TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
11177/2024 contenzioso vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. SOGGIA MARIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MUSIO MASSIMILIANO Controparte_1 convenuto avente ad oggetto: giudizio di quantificazione di differenze retributive spettanti per tempo di vestizione e svestizione dopo sentenza favorevole sull' an
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento delle differenze in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice. Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio richiesto dall'attrice, di cui ha dato atto la stessa difesa di parte ricorrente ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno compensate integralmente, come da richiesta espressa della ricorrente per intervenuto accordo con controparte in sede stragiudiziale.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Spese processuali compensate.
Taranto, 05/06/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
11177/2024 contenzioso vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. SOGGIA MARIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MUSIO MASSIMILIANO Controparte_1 convenuto avente ad oggetto: giudizio di quantificazione di differenze retributive spettanti per tempo di vestizione e svestizione dopo sentenza favorevole sull' an
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento delle differenze in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice. Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio richiesto dall'attrice, di cui ha dato atto la stessa difesa di parte ricorrente ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno compensate integralmente, come da richiesta espressa della ricorrente per intervenuto accordo con controparte in sede stragiudiziale.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Spese processuali compensate.
Taranto, 05/06/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dott. Saverio SODO)