Provvedimento: […] Con riferimento, poi, al caso di specie, detta rigorosa prova non va ritenuta attenuata nemmeno alla luce delle difese ed eccezioni spiegate in concreto dalla convenuta, la quale deduce, da un canto, di essere comproprietaria dei beni in discorso ex art. 177 c.c., per essere questi stati acquistati - in tesi - in corso di matrimonio, e d'altro canto, comunque eccepisce di averli oramai usucapiti ai sensi dell'art. 1160 c.c. perché da sé posseduti presso la casa familiare sita in Bassano del Grappa, da dopo la omologa del Tribunale di Bassano del Grappa del 5.5.2005 (delle condizioni di separazione) per almeno dieci anni (cfr. per quanto d'interesse, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
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