Sentenza 27 novembre 2025
Decreto collegiale 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS- con la quale il questore di Cosenza ha respinto l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di diniego al rilascio del porto di fucile per uso caccia-OMISSIS-, del preavviso di rigetto ex art. 10bis della legge 241/90 del -OMISSIS-, dell'avviso di avvio del procedimento (cui fa riferimento la Questura nel provvedimento di rigetto); nonché delle cinque relazioni di servizio poste dai Carabinieri di -OMISSIS-, dai Carabinieri di -OMISSIS- e dai Carabinieri di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. RT EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore di Cosenza ha respinto la propria istanza tesa ad ottenere la revoca del provvedimento del -OMISSIS-di diniego del porto di fucile per uso caccia, in conseguenza delle frequentazioni con soggetti controindicati.
L’esponente deduce che il titolo di polizia nel 2013 gli è stato negato perché “ in data -OMISSIS-, è stato controllato unitamente a due persone, in atti nominativamente indicate, una delle quali gravata da pregiudizi di polizia per calunnia e l’altra per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti; in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-è stato controllato unitamente alla medesima persona già sopra indicata, gravata da pregiudizi di polizia per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti; infine in data -OMISSIS-, è stato controllato unitamente a tre persone, in atti nominativamente indicate, la prima gravata da pregiudizi di polizia per lesioni personali aggravate, la seconda per lesioni personali e la terza, già sopra indicata, per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Inoltre, Sua madre, …, con Lei convivente, in data -OMISSIS-, è stata deferita alla competente A.G. dai Carabinieri di -OMISSIS- per diffamazione ”.
Analoga istanza di rilascio è stata quindi riproposta dal deducente nell’anno 2017, ma anche in quella occasione la Questura di Cosenza non ha accolto la richiesta in ragione della vigenza della determinazione di diniego del 2013.
È pertanto seguita nel 2021 la richiesta di revoca del diniego del 2013, tuttavia disattesa con il provvedimento avversato, del quale l’esponente denuncia l’illegittimità per violazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931, vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata.
3. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con un’unica e articolata censura il ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento restrittivo, in quanto l’amministrazione procedente avrebbe omesso di considerare che le contestate frequentazioni sono risalenti e non si sono più ripetute e, ancora, l’assenza di precedenti.
Il ricorso è infondato.
Utile, in via preliminare, una ricognizione della cornice normativa e dei principi giurisprudenziali che si attagliano alla fattispecie.
Nello specifico, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Oltre al riportato comma 1 dell’art. 11, con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevede che “ … non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ciò premesso nella fattispecie la resistente p.a. ha adottato il provvedimento restrittivo, operando un non positivo apprezzamento sull’affidabilità dell’esponente, assumendo quindi rilievo il riportato art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
Dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Ancora, con particolare riguardo alla vicenda in esame, la consolidata giurisprudenza in materia esige che “ ai fini della revoca, ricorrano congiuntamente positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto alla base della pregressa valutazione di inaffidabilità, unitamente al decorso di un tempo ragionevole dall’adozione del provvedimento inibitorio, quantificato in cinque anni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 giugno 2025, n. 1101).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente.
Il diniego disposto dal Questore è infatti ragionevole e coerente, nonché adeguatamente motivato, avuto riguardo alle reiterate e accertate frequentazioni, in luoghi e contesti distinti, dell’esponente con soggetti controindicati rispetto alle quali, seppur risalenti al 2013, non sono stati dedotti elementi da cui inferire l’eventuale interruzione delle stesse e dei relativi rapporti d’amicizia.
Si aggiunga a ciò che “ il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 aprile 2023, n. 591), assumendo inoltre rilievo ostativo ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di polizia anche “ il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati al primo da un rapporto di frequentazione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 801).
L’insieme dei riportati elementi, valutati in un’ottica complessiva e non atomistica, rende pertanto ragionevole il giudizio prognostico eseguito dal Questore.
5. Il ricorso è quindi respinto.
6. Le spese del giudizio nondimeno possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
RT EV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT EV | VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.