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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 marzo 2025, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina, via San Camillo n. 8, presso lo studio dell'avv. Andrea Borzì e dell'avv. Iolanda Borzì, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, attore contro (C.F. e P.I. ), in persona in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._2
dell'avv. Lucia Testa, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: diritto societario – impugnazione di deliberazione assembleare. In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 27 gennaio 2021, ritualmente notificato,
[...]
, nella sua qualità di socia di minoranza della ha Pt_1 CP_1 impugnato la deliberazione dell'assemblea dei soci assunta in data 09.11.2020 e registrata il 10.11.2020 al n. 26075, rep. n. 19052, rogito n. 12245, iscritta nel registro delle imprese in data 09.12.2020 (prot. 32487/2020), con la quale è stato disposto l'aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile e senza sovraprezzo, di € 180.000,00, offerto in opzione ai soci, da liberarsi con conferimento in denaro (all. 1 atto di citazione). A fondamento dell'azione svolta, l'attrice ha eccepito l'invalidità della deliberazione impugnata in quanto adottata senza la partecipazione della socia di minoranza, nonostante la stessa avesse dato tempestivo avviso della sua impossibilità a presenziare, e per esclusiva volontà del socio di maggioranza e amministratore unico, , il quale sarebbe portatore di un Controparte_2 interesse in conflitto con quello della società derivante dalla cattiva gestione del patrimonio sociale e, in particolare, del fabbricato di proprietà della sito in Messina, via La Farina n. 277 (in Catasto al foglio 236, part. CP_1
321, sub dal 4 al 33), consistente in tre elevazioni fuori terra oltre al piano interrato destinato ad autorimessa e deposito commerciale, rispetto al quale avrebbe omesso di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, lasciandolo in stato di abbandono. Secondo la prospettazione dell'attrice, avendo la stessa più volte denunciato lo stato in cui versava il detto fabbricato e stante l'inerzia del socio amministratore, tra le parti sarebbero insorti diversi contrasti sfociati in procedimenti giudiziari volti ad accertare lo stato dell'immobile, l'esistenza e la causa dei danni denunciati, le responsabilità legate al deperimento del fabbricato, nonché i lavori necessari al suo ripristino. Proprio in conseguenza del deterioramento dei rapporti tra i soci,
avrebbe arbitrariamente deliberato il contestato aumento Controparte_2 del capitale sociale, contando sull'impossibilità della socia di minoranza di far fronte all'esborso e determinando, così, l'esclusione della stessa dalla compagine sociale al fine di proseguire con la propria gestione della società senza dover più rendere conto o subire alcun controllo.
La costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1 domande avanzate nei suoi confronti e – ritenendo che i danni al fabbricato sarebbero imputabili alla cattiva progettazione ed esecuzione delle opere realizzate dall'impresa familiare (gestita Controparte_3 dalla madre dell'attrice) e dalla CO & RE s.r.l. (intestata, tra gli altri, all'attrice), sotto l'esclusiva direzione dei lavori dell'architetto Per_1
(padre dell'attrice) – ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di
[...] cui all'art. 2479 ter comma 2 c.c., stante l'assenza sia dell'interesse personale in conflitto, sia del paventato danno alla società, tenuto conto che l'aumento del capitale sarebbe dipeso esclusivamente dalle necessità di provvedere alle spese per il rifacimento dell'immobile che, una volta ristrutturato, avrebbe permesso alla società di ricavare un reddito dalla sua CP_1 commercializzazione. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione. L'azione promossa da è infondata e deve, pertanto, essere Parte_1 rigettata.
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata, in base all'art. 2479 ter c.c., è previsto che “le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale …” (primo comma); inoltre,
“qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di
2 soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società” (secondo comma). Dal tenore letterale della predetta disposizione si ricava che il conflitto di interessi non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, in quanto l'invalidità della delibera presuppone, non solo che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per la relativa approvazione sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto di interessi, ma pure che la medesima deliberazione risulti dannosa per la società, anche solo in via meramente potenziale. Al riguardo, come evidenziato dalla Suprema Corte, l'annullamento della delibera adottata da una società di capitali – ai sensi dell'art. 2373 c.c. o dell'art. 2479 ter secondo comma c.c. – richiede, oltre all'esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Ai fini dell'annullamento della delibera è irrilevante, pertanto, che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse (o dell'interesse di un terzo di cui il medesimo socio sia portatore) se, al contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15950). Il conflitto viene a porsi, dunque, fra l'interesse personalistico del socio – espressione di un vantaggio attuale e concreto del socio stesso e non necessariamente di carattere economico – e l'interesse della società – inteso come l'insieme degli interessi comuni ai soci e che riguardano la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale, la distribuzione degli utili, ecc. (cfr. Cass. 27387/2005; Cass. 15950/2007; Cass. 28784/2008) – con la conseguenza che ricorre un'ipotesi di conflitto, in relazione ad una data deliberazione, nel caso in cui il socio sia portatore di un duplice interesse, quello interno alla società e quell'altro, personale, esterno alla società, e detti interessi non possano coesistere senza che la realizzazione dell'uno non comporti il sacrificio dell'altro. Ancora, l'annullabilità della deliberazione ricorre nel caso in cui la stessa sia stata assunta con la partecipazione ed il voto favorevole e determinante di chi versava, appunto, in detta situazione di conflitto e la decisione così assunta sia anche solo potenzialmente dannosa per la società in termini patrimoniali. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei richiamati presupposti grava su chi agisce, il quale dovrà allegare e dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in
3 giudizio. Tanto premesso in diritto, nel presente giudizio non emergono elementi di fatto, di sicuro riscontro obiettivo, che consentano di ritenere che la deliberazione impugnata sia portatrice di un interesse personale del socio di maggioranza, né che la stessa abbia una dannosità, anche solo potenziale, per la società. Al riguardo, l'attrice si è limitata ad allegare il rilevante impegno economico e finanziario della società a fronte di un debito – quello relativo al rifacimento dell'immobile – ancora non integralmente determinato, stante la posteriorità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio rispetto alla delibera di aumento del capitale, ritenendo che non vi fosse un reale interesse per la società ma solo un interesse di natura personale del socio di maggioranza, nella specie consistito nella potenziale esclusione dell'altro socio. Un simile assunto non può essere condiviso.
Anche a tacere dal fatto che è la stessa a confermare, nel corpo dei Pt_1 propri atti difensivi, l'esistenza di danni all'edificio di proprietà della società tali da costringerla ad adire l'autorità giudiziaria allo scopo di eliminarli, non può ritenersi comunque assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al danno asseritamente subito dalla società a seguito dall'aumento del capitale, tenuto conto che è rimasta incontestata l'insufficienza del patrimonio sociale e la necessità di provvedere a nuovi conferimenti in denaro da parte dei soci al fine di fronteggiare le difficoltà, le criticità e le varie esigenze legate alla gestione – ordinaria e straordinaria – dell'immobile di cui è proprietaria, tenuto conto che lo stesso necessitava di urgenti interventi di rifacimento.
Peraltro, va evidenziato che, a fronte di un impegno finanziario di certo non indifferente, la società convenuta ha acquisito una capacità patrimoniale tale da permetterle di portare avanti lo scopo sociale e di ricavare un reddito dalla commercializzazione dell'edificio di sua proprietà, rimasto altrimenti abbandonato. A confutazione delle superiori osservazioni non vale neanche quanto dedotto da parte attrice a proposito di una “arbitraria” quantificazione dell'importo richiesto in aumento, e ciò non solo perché non è dato in alcun modo ritenere che la delibera impugnata, volta alla ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite, fosse anche solo potenzialmente dannosa per la società, ma anche perché è emerso nel corso del giudizio come l'aumento di capitale sia risultato appena sufficiente ad intervenire sui danni riscontrati dal tecnico incaricato di accertarne l'esistenza e l'eliminabilità. Peraltro, le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio di cui alla perizia resa nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato dalla convenuta, possono pacificamente fare ingresso nel presente giudizio in quanto, per principio consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, nel processo civile sono ammissibili le prove atipiche come la perizia, i verbali di prove e la
4 sentenza resa in altro giudizio. A ciò si aggiunga che non può ritenersi provata neanche l'esistenza di un interesse personale del socio di maggioranza in quanto l'affermazione in ordine all'asserito abuso del diritto di voto, quale vizio della deliberazione assembleare, è rimasta generica e, come tale, infondata. Come è noto, nell'ordinamento civile non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari ma, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si ammette la fattispecie in oggetto per indicare un uso della “regola della maggioranza” non conforme a quei limiti alla sua applicazione, desumibili da principi impliciti dell'ordinamento, ovvero da un enunciato normativo espresso o, ancora, da una clausola generale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che la deliberazione assembleare, pur adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, può essere invalidata sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza a perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n.
4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151;
Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353). La figura dell'abuso di potere rappresenta, quindi, un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario ed è il portato di un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488). In particolare, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità fonda il divieto di abuso sui canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale e il conseguente principio di collaborazione, che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza.
Occorre, tuttavia, precisare che, perché possa dirsi integrato un vizio della delibera, è necessario allegare e dimostrare che la stessa sia il portato di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto;
ciò in quanto l'abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale dei propri interessi ad opera dei soci, ma deve concretarsi nella intenzionalità
5 specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante. In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, cioè nei casi di deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale;
b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli, poiché rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti, peraltro, non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa. In adesione ai principi sopra enunciati, l'esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi da cui sia dato inferire la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati. Della prova della sussistenza di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione: grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto. Inoltre, la presenza del fine fraudolento – la cui prova può essere data anche induttivamente, dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente – costituisce, non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite alla tutela della minoranza. L'abuso di potere, infatti, è pur sempre un vizio di legittimità della delibera, riscontrabile solo nella misura in cui non comporti un controllo giudiziario sulla libera determinazione dell'autonomia privata proveniente dagli organi della società, rispetto alle quali è preclusa qualsiasi valutazione di opportunità. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie l'attrice, pur gravata dall'onere di prova sopradetto, non ha offerto adeguati elementi da cui inferire che, effettivamente, il socio di maggioranza abbia perseguito un interesse personale confliggente con quello della società e/o abbia abusato della propria posizione al fine di escluderla dalla compagine sociale;
e ciò in quanto, non solo non è stata raggiunta la prova in ordine all'impossibilità per la socia di minoranza di dare esecuzione alla delibera, ma anche perché è emerso nel corso del giudizio come la stessa abbia effettivamente provveduto alla ricostituzione del capitale sociale, per la propria quota di spettanza, ottemperando a quanto statuito nell'atto impugnato e dimostrando, così, di avere la capacità economica per far fronte agli esborsi deliberati dall'altro socio. In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto della domanda proposta da . Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e
6 liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 e 260.000,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 409/2021 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 liquidate 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 marzo 2025, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina, via San Camillo n. 8, presso lo studio dell'avv. Andrea Borzì e dell'avv. Iolanda Borzì, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, attore contro (C.F. e P.I. ), in persona in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._2
dell'avv. Lucia Testa, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: diritto societario – impugnazione di deliberazione assembleare. In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 27 gennaio 2021, ritualmente notificato,
[...]
, nella sua qualità di socia di minoranza della ha Pt_1 CP_1 impugnato la deliberazione dell'assemblea dei soci assunta in data 09.11.2020 e registrata il 10.11.2020 al n. 26075, rep. n. 19052, rogito n. 12245, iscritta nel registro delle imprese in data 09.12.2020 (prot. 32487/2020), con la quale è stato disposto l'aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile e senza sovraprezzo, di € 180.000,00, offerto in opzione ai soci, da liberarsi con conferimento in denaro (all. 1 atto di citazione). A fondamento dell'azione svolta, l'attrice ha eccepito l'invalidità della deliberazione impugnata in quanto adottata senza la partecipazione della socia di minoranza, nonostante la stessa avesse dato tempestivo avviso della sua impossibilità a presenziare, e per esclusiva volontà del socio di maggioranza e amministratore unico, , il quale sarebbe portatore di un Controparte_2 interesse in conflitto con quello della società derivante dalla cattiva gestione del patrimonio sociale e, in particolare, del fabbricato di proprietà della sito in Messina, via La Farina n. 277 (in Catasto al foglio 236, part. CP_1
321, sub dal 4 al 33), consistente in tre elevazioni fuori terra oltre al piano interrato destinato ad autorimessa e deposito commerciale, rispetto al quale avrebbe omesso di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, lasciandolo in stato di abbandono. Secondo la prospettazione dell'attrice, avendo la stessa più volte denunciato lo stato in cui versava il detto fabbricato e stante l'inerzia del socio amministratore, tra le parti sarebbero insorti diversi contrasti sfociati in procedimenti giudiziari volti ad accertare lo stato dell'immobile, l'esistenza e la causa dei danni denunciati, le responsabilità legate al deperimento del fabbricato, nonché i lavori necessari al suo ripristino. Proprio in conseguenza del deterioramento dei rapporti tra i soci,
avrebbe arbitrariamente deliberato il contestato aumento Controparte_2 del capitale sociale, contando sull'impossibilità della socia di minoranza di far fronte all'esborso e determinando, così, l'esclusione della stessa dalla compagine sociale al fine di proseguire con la propria gestione della società senza dover più rendere conto o subire alcun controllo.
La costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1 domande avanzate nei suoi confronti e – ritenendo che i danni al fabbricato sarebbero imputabili alla cattiva progettazione ed esecuzione delle opere realizzate dall'impresa familiare (gestita Controparte_3 dalla madre dell'attrice) e dalla CO & RE s.r.l. (intestata, tra gli altri, all'attrice), sotto l'esclusiva direzione dei lavori dell'architetto Per_1
(padre dell'attrice) – ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di
[...] cui all'art. 2479 ter comma 2 c.c., stante l'assenza sia dell'interesse personale in conflitto, sia del paventato danno alla società, tenuto conto che l'aumento del capitale sarebbe dipeso esclusivamente dalle necessità di provvedere alle spese per il rifacimento dell'immobile che, una volta ristrutturato, avrebbe permesso alla società di ricavare un reddito dalla sua CP_1 commercializzazione. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione. L'azione promossa da è infondata e deve, pertanto, essere Parte_1 rigettata.
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata, in base all'art. 2479 ter c.c., è previsto che “le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale …” (primo comma); inoltre,
“qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di
2 soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società” (secondo comma). Dal tenore letterale della predetta disposizione si ricava che il conflitto di interessi non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, in quanto l'invalidità della delibera presuppone, non solo che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per la relativa approvazione sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto di interessi, ma pure che la medesima deliberazione risulti dannosa per la società, anche solo in via meramente potenziale. Al riguardo, come evidenziato dalla Suprema Corte, l'annullamento della delibera adottata da una società di capitali – ai sensi dell'art. 2373 c.c. o dell'art. 2479 ter secondo comma c.c. – richiede, oltre all'esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Ai fini dell'annullamento della delibera è irrilevante, pertanto, che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse (o dell'interesse di un terzo di cui il medesimo socio sia portatore) se, al contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15950). Il conflitto viene a porsi, dunque, fra l'interesse personalistico del socio – espressione di un vantaggio attuale e concreto del socio stesso e non necessariamente di carattere economico – e l'interesse della società – inteso come l'insieme degli interessi comuni ai soci e che riguardano la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale, la distribuzione degli utili, ecc. (cfr. Cass. 27387/2005; Cass. 15950/2007; Cass. 28784/2008) – con la conseguenza che ricorre un'ipotesi di conflitto, in relazione ad una data deliberazione, nel caso in cui il socio sia portatore di un duplice interesse, quello interno alla società e quell'altro, personale, esterno alla società, e detti interessi non possano coesistere senza che la realizzazione dell'uno non comporti il sacrificio dell'altro. Ancora, l'annullabilità della deliberazione ricorre nel caso in cui la stessa sia stata assunta con la partecipazione ed il voto favorevole e determinante di chi versava, appunto, in detta situazione di conflitto e la decisione così assunta sia anche solo potenzialmente dannosa per la società in termini patrimoniali. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei richiamati presupposti grava su chi agisce, il quale dovrà allegare e dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in
3 giudizio. Tanto premesso in diritto, nel presente giudizio non emergono elementi di fatto, di sicuro riscontro obiettivo, che consentano di ritenere che la deliberazione impugnata sia portatrice di un interesse personale del socio di maggioranza, né che la stessa abbia una dannosità, anche solo potenziale, per la società. Al riguardo, l'attrice si è limitata ad allegare il rilevante impegno economico e finanziario della società a fronte di un debito – quello relativo al rifacimento dell'immobile – ancora non integralmente determinato, stante la posteriorità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio rispetto alla delibera di aumento del capitale, ritenendo che non vi fosse un reale interesse per la società ma solo un interesse di natura personale del socio di maggioranza, nella specie consistito nella potenziale esclusione dell'altro socio. Un simile assunto non può essere condiviso.
Anche a tacere dal fatto che è la stessa a confermare, nel corpo dei Pt_1 propri atti difensivi, l'esistenza di danni all'edificio di proprietà della società tali da costringerla ad adire l'autorità giudiziaria allo scopo di eliminarli, non può ritenersi comunque assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al danno asseritamente subito dalla società a seguito dall'aumento del capitale, tenuto conto che è rimasta incontestata l'insufficienza del patrimonio sociale e la necessità di provvedere a nuovi conferimenti in denaro da parte dei soci al fine di fronteggiare le difficoltà, le criticità e le varie esigenze legate alla gestione – ordinaria e straordinaria – dell'immobile di cui è proprietaria, tenuto conto che lo stesso necessitava di urgenti interventi di rifacimento.
Peraltro, va evidenziato che, a fronte di un impegno finanziario di certo non indifferente, la società convenuta ha acquisito una capacità patrimoniale tale da permetterle di portare avanti lo scopo sociale e di ricavare un reddito dalla commercializzazione dell'edificio di sua proprietà, rimasto altrimenti abbandonato. A confutazione delle superiori osservazioni non vale neanche quanto dedotto da parte attrice a proposito di una “arbitraria” quantificazione dell'importo richiesto in aumento, e ciò non solo perché non è dato in alcun modo ritenere che la delibera impugnata, volta alla ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite, fosse anche solo potenzialmente dannosa per la società, ma anche perché è emerso nel corso del giudizio come l'aumento di capitale sia risultato appena sufficiente ad intervenire sui danni riscontrati dal tecnico incaricato di accertarne l'esistenza e l'eliminabilità. Peraltro, le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio di cui alla perizia resa nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato dalla convenuta, possono pacificamente fare ingresso nel presente giudizio in quanto, per principio consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, nel processo civile sono ammissibili le prove atipiche come la perizia, i verbali di prove e la
4 sentenza resa in altro giudizio. A ciò si aggiunga che non può ritenersi provata neanche l'esistenza di un interesse personale del socio di maggioranza in quanto l'affermazione in ordine all'asserito abuso del diritto di voto, quale vizio della deliberazione assembleare, è rimasta generica e, come tale, infondata. Come è noto, nell'ordinamento civile non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari ma, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si ammette la fattispecie in oggetto per indicare un uso della “regola della maggioranza” non conforme a quei limiti alla sua applicazione, desumibili da principi impliciti dell'ordinamento, ovvero da un enunciato normativo espresso o, ancora, da una clausola generale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che la deliberazione assembleare, pur adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, può essere invalidata sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza a perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n.
4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151;
Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353). La figura dell'abuso di potere rappresenta, quindi, un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario ed è il portato di un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488). In particolare, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità fonda il divieto di abuso sui canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale e il conseguente principio di collaborazione, che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza.
Occorre, tuttavia, precisare che, perché possa dirsi integrato un vizio della delibera, è necessario allegare e dimostrare che la stessa sia il portato di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto;
ciò in quanto l'abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale dei propri interessi ad opera dei soci, ma deve concretarsi nella intenzionalità
5 specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante. In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, cioè nei casi di deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale;
b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli, poiché rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti, peraltro, non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa. In adesione ai principi sopra enunciati, l'esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi da cui sia dato inferire la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati. Della prova della sussistenza di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione: grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto. Inoltre, la presenza del fine fraudolento – la cui prova può essere data anche induttivamente, dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente – costituisce, non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite alla tutela della minoranza. L'abuso di potere, infatti, è pur sempre un vizio di legittimità della delibera, riscontrabile solo nella misura in cui non comporti un controllo giudiziario sulla libera determinazione dell'autonomia privata proveniente dagli organi della società, rispetto alle quali è preclusa qualsiasi valutazione di opportunità. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie l'attrice, pur gravata dall'onere di prova sopradetto, non ha offerto adeguati elementi da cui inferire che, effettivamente, il socio di maggioranza abbia perseguito un interesse personale confliggente con quello della società e/o abbia abusato della propria posizione al fine di escluderla dalla compagine sociale;
e ciò in quanto, non solo non è stata raggiunta la prova in ordine all'impossibilità per la socia di minoranza di dare esecuzione alla delibera, ma anche perché è emerso nel corso del giudizio come la stessa abbia effettivamente provveduto alla ricostituzione del capitale sociale, per la propria quota di spettanza, ottemperando a quanto statuito nell'atto impugnato e dimostrando, così, di avere la capacità economica per far fronte agli esborsi deliberati dall'altro socio. In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto della domanda proposta da . Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e
6 liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 e 260.000,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 409/2021 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 liquidate 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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