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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6941/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. UL LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Silvia Gavoni, con domicilio eletto in via Parte_1 C.F._1
Gaspare Cavallini n. 5, Pavia
RICORRENTE contro
), con il dott. Controparte_1 P.IVA_1
CH ET, la dott.ssa Giuliana Montinaro, la dott.ssa Paola Degl'Innocenti e la dott.ssa
Egle Taccia, con domicilio eletto in via M. Macchi 11, CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/06/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 179/24/i notificatagli in
[...] data 3 aprile 2025 dell'importo di euro 17.456,00; spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
[...]
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. ***
Per quanto di interesse, l'ordinanza ingiunzione da cui trae origine il presente giudizio concerne violazioni, di cui si darà maggiormente conto al paragrafo successivo, imputate all'impresa della quale risultava formalmente amministratore unico CP_2 Pt_1
[...]
Quest'ultimo, nel presente giudizio, ha rappresentato la propria estraneità alla vicenda in quanto la sua volontà sarebbe stata coartata inducendolo a partecipare alla costituzione della società per esserne anche il legale rappresentante;
in forza di ciò non avrebbe mai CP_2 partecipato alle vicende societarie, dal che la sua estraneità ai profili di contestazione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta riguarda le seguenti violazioni:
- Art. 39 c. 1,2 e 7 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in L. 6 agosto
2008 n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 c. 5 D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151.
Lavoratori e periodi dettagliati nel verbale unico.
- Art. 29 c.1 e art. 18, comma 5 bis D.Lgs. 276/03, come modificato dall'art. 1, comma 1,
D.Lgs. 08/16.
In particolare, per quanto di interesse, a seguito di accesso ispettivo congiunto INPS e
, l'attività di verifica si concentrava Controparte_1 sull'appalto dell'attività di logistica in Pavia tra la committente NT GI SP e
[...] che lo affidava a dal 3/12/2018 fino al 31/12/2019. Controparte_3 CP_2
*
Ora, è pacifico e non contestato che, in relazione al periodo per cui è causa, legale rappresentante di era CP_2 Parte_1
Tuttavia, come sopra accennato, questi ha contestato di aver mai svolto il ruolo di legale rappresentante.
A fondamento di tale tesi, la difesa dell'opponente ha prodotto copia del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, R.G.N.R.
n. 9063/21, nei confronti di e per cui risulta persona offesa lo stesso Parte_2 Pt_1
La secondo il capo di imputazione, risultava imputata ai sensi degli artt. 81 cpv, 110 Pt_2
e 494 c.p.c “perché in concorso con soggetti allo stato ignoti, in qualità di amministratore unico dell'
[...]
[...]
[...] [...]
a partire dal 28.10.2020, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé CP_4
o ad altri un ingiusto vantaggio, sostituendo la propria persona a quella del – mediante creazione Parte_1 di una mail a nome della p.o., utilizzata per lo svolgimento dell'attività ed il compimento di tutti gli atti societari, nonché partecipando alla redazione del verbale di assemblea ordinaria della del 28.10 2020 in cui Controparte_2 si dava atto del fatto che impossibilitato a continuare la mansione di amministratore unico della società, Pt_1 avesse rassegnato le dimissioni e, contestualmente, avesse proposto al suo posto, così facendo, Parte_2 induceva in errore l'ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi che notificava, in data 30.12.2020 a Controparte_ un verbale di contestazioni in materia giuslavoristica in relazione alla gestione della Parte_1 ritenendolo erroneamente amministratore unico della predetta società. - In in epoca prossima e successiva al CP_1
28 ottobre 2020 e fino al 30.12.2020”.
Ebbene, in proposito si rileva che, nelle more del giudizio, la difesa della parte opponente ha depositato la sentenza del Tribunale Penale di Milano n. 604/24 con la quale l'imputata veniva assolta per insussistenza del fatto.
Pertanto, il principale è, per quanto si vedrà, unico motivo sul quale il ricorrente fonda le proprie difese, risulta del tutto sconfessato dall'esito del giudizio in commento.
*
Aggiungasi che nel ricorso in opposizione oltre a dare particolare risalto Parte_1 alla circostanza di cui al paragrafo precedente, ha allegato ulteriori circostanze a suo avviso idonee a fondare la tesi della sua estraneità al contesto societario.
Tuttavia, a prescindere dalla loro oggettiva genericità, dette circostanze non risultano in questa sede seriamente apprezzabili, atteso che la parte non ha richiesto alcuna attività istruttoria a riguardo.
*
Non ci sono elementi, pertanto, per ritenere che, effettivamente, il ricorrente possa ritenersi escluso dalle responsabilità connesse alla carica ricoperta.
Considerato che è pacifico e peraltro documentale dalla visura camerale che nel periodo per cui è causa ricopriva la carica di Amministratore unico e socio della Parte_1 CP_2
[...
, ne deriva per l'effetto che questi risponde, in quanto legale rappresentante, delle sanzioni portate dalla ordinanza in ingiunzione.
***
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
3 | 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 179/24/i del 27/3/2025; condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre accessori se dovuti;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 03/12/2025
Il Giudice
UL LO
4 | 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. UL LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Silvia Gavoni, con domicilio eletto in via Parte_1 C.F._1
Gaspare Cavallini n. 5, Pavia
RICORRENTE contro
), con il dott. Controparte_1 P.IVA_1
CH ET, la dott.ssa Giuliana Montinaro, la dott.ssa Paola Degl'Innocenti e la dott.ssa
Egle Taccia, con domicilio eletto in via M. Macchi 11, CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/06/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 179/24/i notificatagli in
[...] data 3 aprile 2025 dell'importo di euro 17.456,00; spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
[...]
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. ***
Per quanto di interesse, l'ordinanza ingiunzione da cui trae origine il presente giudizio concerne violazioni, di cui si darà maggiormente conto al paragrafo successivo, imputate all'impresa della quale risultava formalmente amministratore unico CP_2 Pt_1
[...]
Quest'ultimo, nel presente giudizio, ha rappresentato la propria estraneità alla vicenda in quanto la sua volontà sarebbe stata coartata inducendolo a partecipare alla costituzione della società per esserne anche il legale rappresentante;
in forza di ciò non avrebbe mai CP_2 partecipato alle vicende societarie, dal che la sua estraneità ai profili di contestazione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta riguarda le seguenti violazioni:
- Art. 39 c. 1,2 e 7 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in L. 6 agosto
2008 n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 c. 5 D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151.
Lavoratori e periodi dettagliati nel verbale unico.
- Art. 29 c.1 e art. 18, comma 5 bis D.Lgs. 276/03, come modificato dall'art. 1, comma 1,
D.Lgs. 08/16.
In particolare, per quanto di interesse, a seguito di accesso ispettivo congiunto INPS e
, l'attività di verifica si concentrava Controparte_1 sull'appalto dell'attività di logistica in Pavia tra la committente NT GI SP e
[...] che lo affidava a dal 3/12/2018 fino al 31/12/2019. Controparte_3 CP_2
*
Ora, è pacifico e non contestato che, in relazione al periodo per cui è causa, legale rappresentante di era CP_2 Parte_1
Tuttavia, come sopra accennato, questi ha contestato di aver mai svolto il ruolo di legale rappresentante.
A fondamento di tale tesi, la difesa dell'opponente ha prodotto copia del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, R.G.N.R.
n. 9063/21, nei confronti di e per cui risulta persona offesa lo stesso Parte_2 Pt_1
La secondo il capo di imputazione, risultava imputata ai sensi degli artt. 81 cpv, 110 Pt_2
e 494 c.p.c “perché in concorso con soggetti allo stato ignoti, in qualità di amministratore unico dell'
[...]
[...]
[...] [...]
a partire dal 28.10.2020, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé CP_4
o ad altri un ingiusto vantaggio, sostituendo la propria persona a quella del – mediante creazione Parte_1 di una mail a nome della p.o., utilizzata per lo svolgimento dell'attività ed il compimento di tutti gli atti societari, nonché partecipando alla redazione del verbale di assemblea ordinaria della del 28.10 2020 in cui Controparte_2 si dava atto del fatto che impossibilitato a continuare la mansione di amministratore unico della società, Pt_1 avesse rassegnato le dimissioni e, contestualmente, avesse proposto al suo posto, così facendo, Parte_2 induceva in errore l'ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi che notificava, in data 30.12.2020 a Controparte_ un verbale di contestazioni in materia giuslavoristica in relazione alla gestione della Parte_1 ritenendolo erroneamente amministratore unico della predetta società. - In in epoca prossima e successiva al CP_1
28 ottobre 2020 e fino al 30.12.2020”.
Ebbene, in proposito si rileva che, nelle more del giudizio, la difesa della parte opponente ha depositato la sentenza del Tribunale Penale di Milano n. 604/24 con la quale l'imputata veniva assolta per insussistenza del fatto.
Pertanto, il principale è, per quanto si vedrà, unico motivo sul quale il ricorrente fonda le proprie difese, risulta del tutto sconfessato dall'esito del giudizio in commento.
*
Aggiungasi che nel ricorso in opposizione oltre a dare particolare risalto Parte_1 alla circostanza di cui al paragrafo precedente, ha allegato ulteriori circostanze a suo avviso idonee a fondare la tesi della sua estraneità al contesto societario.
Tuttavia, a prescindere dalla loro oggettiva genericità, dette circostanze non risultano in questa sede seriamente apprezzabili, atteso che la parte non ha richiesto alcuna attività istruttoria a riguardo.
*
Non ci sono elementi, pertanto, per ritenere che, effettivamente, il ricorrente possa ritenersi escluso dalle responsabilità connesse alla carica ricoperta.
Considerato che è pacifico e peraltro documentale dalla visura camerale che nel periodo per cui è causa ricopriva la carica di Amministratore unico e socio della Parte_1 CP_2
[...
, ne deriva per l'effetto che questi risponde, in quanto legale rappresentante, delle sanzioni portate dalla ordinanza in ingiunzione.
***
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
3 | 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 179/24/i del 27/3/2025; condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre accessori se dovuti;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 03/12/2025
Il Giudice
UL LO
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