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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6996 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA C.F./P.I. ), in persona dei procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cella, elettivamente domiciliata presso Parte_3 lo studio della prima in Milano, via Michele Barozzi n. 1, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore APPELLANTE E (P.I. ), rappresentato e difesa dagli avvocati Giorgia Controparte_1 P.IVA_2
Fieramosca e Gaetano Di Fluri, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno, via Max Casaburi n. 8, e, pertanto, agli indirizzi telematici e , come da Email_1 Email_2 procura alle liti in atti APPELLATA OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, in riforma della sentenza n. 3781/2023 del Giudice di Pace di Milano nel procedimento sub R.G. 27769/2022 pubblicata in data 29 maggio 2023, e non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: nel merito: respingere le domande formulate dalla Sig.ra per tutti i motivi esposti in atti, ivi incluso il difetto di CP_1 legittimazione passiva di;
Parte_1 per l'effetto: (i) dato atto che, in esecuzione della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, la ha provveduto al Pt_1 pagamento a favore della Sig.ra dell'importo di complessivi Euro 990,98, condannare la stessa a rimborsare CP_1
l'intera somma alla o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre inte-ressi dal Pt_1 dovuto al saldo;
(ii) dato atto che, in esecuzione della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, la ha provveduto al Pt_1 pagamento a favore dei procuratori antistatari, Avv.ti Gaetano Di Fluri e Giorgia Fieramosca, dell'importo di complessivi Euro 437,68 a titolo di spese di lite, condannare questi a rimborsare l'intera somma alla o quella che dovesse essere Pt_1 dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 9 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Per parte convenuta appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così decidere:
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
-condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2022 ha convenuto in giudizio Controparte_1 davanti al Giudice di Pace di Milano la chiedendone la condanna, in primo luogo, Parte_1 alla restituzione di € 425,00 a titolo di spese di istruttoria e di € 565,98 a titolo di oneri di distribuzione, per un totale complessivo di € 990,98, quali costi non maturati, secondo il criterio proporzionale, in relazione al contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 24680, estinto in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita e, in secondo luogo, al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. Circa la ricostruzione del fatto, l'attrice:
- ha documentato di aver stipulato il contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 24680 (poi 900006972529) per € 18.360,00 da rimborsarsi in centoventi rate da € 153,00, pagando anticipatamente € 600,00 a titolo di spese di istruttoria e € 799,04 a titolo di oneri di distribuzione (doc. 1 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
- ha documentato di aver comunicato di aver estinto anticipatamente il finanziamento (doc. 3 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
- ha prodotto il conteggio estintivo, in base al quale avrebbe maturato il diritto alla restituzione della somma complessiva di € 990,98, comprensiva, in particolare, degli importi di € 425,00 a titolo di spese di istruttoria e di € 565,98 a titolo di oneri di distribuzione, ottenuti dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando poi il risultato per il periodo non goduto, in applicazione del criterio proporzionale alla vita (doc. 2 di parte attrice del fascicolo di primo grado). La difesa di ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione dei predetti importi Controparte_1 alla luce dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, secondo l'interpretazione sorta in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 (c.d. , in base alla CP_2 quale, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla restituzione non solo dei costi recurring, ossia legati alle attività svolte durante l'esecuzione del contratto, bensì anche dei costi up front, cioè sostenuti nella fase prodromica alla stipula del contratto. Sul punto, parte attrice ha rilevato come la modifica del medesimo art. 125-sexies T.U.B. per effetto della legge n. 106/2021 non comporti la riviviscenza della distinzione tra costi up front e costi recurring con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella. In ogni caso, la difesa attorea ha dedotto la violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento, nonché la nullità della clausola contrattuale, che esclude la retrocessione dei costi, anche ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo. 1.1. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le domande avversarie, Parte_1 chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 9 In via preliminare, la società convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. A tale riguardo, la difesa della banca ha osservato che il contratto di finanziamento di cui è causa era stato stipulato da con la We FI S.p.A., evidenziando come oggetto di cessione in Controparte_1 favore della (ora non sia stata l'intera posizione contrattuale, bensì CP_3 Parte_1 solo il credito dalla stessa derivante (docc. 1-2-3 di parte convenuta del fascicolo di primo grado). Anche riconducendo il fondamento della pretesa attorea nel novero di somme indebitamente pagate, parte convenuta ha rilevato che legittimate passivamente sarebbero comunque la We FI S.p.A., cui erano state corrisposte le spese di istruttoria, nonché la sua agente cui erano stati corrisposti Parte_4 gli oneri inerenti alla rete distributiva. Nel merito, la ha eccepito l'irripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri di Parte_1 distribuzione, attesa la loro natura di costi up front, come stabilito dall'art. 9 del contratto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. ratione temporis applicabile, nonché dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e dalla Comunicazione della medesima Autorità di Vigilanza del 2009. Rispetto alle deduzioni svolte da parte attrice, parte convenuta ha sostenuto che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea c.d. Lexitor è irrilevante rispetto alla fattispecie oggetto d'esame, evidenziando in proposito come la direttiva n. 2008/48/CE non sia suscettibile di applicazione diretta all'ordinamento italiano e come, in ogni caso, i principi espressi dalla richiamata decisione non possano essere applicati in modo retroattivo a rapporti stipulati anteriormente, come del resto emerge anche dal dettato del nuovo art. 125 sexies T.U.B., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 octies D.L. n. 73/2021. 1.2. Con sentenza n. 3781/2023, pubblicata il 29 marzo 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda proposta da , condannando la alla restituzione della Controparte_1 Parte_1 somma di € 990,98, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 43,00 per spese, € 330,00 per competenze e € 49,50 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 1.3. Con impugnazione tempestivamente avanzata la ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado in ragione dell'omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ribadendo come Parte_1
l'allora (ora si fosse limitata ad acquistare il credito dalla We FI CP_3 Parte_1
S.p.A. senza subentrare nel rapporto contrattuale con il debitore ceduto. Con il secondo motivo la società appellante ha lamentato un'erronea statuizione del giudice di prime cure in ordine al rimborso degli oneri assicurativi, evidenziando come avesse chiesto il Controparte_1 rimborso soltanto delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione, non anche degli oneri assicurativi. Con il terzo motivo la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 accertato il diritto di alla restituzione delle spese di istruttoria e degli oneri di Controparte_1 distribuzione a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, aggiungendo che l'irrilevanza della sentenza c.d. è stata ulteriormente confermata dalla successiva sentenza della CP_2
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021, la quale ha statuito che in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, escludendo, invece, la ripetibilità dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. Con il quarto motivo l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo gradi in punto di condanna alle spese di giudizio. pagina 3 di 9 1.4. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Parte appellata ha riproposto le deduzioni svolte nel primo grado di giudizio, aggiungendo che la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui limitava, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità in favore del consumatore di tutti i costi ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021, così chiarendo che anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente al consumatore debbano essere restituiti tutti i costi sostenuti, senza distinzione tra up front e recurring. 1.5. Nell'ambito dell'udienza del 2 ottobre 2024 il giudice ha sottoposto alle parti la questione dell'ammissibilità dell'appello, avendo il Giudice di Pace deciso su una causa di valore inferiore a € 1.100,00. Sul punto, il difensore di parte appellante ha osservato come l'appello sia ammissibile, atteso che la causa ha ad oggetto un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c.. All'esito della successiva udienza del 16 aprile 2025, in seguito alla designazione di un nuovo giudice per la trattazione della causa, è stata fissata l'udienza del 17 settembre 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con contestuale assegnazione del termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente, preme osservare che l'appello è ammissibile, nonostante la sentenza di primo grado impugnata avesse ad oggetto una causa di valore inferiore a € 1.100,00. Sul punto, rilevano due norme processuali: l'art. 339, comma 3 e l'art. 113, comma 2, c.p.c.. In particolare, l'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. siano appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. L'art. 113, comma 2, c.p.c. individua quali sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità quelle in cui il medesimo decide su cause di valore non eccedente € 1.100,00, salvo che si tratti di controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c.. Nel caso di specie, la pretesa restitutoria avanzata da nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano trae origine dal contratto Controparte_1 di mutuo contro cessione del quinto della pensione stipulato con la We FI S.p.A.. Ebbene, tale contratto è stato concluso, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., mediante la predisposizione da parte della We FI S.p.A. di condizioni generali e di moduli o formulari, successivamente sottoscritti da
[...]
. Ciò risulta documentalmente dimostrato attraverso l'esame del contratto prodotto, dove sono CP_1 visibili le condizioni generali e i moduli predisposti, nonché la specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. da parte di . La sentenza del Giudice di Pace di Milano impugnata, Controparte_1 dunque, non può considerarsi pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., fuoriuscendo così dall'ambito di applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. Ne discende che tale sentenza di primo grado è appellabile. 3. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento. 3.1. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, si rileva, anzitutto, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva riproposta nel presente giudizio di appello dalla dovrebbe Parte_1 essere più correttamente qualificata come eccezione di difetto di titolarità passiva. A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito, a più riprese, che “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la pagina 4 di 9 indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. La titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (così, Tribunale di Napoli, sez. VI, 25 agosto 2020, n. 5532; tra le altre, Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355). Ebbene, nel caso di specie, le doglianze della concernono profili attinenti al merito della causa. Difatti, la società appellante Parte_1 ha affermato di non poter contraddire rispetto a domande di ripetizione fondate sulla nullità di clausole del contratto stipulato da con la We FI S.p.A., non essendo subentrata nell'intera Controparte_1 posizione contrattuale, bensì essendo cessionaria meramente dei crediti derivanti da tale rapporto. In stretta connessione, qualificando la domanda proposta in primo grado da come mera Controparte_1 ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., parte appellante ha evidenziato come la stessa avrebbe dovuto essere formulata comunque nei confronti della We FI S.p.A. e dell'intermediaria
[...] quali società che hanno ricevuto il pagamento, rispettivamente, delle spese di istruttoria e Parte_4 degli oneri di distribuzione. Ciò precisato, le argomentazioni della non possono essere condivise. Parte_1
È senz'altro pacifico e documentalmente provato che il contratto di cessione del quinto di quote della pensione oggetto di causa è stato stipulato da con la We FI S.p.A.. È altrettanto Controparte_1 dimostrato che la We FI S.p.A. ha concluso un accordo di cessione di un portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento “aventi ad oggetto l'erogazione di prestiti personali rimborsabili mediante la cessione di quote del quinto degli emolumenti e/o della pensione...” in favore della (ora CP_3 Parte_1
. Anche se, in effetti, la non risulta essere subentrata nell'intero rapporto
[...] Parte_1 contrattuale intercorrente tra la We FI S.p.A. e , nondimeno deve essere Controparte_1 comunque ritenuta titolare passiva della pretesa restitutoria ai sensi del disposto dell'art. 125-septies T.U.B., interpretato alla luce della direttiva euro-unitaria di cui costituisce applicazione nel nostro ordinamento. In particolare, l'art. 125-septies, comma 1, T.U.B. stabilisce che “in caso di cessione di credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile”. Siccome la norma attribuisce al consumatore la possibilità di proporre tutte le “eccezioni” che poteva far valere nei confronti del cedente, secondo un'interpretazione strettamente letterale, potrebbe ritenersi esclusa la possibilità per il debitore ceduto di proporre anche azioni volte all'accertamento di clausole contrattuali e, in base a tale accertamento, alla restituzione di somme indebitamente corrisposte. Tuttavia, nell'attività ermeneutica non può ignorarsi che la norma in esame è stata introdotta dal d.lgs. n. 141/2010, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il cui art. 17, rubricato “Cessione di diritti”, prevede che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”. Il legislatore euro-unitario, dunque, ha fatto riferimento, in termini più ampi, agli “stessi mezzi di difesa” di cui il consumatore poteva avvalersi nei confronti del creditore originario. Posto che per applicare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva il giudice deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale (anche di questo Tribunale), secondo cui “l'art. 125-septies T.U.B. utilizzi il termine 'eccezioni' non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto”, potendosi solo in tal modo considerare “conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, pagina 5 di 9 ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento” (così, Tribunale di Milano, sez. VI, 31 marzo 2025, n. 2696). Pertanto, alla luce della suddetta interpretazione dell'art. 125-septies T.U.B. conforme alla lettera e alla ratio ispiratrice della direttiva euro-unitaria citata, deve concludersi che ha il diritto di Controparte_1 chiedere la ripetizione di somme in virtù della nullità di clausole contenute nel contratto stipulato con la We FI S.p.A. anche nei confronti della società cessionaria di crediti nascenti Parte_1 da tale rapporto contrattuale. Non vale a escludere la titolarità passiva della società appellante, dunque, la circostanza che le spese di istruttoria siano state corrisposte alla We FI S.p.A. e gli oneri rete distributiva alla sua agente I rapporti tra le società dovranno semmai essere accertati e Parte_4 risolti internamente, senza alcun coinvolgimento di . Controparte_1
In definitiva, nella propria qualità di consumatrice, cui spetta un più elevato grado di tutela,
[...]
si è correttamente rivolta alla tanto più se si considera che quest'ultima CP_1 Parte_1 ha comunque gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento riscuotendo l'importo calcolato, come risulta dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria prodotte in giudizio da entrambe le parti. Da tali considerazioni discende l'infondatezza del primo motivo di appello. 3.2. Con riferimento al secondo motivo, il giudice di prime cure in qualche passaggio della motivazione ha effettivamente affermato che la consumatrice avrebbe avuto diritto al rimborso, tra le altre voci di costo, anche degli oneri assicurativi non maturati nel tempo. Tuttavia, dalla disamina complessiva della sentenza emerge che l'organo giudicante abbia trattato della questione relativa al rimborso dei costi assicurativi più sul piano astratto che concreto. Se ne trae conferma dalla circostanza che la Parte_1 non è stata condannata alla restituzione di un costo ulteriore e quindi di una somma complessiva
[...] superiore a quella richiesta da . Del resto, il Giudice di Pace, in un altro passaggio della Controparte_1 motivazione, ha ritenuto accertato il diritto di alla ripetizione delle somme di € 425,00 Controparte_1 per spese di istruttoria e di € 565,98 per oneri di distribuzione, per un importo complessivo di € 990,98, condannando coerentemente la alla restituzione di tale importo. Contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto da parte appellante, dunque, non sussistono gli estremi per ritenere che il Giudice di Pace di Milano nella sentenza impugnata abbia deciso extra petita, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Pertanto, il secondo motivo di gravame è infondato. 3.3. Procedendo all'esame del terzo motivo d'appello, in cui la ha sostenuto Parte_1 che dovrebbe escludersi la ripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, occorre osservare che il contratto di mutuo contro cessione del quinto della pensione è una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo. Pertanto, il contratto di mutuo contro cessione del quinto della pensione è soggetto alla disciplina dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. Per quanto maggiormente interessa in questa sede, tale norma attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ebbene, si ritiene di condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza nazionale, che interpreta la disposizione citata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente” (così Tribunale di Milano, 11 maggio pagina 6 di 9 2021; in termini analoghi anche Tribunale di Napoli Nord, 26 gennaio 2022; Tribunale di Milano, 9 aprile 2021; Tribunale di Torino, 21 marzo 2020; Tribunale di Palermo, 29 dicembre 2020). Questa interpretazione è coerente con quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, c-383 (sentenza c.d. Lexitor). In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a interpretare l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, proprio in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Sebbene riguardasse nel caso specifico la conformità rispetto al diritto euro-unitario di una norma polacca, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta in ogni caso per il giudice italiano idoneo parametro per l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. L'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, infatti, ha trovato applicazione nell'ordinamento nazionale con l'art. 121, comma 1, lettera e) e con lo stesso art. 125-sexies T.U.B., introdotto con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Seguendo tale ragionamento, dunque, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front, a carattere istantaneo e prodromici alla concessione del credito, e quelli recurring, dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale. È significativa in tal senso anche la recente sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263, richiamata dalla difesa di . Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11- Controparte_1 octies del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-sexies T.U.B., stabilendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies T.U.B. “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. Lexitor. Al contrario, non appare conferente il richiamo da parte della difesa della alla Parte_1 successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021. In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma debba essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021). Secondo la prospettazione della società appellante, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere “nel contesto pagina 7 di 9 dell'ordinamento italiano” anche con riferimento al credito al consumo mobiliare e in particolare alla cessione del quinto, sulla base della considerazione che la Banca d'Italia, a seguito del recepimento interno dell'art. 125 sexies T.U.B. con il d.lgs. n. 141/2010, “ha sin da subito (e a più riprese) imposto agli intermediari di fornire al consumatore una chiara ripartizione tra costi up-front e recurring” (cfr. atto di citazione in appello, pagg. 14-15). Più nello specifico, parte appellante muove dal presupposto che la specifica informativa imposta dalla Banca d'Italia sulla ripartizione dei costi up-front e recurring sarebbe analoga, se non addirittura più approfondita, di quella richiesta dalla Direttiva 2014/17 per il credito immobiliare. Si verificherebbero quindi le medesime conseguenze, che hanno portato la Corte di Giustizia dell'Unione europea ad interpretare la Direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nel senso poc'anzi riportato. In particolare, la difesa della ha fatto riferimento, da un lato, alla Pt_1 Parte_1 riduzione del margine di manovra degli enti creditizi nella loro fatturazione e organizzazione interna e, dall'altro, alla maggior possibilità per il consumatore e per il giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. Pertanto, allo stesso modo, anche in relazione ai contratti di credito al consumo mobiliare come quello oggetto di causa, non dovrebbe trovare giustificazione l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Tuttavia, la tesi di parte appellante non può essere condivisa. Come esposto sopra, il contratto di cessione del quinto della pensione rientra nella categoria dei contratti di credito al consumo mobiliare ed è quindi soggetto alla disciplina dell'art. 125 sexies T.U.B., norma tramite cui ha trovato applicazione nel nostro ordinamento il citato art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE. Pertanto, i criteri e i principi cui deve ispirarsi il giudice italiano nell'interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. rimangono quelli espressi dalla sentenza c.d. Lexitor. La circostanza che la Banca d'Italia abbia nel tempo imposto agli intermediari creditizi di fornire al consumatore informazioni il più possibile chiare in ordine alla ripartizione dei costi up front e recurring non può ritenersi sufficiente a porre sullo stesso piano nel nostro ordinamento i contratti di credito al consumo mobiliare e quelli relativi a beni immobili residenziali. Ne segue che i criteri interpretativi della sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 non possono essere adottati estensivamente con riferimento all'art. 125 sexies T.U.B., che regola il rapporto contrattuale da cui sorge la pretesa restitutoria vantata da . Del resto, come osservato dalla stessa parte appellante, Controparte_1 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha rilevato profili distintivi tra l'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE e l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, che sono stati valorizzati anche dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali, come del resto il contratto oggetto d'esame (in tal senso, Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747). In definitiva, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due fattispecie contrattuali, che continuano a rimanere distinte, indipendentemente specificità dell'informativa imposta dalla Banca d'Italia sulla ripartizione tra costi up front e recurring. Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, la consumatrice (odierna parte appellata) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese di istruttoria e di oneri di distribuzione. pagina 8 di 9 Anche il terzo motivo è quindi infondato. 3.4. Dall'infondatezza dei primi tre motivi di gravame discende l'infondatezza anche del quarto relativo alla condanna delle spese di lite del primo grado di giudizio, le quali devono rimanere conseguentemente a carico della Parte_1
4. In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3781/2023, pubblicata il 29 maggio 2023. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
5. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. Nello specifico, le spese devono essere attribuite agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, che hanno dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 6. Infine, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva che nella fattispecie ricorrono, stante l'integrale rigetto dell'appello, i presupposti per l'operatività del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012 per il versamento, ad opera della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_4
3781/2023 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 29 maggio 2023, così provvede: a. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3781/2023, pubblicata il 29 maggio 2023; b. condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 852,00 per compensi oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; c. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, pari a € 147,00. Così deciso a Milano, in data 18 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA C.F./P.I. ), in persona dei procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cella, elettivamente domiciliata presso Parte_3 lo studio della prima in Milano, via Michele Barozzi n. 1, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore APPELLANTE E (P.I. ), rappresentato e difesa dagli avvocati Giorgia Controparte_1 P.IVA_2
Fieramosca e Gaetano Di Fluri, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno, via Max Casaburi n. 8, e, pertanto, agli indirizzi telematici e , come da Email_1 Email_2 procura alle liti in atti APPELLATA OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, in riforma della sentenza n. 3781/2023 del Giudice di Pace di Milano nel procedimento sub R.G. 27769/2022 pubblicata in data 29 maggio 2023, e non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: nel merito: respingere le domande formulate dalla Sig.ra per tutti i motivi esposti in atti, ivi incluso il difetto di CP_1 legittimazione passiva di;
Parte_1 per l'effetto: (i) dato atto che, in esecuzione della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, la ha provveduto al Pt_1 pagamento a favore della Sig.ra dell'importo di complessivi Euro 990,98, condannare la stessa a rimborsare CP_1
l'intera somma alla o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre inte-ressi dal Pt_1 dovuto al saldo;
(ii) dato atto che, in esecuzione della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, la ha provveduto al Pt_1 pagamento a favore dei procuratori antistatari, Avv.ti Gaetano Di Fluri e Giorgia Fieramosca, dell'importo di complessivi Euro 437,68 a titolo di spese di lite, condannare questi a rimborsare l'intera somma alla o quella che dovesse essere Pt_1 dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 9 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Per parte convenuta appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così decidere:
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
-condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2022 ha convenuto in giudizio Controparte_1 davanti al Giudice di Pace di Milano la chiedendone la condanna, in primo luogo, Parte_1 alla restituzione di € 425,00 a titolo di spese di istruttoria e di € 565,98 a titolo di oneri di distribuzione, per un totale complessivo di € 990,98, quali costi non maturati, secondo il criterio proporzionale, in relazione al contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 24680, estinto in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita e, in secondo luogo, al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. Circa la ricostruzione del fatto, l'attrice:
- ha documentato di aver stipulato il contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 24680 (poi 900006972529) per € 18.360,00 da rimborsarsi in centoventi rate da € 153,00, pagando anticipatamente € 600,00 a titolo di spese di istruttoria e € 799,04 a titolo di oneri di distribuzione (doc. 1 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
- ha documentato di aver comunicato di aver estinto anticipatamente il finanziamento (doc. 3 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
- ha prodotto il conteggio estintivo, in base al quale avrebbe maturato il diritto alla restituzione della somma complessiva di € 990,98, comprensiva, in particolare, degli importi di € 425,00 a titolo di spese di istruttoria e di € 565,98 a titolo di oneri di distribuzione, ottenuti dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando poi il risultato per il periodo non goduto, in applicazione del criterio proporzionale alla vita (doc. 2 di parte attrice del fascicolo di primo grado). La difesa di ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione dei predetti importi Controparte_1 alla luce dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, secondo l'interpretazione sorta in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 (c.d. , in base alla CP_2 quale, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla restituzione non solo dei costi recurring, ossia legati alle attività svolte durante l'esecuzione del contratto, bensì anche dei costi up front, cioè sostenuti nella fase prodromica alla stipula del contratto. Sul punto, parte attrice ha rilevato come la modifica del medesimo art. 125-sexies T.U.B. per effetto della legge n. 106/2021 non comporti la riviviscenza della distinzione tra costi up front e costi recurring con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella. In ogni caso, la difesa attorea ha dedotto la violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento, nonché la nullità della clausola contrattuale, che esclude la retrocessione dei costi, anche ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo. 1.1. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le domande avversarie, Parte_1 chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 9 In via preliminare, la società convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. A tale riguardo, la difesa della banca ha osservato che il contratto di finanziamento di cui è causa era stato stipulato da con la We FI S.p.A., evidenziando come oggetto di cessione in Controparte_1 favore della (ora non sia stata l'intera posizione contrattuale, bensì CP_3 Parte_1 solo il credito dalla stessa derivante (docc. 1-2-3 di parte convenuta del fascicolo di primo grado). Anche riconducendo il fondamento della pretesa attorea nel novero di somme indebitamente pagate, parte convenuta ha rilevato che legittimate passivamente sarebbero comunque la We FI S.p.A., cui erano state corrisposte le spese di istruttoria, nonché la sua agente cui erano stati corrisposti Parte_4 gli oneri inerenti alla rete distributiva. Nel merito, la ha eccepito l'irripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri di Parte_1 distribuzione, attesa la loro natura di costi up front, come stabilito dall'art. 9 del contratto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. ratione temporis applicabile, nonché dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e dalla Comunicazione della medesima Autorità di Vigilanza del 2009. Rispetto alle deduzioni svolte da parte attrice, parte convenuta ha sostenuto che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea c.d. Lexitor è irrilevante rispetto alla fattispecie oggetto d'esame, evidenziando in proposito come la direttiva n. 2008/48/CE non sia suscettibile di applicazione diretta all'ordinamento italiano e come, in ogni caso, i principi espressi dalla richiamata decisione non possano essere applicati in modo retroattivo a rapporti stipulati anteriormente, come del resto emerge anche dal dettato del nuovo art. 125 sexies T.U.B., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 octies D.L. n. 73/2021. 1.2. Con sentenza n. 3781/2023, pubblicata il 29 marzo 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda proposta da , condannando la alla restituzione della Controparte_1 Parte_1 somma di € 990,98, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 43,00 per spese, € 330,00 per competenze e € 49,50 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 1.3. Con impugnazione tempestivamente avanzata la ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado in ragione dell'omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ribadendo come Parte_1
l'allora (ora si fosse limitata ad acquistare il credito dalla We FI CP_3 Parte_1
S.p.A. senza subentrare nel rapporto contrattuale con il debitore ceduto. Con il secondo motivo la società appellante ha lamentato un'erronea statuizione del giudice di prime cure in ordine al rimborso degli oneri assicurativi, evidenziando come avesse chiesto il Controparte_1 rimborso soltanto delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione, non anche degli oneri assicurativi. Con il terzo motivo la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 accertato il diritto di alla restituzione delle spese di istruttoria e degli oneri di Controparte_1 distribuzione a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, aggiungendo che l'irrilevanza della sentenza c.d. è stata ulteriormente confermata dalla successiva sentenza della CP_2
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021, la quale ha statuito che in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, escludendo, invece, la ripetibilità dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. Con il quarto motivo l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo gradi in punto di condanna alle spese di giudizio. pagina 3 di 9 1.4. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Parte appellata ha riproposto le deduzioni svolte nel primo grado di giudizio, aggiungendo che la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui limitava, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità in favore del consumatore di tutti i costi ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021, così chiarendo che anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente al consumatore debbano essere restituiti tutti i costi sostenuti, senza distinzione tra up front e recurring. 1.5. Nell'ambito dell'udienza del 2 ottobre 2024 il giudice ha sottoposto alle parti la questione dell'ammissibilità dell'appello, avendo il Giudice di Pace deciso su una causa di valore inferiore a € 1.100,00. Sul punto, il difensore di parte appellante ha osservato come l'appello sia ammissibile, atteso che la causa ha ad oggetto un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c.. All'esito della successiva udienza del 16 aprile 2025, in seguito alla designazione di un nuovo giudice per la trattazione della causa, è stata fissata l'udienza del 17 settembre 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con contestuale assegnazione del termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente, preme osservare che l'appello è ammissibile, nonostante la sentenza di primo grado impugnata avesse ad oggetto una causa di valore inferiore a € 1.100,00. Sul punto, rilevano due norme processuali: l'art. 339, comma 3 e l'art. 113, comma 2, c.p.c.. In particolare, l'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. siano appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. L'art. 113, comma 2, c.p.c. individua quali sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità quelle in cui il medesimo decide su cause di valore non eccedente € 1.100,00, salvo che si tratti di controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c.. Nel caso di specie, la pretesa restitutoria avanzata da nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano trae origine dal contratto Controparte_1 di mutuo contro cessione del quinto della pensione stipulato con la We FI S.p.A.. Ebbene, tale contratto è stato concluso, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., mediante la predisposizione da parte della We FI S.p.A. di condizioni generali e di moduli o formulari, successivamente sottoscritti da
[...]
. Ciò risulta documentalmente dimostrato attraverso l'esame del contratto prodotto, dove sono CP_1 visibili le condizioni generali e i moduli predisposti, nonché la specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. da parte di . La sentenza del Giudice di Pace di Milano impugnata, Controparte_1 dunque, non può considerarsi pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., fuoriuscendo così dall'ambito di applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. Ne discende che tale sentenza di primo grado è appellabile. 3. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento. 3.1. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, si rileva, anzitutto, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva riproposta nel presente giudizio di appello dalla dovrebbe Parte_1 essere più correttamente qualificata come eccezione di difetto di titolarità passiva. A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito, a più riprese, che “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la pagina 4 di 9 indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. La titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (così, Tribunale di Napoli, sez. VI, 25 agosto 2020, n. 5532; tra le altre, Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355). Ebbene, nel caso di specie, le doglianze della concernono profili attinenti al merito della causa. Difatti, la società appellante Parte_1 ha affermato di non poter contraddire rispetto a domande di ripetizione fondate sulla nullità di clausole del contratto stipulato da con la We FI S.p.A., non essendo subentrata nell'intera Controparte_1 posizione contrattuale, bensì essendo cessionaria meramente dei crediti derivanti da tale rapporto. In stretta connessione, qualificando la domanda proposta in primo grado da come mera Controparte_1 ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., parte appellante ha evidenziato come la stessa avrebbe dovuto essere formulata comunque nei confronti della We FI S.p.A. e dell'intermediaria
[...] quali società che hanno ricevuto il pagamento, rispettivamente, delle spese di istruttoria e Parte_4 degli oneri di distribuzione. Ciò precisato, le argomentazioni della non possono essere condivise. Parte_1
È senz'altro pacifico e documentalmente provato che il contratto di cessione del quinto di quote della pensione oggetto di causa è stato stipulato da con la We FI S.p.A.. È altrettanto Controparte_1 dimostrato che la We FI S.p.A. ha concluso un accordo di cessione di un portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento “aventi ad oggetto l'erogazione di prestiti personali rimborsabili mediante la cessione di quote del quinto degli emolumenti e/o della pensione...” in favore della (ora CP_3 Parte_1
. Anche se, in effetti, la non risulta essere subentrata nell'intero rapporto
[...] Parte_1 contrattuale intercorrente tra la We FI S.p.A. e , nondimeno deve essere Controparte_1 comunque ritenuta titolare passiva della pretesa restitutoria ai sensi del disposto dell'art. 125-septies T.U.B., interpretato alla luce della direttiva euro-unitaria di cui costituisce applicazione nel nostro ordinamento. In particolare, l'art. 125-septies, comma 1, T.U.B. stabilisce che “in caso di cessione di credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile”. Siccome la norma attribuisce al consumatore la possibilità di proporre tutte le “eccezioni” che poteva far valere nei confronti del cedente, secondo un'interpretazione strettamente letterale, potrebbe ritenersi esclusa la possibilità per il debitore ceduto di proporre anche azioni volte all'accertamento di clausole contrattuali e, in base a tale accertamento, alla restituzione di somme indebitamente corrisposte. Tuttavia, nell'attività ermeneutica non può ignorarsi che la norma in esame è stata introdotta dal d.lgs. n. 141/2010, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il cui art. 17, rubricato “Cessione di diritti”, prevede che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”. Il legislatore euro-unitario, dunque, ha fatto riferimento, in termini più ampi, agli “stessi mezzi di difesa” di cui il consumatore poteva avvalersi nei confronti del creditore originario. Posto che per applicare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva il giudice deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale (anche di questo Tribunale), secondo cui “l'art. 125-septies T.U.B. utilizzi il termine 'eccezioni' non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto”, potendosi solo in tal modo considerare “conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, pagina 5 di 9 ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento” (così, Tribunale di Milano, sez. VI, 31 marzo 2025, n. 2696). Pertanto, alla luce della suddetta interpretazione dell'art. 125-septies T.U.B. conforme alla lettera e alla ratio ispiratrice della direttiva euro-unitaria citata, deve concludersi che ha il diritto di Controparte_1 chiedere la ripetizione di somme in virtù della nullità di clausole contenute nel contratto stipulato con la We FI S.p.A. anche nei confronti della società cessionaria di crediti nascenti Parte_1 da tale rapporto contrattuale. Non vale a escludere la titolarità passiva della società appellante, dunque, la circostanza che le spese di istruttoria siano state corrisposte alla We FI S.p.A. e gli oneri rete distributiva alla sua agente I rapporti tra le società dovranno semmai essere accertati e Parte_4 risolti internamente, senza alcun coinvolgimento di . Controparte_1
In definitiva, nella propria qualità di consumatrice, cui spetta un più elevato grado di tutela,
[...]
si è correttamente rivolta alla tanto più se si considera che quest'ultima CP_1 Parte_1 ha comunque gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento riscuotendo l'importo calcolato, come risulta dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria prodotte in giudizio da entrambe le parti. Da tali considerazioni discende l'infondatezza del primo motivo di appello. 3.2. Con riferimento al secondo motivo, il giudice di prime cure in qualche passaggio della motivazione ha effettivamente affermato che la consumatrice avrebbe avuto diritto al rimborso, tra le altre voci di costo, anche degli oneri assicurativi non maturati nel tempo. Tuttavia, dalla disamina complessiva della sentenza emerge che l'organo giudicante abbia trattato della questione relativa al rimborso dei costi assicurativi più sul piano astratto che concreto. Se ne trae conferma dalla circostanza che la Parte_1 non è stata condannata alla restituzione di un costo ulteriore e quindi di una somma complessiva
[...] superiore a quella richiesta da . Del resto, il Giudice di Pace, in un altro passaggio della Controparte_1 motivazione, ha ritenuto accertato il diritto di alla ripetizione delle somme di € 425,00 Controparte_1 per spese di istruttoria e di € 565,98 per oneri di distribuzione, per un importo complessivo di € 990,98, condannando coerentemente la alla restituzione di tale importo. Contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto da parte appellante, dunque, non sussistono gli estremi per ritenere che il Giudice di Pace di Milano nella sentenza impugnata abbia deciso extra petita, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Pertanto, il secondo motivo di gravame è infondato. 3.3. Procedendo all'esame del terzo motivo d'appello, in cui la ha sostenuto Parte_1 che dovrebbe escludersi la ripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, occorre osservare che il contratto di mutuo contro cessione del quinto della pensione è una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo. Pertanto, il contratto di mutuo contro cessione del quinto della pensione è soggetto alla disciplina dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. Per quanto maggiormente interessa in questa sede, tale norma attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ebbene, si ritiene di condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza nazionale, che interpreta la disposizione citata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente” (così Tribunale di Milano, 11 maggio pagina 6 di 9 2021; in termini analoghi anche Tribunale di Napoli Nord, 26 gennaio 2022; Tribunale di Milano, 9 aprile 2021; Tribunale di Torino, 21 marzo 2020; Tribunale di Palermo, 29 dicembre 2020). Questa interpretazione è coerente con quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, c-383 (sentenza c.d. Lexitor). In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a interpretare l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, proprio in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Sebbene riguardasse nel caso specifico la conformità rispetto al diritto euro-unitario di una norma polacca, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta in ogni caso per il giudice italiano idoneo parametro per l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. L'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, infatti, ha trovato applicazione nell'ordinamento nazionale con l'art. 121, comma 1, lettera e) e con lo stesso art. 125-sexies T.U.B., introdotto con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Seguendo tale ragionamento, dunque, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front, a carattere istantaneo e prodromici alla concessione del credito, e quelli recurring, dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale. È significativa in tal senso anche la recente sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263, richiamata dalla difesa di . Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11- Controparte_1 octies del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-sexies T.U.B., stabilendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies T.U.B. “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. Lexitor. Al contrario, non appare conferente il richiamo da parte della difesa della alla Parte_1 successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021. In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma debba essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021). Secondo la prospettazione della società appellante, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere “nel contesto pagina 7 di 9 dell'ordinamento italiano” anche con riferimento al credito al consumo mobiliare e in particolare alla cessione del quinto, sulla base della considerazione che la Banca d'Italia, a seguito del recepimento interno dell'art. 125 sexies T.U.B. con il d.lgs. n. 141/2010, “ha sin da subito (e a più riprese) imposto agli intermediari di fornire al consumatore una chiara ripartizione tra costi up-front e recurring” (cfr. atto di citazione in appello, pagg. 14-15). Più nello specifico, parte appellante muove dal presupposto che la specifica informativa imposta dalla Banca d'Italia sulla ripartizione dei costi up-front e recurring sarebbe analoga, se non addirittura più approfondita, di quella richiesta dalla Direttiva 2014/17 per il credito immobiliare. Si verificherebbero quindi le medesime conseguenze, che hanno portato la Corte di Giustizia dell'Unione europea ad interpretare la Direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nel senso poc'anzi riportato. In particolare, la difesa della ha fatto riferimento, da un lato, alla Pt_1 Parte_1 riduzione del margine di manovra degli enti creditizi nella loro fatturazione e organizzazione interna e, dall'altro, alla maggior possibilità per il consumatore e per il giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. Pertanto, allo stesso modo, anche in relazione ai contratti di credito al consumo mobiliare come quello oggetto di causa, non dovrebbe trovare giustificazione l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Tuttavia, la tesi di parte appellante non può essere condivisa. Come esposto sopra, il contratto di cessione del quinto della pensione rientra nella categoria dei contratti di credito al consumo mobiliare ed è quindi soggetto alla disciplina dell'art. 125 sexies T.U.B., norma tramite cui ha trovato applicazione nel nostro ordinamento il citato art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE. Pertanto, i criteri e i principi cui deve ispirarsi il giudice italiano nell'interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. rimangono quelli espressi dalla sentenza c.d. Lexitor. La circostanza che la Banca d'Italia abbia nel tempo imposto agli intermediari creditizi di fornire al consumatore informazioni il più possibile chiare in ordine alla ripartizione dei costi up front e recurring non può ritenersi sufficiente a porre sullo stesso piano nel nostro ordinamento i contratti di credito al consumo mobiliare e quelli relativi a beni immobili residenziali. Ne segue che i criteri interpretativi della sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 non possono essere adottati estensivamente con riferimento all'art. 125 sexies T.U.B., che regola il rapporto contrattuale da cui sorge la pretesa restitutoria vantata da . Del resto, come osservato dalla stessa parte appellante, Controparte_1 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha rilevato profili distintivi tra l'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE e l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, che sono stati valorizzati anche dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali, come del resto il contratto oggetto d'esame (in tal senso, Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747). In definitiva, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due fattispecie contrattuali, che continuano a rimanere distinte, indipendentemente specificità dell'informativa imposta dalla Banca d'Italia sulla ripartizione tra costi up front e recurring. Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, la consumatrice (odierna parte appellata) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese di istruttoria e di oneri di distribuzione. pagina 8 di 9 Anche il terzo motivo è quindi infondato. 3.4. Dall'infondatezza dei primi tre motivi di gravame discende l'infondatezza anche del quarto relativo alla condanna delle spese di lite del primo grado di giudizio, le quali devono rimanere conseguentemente a carico della Parte_1
4. In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3781/2023, pubblicata il 29 maggio 2023. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
5. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. Nello specifico, le spese devono essere attribuite agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, che hanno dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 6. Infine, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva che nella fattispecie ricorrono, stante l'integrale rigetto dell'appello, i presupposti per l'operatività del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012 per il versamento, ad opera della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_4
3781/2023 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 29 maggio 2023, così provvede: a. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3781/2023, pubblicata il 29 maggio 2023; b. condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 852,00 per compensi oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; c. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, pari a € 147,00. Così deciso a Milano, in data 18 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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