1.250 milioni, nonostante anche Parte_2
in quel frangente il patrimonio netto riportasse un valore inferiore”.
pagina 20 di 60 La convenuta rilevava inoltre che i pretesi vizi della delibera di aumento di capitale non avrebbero potuto determinarne la nullità, posto che “La valutazione da parte
della Assemblea del sovrapprezzo riservato e sottoscritto dalla OR Pt_1
ancorché la si volesse ipotizzare per un attimo per ciò che non è, vale a dire
illegittima, in nessun caso porrebbe “il contenuto della deliberazione [in contrasto]
con norme dettate a tutela dell'interesse generale”, …. potendo semmai ledere il solo
interesse del singolo socio (ma non certo in questo caso)”, e sottolineava il fatto che in ogni caso “nessun terzo potrebbe mai dirsi leso da una deliberazione di aumento di
capitale con sovrapprezzo, quale che sia l'entità di quest'ultimo, realmente versato
nel patrimonio sociale”.
La convenuta contestava, poi, la steSS ammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice chiarito in che cosa sarebbe consistito l'ulteriore danno extra-contrattuale (posto che quello di cui all'art. 2379-ter cod. civ.
ha pacificamente natura di danno contrattuale) asseritamente patito, aggiungendo che,
ove si fosse trattato del medesimo danno, la relativa fonte contrattuale avrebbe impedito il cumulo di domande.
Contestava, inoltre, la fondatezza delle doglianze formulate sulla base del denunciato dolo, rilevandone la genericità, per mancata allegazione dei raggiri asseritamente posti in essere dal c.d.a., nonché la contraddittorietà, per aver l'attrice prospettato contemporaneamente le fattispecie di dolo determinante e dolo incidente.
Con riferimento alle domande svolte in via subordinata la convenuta contestava innanzitutto la sussistenza steSS del danno lamentato, in quanto “né né CP_4
pagina 21 di 60 IA si” sarebbero trovate “nella condizione di poter rimborsare il prestito
obbligazionario, come risulta dal verbale del Cda di del 2 maggio 2010”. CP_4
Sosteneva inoltre che le questioni di valutazione del sovrapprezzo non avrebbero potuto incidere sulla sussistenza della causa del negozio di cessione del prestito
IA e che il riferimento all'art. 2426 c.c. non sarebbe risultato conferente.
Sottolineava, infine, che l'eventuale errore sulla valutazione economica del contratto non sarebbe risultato rilevante ai fini dell'annullamento.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma cpc, la causa è
stata istruita mediante acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, senza invece dare ingresso alle prove orali dedotte né dar corso alla richiesta di CTU volta a determinare l'effettivo valore del patrimonio netto di CP_4
al momento in cui ne era stato disposto ed effettuato, con le modalità sopra
[...]
indicate, il contestato aumento di capitale.
***
Con sentenza n.2530/2020 il Tribunale di Brescia – Tribunale delle Imprese, così ha statuito:
<< Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in
composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe,
disattesa ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria:
a. rigetta, siccome infondate, tutte le domande formulate da parte attrice;
pagina 22 di 60 b. condanna l'attrice a rimborsare alla Parte_7
convenuta le spese di lite, liquidate in € 57.000,00= per compensi, CP_4
oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
A sostegno di tale decisione il giudice di prime cure ha svolto le seguenti considerazioni.
1.1 Anche assumendo come vera ogni circostanza prospettata dall'attrice, le domande attoree non potrebbero comunque essere accolte per assorbenti ragioni in diritto,
(punto 4.1 pag. 13). << L'attrice, infatti, sovrappone indebitamente il piano delle
delibere di approvazione del bilancio, rispetto al quale l'eventuale violazione dei
criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. potrebbe astrattamente rilevare sotto
il profilo della nullità, investendo interessi di portata generale (i.e. l'affidamento dei
terzi sulla veridicità delle poste di bilancio), con il diverso piano della eventuale
determinazione di un sovrapprezzo in sede di delibera di aumento di capitale,
rispetto al quale non sono neppure prospettati in giudizio interessi generali tali da
evocare la sanzione della nullità, discutendosi, come osservato anche dalla
convenuta, della potenziale lesione dell'interesse individuale di un socio, data dal
fatto che l'odierna attrice avrebbe pagato un corrispettivo “eccessivo” in relazione
al valore reale del complesso di azioni sottoscritte.>>
1.2 Poiché “la funzione del sovrapprezzo nell'ambito degli aumenti di capitale è
quella di adeguare il prezzo di emissione delle nuove azioni alla consistenza
patrimoniale della società, rappresentando la differenza tra tale prezzo e il valore
nominale dell'azione, precisandosi che la previsione di un sovrapprezzo è di regola
pagina 23 di 60 eventuale, salva l'ipotesi di cui all'art. 2441, comma 6, c.c.” e considerato che “il
processo di determinazione del sovrapprezzo è normalmente ancorato alla
valutazione effettiva del patrimonio netto della società, a valori correnti di mercato,
anche nelle ipotesi in cui l'applicazione di tale criterio porti a valori non pienamente
coerenti con le risultanze contabili, discendenti da un regime normativo autonomo” e considerato, infine, che “le somme versate a titolo di sovrapprezzo confluiscono,
quindi, in un'apposita riserva che compone, unitamente ad altre poste simili, il
patrimonio netto”, “la fiSSzione, in sede di aumento di capitale, di un prezzo di
emissione delle nuove azioni, che assume ipoteticamente un valore patrimoniale della
società maggiore di quello reale, si risolve invero a beneficio di creditori e terzi,
nella misura in cui comporta una maggiore patrimonializzazione della società, con
un corrispondente incremento della riserva da sovrapprezzo delle azioni”.
1.3 Né “è dato al Collegio riscontrare l'evocato (non meglio precisato) “rapporto di
pregiudizialità-indipendenza” tra la delibera di approvazione del bilancio della
Società del 28 gennaio 2011 e quella di aumento del capitale del 10 giugno 2011”.
1.4 “Nell'ambito di tale ultima deliberazione, infatti, la legge non imponeva … alla
Società l'adozione di un sovrapprezzo nel rispetto dei criteri che presiedono alla
predisposizione del bilancio di esercizio, con la conseguenza che il richiamo all'art.
2426 c.c. va ritenuto inconferente”.
1.5 “Conclusivamente, non essendo stata prospettata la lesione di interessi che
trascendono la posizione del singolo socio (cfr. Cass. 1624/2015), il Collegio non
ravvisa profili di nullità della delibera di aumento del capitale del 10 giugno 2011.”
pagina 24 di 60 1.6
Considerato che
l'attrice ha fondato la propria pretesa “risarcitoria ex art. 2379-
ter, u.c., c.c. espreSSmente alla pretesa nullità della suddetta delibera (in tesi)
dannosa, vizio di cui chiede l'accertamento incidenter tantum, essendo oramai
spirato il termine di decadenza previsto dalla norma, detta domanda risarcitoria non
può che essere dichiarata infondata.”
2.1 Poiché la “domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana” è stata “basata”
dall'attrice “sulle medesime circostanze allegate a sostegno della precedente
domanda ex art. 2379-ter, u.c., c.c.” e poiché queste sono state “ritenute irrilevanti
dal Collegio ai fini del giudizio di invalidità della delibera”, il Tribunale ne ha ritenuto l'infondatezza (pag.17 sentenza punto 4.2), e ciò in quanto “la richiamata
facoltà per la Società di prevedere un prezzo di emissione non coincidente con il
proprio valore patrimoniale elide l'antigiuridicità della condotta, considerata ai fini
di cui all'art. 2043 c.c.”
2.2 Inoltre “il danno in concreto allegato dall'attrice non” può “essere considerato
conseguenza diretta di alcuna condotta ascrivibile agli organi sociali, derivando
piuttosto da una fattispecie negoziale, ossia il negozio di sottoscrizione delle azioni di
nuova emissione, in relazione al quale l'attrice non” aveva mosso “alcuna specifica
contestazione” (sentenza pag.18).
2.3 Con riferimento, poi, alla “ulteriore contestazione” moSS dall'attrice “ai sensi
dell'art. 2049 c.c., asseritamente per fatto illecito degli amministratori muniti di
delega”, “il richiamo alla “falsa rappresentazione della realtà economico-
patrimoniale della Società al momento dell'operazione” evoca vagamente la
pagina 25 di 60 fattispecie di c.d. “danno diretto”, …, risarcibile ai sensi dell'art. 2395 c.c. al socio,
indotto all'investimento infausto sulla scorta di un bilancio falso redatto dagli
amministratori.” Sennonché deve ritenersi “precluso ogni ulteriore approfondimento
della suddetta questione, sia perché una domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c. non
risulta espreSSmente proposta nelle conclusioni, sia perché l'attrice neppure” aveva allegato “puntualmente la responsabilità ex art. 2395 c.c. in capo agli
amministratori”. In ogni caso, “in punto di fatto, la qualifica di consigliere di
amministrazione dell'attrice, unita alla considerazione per cui l'approvazione del
bilancio è materia rimeSS al plenum consiliare, con conseguente irrilevanza delle
deduzioni in tema di delega, induce a dubitare fortemente della sussistenza del nesso
causale rilevante nelle fattispecie di danno diretto” (sentenza pag.15).
3.1 Le “domande, anche proposte in via subordinata, fondate sul dolo determinante o
incidente” risultano parimenti infondate nel merito in ragione del “difetto di
allegazione che le caratterizza” (punto 4.3 sentenza pag.15). Infatti “l'attrice non ha
descritto i raggiri di cui si sarebbe avvalsa la controparte al fine di carpire il
consenso del socio” e non può considerarsi tale (raggiro) l'utilizzo, “in sede di
predisposizione del progetto di bilancio, del criterio valutativo del “costo storico”
anziché di quello del “patrimonio netto” nella determinazione del valore di una
partecipazione”; ed invero “i raggiri rilevanti ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c.
devono riguardare fatti specifici e ragionevolmente verificabili (cfr. Cass.
4441/2001), mentre nel caso in esame si controverte in ordine a stime tecnico-
contabili, caratterizzate da intrinseci margini di opinabilità”.
4.1 Con riferimento alle “residue domande svolte in via subordinate”, premesso che pagina 26 di 60 l'attrice aveva focalizzato “le proprie domande di nullità e annullamento
esclusivamente sulla cessione del c.d. “prestito IA”, che rappresentava soltanto
una delle tre componenti del corrispettivo pagato dal sottoscrittore alla Società, in
cambio delle azioni di nuova emissione”, e considerato che “l'aumento di capitale si
presenta generalmente quale operazione societaria compleSS, costituita da plurime
fasi, da tenere distinte: la fase preparatoria, di competenza consiliare;
la fase
deliberativa, di competenza (di regola) assembleare;
la fase di sottoscrizione,
caratterizzata dalla conclusione di un negozio giuridico consensuale tra i soci
sottoscrittori e la società; infine la fase esecutiva, nella quale viene data esecuzione,
secondo le modalità concordate, agli impegni assunti dalle parti”, il Tribunale ha anzitutto evidenziato che “la cessione del credito nei confronti di IA, che attiene
all'ultima delle suddette fasi,” era stata dall'attrice “censurata sotto vari profili”,
senza che tuttavia fosse stata moSS “alcuna contestazione con riferimento al negozio
di sottoscrizione a monte, di cui la cessione del credito” veniva a costituire mero
“atto esecutivo” (sentenza punto 4.4 pag.16). Di qui la sussunzione della cessione in argomento “nella fattispecie di cui all'art. 1198 c.c.” (cd datio in solutum, cessione in luogo dell'adempimento), pertanto quale “negozio solutorio, avente una causa tipica
di pagamento, con conseguente infondatezza del rilievo in ordine alla nullità per
assenza di causa in concreto”.
4.2 Per le “medesime considerazioni non” potevano trovare accoglimento “e le
ulteriori domande aventi a oggetto la medesima cessione del credito”, posto che
“tutti i vizi allegati dall'attrice (nullità per violazione di norme imperative,
annullamento per dolo e/o per errore) non sarebbero comunque idonei a incidere
pagina 27 di 60 sull'efficacia dell'atto (parzialmente) solutorio di obbligazioni nascenti da un
negozio giuridico di sottoscrizione delle azioni pacificamente valido … e già
completamente eseguito.” (sentenza pag.16).
5.1 Per le considerazioni sopra esposte “tutte le domande svolte da parte attrice”
dovevano essere “rigettate nel merito, siccome infondate”. Le spese di lite venivano regolate secondo criterio di soccombenza.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'attrice OR
[...]
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_7
seguono.
Si è costituita l'appellata società resistendo al gravame avversario. CP_4
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24 settembre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente deciso la controversia negando la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra la delibera di approvazione del bilancio del 28/01/2011 e quella di aumento del capitale. Ribadisce la tesi già avanzata in prime cure secondo cui nel valutare la sua partecipazione in nella situazione CP_4 Parte_2
economico-patrimoniale della Società al 31.3.2011 - così come anche nel precedente bilancio al 30.9.2010 - avrebbe violato la norma imperativa di cui all'art. 2426, pagina 28 di 60 comma I, n. 3) c.c., e ciò in quanto alla data dell'operazione di aumento del capitale,
il bilancio della al 31.12.2009, approvato il 30.03.2010 evidenziava un Parte_2
patrimonio netto della di € 573.099.022, con la conseguenza che, Parte_2
risultando il patrimonio netto della di € 573.099.022, la quota di Parte_2
pertinenza di (40,992%) sarebbe risultata pari a € 234.924.751,10, ma CP_4
ciononostante - nella situazione patrimoniale al 31.3.2011 e prima ancora nel CP_4
bilancio al 30.9.2010 (così come ancora nel successivo bilancio al 30.9.2011) - aveva ritenuto di non svalutare il valore di iscrizione della sua partecipazione in
[...]
e dunque di mantenere il costo storico (superiore del 250%) di € Pt_2
512.400.000, così violando o le norme legali e tecniche, cui le prime fanno rinvio, in materia di redazione del bilancio, non potendosi mantenere l'iscrizione a bilancio della partecipazione secondo il criterio del costo storico essendosi eSS durevolmente svalutata. Infatti: a) l'art. 2423, comma II, c.c. dispone che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio;
b) l'art. 2423-bis c.c. introduce i “principi” che devono presiedere alla redazione del bilancio ossia la prudenza, la continuità operativa, la competenza economica e la comparabilità; c) la struttura dei prospetti contabili è disciplinata: quanto allo stato patrimoniale dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c.; quanto al conto economico dagli artt.
2425 e 2425-bis c.c; quanto ai criteri di valutazione dall'art. 2426 c.c.; quanto alla nota integrativa ed al relativo contenuto dall' art. 2427 c.c.; quanto alla relazione sulla gestione dall'art. 2428 c.c.; d) si impone pertanto il rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. in sede di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie pagina 29 di 60 societarie (fra cui rientrano le partecipazioni in altre società). Ed allora, poiché in materia di criteri di valutazione delle partecipazioni societarie l'art. 2426, comma I,
punto 3) c.c. (“Criteri di valutazione”) prevede, per le partecipazioni in società
collegate valutate con il criterio del costo - come nel caso de quo - che (i) il valore della partecipazione non può essere mantenuto al costo di acquisto o di produzione se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo, (ii) in caso di mancato adeguamento del valore della partecipazione al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto, la differenza di valore dovrà
essere motivata nella nota integrativa, ne consegue, secondo la tesi di parte appellante, che << è la conformità dei valori stimati e/o congetturati ai criteri di
valutazione normativamente stabiliti - filtrati attraverso i principi di redazione e in
particolare quello di prudenza del bilancio (art. 2423-bis n. 1 c.c.) - a costituire il
banco di prova della correttezza e, quindi, della verità delle valutazioni di bilancio
nonché, come sopra precisato, delle situazioni patrimoniali intermedie>>. Ciò perché
<l'esposizione in bilancio di valutazioni non corrette o non correttamente esposte
altera, infatti, il quadro di verità legale che la normativa sul bilancio persegue, con
grave nocumento per il lettore (soci, creditori, mercato) che può rimanere fuorviato o
ingannato dalla (falsa) rappresentazione>>.
L'appellante, sul presupposto dell'inderogabilità dei criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 cod. civ., la cui funzione consiste nell'assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte dei soci e dei terzi (Cass. Civ., sez. V, 7.05.2008, n.
11091), sostiene che pertanto la violazione dell'art. 2426 c.c. determinerebbe la nullità – e non la mera annullabilità – per illiceità dell'oggetto dell'operazione di pagina 30 di 60 aumento del capitale.
Ciò perché, come precisato da CaSSzione civile, sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874, a nullità della deliberazione - con cui l'assemblea abbia approvato il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c. - sussiste non solo quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel rigettare la domanda di accertamento della nullità della delibera impugnata per non aver <considerato che la nullità della delibera di approvazione del bilancio per
violazione di norme imperative, come quella invocata nel caso di specie, incide
neceSSriamente sulla successiva delibera di aumento del capitale sociale proprio
per il fatto che quest'ultima>> era <stata assunta sulla base della medesima
situazione patrimoniale approvata nel bilancio>>. E quindi <
di aumento di capitale discende dunque dalla pregiudiziale nullità della delibera di approvazione del bilancio>>. Ciò per il rapporto definito dai teorici quale “nullità
derivata”, nel senso che <una delibera assembleare di approvazione del bilancio
dichiarata nulla determina un effetto “a cascata” sulle successive deliberazioni,
inficiando quindi anche le successive che nella prima trovano l'imprescindibile
antecedente logico>>. pagina 31 di 60 Secondo l'appellante, pertanto, <nel caso di violazione delle norme che disciplinano
i criteri di redazione del bilancio si realizza un insanabile contrasto con la norma di
ordine pubblico diretta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei
presupposti dell'agire sociale. In tal caso la delibera di approvazione del bilancio è
infatti nulla e, nello stesso modo, sono nulle altresì tutte le delibere relative ad
operazioni sul capitale sociale assunte sulla base della medesima situazione
patrimoniale. La nullità della delibera di approvazione del bilancio o della situazione
patrimoniale determina, in altre parole, la nullità di tutte le deliberazioni connesse
legate sotto il profilo della subordinazione anche funzionale, con la conseguenza che
le stesse sono travolte sotto il profilo della nullità derivata.>>
Conseguentemente, essendo stata la delibera di aumento di capitale assunta sulla base di una situazione patrimoniale errata della Società, la nullità della delibera di approvazione del bilancio e della situazione patrimoniale di verrebbe altresì CP_4
ad inficiare la delibera di aumento del capitale sociale, sussistendo tra le stesse un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
L'appellante chiede pertanto riformarsi il capo della Sentenza con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della delibera di aumento del capitale sociale del 10 giugno 2011 e la conseguente domanda risarcitoria ex adverso proposta ritenendo non sussistente alcun rapporto “di pregiudizialità dipendenza” tra la suddetta delibera di aumento del capitale e la delibera di approvazione del bilancio del 28 gennaio 2011.
***
pagina 32 di 60 A giudizio della corte va condivisa e confermata l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la deliberazione di aumento del capitale e quella di approvazione del bilancio operano su piani distinti con la conseguenza che all'eventuale sussistenza dei presupposti per affermare l'invalidità della seconda non corrisponde neceSSriamente l'invalidità della prima. In tal senso, oltre alle considerazioni esposte nel provvedimento impugnato, sopra riportate e qui confermate, rileva la steSS disciplina normativa: a tale proposito appare significativo il fatto che nella disciplina dettata in tema di aumento di capitale dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile non si rinvenga la previsione di alcun criterio rigido per la determinazione dell'importo dell'eventuale sovrapprezzo (rispetto al valore nominale) delle azioni di nuova emissione;
la legge, infatti, pone una regola a tale proposito soltanto con riferimento ad una particolare fattispecie, quella relativa alle proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, di cui al sesto comma dell'art.2441 c.c., stabilendo, in tal caso, che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto. Appare evidente che, trattandosi di norma relativa ad una fattispecie particolare, tale disposizione, in quanto a carattere eccezionale, non poSS trovare applicazione oltre ai casi da eSS steSS contemplati, tra i quali non può farsi rientrare quello in esame, nel quale il diritto di opzione non è stato né escluso né limitato, e l'acquisto di tutte le azioni di nuova emissione da parte dell'odierna appellante è
dipeso dalla sua adesione alla relativa proposta a seguito della rinuncia all'opzione di acquisto da parte degli altri soci, situazione in alcun modo assimilabile a quella contemplata nella norma di cui al predetto sesto comma.
pagina 33 di 60 La corte ritiene inoltre non potersi accogliere la tesi circa l'invalidità della delibera impugnata, di aumento del capitale sociale, per “nullità derivata”, sia perché eSS
postulerebbe la previa statuizione, con efficacia di giudicato, e non incidenter tantum,
di nullità della delibera di approvazione del bilancio, il che non risulta essersi verificato nella fattispecie, sia perché, come si è visto, la corte ritiene di dover confermare, condividendola, la valutazione del Tribunale circa l'autonomia tra tale delibera e quella di aumento del capitale sociale, con conseguente insussistenza di un nesso di dipendenza tra le due.
Con la conseguenza che, non dovendosi – per le considerazioni che precedono -
ritenere operante l'obbligatorietà della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in proporzione all'entità del patrimonio netto della società emittente,
e non sussistendo i presupposti per riconoscere l'invalidità della deliberazione impugnata per “nullità derivata”, non può pervenirsi all'accoglimento della domanda principale di parte appellante sulla base delle censure espresse nel primo motivo di gravame.
***
Col secondo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata denunciandone l'erroneità per aver rigettato la domanda di nullità della delibera assembleare di aumento del capitale sociale ritenendo non ravvisabili interessi generali diversi da quelli del socio e non possibile dichiarare la nullità della delibera che non lede interessi trascendenti quelli del socio.
L'appellante sottopone a censura la sentenza del Tribunale laddove quest'ultima ha pagina 34 di 60 affermato che: <l'attrice … sovrappone indebitamente il piano delle delibere di
approvazione del bilancio, rispetto al quale l'eventuale violazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 2426 c.c. potrebbe astrattamente rilevare sotto il profilo della nullità,
investendo interessi di portata generale (i.e. l'affidamento dei terzi sulla veridicità delle
poste di bilancio), con il diverso piano della eventuale determinazione di un sovrapprezzo in
sede di delibera di aumento di capitale, rispetto al quale non sono neppure prospettati in
giudizio interessi generali tali da evocare la sanzione della nullità, discutendosi, come
osservato anche dalla convenuta, della potenziale lesione dell'interesse individuale di un
socio, data dal fatto che l'odierna attrice avrebbe pagato un corrispettivo “eccessivo” in
relazione al valore reale del complesso di azioni sottoscritte. A livello generale, come è noto,
la funzione del sovrapprezzo nell'ambito degli aumenti di capitale è quella di adeguare il
prezzo di emissione delle nuove azioni alla consistenza patrimoniale della società,
rappresentando la differenza tra tale prezzo e il valore nominale dell'azione, precisandosi
che la previsione di un sovrapprezzo è di regola eventuale, salva l'ipotesi di cui all'art. 2441,
comma 6, c.c. Il processo di determinazione del sovrapprezzo è normalmente ancorato alla
valutazione effettiva del patrimonio netto della società, a valori correnti di mercato, anche
nelle ipotesi in cui l'applicazione di tale criterio porti a valori non pienamente coerenti con
le risultanze contabili, discendenti da un regime normativo autonomo. Risulta utile
osservare, inoltre, che le somme versate a titolo di sovrapprezzo confluiscono, quindi, in
un'apposita riserva che compone, unitamente ad altre poste simili, il patrimonio netto. Poste
tali premesse il Collegio rileva che la fiSSzione, in sede di aumento di capitale, di un prezzo
di emissione delle nuove azioni, che assume ipoteticamente un valore patrimoniale della
società maggiore di quello reale, si risolve invero a beneficio di creditori e terzi, nella
misura in cui comporta una maggiore patrimonializzazione della società, con un
corrispondente incremento della riserva da sovrapprezzo delle azioni.… Conclusivamente,
pagina 35 di 60 non essendo stata prospettata la lesione di interessi che trascendono la posizione del singolo
socio (cfr. Cass. 1624/2015), il Collegio non ravvisa profili di nullità della delibera di
aumento del capitale del 10 giugno 2011>>.
Rilevato che, in sintesi, il giudice di prime cure “ritiene che i profili di nullità
invocati dalla Dr.SS poSSno rilevare solo in relazione all'impugnazione di Pt_1
una delibera di approvazione del bilancio, essendo in tal caso configurabili interessi
di portata generale («i.e. l'affidamento dei terzi sulla veridicità delle poste di
bilancio»), e non anche nel caso di impugnazione di una delibera di aumento di
capitale, rilevando in quest'ultima sede esclusivamente gli interessi dei singoli soci e
non anche interessi di portata generale”, l'appellante chiede anzitutto riformarsi la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che è possibile ravvisare profili di nullità in una delibera solo ove sia stata prospettata “la lesione di
interessi che trascendono la posizione del singolo socio”. Sostiene infatti essere errata l'affermazione secondo cui il vizio che inficia la delibera societaria dipende dalla portata degli interessi dedotti e, quindi, la delibera societaria può essere dichiarata nulla solo nel caso vengano dedotti interessi generali che trascendono la posizione del socio. Afferma, infatti, che anche nel caso in cui la delibera viziata leda l'interesse del singolo socio può essere pronunciata la nullità della delibera ove ricorrano i vizi di cui all'art. 2379 c.c. Assume pertanto potersi dichiarare la nullità o annullare una delibera assembleare indipendentemente dal fatto che gli interessi coinvolti siano quelli del socio o quelli generali.
In secondo luogo, rilevando che la sentenza impugnata esclude la sussistenza di profili di interesse generale nella disciplina del sovrapprezzo, non ricorrendo l'ipotesi pagina 36 di 60 di esclusione o limitazione del diritto di opzione prevista dall'art. 2441, co. 6, c.c., per la quale la legge prevede che il prezzo delle azioni debba essere determinato «sulla base del patrimonio netto», l'appellante sottopone a censura tale conclusione in punto di fatto, osservando che se è vero che nel corso della delibera dell'11 giugno 2011 il diritto di opzione non era stato espreSSmente escluso o limitato dall'assemblea di
è altrettanto vero che i soci di si erano accordati affinché la Dr.SS CP_4 CP_4
sottoscrivesse l'intero aumento di capitale previa rinuncia all'opzione da Pt_1
parte degli altri soci (doc. 7 fascicolo primo grado): non avendo quindi gli altri soci di esercitato il diritto di opzione agli stessi spettante, la Dr.SS aveva CP_4 Pt_1
quindi provveduto a sottoscrivere tutte le azioni emesse, così come se il diritto di opzione fosse stato escluso o limitato.
Ritiene il collegio che il secondo motivo di gravame non poSS trovare accoglimento,
non risultando profilo sotto nessuno dei due profili considerati.
Quanto al secondo, in nessun modo può essere assimilata all'esclusione o limitazione del diritto di opzione disposta dalla società la diversa eventualità costituita dalla rinuncia all'esercizio dell'opzione di acquisto da parte di alcuni soltanto dei soci (o,
per meglio dire, della manifestazione della volontà di non avvalersi del diritto di opzione per l'acquisto delle azioni di nuova emissione). E' pertanto senz'altro da escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art.2441,
sesto comma, c.c.
Quanto al primo profilo, ritiene il collegio di dover far richiamo al principio, accolto in giurisprudenza, secondo il quale <in materia di disciplina dell'invalidità' delle
pagina 37 di 60 deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali, vige, con inversione dei principi
comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.), la regola generale dell'annullabilità' (art. 2377
cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati
dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto>> (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23174 del 27/10/2006), ed ancora, con riferimento a situazioni analoghe a quella qui in esame, all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale <la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di
una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di
opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è
tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il
contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse
determina un'ipotesi di mera annullabilità>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1361 del 20/01/2011).
Pertanto, attesa la scelta legislativa per la tipicità delle ipotesi di nullità della delibera assembleare, con riferimento a quelle contemplate nell'art.2379
c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione (oltre che di mancata convocazione dell'assemblea o di mancanza del verbale), è agevole concludere per l'estraneità della doglianza fatta valere in giudizio rispetto alle ipotesi testè considerate: la prospettata determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in misura superiore rispetto al rispettivo valore,
se calcolato in proporzione all'ammontare del patrimonio netto della pagina 38 di 60 società, non dà luogo ad impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione, ma, semmai, si risolve in un possibile pregiudizio economico per il socio che abbia aderito alla richiesta di opzione, il quale, peraltro,
potrebbe avere comunque interesse all'acquisto delle azioni di nuova emissione (per esempio al fine di acquisire una posizione egemonica all'interno della compagine sociale).
***
Col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte in cui la steSS ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art.2379 ter c.c. rilevando d'ufficio un termine di decadenza in violazione dell'art.2969 c.c.
Di seguito si riporta il brano della sentenza intereSSto al presente motivo:
«considerato come l'attrice agganci la domanda risarcitoria ex art. 2379-ter, u.c.,
c.c. espreSSmente alla pretesa nullità della suddetta delibera (in tesi) dannosa, vizio
di cui chiede l'accertamento incidenter tantum, essendo oramai spirato il termine di
decadenza previsto dalla norma, detta domanda risarcitoria non può che essere
dichiarata infondata»
L'appellante ne denuncia l'erroneità muovendo dalla considerazione che l'art.2379
ter c.c. disciplina l'impugnativa di nullità delle delibere di aumento del capitale, di riduzione del capitale o di emissione di obbligazioni, prevedendo un termine di decadenza di centottanta giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle pagina 39 di 60 Imprese;
tale disposizione - in considerazione del particolare oggetto delle delibere e degli interessi generali sottesi alla stabilità delle stesse - costituisce norma speciale rispetto all'art. 2379 c.c. che disciplina in generale la nullità di delibere assembleari prevedendo un termine di decadenza di tre anni dall'iscrizione nel Registro delle
Imprese. Osserva che proprio in considerazione del breve termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere di aumento e riduzione del capitale o di emissione di obbligazioni, l'art. 2379-ter c.c. all'ultimo comma fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente spettante a soci e a terzi. Conclude
rivendicando il diritto ad agire per il risarcimento del danno ex art.2379 ter c.c. ultimo comma, diritto per il quale non è previsto alcun termine di decadenza. Lamenta
quindi come errata la decisione del giudice di prime per aver considerato l'odierna appellante come decaduta dall'azione risarcitoria.
Lamenta, inoltre, il fatto che tale capo di sentenza, oltre a violare testualmente l'art. 2379-ter c.c., si porrebbe altresì in contrasto col disposto di cui agli artt. 2969 c.c. e
112 c.p.c. ai sensi dei quali il Giudice non può pronunciarsi d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti (quale è quella di decadenza).
L'appellante ripropone pertanto le pretese fatte valere in primo grado ai sensi dell'art. 2379-ter, comma 3 c.c., non valutate in ragione della ritenuta decadenza. Afferma il proprio diritto ad essere risarcita del danno patrimoniale subito;
sostiene che l'appellata avrebbe consapevolmente e volutamente creato una falsa rappresentazione economico-patrimoniale della Società al fine di (sovra)stimare il sovrapprezzo azionario sulla base di un patrimonio netto contabile non in linea con il reale valore economico della Società al tempo dell'operazione; sostiene che sulla base del (falso) pagina 40 di 60 valore economico sociale rappresentatole al momento della conclusione dei negozi attuativi dell'operazione di ricapitalizzazione, ella aveva sottoscritto tutte le
1.226.559 nuove azioni emesse dalla società per un controvalore complessivo di €
42.349.999,93 comprensivo del sovrapprezzo di oltre 30 milioni;
aveva poi pagato il relativo debito mediante compensazione coi
contro
-crediti vantati nei confronti della
Società a fronte del prestito e della cessione del prestito IA ed aveva CP_4
altresì rinunciato all'ulteriore proprio credito di € 2.997.280,01 (per interessi maturati sul prestito . Sostiene, da ultimo, che il danno patrimoniale lamentato sarebbe CP_4
stato conseguenza diretta e immediata della condotta della Società convenuta.
***
L'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe dichiarato o rilevato d'ufficio la decadenza di cui all'art.2379 ter c.c. è manifestamente infondata.
E' evidente, infatti, che il giudice di prime cure ha voluto soltanto affermare che,
essendo intervenuto tale termine decadenziale, come riconosciuto dalla steSS attrice,
la pretesa risarcitoria fatta valere da quest'ultima doveva neceSSriamente ricondursi alle ipotesi di nullità della delibera, e non invece a quella di annullabilità, perché il relativo esame ne risultava precluso in ragione dell'intervenuta decadenza.
Con la conseguenza che, esclusa, per quanto in precedenza ritenuto, la sussistenza nella specie di un'ipotesi di nullità della delibera (questa richiedendo la lesione di un interesse generale mentre nel caso in esame il pregiudizio avrebbe riguardato la sola persona della socia opzionante) neceSSriamente doveva parimenti escludersi pure la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione risarcitoria.
pagina 41 di 60 Tale considerazione appare assolutamente corretta sul piano logico, e tanto basterebbe per escludere la fondatezza anche del motivo in esame, tanto più in quanto ad attribuire al socio il diritto al risarcimento del danno ex art. 2379-ter c.c. non può
essere la presenza di un qualsiasi vizio invalidante, richiedendosi invece la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità della deliberazione di aumento di capitale per le fattispecie tipizzate dalla legge (art.2379 c.c. richiamato dallo stesso art. 2379-ter c.c., e quindi per omeSS convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell'oggetto). Il che è da escludere per le considerazioni già più sopra esposte.
Ciò posto, rileva il collegio che la pretesa risarcitoria fatta valere appare in ogni caso intrinsecamente infondata, avendo l'appellante espreSSmente manifestato il proprio voto favorevole alla operazione sia come amministratore sia come socio di CP_4
ed essendo stata, in quanto componente del consiglio di amministrazione, nelle condizioni di avere accesso a tutte le informazioni in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società steSS e di quelle da eSS partecipate.
Anche il terzo motivo di gravame risulta pertanto infondato.
***
Col quarto motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata lamentando che erroneamente il Tribunale di Brescia aveva ritenuto che i raggiri dalla steSS lamentati non riguardassero fatti specifici e per tale motivo aveva rigettato le domande di annullamento formulate.
Si riporta la parte della sentenza intereSSta dal motivo di gravame in esame: «con
pagina 42 di 60 riferimento alle domande, anche proposte in via subordinata, fondate sul dolo
determinante o incidente, il difetto di allegazione che le caratterizza è sufficiente a
determinare la declaratoria di infondatezza nel merito. Come rilevato da parte
convenuta, l'attrice non ha descritto i raggiri di cui si sarebbe avvalsa la controparte
al fine di carpire il consenso del socio. È evidente che tali raggiri non possono
consistere nell'utilizzo, in sede di predisposizione del progetto di bilancio, del
criterio valutativo del “costo storico” anziché di quello del “patrimonio netto” nella
determinazione del valore di una partecipazione, atteso che i raggiri rilevanti ai
sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c. devono riguardare fatti specifici e ragionevolmente
verificabili (cfr. Cass. 4441/2001), mentre nel caso in esame si controverte in ordine
a stime tecnico-contabili, caratterizzate da intrinseci margini di opinabilità».
Richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette invece pacificamente l'annullabilità per dolo del contratto di acquisto di partecipazioni societarie nel caso in cui la situazione finanziaria della società sia stata falsamente rappresentata all'acquirente (Cass. civ. 16004/2014), nonché
l'orientamento giurisprudenziale il quale ammette che il dolo contrattuale poSS
quando il mendacio stesso o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società
siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza (Cass. 16031/2007).
Lamenta l'omeSS considerazione in sentenza delle allegazioni dalla steSS formulate relative agli specifici fatti che avrebbero determinato il vizio del consenso dalla steSS
prestato, per esser stata indotta a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato in data
10 giugno 2011, a tal fine ribadendo: pagina 43 di 60 - che - al fine di sovrastimare il sovrapprezzo delle nuove azioni per CP_4
l'aumento di capitale, e quindi dissimulare il reale valore della partecipazione nella
RL TaSSra spa- non aveva svalutato la partecipazione detenuta nella RL TaSSra
spa;
- che la società aveva fatto ciò per trarne un indebito vantaggio CP_4
economico, consistente nell'incameramento di un sovrapprezzo (costituente i due terzi delle risorse immesse dall'appellante con l'operazione) non giustificato sulla base del patrimonio netto effettivo (cioè considerando la drastica svalutazione della partecipazione ); Pt_2
- di esser stata tratta in inganno sulla reale situazione della Società, il cui patrimonio netto ammontava in realtà a € 178.992.410 e non a € 489.353.510 – e di aver sottoscritto tutte le nuove azioni che le erano state offerte in sottoscrizione per l'aumento di capitale;
- che, in particolare, il riepilogo inviato dal dott. (consulente di Per_2 CP_4
nell'operazione aumento di capitale sociale) alla Dr.SS esprimeva in € 512,4 Pt_1
milioni la valutazione della partecipazione di (del 40,991%) in;
CP_4 Parte_2
- di aver quindi votato e sottoscritto l'aumento di capitale sulla base di una situazione patrimoniale non corrispondente al vero e, quindi, in grave errore su uno dei presupposti dell'intera operazione qui impugnata nelle sue varie articolazioni;
- che con la propria condotta dolosa aveva violato il dovere di buona fede ex CP_4
art. 1337 c.c. ed aveva posto in essere raggiri atti a celare la reale situazione patrimoniale della Società, ciò al fine di convincere l'appellante a sottoscrivere le pagina 44 di 60 nuove azioni per l'aumento di capitale ad un valore largamente inferiore al controvalore del credito portato a compensazione per la sottoscrizione;
- che pertanto doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art.1440 c.c., per il quale la parte che con inganno ha determinato il consenso della controparte alla conclusione di un contratto pregiudizievole è tenuta al risarcimento del danno se i raggiri posti in essere non sono stati tali da determinare il consenso;
- che nel caso di specie, la condotta di aveva inciso sulle condizioni della CP_4
cessione del prestito IA poiché se la Società avesse correttamente valutato la propria partecipazione nella sulla base dei valori di questa al Parte_2
31.12.2010, l'appellante Dr.SS avrebbe forse sì ceduto il prestito IA, ma Pt_1
non avrebbe certo accettato di compensare per intero il credito per il corrispettivo: se,
infatti, avesse correttamente valutato il suo principale asset (partecipazione CP_4
), il capitale sociale sarebbe eventualmente aumentato di € 16.276.287,60 e Pt_2
quindi le nuove azioni avrebbero potuto essere sottoscritte dall'appellante con la sola
(peraltro parziale) compensazione del credito derivante dal prestito CP_4
- che del tutto irrilevante doveva considerarsi il fatto che la Dr.SS rivestisse il Pt_1
ruolo di amministratrice non avendo ella le competenze per riconoscere CP_4
l'inganno sia in ragione delle proprie competenze e della propria formazione di tipo assicurativo-attuariale sia infine per non aver ella mai svolto incarichi operativi in
Società.
***
La corte ritiene di condividere quanto sul punto ritenuto dal giudice di prime cure.
pagina 45 di 60 Non può in alcun modo esser assimilata ad un artificio o ad un raggiro la scelta degli amministratori di di calcolare l'ammontare del patrimonio sociale, al fine CP_4
di determinare il prezzo delle azioni di nuova emissione, valorizzando la partecipazione in RL TaSSra spa sulla base del relativo costo, anziché del suo valore corrente di mercato.
In ogni caso la scelta in tal senso presa risulta esser stata ben compresa dalla socia opzionante, la quale è stata fin da subito posta nella condizione di sapere che detta valorizzazione, riferita al costo di acquisto, poteva non corrispondere a quella riferita all'attualità, che risentiva delle vicende medio tempore intervenute.
L'appellante, peraltro, in quanto componente del consiglio di amministrazione della sebbene sprovvista di deleghe, era posta nelle condizioni di avere piena CP_4
contezza della situazione della società partecipata.
Difettano pertanto in ogni caso i presupposti sia per l'annullamento dell'operazione per dolo determinante ai sensi dell'art.1439 c.c. sia per l'accoglimento dell'azione risarcitoria per dolo incidente ai sensi dell'art.1440 c.c.
Né è seriamente ipotizzabile la presenza di errore essenziale e riconoscibile, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all'art.1429 c.c. e non ricorrendo il presupposto della riconoscibilità di cui all'art.1431 c.c., non potendo gli amministratori supporre che la socia opzionante, ella pure amministratrice, potesse non rendersi conto della possibile divergenza tra il valore di costo della partecipazione ed il suo valore di mercato nell'attualità, e che la steSS avesse omesso di effettuare qualsiasi accertamento a proposito di quest'ultimo.
pagina 46 di 60 Del resto nella lettera 3/06/2011, precedente rispetto alla delibera di aumento del capitale sociale, del 10/06/2011, l'odierna appellante si dichiarava edotta della
<situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 di , da cui risultavano Controparte_4
<perdite in corso di formazione nel periodo 1 ottobre 2010/31 marzo 2011 di €.667.231,80
le quali, sommate alle perdite di esercizi precedenti di € 2.700.141,30, portano le perdite
complessive a € 3.367.373,10, prevalentemente originatesi per effetto degli interessi passivi
maturati sul prestito obbligazionario di infatti il principale asset della società CP_4
è rappresentato dalla partecipazione del 40,992% del capitale sociale di RL TaSSra
S.p.A., la quale ha sottoscritto un accordo di moratoria sul debito con le banche finanziatrici
e non è in grado nel breve/medio periodo di remunerare l'investimento degli azionisti>>.
Ne emerge la chiara consapevolezza della della situazione, il che esclude di Pt_1
per sé che poSS esservi stato alcun suo errore anche solo di valutazione circa la convenienza o meno dell'adesione alla richiesta di esercizio dell'opzione di acquisto.
Anche il quarto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
Col quinto motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte in cui la steSS ha ritenuto che l'odierna appellante avesse impugnato solo la fase esecutiva dell'aumento di capitale e conseguentemente non ha dichiarato la nullità della sottoscrizione del capitale sociale per vizio di causa.
Si riporta la parte della sentenza oggetto di censura col presente motivo: «per quanto
concerne le residue domande svolte in via subordinata, in termini generali non sfugge al
Collegio come l'attrice focalizzi le proprie domande di nullità e annullamento
esclusivamente sulla cessione del c.d. “prestito IA”, che rappresentava soltanto una pagina 47 di 60 delle tre componenti del corrispettivo pagato dal sottoscrittore alla Società, in cambio delle
azioni di nuova emissione. Il Collegio osserva in proposito che l'aumento di capitale si
presenta generalmente quale operazione societaria compleSS, costituita da plurime fasi, da
tenere distinte: la fase preparatoria, di competenza consiliare;
la fase deliberativa, di
competenza (di regola) assembleare;
la fase di sottoscrizione, caratterizzata dalla
conclusione di un negozio giuridico consensuale tra i soci sottoscrittori e la società; infine la
fase esecutiva, nella quale viene data esecuzione, secondo le modalità concordate, agli
impegni assunti dalle parti. Orbene la cessione del credito nei confronti di IA, che
attiene all'ultima delle suddette fasi, viene qui censurata sotto vari profili dall'attrice, la
quale tuttavia non muove alcuna contestazione con riferimento al negozio di sottoscrizione a
monte, di cui la cessione del credito costituisce atto esecutivo. Più precisamente la suddetta
cessione va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 1198 c.c., dovendo essere qualificata
come negozio solutorio, avente una causa tipica di pagamento, con conseguente infondatezza
del rilievo in ordine alla nullità per assenza di causa in concreto. Alla luce delle medesime
considerazioni non possono essere accolte le ulteriori domande aventi a oggetto la medesima
cessione del credito, dovendosi osservare che tutti i vizi allegati dall'attrice (nullità per
violazione di norme imperative, annullamento per dolo e/o per errore) non sarebbero
comunque idonei a incidere sull'efficacia dell'atto (parzialmente) solutorio di obbligazioni
nascenti da un negozio giuridico di sottoscrizione delle azioni pacificamente valido (l'attrice
non formula nelle conclusioni né negli atti difensivi specifiche contestazioni in merito) e già
completamente eseguito»
5.1 L'appellante anzitutto sottopone a censura la decisione sul punto del Tribunale
per aver omesso di esaminare tutte le domande proposte ritenendole non idonee a incidere sull'efficacia dell'atto di sottoscrizione delle azioni in ragione del fatto che pagina 48 di 60 sarebbe stata impugnata solo la fase “esecutiva” dell'aumento; sostiene, al contrario,
di aver impugnato l'intera operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale intesa unitariamente (come da comparsa conclusionale a pagg. 31 e ss.); aggiunge che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure sarebbe errata per non aver valorizzato il collegamento negoziale tra il negozio di sottoscrizione delle azioni e l'atto solutorio, in tal modo trascurando i principi da tempo affermatisi in dottrina e giurisprudenza sul collegamento negoziale, secondo i quali gli atti e i negozi collegati sotto il profilo funzionale devono essere unificati da un nesso di interdipendenza in quanto rivolti alla realizzazione di un unico scopo finale così che gli stessi, per il fatto di perseguire un risultato economico unitario e complesso, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, cosicché le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri condizionandone la validità e l'efficacia, tanto che in caso di collegamento negoziale qualora vi sia reciprocità tra gli atti dell'uno e dell'altro negozio tra loro collegati l'interdipendenza bilaterale si risolve nell'estensione di ogni vicenda negoziale di contratto all'altro (simul stabunt, simul
cadent).
L'appellante ne deduce che, anche se Ella avesse impugnato solo l'atto di cessione del credito e non anche il negozio di sottoscrizione, il che non è, la nullità della cessione del credito in luogo di adempimento verrebbe comunque a travolgere anche il negozio di sottoscrizione delle azioni. Con la conseguenza che anche in tal caso il
Giudice di primo grado avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi sulla validità o meno del negozio di cessione in quanto lo stesso avrebbe avuto conseguenze sulla restituzione del prestito alla Dr.SS Pt_1
pagina 49 di 60 5.2 In secondo luogo l'appellante sottopone a censura la parte della sentenza qui in esame per aver eSS tratto dalla premeSS circa il carattere esecutivo dell'atto di cessione del credito la conseguenza del rigetto della domanda di nullità della sottoscrizione dell'azione per vizio della causa. Afferma, a tale proposito, che nel rigettare la domanda di nullità per vizio di causa ritenendo che la cessione del credito
IA non potrebbe essere inficiata da nullità in quanto «negozio solutorio, avente una causa tipica di pagamento», il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri stabili dalla consolidata giurisprudenza e dottrina in materia di causa, secondo i quali la causa del contratto, oltre ad identificare la funzione economico-sociale del negozio,
deve altresì tenere conto di tutti gli interessi concreti che la singola operazione economica è obiettivamente diretta a realizzare, anche se estranei allo schema tipologico astrattamente prefigurato dalla norma;
quindi il Tribunale sarebbe incorso in errore artificiosamente separando fra loro le varie fasi dell'operazione, in realtà
tutte inequivocabilmente concatenate fra loro e finalizzate ad uno scopo unitario.
Chiede pertanto riformarsi la sentenza laddove la steSS aveva affermato che la Dr.SS
avrebbe impugnato solo la fase esecutiva di cessione del prestito IA e Pt_1
non anche il negozio di sottoscrizione delle azioni, così omettendo di dare rilievo al collegamento negoziale e alla causa in concreto.
***
L'appellante sottopone a censura le considerazioni di cui al punto 5.1 che precede in quanto asseritamente concepite in prospettiva atomistica anziché in prospettiva unitaria, sul presupposto del collegamento tra i singoli negozi considerati.
pagina 50 di 60 Ma trascura il fatto che la descrizione delle singole fasi del procedimento che conduce all'aumento del capitale sociale e la qualificazione della cessione del credito quale atto solutorio si collocano nella sentenza impugnata nel quadro della parte di motivazione rivolta all'esame circa la fondatezza non della domanda principale bensì
di quella subordinata, che aveva ad oggetto esclusivamente l'atto negoziale di cessione.
Con riferimento alla quale il Tribunale, ben lungi dal valutare isolatamente tale atto,
ha ritenuto appunto di considerarlo nel quadro della complessiva operazione di aumento del capitale sociale, per pervenire al riconoscimento della sussistenza della relativa causa quale atto solutorio, in tal modo confutando la contestazione di nullità
per carenza della relativa causa in concreto.
Considerazione, quest'ultima, ampiamente argomentata, che la corte ritiene assolutamente corretta e condivisibile, facendola propria, e che a ben vedere non risulta esser stata efficacemente sottoposta a censura da parte appellante.
Quanto poi all'assunto di cui al punto 5.2, secondo il quale, stante il collegamento negoziale, dal riscontro dell'invalidità del negozio di cessione dovrebbe derivare l'accertamento della nullità nel suo insieme della deliberazione di aumento del capitale sociale, la corte ritiene di dover svolgere due considerazioni:
- la prima, che l'affermazione è in sé inconferente, essendosi riconosciuta la sussistenza della causa in concreto della cessione del credito e con eSS la sua validità, il che esclude di per sé la possibilità di un effetto per così dire espansivo della sua prospettata nullità;
pagina 51 di 60 - la seconda, che, una volta confermata la funzione per così dire esecutiva del negozio in questione, quale datio in solutum, non vi è ragione per ritenere che all'accertamento dell'eventuale invalidità della cessione quale atto solutorio debba neceSSriamente conseguirne quello dell'invalidità del negozio (deliberazione di aumento del capitale sociale) attuato mediante tale atto.
Anche il quinto motivo di gravame risulta pertanto infondato.
***
Col sesto motivo di gravame l'appellante denuncia violazione dell'art.112 cpc per omeSS pronuncia sulle domande proposte in via subordinata, lamentando che il
Tribunale non si sarebbe pronunciato sulle seguenti domande: « […] in via subordinata
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare e
dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o l'annullamento ex artt. 1439 ovvero 1429
c.c., della cessione del prestito IA, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_4
Dr.SS il Credito (Prestito IA) di € 22.350.000, ovvero ai sensi dell'art. 1440 c.c. Pt_1
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_4
danno per la somma di € 22.350.000 o della diversa somma, minore o maggiore, che sarà
ritenuta di giustizia;
gradatamente, dichiarare la nullità della cessione del prestito IA, ai
sensi degli artt. 1110, 1160 e 1117 del Code Civil del Granducato di Lussemburgo e, per
l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CP_4
alla Dr.SS il Credito (Prestito IA) di € 22.350.000» Pt_1
Rileva in proposito la corte che il Tribunale, contrariamente a quanto testè affermato dall'appellante, ha preso posizione anche sulle domande subordinate, anzitutto pagina 52 di 60 respingendo la richiesta di accertamento della nullità dell'atto di cessione del credito per asserita carenza di causa in concreto, per le ragioni esposte nell'esame del quinto motivo di gravame, e quindi completando la risposta alle restanti domande, tutte riferite a svariati profili di invalidità del predetto atto di cessione, che “non possono
essere accolte le ulteriori domande aventi a oggetto la medesima cessione del credito,
dovendosi osservare che tutti i vizi allegati dall'attrice (nullità per violazione di norme
imperative, annullamento per dolo e/o errore) non sarebbero comunque idonei a incidere
sull'efficacia dell'atto (parzialmente) solutorio di obbligazioni nascenti da un negozio
giuridico di sottoscrizione delle azioni pacificamente valido (l'attrice non formula nelle
conclusioni né negli atti difensivi specifiche contestazioni in merito) e già completamente
eseguito” (sentenza impugnata, pag. 16).
Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. attesa l'espreSS pronuncia del Tribunale in ordine a tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado.
In ogni caso le domande in questione devono ritenersi prive di giuridico fondamento.
Quanto alla domanda di nullità della cessione del credito per carenza di causa basta riportarsi a quanto esposto a proposito del quinto motivo di gravame.
Quanto alla domanda di nullità di tale atto per violazione di norma imperativa, con riferimento al disposto di cui all'art.2426 c.c., va anzitutto ricordato che “in tema di
nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme
inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito
dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative,
riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462
pagina 53 di 60 del 10/04/2014), e va poi sottolineato che, per le considerazioni che precedono, da un lato l'inosservanza delle disposizioni di cui all.2426 c.c. può condurre all'affermazione dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio ma non anche a quella di emissione di azioni in aumento del capitale sociale e dall'altro lato non sussistono nella specie i presupposti perché l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio ridondi in invalidità della delibera di aumento del capitale sociale, quale nullità derivata. Le considerazioni al riguardo espresse quanto alla domanda principale valgono in fatti anche per le domande subordinate.
Analogamente valgono per la domanda di annullamento della cessione ai sensi degli artt. 1439, 1440 e 1428 c.c le considerazioni svolte per la medesima domanda rivolta avverso la delibera di aumento del capitale sociale, con conseguente accertamento della relativa infondatezza.
Anche il sesto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
Col settimo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art.2043 c.c.
Si riporta la parte della sentenza censurata col presente motivo: «va rigettata l'ulteriore
domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana, in quanto basata sulle medesime
circostanze allegate a sostegno della precedente domanda ex art. 2379-ter, u.c., c.c.,
circostanze ritenute irrilevanti dal Collegio ai fini del giudizio di invalidità della delibera in
esame. Al riguardo, la richiamata facoltà per la Società di prevedere un prezzo di emissione
pagina 54 di 60 non coincidente con il proprio valore patrimoniale elide l'antigiuridicità della condotta,
considerata ai fini di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente infondatezza nel merito della
domanda. Ad abundantiam va rilevato che il danno in concreto allegato dall'attrice non
potrebbe essere considerato conseguenza diretta di alcuna condotta ascrivibile agli organi
sociali, derivando piuttosto da una fattispecie negoziale, ossia il negozio di sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione, in relazione al quale l'attrice non muove peraltro, come si
dirà anche avanti, alcuna specifica contestazione».
L'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato che la domanda ex art.2043 c.c. era stata introdotta non per impugnare il singolo atto negoziale di sottoscrizione delle azioni ma in via residuale, per impugnare la complessiva condotta posta in essere da a danno della Dr.SS steSS, CP_4 Pt_1
sul presupposto dell'intervenuta violazione da parte di di norme di legge CP_4
inderogabili che imponevano alla società una determinata procedura per la valutazione dei propri assets e per la formazione del prezzo delle azioni da offrire in sottoscrizione ai soci: l'appellante afferma infatti di aver contestato ad di aver CP_4
tenuto condotte illecite causalmente connesse al grave pregiudizio subito dalla Dr.SS
per l'operazione di ricapitalizzazione ossia (i) per aver valutato la propria Pt_1
partecipazione nella in violazione dell'art. 2426 c.c., norma Parte_2
inderogabile e dettata a tutela dell'interesse generale, (ii) per aver sovrastimato, sulla base della valutazione di cui al punto (i), il sovrapprezzo azionario sulla base di un patrimonio netto non in linea con il reale valore economico-patrimoniale societario,
(iii) per aver creato, quindi, una falsa rappresentazione economico-patrimoniale sociale che avrebbe indotto la Dr.SS a compensare i crediti vantati nei Pt_1
pagina 55 di 60 confronti della convenuta con lo scopo di sottoscrivere un numero di azioni pari ad un controvalore di € 42.350.000 e a rinunciare, altresì, agli interessi per € 2.997.280,01.
La censura non coglie nel segno: il Tribunale ha affermato che la domanda di condanna per responsabilità extra-contrattuale proposta dall'appellante si fondava sulle medesime circostanze allegate a sostegno della precedente domanda ex art. 2379-ter, u.c., c.c. e che quest'ultima doveva ritenersi infondata attesa la richiamata facoltà per la società emittente di prevedere un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale. Ha ritenuto inoltre che tale conclusione elide di per sè l'antigiuridicità della condotta di e ciò anche nella prospettiva CP_4
dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., traendone la conseguenza della ritenuta infondatezza nel merito anche della domanda di condanna per responsabilità aquiliana.
Il ragionamento appare alla corte ineccepibile. Rilevata la coincidenza delle allegazioni poste a fondamento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2379-ter c.c. e di quelle poste a fondamento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.2043 c.c., e sul punto non si riscontra alcuna argomentata censura, è evidente che, supponendo la responsabilità
aquiliana la presenza di un fatto doloso o colposo altrui che abbia cagionato all'attore un danno, la già accertata esclusione dell'antigiuridicità della condotta contestata (in ragione della facoltà riconosciuto alla società emittente di prevedere un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale) preclude di per se steSS la possibile configurazione della medesima condotta quale fatto ingiusto,
foriero di responsabilità civile ai sensi dell'art.2043 c.c. pagina 56 di 60 ***
Con l'ottavo motivo di gravame (impropriamente definito settimo) l'appellante si duole dell'omesso accoglimento dell'istanza di nomina di CTU, facendo richiamo all'insegnamento della SC (Cass. 30499/2019) per la quale “il principio secondo cui il
provvedimento che disponga o meno la consulenza tecnica, rientrando nel potere
discrezionale del giudice del merito, … va contemperato con quello secondo il quale il
giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una
questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la
consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine, con la
conseguenza che, ove egli abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento, deve fornire
adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione
proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza di ammissione della consulenza
medesima "sic et simpliciter", ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece,
verosimilmente accertato”.
L'appellante assume che nella specie sarebbe risultato neceSSrio, a non voler recepire de plano quanto esposto nella relazione tecnica del dott. e Persona_5
del Rag. prodotta in primo grado, disporre CTU al fine di pervenire Persona_6
alla giusta determinazione del valore della società al tempo dell'emissione delle nuove azioni, onde valutarne la corretta o meno fiSSzione del relativo sovrapprezzo.
Chiede pertanto disporsi << consulenza tecnica d'ufficio volta a i) determinare il valore
del sovrapprezzo delle azioni emesse da a seguito dell'aumento di capitale approvato CP_4
in data 10 giugno 2011 conformemente ai principi normativi e contabili;
ii) individuare sulla
pagina 57 di 60 base dei principi normativi e contabili una perdita «durevole» di valore della partecipazione
in con riferimento al bilancio al 30.09.2010; iii) verificare se è stato Parte_2 CP_4
correttamente applicato o meno il principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis c.c. con
riferimento alla valutazione della partecipazione in;
iv) determinare la Parte_2
corretta valutazione della partecipazione in utilizzando il metodo del Parte_2
patrimonio netto>>.
Le considerazioni svolte a proposito del precedente motivo di gravame appaiono di per sé sufficienti per escludere la necessità di dar corso agli ulteriori accertamenti richiesti: se, infatti, si riconosce alla società emittente la facoltà di fiSSre un prezzo di emissione delle nuove azioni non proporzionalmente coincidente con il valore patrimoniale della società medesima diviene per ciò stesso irrilevante determinarne l'effettiva consistenza.
Ed infatti il Tribunale ha così sul punto statuito: “Con riferimento alle domande svolte in
via principale e in via alternativa il Collegio osserva che, anche assumendo come vera ogni
circostanza prospettata dalla parte, le domande attoree non potrebbero comunque essere
accolte per assorbenti ragioni di diritto” (sentenza pag. 13)
***
Col nono motivo di gravame l'appellante chiede riformarsi il capo della sentenza impugnata relativo alla disciplina delle spese di lite. Ciò “in considerazione di tutti i predetti motivi”, e, quindi, sul presupposto dell'accoglimento di uno o più dei precedenti motivi di gravame.
Ne consegue l'assorbimento del relativo esame, data la reiezione di tutti i precedenti motivi. pagina 58 di 60 ***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022, sulla base non dello scaglione di valore dichiarato (indeterminabile) bensì di quello compreso tra euro 16.000,01 ed euro 32.0000,00, risultante sulla base del criterio del “disputatum”, secondo quanto indicato nelle conclusioni di parte appellante. Con liquidazione del dovuto ai valori medi quanto alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del giudizio ed alla fase decisionale, e del valore minimo quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione.
In base al criterio testè indicato andrà rideterminato anche l'ammontare del dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.9 DPR 115/2002, nel contempo accertandosi la ricorrenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma
17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.2530/2020 del Tribunale di
Brescia, sezione specializzata Tribunale delle Imprese.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi € 82.920,00, per compenso professionale tabellare, di cui pagina 59 di 60 € 21.186,00 per la “fase di studio”, € 12.319,00 per la “fase introduttiva”, € 14.190,00
per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 35.225,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
accerta la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dell'ammontare del dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.9 DPR 115/2002 sulla base del criterio del valore compreso tra euro 16.000,01 ed euro 32.000,00, nonché dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, in tal modo determinato, ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 60 di 60
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 342/ 2021 R.G. promoSS con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. CAPRETTI Parte_1
MARIA CLERICI FRANCESCA ( ) VIA BIGLI 2 20121 C.F._1
MILANO; ( ) VIA BIGLI 2 Controparte_1 C.F._2
MILANO; ( VIA LUIGI LUCIANI, 1 CP_2 C.F._3
00100 ROMA;
( ) Indirizzo CP_3 C.F._4
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 28 25121 BRESCIA presso il difensore avv. CAPRETTI MARIA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 60 con il patrocinio dell'avv. BUIZZA DANTE DANIELE CP_4
FENAROLI ANDREA ( ) VIA GRAMSCI, 30 25122 C.F._5
BRESCIA; , elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 30 25100 BRESCIA presso il difensore avv. BUIZZA DANTE DANIELE
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024, avente ad oggetto:
Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 07/12/2020 con il n. 2530/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis;
- accogliere l'appello e i motivi di appello formulati nel presente giudizio e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2530/2020 emeSS nel giudizio R.G. n.
8948/2017 dal Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in materia di impresa del
26 novembre 2020, comunicata dalla Cancelleria il 7 dicembre 2020 e notificata in data 24 febbraio 2021, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado come riportate
- - in via principale accertare la nullità della delibera di aumento di capitale sociale di e dell'intera operazione di ricapitalizzazione ex art. 2379-ter c.c., per tutti i CP_4
motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla Dr.SS pari Pt_1
a € 29.070.992,41 o alla diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di pagina 2 di 60 giustizia;
- - in via principale alternativa condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_4
dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1440 c.c. al risarcimento del danno subito dalla Dr.SS
per la somma di € 29.070.992,41, data dalla differenza tra il credito della Pt_1
Dr.SS ante operazione e il corretto aumento di capitale rideterminato sulla Pt_1
base dei valori patrimoniali della al 31.12.210 o della diversa somma, Parte_2
minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
- - in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o l'annullamento ex artt. 1439 ovvero 1429 c.c., della cessione del prestito IA, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, a restituire alla Dr.SS il Credito (Prestito IA) Pt_1
di € 22.350.000, ovvero ai sensi dell'art. 1440 c.c. condannare in persona del CP_4
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per la somma di €
22.350.000 o della diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
gradatamente, dichiarare la nullità della cessione del prestito IA, ai sensi degli artt. 1110, 1160 e 1117 del Code Civil del Granducato di Lussemburgo e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_4
restituire alla Dr.SS il Credito (Prestito IA) di € 22.350.000; Pt_1
- in via istruttoria:
a) disporre CTU contabile volta ad accertare:
i) se la determinazione del sovrapprezzo delle azioni emesse da a seguito CP_4
pagina 3 di 60 dell'aumento di capitale approvato in data 10 giugno 2011 sia conforme o meno ai principi normativi e contabili del Codice Civile, dell'OIC20 e dell'OIC21 e in caso di risposta negativa quale sia la corretta valutazione della partecipazione di in CP_4
sulla base dei principi normativi e contabili del Codice Civile, Parte_2
dell'OIC20 e dell'OIC21 con riferimento al bilancio al 30.09.2010 ed alla situazione patrimoniale ed economica al 31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il 10.06.2011;
ii) se sulla base dei principi normativi e contabili del Codice Civile, dell'OIC20 e dell'OIC21 sussisteva o meno una perdita «durevole» di valore della partecipazione in con riferimento al bilancio al 30.09.2010 ed alla situazione Parte_2 CP_4
patrimoniale ed economica al 31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il 10.06.2011;
iii) se è stato correttamente applicato o meno il principio di prudenza di cui all'art. 2423- bis c.c. con riferimento alla valutazione della partecipazione in Parte_2
nel bilancio al 30.09.2010 ed alla situazione patrimoniale ed economica al CP_4
31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il
10.06.2011;
iv) quale sia la corretta valutazione della partecipazione in utilizzando Parte_2
il metodo del patrimonio netto, sulla base dei principi normativi e contabili del
Codice Civile, dell'OIC20 e dell'OIC21 con riferimento al bilancio al CP_4
30.09.2010 ed alla situazione patrimoniale ed economica al 31.03.2011 assunta come riferimento per l'aumento di capitale approvato il 10.06.2011.
b) ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
pagina 4 di 60 1) vero che dal 1985 al 1989 la dottoreSS ha Parte_3
frequentato l'Institut de Statistiques de l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie
(ISUP) conseguendo il diploma di statistica con specialità Attuario.
Si indica quale teste il sig. , presidente dell'Institut de Statistiques de Testimone_1
l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie in place Jussieu n. 4, 75252 Parigi
(Francia).
- - in ogni caso con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e c.p.a. e rimborso spese generali. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori.
Dell'appellato
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa le declaratorie del caso anche in ordine alla inammissibilità delle nuove e tardive allegazioni dell'appellante:
In via principale di merito: rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2530/2020 del Tribunale di
Brescia;
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi illustrati in atti;
Sempre in via istruttoria: disporsi prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che nei mesi di marzo/aprile 2011 i componenti delle famiglie , Pt_2
e tra questi ultimi la OR decidevano di dare corso Per_1 Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 60 alla operazione di aumento del capitale sociale di consistente nella CP_4
conversione a capitale sociale dei prestiti obbligazionari emessi originariamente da e IA S.Av., sottoscritti dalla OR Parte_4 Pt_1
2. Vero che la OR prima della deliberazione dei soci di Parte_1 CP_4
dell' 11 giugno 2011, aveva specifica conoscenza di dati, termini e modalità della operazione di riorganizzazione dei prestiti obbligazionari di ed IA, sia CP_4
per quanto attiene la cessione ad del prestito IA, sia con riguardo la CP_4
conversione dei prestiti in azioni e del loro rapporto di cambio;
CP_4
3. Vero che il dott. veniva incaricato da e dai soci di Persona_2 CP_4 CP_4
di studiare gli spetti fiscali della operazione di conversione a capitale sociale dei prestiti obbligazionari facenti capo ad alla società lussemburghese CP_4
IA S.A., sottoscritti dalla OR fiscalmente residente in [...]; Pt_1
4. Vero che in data 6 aprile 2011 il dott. illustrava alla OR i Per_2 Pt_1
dettagli della operazione per come ad stesso prospettata, segnalando espreSSmente
alla steSS:
- La situazione al 31 marzo 2011 del prestito obbligazionario per € 42.350 mila sottoscritto dalla OR gli interessi maturati, quelli pagati e quelli da Pt_1
pagare;
- Gli obiettivi della riorganizzazione consistenti: nella conversione dei prestiti obbligazionari in azioni nell'annullamento dei crediti della OR CP_4 Pt_1
per interessi maturati e non ancora pagati, nel non mantenere in un asset che CP_4
fruttasse interessi attivi taSSbili;
pagina 6 di 60 - Le modalità della riorganizzazione consistenti: nella rinuncia della OR Pt_1
agli interessi maturati e non pagati sui prestiti obbligazionari IA e nella CP_4
cessione della OR ad del prestito obbligazionario IA;
nelle Pt_1 CP_4
conversione dei prestiti obbligazionari facenti capo alla OR a capitale Pt_1
sociale di CP_4
5. Vero che nell'illustrate alla OR le modalità di conversione dei prestiti Pt_1
obbligazionari a capitale sociale, il dott. indicava espreSSmente alla Persona_2
steSS: che la partecipazione in era valorizzata in € 512,4 milioni e Parte_2
quindi pari ad un valore di di € 1.250 milioni;
che tale valore Parte_2
esprimeva un valore di € 50,00 per azioni;
il valore del concambio;
il Parte_2
numero di 1.221.499 azioni di nuova emissione;
che la sottoscrizione dell'aumento di capitale avrebbe comportato i seguenti versamenti:
- Capitale sociale € 12.214.990,00 (1.221.499 azioni x € 10);
- Sopraprezzo € 30.135.113,23 (1.221.499 azioni x € 24,6706);
- Versamento € 42.350.103,22;
6. Vero che a seguito di espreSS richiesta della OR in data 18 maggio Pt_1
2011 il dott. trasmetteva alla OR i dati definitivi del Per_2 Parte_1
concambio, pari a quelli che si rinvengono nella delibera di aumento di capitale dell'11 giugno 2012, nonché i rapporti tra le partecipazioni dei soci pre e post aumento;
7. Vero che i componenti delle famiglie , e fatta eccezione per Per_3 Per_1 Pt_1
la OR sottoscrivevano nel 2007 un prestito obbligazionario Parte_1
pagina 7 di 60 emesso da RL TaSSra PA;
vero che la decisione dei soci di di far Parte_4
sottoscrivere alla OR il prestito obbligazionario nell'anno Parte_1 CP_4
2007 venne assunta su espreSS richiesta di quest'ultima, che riteneva per eSS non conveniente sottoscrivere obbligazioni emesse da società italiane sulle quali avrebbe subito una ritenuta fiscale del 12,5%.
8. Vero che la operazione di conversione a capitale di dei prestiti CP_4
obbligazionari fu voluta dai soci perché speculare all'operazione di rinuncia ai prestiti obbligazionari di RL TaSSra PA da parte dei soci di quest'ultima;
9. Vero che nel corso dell'anno 2009 ha ceSSto di corrispondere alla OR CP_4
gli interessi che maturavano sul prestito obbligazionario;
vero in particolare Pt_1
che a fronte degli interessi maturati al 30/09/2009 per circa € 1.318.000 ha CP_4
pagato alla OR l'importo di € 270.833,00; vero che da tale epoca la Pt_1
situazione economico-finanziaria di le ha impedito il pagamento degli CP_4
interessi sul prestito obbligazionario;
10. Vero che nel corso dell'anno 2009 IA S.A. ha ceSSto di corrispondere alla
OR gli interessi che maturavano sul prestito obbligazionario;
vero in Pt_1
particolare che a fronte degli interessi maturati al 30/09/2009 per circa € 1.452.7500
IA ha pagato alla OR l'importo di € 1.089.562; vero che da tale Pt_1
epoca la situazione economico-finanziaria di IA le ha impedito il pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario;
11. Vero che alla data della delibera dell'aumento di capitale dell'11 giugno CP_4
2011 la situazione economico-finanziaria di impediva il rimborso del prestito CP_4
pagina 8 di 60 obbligazionario.
Si indica come teste il dott. di Milano. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_5
di Brescia – sezione specializzata impresa società di partecipazioni, CP_4
esponendo:
- di esser stata titolare all'epoca dei fatti (“maggio-giugno 2011”) di una partecipazione nella società convenuta pari al 22,018% del capitale;
- che nel mese di maggio 2011 la società convenuta per rafforzare la propria CP_4
dotazione patrimoniale e a fronte dell'impegnativo piano di ristrutturazione della società partecipata RL TaSSra spa, aveva deciso di eseguire una compleSS
operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi € 45.347.280,01, articolata principalmente su un aumento di capitale con sovrapprezzo per complessivi €
42.349.999,93;
- che l'attrice aveva preso parte a tale operazione di ricapitalizzazione di CP_4
effettuata esclusivamente con suoi apporti per complessivi € 45.347.780,01, attuata con le seguenti modalità:
a) mediante compensazione di un credito dell'attrice verso la società convenuta di € 20.000.000;
b) mediante compensazione di un credito di € 22.350.000 dell'attrice nei pagina 9 di 60 confronti di un terzo (IA S.A.) dalla steSS ceduto alla società convenuta;
c) mediante rinuncia a un ulteriore credito verso la Società per interessi di €
2.997.280,01;
contro emissione da parte di di nuove azioni interamente sottoscritte CP_4
dall'attrice per un valore complessivo di nominali € 12.265.590,00 oltre €
30.084.409,93 a titolo di sovrapprezzo, e ciò secondo il seguente iter procedimentale:
1) in data 2 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione di aveva deliberato CP_4
(i) di procedere al rimborso anticipato del prestito (€ 20.000.000), (ii) di CP_4
acquistare al prezzo di € 22.350.000 l'intero prestito IA con scadenza 1 ottobre
2012 e (iii) di proporre all'assemblea straordinaria dei soci un aumento di capitale a pagamento mediante l'emissione di nuove azioni con un sovrapprezzo azionario;
2) sulla base della predetta delibera del Consiglio, in data 10 giugno 2011 l'assemblea straordinaria della Società aveva deliberato di aumentare di € 12.265.590,00 il capitale sociale (da € 146.000.000 a € 158.265.590), mediante emissione di n.
1.226.559 azioni da nominali € 10,00 cadauna (dunque € 12.265.590,00), con un sovrapprezzo unitario di € 24,527487 e complessivo di € 30.084.409,93 e, quindi, per un totale da versare di € 42.349.999.93 (€ 12.265.590,00 + € 30.084.409,93), in forma inscindibile, e di offrire la sottoscrizione di tale aumento di capitale in opzione ai soci in proporzione ai rispettivi possessi azionari;
3) che dopo la conclusione dell'assemblea dei soci, il Consiglio aveva deliberato di offrire in sottoscrizione alla Dr.SS - assente alla riunione - n 1.226.559 azioni Pt_1
rivenienti dall'aumento di capitale sociale, previa rinuncia all'opzione d parte degli pagina 10 di 60 altri soci;
4) che l'attrice, con dichiarazione del 10/6/2011 aveva sottoscritto n.
1.226.559 nuove azioni ed aveva versato l'aumento di capitale divenendo socia titolare di n. 4.441.187
azioni rappresentative del 28,061% del capitale sociale della Società, nel contempo precisando di essersi astenuta dal voto sulla delibera consiliare del 2 maggio 2011, in quanto amministratore in conflitto di interessi;
- che il successivo 20 febbraio 2013, in occasione dell'approvazione del bilancio della
Società al 30.9.2012, emergeva che “la partecipazione nella era stata Parte_2
svalutata a € 39.560.498 (da € 512.400.000) (doc. 10), per poi paSSre a € 30.744.000
nel bilancio 2013”;
- che pertanto solo nel 2013, in occasione dell'approvazione del bilancio di CP_4
relativo all'esercizio 2012, l'attrice si era resa conto che l'operazione di ricapitalizzazione era “gravemente viziata”, in quanto la partecipazione nella RL
TaSSra S.p.A., principale bene all'attivo della Società, era stata fortemente sopravvalutata, con conseguente sopravvalutazione del sovrapprezzo, il quale, ove la partecipazione di nella fosse stata correttamente valutata, non CP_4 Parte_2
avrebbe dovuto superare circa € 4.000.000.
Tanto premesso, l'attrice lamentava in primo luogo la violazione delle norme in materia di bilancio, in particolare dell'art. 2426 c.c. (“norma dettata a tutela di un
interesse generale e quindi inderogabile”), discendente dalla sopravvalutazione della partecipazione nella RL TaSSra s.p.a. (principale bene all'attivo della Società)
nell'ambito della richiamata ricapitalizzazione: rilevava, in proposito, che nella pagina 11 di 60 situazione al 31/03/2011 (e così anche nel precedente bilancio al 30/09/2010 ed in quello successivo al 30/09/2011) la società aveva valutato la partecipazione CP_4
detenuta nella al costo storico di € 512.400.000. Parte_2
L'attrice affermava, inoltre,
a) che alla data dell'operazione di aumento del capitale conosceva senz'altro CP_4
il bilancio della al 31/12/2009, approvato il 30/03/2010, che Parte_2
evidenziava un patrimonio netto di € 573.099.022, con conseguente valorizzazione della quota di pertinenza di (40,992%) in € 234.924.751,10, e CP_4
b) che il 30/05/2011, in data antecedente all'operazione di ricapitalizzazione di la società aveva già approvato il bilancio al 31/12/2010, dal CP_4 Parte_2
quale risultava una perdita di esercizio pari a € 80.225.0453, perdita ne aveva ulteriormente ridotto il patrimonio della società da € 573.099.022 a € 492.873.977,
con conseguente ulteriore riduzione del valore della quota di pertinenza di CP_4
(40,992%) da € 234.924.751 a € 202.038.901.
Sostenendo trattarsi di perdita di valore durevole, l'attrice affermava che la società
convenuta avrebbe dovuto svalutare la propria partecipazione, conformemente al principio contabile OIC 20 del 16.9.2005; ciò in quanto tale errata valutazione avrebbe spiegato i propri effetti nella situazione patrimoniale di al 31/3/2011, CP_4
oltreché nel bilancio al 30.9.2010, creando una falsa rappresentazione economico-
patrimoniale societaria sulla cui base era stata definita l'intera operazione di ricapitalizzazione ed era stata attuata infine la cessione ad del prestito IA. CP_4
L'attrice assumeva che in conseguenza di ciò l'intera operazione di aumento del pagina 12 di 60 capitale sociale di doveva ritenersi affetta da nullità. Ciò perché nel CP_4 CP_4
valutare la sua partecipazione nella nella situazione economico- Parte_2
patrimoniale della Società al 31/03/2011 - così come anche nel precedente bilancio al
30.9.2010- aveva violato la norma imperativa di cui all'art. 2426, comma I, n. 3) c.c.,
alterando il quadro di verità legale dei documenti contabili.
Sosteneva, poi, sussistere un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la valutazione della partecipazione, come esposto nei documenti societari (in violazione dell'art. 2426 c.c.) e la delibera di aumento del capitale sociale.
Osservava, a tale riguardo, che, benchè fossero ormai spirati i termini decadenziali di cui all'art. 2379-ter c.c. (“Invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del
capitale o della emissione di obbligazioni”), tuttavia:
(i) l'aumento di capitale era stato deliberato ed eseguito sulla base di una situazione patrimoniale affetta da nullità per violazione dell'art. 2426 c.c., e
(ii) in ogni caso restavano salvi i diritti al risarcimento del danno cagionato all'attrice dall'operazione viziata ai sensi dell'art. 2379-ter, comma III, c.c.
Infatti, secondo la prospettazione attorea, la società convenuta aveva consapevolmente e volutamente creato una falsa rappresentazione economico-
patrimoniale sociale al fine di (sovra)stimare il sovrapprezzo azionario sulla base di un patrimonio netto contabile non in linea con il suo reale valore economico al tempo dell'operazione.
Sulla base del (falso) valore economico sociale rappresentatole al momento della
Pa conclusione dei negozi attuativi dell'operazione di ricapitalizzazione, la Dr. pagina 13 di 60 in data 10/06/2011 aveva sottoscritto, previa compensazione dei crediti Pt_1
vantati nei confronti della Società per i prestiti IA e Argepa, tutte le 1.226.559
nuove azioni per un controvalore complessivo, comprensivo del sovrapprezzo di oltre
30 milioni, di € 42.349.999,93 ed aveva, altresì, rinunciato al credito per interessi per
€ 2.997.280,01.
L'attrice sosteneva, quindi, che il danno patrimoniale da lei subito doveva pertanto ritenersi conseguenza diretta e immediata della condotta della società convenuta.
Sulla base delle medesime circostanze allegava, in via alternativa, la responsabilità
aquiliana della Società ex art. 2043 c.c., chiedendo il risarcimento del danno conseguente, parimenti quantificato “in € 29.070.992,41 (45.347.280,01 [credito
della Dr.SS ante operazione] - 16.276.287,60 [aumento di capitale conforme Pt_1
ai valori reali]”. Precisava al riguardo che “I fatti illegittimi per cui è causa, fonte di
danno nei confronti della Dr.SS sono imputabili direttamente alla Società, Pt_1
in quanto atti propri, e/o indirettamente, ex art. 2049 c.c., in quanto atti degli
Amministratori provvisti di delega. , pertanto, è chiamata a rispondere del CP_4
danno derivante dall'illecita operazione di ricapitalizzazione in quanto gli atti lesivi
posti in essere (riassunti nella violazione dell'art. 2426 c.c. per la valutazione della
e, quindi, nella falsa rappresentazione della realtà economico- Parte_2
patrimoniale della Società al momento dell'operazione) sono stati promanati dalla
steSS per mezzo dell'organo assembleare e producono in capo ad eSS i loro effetti,
quali atti da questa voluti ed eseguiti per mezzo dei suoi Amministratori provvisti di
delega”.
pagina 14 di 60 In subordine allegava la nullità di “uno dei principali negozi attuativi dell'operazione
di ricapitalizzazione, cioè la cessione ad del prestito IA” (i) per CP_4
mancanza di causa e (ii) per violazione di norme imperative:
(i) sotto il primo profilo sosteneva che l'intera operazione di ricapitalizzazione di si era realizzata grazie all'ancillare cessione del prestito IA alla Società CP_4
da parte dell'attrice, posta in essere con lo scopo pratico di sottoscrivere un numero di azioni di valore pari al controvalore del prestito obbligazionario IA (€ CP_4
22.350.000) e che, conseguentemente, tale contratto di cessione doveva ritenersi privo di causa in quanto mancante di alcun possibile scopo funzionale ed economico meritevole di tutela, risultando perciò nullo ex art. 1418, comma II, c.c.;
(ii) sotto il secondo profilo sosteneva che tale contratto di cessione doveva ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma I, c.c., in quanto posto in essere in violazione di norme imperative: la cessione del Prestito IA era infatti basata su di una valutazione della partecipazione di nella effettuata in CP_4 Parte_2
violazione della norma imperativa di cui all'art. 2426 c.c..
In via ulteriormente subordinata l'attrice svolgeva domanda di annullamento del contratto di cessione del “prestito IA”:
(i) per dolo determinante ex art. 1439 c.c., poiché la Società avrebbe artificiosamente dissimulato il reale valore della partecipazione nella al fine di Parte_2
determinare il consenso dell'attrice alla cessione del prestito IA e, quindi, trarne un indebito vantaggio economico, posto che la Dr.SS se a conoscenza della Pt_1
reale situazione economico-patrimoniale della società convenuta, non le avrebbe pagina 15 di 60 ceduto il prestito;
ovvero
(ii) per dolo incidente ex art. 1440 c.c., e ciò in quanto la società convenuta, con la propria condotta dolosa, aveva violato il dovere di buona fede ex art. 1337 c.c., nella misura in cui non aveva svalutato la partecipazione detenuta nella al Parte_2
fine di sovrastimare il sovrapprezzo delle nuove azioni per l'aumento di capitale e,
quindi, di dissimulare il reale valore della partecipazione nella per Parte_2
trarne un indebito vantaggio economico, in tal modo traendo in inganno l'odierna attrice, indotta a sottoscrivere le nuove azioni per l'aumento di capitale ad un valore in realtà non corrispondente al controvalore del credito portato a compensazione per la sottoscrizione.
Infine l'attrice domandava l'annullamento del contratto di cessione del prestito
IA per errore essenziale e riconoscibile, ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c.:
sostenendo di aver ceduto il prestito IA con lo scopo di ricevere in cambio un numero di azioni corrispondenti (circa 647.302) al valore del prestito obbligazionario
(€ 22.350.000) per divenire, quindi, a seguito dell'operazione, socia titolare di n.
4.441.187 azioni di una società ( avente un patrimonio netto dichiarato nella CP_4
situazione patrimoniale al 31.3.2011 di € 489.353.510, mentre, in realtà, alla data dell'operazione esso era di soli €178.992.410, così che l'attrice a seguito dell'operazione, era divenuta titolare di un numero di azioni il cui prezzo di sottoscrizione non corrispondeva al reale valore patrimoniale della Società.
Dichiarata l'annullabilità del contratto di cessione del prestito IA, l'attrice chiedeva in estremo subordine la condanna della Società alla restituzione del pagina 16 di 60 controvalore del credito ceduto, pari a euro 22.350.000.
***
La società costituendosi, replicava anzitutto enucleando a le cariche CP_4
ricoperte dall'attrice nelle varie società del Gruppo TaSSra, e quindi sostenendo che l'attrice era in realtà pienamente a conoscenza della situazione finanziaria del Gruppo
e del valore della partecipazione nella RL TaSSra s.p.a., anche nella sua qualità di componente, tra gli altri, del consiglio di amministrazione della Società; chiariva che la ricapitalizzazione si era resa neceSSria a seguito della crisi finanziaria del 2008,
affermando che nell'ambito degli accordi con gli Istituti finanziari si era reso neceSSrio che i soci facessero “la loro parte”, convertendo a capitale il prestito obbligazionario di RL TaSSra PA sottoscritto dalle famiglie e Pt_1 Pt_2
precisava che l'aumento di capitale deliberato da RL TaSSra s.p.a. era Per_1
stato sottoscritto ed eseguito per mezzo della rinuncia da parte dei componenti delle famiglie proprietarie e a tutti i prestiti obbligazionari emessi Pt_1 Pt_2 Per_1
da tale società; sottolineava il fatto che, dal canto suo, anche l'azionista Persona_4
aveva partecipato al medesimo “sacrificio”, deliberando e sottoscrivendo l'omologo aumento di capitale di poi posto in discussione;
sosteneva che in tale CP_4
contesto trovava giustificazione la copertura per intero dell'aumento di capitale di da parte dell'azionista CP_4 Persona_4
La convenuta rilevava poi che il suo bilancio al 30/09/2010 era stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci il 28 gennaio 2011.
Forniva quindi una dettagliata descrizione dell'operazione in discorso, rilevando che,
pagina 17 di 60 a seguito dell'operazione di scissione (“Nel 2008 dava corso alla propria Parte_4
scissione totale con la nascita di due nuove società beneficiarie:
[...]
ed IA SA”), dalla quale era originata la società “si” era Controparte_5 CP_4
reso “neceSSrio trasferire in il prestito IA”, ragion per cui “si ipotizzava CP_4
…: i) la cessione da ad del prestito obbligazionario IA al Parte_1 CP_4
valore nominale;
ii) il rimborso anticipato del prestito obbligazionario;
iii) la CP_4
rinuncia da parte della OR agli interessi maturati e non ancora percepiti Pt_1
sul prestito obbligazionario;
iv) la conversione dei crediti di in un Parte_1
aumento del capitale sociale”.
A detta di parte convenuta “L'operazione di conversione del prestito obbligazionario
in azioni ” era “stata concordata con la OR e costituiva il CP_4 Pt_1
riflesso dell'operazione di conversione del prestito obbligazionario di RL TaSSra
PA posta in essere dagli altri soci, così come l'emissione del prestito
obbligazionario di del 2008, sempre concordata con la OR Parte_4 Pt_1
rappresentava il riflesso dell'omologo prestito obbligazionario emesso da RL
TaSSra PA e sottoscritto dagli altri soci”
E così, alla luce delle suddette esigenze veniva strutturata, con l'assistenza di
“consulente di fiducia della famiglia , l'operazione sopra descritta, poi Pt_1
portata all'attenzione del c.d.a., che il 2 maggio 2011, “all'unanimità, con il voto
favorevole dell'amministratore deliberava di acquistare al nominale Parte_1
per l'importo di € 22,350 milioni le obbligazioni IA della OR di Pt_1
rimborsare in via anticipata e per l'importo nominale di € 20 milioni il prestito
obbligazionario della società; di proporre all'Assemblea un aumento del capitale pagina 18 di 60 sociale con soprapprezzo per complessivi € 42,350 milioni”. Successivamente “il 10
giugno 2011 si teneva l'Assemblea straordinaria di , a cui pure partecipava la CP_4
OR che all'unanimità deliberava l'aumento del capitale sociale”. Persona_4
La convenuta prendeva poi posizione sulle domande di parte attrice contestandone la fondatezza e in proposito affermando che il “bilancio d'esercizio al 30 settembre
2010 di è atto di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, di CP_4
cui la OR era parte”; che “il bilancio di cui sopra” era “stato … Pt_1
approvato anche dal “socio” nell'Assemblea tenutasi il 28 gennaio Persona_4
2011”; che “la OR aveva specifica conoscenza di tutti i possibili valori Pt_1
della partecipazione RL TaSSra PA e dunque contabili, latenti, di mercato”,
nonché “di dati, termini e modalità della concordata operazione di riorganizzazione
dei prestiti obbligazionari di ed IA, sia per quanto attiene la cessione ad CP_4
del prestito IA, sia con riguardo la conversione dei prestiti in azioni CP_4
e del loro rapporto di cambio”. CP_4
La società convenuta eccepiva poi la carenza di legittimazione della OR
[...]
all'esercizio delle azioni risarcitorie per aver la steSS consapevolmente Per_4
votato a favore della deliberazione asseritamente pregiudizievole.
In ogni caso contestava nel merito essersi verificata in occasione dell'aumento di capitale oggetto di causa l'asserita sopravvalutazione della partecipazione nella RL
TaSSra s.p.a.. A tal fine anzitutto affermava che la svalutazione di oltre 390 milioni di euro iscritta da RL TaSSra PA nel bilancio al 31 dicembre 2011, e la correlativa svalutazione registrata a bilancio di era stata originata, quale CP_4
pagina 19 di 60 conseguenza immediata e diretta, di un'operazione inaspettata, e ritenuta illecita,
posta in essere dalle co-controllanti di ( e A2A PA) CP_6 Controparte_7
in data 26 Dicembre 2011, pochi giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale,
Contr con la quale aveva rilevato il controllo di e lanciato un'Opa obbligatoria CP_6
al prezzo svilito di 0,86 euro per azione, in tal modo costringendo ad Parte_2
una svalutazione della partecipazione di circa 315 milioni di euro. In secondo luogo la convenuta poneva in evidenza il fatto che il bilancio al 31.12.2010 della
[...]
era stato approvato il 29 giugno 2011, e quindi in data successiva rispetto a Pt_2
quella della deliberazione di aumento del capitale sociale di (10 giugno CP_4
2011), così che le valutazioni espresse dal Cda di potevano fondarsi CP_4
unicamente sul bilancio della partecipata al 31 dicembre 2009.
La convenuta contestava poi la fondatezza delle pretese attoree sulla base di un argomento giuridico, sostenendo in punto di diritto che “l'art. 2426 cod. civ. non
obbliga l'organo amministrativo ad iscrivere la partecipazione al valore consistente
nella corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata o della
collegata”; infatti “un conto sono i principi che regolano i criteri di redazione del
bilancio, altro conto è la determinazione del soprapprezzo da parte della Assemblea
in sede di aumento del capitale sociale”, e richiamando, a sostegno di tale tesi, il fatto che “quando nel dicembre 2008 RL TaSSra PA” aveva “deliberato l'aumento di
capitale che” era “stato sottoscritto da tutti i soci e dagli stessi eseguito attraverso le
rispettive rinunce ai prestiti obbligazionari in precedenza emessi (10), l'aumento”
aveva “considerato un valore di di € 1.250 milioni, nonostante anche Parte_2
in quel frangente il patrimonio netto riportasse un valore inferiore”.
pagina 20 di 60 La convenuta rilevava inoltre che i pretesi vizi della delibera di aumento di capitale non avrebbero potuto determinarne la nullità, posto che “La valutazione da parte
della Assemblea del sovrapprezzo riservato e sottoscritto dalla OR Pt_1
ancorché la si volesse ipotizzare per un attimo per ciò che non è, vale a dire
illegittima, in nessun caso porrebbe “il contenuto della deliberazione [in contrasto]
con norme dettate a tutela dell'interesse generale”, …. potendo semmai ledere il solo
interesse del singolo socio (ma non certo in questo caso)”, e sottolineava il fatto che in ogni caso “nessun terzo potrebbe mai dirsi leso da una deliberazione di aumento di
capitale con sovrapprezzo, quale che sia l'entità di quest'ultimo, realmente versato
nel patrimonio sociale”.
La convenuta contestava, poi, la steSS ammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice chiarito in che cosa sarebbe consistito l'ulteriore danno extra-contrattuale (posto che quello di cui all'art. 2379-ter cod. civ.
ha pacificamente natura di danno contrattuale) asseritamente patito, aggiungendo che,
ove si fosse trattato del medesimo danno, la relativa fonte contrattuale avrebbe impedito il cumulo di domande.
Contestava, inoltre, la fondatezza delle doglianze formulate sulla base del denunciato dolo, rilevandone la genericità, per mancata allegazione dei raggiri asseritamente posti in essere dal c.d.a., nonché la contraddittorietà, per aver l'attrice prospettato contemporaneamente le fattispecie di dolo determinante e dolo incidente.
Con riferimento alle domande svolte in via subordinata la convenuta contestava innanzitutto la sussistenza steSS del danno lamentato, in quanto “né né CP_4
pagina 21 di 60 IA si” sarebbero trovate “nella condizione di poter rimborsare il prestito
obbligazionario, come risulta dal verbale del Cda di del 2 maggio 2010”. CP_4
Sosteneva inoltre che le questioni di valutazione del sovrapprezzo non avrebbero potuto incidere sulla sussistenza della causa del negozio di cessione del prestito
IA e che il riferimento all'art. 2426 c.c. non sarebbe risultato conferente.
Sottolineava, infine, che l'eventuale errore sulla valutazione economica del contratto non sarebbe risultato rilevante ai fini dell'annullamento.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma cpc, la causa è
stata istruita mediante acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, senza invece dare ingresso alle prove orali dedotte né dar corso alla richiesta di CTU volta a determinare l'effettivo valore del patrimonio netto di CP_4
al momento in cui ne era stato disposto ed effettuato, con le modalità sopra
[...]
indicate, il contestato aumento di capitale.
***
Con sentenza n.2530/2020 il Tribunale di Brescia – Tribunale delle Imprese, così ha statuito:
<< Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in
composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe,
disattesa ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria:
a. rigetta, siccome infondate, tutte le domande formulate da parte attrice;
pagina 22 di 60 b. condanna l'attrice a rimborsare alla Parte_7
convenuta le spese di lite, liquidate in € 57.000,00= per compensi, CP_4
oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
A sostegno di tale decisione il giudice di prime cure ha svolto le seguenti considerazioni.
1.1 Anche assumendo come vera ogni circostanza prospettata dall'attrice, le domande attoree non potrebbero comunque essere accolte per assorbenti ragioni in diritto,
(punto 4.1 pag. 13). << L'attrice, infatti, sovrappone indebitamente il piano delle
delibere di approvazione del bilancio, rispetto al quale l'eventuale violazione dei
criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. potrebbe astrattamente rilevare sotto
il profilo della nullità, investendo interessi di portata generale (i.e. l'affidamento dei
terzi sulla veridicità delle poste di bilancio), con il diverso piano della eventuale
determinazione di un sovrapprezzo in sede di delibera di aumento di capitale,
rispetto al quale non sono neppure prospettati in giudizio interessi generali tali da
evocare la sanzione della nullità, discutendosi, come osservato anche dalla
convenuta, della potenziale lesione dell'interesse individuale di un socio, data dal
fatto che l'odierna attrice avrebbe pagato un corrispettivo “eccessivo” in relazione
al valore reale del complesso di azioni sottoscritte.>>
1.2 Poiché “la funzione del sovrapprezzo nell'ambito degli aumenti di capitale è
quella di adeguare il prezzo di emissione delle nuove azioni alla consistenza
patrimoniale della società, rappresentando la differenza tra tale prezzo e il valore
nominale dell'azione, precisandosi che la previsione di un sovrapprezzo è di regola
pagina 23 di 60 eventuale, salva l'ipotesi di cui all'art. 2441, comma 6, c.c.” e considerato che “il
processo di determinazione del sovrapprezzo è normalmente ancorato alla
valutazione effettiva del patrimonio netto della società, a valori correnti di mercato,
anche nelle ipotesi in cui l'applicazione di tale criterio porti a valori non pienamente
coerenti con le risultanze contabili, discendenti da un regime normativo autonomo” e considerato, infine, che “le somme versate a titolo di sovrapprezzo confluiscono,
quindi, in un'apposita riserva che compone, unitamente ad altre poste simili, il
patrimonio netto”, “la fiSSzione, in sede di aumento di capitale, di un prezzo di
emissione delle nuove azioni, che assume ipoteticamente un valore patrimoniale della
società maggiore di quello reale, si risolve invero a beneficio di creditori e terzi,
nella misura in cui comporta una maggiore patrimonializzazione della società, con
un corrispondente incremento della riserva da sovrapprezzo delle azioni”.
1.3 Né “è dato al Collegio riscontrare l'evocato (non meglio precisato) “rapporto di
pregiudizialità-indipendenza” tra la delibera di approvazione del bilancio della
Società del 28 gennaio 2011 e quella di aumento del capitale del 10 giugno 2011”.
1.4 “Nell'ambito di tale ultima deliberazione, infatti, la legge non imponeva … alla
Società l'adozione di un sovrapprezzo nel rispetto dei criteri che presiedono alla
predisposizione del bilancio di esercizio, con la conseguenza che il richiamo all'art.
2426 c.c. va ritenuto inconferente”.
1.5 “Conclusivamente, non essendo stata prospettata la lesione di interessi che
trascendono la posizione del singolo socio (cfr. Cass. 1624/2015), il Collegio non
ravvisa profili di nullità della delibera di aumento del capitale del 10 giugno 2011.”
pagina 24 di 60 1.6
Considerato che
l'attrice ha fondato la propria pretesa “risarcitoria ex art. 2379-
ter, u.c., c.c. espreSSmente alla pretesa nullità della suddetta delibera (in tesi)
dannosa, vizio di cui chiede l'accertamento incidenter tantum, essendo oramai
spirato il termine di decadenza previsto dalla norma, detta domanda risarcitoria non
può che essere dichiarata infondata.”
2.1 Poiché la “domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana” è stata “basata”
dall'attrice “sulle medesime circostanze allegate a sostegno della precedente
domanda ex art. 2379-ter, u.c., c.c.” e poiché queste sono state “ritenute irrilevanti
dal Collegio ai fini del giudizio di invalidità della delibera”, il Tribunale ne ha ritenuto l'infondatezza (pag.17 sentenza punto 4.2), e ciò in quanto “la richiamata
facoltà per la Società di prevedere un prezzo di emissione non coincidente con il
proprio valore patrimoniale elide l'antigiuridicità della condotta, considerata ai fini
di cui all'art. 2043 c.c.”
2.2 Inoltre “il danno in concreto allegato dall'attrice non” può “essere considerato
conseguenza diretta di alcuna condotta ascrivibile agli organi sociali, derivando
piuttosto da una fattispecie negoziale, ossia il negozio di sottoscrizione delle azioni di
nuova emissione, in relazione al quale l'attrice non” aveva mosso “alcuna specifica
contestazione” (sentenza pag.18).
2.3 Con riferimento, poi, alla “ulteriore contestazione” moSS dall'attrice “ai sensi
dell'art. 2049 c.c., asseritamente per fatto illecito degli amministratori muniti di
delega”, “il richiamo alla “falsa rappresentazione della realtà economico-
patrimoniale della Società al momento dell'operazione” evoca vagamente la
pagina 25 di 60 fattispecie di c.d. “danno diretto”, …, risarcibile ai sensi dell'art. 2395 c.c. al socio,
indotto all'investimento infausto sulla scorta di un bilancio falso redatto dagli
amministratori.” Sennonché deve ritenersi “precluso ogni ulteriore approfondimento
della suddetta questione, sia perché una domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c. non
risulta espreSSmente proposta nelle conclusioni, sia perché l'attrice neppure” aveva allegato “puntualmente la responsabilità ex art. 2395 c.c. in capo agli
amministratori”. In ogni caso, “in punto di fatto, la qualifica di consigliere di
amministrazione dell'attrice, unita alla considerazione per cui l'approvazione del
bilancio è materia rimeSS al plenum consiliare, con conseguente irrilevanza delle
deduzioni in tema di delega, induce a dubitare fortemente della sussistenza del nesso
causale rilevante nelle fattispecie di danno diretto” (sentenza pag.15).
3.1 Le “domande, anche proposte in via subordinata, fondate sul dolo determinante o
incidente” risultano parimenti infondate nel merito in ragione del “difetto di
allegazione che le caratterizza” (punto 4.3 sentenza pag.15). Infatti “l'attrice non ha
descritto i raggiri di cui si sarebbe avvalsa la controparte al fine di carpire il
consenso del socio” e non può considerarsi tale (raggiro) l'utilizzo, “in sede di
predisposizione del progetto di bilancio, del criterio valutativo del “costo storico”
anziché di quello del “patrimonio netto” nella determinazione del valore di una
partecipazione”; ed invero “i raggiri rilevanti ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c.
devono riguardare fatti specifici e ragionevolmente verificabili (cfr. Cass.
4441/2001), mentre nel caso in esame si controverte in ordine a stime tecnico-
contabili, caratterizzate da intrinseci margini di opinabilità”.
4.1 Con riferimento alle “residue domande svolte in via subordinate”, premesso che pagina 26 di 60 l'attrice aveva focalizzato “le proprie domande di nullità e annullamento
esclusivamente sulla cessione del c.d. “prestito IA”, che rappresentava soltanto
una delle tre componenti del corrispettivo pagato dal sottoscrittore alla Società, in
cambio delle azioni di nuova emissione”, e considerato che “l'aumento di capitale si
presenta generalmente quale operazione societaria compleSS, costituita da plurime
fasi, da tenere distinte: la fase preparatoria, di competenza consiliare;
la fase
deliberativa, di competenza (di regola) assembleare;
la fase di sottoscrizione,
caratterizzata dalla conclusione di un negozio giuridico consensuale tra i soci
sottoscrittori e la società; infine la fase esecutiva, nella quale viene data esecuzione,
secondo le modalità concordate, agli impegni assunti dalle parti”, il Tribunale ha anzitutto evidenziato che “la cessione del credito nei confronti di IA, che attiene
all'ultima delle suddette fasi,” era stata dall'attrice “censurata sotto vari profili”,
senza che tuttavia fosse stata moSS “alcuna contestazione con riferimento al negozio
di sottoscrizione a monte, di cui la cessione del credito” veniva a costituire mero
“atto esecutivo” (sentenza punto 4.4 pag.16). Di qui la sussunzione della cessione in argomento “nella fattispecie di cui all'art. 1198 c.c.” (cd datio in solutum, cessione in luogo dell'adempimento), pertanto quale “negozio solutorio, avente una causa tipica
di pagamento, con conseguente infondatezza del rilievo in ordine alla nullità per
assenza di causa in concreto”.
4.2 Per le “medesime considerazioni non” potevano trovare accoglimento “e le
ulteriori domande aventi a oggetto la medesima cessione del credito”, posto che
“tutti i vizi allegati dall'attrice (nullità per violazione di norme imperative,
annullamento per dolo e/o per errore) non sarebbero comunque idonei a incidere
pagina 27 di 60 sull'efficacia dell'atto (parzialmente) solutorio di obbligazioni nascenti da un
negozio giuridico di sottoscrizione delle azioni pacificamente valido … e già
completamente eseguito.” (sentenza pag.16).
5.1 Per le considerazioni sopra esposte “tutte le domande svolte da parte attrice”
dovevano essere “rigettate nel merito, siccome infondate”. Le spese di lite venivano regolate secondo criterio di soccombenza.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'attrice OR
[...]
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_7
seguono.
Si è costituita l'appellata società resistendo al gravame avversario. CP_4
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24 settembre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente deciso la controversia negando la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra la delibera di approvazione del bilancio del 28/01/2011 e quella di aumento del capitale. Ribadisce la tesi già avanzata in prime cure secondo cui nel valutare la sua partecipazione in nella situazione CP_4 Parte_2
economico-patrimoniale della Società al 31.3.2011 - così come anche nel precedente bilancio al 30.9.2010 - avrebbe violato la norma imperativa di cui all'art. 2426, pagina 28 di 60 comma I, n. 3) c.c., e ciò in quanto alla data dell'operazione di aumento del capitale,
il bilancio della al 31.12.2009, approvato il 30.03.2010 evidenziava un Parte_2
patrimonio netto della di € 573.099.022, con la conseguenza che, Parte_2
risultando il patrimonio netto della di € 573.099.022, la quota di Parte_2
pertinenza di (40,992%) sarebbe risultata pari a € 234.924.751,10, ma CP_4
ciononostante - nella situazione patrimoniale al 31.3.2011 e prima ancora nel CP_4
bilancio al 30.9.2010 (così come ancora nel successivo bilancio al 30.9.2011) - aveva ritenuto di non svalutare il valore di iscrizione della sua partecipazione in
[...]
e dunque di mantenere il costo storico (superiore del 250%) di € Pt_2
512.400.000, così violando o le norme legali e tecniche, cui le prime fanno rinvio, in materia di redazione del bilancio, non potendosi mantenere l'iscrizione a bilancio della partecipazione secondo il criterio del costo storico essendosi eSS durevolmente svalutata. Infatti: a) l'art. 2423, comma II, c.c. dispone che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio;
b) l'art. 2423-bis c.c. introduce i “principi” che devono presiedere alla redazione del bilancio ossia la prudenza, la continuità operativa, la competenza economica e la comparabilità; c) la struttura dei prospetti contabili è disciplinata: quanto allo stato patrimoniale dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c.; quanto al conto economico dagli artt.
2425 e 2425-bis c.c; quanto ai criteri di valutazione dall'art. 2426 c.c.; quanto alla nota integrativa ed al relativo contenuto dall' art. 2427 c.c.; quanto alla relazione sulla gestione dall'art. 2428 c.c.; d) si impone pertanto il rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. in sede di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie pagina 29 di 60 societarie (fra cui rientrano le partecipazioni in altre società). Ed allora, poiché in materia di criteri di valutazione delle partecipazioni societarie l'art. 2426, comma I,
punto 3) c.c. (“Criteri di valutazione”) prevede, per le partecipazioni in società
collegate valutate con il criterio del costo - come nel caso de quo - che (i) il valore della partecipazione non può essere mantenuto al costo di acquisto o di produzione se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo, (ii) in caso di mancato adeguamento del valore della partecipazione al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto, la differenza di valore dovrà
essere motivata nella nota integrativa, ne consegue, secondo la tesi di parte appellante, che << è la conformità dei valori stimati e/o congetturati ai criteri di
valutazione normativamente stabiliti - filtrati attraverso i principi di redazione e in
particolare quello di prudenza del bilancio (art. 2423-bis n. 1 c.c.) - a costituire il
banco di prova della correttezza e, quindi, della verità delle valutazioni di bilancio
nonché, come sopra precisato, delle situazioni patrimoniali intermedie>>. Ciò perché
<l'esposizione in bilancio di valutazioni non corrette o non correttamente esposte
altera, infatti, il quadro di verità legale che la normativa sul bilancio persegue, con
grave nocumento per il lettore (soci, creditori, mercato) che può rimanere fuorviato o
ingannato dalla (falsa) rappresentazione>>.
L'appellante, sul presupposto dell'inderogabilità dei criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 cod. civ., la cui funzione consiste nell'assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte dei soci e dei terzi (Cass. Civ., sez. V, 7.05.2008, n.
11091), sostiene che pertanto la violazione dell'art. 2426 c.c. determinerebbe la nullità – e non la mera annullabilità – per illiceità dell'oggetto dell'operazione di pagina 30 di 60 aumento del capitale.
Ciò perché, come precisato da CaSSzione civile, sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874, a nullità della deliberazione - con cui l'assemblea abbia approvato il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c. - sussiste non solo quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel rigettare la domanda di accertamento della nullità della delibera impugnata per non aver <considerato che la nullità della delibera di approvazione del bilancio per
violazione di norme imperative, come quella invocata nel caso di specie, incide
neceSSriamente sulla successiva delibera di aumento del capitale sociale proprio
per il fatto che quest'ultima>> era <stata assunta sulla base della medesima
situazione patrimoniale approvata nel bilancio>>. E quindi <
di aumento di capitale discende dunque dalla pregiudiziale nullità della delibera di approvazione del bilancio>>. Ciò per il rapporto definito dai teorici quale “nullità
derivata”, nel senso che <una delibera assembleare di approvazione del bilancio
dichiarata nulla determina un effetto “a cascata” sulle successive deliberazioni,
inficiando quindi anche le successive che nella prima trovano l'imprescindibile
antecedente logico>>. pagina 31 di 60 Secondo l'appellante, pertanto, <nel caso di violazione delle norme che disciplinano
i criteri di redazione del bilancio si realizza un insanabile contrasto con la norma di
ordine pubblico diretta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei
presupposti dell'agire sociale. In tal caso la delibera di approvazione del bilancio è
infatti nulla e, nello stesso modo, sono nulle altresì tutte le delibere relative ad
operazioni sul capitale sociale assunte sulla base della medesima situazione
patrimoniale. La nullità della delibera di approvazione del bilancio o della situazione
patrimoniale determina, in altre parole, la nullità di tutte le deliberazioni connesse
legate sotto il profilo della subordinazione anche funzionale, con la conseguenza che
le stesse sono travolte sotto il profilo della nullità derivata.>>
Conseguentemente, essendo stata la delibera di aumento di capitale assunta sulla base di una situazione patrimoniale errata della Società, la nullità della delibera di approvazione del bilancio e della situazione patrimoniale di verrebbe altresì CP_4
ad inficiare la delibera di aumento del capitale sociale, sussistendo tra le stesse un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
L'appellante chiede pertanto riformarsi il capo della Sentenza con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della delibera di aumento del capitale sociale del 10 giugno 2011 e la conseguente domanda risarcitoria ex adverso proposta ritenendo non sussistente alcun rapporto “di pregiudizialità dipendenza” tra la suddetta delibera di aumento del capitale e la delibera di approvazione del bilancio del 28 gennaio 2011.
***
pagina 32 di 60 A giudizio della corte va condivisa e confermata l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la deliberazione di aumento del capitale e quella di approvazione del bilancio operano su piani distinti con la conseguenza che all'eventuale sussistenza dei presupposti per affermare l'invalidità della seconda non corrisponde neceSSriamente l'invalidità della prima. In tal senso, oltre alle considerazioni esposte nel provvedimento impugnato, sopra riportate e qui confermate, rileva la steSS disciplina normativa: a tale proposito appare significativo il fatto che nella disciplina dettata in tema di aumento di capitale dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile non si rinvenga la previsione di alcun criterio rigido per la determinazione dell'importo dell'eventuale sovrapprezzo (rispetto al valore nominale) delle azioni di nuova emissione;
la legge, infatti, pone una regola a tale proposito soltanto con riferimento ad una particolare fattispecie, quella relativa alle proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, di cui al sesto comma dell'art.2441 c.c., stabilendo, in tal caso, che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto. Appare evidente che, trattandosi di norma relativa ad una fattispecie particolare, tale disposizione, in quanto a carattere eccezionale, non poSS trovare applicazione oltre ai casi da eSS steSS contemplati, tra i quali non può farsi rientrare quello in esame, nel quale il diritto di opzione non è stato né escluso né limitato, e l'acquisto di tutte le azioni di nuova emissione da parte dell'odierna appellante è
dipeso dalla sua adesione alla relativa proposta a seguito della rinuncia all'opzione di acquisto da parte degli altri soci, situazione in alcun modo assimilabile a quella contemplata nella norma di cui al predetto sesto comma.
pagina 33 di 60 La corte ritiene inoltre non potersi accogliere la tesi circa l'invalidità della delibera impugnata, di aumento del capitale sociale, per “nullità derivata”, sia perché eSS
postulerebbe la previa statuizione, con efficacia di giudicato, e non incidenter tantum,
di nullità della delibera di approvazione del bilancio, il che non risulta essersi verificato nella fattispecie, sia perché, come si è visto, la corte ritiene di dover confermare, condividendola, la valutazione del Tribunale circa l'autonomia tra tale delibera e quella di aumento del capitale sociale, con conseguente insussistenza di un nesso di dipendenza tra le due.
Con la conseguenza che, non dovendosi – per le considerazioni che precedono -
ritenere operante l'obbligatorietà della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in proporzione all'entità del patrimonio netto della società emittente,
e non sussistendo i presupposti per riconoscere l'invalidità della deliberazione impugnata per “nullità derivata”, non può pervenirsi all'accoglimento della domanda principale di parte appellante sulla base delle censure espresse nel primo motivo di gravame.
***
Col secondo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata denunciandone l'erroneità per aver rigettato la domanda di nullità della delibera assembleare di aumento del capitale sociale ritenendo non ravvisabili interessi generali diversi da quelli del socio e non possibile dichiarare la nullità della delibera che non lede interessi trascendenti quelli del socio.
L'appellante sottopone a censura la sentenza del Tribunale laddove quest'ultima ha pagina 34 di 60 affermato che: <l'attrice … sovrappone indebitamente il piano delle delibere di
approvazione del bilancio, rispetto al quale l'eventuale violazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 2426 c.c. potrebbe astrattamente rilevare sotto il profilo della nullità,
investendo interessi di portata generale (i.e. l'affidamento dei terzi sulla veridicità delle
poste di bilancio), con il diverso piano della eventuale determinazione di un sovrapprezzo in
sede di delibera di aumento di capitale, rispetto al quale non sono neppure prospettati in
giudizio interessi generali tali da evocare la sanzione della nullità, discutendosi, come
osservato anche dalla convenuta, della potenziale lesione dell'interesse individuale di un
socio, data dal fatto che l'odierna attrice avrebbe pagato un corrispettivo “eccessivo” in
relazione al valore reale del complesso di azioni sottoscritte. A livello generale, come è noto,
la funzione del sovrapprezzo nell'ambito degli aumenti di capitale è quella di adeguare il
prezzo di emissione delle nuove azioni alla consistenza patrimoniale della società,
rappresentando la differenza tra tale prezzo e il valore nominale dell'azione, precisandosi
che la previsione di un sovrapprezzo è di regola eventuale, salva l'ipotesi di cui all'art. 2441,
comma 6, c.c. Il processo di determinazione del sovrapprezzo è normalmente ancorato alla
valutazione effettiva del patrimonio netto della società, a valori correnti di mercato, anche
nelle ipotesi in cui l'applicazione di tale criterio porti a valori non pienamente coerenti con
le risultanze contabili, discendenti da un regime normativo autonomo. Risulta utile
osservare, inoltre, che le somme versate a titolo di sovrapprezzo confluiscono, quindi, in
un'apposita riserva che compone, unitamente ad altre poste simili, il patrimonio netto. Poste
tali premesse il Collegio rileva che la fiSSzione, in sede di aumento di capitale, di un prezzo
di emissione delle nuove azioni, che assume ipoteticamente un valore patrimoniale della
società maggiore di quello reale, si risolve invero a beneficio di creditori e terzi, nella
misura in cui comporta una maggiore patrimonializzazione della società, con un
corrispondente incremento della riserva da sovrapprezzo delle azioni.… Conclusivamente,
pagina 35 di 60 non essendo stata prospettata la lesione di interessi che trascendono la posizione del singolo
socio (cfr. Cass. 1624/2015), il Collegio non ravvisa profili di nullità della delibera di
aumento del capitale del 10 giugno 2011>>.
Rilevato che, in sintesi, il giudice di prime cure “ritiene che i profili di nullità
invocati dalla Dr.SS poSSno rilevare solo in relazione all'impugnazione di Pt_1
una delibera di approvazione del bilancio, essendo in tal caso configurabili interessi
di portata generale («i.e. l'affidamento dei terzi sulla veridicità delle poste di
bilancio»), e non anche nel caso di impugnazione di una delibera di aumento di
capitale, rilevando in quest'ultima sede esclusivamente gli interessi dei singoli soci e
non anche interessi di portata generale”, l'appellante chiede anzitutto riformarsi la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che è possibile ravvisare profili di nullità in una delibera solo ove sia stata prospettata “la lesione di
interessi che trascendono la posizione del singolo socio”. Sostiene infatti essere errata l'affermazione secondo cui il vizio che inficia la delibera societaria dipende dalla portata degli interessi dedotti e, quindi, la delibera societaria può essere dichiarata nulla solo nel caso vengano dedotti interessi generali che trascendono la posizione del socio. Afferma, infatti, che anche nel caso in cui la delibera viziata leda l'interesse del singolo socio può essere pronunciata la nullità della delibera ove ricorrano i vizi di cui all'art. 2379 c.c. Assume pertanto potersi dichiarare la nullità o annullare una delibera assembleare indipendentemente dal fatto che gli interessi coinvolti siano quelli del socio o quelli generali.
In secondo luogo, rilevando che la sentenza impugnata esclude la sussistenza di profili di interesse generale nella disciplina del sovrapprezzo, non ricorrendo l'ipotesi pagina 36 di 60 di esclusione o limitazione del diritto di opzione prevista dall'art. 2441, co. 6, c.c., per la quale la legge prevede che il prezzo delle azioni debba essere determinato «sulla base del patrimonio netto», l'appellante sottopone a censura tale conclusione in punto di fatto, osservando che se è vero che nel corso della delibera dell'11 giugno 2011 il diritto di opzione non era stato espreSSmente escluso o limitato dall'assemblea di
è altrettanto vero che i soci di si erano accordati affinché la Dr.SS CP_4 CP_4
sottoscrivesse l'intero aumento di capitale previa rinuncia all'opzione da Pt_1
parte degli altri soci (doc. 7 fascicolo primo grado): non avendo quindi gli altri soci di esercitato il diritto di opzione agli stessi spettante, la Dr.SS aveva CP_4 Pt_1
quindi provveduto a sottoscrivere tutte le azioni emesse, così come se il diritto di opzione fosse stato escluso o limitato.
Ritiene il collegio che il secondo motivo di gravame non poSS trovare accoglimento,
non risultando profilo sotto nessuno dei due profili considerati.
Quanto al secondo, in nessun modo può essere assimilata all'esclusione o limitazione del diritto di opzione disposta dalla società la diversa eventualità costituita dalla rinuncia all'esercizio dell'opzione di acquisto da parte di alcuni soltanto dei soci (o,
per meglio dire, della manifestazione della volontà di non avvalersi del diritto di opzione per l'acquisto delle azioni di nuova emissione). E' pertanto senz'altro da escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art.2441,
sesto comma, c.c.
Quanto al primo profilo, ritiene il collegio di dover far richiamo al principio, accolto in giurisprudenza, secondo il quale <in materia di disciplina dell'invalidità' delle
pagina 37 di 60 deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali, vige, con inversione dei principi
comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.), la regola generale dell'annullabilità' (art. 2377
cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati
dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto>> (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23174 del 27/10/2006), ed ancora, con riferimento a situazioni analoghe a quella qui in esame, all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale <la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di
una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di
opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è
tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il
contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse
determina un'ipotesi di mera annullabilità>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1361 del 20/01/2011).
Pertanto, attesa la scelta legislativa per la tipicità delle ipotesi di nullità della delibera assembleare, con riferimento a quelle contemplate nell'art.2379
c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione (oltre che di mancata convocazione dell'assemblea o di mancanza del verbale), è agevole concludere per l'estraneità della doglianza fatta valere in giudizio rispetto alle ipotesi testè considerate: la prospettata determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in misura superiore rispetto al rispettivo valore,
se calcolato in proporzione all'ammontare del patrimonio netto della pagina 38 di 60 società, non dà luogo ad impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione, ma, semmai, si risolve in un possibile pregiudizio economico per il socio che abbia aderito alla richiesta di opzione, il quale, peraltro,
potrebbe avere comunque interesse all'acquisto delle azioni di nuova emissione (per esempio al fine di acquisire una posizione egemonica all'interno della compagine sociale).
***
Col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte in cui la steSS ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art.2379 ter c.c. rilevando d'ufficio un termine di decadenza in violazione dell'art.2969 c.c.
Di seguito si riporta il brano della sentenza intereSSto al presente motivo:
«considerato come l'attrice agganci la domanda risarcitoria ex art. 2379-ter, u.c.,
c.c. espreSSmente alla pretesa nullità della suddetta delibera (in tesi) dannosa, vizio
di cui chiede l'accertamento incidenter tantum, essendo oramai spirato il termine di
decadenza previsto dalla norma, detta domanda risarcitoria non può che essere
dichiarata infondata»
L'appellante ne denuncia l'erroneità muovendo dalla considerazione che l'art.2379
ter c.c. disciplina l'impugnativa di nullità delle delibere di aumento del capitale, di riduzione del capitale o di emissione di obbligazioni, prevedendo un termine di decadenza di centottanta giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle pagina 39 di 60 Imprese;
tale disposizione - in considerazione del particolare oggetto delle delibere e degli interessi generali sottesi alla stabilità delle stesse - costituisce norma speciale rispetto all'art. 2379 c.c. che disciplina in generale la nullità di delibere assembleari prevedendo un termine di decadenza di tre anni dall'iscrizione nel Registro delle
Imprese. Osserva che proprio in considerazione del breve termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere di aumento e riduzione del capitale o di emissione di obbligazioni, l'art. 2379-ter c.c. all'ultimo comma fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente spettante a soci e a terzi. Conclude
rivendicando il diritto ad agire per il risarcimento del danno ex art.2379 ter c.c. ultimo comma, diritto per il quale non è previsto alcun termine di decadenza. Lamenta
quindi come errata la decisione del giudice di prime per aver considerato l'odierna appellante come decaduta dall'azione risarcitoria.
Lamenta, inoltre, il fatto che tale capo di sentenza, oltre a violare testualmente l'art. 2379-ter c.c., si porrebbe altresì in contrasto col disposto di cui agli artt. 2969 c.c. e
112 c.p.c. ai sensi dei quali il Giudice non può pronunciarsi d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti (quale è quella di decadenza).
L'appellante ripropone pertanto le pretese fatte valere in primo grado ai sensi dell'art. 2379-ter, comma 3 c.c., non valutate in ragione della ritenuta decadenza. Afferma il proprio diritto ad essere risarcita del danno patrimoniale subito;
sostiene che l'appellata avrebbe consapevolmente e volutamente creato una falsa rappresentazione economico-patrimoniale della Società al fine di (sovra)stimare il sovrapprezzo azionario sulla base di un patrimonio netto contabile non in linea con il reale valore economico della Società al tempo dell'operazione; sostiene che sulla base del (falso) pagina 40 di 60 valore economico sociale rappresentatole al momento della conclusione dei negozi attuativi dell'operazione di ricapitalizzazione, ella aveva sottoscritto tutte le
1.226.559 nuove azioni emesse dalla società per un controvalore complessivo di €
42.349.999,93 comprensivo del sovrapprezzo di oltre 30 milioni;
aveva poi pagato il relativo debito mediante compensazione coi
contro
-crediti vantati nei confronti della
Società a fronte del prestito e della cessione del prestito IA ed aveva CP_4
altresì rinunciato all'ulteriore proprio credito di € 2.997.280,01 (per interessi maturati sul prestito . Sostiene, da ultimo, che il danno patrimoniale lamentato sarebbe CP_4
stato conseguenza diretta e immediata della condotta della Società convenuta.
***
L'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe dichiarato o rilevato d'ufficio la decadenza di cui all'art.2379 ter c.c. è manifestamente infondata.
E' evidente, infatti, che il giudice di prime cure ha voluto soltanto affermare che,
essendo intervenuto tale termine decadenziale, come riconosciuto dalla steSS attrice,
la pretesa risarcitoria fatta valere da quest'ultima doveva neceSSriamente ricondursi alle ipotesi di nullità della delibera, e non invece a quella di annullabilità, perché il relativo esame ne risultava precluso in ragione dell'intervenuta decadenza.
Con la conseguenza che, esclusa, per quanto in precedenza ritenuto, la sussistenza nella specie di un'ipotesi di nullità della delibera (questa richiedendo la lesione di un interesse generale mentre nel caso in esame il pregiudizio avrebbe riguardato la sola persona della socia opzionante) neceSSriamente doveva parimenti escludersi pure la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione risarcitoria.
pagina 41 di 60 Tale considerazione appare assolutamente corretta sul piano logico, e tanto basterebbe per escludere la fondatezza anche del motivo in esame, tanto più in quanto ad attribuire al socio il diritto al risarcimento del danno ex art. 2379-ter c.c. non può
essere la presenza di un qualsiasi vizio invalidante, richiedendosi invece la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità della deliberazione di aumento di capitale per le fattispecie tipizzate dalla legge (art.2379 c.c. richiamato dallo stesso art. 2379-ter c.c., e quindi per omeSS convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell'oggetto). Il che è da escludere per le considerazioni già più sopra esposte.
Ciò posto, rileva il collegio che la pretesa risarcitoria fatta valere appare in ogni caso intrinsecamente infondata, avendo l'appellante espreSSmente manifestato il proprio voto favorevole alla operazione sia come amministratore sia come socio di CP_4
ed essendo stata, in quanto componente del consiglio di amministrazione, nelle condizioni di avere accesso a tutte le informazioni in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società steSS e di quelle da eSS partecipate.
Anche il terzo motivo di gravame risulta pertanto infondato.
***
Col quarto motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata lamentando che erroneamente il Tribunale di Brescia aveva ritenuto che i raggiri dalla steSS lamentati non riguardassero fatti specifici e per tale motivo aveva rigettato le domande di annullamento formulate.
Si riporta la parte della sentenza intereSSta dal motivo di gravame in esame: «con
pagina 42 di 60 riferimento alle domande, anche proposte in via subordinata, fondate sul dolo
determinante o incidente, il difetto di allegazione che le caratterizza è sufficiente a
determinare la declaratoria di infondatezza nel merito. Come rilevato da parte
convenuta, l'attrice non ha descritto i raggiri di cui si sarebbe avvalsa la controparte
al fine di carpire il consenso del socio. È evidente che tali raggiri non possono
consistere nell'utilizzo, in sede di predisposizione del progetto di bilancio, del
criterio valutativo del “costo storico” anziché di quello del “patrimonio netto” nella
determinazione del valore di una partecipazione, atteso che i raggiri rilevanti ai
sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c. devono riguardare fatti specifici e ragionevolmente
verificabili (cfr. Cass. 4441/2001), mentre nel caso in esame si controverte in ordine
a stime tecnico-contabili, caratterizzate da intrinseci margini di opinabilità».
Richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette invece pacificamente l'annullabilità per dolo del contratto di acquisto di partecipazioni societarie nel caso in cui la situazione finanziaria della società sia stata falsamente rappresentata all'acquirente (Cass. civ. 16004/2014), nonché
l'orientamento giurisprudenziale il quale ammette che il dolo contrattuale poSS
quando il mendacio stesso o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società
siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza (Cass. 16031/2007).
Lamenta l'omeSS considerazione in sentenza delle allegazioni dalla steSS formulate relative agli specifici fatti che avrebbero determinato il vizio del consenso dalla steSS
prestato, per esser stata indotta a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato in data
10 giugno 2011, a tal fine ribadendo: pagina 43 di 60 - che - al fine di sovrastimare il sovrapprezzo delle nuove azioni per CP_4
l'aumento di capitale, e quindi dissimulare il reale valore della partecipazione nella
RL TaSSra spa- non aveva svalutato la partecipazione detenuta nella RL TaSSra
spa;
- che la società aveva fatto ciò per trarne un indebito vantaggio CP_4
economico, consistente nell'incameramento di un sovrapprezzo (costituente i due terzi delle risorse immesse dall'appellante con l'operazione) non giustificato sulla base del patrimonio netto effettivo (cioè considerando la drastica svalutazione della partecipazione ); Pt_2
- di esser stata tratta in inganno sulla reale situazione della Società, il cui patrimonio netto ammontava in realtà a € 178.992.410 e non a € 489.353.510 – e di aver sottoscritto tutte le nuove azioni che le erano state offerte in sottoscrizione per l'aumento di capitale;
- che, in particolare, il riepilogo inviato dal dott. (consulente di Per_2 CP_4
nell'operazione aumento di capitale sociale) alla Dr.SS esprimeva in € 512,4 Pt_1
milioni la valutazione della partecipazione di (del 40,991%) in;
CP_4 Parte_2
- di aver quindi votato e sottoscritto l'aumento di capitale sulla base di una situazione patrimoniale non corrispondente al vero e, quindi, in grave errore su uno dei presupposti dell'intera operazione qui impugnata nelle sue varie articolazioni;
- che con la propria condotta dolosa aveva violato il dovere di buona fede ex CP_4
art. 1337 c.c. ed aveva posto in essere raggiri atti a celare la reale situazione patrimoniale della Società, ciò al fine di convincere l'appellante a sottoscrivere le pagina 44 di 60 nuove azioni per l'aumento di capitale ad un valore largamente inferiore al controvalore del credito portato a compensazione per la sottoscrizione;
- che pertanto doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art.1440 c.c., per il quale la parte che con inganno ha determinato il consenso della controparte alla conclusione di un contratto pregiudizievole è tenuta al risarcimento del danno se i raggiri posti in essere non sono stati tali da determinare il consenso;
- che nel caso di specie, la condotta di aveva inciso sulle condizioni della CP_4
cessione del prestito IA poiché se la Società avesse correttamente valutato la propria partecipazione nella sulla base dei valori di questa al Parte_2
31.12.2010, l'appellante Dr.SS avrebbe forse sì ceduto il prestito IA, ma Pt_1
non avrebbe certo accettato di compensare per intero il credito per il corrispettivo: se,
infatti, avesse correttamente valutato il suo principale asset (partecipazione CP_4
), il capitale sociale sarebbe eventualmente aumentato di € 16.276.287,60 e Pt_2
quindi le nuove azioni avrebbero potuto essere sottoscritte dall'appellante con la sola
(peraltro parziale) compensazione del credito derivante dal prestito CP_4
- che del tutto irrilevante doveva considerarsi il fatto che la Dr.SS rivestisse il Pt_1
ruolo di amministratrice non avendo ella le competenze per riconoscere CP_4
l'inganno sia in ragione delle proprie competenze e della propria formazione di tipo assicurativo-attuariale sia infine per non aver ella mai svolto incarichi operativi in
Società.
***
La corte ritiene di condividere quanto sul punto ritenuto dal giudice di prime cure.
pagina 45 di 60 Non può in alcun modo esser assimilata ad un artificio o ad un raggiro la scelta degli amministratori di di calcolare l'ammontare del patrimonio sociale, al fine CP_4
di determinare il prezzo delle azioni di nuova emissione, valorizzando la partecipazione in RL TaSSra spa sulla base del relativo costo, anziché del suo valore corrente di mercato.
In ogni caso la scelta in tal senso presa risulta esser stata ben compresa dalla socia opzionante, la quale è stata fin da subito posta nella condizione di sapere che detta valorizzazione, riferita al costo di acquisto, poteva non corrispondere a quella riferita all'attualità, che risentiva delle vicende medio tempore intervenute.
L'appellante, peraltro, in quanto componente del consiglio di amministrazione della sebbene sprovvista di deleghe, era posta nelle condizioni di avere piena CP_4
contezza della situazione della società partecipata.
Difettano pertanto in ogni caso i presupposti sia per l'annullamento dell'operazione per dolo determinante ai sensi dell'art.1439 c.c. sia per l'accoglimento dell'azione risarcitoria per dolo incidente ai sensi dell'art.1440 c.c.
Né è seriamente ipotizzabile la presenza di errore essenziale e riconoscibile, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all'art.1429 c.c. e non ricorrendo il presupposto della riconoscibilità di cui all'art.1431 c.c., non potendo gli amministratori supporre che la socia opzionante, ella pure amministratrice, potesse non rendersi conto della possibile divergenza tra il valore di costo della partecipazione ed il suo valore di mercato nell'attualità, e che la steSS avesse omesso di effettuare qualsiasi accertamento a proposito di quest'ultimo.
pagina 46 di 60 Del resto nella lettera 3/06/2011, precedente rispetto alla delibera di aumento del capitale sociale, del 10/06/2011, l'odierna appellante si dichiarava edotta della
<situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 di , da cui risultavano Controparte_4
<perdite in corso di formazione nel periodo 1 ottobre 2010/31 marzo 2011 di €.667.231,80
le quali, sommate alle perdite di esercizi precedenti di € 2.700.141,30, portano le perdite
complessive a € 3.367.373,10, prevalentemente originatesi per effetto degli interessi passivi
maturati sul prestito obbligazionario di infatti il principale asset della società CP_4
è rappresentato dalla partecipazione del 40,992% del capitale sociale di RL TaSSra
S.p.A., la quale ha sottoscritto un accordo di moratoria sul debito con le banche finanziatrici
e non è in grado nel breve/medio periodo di remunerare l'investimento degli azionisti>>.
Ne emerge la chiara consapevolezza della della situazione, il che esclude di Pt_1
per sé che poSS esservi stato alcun suo errore anche solo di valutazione circa la convenienza o meno dell'adesione alla richiesta di esercizio dell'opzione di acquisto.
Anche il quarto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
Col quinto motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte in cui la steSS ha ritenuto che l'odierna appellante avesse impugnato solo la fase esecutiva dell'aumento di capitale e conseguentemente non ha dichiarato la nullità della sottoscrizione del capitale sociale per vizio di causa.
Si riporta la parte della sentenza oggetto di censura col presente motivo: «per quanto
concerne le residue domande svolte in via subordinata, in termini generali non sfugge al
Collegio come l'attrice focalizzi le proprie domande di nullità e annullamento
esclusivamente sulla cessione del c.d. “prestito IA”, che rappresentava soltanto una pagina 47 di 60 delle tre componenti del corrispettivo pagato dal sottoscrittore alla Società, in cambio delle
azioni di nuova emissione. Il Collegio osserva in proposito che l'aumento di capitale si
presenta generalmente quale operazione societaria compleSS, costituita da plurime fasi, da
tenere distinte: la fase preparatoria, di competenza consiliare;
la fase deliberativa, di
competenza (di regola) assembleare;
la fase di sottoscrizione, caratterizzata dalla
conclusione di un negozio giuridico consensuale tra i soci sottoscrittori e la società; infine la
fase esecutiva, nella quale viene data esecuzione, secondo le modalità concordate, agli
impegni assunti dalle parti. Orbene la cessione del credito nei confronti di IA, che
attiene all'ultima delle suddette fasi, viene qui censurata sotto vari profili dall'attrice, la
quale tuttavia non muove alcuna contestazione con riferimento al negozio di sottoscrizione a
monte, di cui la cessione del credito costituisce atto esecutivo. Più precisamente la suddetta
cessione va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 1198 c.c., dovendo essere qualificata
come negozio solutorio, avente una causa tipica di pagamento, con conseguente infondatezza
del rilievo in ordine alla nullità per assenza di causa in concreto. Alla luce delle medesime
considerazioni non possono essere accolte le ulteriori domande aventi a oggetto la medesima
cessione del credito, dovendosi osservare che tutti i vizi allegati dall'attrice (nullità per
violazione di norme imperative, annullamento per dolo e/o per errore) non sarebbero
comunque idonei a incidere sull'efficacia dell'atto (parzialmente) solutorio di obbligazioni
nascenti da un negozio giuridico di sottoscrizione delle azioni pacificamente valido (l'attrice
non formula nelle conclusioni né negli atti difensivi specifiche contestazioni in merito) e già
completamente eseguito»
5.1 L'appellante anzitutto sottopone a censura la decisione sul punto del Tribunale
per aver omesso di esaminare tutte le domande proposte ritenendole non idonee a incidere sull'efficacia dell'atto di sottoscrizione delle azioni in ragione del fatto che pagina 48 di 60 sarebbe stata impugnata solo la fase “esecutiva” dell'aumento; sostiene, al contrario,
di aver impugnato l'intera operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale intesa unitariamente (come da comparsa conclusionale a pagg. 31 e ss.); aggiunge che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure sarebbe errata per non aver valorizzato il collegamento negoziale tra il negozio di sottoscrizione delle azioni e l'atto solutorio, in tal modo trascurando i principi da tempo affermatisi in dottrina e giurisprudenza sul collegamento negoziale, secondo i quali gli atti e i negozi collegati sotto il profilo funzionale devono essere unificati da un nesso di interdipendenza in quanto rivolti alla realizzazione di un unico scopo finale così che gli stessi, per il fatto di perseguire un risultato economico unitario e complesso, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, cosicché le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri condizionandone la validità e l'efficacia, tanto che in caso di collegamento negoziale qualora vi sia reciprocità tra gli atti dell'uno e dell'altro negozio tra loro collegati l'interdipendenza bilaterale si risolve nell'estensione di ogni vicenda negoziale di contratto all'altro (simul stabunt, simul
cadent).
L'appellante ne deduce che, anche se Ella avesse impugnato solo l'atto di cessione del credito e non anche il negozio di sottoscrizione, il che non è, la nullità della cessione del credito in luogo di adempimento verrebbe comunque a travolgere anche il negozio di sottoscrizione delle azioni. Con la conseguenza che anche in tal caso il
Giudice di primo grado avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi sulla validità o meno del negozio di cessione in quanto lo stesso avrebbe avuto conseguenze sulla restituzione del prestito alla Dr.SS Pt_1
pagina 49 di 60 5.2 In secondo luogo l'appellante sottopone a censura la parte della sentenza qui in esame per aver eSS tratto dalla premeSS circa il carattere esecutivo dell'atto di cessione del credito la conseguenza del rigetto della domanda di nullità della sottoscrizione dell'azione per vizio della causa. Afferma, a tale proposito, che nel rigettare la domanda di nullità per vizio di causa ritenendo che la cessione del credito
IA non potrebbe essere inficiata da nullità in quanto «negozio solutorio, avente una causa tipica di pagamento», il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri stabili dalla consolidata giurisprudenza e dottrina in materia di causa, secondo i quali la causa del contratto, oltre ad identificare la funzione economico-sociale del negozio,
deve altresì tenere conto di tutti gli interessi concreti che la singola operazione economica è obiettivamente diretta a realizzare, anche se estranei allo schema tipologico astrattamente prefigurato dalla norma;
quindi il Tribunale sarebbe incorso in errore artificiosamente separando fra loro le varie fasi dell'operazione, in realtà
tutte inequivocabilmente concatenate fra loro e finalizzate ad uno scopo unitario.
Chiede pertanto riformarsi la sentenza laddove la steSS aveva affermato che la Dr.SS
avrebbe impugnato solo la fase esecutiva di cessione del prestito IA e Pt_1
non anche il negozio di sottoscrizione delle azioni, così omettendo di dare rilievo al collegamento negoziale e alla causa in concreto.
***
L'appellante sottopone a censura le considerazioni di cui al punto 5.1 che precede in quanto asseritamente concepite in prospettiva atomistica anziché in prospettiva unitaria, sul presupposto del collegamento tra i singoli negozi considerati.
pagina 50 di 60 Ma trascura il fatto che la descrizione delle singole fasi del procedimento che conduce all'aumento del capitale sociale e la qualificazione della cessione del credito quale atto solutorio si collocano nella sentenza impugnata nel quadro della parte di motivazione rivolta all'esame circa la fondatezza non della domanda principale bensì
di quella subordinata, che aveva ad oggetto esclusivamente l'atto negoziale di cessione.
Con riferimento alla quale il Tribunale, ben lungi dal valutare isolatamente tale atto,
ha ritenuto appunto di considerarlo nel quadro della complessiva operazione di aumento del capitale sociale, per pervenire al riconoscimento della sussistenza della relativa causa quale atto solutorio, in tal modo confutando la contestazione di nullità
per carenza della relativa causa in concreto.
Considerazione, quest'ultima, ampiamente argomentata, che la corte ritiene assolutamente corretta e condivisibile, facendola propria, e che a ben vedere non risulta esser stata efficacemente sottoposta a censura da parte appellante.
Quanto poi all'assunto di cui al punto 5.2, secondo il quale, stante il collegamento negoziale, dal riscontro dell'invalidità del negozio di cessione dovrebbe derivare l'accertamento della nullità nel suo insieme della deliberazione di aumento del capitale sociale, la corte ritiene di dover svolgere due considerazioni:
- la prima, che l'affermazione è in sé inconferente, essendosi riconosciuta la sussistenza della causa in concreto della cessione del credito e con eSS la sua validità, il che esclude di per sé la possibilità di un effetto per così dire espansivo della sua prospettata nullità;
pagina 51 di 60 - la seconda, che, una volta confermata la funzione per così dire esecutiva del negozio in questione, quale datio in solutum, non vi è ragione per ritenere che all'accertamento dell'eventuale invalidità della cessione quale atto solutorio debba neceSSriamente conseguirne quello dell'invalidità del negozio (deliberazione di aumento del capitale sociale) attuato mediante tale atto.
Anche il quinto motivo di gravame risulta pertanto infondato.
***
Col sesto motivo di gravame l'appellante denuncia violazione dell'art.112 cpc per omeSS pronuncia sulle domande proposte in via subordinata, lamentando che il
Tribunale non si sarebbe pronunciato sulle seguenti domande: « […] in via subordinata
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare e
dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o l'annullamento ex artt. 1439 ovvero 1429
c.c., della cessione del prestito IA, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_4
Dr.SS il Credito (Prestito IA) di € 22.350.000, ovvero ai sensi dell'art. 1440 c.c. Pt_1
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_4
danno per la somma di € 22.350.000 o della diversa somma, minore o maggiore, che sarà
ritenuta di giustizia;
gradatamente, dichiarare la nullità della cessione del prestito IA, ai
sensi degli artt. 1110, 1160 e 1117 del Code Civil del Granducato di Lussemburgo e, per
l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CP_4
alla Dr.SS il Credito (Prestito IA) di € 22.350.000» Pt_1
Rileva in proposito la corte che il Tribunale, contrariamente a quanto testè affermato dall'appellante, ha preso posizione anche sulle domande subordinate, anzitutto pagina 52 di 60 respingendo la richiesta di accertamento della nullità dell'atto di cessione del credito per asserita carenza di causa in concreto, per le ragioni esposte nell'esame del quinto motivo di gravame, e quindi completando la risposta alle restanti domande, tutte riferite a svariati profili di invalidità del predetto atto di cessione, che “non possono
essere accolte le ulteriori domande aventi a oggetto la medesima cessione del credito,
dovendosi osservare che tutti i vizi allegati dall'attrice (nullità per violazione di norme
imperative, annullamento per dolo e/o errore) non sarebbero comunque idonei a incidere
sull'efficacia dell'atto (parzialmente) solutorio di obbligazioni nascenti da un negozio
giuridico di sottoscrizione delle azioni pacificamente valido (l'attrice non formula nelle
conclusioni né negli atti difensivi specifiche contestazioni in merito) e già completamente
eseguito” (sentenza impugnata, pag. 16).
Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. attesa l'espreSS pronuncia del Tribunale in ordine a tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado.
In ogni caso le domande in questione devono ritenersi prive di giuridico fondamento.
Quanto alla domanda di nullità della cessione del credito per carenza di causa basta riportarsi a quanto esposto a proposito del quinto motivo di gravame.
Quanto alla domanda di nullità di tale atto per violazione di norma imperativa, con riferimento al disposto di cui all'art.2426 c.c., va anzitutto ricordato che “in tema di
nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme
inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito
dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative,
riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462
pagina 53 di 60 del 10/04/2014), e va poi sottolineato che, per le considerazioni che precedono, da un lato l'inosservanza delle disposizioni di cui all.2426 c.c. può condurre all'affermazione dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio ma non anche a quella di emissione di azioni in aumento del capitale sociale e dall'altro lato non sussistono nella specie i presupposti perché l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio ridondi in invalidità della delibera di aumento del capitale sociale, quale nullità derivata. Le considerazioni al riguardo espresse quanto alla domanda principale valgono in fatti anche per le domande subordinate.
Analogamente valgono per la domanda di annullamento della cessione ai sensi degli artt. 1439, 1440 e 1428 c.c le considerazioni svolte per la medesima domanda rivolta avverso la delibera di aumento del capitale sociale, con conseguente accertamento della relativa infondatezza.
Anche il sesto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
Col settimo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art.2043 c.c.
Si riporta la parte della sentenza censurata col presente motivo: «va rigettata l'ulteriore
domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana, in quanto basata sulle medesime
circostanze allegate a sostegno della precedente domanda ex art. 2379-ter, u.c., c.c.,
circostanze ritenute irrilevanti dal Collegio ai fini del giudizio di invalidità della delibera in
esame. Al riguardo, la richiamata facoltà per la Società di prevedere un prezzo di emissione
pagina 54 di 60 non coincidente con il proprio valore patrimoniale elide l'antigiuridicità della condotta,
considerata ai fini di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente infondatezza nel merito della
domanda. Ad abundantiam va rilevato che il danno in concreto allegato dall'attrice non
potrebbe essere considerato conseguenza diretta di alcuna condotta ascrivibile agli organi
sociali, derivando piuttosto da una fattispecie negoziale, ossia il negozio di sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione, in relazione al quale l'attrice non muove peraltro, come si
dirà anche avanti, alcuna specifica contestazione».
L'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato che la domanda ex art.2043 c.c. era stata introdotta non per impugnare il singolo atto negoziale di sottoscrizione delle azioni ma in via residuale, per impugnare la complessiva condotta posta in essere da a danno della Dr.SS steSS, CP_4 Pt_1
sul presupposto dell'intervenuta violazione da parte di di norme di legge CP_4
inderogabili che imponevano alla società una determinata procedura per la valutazione dei propri assets e per la formazione del prezzo delle azioni da offrire in sottoscrizione ai soci: l'appellante afferma infatti di aver contestato ad di aver CP_4
tenuto condotte illecite causalmente connesse al grave pregiudizio subito dalla Dr.SS
per l'operazione di ricapitalizzazione ossia (i) per aver valutato la propria Pt_1
partecipazione nella in violazione dell'art. 2426 c.c., norma Parte_2
inderogabile e dettata a tutela dell'interesse generale, (ii) per aver sovrastimato, sulla base della valutazione di cui al punto (i), il sovrapprezzo azionario sulla base di un patrimonio netto non in linea con il reale valore economico-patrimoniale societario,
(iii) per aver creato, quindi, una falsa rappresentazione economico-patrimoniale sociale che avrebbe indotto la Dr.SS a compensare i crediti vantati nei Pt_1
pagina 55 di 60 confronti della convenuta con lo scopo di sottoscrivere un numero di azioni pari ad un controvalore di € 42.350.000 e a rinunciare, altresì, agli interessi per € 2.997.280,01.
La censura non coglie nel segno: il Tribunale ha affermato che la domanda di condanna per responsabilità extra-contrattuale proposta dall'appellante si fondava sulle medesime circostanze allegate a sostegno della precedente domanda ex art. 2379-ter, u.c., c.c. e che quest'ultima doveva ritenersi infondata attesa la richiamata facoltà per la società emittente di prevedere un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale. Ha ritenuto inoltre che tale conclusione elide di per sè l'antigiuridicità della condotta di e ciò anche nella prospettiva CP_4
dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., traendone la conseguenza della ritenuta infondatezza nel merito anche della domanda di condanna per responsabilità aquiliana.
Il ragionamento appare alla corte ineccepibile. Rilevata la coincidenza delle allegazioni poste a fondamento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2379-ter c.c. e di quelle poste a fondamento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.2043 c.c., e sul punto non si riscontra alcuna argomentata censura, è evidente che, supponendo la responsabilità
aquiliana la presenza di un fatto doloso o colposo altrui che abbia cagionato all'attore un danno, la già accertata esclusione dell'antigiuridicità della condotta contestata (in ragione della facoltà riconosciuto alla società emittente di prevedere un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale) preclude di per se steSS la possibile configurazione della medesima condotta quale fatto ingiusto,
foriero di responsabilità civile ai sensi dell'art.2043 c.c. pagina 56 di 60 ***
Con l'ottavo motivo di gravame (impropriamente definito settimo) l'appellante si duole dell'omesso accoglimento dell'istanza di nomina di CTU, facendo richiamo all'insegnamento della SC (Cass. 30499/2019) per la quale “il principio secondo cui il
provvedimento che disponga o meno la consulenza tecnica, rientrando nel potere
discrezionale del giudice del merito, … va contemperato con quello secondo il quale il
giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una
questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la
consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine, con la
conseguenza che, ove egli abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento, deve fornire
adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione
proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza di ammissione della consulenza
medesima "sic et simpliciter", ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece,
verosimilmente accertato”.
L'appellante assume che nella specie sarebbe risultato neceSSrio, a non voler recepire de plano quanto esposto nella relazione tecnica del dott. e Persona_5
del Rag. prodotta in primo grado, disporre CTU al fine di pervenire Persona_6
alla giusta determinazione del valore della società al tempo dell'emissione delle nuove azioni, onde valutarne la corretta o meno fiSSzione del relativo sovrapprezzo.
Chiede pertanto disporsi << consulenza tecnica d'ufficio volta a i) determinare il valore
del sovrapprezzo delle azioni emesse da a seguito dell'aumento di capitale approvato CP_4
in data 10 giugno 2011 conformemente ai principi normativi e contabili;
ii) individuare sulla
pagina 57 di 60 base dei principi normativi e contabili una perdita «durevole» di valore della partecipazione
in con riferimento al bilancio al 30.09.2010; iii) verificare se è stato Parte_2 CP_4
correttamente applicato o meno il principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis c.c. con
riferimento alla valutazione della partecipazione in;
iv) determinare la Parte_2
corretta valutazione della partecipazione in utilizzando il metodo del Parte_2
patrimonio netto>>.
Le considerazioni svolte a proposito del precedente motivo di gravame appaiono di per sé sufficienti per escludere la necessità di dar corso agli ulteriori accertamenti richiesti: se, infatti, si riconosce alla società emittente la facoltà di fiSSre un prezzo di emissione delle nuove azioni non proporzionalmente coincidente con il valore patrimoniale della società medesima diviene per ciò stesso irrilevante determinarne l'effettiva consistenza.
Ed infatti il Tribunale ha così sul punto statuito: “Con riferimento alle domande svolte in
via principale e in via alternativa il Collegio osserva che, anche assumendo come vera ogni
circostanza prospettata dalla parte, le domande attoree non potrebbero comunque essere
accolte per assorbenti ragioni di diritto” (sentenza pag. 13)
***
Col nono motivo di gravame l'appellante chiede riformarsi il capo della sentenza impugnata relativo alla disciplina delle spese di lite. Ciò “in considerazione di tutti i predetti motivi”, e, quindi, sul presupposto dell'accoglimento di uno o più dei precedenti motivi di gravame.
Ne consegue l'assorbimento del relativo esame, data la reiezione di tutti i precedenti motivi. pagina 58 di 60 ***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022, sulla base non dello scaglione di valore dichiarato (indeterminabile) bensì di quello compreso tra euro 16.000,01 ed euro 32.0000,00, risultante sulla base del criterio del “disputatum”, secondo quanto indicato nelle conclusioni di parte appellante. Con liquidazione del dovuto ai valori medi quanto alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del giudizio ed alla fase decisionale, e del valore minimo quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione.
In base al criterio testè indicato andrà rideterminato anche l'ammontare del dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.9 DPR 115/2002, nel contempo accertandosi la ricorrenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma
17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.2530/2020 del Tribunale di
Brescia, sezione specializzata Tribunale delle Imprese.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi € 82.920,00, per compenso professionale tabellare, di cui pagina 59 di 60 € 21.186,00 per la “fase di studio”, € 12.319,00 per la “fase introduttiva”, € 14.190,00
per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 35.225,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
accerta la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dell'ammontare del dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.9 DPR 115/2002 sulla base del criterio del valore compreso tra euro 16.000,01 ed euro 32.000,00, nonché dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, in tal modo determinato, ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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