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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 580/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...](C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filippa Giada Scerra, giusta C.F._1
procura in atti, presso il cui studio sito in Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 161 è elettivamente domiciliato;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
alla via Luigi Rizzo n,14/A; CP_1
- convenuto contumace -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 25 giugno 2024, ha Parte_1
promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 99/2024 del 13 maggio 2024 (R.G.
1048/2023), per l'ammontare di € 55.560,73, oltre accessori, dovuti a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti;
- pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito l'IACP;
1 - all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che è stata sottoscritta dalle parti del giudizio mediazione avente ad oggetto l'opposizione;
- dell'accordo transattivo è stata depositata copia in data 18 marzo 2025;
- sempre all'odierna udienza, il procuratore presente ha domandato venga dichiarata cessazione della materia del contendere;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- dalla lettura del verbale di mediazione emerge che le parti hanno voluto transigere attraverso la rinuncia del ricorrente all'opposizione al decreto ingiuntivo, in cambio del beneficio della rateizzazione nel pagamento delle somme dovute;
- a seguito della transazione in parola è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come da espressa volontà delle parti consacrata nell'accordo sottoscritto;
- nessuna pronuncia debba essere emessa sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara lo stesso immediatamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.; nulla sulle spese.
Gela, 2 aprile 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 580/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...](C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filippa Giada Scerra, giusta C.F._1
procura in atti, presso il cui studio sito in Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 161 è elettivamente domiciliato;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
alla via Luigi Rizzo n,14/A; CP_1
- convenuto contumace -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 25 giugno 2024, ha Parte_1
promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 99/2024 del 13 maggio 2024 (R.G.
1048/2023), per l'ammontare di € 55.560,73, oltre accessori, dovuti a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti;
- pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito l'IACP;
1 - all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che è stata sottoscritta dalle parti del giudizio mediazione avente ad oggetto l'opposizione;
- dell'accordo transattivo è stata depositata copia in data 18 marzo 2025;
- sempre all'odierna udienza, il procuratore presente ha domandato venga dichiarata cessazione della materia del contendere;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- dalla lettura del verbale di mediazione emerge che le parti hanno voluto transigere attraverso la rinuncia del ricorrente all'opposizione al decreto ingiuntivo, in cambio del beneficio della rateizzazione nel pagamento delle somme dovute;
- a seguito della transazione in parola è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come da espressa volontà delle parti consacrata nell'accordo sottoscritto;
- nessuna pronuncia debba essere emessa sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara lo stesso immediatamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.; nulla sulle spese.
Gela, 2 aprile 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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